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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 746/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio degli Avv.ti Michela Malaguti e Dario Arreghini.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Agnese Massaro con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi/prenda atto delle seguenti conclusioni:
1) La casa familiare sita in Casatenovo (LC), in Piazza Sala n.3 Lett. A viene assegnata alla sig.ra con tutto Parte_1 Per quanto l'arreda, la quale vi abiterà con i figli minori e;
Per_1
2) Il SI. , che si è già trasferito dalla casa familiare ed è attualmente domiciliato in Via S. Gaetano, 76 Controparte_1 L a Casatenovo, si impegna ad ivi trasferire la propria residenza entro 30 giorni dall'emissione della sentenza conclusiva del procedimento.
3) Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui sopra, sito in Casatenovo (LC) Piazza Sala n. 3 Lett. A saranno a carico della sig.ra ; mentre le spese condominiali straordinarie del medesimo immobile Parte_1 saranno a carico del sig. . Controparte_1
4) La SI.ra si impegna a volturare a proprio nome le utenze afferenti al predetto immobile di Casatenovo, Piazza Parte_1 Sala n. 3 Lett. A, entro il termine che verrà fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il SI.
[...]
si obbliga a fornire alla sig.ra tutta la documentazione necessaria per tali volture. Controparte_1 Parte_1 Per 5) I figli E vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre SI.ra , anche ai fini anagrafici e di residenza. Parte_1 Per 6) Il padre avrà diritto di vedere i figli e con le modalità che vengono di seguito indicate: Per_1 CP_
- Possibilità del sig. di stare con i figli nei giorni infrasettimanali un giorno a settimana, a partire dalla fine dell'orario scolastico e fino a sera, con rientro entro le 21.00, previo accordo tra i genitori da assumersi con due giorni di anticipo;
CP_
- Possibilità del sig. di stare con i figli a week end alterni, a partire da venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera dopocena, con rientri entro le ore 21.00.
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le parti si accorderanno entro la prima settimana di dicembre di ogni anno su quali giornate e/o festività i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore;
- Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le parti si accorderanno almeno tre settimane prima su quali giornate i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti si accorderanno entro il 31 marzo di ciascun anno relativamente al periodo CP_ che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, con l'intesa che il SI. potrà restare con i figli almeno 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo.
- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il nominativo della località scelta per la villeggiatura con i figli ed il relativo recapito dell'albergo o dell'abitazione in cui trascorreranno le vacanze.
Le parti precisano che le modalità di visita di cui sopra saranno suscettibili di variazione e/o modifica, in base alle esigenze ed agli impegni personali e scolastici dei figli.
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla sig.ra , quale contributo al mantenimento di Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio, la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo complessivo di euro 600,00 mensili dovrà essere versato, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente alla stessa intestato, le cui coordinate IBAN sono le seguenti [...]. Per
8) L'assegno unico spettante per i figli e , con decorrenza dalla data di emissione della sentenza conclusiva del Per_1 procedimento, verrà percepito nella misura del 50% in favore di ciascun genitore. Le parti si impegnano a far predisporre ogni anno, nei termini previsti, DSU e ISEE, mettendo a disposizione le dichiarazioni dei redditi e tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli.
9) Successivamente alla presentazione del prossimo ISEE e una volta effettuata l'indicazione degli IBAN di conto corrente intestati ai sig.ri e sui quali dovrà essere versato l'assegno unico per i figli (nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% in favore di ciascuna parte) ed effettuata altresì la voltura delle utenze relative alla casa familiare a nome della sig.ra , i ricorrenti si impegnano a chiudere il conto corrente IBAN: [...]X10 Parte_1 tra loro cointestato ed acceso presso Banca Popolare di Sondrio Spa, su cui attualmente è accreditato l'assegno unico per i figli e su cui vengono addebitate le spese delle utenze della casa familiare;
eventuali somme residue presenti sul suindicato conto corrente alla data della chiusura del conto medesimo, saranno versate a favore della sig.ra . Parte_1
10) Le spese straordinarie da sostenersi per i due figli saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti elaborato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, da intendersi integralmente ritrascritto in questa sede e che si allega sub doc n. 7
11) I ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio per i figli minori.
12) Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Controparte_1 Per_ dalla quale sono nati due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1
28.01.2011, entrambi minorenni.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 23/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 746/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio degli Avv.ti Michela Malaguti e Dario Arreghini.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Agnese Massaro con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale, rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi/prenda atto delle seguenti conclusioni:
1) La casa familiare sita in Casatenovo (LC), in Piazza Sala n.3 Lett. A viene assegnata alla sig.ra con tutto Parte_1 Per quanto l'arreda, la quale vi abiterà con i figli minori e;
Per_1
2) Il SI. , che si è già trasferito dalla casa familiare ed è attualmente domiciliato in Via S. Gaetano, 76 Controparte_1 L a Casatenovo, si impegna ad ivi trasferire la propria residenza entro 30 giorni dall'emissione della sentenza conclusiva del procedimento.
3) Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui sopra, sito in Casatenovo (LC) Piazza Sala n. 3 Lett. A saranno a carico della sig.ra ; mentre le spese condominiali straordinarie del medesimo immobile Parte_1 saranno a carico del sig. . Controparte_1
4) La SI.ra si impegna a volturare a proprio nome le utenze afferenti al predetto immobile di Casatenovo, Piazza Parte_1 Sala n. 3 Lett. A, entro il termine che verrà fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il SI.
[...]
si obbliga a fornire alla sig.ra tutta la documentazione necessaria per tali volture. Controparte_1 Parte_1 Per 5) I figli E vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre SI.ra , anche ai fini anagrafici e di residenza. Parte_1 Per 6) Il padre avrà diritto di vedere i figli e con le modalità che vengono di seguito indicate: Per_1 CP_
- Possibilità del sig. di stare con i figli nei giorni infrasettimanali un giorno a settimana, a partire dalla fine dell'orario scolastico e fino a sera, con rientro entro le 21.00, previo accordo tra i genitori da assumersi con due giorni di anticipo;
CP_
- Possibilità del sig. di stare con i figli a week end alterni, a partire da venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera dopocena, con rientri entro le ore 21.00.
- Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le parti si accorderanno entro la prima settimana di dicembre di ogni anno su quali giornate e/o festività i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore;
- Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le parti si accorderanno almeno tre settimane prima su quali giornate i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore;
- Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti si accorderanno entro il 31 marzo di ciascun anno relativamente al periodo CP_ che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, con l'intesa che il SI. potrà restare con i figli almeno 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo.
- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il nominativo della località scelta per la villeggiatura con i figli ed il relativo recapito dell'albergo o dell'abitazione in cui trascorreranno le vacanze.
Le parti precisano che le modalità di visita di cui sopra saranno suscettibili di variazione e/o modifica, in base alle esigenze ed agli impegni personali e scolastici dei figli.
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla sig.ra , quale contributo al mantenimento di Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio, la somma mensile di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo complessivo di euro 600,00 mensili dovrà essere versato, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario sul conto corrente alla stessa intestato, le cui coordinate IBAN sono le seguenti [...]. Per
8) L'assegno unico spettante per i figli e , con decorrenza dalla data di emissione della sentenza conclusiva del Per_1 procedimento, verrà percepito nella misura del 50% in favore di ciascun genitore. Le parti si impegnano a far predisporre ogni anno, nei termini previsti, DSU e ISEE, mettendo a disposizione le dichiarazioni dei redditi e tutti i documenti necessari, al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli.
9) Successivamente alla presentazione del prossimo ISEE e una volta effettuata l'indicazione degli IBAN di conto corrente intestati ai sig.ri e sui quali dovrà essere versato l'assegno unico per i figli (nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% in favore di ciascuna parte) ed effettuata altresì la voltura delle utenze relative alla casa familiare a nome della sig.ra , i ricorrenti si impegnano a chiudere il conto corrente IBAN: [...]X10 Parte_1 tra loro cointestato ed acceso presso Banca Popolare di Sondrio Spa, su cui attualmente è accreditato l'assegno unico per i figli e su cui vengono addebitate le spese delle utenze della casa familiare;
eventuali somme residue presenti sul suindicato conto corrente alla data della chiusura del conto medesimo, saranno versate a favore della sig.ra . Parte_1
10) Le spese straordinarie da sostenersi per i due figli saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti elaborato dal Tribunale di Lecco in data 29.03.2018, da intendersi integralmente ritrascritto in questa sede e che si allega sub doc n. 7
11) I ricorrenti si concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti di identità e di espatrio per i figli minori.
12) Le spese legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio Parte_1 Controparte_1 Per_ dalla quale sono nati due figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1
28.01.2011, entrambi minorenni.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 23/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada