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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1600/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210143419457000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 2.12.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanze, nonché all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 2.10.2024, (di pagamento della somma di € 657,42 dovuta per tasse auto non versate nel 2018, comprensiva di interessi e sanzioni), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
2. per intervenuta prescrizione triennale dei crediti azionati.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
La Regione Siciliana, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata, atteso che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.08.2015, di istituzione in
Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la regione Sicilia, quale ente impositore, è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari in questione, allo scadere del termine previsto per il pagamento degli stessi, senza che sia intervenuto il pagamento medesimo.
A fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'ente impositore, la normativa di riferimento citata, vigente nell'anno di imposta del 2018 per cui si procede, prescrive una automatica iscrizione a ruolo, con conseguente eliminazione della preliminare fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e nella notifica della cartella di pagamento;
mentre la riscossione così affidata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, è basata sulle mere notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, come comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica.
In difetto della prodromica fase di accertamento, non sussistono pertanto in specie prodromici atti di accertamento da comunicare al contribuente, con la conseguenza che la cartella di pagamento costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento, (cfr. sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale).
Non merita di essere accolto, a giudizio del decidente, neppure il secondo motivo di impugnazione con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione triennale del credito azionato, atteso che è venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al
31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID
19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020,
c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d.
“Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”); ed inoltre che è stato in concreto interrotto il decorso del predetto periodo prescrizionale dalla notifica in data 2.10.2024 della cartella opposta per cui di procede.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Siciliana resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti di ADER, non costituita in giudizio.
Così deciso in data 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210143419457000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 2.12.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanze, nonché all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 2.10.2024, (di pagamento della somma di € 657,42 dovuta per tasse auto non versate nel 2018, comprensiva di interessi e sanzioni), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
2. per intervenuta prescrizione triennale dei crediti azionati.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
La Regione Siciliana, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
L'eccezione è infondata, atteso che, ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11.08.2015, di istituzione in
Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la regione Sicilia, quale ente impositore, è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari in questione, allo scadere del termine previsto per il pagamento degli stessi, senza che sia intervenuto il pagamento medesimo.
A fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'ente impositore, la normativa di riferimento citata, vigente nell'anno di imposta del 2018 per cui si procede, prescrive una automatica iscrizione a ruolo, con conseguente eliminazione della preliminare fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e nella notifica della cartella di pagamento;
mentre la riscossione così affidata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, è basata sulle mere notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, come comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica.
In difetto della prodromica fase di accertamento, non sussistono pertanto in specie prodromici atti di accertamento da comunicare al contribuente, con la conseguenza che la cartella di pagamento costituisce correttamente la prima intimazione di pagamento, (cfr. sentenza n. 152/2018 della Corte Costituzionale).
Non merita di essere accolto, a giudizio del decidente, neppure il secondo motivo di impugnazione con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione triennale del credito azionato, atteso che è venuto a spostarsi in avanti il decorso del termine prescrizionale finale, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al
31.12.2023), imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID
19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020,
c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d.
“Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”); ed inoltre che è stato in concreto interrotto il decorso del predetto periodo prescrizionale dalla notifica in data 2.10.2024 della cartella opposta per cui di procede.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Siciliana resistente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 100,00, oltre IVA ed accessori come per legge;
• nulla per le spese, nei confronti di ADER, non costituita in giudizio.
Così deciso in data 19.2.2026