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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 761 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FERRATO UMBERTO Pt_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.10.2019, l' deduceva che aveva indebitamente Pt_1 Controparte_1 percepito la somma di € 8.155,32 sulla prestazione INVCIV 07306962 intestata ad CP_2
per il periodo 01.01.2006 – 30.06.2007, perché non era risultata erede di
[...] quest'ultimo; che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risultava decorso, in quanto validamente interrotto da diversi atti interruttivi. Chiedeva, pertanto, condannarsi alla restituzione della somma di € 8.155,32 oltre Controparte_1
interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa.
Il tribunale di Paola ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto che l' non abbia assolto al Pt_2
suo onere probatorio avente ad oggetto il fatto costitutivo della pretesa azionata e cioè la carenza della qualità di erede in capo a . Controparte_1
Avverso tale decisione l' ha proposto gravame ed ha lamentato di avere assolto al suo Pt_1
onere probatorio e cioè quello del pagamento a favore della giusta quietanza in atti, CP_1 ma che il tribunale, pur rilevando che trattasi di un'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. , gli ha attribuito un “ultroneo e non meglio specificato onere probatorio, del quale ha erroneamente ritenuto la violazione, a mente dell'art. 2697 c.c.”.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
L'appellata non si è costituita.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica (effettuata personalmente alla parte rimasta contumace in primo grado) in data 24.3.2025 e quindi nel rispetto del termine a difesa rispetto all'udienza di comparizione e discussione del 24.4.2025.
2.L'appello è infondato.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente individuato l'onere probatorio a carico dell' facendo applicazione della regola secondo Pt_1
cui nella ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (cfr Cass. sez. 2 n. 30713 del 27/11/2018).
È vero che in materia previdenziale è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui grava sull'accipies l'onere di dimostrare di avere titolo a trattenere la somma ricevuta;
ma trattasi del caso – diverso da quello in oggetto - in cui egli abbia agito in giudizio, sicchè riveste la posizione processuale dell'attore che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito (cfr Cass. SS.UU. n.18046 del 04/08/2010).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
3.Si dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1
depositato in data 26.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
84/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
Pag. 2 di 3 3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 761 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FERRATO UMBERTO Pt_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.10.2019, l' deduceva che aveva indebitamente Pt_1 Controparte_1 percepito la somma di € 8.155,32 sulla prestazione INVCIV 07306962 intestata ad CP_2
per il periodo 01.01.2006 – 30.06.2007, perché non era risultata erede di
[...] quest'ultimo; che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risultava decorso, in quanto validamente interrotto da diversi atti interruttivi. Chiedeva, pertanto, condannarsi alla restituzione della somma di € 8.155,32 oltre Controparte_1
interessi dalla data della percezione fino al soddisfo, con vittoria di spese di causa.
Il tribunale di Paola ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto che l' non abbia assolto al Pt_2
suo onere probatorio avente ad oggetto il fatto costitutivo della pretesa azionata e cioè la carenza della qualità di erede in capo a . Controparte_1
Avverso tale decisione l' ha proposto gravame ed ha lamentato di avere assolto al suo Pt_1
onere probatorio e cioè quello del pagamento a favore della giusta quietanza in atti, CP_1 ma che il tribunale, pur rilevando che trattasi di un'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. , gli ha attribuito un “ultroneo e non meglio specificato onere probatorio, del quale ha erroneamente ritenuto la violazione, a mente dell'art. 2697 c.c.”.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
L'appellata non si è costituita.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica (effettuata personalmente alla parte rimasta contumace in primo grado) in data 24.3.2025 e quindi nel rispetto del termine a difesa rispetto all'udienza di comparizione e discussione del 24.4.2025.
2.L'appello è infondato.
Contrariamente agli assunti dell'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente individuato l'onere probatorio a carico dell' facendo applicazione della regola secondo Pt_1
cui nella ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. (cfr Cass. sez. 2 n. 30713 del 27/11/2018).
È vero che in materia previdenziale è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui grava sull'accipies l'onere di dimostrare di avere titolo a trattenere la somma ricevuta;
ma trattasi del caso – diverso da quello in oggetto - in cui egli abbia agito in giudizio, sicchè riveste la posizione processuale dell'attore che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito (cfr Cass. SS.UU. n.18046 del 04/08/2010).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
3.Si dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1
depositato in data 26.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
84/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
Pag. 2 di 3 3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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