TRIB
Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2024, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 26/03/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5490/2021 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
in proprio e n.q. di coobbligato della cessata Parte_1 [...]
residente in [...], rappresentato e difeso, come in Parte_2
atti, dall' avv. Angela Mellino presso il cui studio in Napoli alla via Chiatamone n. 7 elettivamente domicilia.
RICORRENTE
E
rapp.ta e difesa, come in atti, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 dall'avv. Fiorella Loforese e dall'avv. stab. Remo Pezzuto con i quali elett.te domicilia in Taranto alla via Polibio n.75
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, nella spiegata qualità, esponeva che l'Ispettorato del Lavoro di Taranto, del tutto inopinatamente e senza verifica alcuna
Part circa l'effettiva esistenza della società di seguito ”, gli aveva Parte_2
notificato, in data 6.11.2020, diffida accertativa n.q. di amministratore unico della cessata CIG, presso il di lui domicilio in Napoli ove l'esecuzione avrebbe dovuto essere intrapresa, se legittima;
che,
Part tuttavia, la risultava essere stata incorporata in altra società sin dal luglio 2020 e risultava cessata dal 14.10.2020 (doc. 2); che, pertanto, all'esito dell'incorporazione del luglio 2020, non era più
l'amministratore della società; che, , ritenendo erroneamente correttamente Controparte_2
notificata la diffida accertativa in data 6.11.2020, illegittimamente, in assenza di opposizione, ne aveva dichiarato l'esecutorietà con provvedimento del 21.1.2011; che, pertanto, era evidente la nullità del titolo esecutivo formato nonché del precetto nei confronti di un soggetto cessato;
che era, altresì, evidente il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che non rivestiva la qualifica di amministratore unico della essendo la stessa cessata prima della Parte_2
formazione del titolo accertativo.
Tutto quanto premesso conveniva la parte resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“ Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
e previa sospensione, anche inaudita altera parte, del titolo e dell'azione esecutiva: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; Parte_1
nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria di fondatezza delle motivazioni di cui in atti, dichiarare la nullità, l'annullabilità e l'infondatezza e del titolo esecutivo (diffida accertativa) e del precetto opposti e per l'effetto accertare e dichiarare non dovute da le Parte_1
somme ingiunte dalla sig.ra ; CP_1
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del titolo e del precetto opposti, accertare e dichiarare quale unico obbligato la cessata in persona dei soci, succedutisi negli eventuali Org_1 posizioni debitorie”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La parte resistente si costituiva in giudizio insistendo per la piena legittimità e fondatezza dell'atto di precetto opposto e chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“accertare e dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dell'istanza di sospensione del titolo e dell'azione esecutiva;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. alla stregua dei motivi sopra esposti;
Parte_1 Nel merito, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso
Rigettare, in quanto infondata, l'istanza di sospensione del titolo e dell'azione esecutiva promossa dal Sig. ; Parte_1
Rigettare, l'opposizione avanzata dall'opponente, come rappresentato e difeso, con conferma della
Co diffida accertativa dell' di Taranto, n. TA000000/2020-621, del 29.10.2020, n. prot. 19058, notificata in data 16.11.2020, munita di formula esecutiva con provvedimento del 26.01.2021, con conseguente condanna del Sig. , in qualità di obbligato solidale della Parte_1
al pagamento delle differenze retributive portate nella medesima Parte_2 diffida e quantificate in € 7.387,55, maggiorata di interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo”; il tutto con vittoria di spese di lite.
A seguito della sospensione, con decreto inaudita altera parte emesso in data 02.04.2021, dell'esecutività dell'atto di precetto opposto nella sussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 615, I comma, c.p.c. ed all'esito di numerosi rinvii su richiesta dei procuratori costituiti al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia alla fine non raggiunta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
E' pacifico tra le parti in causa oltre che documentalmente provato che l'Ispettorato del Lavoro di
Taranto, senza verifica alcuna circa l'effettiva esistenza della Società Parte_2
notificava, in data 14.11.2020, diffida accertativa al sig. di amministratore Controparte_4
unico della stessa.
Ciò posto, il sig. è stato amministratore unico della società Parte_1 Parte_2
dal 22 marzo 2017 (con atto di nomina) e fino all'approvazione del bilancio al 31
[...]
dicembre 2018, come risulta dalla visura camerale delle cariche cessate allegata in atti per cui, all'atto della notifica della diffida accertativa, non rivestiva più la carica di amministratore della stessa.
A ciò si aggiunga che risulta dagli atti di causa che la società a responsabilità limitata
[...]
in data 07 agosto 2020, si è fusa per incorporazione con la società Parte_2 CP_5
- oggi fallita e di cui il sig. non è mai stato amministratore - e che è stata cancellata dal
[...] Parte_1
Registro delle Imprese in data 14.10.2020.
In definitiva, la notificazione della diffida accertativa è avvenuta in data successiva a quella di estinzione a seguito di fusione per incorporazione della società nella Parte_2
società e dell'avvenuta cancellazione della prima dal Registro delle Imprese. Controparte_5
Ciò posto, la notificazione della diffida, prima, e dell'atto di precetto dopo, all'amministratore di una società già estinta, in quanto cancellata a seguito di incorporazione, è nulla. Ed, infatti, che la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal
Registro delle imprese sia nulla è stato, ultimamente, chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 24579 del 9 agosto 2022 che ha evidenziato che l'assenza di soggettività impedisce l'autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.
La società incorporata, infatti, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal Registro delle Imprese, non vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 24579 del 9 agosto 2022: “la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire
e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.
Nel caso di specie, quindi, la notificazione della diffida ad una società già estinta, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di incorporazione, è nulla in quanto effettuata a soggetto passivamente non legittimato.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto è, pertanto, evidente la nullità del titolo esecutivo nonché del relativo precetto entrambi formati nei confronti di un soggetto cessato ed è, altresì, evidente il difetto di legittimazione passiva del sig. che non rivestiva, al momento della notifica della Parte_1
diffida accertativa, la qualifica di amministratore unico della essendo Parte_2
la stessa cessata prima della formazione del titolo accertativo.
Del resto, che questa sia la corretta ricostruzione della fattispecie, emerge dallo stesso andamento delle vicende processuali che si sono susseguite a quella in oggetto.
Ed, infatti, la signora ha correttamente provveduto, per il recupero dei crediti retributivi CP_1
maturati con la società ad insinuarsi al passivo fallimentare della Parte_2
società incorporante e la sua domanda di insinuazione è stata accolta per l'intera Controparte_5
somma richiesta.
Ed, invero, il Giudice delegato, proprio in virtù della fusione per incorporazione della
[...]
nella all'udienza di verifica del 14.04.2022, ha ammesso al Parte_2 Controparte_5 passivo l'opposta per l'importo di € 7.387,55 a titolo di crediti privilegiati per retribuzioni ed indennità dovute ai lavoratori subordinati (art. 2751 bis n. 1).
Alla stregua di quanto esposto, può, pertanto, concludersi nel senso che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
In definitiva dopo la notifica della diffida, il sig. , pur volendo adempiere al pagamento delle Parte_1
pretese retributive, non avrebbe potuto farlo in quanto l'unico legittimato ad eseguire i pagamenti per conto della (società incorporante la soc. era il curatore Controparte_5 Parte_2
fallimentare, nominato a seguito del fallimento della Controparte_5
Data la delicatezza e la complessità delle questioni affrontate le spese processuali si intendono interamente compensate tra la parti in causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità del titolo esecutivo
(diffida accertativa) e del precetto opposti e per l'effetto dichiara non dovute dalla parte opponente, nella spiegata qualità, le somme ingiunte dalla parte opposta;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 26/03/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario