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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3442/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti SATTANINO GIULIA e Parte_2 CAMURATI CLAUDIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in CANDIOLO il 19/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2 Moncalieri (TO) il 30/04/2022. Con ricorso depositato il 17/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse agli stessi afferenti, come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la collocazione anagrafica e la dimora principale presso la residenza del padre e la madre vedrà e terrà con sé i figli sulla base di liberi accordi con il co-affidatario e – in caso di mancato accordo – quantomeno con le seguenti modalità, tenendo conto delle esigenze scolastiche dei figli e di eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a fine settimana alternati dalle ore 19:30 del venerdì sino alle ore 19:30 della domenica quando accompagnerà i minori presso l'abitazione paterna;
- nel corso della settimana tutti i giovedì dalle ore 16:30 sino al venerdì mattina quando accompagnerà i minori presso l'istituto scolastico e/o presso l'abitazione paterna nonché tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fatta eccezione per i venerdì corrispondenti ai fine settimana materni in cui i minori verranno prelevati dalla donna alle ore 19:30 nonché fatta eccezione per un mercoledì ogni 15 giorni sino alle ore 21:00;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito alternativamente (salvi diversi accordi che potranno intervenire previ tempestivi preavvisi). I coniugi concordano che e trascorrano ad anni alterni la viglia Per_1 Per_2 di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni compreso il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per il caso in cui sorgessero esigenze particolari legate ad eventuali soggiorni in tali festività, i coniugi valuteranno di volta in volta una diversa regolamentazione, salvo prevedere, in tali casi, periodi di recupero degli eventuali giorni sottratti al godimento dell'uno o dell'altro;
- i minori trascorreranno poi eventuali “ponti” e le ulteriori festività infrasettimanali alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con comunicazione reciproca della località di soggiorno e possibilmente di recapiti anche telefonici almeno un mese prima delle partenze;
solo in difetto di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Restano anche in questo caso salvi i diversi accordi per periodi di tempo superiori con ciascun genitore sulla base di esigenze specifiche e concordate. 2) DISPONE che la casa coniugale sita in Moncalieri (TO), strada Baraudina n.14 resti assegnata, comprensiva dei mobili ed arredi ivi presenti, al marito con cui convivranno i figli minori, dandosi atto che la moglie se n'è già allontanata asportando parte dei propri effetti personali.
3) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli e quando li avrà con sé; il sig. corrisponderà alla moglie, quale Per_1 Per_2 Parte_1 concorso al mantenimento dei figli minori, la somma mensile concordata di €.800,00 (€.400,00 per ciascun figlio) importo che viene versato entro il giorno 25 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
4) DISPONE che sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 ripartiscano fra loro, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare. Parimenti le spese medico- sanitarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi, fatta eccezione per quelle coperte dalla polizza sanitaria sottoscritta dal sig. polizza che lo stesso si impegna a mantenere finché i figli non Pt_1 saranno economicamente indipendenti. Per l'anno scolastico 2024/2025 le parti concordano che le rette dell'asilo nido del figlio verranno sostenute integralmente dal sig. entre la Per_2 Pt_1 mensa scolastica per verrà sostenuta integralmente dalla sig.ra ; le parti Per_1 Pt_2 concordano, inoltre, di suddividere al 50% ciascuno il costo per la mensa scolastica per entrambi i figli a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
5) DÀ ATTO che le Parti convengono che a far data dalla omologazione di detti accordi sia unicamente la sig.ra a percepire per intero ed in via esclusiva l'Assegno Unico Universale Pt_2 che viene erogato dall' per i figli minori. Sintantoché l'Assegno Unico non verrà calcolato ed CP_1 erogato sulla base imponibile dei soli redditi della sig.ra - e dunque a partire dalla Pt_2 omologazione degli accordi di cui infra - il sig. i impegna a versare alla moglie la somma Pt_1 di € 50,00 (cinquanta/00) al mese, corrispondenti al 50% dell'A.U.U. attualmente percepito integralmente dallo stesso. Dal canto suo, la sig.ra si impegna ad inoltrare la relativa Pt_2 domanda all' entro il termine di 20 gg dalla data di comunicazione del provvedimento di CP_1 omologa di detti accordi.
6) DÀ ATTO che i coniugi concordano che i rapaci formalmente intestati alla sig.ra (civetta Pt_2 delle tane e assiolo tropicale) vengono affidati e custoditi dal sig. he si farà carico integrale Pt_1 del loro mantenimento e/o cura e/o detenzione presso la propria residenza.
7) DÀ ATTO, che anche in relazione alle pattuizioni di cui ai numeri precedenti, la sig.ra Parte_2
si impegna ed obbliga a trasferire al marito la propria quota di comproprietà indivisa pari
[...] al 10% dell'unità immobiliare sotto descritta, già costituente casa coniugale, sita in Moncalieri (TO), strada Baraudina n.14. Detto immobile resterà quindi in piena ed esclusiva proprietà per l'intero al sig. il quale si accollerà integralmente l'onere del pagamento Parte_1 del mutuo residuo, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità a questo riguardo la sig.ra , Pt_2 anche ai fini di eventuali rivalse bancarie od ipoteche.
Più precisamente: l'unità immobiliare sita in strada Baraudina n.14 acquistata dai coniugi Per_3
in data 28.03.2014 per atto a rogito Notaio Dr. , Repertorio n.
[...] Persona_4 103083, Raccolta numero 17662, registrato a Rivoli in data 18.04.2014 al n.1911 e così descritta: area urbana della superficie catastale dimetri quadri 471 (quattrocentosettantuno) distinta in mappa al numero 467 foglio 38, con entrostante casa di civile abitazione composta da due camere, cucina, bagno e corridoio-ripostiglio e porzione di solaio sottotegola al piano primo (sottotetto), nel cortile: locale autorimessa. Il tutto in sol corpo confinante con strada Baraudina, mappale 491,196,195 et 161 del figlio 38. Le suddette unità immobiliari sono censite presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Torino – Sezione Catasto Fabbricati, come segue:
• Foglio 38-numero 467 subalterno 1 – zona censuaria 4 – strada Baraudina n.14 piano T-1 – Categoria A/3 – Classe 2 – Vani 4,5, redita catastale Euro 325,37.
• Foglio 38-numero 467 subalterno 2 – zona censuaria 4 – strada Baraudina n.14 piano T – Categoria C/6 – Classe 2 – MQ. 28 - redita catastale Euro 130,15.
Si precisa inoltre che è compresa nella vendita il bene comune non censibile meglio identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 38 particella 467 subalterno 3 Strada Baraudina n.14 pianto T (cortile).
Le parti danno atto che l'unità immobiliare di Torino, strada Baraudina n.14 è gravata da ipoteca discendente da contratto di mutuo stipulato in data 28.03.2014 con “Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale spa”, poi surrogato prima a favore di “Che Banca spa” in data 11.01.2016 e successivamente in data 12.10.2017 a favore dell'istituto di credito “FinecoBanck spa”, rogito Notaio
, Repertorio n. 82751, Raccolta n. 26478 per originaria somma di Euro 173.339,14 Persona_5
(centosettantasettemilatrecentotrentanove virgola quattordici) della durata di anni venticinque (25).
Ad oggi, sono state regolarmente corrisposte le rate del mutuo sino a quella scadente a gennaio 2025, mentre il sig. si accolla, manlevandone la moglie, tutte le rate Parte_1 residue e successive del suddetto mutuo a decorrere da quella con scadenza dal febbraio 2025.
Il trasferimento verrà effettuato ed accettato a corpo, con ogni diritto, azione e servitù relativa a quanto alienato, con le accessioni, accessori, pertinenze e dipendenze, nulla escluso né eccettuato, nello stato di fatto e di diritto in cui i locali stessi si trovano e che la parte acquirente dichiara di ben conoscere, nonché con le quote proporzionali di comproprietà su tutte le parti comuni per legge, uso e destinazione.
Tale trasferimento viene effettuato in quanto funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà formalizzato entro il mese successivo all'omologa della separazione, con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 legge n. 74/87, i cui oneri saranno a carico integrale del sig. Pt_1
8) DÀ ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra provvederà al versamento al marito Pt_2 dell'importo di €.200,00 mensili quale parziale rimborso delle rate mensili (pari ad €.313,00 ciascuna) relative al contratto sottoscritto dal sig. con per il noleggio Pt_1 Controparte_2 dell'autovettura Renault Clio tg: GN920SC spa utilizzata dalla moglie. A tal fine la sig.ra Pt_2 si impegna a versare al marito entro il giorno 10 di ciascun mese l'importo sopra riportato di €.200,00 al fine di consentire al marito di far fronte alle suddette rate.
9) DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione di quanto sopra, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente al concorso al proprio mantenimento.
10) DÀ ATTO che le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per i figli minori e . Per_1 Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3442/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio degli avv.ti SATTANINO GIULIA e Parte_2 CAMURATI CLAUDIA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in CANDIOLO il 19/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANDIOLO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2 Moncalieri (TO) il 30/04/2022. Con ricorso depositato il 17/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse agli stessi afferenti, come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la collocazione anagrafica e la dimora principale presso la residenza del padre e la madre vedrà e terrà con sé i figli sulla base di liberi accordi con il co-affidatario e – in caso di mancato accordo – quantomeno con le seguenti modalità, tenendo conto delle esigenze scolastiche dei figli e di eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori:
- a fine settimana alternati dalle ore 19:30 del venerdì sino alle ore 19:30 della domenica quando accompagnerà i minori presso l'abitazione paterna;
- nel corso della settimana tutti i giovedì dalle ore 16:30 sino al venerdì mattina quando accompagnerà i minori presso l'istituto scolastico e/o presso l'abitazione paterna nonché tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fatta eccezione per i venerdì corrispondenti ai fine settimana materni in cui i minori verranno prelevati dalla donna alle ore 19:30 nonché fatta eccezione per un mercoledì ogni 15 giorni sino alle ore 21:00;
- durante le vacanze natalizie un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito alternativamente (salvi diversi accordi che potranno intervenire previ tempestivi preavvisi). I coniugi concordano che e trascorrano ad anni alterni la viglia Per_1 Per_2 di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
- metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni compreso il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per il caso in cui sorgessero esigenze particolari legate ad eventuali soggiorni in tali festività, i coniugi valuteranno di volta in volta una diversa regolamentazione, salvo prevedere, in tali casi, periodi di recupero degli eventuali giorni sottratti al godimento dell'uno o dell'altro;
- i minori trascorreranno poi eventuali “ponti” e le ulteriori festività infrasettimanali alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in epoca da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con comunicazione reciproca della località di soggiorno e possibilmente di recapiti anche telefonici almeno un mese prima delle partenze;
solo in difetto di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari. Restano anche in questo caso salvi i diversi accordi per periodi di tempo superiori con ciascun genitore sulla base di esigenze specifiche e concordate. 2) DISPONE che la casa coniugale sita in Moncalieri (TO), strada Baraudina n.14 resti assegnata, comprensiva dei mobili ed arredi ivi presenti, al marito con cui convivranno i figli minori, dandosi atto che la moglie se n'è già allontanata asportando parte dei propri effetti personali.
3) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli e quando li avrà con sé; il sig. corrisponderà alla moglie, quale Per_1 Per_2 Parte_1 concorso al mantenimento dei figli minori, la somma mensile concordata di €.800,00 (€.400,00 per ciascun figlio) importo che viene versato entro il giorno 25 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
4) DISPONE che sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 ripartiscano fra loro, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino in data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare. Parimenti le spese medico- sanitarie saranno sostenute in pari misura dai coniugi, fatta eccezione per quelle coperte dalla polizza sanitaria sottoscritta dal sig. polizza che lo stesso si impegna a mantenere finché i figli non Pt_1 saranno economicamente indipendenti. Per l'anno scolastico 2024/2025 le parti concordano che le rette dell'asilo nido del figlio verranno sostenute integralmente dal sig. entre la Per_2 Pt_1 mensa scolastica per verrà sostenuta integralmente dalla sig.ra ; le parti Per_1 Pt_2 concordano, inoltre, di suddividere al 50% ciascuno il costo per la mensa scolastica per entrambi i figli a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
5) DÀ ATTO che le Parti convengono che a far data dalla omologazione di detti accordi sia unicamente la sig.ra a percepire per intero ed in via esclusiva l'Assegno Unico Universale Pt_2 che viene erogato dall' per i figli minori. Sintantoché l'Assegno Unico non verrà calcolato ed CP_1 erogato sulla base imponibile dei soli redditi della sig.ra - e dunque a partire dalla Pt_2 omologazione degli accordi di cui infra - il sig. i impegna a versare alla moglie la somma Pt_1 di € 50,00 (cinquanta/00) al mese, corrispondenti al 50% dell'A.U.U. attualmente percepito integralmente dallo stesso. Dal canto suo, la sig.ra si impegna ad inoltrare la relativa Pt_2 domanda all' entro il termine di 20 gg dalla data di comunicazione del provvedimento di CP_1 omologa di detti accordi.
6) DÀ ATTO che i coniugi concordano che i rapaci formalmente intestati alla sig.ra (civetta Pt_2 delle tane e assiolo tropicale) vengono affidati e custoditi dal sig. he si farà carico integrale Pt_1 del loro mantenimento e/o cura e/o detenzione presso la propria residenza.
7) DÀ ATTO, che anche in relazione alle pattuizioni di cui ai numeri precedenti, la sig.ra Parte_2
si impegna ed obbliga a trasferire al marito la propria quota di comproprietà indivisa pari
[...] al 10% dell'unità immobiliare sotto descritta, già costituente casa coniugale, sita in Moncalieri (TO), strada Baraudina n.14. Detto immobile resterà quindi in piena ed esclusiva proprietà per l'intero al sig. il quale si accollerà integralmente l'onere del pagamento Parte_1 del mutuo residuo, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità a questo riguardo la sig.ra , Pt_2 anche ai fini di eventuali rivalse bancarie od ipoteche.
Più precisamente: l'unità immobiliare sita in strada Baraudina n.14 acquistata dai coniugi Per_3
in data 28.03.2014 per atto a rogito Notaio Dr. , Repertorio n.
[...] Persona_4 103083, Raccolta numero 17662, registrato a Rivoli in data 18.04.2014 al n.1911 e così descritta: area urbana della superficie catastale dimetri quadri 471 (quattrocentosettantuno) distinta in mappa al numero 467 foglio 38, con entrostante casa di civile abitazione composta da due camere, cucina, bagno e corridoio-ripostiglio e porzione di solaio sottotegola al piano primo (sottotetto), nel cortile: locale autorimessa. Il tutto in sol corpo confinante con strada Baraudina, mappale 491,196,195 et 161 del figlio 38. Le suddette unità immobiliari sono censite presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Torino – Sezione Catasto Fabbricati, come segue:
• Foglio 38-numero 467 subalterno 1 – zona censuaria 4 – strada Baraudina n.14 piano T-1 – Categoria A/3 – Classe 2 – Vani 4,5, redita catastale Euro 325,37.
• Foglio 38-numero 467 subalterno 2 – zona censuaria 4 – strada Baraudina n.14 piano T – Categoria C/6 – Classe 2 – MQ. 28 - redita catastale Euro 130,15.
Si precisa inoltre che è compresa nella vendita il bene comune non censibile meglio identificato al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 38 particella 467 subalterno 3 Strada Baraudina n.14 pianto T (cortile).
Le parti danno atto che l'unità immobiliare di Torino, strada Baraudina n.14 è gravata da ipoteca discendente da contratto di mutuo stipulato in data 28.03.2014 con “Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale spa”, poi surrogato prima a favore di “Che Banca spa” in data 11.01.2016 e successivamente in data 12.10.2017 a favore dell'istituto di credito “FinecoBanck spa”, rogito Notaio
, Repertorio n. 82751, Raccolta n. 26478 per originaria somma di Euro 173.339,14 Persona_5
(centosettantasettemilatrecentotrentanove virgola quattordici) della durata di anni venticinque (25).
Ad oggi, sono state regolarmente corrisposte le rate del mutuo sino a quella scadente a gennaio 2025, mentre il sig. si accolla, manlevandone la moglie, tutte le rate Parte_1 residue e successive del suddetto mutuo a decorrere da quella con scadenza dal febbraio 2025.
Il trasferimento verrà effettuato ed accettato a corpo, con ogni diritto, azione e servitù relativa a quanto alienato, con le accessioni, accessori, pertinenze e dipendenze, nulla escluso né eccettuato, nello stato di fatto e di diritto in cui i locali stessi si trovano e che la parte acquirente dichiara di ben conoscere, nonché con le quote proporzionali di comproprietà su tutte le parti comuni per legge, uso e destinazione.
Tale trasferimento viene effettuato in quanto funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà formalizzato entro il mese successivo all'omologa della separazione, con atto notarile da sottoporsi a registrazione a cura del notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 legge n. 74/87, i cui oneri saranno a carico integrale del sig. Pt_1
8) DÀ ATTO che i coniugi concordano che la sig.ra provvederà al versamento al marito Pt_2 dell'importo di €.200,00 mensili quale parziale rimborso delle rate mensili (pari ad €.313,00 ciascuna) relative al contratto sottoscritto dal sig. con per il noleggio Pt_1 Controparte_2 dell'autovettura Renault Clio tg: GN920SC spa utilizzata dalla moglie. A tal fine la sig.ra Pt_2 si impegna a versare al marito entro il giorno 10 di ciascun mese l'importo sopra riportato di €.200,00 al fine di consentire al marito di far fronte alle suddette rate.
9) DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver risolto, fatta eccezione di quanto sopra, ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo e di rinunciare reciprocamente al concorso al proprio mantenimento.
10) DÀ ATTO che le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per i figli minori e . Per_1 Per_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.