Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1352/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza dell'8/05/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SAVANNA MONICA e dall'Avv. SAVANNA LIDIA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DI BLASIO CP_1 P.IVA_1
GIANLUCA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “A) Controparte_1
3B, per il periodo dal 13 ottobre 2022 al 12 maggio 2023 per i motivi di cui al presente ricorso;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute in virtù dell'applicazione del
CCNL settore logistica, trasporto e spedizione merci o di altro parametro ritenuto di giustizia,
e per l'effetto condannare in ogni caso la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma lorda complessiva di € 12.724,64 per i motivi di cui al presente ricorso e per le causali di cui all'allegato conteggio, o alla maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., e dell'art. 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
C) in subordine, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 5.611,20 a titolo di lavoro straordinario conteggiato in riferimento alla paga oraria del secondo livello del ccnl applicato dalla convenuta, per i motivi di cui al presente ricorso, o alla maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., e dell' art. 432
c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
D) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali della ricorrente sulle differenze retributive spettanti. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi”.
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta per il periodo corrente dal 13.10.2022 al 12.05.2023 quale autista di camion con rimorchio giusta contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nel livello terzo
(conducente di autotreno) del Ccnl di aver effettuato viaggi nella Controparte_2
zona di Val di Sangro – Atessa, Castellalto (TE), nonchè Cassino e Pignataro (CE) per effettuare carico e/o scarico di pezzi di ricambio di provenienza da o destinati alla Stellantis in
Polonia; di aver svolto costantemente ore di lavoro straordinario mai retribuite, osservando, di norma, un orario di lavoro di 9/10 ore al giorno;
di aver diritto, quindi, sia all'adeguamento della retribuzione avendo la società datoriale applicato un erroneo contratto collettivo in luogo di quello Logistica, Trasporto e spedizione merci che al pagamento delle ore di lavoro straordinario come in ricorso quantificate.
Con Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale contestava CP_1
integralmente gli avversi assunti instando per il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Richiamava parte resistente il principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39
Cost. sottolineando la conformità del CCNL applicato con l'attività dalla società svolta.
Rappresentava, altresì, che quest'ultima aveva corrisposto al tutte le voci retributive Pt_1
a lui spettanti ivi inclusa l'indennità di trasferta come dal CCNL CNAI previsto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza dell'8.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame delle produzioni documentali e delle deposizioni testimoniali raccolte, ritiene il Tribunale che il ricorso non sia fondato e non possa essere accolto.
L'odierno ricorrente domanda in via principale l'adeguamento della retribuzione ordinaria corrispostagli in costanza di rapporto ritenendola non adeguata e non proporzionata all'attività prestata. Lamenta l'erronea applicazione del Contratto Collettivo in luogo di quello CP_2
e il quale prevede una retribuzione oraria superiore Controparte_3 CP_4 rispetto a quella di fatto applicata dall'azienda risultando, pertanto, quest'ultima non conforme al principio dettato dall'art. 36 della Costituzione.
La tesi professata dal ricorrente, seppur persuasiva, non merita, però, di essere condivisa alla luce dei principi oramai consolidati di seguito richiamati.
È orientamento oramai uniforme e costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il datore di lavoro non può essere obbligato all'applicazione di un contratto collettivo di diritto comune laddove non vi abbia espresso adesione o non sia tenuto a vincolarsi ad esso per appartenenza sindacale. Il lavoratore, però – qualora il datore di lavoro applichi al rapporto un contratto collettivo non attinente al settore merceologico di appartenenza - può indicare un diverso contratto collettivo quale parametro per la determinazione della retribuzione laddove ritenga quella a lui corrisposta non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
È, infatti, risaputo che il criterio dettato dal primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) opera nell'attuale ordinamento solo per i contratti collettivi post-corporativi resi efficaci erga omnes ai sensi della L. n.741 del 1959 (v. Cass. 976/92) e per quelli corporativi ancora vigenti ex art. 43 del
D.Lgs. n.369 del 1944 (v. Cass. 2891/83). In giurisprudenza è ormai consolidata l'opinione secondo cui l'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune. Essa ha infatti efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (v. Cass. 26742/14, che si richiama all'insegnamento di Cass. sez. un. 2665/97; in senso conforme v. anche Cass.
24160/15; N. 16340/2009). L'applicazione di tale principio presuppone, invero, la sussistenza di una corrispondenza e congruità dell'inquadramento attribuito rispetto alle mansioni, potendo porsi solo a valle di ciò una questione di non conformità, rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36, del trattamento economico previsto dal contratto applicato in azienda, riferito a settore merceologico non corrispondente a quello dell'attività svolta” (cfr.
Cass. N. 810/2020).
Peraltro, anche in tal caso, la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (Corte Cost. n.
470/2002; Cass. nn. 15896/2002; n. 12356/2020).
L'applicazione del contratto collettivo, dunque, non può dipendere dal criterio dell'appartenenza del datore all'una o all'altra categoria imprenditoriale. Si tratta di una conclusione imposta dal principio della libertà sindacale tutelato dall'art. 39 Cost., in forza del quale non è possibile applicare un contratto collettivo di diritto privato, vale a dire non imposto erga omnes, a soggetti che non vi abbiano direttamente o indirettamente aderito e che vi sarebbero assoggettati in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali (Trib. Bari n. 1571/2019).
Dunque, l'individuazione del CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l'impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.
L'avvenuta sottoscrizione di un Contratto collettivo da parte delle associazioni sindacali (e datoriali) maggiormente rappresentative rende siffatto accordo idoneo a fungere da parametro per l'individuazione della soglia della retribuzione da considerare idonea e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost. e serve a scongiurare il rischio dell'applicazione dei "contratti cc.dd. pirata, sottoscritti da associazioni sindacali minoritarie o, comechessia, non sufficientemente rappresentative delle parti sociali, con l'obiettivo di costituire una surrettizia ed elusiva alternativa ai più impegnativi e garantistici (in punto di retribuzioni minime, di numero di ferie e/o permessi et similia) contratti nazionali cc.dd. tradizionali" (Consiglio di Stato, V, 19 giugno 2023, n. 6008).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa va, preliminarmente, osservato che il contratto collettivo pplicato dalla appare, comunque, conforme al settore CP_2 CP_1 merceologico di sua appartenenza disciplinando “in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende del settore del Terziario e Servizi e loro personale dipendente, sotto qualsiasi forma e settore merceologico nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore” e rientrando tra le altre nell'ambito di applicazione del contratto le aziende che erogano “Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi”. Lo stesso ccnl, poi, nella parte relativa alla classificazione del personale, prevede nell'ambito del terzo livello – quello di inquadramento dell'odierno ricorrente (al quale “Appartengono i lavoratori (operai specializzati) che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti”), tra le altre, anche la figura del conducente di autotreni o autoarticolati, mansione pacificamente svolta dal
. Pt_1
Neppure appaiono sussistere, nel caso concreto, i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., del diverso (e più vantaggioso) CCNL invocato dalla parte ricorrente, non avendo quest'ultima dedotto né provato la sussistenza dei presupposti ivi previsti (cioè
l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla parte convenuta ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa). Va, infatti, rammentato che (Cass. n. 8564/2004) la retribuzione prevista da contratto collettivo - che, per quanto si è detto, risulti applicabile nel caso concreto (prevedendo, come visto, il CCNL di fatto applicato la figura dell'autista di autotreno/autoarticolato) - è assistita, sia pure in via generale, da una sorta di presunzione relativa (iuris tantum) di adeguatezza a quei criteri e, comunque, impone la contestazione specifica della stessa adeguatezza (vedi, per tutte, le sentenze n. 7752/2003, 132/2002) nonché la prova rigorosa (che nella specie, difetta, così come manca qualsivoglia allegazione circa le concrete caratteristiche dell'attività lavorativa posta in essere durante il periodo per cui è causa), circa la inadeguatezza lamentata, in base ad un parametro esterno al contratto stesso, posto che (Cass. n. 11372/2008) il ricorso parametrico al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., solo quando non risulti applicato alcun contratto collettivo, e sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale (vedi Cass. n. 10002/2000, n. 2665/1997).
Non appaiono sussistere, dunque, nella specie indici sulla base dei quali poter ritenere che la retribuzione calcolata sulla base del CCNL CNAI non sia sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato essendo, a tal riguardo, necessaria una deduzione puntuale e rigorosa che non risulta allegata da parte attrice la quale ne era senz'altro onerata.
Quest'ultima si è, infatti, semplicemente limitata ad operare un raffronto tra la retribuzione oraria prevista dal CCNL Logistica, spedizione merci e trasporti e quella prevista dal CCNL
CNAI deducendo l'insufficienza di quest'ultima sol perché inferiore con contestazione, quindi, del tutto generica.
In conseguenza, nulla in atti autorizza a ritenere violati gli indici che, in una fattispecie come l'odierna, conducono alla concreta applicazione dell'art. 36 Cost. Occorre aggiungere che la retribuzione percepita dal ricorrente risulta congrua e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro nonché sufficiente e, in ogni caso, tra la retribuzione prevista nel contratto invocato e quella corrisposta dalla società non risulta una sproporzione apprezzabile o – come talvolta ha opinato la giurisprudenza di legittimità – una differenza macroscopica (Cass. civ.
n. 7131 del 29.8.1987 e Cass. civ. n. 16 del 2012).
Ad abundantiam, valga rilevare che il nulla ha dedotto sul punto al momento della Pt_1
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel quale è chiaramente individuato il contratto collettivo che avrebbe regolato il rapporto, lamentando – e come visto in modo del tutto generico - la insufficienza della retribuzione soltanto all'esito della cessazione dello stesso. Ne consegue che la domanda proposta in via principale di condanna al pagamento di differenze retributive conseguenti all'applicazione di un diverso contratto collettivo non possa essere accolta.
Va, parimenti, rigettata anche la domanda finalizzata a conseguire il pagamento della retribuzione per le ore di lavoro straordinario che il , a suo dire, avrebbe prestato. Pt_1
Come è noto, in punto di prova circa l'espletamento di lavoro straordinario, è dominante nella giurisprudenza tanto di legittimità che di merito l'orientamento in virtù del quale il lavoratore
è tenuto a provare in modo rigoroso sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, essendo preclusa al giudice la possibilità di far ricorso all'equità ai fini della sua determinazione. In particolare, la Corte di legittimità è oramai costante nell'affermare che “il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Il
Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova). Sul lavoratore grava, dunque, un onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr. Sent. n. 13150/2018; n. 4076/2018 e Cass. N. 9791/2020). E' stata, pertanto, ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost. (vedi anche Cass. N. 26985/2009). Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, pertanto, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro "straordinario" presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre lo stesso. Tale prova è ancor più insidiosa nelle ipotesi di lavoro discontinuo, categoria ove va senz'altro ricompresa la tipologia di attività lavorativa svolta dal . Pt_1
È, infatti, pacifico che la prestazione di lavoro resa dall'autista sia qualificabile come lavoro discontinuo alternando essa periodi di effettiva attività lavorativa a periodi di vera e propria inattività, la quale non sempre comporta che il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro potendo quegli, in alcuni casi, liberamente disporre del proprio tempo ai fini del recupero delle energie psicofisiche (con conseguente scomputo di tali momenti dall'orario di lavoro oggetto di remunerazione).
Orbene, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. sez. lav. n. 7577 del 20/04/2004 rv.
572202; Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 rv. 601681; n. 5828/1995), nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (conforme Cass. N. 5023/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, a riguardo osservato che, sebbene anche nel lavoro discontinuo si possano avere periodi di riposo intermedio non computabili nella durata del lavoro effettivo, tali non sono quelli durante i quali, nel corso del viaggio,
l'autista di un autotreno lascia la guida al compagno e, se vuole, può distendersi ed anche dormire nell'apposita cabina, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività. Il criterio distintivo, infatti, fra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile ad altri fini, consiste nella differente condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo, anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessità" (Cass. civ., 30 gennaio 1974,
n. 253).
Richiamati i principi oramai consolidati in materia di prova di lavoro straordinario e modalità di determinazione dell'orario di lavoro effettivo nelle fattispecie di lavoro discontinuo, il
Tribunale non può non osservare che l'art. 53 del CCNL CNAI – come visto, contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto de quo – prevede espressamente che “Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre
1923”.
Ciò premesso in punto di diritto, preme rilevare che le deposizioni testimoniali raccolte non hanno fatto altro che confermare la natura discontinua della prestazione lavorativa resa dal
. Questi, infatti, come i suoi colleghi, non partecipava alle operazioni di carico e Pt_1 scarico ma si limitava a porsi alla guida di un camion già pronto;
dunque, l'effettivo orario di lavoro non può di certo ritenersi rispondente al numero di ore in cui lo stesso era fuori dalla sede aziendale. Tale circostanza risulta altresì comprovata dalle copie dei dischi cronotachigrafi prodotte dalla stessa resistente dai quali si evince un'alternanza tra periodi di guida – dunque di lavoro effettivo – e periodi di pausa, anche consistenti, i quali non si computano ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, salvo che il lavoratore non fornisca prova di essere stato impegnato in attività integranti lavoro effettivo anche nei periodi intermedi;
prova nel caso de quo in alcun modo offerta. La durata della giornata lavorativa
(intesa come lavoro effettivo) non può di certo farsi coincidere con quella risultante dagli orari di inizio e di fine registrati sui dischi cronotachigrafi posto che non risultano provati né le modalità né i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, atteso che alcuna prova è stata raggiunta in merito alle attività svolte dal ricorrente durante le attese non lavorate, ivi compresa la pausa pranzo.
Peraltro, i tragitti che il doveva percorrere non erano neppure esageratamente distanti Pt_1 dalla sede aziendale (all'incirca la distanza massima che lo stesso doveva coprire era di 300 km), dunque non richiedevano un numero eccessivo di ore alla guida per raggiungere la destinazione (circostanza questa comprovata anche dal fatto che in alcuni casi poteva essere effettuato più di un viaggio nel corso della stessa giornata)
Valga, inoltre, osservare che i testi escussi hanno riferito che ciascun autista effettuava da solo i viaggi, elemento questo che impedisce di poter ricostruire con esattezza l'orario di lavoro del ricorrente (teste “Non so dire a che ora iniziava e a che ora finiva di lavorare perché Tes_1
ognuno di noi ha il suo viaggio da fare e siamo soli in viaggio”). Il fatto che la giornata di lavoro potesse indicativamente durare dalle 7 alle 17.30 o dalle 8 alle 18 di certo non implica che il ricorrente espletasse le proprie mansioni per tutte queste ore, dovendo, comunque, considerarsi le interruzioni rese necessarie dalle attività di carico e scarico del mezzo effettuate da terzi ed altre pause di inattività correlate alla tipologia di mansione svolta.
Dunque, sulla base degli elementi raccolti, non può ritenersi che il abbia ottemperato Pt_1 all'onus probandi su di esso gravante non potendo di certo dirsi raggiunta la prova circa l'espletamento di lavoro straordinario in termini quali-quantitativi e dovendosi, pertanto, ritenere che sia stato costantemente rispettato l'orario lavorativo contrattualmente previsto pari a quaranta ore settimanali.
Peraltro, come correttamente osservato dalla difesa della , al è stata CP_1 Pt_1 regolarmente corrisposta l'indennità di trasferta di cui all'art. 139 del CCNL CNAI la quale ha proprio la finalità di ristorare il disagio connesso al lavoro fuori sede e al prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore.
Infine, non merita accoglimento neppure l'ulteriore domanda proposta in via subordinata dal avente ad oggetto il pagamento del compenso del lavoro straordinario limitatamente Pt_1
al periodo corrente da gennaio ad aprile 2023 in quanto, a suo dire, comprovato dalle risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti dalla società. Come visto, infatti, tale documentazione appare di per sé inidonea a ricostruire l'esatto orario di lavoro osservato giornalmente dal dipendente stante l'alternanza tra periodi di guida e periodi di inattività, i quali potrebbero essere computati nell'orario di lavoro soltanto in caso di prova da parte del lavoratore di aver, comunque, svolto attività diverse ed ulteriori nell'interesse datoriale;
prova che, si ribadisce, nel caso di specie non risulta fornita.
Ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di lavoro di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1352/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
– e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.800 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 8.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista