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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2547/2024 r.g., introdotta da
(CROTONE (KR), 30/01/1981 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCINELLI C.F._1
FRANCESCO;
(OZIERI (SS), 29/11/1977 CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FALCINELLI C.F._2
FRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 Parte_3
essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato in Fiumicino (RM) il
06.10.2012 tra i Sigg.ri ed trascritto Parte_3 Parte_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile di Fiumicino (RM) al n. 119 parte II serie
A – Vol. 3 anno 2012 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino;
2. confermare nel resto le condizioni di separazione così come omologate da questa Ecc.ma Autorità Giudiziaria con Decreto del
22.06.2023.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/10/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2547/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino (RM) in data 06/10/2012 tra Parte_1
(CROTONE (KR), 30/01/1981) e
[...] Parte_3
(OZIERI (SS), 29/11/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Fiumicino (RM) al n. 119 parte II serie A – Vol. 3 anno 2012,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2547/2024 r.g., introdotta da
(CROTONE (KR), 30/01/1981 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCINELLI C.F._1
FRANCESCO;
(OZIERI (SS), 29/11/1977 CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FALCINELLI C.F._2
FRANCESCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 Parte_3
essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio celebrato in Fiumicino (RM) il
06.10.2012 tra i Sigg.ri ed trascritto Parte_3 Parte_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile di Fiumicino (RM) al n. 119 parte II serie
A – Vol. 3 anno 2012 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiumicino;
2. confermare nel resto le condizioni di separazione così come omologate da questa Ecc.ma Autorità Giudiziaria con Decreto del
22.06.2023.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/10/2012, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2547/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino (RM) in data 06/10/2012 tra Parte_1
(CROTONE (KR), 30/01/1981) e
[...] Parte_3
(OZIERI (SS), 29/11/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Fiumicino (RM) al n. 119 parte II serie A – Vol. 3 anno 2012,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi