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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2596/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego
Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2596 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 02820120020443863000 mediante impugnazione dell'estratto di ruolo.
TRA
residente a [...] rappresentata e Parte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giancarlo Madonna e dall'Avv.
Elvira Del Giudice e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Gennaro, ed elettivamente domiciliati in Ca- serta alla Via Lubich, 6 resistente nonché
, in persona del legale rappresen- Controparte_2 tante pro tempore, rappresentata in giudizio dal Responsabile Processo Legale
[...]
Controparte_3 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15/05/2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., si dà atto che lo svolgimento del processo risulta dagli atti di causa e dai verbali d'udienza, cui integralmente si rinvia.
La ricorrente impugnava cartelle esattoriali relative a sanzioni per l'anno 2009, delle quali affermava di essere venuta a conoscenza soltanto in data 2 ottobre 2020, per il tramite di un estratto di ruolo rilasciato dall' . Controparte_1
Ella deduceva di non avere mai ricevuto la rituale notificazione delle suddette cartel- le ma che vi era la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'impugnazione anche in assenza di notifica (Cass., SS.UU., n. 19704/2015; Cass. n. 27799/2018).
Con ulteriore motivo, la ricorrente contestava l'omessa o irregolare notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnate, assumendo di non aver mai rice- vuto validamente gli atti;
riteneva, in proposito, che l'onere della prova gravasse sull'agente della riscossione il quale non poteva limitarsi a produrre la sola ricevuta di ritorno, ma doveva esibire copia integrale della cartella, in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973. In mancanza di tale produ- zione, la notificazione non si poteva ritenere provata.
La ricorrente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive, trattandosi di crediti previdenziali soggetti al termine ridotto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995; rilevava, inoltre, l'assenza di atti inter- ruttivi validamente notificati e ribadiva la possibilità di proporre azione di accerta- mento negativo della pretesa anche dopo l'eventuale notifica della cartella.
Disconosceva, inoltre, la conformità agli originali di eventuali copie prodotte ex ad- verso, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Deduceva, infine, l'illegittimità delle cartelle per omessa indicazione dei criteri di cal- colo di interessi, sanzioni ed oneri accessori. Osservava che dall'estratto di ruolo emergevano importi non dettagliati, privi di indicazione del tasso, della durata del ri- tardo e della base di computo, impedendo ogni verifica sulla correttezza della prete- sa.
Alla luce di tali motivi, la ricorrente proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, ritenendo integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e concludeva affinchè il Giudice: 1) dichiarare la sospensione dell'efficacia
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degli atti indicati in epigrafe;
2) alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulli e/o annullare
e/o dichiarare in ogni caso inefficaci gli atti indicati in epigrafe;
3) con vittoria di spese e competen- ze di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via pre- Controparte_1 liminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sosteneva che, in virtù dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 e applicabile anche ai giudizi pendenti, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26283/2022 – l'estratto di ruolo non fosse impugnabile, e che l'impugnazione diret- ta del ruolo e della cartella fosse consentita solo nei casi tassativi di pregiudizio at- tuale nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso di specie la ricorrente non aveva allegato alcuno dei pregiudizi previsti dalla norma, donde l'opposizione si riteneva inammissibile.
Nel merito, l' affermava che la cartella oggetto di contestazione fosse stata CP_1 ritualmente notificata in data 1.02.2013 a mani proprie, come da relata di notifica prodotta in giudizio, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Sosteneva altre- sì che non sussistesse alcun onere di produzione integrale della cartella essendo suf- ficiente, per la prova della notifica, la relata o l'avviso di ricevimento, recanti il nu- mero identificativo dell'atto. In tal senso richiamava l'orientamento giurisprudenzia- le di legittimità (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 23902/2017), secondo cui la notifica della cartella si presume valida, salvo prova contraria da parte del destinatario, ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Ribadiva inoltre l'assenza di un concreto e attuale periculum ex art. 615 c.p.c., non es- sendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva o notificato un precetto. Pertanto, an- che l'azione proposta in accertamento negativo della prescrizione, doveva ritenersi inammissibile trattandosi di eccezione che il contribuente avrebbe potuto e dovuto proporre nel termine decadenziale di impugnazione della cartella.
In via subordinata, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Da un lato, la riteneva inammissibile in quanto riferita a un credito già cristallizzato con la notificazione della cartella, dall'altro ne deduceva comunque l'infondatezza in quanto, il decorso del termine prescrizionale, risultava interrotto da plurimi atti suc- cessivi, quali le intimazioni di pagamento notificate in data 2.11.2015 e 11.02.2020.
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Allegava, inoltre, che il termine prescrizionale fosse stato sospeso ex lege nei periodi emergenziali legati alla pandemia da Covid-19, secondo quanto previsto dai numero- si provvedimenti normativi intervenuti tra il 2020 e il 2021.
Ciò posto l' chiedeva di dichiarare inammissibile la Controparte_4 domanda e, in subordine, rigettare perché infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e com- Parte_1 pensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì l' e chie- Controparte_2 deva il rigetto della domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 149/2015 se- condo cui, in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal CP_2
Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite , con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta domanda per fatti imputabili all'agente della riscossione, conclude affinché
l'Ill.mo Giudice adito, Voglia tenere indenne da spese di giudizio, l' Controparte_2
.
[...]
L'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati propo- sta dalla ricorrente, veniva rigettata con provvedimento dell'08 aprile 2022, in quan- to ritenuto non specificato il periculum in mora.
All' udienza del 19.05.2025 la causa veniva discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Il merito
La domanda proposta da parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., difettando, nel caso di spe- cie, i presupposti che legittimano l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Come noto, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, stabilisce in modo espresso che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ammettendo la possibilità di agire in giudizio esclusivamente nei casi tassativi in cui il contribuente alleghi e di- mostri di trovarsi in una condizione di pregiudizio attuale, idoneo a concretizzare un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'atto, quali: l'impedimento alla
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partecipazione a una procedura di appalto;
il blocco di pagamenti da parte di una pubblica amministrazione;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, la cui portata precettiva risulta compatibile con le garanzie costitu- zionali in materia di accesso alla tutela giurisdizionale, come di recente confermato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza di manifesta inammissibilità n.
162/2023, si applica a ogni ipotesi di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, comprese quelle previdenziali, contributive e sanzionatorie amministrative, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022.
Dalla documentazione in atti, peraltro, pur in assenza di specifiche allegazioni da parte della ricorrente, non emerge alcun interesse giuridicamente rilevante tale da concretizzare, in capo alla stessa, una posizione soggettiva meritevole di tutela nella presente sede. Tale posizione, infatti, non può ritenersi sussistente neppure sotto il profilo della semplice conoscenza del debito tributario, né può desumersi dal generi- co timore di una futura esecuzione forzata, in difetto del requisito dell'attualità ri- chiesto dall'ordinamento.
Del resto, quanto al rischio di futura esecuzione, questo è da escludersi risultando pacifico, alla luce di quanto riferito delle amministrazioni resistenti, l'omessa notifica delle cartelle alla debitrice.
In assenza di tali elementi, l'interesse ad agire deve ritenersi meramente ipotetico, inidoneo a radicare la proponibilità della domanda giudiziale che, pertanto, deve es- sere dichiarata inammissibile in limine litis.
La questione di merito, relativa alla regolarità della notifica delle cartelle e alla pre- scrizione del credito, risulta assorbita dalla rilevata inammissibilità per difetto della condizione dell'azione.
Le spese di lite, determinate nella misura del minimo del D.M. n. 55/2014 e ridotte alla metà in ragione della definizione in rito della presente controversia, in applica- zione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere inte- gralmente poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte-
5
sa, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
Condanna la parte ricorrente, sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore dell' , che si liquidano in com- Controparte_1 plessivi euro 2.108,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna altresì la medesima parte alla rifusione delle spese in favore dell' , che si liquidano nel medesimo Controparte_2 importo di euro 1.686,80, con applicazione della riduzione del 20% sull'importo complessivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego
Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2596 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 02820120020443863000 mediante impugnazione dell'estratto di ruolo.
TRA
residente a [...] rappresentata e Parte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giancarlo Madonna e dall'Avv.
Elvira Del Giudice e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Gennaro, ed elettivamente domiciliati in Ca- serta alla Via Lubich, 6 resistente nonché
, in persona del legale rappresen- Controparte_2 tante pro tempore, rappresentata in giudizio dal Responsabile Processo Legale
[...]
Controparte_3 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 15/05/2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., si dà atto che lo svolgimento del processo risulta dagli atti di causa e dai verbali d'udienza, cui integralmente si rinvia.
La ricorrente impugnava cartelle esattoriali relative a sanzioni per l'anno 2009, delle quali affermava di essere venuta a conoscenza soltanto in data 2 ottobre 2020, per il tramite di un estratto di ruolo rilasciato dall' . Controparte_1
Ella deduceva di non avere mai ricevuto la rituale notificazione delle suddette cartel- le ma che vi era la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'impugnazione anche in assenza di notifica (Cass., SS.UU., n. 19704/2015; Cass. n. 27799/2018).
Con ulteriore motivo, la ricorrente contestava l'omessa o irregolare notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnate, assumendo di non aver mai rice- vuto validamente gli atti;
riteneva, in proposito, che l'onere della prova gravasse sull'agente della riscossione il quale non poteva limitarsi a produrre la sola ricevuta di ritorno, ma doveva esibire copia integrale della cartella, in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973. In mancanza di tale produ- zione, la notificazione non si poteva ritenere provata.
La ricorrente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive, trattandosi di crediti previdenziali soggetti al termine ridotto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995; rilevava, inoltre, l'assenza di atti inter- ruttivi validamente notificati e ribadiva la possibilità di proporre azione di accerta- mento negativo della pretesa anche dopo l'eventuale notifica della cartella.
Disconosceva, inoltre, la conformità agli originali di eventuali copie prodotte ex ad- verso, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Deduceva, infine, l'illegittimità delle cartelle per omessa indicazione dei criteri di cal- colo di interessi, sanzioni ed oneri accessori. Osservava che dall'estratto di ruolo emergevano importi non dettagliati, privi di indicazione del tasso, della durata del ri- tardo e della base di computo, impedendo ogni verifica sulla correttezza della prete- sa.
Alla luce di tali motivi, la ricorrente proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, ritenendo integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e concludeva affinchè il Giudice: 1) dichiarare la sospensione dell'efficacia
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degli atti indicati in epigrafe;
2) alla luce di quanto esposto sopra, dichiarare nulli e/o annullare
e/o dichiarare in ogni caso inefficaci gli atti indicati in epigrafe;
3) con vittoria di spese e competen- ze di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via pre- Controparte_1 liminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sosteneva che, in virtù dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 e applicabile anche ai giudizi pendenti, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26283/2022 – l'estratto di ruolo non fosse impugnabile, e che l'impugnazione diret- ta del ruolo e della cartella fosse consentita solo nei casi tassativi di pregiudizio at- tuale nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso di specie la ricorrente non aveva allegato alcuno dei pregiudizi previsti dalla norma, donde l'opposizione si riteneva inammissibile.
Nel merito, l' affermava che la cartella oggetto di contestazione fosse stata CP_1 ritualmente notificata in data 1.02.2013 a mani proprie, come da relata di notifica prodotta in giudizio, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Sosteneva altre- sì che non sussistesse alcun onere di produzione integrale della cartella essendo suf- ficiente, per la prova della notifica, la relata o l'avviso di ricevimento, recanti il nu- mero identificativo dell'atto. In tal senso richiamava l'orientamento giurisprudenzia- le di legittimità (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 23902/2017), secondo cui la notifica della cartella si presume valida, salvo prova contraria da parte del destinatario, ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Ribadiva inoltre l'assenza di un concreto e attuale periculum ex art. 615 c.p.c., non es- sendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva o notificato un precetto. Pertanto, an- che l'azione proposta in accertamento negativo della prescrizione, doveva ritenersi inammissibile trattandosi di eccezione che il contribuente avrebbe potuto e dovuto proporre nel termine decadenziale di impugnazione della cartella.
In via subordinata, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Da un lato, la riteneva inammissibile in quanto riferita a un credito già cristallizzato con la notificazione della cartella, dall'altro ne deduceva comunque l'infondatezza in quanto, il decorso del termine prescrizionale, risultava interrotto da plurimi atti suc- cessivi, quali le intimazioni di pagamento notificate in data 2.11.2015 e 11.02.2020.
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Allegava, inoltre, che il termine prescrizionale fosse stato sospeso ex lege nei periodi emergenziali legati alla pandemia da Covid-19, secondo quanto previsto dai numero- si provvedimenti normativi intervenuti tra il 2020 e il 2021.
Ciò posto l' chiedeva di dichiarare inammissibile la Controparte_4 domanda e, in subordine, rigettare perché infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra con il ricorso introduttivo, con vittoria di spese e com- Parte_1 pensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì l' e chie- Controparte_2 deva il rigetto della domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, nonché pretestuosa, oltre che inammissibile, improcedibile ed improponibile, con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 149/2015 se- condo cui, in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal CP_2
Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite , con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta domanda per fatti imputabili all'agente della riscossione, conclude affinché
l'Ill.mo Giudice adito, Voglia tenere indenne da spese di giudizio, l' Controparte_2
.
[...]
L'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati propo- sta dalla ricorrente, veniva rigettata con provvedimento dell'08 aprile 2022, in quan- to ritenuto non specificato il periculum in mora.
All' udienza del 19.05.2025 la causa veniva discussa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Il merito
La domanda proposta da parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., difettando, nel caso di spe- cie, i presupposti che legittimano l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Come noto, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 215/2021, stabilisce in modo espresso che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ammettendo la possibilità di agire in giudizio esclusivamente nei casi tassativi in cui il contribuente alleghi e di- mostri di trovarsi in una condizione di pregiudizio attuale, idoneo a concretizzare un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'atto, quali: l'impedimento alla
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partecipazione a una procedura di appalto;
il blocco di pagamenti da parte di una pubblica amministrazione;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, la cui portata precettiva risulta compatibile con le garanzie costitu- zionali in materia di accesso alla tutela giurisdizionale, come di recente confermato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza di manifesta inammissibilità n.
162/2023, si applica a ogni ipotesi di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, comprese quelle previdenziali, contributive e sanzionatorie amministrative, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022.
Dalla documentazione in atti, peraltro, pur in assenza di specifiche allegazioni da parte della ricorrente, non emerge alcun interesse giuridicamente rilevante tale da concretizzare, in capo alla stessa, una posizione soggettiva meritevole di tutela nella presente sede. Tale posizione, infatti, non può ritenersi sussistente neppure sotto il profilo della semplice conoscenza del debito tributario, né può desumersi dal generi- co timore di una futura esecuzione forzata, in difetto del requisito dell'attualità ri- chiesto dall'ordinamento.
Del resto, quanto al rischio di futura esecuzione, questo è da escludersi risultando pacifico, alla luce di quanto riferito delle amministrazioni resistenti, l'omessa notifica delle cartelle alla debitrice.
In assenza di tali elementi, l'interesse ad agire deve ritenersi meramente ipotetico, inidoneo a radicare la proponibilità della domanda giudiziale che, pertanto, deve es- sere dichiarata inammissibile in limine litis.
La questione di merito, relativa alla regolarità della notifica delle cartelle e alla pre- scrizione del credito, risulta assorbita dalla rilevata inammissibilità per difetto della condizione dell'azione.
Le spese di lite, determinate nella misura del minimo del D.M. n. 55/2014 e ridotte alla metà in ragione della definizione in rito della presente controversia, in applica- zione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere inte- gralmente poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte-
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sa, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
Condanna la parte ricorrente, sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore dell' , che si liquidano in com- Controparte_1 plessivi euro 2.108,50 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna altresì la medesima parte alla rifusione delle spese in favore dell' , che si liquidano nel medesimo Controparte_2 importo di euro 1.686,80, con applicazione della riduzione del 20% sull'importo complessivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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