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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1431 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente TRA
( ), (C.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) (C.f. ) in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi del sig. (C.f. ) e deceduto in Persona_1 C.F._4 TI (NA) il 12.01.2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosario GAGLIARDI e Giulio AMODIO, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in C/mare di Stabia, in Viale Europa, n. 127; RICORRENTI E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in TI (NA), via Malta n. 14, RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno in proprio e quali eredi ab intestato del lavoratore deceduto per malattia eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative e all'ambiente di lavoro.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, delle successive note di trattazione e delle note illustrative.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex 414 cpc ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, in proprio e quali eredi di adivano il Tribunale di OR TA in funzione del Giudice del Persona_1 lavoro al fine di richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio (biologico differenziale, perdita del rapporto parentale, morale, esistenziale, emergente, relazionale ecc.) patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, avvenuta a seguito ed a causa della malattia professionale (pleuropneumopatia asbesto correlata) contratta in occasione dell'attività di lavoro alle dipendenze di di CP_1 Castellammare di Stabia. In particolare, i ricorrenti deducevano che il loro dante causa aveva lavorato presso lo stabilimento di con mansioni di tubista e allestitore dal CP_1 1976 e fino al 1992 periodo in cui era stato, suo malgrado, sottoposto a massicce inalazioni delle micidiali polveri e/o fibre di amianto in situazione di compresenza di diverse squadre di operai sul cantiere. Allegavano in particolare che, nello svolgimento delle proprie mansioni espletava lavorazioni che comportavano la manipolazione di materiali nocivi per la Pt_2 salute, quali: amianto, cemento/amianto, acciaio, ghisa, vernici tossiche contenenti diossina, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazione di amianto, ragion per cui era stato costantemente sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento. Esponevano che ciascun operaio con il proprio lavoro inquinava l'ambiente in cui lavoravano gli altri, senza saperlo. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce. I ricorrenti, quindi, deducevano che nel 2016, in seguito a controlli clinici approfonditi, veniva diagnosticata insufficienza respiratoria da intersiziopatia asbestotica, patologia che avrebbe portato al decesso del ricorrente in data 12.01.2017 per insufficienza respiratoria e shock cardiogeno. I ricorrenti, pertanto, premessa la responsabilità contrattuale della società quale CP_1 datore di lavoro e dedotta l'esistenza di precisi margini di colpa del datore di lavoro, chiedevano la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico, iure hereditatis e iure proprio, per le somme in ricorso specificamente indicate, oltre accessori di legge e spese vinte. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava, con diverse argomentazioni, le avverse pretese. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, infine, la convenuta concludeva per il rigetto delle pretese ex adverso azionate per asserita infondatezza deducendo di aver adottato tutti i dispositivi finalizzati alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti. Denunciava, infine, la insussistenza del nesso causale con conseguente necessità di rigetto della domanda promossa in quanto riteneva che la malattia e l'exitus del eziologicamente non correlate all'attività lavorativa . Pt_2
Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, ritenute non dirimenti le eccezioni veicolate dalla società resistente, acquisiva la prova testimoniale e, all'esito, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dai ricorrenti. Acquisita la consulenza tecnica, la causa veniva, quindi, mandata in discussione finale. All'esito del deposito di note conclusionali con trattazione scritta, il Tribunale ha deciso come di seguito.
- = = Nel merito osserva il Tribunale che il ricorso, alla luce delle risultanze processuali scrutinabili, si palesa fondato solo in parte e nei limiti di cui alla seguente progressione motivazionale. Preliminarmente va chiarito che, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, il giudice deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di decesso) il danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri CP_2 equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile. In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall' in relazione a quella CP_2 copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Inoltre, sempre in via preliminare, va evidenziato che l'azione proposta iure hereditatis è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009). Da tale indirizzo interpretativo, condiviso da questo giudicante, consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata). In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Ciò posto, quanto alla prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia documentata (insufficienza respiratoria da interstiziopatia asbestotica), deve darsi atto che dalla curriculum professionale prodotto dalla società convenuta è risultato provato che il ricorrente ha lavorato presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia per circa CP_1 20 anni (dal 76 al 92) e i testimoni sentiti hanno confermato il dato. Decisamente attendibili possono essere giudicati i testi e , Testimone_1 Testimone_2 avendo questi lavorato fianco a fianco del quasi per l'intera durata del rapporto di Pt_2 lavoro oggi sub iudice. Essi, debitamente interrogati sulle questioni oggetto del thema decidendum, hanno confermato che il svolgeva mansioni di tubista e di allestitore Pt_2 sia a bordo nave che a terra, nell'officina, che le maestranze lavoravano in situazioni di promiscuità impegnando i luoghi di lavoro contemporaneamente per porre in essere le lavorazioni in sequenza;
che l'attività lavorativa avveniva in luoghi mal arieggiati, intrisi di fibre d'amianto lavorato dai saldatori e che mai la società ha fornito ai dipendenti protezioni individuali per scongiurarne l'inalazione. In particolare, quanto ai presidi di sicurezza in dotazione, i testi hanno riferito genericamente che venivano messe a disposizione dei lavoratori delle mascherine ma non c'era nessuno che ne verificava il corretto utilizzo nonché che i saldatori avevano a disposizione dei sistemi di aspirazioni portatili ma che le lavorazioni avvenivamo in ambienti chiusi e mal areati e che nessuno li ha mai edotti della pericolosità delle lavorazioni In vero le circostanze riferite dai testi sono sufficienti a dimostrare l'insalubrità dei luoghi e l'esposizione agli agenti nocivi per la salute dovuta, quest'ultima, alle mansioni disimpegnate dal Pt_2 Orbene, avendo il lavoratore e, per esso, i suoi danti causa, fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla CP_1 E' risultato infatti indimostrato che la società avesse informato della nocività delle fibre di amianto e degli agenti utilizzati per le lavorazioni e delle conseguenze della esposizione all'asbesto, così come appare indimostrato che il datore di lavoro abbia adottato misure idonee a tutelare l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni. Invero, alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la società convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In vero, la Corte di Cassazione ha affermato che, “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291). È risultata pertanto dimostrata la responsabilità del datore di lavoro. Ciò posto, occorre stabilire in che modo e con quale incidenza l'esposizione all'asbesto abbia causato l'insorgere della asbestosi polmonare nel gennaio 2017 e se tale patologia abbia avuto un ruolo significativo nell'exitus del sig. avvenuto pochi giorni dopo il Pt_2 ricovero ospedaliero. A tale scopo, si è ritenuto necessario procedere ad approfonditi accertamenti medico legali per cui è stata espletata una consulenza tecnica. Orbene, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. , le cui conclusioni Persona_2 sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e da contraddizioni, ha escluso un ruolo significato dell'esposizione all'amianto nella patogenesi della pleuropneumopatia e nel successivo exitus e ha constatato la sussistenza un patologia amianto correlata solo con riferimento all'ispessimento dell'interstizio polmonare diagnosticato nel gennaio 2017 per cui ha ritenuto sussistere in capo al un danno Pt_2 biologico in misura del 6%. Più in particolare, la CTU medico legale, con ragionamento lineare e sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti, ha stabilito che “il sig.
era affetto da pneumoconiosi asbesto correlata. Non c'è correlazione con il Persona_1 suo exitus, sia causalmente che concausalmente, ma è da valutarsi il danno anatomico per il riscontro di placche pleuriche e di scissurite. Il danno è pari al 6%.” Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali ed esaustiva anche alla luce della piena adesione prestata dalla difesa del ricorrente che ha limitato la propria domanda al solo risarcimento del danno quantificato nella misura del 6% (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025) Pertanto, si condivide pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale. Sulla scorta della documentazione medica allegata e della relazione di CTU, che ha riconosciuto il de cuius affetto da patologia asbestosica, si può affermare Persona_1 che egli abbia patito un Danno Biologico dell'6%, che risulta acclarata la sussistenza del nesso causale tra la patologia da cui ero affetto il ricorrente e la descritta attività lavorativa, ragion per cui vi sono elementi certi ed inconfutabile per poter ritenere comprovata la responsabilità datoriale solo limitatamente al danno biologico patito da Persona_1 accertato in questa sede e quantificato dal CTU nella misura del 6%. Non meritano accoglimento le ulteriori richieste risarcitorie dei ricorrenti. In particolare, la domanda dei ricorrenti a sponda risarcitoria è risultata provata solo limitatamente al danno differenziale iure hereditatis e solo nella misura di un danno biologico del 6%, non essendo imputabile a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. il danno iure proprio per perdita del rapporto familiare. Tutto quanto chiarito, occorre procedere alla quantificazione del danno biologico che sulla scorta della CTU, risulta essere nella misura del 6% e per il quale risulta accertata la responsabilità datoriale per esposizione all'amianto. Orbene, tenuto conto che all'epoca dell'insorgenza della malattia della malattia (0.1.2017), il Guida aveva anni 80 e facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2025, in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 8.516,24 a titolo di danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale" nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi. Nel caso in esame, la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo unicamente alla componente dinamico relazionale, non risultando specificamente allegati, prima ancora che provati, specifici profili di sofferenza soggettiva correlati alle lesioni subite. Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari. Non risultano documentate spese mediche. In conclusione. La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. L'accoglimento solo in minima parte delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la CP_1 va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese del giudizio,
[...] che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione reietta, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea rivolta nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto:
2) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. della quale datore Controparte_1 di lavoro, per la malattia professionale diagnosticata a;
Persona_1
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e secondo la loro quota ereditaria, dell'importo di Euro € 8.516,24 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno biologico iure hereditatis, oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge, a decorrere di deposito del ricorso e fino al soddisfo;
4) rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti;
4) condanna la a rimborsare ai ricorrenti, e per essi al procuratore Controparte_1 dichiaratosi antistatario, la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1.270,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 259,00 per Contributo Unificato;
5) compensa la restante metà delle spese di lite;
6) pone definitivamente a carico della società resistente le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. OR TA , 30/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1431 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente TRA
( ), (C.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) (C.f. ) in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi del sig. (C.f. ) e deceduto in Persona_1 C.F._4 TI (NA) il 12.01.2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosario GAGLIARDI e Giulio AMODIO, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in C/mare di Stabia, in Viale Europa, n. 127; RICORRENTI E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in TI (NA), via Malta n. 14, RESISTENTE
OGGETTO: accertamento dell'inadempimento degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; condanna al risarcimento del danno in proprio e quali eredi ab intestato del lavoratore deceduto per malattia eziologicamente ricollegabile alle mansioni lavorative e all'ambiente di lavoro.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, delle successive note di trattazione e delle note illustrative.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex 414 cpc ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, in proprio e quali eredi di adivano il Tribunale di OR TA in funzione del Giudice del Persona_1 lavoro al fine di richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio (biologico differenziale, perdita del rapporto parentale, morale, esistenziale, emergente, relazionale ecc.) patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto, avvenuta a seguito ed a causa della malattia professionale (pleuropneumopatia asbesto correlata) contratta in occasione dell'attività di lavoro alle dipendenze di di CP_1 Castellammare di Stabia. In particolare, i ricorrenti deducevano che il loro dante causa aveva lavorato presso lo stabilimento di con mansioni di tubista e allestitore dal CP_1 1976 e fino al 1992 periodo in cui era stato, suo malgrado, sottoposto a massicce inalazioni delle micidiali polveri e/o fibre di amianto in situazione di compresenza di diverse squadre di operai sul cantiere. Allegavano in particolare che, nello svolgimento delle proprie mansioni espletava lavorazioni che comportavano la manipolazione di materiali nocivi per la Pt_2 salute, quali: amianto, cemento/amianto, acciaio, ghisa, vernici tossiche contenenti diossina, materiali plastici sintetici, tubi e coibentazione di amianto, ragion per cui era stato costantemente sottoposto a massicce inalazioni di solventi chimici, polveri di ferro/alluminio e fibre di asbesto oltre che ad altri fattori e/o elementi notoriamente patogeni esistenti all'interno dello stabilimento. Esponevano che ciascun operaio con il proprio lavoro inquinava l'ambiente in cui lavoravano gli altri, senza saperlo. Gli stessi lavoratori non venivano obbligati al termine del turno di lavoro ad effettuare cambio di indumenti e docce. I ricorrenti, quindi, deducevano che nel 2016, in seguito a controlli clinici approfonditi, veniva diagnosticata insufficienza respiratoria da intersiziopatia asbestotica, patologia che avrebbe portato al decesso del ricorrente in data 12.01.2017 per insufficienza respiratoria e shock cardiogeno. I ricorrenti, pertanto, premessa la responsabilità contrattuale della società quale CP_1 datore di lavoro e dedotta l'esistenza di precisi margini di colpa del datore di lavoro, chiedevano la condanna della Società resistente al risarcimento del danno biologico, iure hereditatis e iure proprio, per le somme in ricorso specificamente indicate, oltre accessori di legge e spese vinte. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava, con diverse argomentazioni, le avverse pretese. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. Nel merito, infine, la convenuta concludeva per il rigetto delle pretese ex adverso azionate per asserita infondatezza deducendo di aver adottato tutti i dispositivi finalizzati alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti. Denunciava, infine, la insussistenza del nesso causale con conseguente necessità di rigetto della domanda promossa in quanto riteneva che la malattia e l'exitus del eziologicamente non correlate all'attività lavorativa . Pt_2
Con ordinanze succedutesi sulla base delle ordinarie dinamiche processuali, il Giudice, ritenute non dirimenti le eccezioni veicolate dalla società resistente, acquisiva la prova testimoniale e, all'esito, dava ingresso ad accertamento tecnico medico-legale onde verificare la fondatezza delle allegazioni attoree inerenti la natura, l'origine e le conseguenze dannose, anche in ottica percentile, della patologia denunciata dai ricorrenti. Acquisita la consulenza tecnica, la causa veniva, quindi, mandata in discussione finale. All'esito del deposito di note conclusionali con trattazione scritta, il Tribunale ha deciso come di seguito.
- = = Nel merito osserva il Tribunale che il ricorso, alla luce delle risultanze processuali scrutinabili, si palesa fondato solo in parte e nei limiti di cui alla seguente progressione motivazionale. Preliminarmente va chiarito che, una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro in relazione al danno subito dal lavoratore, secondo i principi e i criteri civilistici, il giudice deve riconoscere al lavoratore (e per lui, agli eredi in caso di decesso) il danno biologico da invalidità escluso dalla sfera dell'assicurazione applicando a tal fine i criteri CP_2 equitativi utilizzati per liquidare questo tipo di danno in materia di responsabilità civile. In definitiva, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l'indennizzo dovuto dall' in relazione a quella CP_2 copertura assicurativa. Quanto, poi, al problema della c.d. pregiudiziale penale, si precisa, innanzitutto, che il presupposto dell'azione risarcitoria del lavoratore non è l'esistenza di un provvedimento di condanna, ma la sussistenza di responsabilità penale del datore di lavoro accertabile autonomamente ed incidentalmente nell'ambito del giudizio civile. Inoltre, sempre in via preliminare, va evidenziato che l'azione proposta iure hereditatis è un'azione di responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., come sopra già accennato, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009). Da tale indirizzo interpretativo, condiviso da questo giudicante, consegue, in termini di ripartizione probatoria, che il lavoratore danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Cass. n. 9817/2008 citata). In definitiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Ciò posto, quanto alla prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia documentata (insufficienza respiratoria da interstiziopatia asbestotica), deve darsi atto che dalla curriculum professionale prodotto dalla società convenuta è risultato provato che il ricorrente ha lavorato presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia per circa CP_1 20 anni (dal 76 al 92) e i testimoni sentiti hanno confermato il dato. Decisamente attendibili possono essere giudicati i testi e , Testimone_1 Testimone_2 avendo questi lavorato fianco a fianco del quasi per l'intera durata del rapporto di Pt_2 lavoro oggi sub iudice. Essi, debitamente interrogati sulle questioni oggetto del thema decidendum, hanno confermato che il svolgeva mansioni di tubista e di allestitore Pt_2 sia a bordo nave che a terra, nell'officina, che le maestranze lavoravano in situazioni di promiscuità impegnando i luoghi di lavoro contemporaneamente per porre in essere le lavorazioni in sequenza;
che l'attività lavorativa avveniva in luoghi mal arieggiati, intrisi di fibre d'amianto lavorato dai saldatori e che mai la società ha fornito ai dipendenti protezioni individuali per scongiurarne l'inalazione. In particolare, quanto ai presidi di sicurezza in dotazione, i testi hanno riferito genericamente che venivano messe a disposizione dei lavoratori delle mascherine ma non c'era nessuno che ne verificava il corretto utilizzo nonché che i saldatori avevano a disposizione dei sistemi di aspirazioni portatili ma che le lavorazioni avvenivamo in ambienti chiusi e mal areati e che nessuno li ha mai edotti della pericolosità delle lavorazioni In vero le circostanze riferite dai testi sono sufficienti a dimostrare l'insalubrità dei luoghi e l'esposizione agli agenti nocivi per la salute dovuta, quest'ultima, alle mansioni disimpegnate dal Pt_2 Orbene, avendo il lavoratore e, per esso, i suoi danti causa, fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla CP_1 E' risultato infatti indimostrato che la società avesse informato della nocività delle fibre di amianto e degli agenti utilizzati per le lavorazioni e delle conseguenze della esposizione all'asbesto, così come appare indimostrato che il datore di lavoro abbia adottato misure idonee a tutelare l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni. Invero, alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la società convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In vero, la Corte di Cassazione ha affermato che, “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291). È risultata pertanto dimostrata la responsabilità del datore di lavoro. Ciò posto, occorre stabilire in che modo e con quale incidenza l'esposizione all'asbesto abbia causato l'insorgere della asbestosi polmonare nel gennaio 2017 e se tale patologia abbia avuto un ruolo significativo nell'exitus del sig. avvenuto pochi giorni dopo il Pt_2 ricovero ospedaliero. A tale scopo, si è ritenuto necessario procedere ad approfonditi accertamenti medico legali per cui è stata espletata una consulenza tecnica. Orbene, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. , le cui conclusioni Persona_2 sono poste a base della presente decisione, perché esenti da vizi logici e da contraddizioni, ha escluso un ruolo significato dell'esposizione all'amianto nella patogenesi della pleuropneumopatia e nel successivo exitus e ha constatato la sussistenza un patologia amianto correlata solo con riferimento all'ispessimento dell'interstizio polmonare diagnosticato nel gennaio 2017 per cui ha ritenuto sussistere in capo al un danno Pt_2 biologico in misura del 6%. Più in particolare, la CTU medico legale, con ragionamento lineare e sulla base dello scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti, ha stabilito che “il sig.
era affetto da pneumoconiosi asbesto correlata. Non c'è correlazione con il Persona_1 suo exitus, sia causalmente che concausalmente, ma è da valutarsi il danno anatomico per il riscontro di placche pleuriche e di scissurite. Il danno è pari al 6%.” Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali ed esaustiva anche alla luce della piena adesione prestata dalla difesa del ricorrente che ha limitato la propria domanda al solo risarcimento del danno quantificato nella misura del 6% (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025) Pertanto, si condivide pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale. Sulla scorta della documentazione medica allegata e della relazione di CTU, che ha riconosciuto il de cuius affetto da patologia asbestosica, si può affermare Persona_1 che egli abbia patito un Danno Biologico dell'6%, che risulta acclarata la sussistenza del nesso causale tra la patologia da cui ero affetto il ricorrente e la descritta attività lavorativa, ragion per cui vi sono elementi certi ed inconfutabile per poter ritenere comprovata la responsabilità datoriale solo limitatamente al danno biologico patito da Persona_1 accertato in questa sede e quantificato dal CTU nella misura del 6%. Non meritano accoglimento le ulteriori richieste risarcitorie dei ricorrenti. In particolare, la domanda dei ricorrenti a sponda risarcitoria è risultata provata solo limitatamente al danno differenziale iure hereditatis e solo nella misura di un danno biologico del 6%, non essendo imputabile a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. il danno iure proprio per perdita del rapporto familiare. Tutto quanto chiarito, occorre procedere alla quantificazione del danno biologico che sulla scorta della CTU, risulta essere nella misura del 6% e per il quale risulta accertata la responsabilità datoriale per esposizione all'amianto. Orbene, tenuto conto che all'epoca dell'insorgenza della malattia della malattia (0.1.2017), il Guida aveva anni 80 e facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2025, in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 8.516,24 a titolo di danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale" nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi. Nel caso in esame, la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo unicamente alla componente dinamico relazionale, non risultando specificamente allegati, prima ancora che provati, specifici profili di sofferenza soggettiva correlati alle lesioni subite. Inoltre, va chiarito che ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari. Non risultano documentate spese mediche. In conclusione. La domanda attorea va accolta nei termini appena delineati, come da statuizioni di dispositivo. L'accoglimento solo in minima parte delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza, la CP_1 va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese del giudizio,
[...] che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed
[...] eccezione reietta, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea rivolta nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto:
2) dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. della quale datore Controparte_1 di lavoro, per la malattia professionale diagnosticata a;
Persona_1
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e secondo la loro quota ereditaria, dell'importo di Euro € 8.516,24 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno biologico iure hereditatis, oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge, a decorrere di deposito del ricorso e fino al soddisfo;
4) rigetta ogni altra domanda dei ricorrenti;
4) condanna la a rimborsare ai ricorrenti, e per essi al procuratore Controparte_1 dichiaratosi antistatario, la metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1.270,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 259,00 per Contributo Unificato;
5) compensa la restante metà delle spese di lite;
6) pone definitivamente a carico della società resistente le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. OR TA , 30/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco