CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 657 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Barberio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Rismondi n.5;
- appellante contro
- Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandro Barcali e Mariateresa Bonofiglio in virtù di procure generali alle liti autenticate in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Cosenza, Via Isonzo n. 63;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati nel finanziamento in contestazione e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati allo stesso e condannare l'istituto convenuto alla restituzione della somma di €uro 12.201,96 quale quota di interessi richiesti e versati, ovvero della diversa somma a calcolarsi, anche a mezzo di espletanda Ctu, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via gradata, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale e il superiore tasso numerico effettivamente applicato, anche per effetto della nullità per mancanza di allegazione del piano di ammortamento, determinando così la quota di interessi ricalcolata al tasso legale semplice di volta in volta vigente e, per l'effetto, condannare l'istituto convenuto alla restituzione delle maggiori somme effettivamente percepite, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare il verificarsi del cosiddetto fenomeno anatocistico nel contratto per cui è causa, calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno, e, previo accertamento, dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in favore dell'attore e in danno dell'istituto odierno appellato;
- accertare e dichiarare in ogni caso la violazione dei principi di correttezza e di buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336, 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare l'istituto al risarcimento dei danni conseguenti in favore dell'appellante, mercè la corresponsione della somma che sarà accertata in corso di causa ovvero liquidata dal giudice, anche secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c. e per violazione dell'art. 345 c.p.c. e comunque rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 19-9-2016 ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concessogli dalla Findomestic
Banca S.p.a. per l'importo di €uro 26.328,50, oltre a €uro 1.229,50 per spese di assicurazione, da rimborsarsi in 120 rate mensili di €uro 377,00 al tasso annuo nominale dell'11,95 %, TAEG 12,62%, e oltre interessi mora al tasso del 14,60% sulle somme non corrisposte, e a una penale del 10% per decadenza del beneficio del termine e, per l'effetto, sentire dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e di mora applicati, o, in subordine, la nullità della clausola dell'interesse ultralegale effettivamente praticato per la parte difforme dal tasso di interesse dichiarato, anche per effetto della nullità conseguente alla mancata allegazione del piano di ammortamento;
ricalcolare la quota di interessi al tasso legale semplice vigente e condannare la convenuta alla restituzione delle maggiori somme effettivamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertare il verificarsi di anatocismo, con condanna dell'istituto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.
Si costituiva in giudizio la Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava integralmente la domanda dell'attore, eccependone la nullità per genericità della sua formulazione e l'infondatezza nel merito, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento delle somme residue, oltre penale e interessi di mora dalla data di costituzione in giudizio sino al soddisfo.
Espletato senza esito il tentativo di mediaconciliazione, in assenza di adempimenti istruttori, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”.
Con sentenza depositata il 12-12-2018 n. 541, il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, rigettava la domanda dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca convenuta, condannava
[...]
al pagamento in favore della stessa della somma di €uro 18.232,72 per Parte_1 capitale residuo al 5-10-2016, oltre a €uro 60,32 per indennità di ritardato pagamento, per un totale di €uro 18.293,04, oltre alla penale del 10% pari ad €uro
1.829,30 e agli interessi al tasso di mora del 14,60% dal 17-1-2017 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello mediante atto di citazione notificato il 22-3-2019, Parte_1 deducendone l'illegittimità delle adottate statuizioni in quanto, a suo dire, frutto di una erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa, oltre che viziate per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e omessa pronuncia su specifica domanda formulata.
Più nello specifico, la decisione di primo grado veniva censurata dall'appellante sotto un primo profilo nella parte in cui in essa era stata esclusa la fondatezza della prospettata nullità del contratto di finanziamento dedotto in causa a causa dell'applicazione di tassi di interesse usurari, e ciò malgrado l'organo giudicante nel ricostruire le condizioni pattuite inter partes nel relativo regolamento contrattuale non avesse mancato di accertare come nella specie fosse stato addossato a suo carico un ulteriore costo aggiuntivo sull'intera rata del mutuo da rimborsare, composta dalla quota capitale e dalla quota interessi, rispetto a quelli sempre contrattualmente previsti (interessi di mora e penale di estinzione anticipata), pari ad un aumento percentuale dovuto del 10% da calcolarsi sulla somma residuale, oltre ad essere stata concordata l'ulteriore applicazione sul capitale residuo degli interessi mora.
Aggiungeva, altresì, sul piano interpretativo che anche gli interessi di mora non potessero reputarsi sottratti alla verifica di usurarietà, sebbene il diritto a riceverne la corresponsione fosse destinato a sorgere in un momento successivo a quello della loro pattuizione, atteso che l'area di operatività della disciplina dettata dagli artt. 644
c.p. e 1815 c.c. è finalizzata alla tutela dell'equilibrio delle prestazioni convenute tra le parti e di tutte le clausole del contratto, a prescindere dalla loro natura, ordinaria o eventuale, e dalla funzione, corrispettiva o risarcitoria, dovendo all'uopo attribuirsi rilevanza al momento in cui gli interessi, corrispettivi o di mora, siano stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente da quello del loro pagamento. In altri termini, secondo la tesi propugnata dall'appellante circa l'effettiva incidenza esercitata dal tasso di mora sull'equilibrio pattizio relativo alle condizioni di erogazione del credito ab origine concordate, non poteva che in maniera del tutto illegittima indurre a ritenerne la rilevanza meramente confinata al momento della sopravvenuta insolvenza, con conseguente attrazione alla sfera dell'usura sopravvenuta e, pertanto, sottrazione all'applicabilità degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c. citati, con il rischio anche di elusione della normativa di tutela in materia di usura. Da siffatta impostazione, poi, veniva fatta discendere, alla stregua di quanto in via ulteriore argomentato sul punto sempre a sostegno del gravame, l'effetto per l'ipotesi della previsione in contratto di un tasso di mora comportante un costo del credito in usura, della nullità ex art. 1815 , comma 2, c.c. estesa a tutti gli interessi, sia corrispettivi, che moratori, trattandosi di sanzione destinata a colpire nella sua interezza il complessivo assetto negoziale di oneri ed utilità quali componenti che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione c.d. allargata desumibile dall'art. 644 c.p. e, pertanto, non scomponibili l'una dall'altra ai fini della verifica della violazione o meno della normativa antiusura.
Sotto altro aspetto, inoltre, l'appellante contestava la correttezza del rigetto statuito dal primo giudice della eccezione da lui sollevata di nullità del contratto di finanziamento per omessa allegazione del piano di ammortamento, deducendone il vizio di mancanza di motivazione e opponendo sul punto il contrario rilievo che nel contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese” le clausole determinative degli interessi, in quanto inidonee a consentire una univoca applicazione e, come tali, neppure a soddisfare il requisito di determinatezza o di determinabilità del loro oggetto richiesto a pena di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., sarebbero state da ritenere nulle, con conseguente sostituzione di esse ex art. 1284, comma 3, c.c. e tenutezza al pagamento dei soli interessi legali, evidenziando altresì come la circostanza della mancata allegazione e/o consegna del piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di finanziamento in discussione fosse da considerare fatto pacifico in atti sia per la banca che non l'aveva in alcun modo contestata nel corso del giudizio, sia per l'organo giudicante nel momento in cui aveva fondato la propria decisione sul punto sull'assunto che sarebbe stata in facoltà del beneficiario chiederne in qualunque momento la consegna alla controparte.
Infine, a mezzo di un ulteriore ordine di doglianze parte appellante lamentava l'omessa pronuncia ad opera del giudice di prime cure in ordine alla dedotta questione relativa alla illegittima applicazione nella fattispecie di interessi anatocistici, la cui pratica sarebbe stata da reputare a suo dire insita nella stessa avvenuta utilizzazione da parte della banca per regolamentare modalità e tempi della restituzione del prestito di un piano di ammortamento c.d. alla francese, aggiungendo anche come fosse stata in maniera del tutto ingiustificata disattesa la richiesta da lui avanzata in prima sede di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, dovendo escludersene alla stregua del complesso delle allegazioni di parte e delle emergenze in atti il carattere meramente esplorativo e, come tale, ostativo alla possibilità di dare corso all'invocato approfondimento istruttorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 3-9-2019, si costituiva in giudizio la
Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, le doglianze di parte appellante avverso l'esclusione ritenuta con la pronuncia gravata della configurabilità con riguardo al contratto di finanziamento oggetto di controversia della violazione della vigente normativa antiusura e, per tale via, anche della invalidità ad ogni effetto delle clausole con esso pattuite sul punto.
Deve premettersi a tal proposito come la dibattuta questione interpretativa circa l'assoggettabilità o meno anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura prevista dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. sia stata in giurisprudenza risolta in senso positivo.
Sull'essenziale considerazione, infatti, della primaria ed indefettibile esigenza di piena tutela del soggetto debitore fruitore del finanziamento sottesa a quest'ultima, in forza della quale il finanziatore, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può neppure dirsi immune dal controllo allorquando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti, si è affermato in tema il principio di diritto secondo il quale la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (cfr. Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 18-9-2020 n. 19597).
Ciò nondimeno, in sede di individuazione dei criteri da applicare in sede di verifica del superamento del tasso soglia usuraio da parte del tasso di mora pattuito in contratto si è ritenuta l'inammissibilità di qualsivoglia comparazione da attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, attenendo gli stessi ad unità tra loro eterogenee, in quanto riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla patologia, ed essendo del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti non si possono cumulare tra loro, trovando la percezione di essi presupposti diversi e antitetici, poiché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento, dovendo procedersi, pertanto, a tal fine in maniera differenziata per ciascuna tipologia di interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 15-5-2023 n. 13144; Cass.
Civ., Sez. 1, 5-5-2022 n. 14214; Cass. Civ., Sez. 4, 4-11-2021 n. 31615; Cass. Civ.,
Sez. 3, 17-10-2019 n. 26286).
Sempre in tema, poi, è stata esclusa la computabilità ai fini dell'accertamento dell'usura nel tasso annuo effettivo globale ovvero nel tasso di mora di voci o oneri estranei al costo in senso stretto del credito (quali esemplificativamente la commissione di estinzione anticipata ovvero la penale per ritardato pagamento), in quanto aventi natura meramente occasionale ed incerta, oltre che correlata all'inadempimento di un obbligo contrattuale e, quindi, non in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti con il contratto di finanziamento.
Con specifico riguardo alla clausola penale, infatti, si è affermato che la stessa non abbia rilievo ai fini della rilevazione dell'usura, atteso che questa, per la sua funzione desumibile dal dettato degli artt. 1382-1386 c.c. ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.c. suscettibile di assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è
l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento, e, ancora, che la clausola penale è sottratta alla disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, laddove la previsione di essa per il caso di inadempienza o di ritardo nell'inadempimento ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente con il limite della manifesta eccessività, mentre la convenzione di interessi moratori ha un diverso scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. tasso soglia di cui alla Legge n.
108 del 1996 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 21-2-2023 n. 5379 e anche Cass. Pen., Sez. 2,
13-2-2018 n. 29010; Cass. Pen., Sez. 2, 25-10-2012 n. 5683).
Tanto precisato, sulla base dell'analisi del contenuto del regolamento negoziale relativo al contratto di finanziamento per cui è causa da effettuarsi alla stregua dei principi interpretativi sopra richiamati, nessuna fondata ragion d'essere può ascriversi ai motivi di appello a mezzo dei quali è stata invocata la riforma della decisione di primo grado per averne erroneamente disatteso la denunciata nullità delle clausole in esso pattuite in materia di interessi per violazione della normativa antiusura.
Laddove, infatti, l'assunto sostenuto sul punto dall'appellante muove dalla considerazione desunta dalla perizia di parte prodotta in atti nel proprio interesse, secondo la quale dall'applicazione del tasso di mora annuo pattuito in contratto al
14,60% in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute e impagate per residuo capitale dovuto, maggiorato della prevista penale del 10%, deriverebbe un tasso complessivo del 24,60% (14,60% +
10%), quindi superiore al tasso soglia usuraio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di interesse con riferimento ad operazioni classificate come prestiti personali, non può al contrario che ritenersene l'infondatezza, tenuto conto della non assimilabilità tra loro della voce interessi moratori e di quella relativa alla penale per ritardato pagamento e/o per decadenza dal beneficio del termine e, come tale, ostativa al cumulo di esse ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usuraio.
Ed invero, occorre innanzi tutto evidenziare come nei contratti di finanziamento la pattuizione di una clausola con la quale viene stabilito il pagamento di una penale per il caso di ritardo nell'adempimento non è incompatibile né con la stipulazione degli interessi in favore del mutuante quale compenso del concesso godimento della somma mutuata ovvero di interessi corrispettivi che rappresentano per l'appunto il corrispettivo dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario, atteso che la somma dovuta a titolo di penale rappresenta l'ammontare, predeterminato e limitato del danno derivante al creditore per il suddetto ritardo, qualora non sia stata altresì convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, né altrimenti con la corresponsione degli interessi di mora, poiché rientra nell'autonomia contrattuale delle parti il convenire, quale più ampio effetto della mora, che il maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento, non ristorabile ope legis con gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., sia risarcito con la penale pattuita.
Orbene, la contemporanea previsione nel contratto di finanziamento per cui è causa sia di una indennità per l'eventuale ritardato pagamento delle rate da calcolarsi sull'importo di esse, che di una penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine da computarsi sul residuo capitale dovuto, e degli interessi moratori da applicarsi a detta ultima somma maggiorata della penale, non vale a giustificarne, pur a fronte della natura risarcitoria dei rimedi in questione, la cumulabilità in sede di verifica del superamento del tasso soglia, potendo escludersi nella specie qualsiasi indebita duplicazione di voci risarcitorie alla luce del fatto che per espressa previsione contrattuale la penale era destinata ad essere applicata agli importi scaduti una tantum ovvero senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento, rappresentando essa, dunque, una voce del tutto eterogenea rispetto al tasso di mora e, più precisamente, un costo fisso da addebitarsi al beneficiario in costanza dei presupposti di operatività pattuiti tra le parti e, come tale, anche una entità numerica non confrontabile con il Teg soglia rilevato sulla base dei tassi medi di mora, essendo questi ultimi previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento.
Ne consegue, pertanto, che il tasso di interesse moratorio da applicarsi alla totalità del credito residuo divenuto immediatamente esigibile a carico del debitore per effetto della decadenza dal beneficio del termine, previo aumento percentuale a titolo di penale, pattuito in contratto nella misura del 14,60%, da prendersi da sola e senza aumento alcuno in considerazione sulla scorta del complesso dei rilievi che precedono, rientra ampiamente nei limiti del tasso soglia rilevato nell'arco temporale di interesse come oscillante tra un minimo di 18% e un massimo di 19,42%, la qual cosa comporta la conferma sul punto investito dal motivo di appello in esame della sentenza impugnata, fermo restando che in ogni caso, quand'anche si fosse pervenuti ad accertare lo sforamento del tasso soglia usuraio ad opera del suindicato tasso di mora nella specie convenuto, ne sarebbe derivata unicamente la nullità della clausola contrattuale ad esso relativa e non anche di quella relativa al tasso degli interessi corrispettivi pacificamente pattuiti nel caso in esame nel rispetto della normativa antiusura, la cui debenza nella misura lecitamente convenuta sarebbe rimasta inalterata ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. SSUU Civili sentenza n.
19597/2020 cit.), con conseguente giudizio di non meritevolezza di accoglimento sotto lo specifico aspetto in questione della domanda restitutoria avanzata in tema dall'appellante.
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure mosse avverso la decisione di primo grado a mezzo dei residui motivi adotti a supporto del proposto gravame e da esaminarsi congiuntamente per essenziali ragioni di connessione logica ed argomentativa che li avvince.
Ed invero, la pronuncia gravata si sottrae innanzi tutto, alle doglianze sollevate sotto il dedotto profilo del preteso illegittimo rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento nella specie intercorso tra le parti per mancata allegazione del piano di ammortamento, laddove deve rilevarsi in punto di fatto come al soggetto beneficiario fosse stato espressamente riconosciuto giusta condizioni generali di contratto versate in atti il diritto a ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la c.d. tabella di ammortamento, facoltà che l'odierno appellante tuttavia riteneva nel caso concreto di far valere non già sin dall'inizio del rapporto, bensì solo a distanza di tre anni dalla sottoscrizione del finanziamento e in esito all'esercizio della quale detto piano di ammortamento gli era stato regolarmente fornito dalla società finanziaria nei termini dallo stesso comprovati in giudizio.
Va, poi, ulteriormente evidenziato in merito come in ogni caso la mancata materiale allegazione al contratto del piano di ammortamento relativo alle modalità di calcolo e ai tempi di rimborso rateale del prestito, peraltro in alcun modo normativamente prevista a pena di nullità, appare ininfluente in tutti quei casi - tra i quali proprio quello che qui occupa – in cui il contratto di finanziamento contenga la indicazione di tutti gli elementi idonei alla sua ricostruzione ovvero la completa rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione, quanto a importo, numero e periodicità delle rate, con conseguente venir meno di qualsivoglia connotazione di indeterminatezza dell'oggetto della prestazione al cui adempimento il mutuatario si era obbligato.
Per quel che concerne, infine, la denunciata applicazione illegittima di interessi anatocistici sottesa all'adozione nella concreta fattispecie di un piano di rimborso del concesso finanziamento c.d. alla francese quale, a dire di parte appellante, erroneamente disattesa dal giudice di prime cure, è appena il caso di osservare di contro, una volta puntualizzato che è da escludersi in linea generale ed astratta che nel piano di ammortamento di tal fatta sia sempre e comunque automaticamente insita la pratica dell'anatocismo, atteso che in tale ipotesi gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, senza che quindi si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati che è il caso disciplinato dall'art. 1283 c.c., come sul punto la parte non abbia accompagnato tale asserzione, da alcuna specifica deduzione o argomentazione volta dimostrare l'avvenuta concreta produzione nella specie del lamentato risultato anatocistico, anche a fronte della completa mancanza di elaborazione in tema nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in atti nel proprio interesse a sostegno della tesi in questione di un sviluppo contabile esplicativo direttamente correlato alle concrete condizioni di svolgimento del finanziamento per cui è causa.
Quadro valutativo, quello testè riportato, da cui discende altresì altrettanto apprezzamento di correttezza in ordine alle statuizioni già adottate dalla Corte, come da ordinanza in atti, di rigetto sulla base della documentazione in atti della richiesta avanzata da parte appellante di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, da ritenersi invece meritevoli di conferma alla stregua della risolutiva considerazione secondo cui, non potendo l'invocato mezzo istruttorio in questione essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, lo stesso è da reputarsi legittimamente negato qualora la parte con esso tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ. n. 30218/2017, n. 3130/2011, n. 3191/2006, n. 9060/2003, n.
5422/2002).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 22-3-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata il 12-12-2018 n. 541, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 657 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Barberio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via Rismondi n.5;
- appellante contro
- Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandro Barcali e Mariateresa Bonofiglio in virtù di procure generali alle liti autenticate in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Cosenza, Via Isonzo n. 63;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati nel finanziamento in contestazione e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati allo stesso e condannare l'istituto convenuto alla restituzione della somma di €uro 12.201,96 quale quota di interessi richiesti e versati, ovvero della diversa somma a calcolarsi, anche a mezzo di espletanda Ctu, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via gradata, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale e il superiore tasso numerico effettivamente applicato, anche per effetto della nullità per mancanza di allegazione del piano di ammortamento, determinando così la quota di interessi ricalcolata al tasso legale semplice di volta in volta vigente e, per l'effetto, condannare l'istituto convenuto alla restituzione delle maggiori somme effettivamente percepite, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare il verificarsi del cosiddetto fenomeno anatocistico nel contratto per cui è causa, calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno, e, previo accertamento, dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in favore dell'attore e in danno dell'istituto odierno appellato;
- accertare e dichiarare in ogni caso la violazione dei principi di correttezza e di buona fede contrattuale ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336, 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare l'istituto al risarcimento dei danni conseguenti in favore dell'appellante, mercè la corresponsione della somma che sarà accertata in corso di causa ovvero liquidata dal giudice, anche secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.
- Per l'appellata: Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c. e per violazione dell'art. 345 c.p.c. e comunque rigettarlo nel merito per manifesta infondatezza in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 19-9-2016 ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento concessogli dalla Findomestic
Banca S.p.a. per l'importo di €uro 26.328,50, oltre a €uro 1.229,50 per spese di assicurazione, da rimborsarsi in 120 rate mensili di €uro 377,00 al tasso annuo nominale dell'11,95 %, TAEG 12,62%, e oltre interessi mora al tasso del 14,60% sulle somme non corrisposte, e a una penale del 10% per decadenza del beneficio del termine e, per l'effetto, sentire dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi convenzionali e di mora applicati, o, in subordine, la nullità della clausola dell'interesse ultralegale effettivamente praticato per la parte difforme dal tasso di interesse dichiarato, anche per effetto della nullità conseguente alla mancata allegazione del piano di ammortamento;
ricalcolare la quota di interessi al tasso legale semplice vigente e condannare la convenuta alla restituzione delle maggiori somme effettivamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertare il verificarsi di anatocismo, con condanna dell'istituto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.
Si costituiva in giudizio la Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava integralmente la domanda dell'attore, eccependone la nullità per genericità della sua formulazione e l'infondatezza nel merito, proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento delle somme residue, oltre penale e interessi di mora dalla data di costituzione in giudizio sino al soddisfo.
Espletato senza esito il tentativo di mediaconciliazione, in assenza di adempimenti istruttori, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”.
Con sentenza depositata il 12-12-2018 n. 541, il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, rigettava la domanda dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca convenuta, condannava
[...]
al pagamento in favore della stessa della somma di €uro 18.232,72 per Parte_1 capitale residuo al 5-10-2016, oltre a €uro 60,32 per indennità di ritardato pagamento, per un totale di €uro 18.293,04, oltre alla penale del 10% pari ad €uro
1.829,30 e agli interessi al tasso di mora del 14,60% dal 17-1-2017 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello mediante atto di citazione notificato il 22-3-2019, Parte_1 deducendone l'illegittimità delle adottate statuizioni in quanto, a suo dire, frutto di una erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa, oltre che viziate per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e omessa pronuncia su specifica domanda formulata.
Più nello specifico, la decisione di primo grado veniva censurata dall'appellante sotto un primo profilo nella parte in cui in essa era stata esclusa la fondatezza della prospettata nullità del contratto di finanziamento dedotto in causa a causa dell'applicazione di tassi di interesse usurari, e ciò malgrado l'organo giudicante nel ricostruire le condizioni pattuite inter partes nel relativo regolamento contrattuale non avesse mancato di accertare come nella specie fosse stato addossato a suo carico un ulteriore costo aggiuntivo sull'intera rata del mutuo da rimborsare, composta dalla quota capitale e dalla quota interessi, rispetto a quelli sempre contrattualmente previsti (interessi di mora e penale di estinzione anticipata), pari ad un aumento percentuale dovuto del 10% da calcolarsi sulla somma residuale, oltre ad essere stata concordata l'ulteriore applicazione sul capitale residuo degli interessi mora.
Aggiungeva, altresì, sul piano interpretativo che anche gli interessi di mora non potessero reputarsi sottratti alla verifica di usurarietà, sebbene il diritto a riceverne la corresponsione fosse destinato a sorgere in un momento successivo a quello della loro pattuizione, atteso che l'area di operatività della disciplina dettata dagli artt. 644
c.p. e 1815 c.c. è finalizzata alla tutela dell'equilibrio delle prestazioni convenute tra le parti e di tutte le clausole del contratto, a prescindere dalla loro natura, ordinaria o eventuale, e dalla funzione, corrispettiva o risarcitoria, dovendo all'uopo attribuirsi rilevanza al momento in cui gli interessi, corrispettivi o di mora, siano stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente da quello del loro pagamento. In altri termini, secondo la tesi propugnata dall'appellante circa l'effettiva incidenza esercitata dal tasso di mora sull'equilibrio pattizio relativo alle condizioni di erogazione del credito ab origine concordate, non poteva che in maniera del tutto illegittima indurre a ritenerne la rilevanza meramente confinata al momento della sopravvenuta insolvenza, con conseguente attrazione alla sfera dell'usura sopravvenuta e, pertanto, sottrazione all'applicabilità degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c. citati, con il rischio anche di elusione della normativa di tutela in materia di usura. Da siffatta impostazione, poi, veniva fatta discendere, alla stregua di quanto in via ulteriore argomentato sul punto sempre a sostegno del gravame, l'effetto per l'ipotesi della previsione in contratto di un tasso di mora comportante un costo del credito in usura, della nullità ex art. 1815 , comma 2, c.c. estesa a tutti gli interessi, sia corrispettivi, che moratori, trattandosi di sanzione destinata a colpire nella sua interezza il complessivo assetto negoziale di oneri ed utilità quali componenti che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione c.d. allargata desumibile dall'art. 644 c.p. e, pertanto, non scomponibili l'una dall'altra ai fini della verifica della violazione o meno della normativa antiusura.
Sotto altro aspetto, inoltre, l'appellante contestava la correttezza del rigetto statuito dal primo giudice della eccezione da lui sollevata di nullità del contratto di finanziamento per omessa allegazione del piano di ammortamento, deducendone il vizio di mancanza di motivazione e opponendo sul punto il contrario rilievo che nel contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese” le clausole determinative degli interessi, in quanto inidonee a consentire una univoca applicazione e, come tali, neppure a soddisfare il requisito di determinatezza o di determinabilità del loro oggetto richiesto a pena di nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., sarebbero state da ritenere nulle, con conseguente sostituzione di esse ex art. 1284, comma 3, c.c. e tenutezza al pagamento dei soli interessi legali, evidenziando altresì come la circostanza della mancata allegazione e/o consegna del piano di ammortamento al momento della stipulazione del contratto di finanziamento in discussione fosse da considerare fatto pacifico in atti sia per la banca che non l'aveva in alcun modo contestata nel corso del giudizio, sia per l'organo giudicante nel momento in cui aveva fondato la propria decisione sul punto sull'assunto che sarebbe stata in facoltà del beneficiario chiederne in qualunque momento la consegna alla controparte.
Infine, a mezzo di un ulteriore ordine di doglianze parte appellante lamentava l'omessa pronuncia ad opera del giudice di prime cure in ordine alla dedotta questione relativa alla illegittima applicazione nella fattispecie di interessi anatocistici, la cui pratica sarebbe stata da reputare a suo dire insita nella stessa avvenuta utilizzazione da parte della banca per regolamentare modalità e tempi della restituzione del prestito di un piano di ammortamento c.d. alla francese, aggiungendo anche come fosse stata in maniera del tutto ingiustificata disattesa la richiesta da lui avanzata in prima sede di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, dovendo escludersene alla stregua del complesso delle allegazioni di parte e delle emergenze in atti il carattere meramente esplorativo e, come tale, ostativo alla possibilità di dare corso all'invocato approfondimento istruttorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 3-9-2019, si costituiva in giudizio la
Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva in via preliminare l'inammissibilità in rito e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, le doglianze di parte appellante avverso l'esclusione ritenuta con la pronuncia gravata della configurabilità con riguardo al contratto di finanziamento oggetto di controversia della violazione della vigente normativa antiusura e, per tale via, anche della invalidità ad ogni effetto delle clausole con esso pattuite sul punto.
Deve premettersi a tal proposito come la dibattuta questione interpretativa circa l'assoggettabilità o meno anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura prevista dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. sia stata in giurisprudenza risolta in senso positivo.
Sull'essenziale considerazione, infatti, della primaria ed indefettibile esigenza di piena tutela del soggetto debitore fruitore del finanziamento sottesa a quest'ultima, in forza della quale il finanziatore, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può neppure dirsi immune dal controllo allorquando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti, si è affermato in tema il principio di diritto secondo il quale la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare non solo la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (cfr. Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 18-9-2020 n. 19597).
Ciò nondimeno, in sede di individuazione dei criteri da applicare in sede di verifica del superamento del tasso soglia usuraio da parte del tasso di mora pattuito in contratto si è ritenuta l'inammissibilità di qualsivoglia comparazione da attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, attenendo gli stessi ad unità tra loro eterogenee, in quanto riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla patologia, ed essendo del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti non si possono cumulare tra loro, trovando la percezione di essi presupposti diversi e antitetici, poiché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento, dovendo procedersi, pertanto, a tal fine in maniera differenziata per ciascuna tipologia di interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 15-5-2023 n. 13144; Cass.
Civ., Sez. 1, 5-5-2022 n. 14214; Cass. Civ., Sez. 4, 4-11-2021 n. 31615; Cass. Civ.,
Sez. 3, 17-10-2019 n. 26286).
Sempre in tema, poi, è stata esclusa la computabilità ai fini dell'accertamento dell'usura nel tasso annuo effettivo globale ovvero nel tasso di mora di voci o oneri estranei al costo in senso stretto del credito (quali esemplificativamente la commissione di estinzione anticipata ovvero la penale per ritardato pagamento), in quanto aventi natura meramente occasionale ed incerta, oltre che correlata all'inadempimento di un obbligo contrattuale e, quindi, non in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti con il contratto di finanziamento.
Con specifico riguardo alla clausola penale, infatti, si è affermato che la stessa non abbia rilievo ai fini della rilevazione dell'usura, atteso che questa, per la sua funzione desumibile dal dettato degli artt. 1382-1386 c.c. ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.c. suscettibile di assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è
l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento, e, ancora, che la clausola penale è sottratta alla disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, laddove la previsione di essa per il caso di inadempienza o di ritardo nell'inadempimento ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente con il limite della manifesta eccessività, mentre la convenzione di interessi moratori ha un diverso scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. tasso soglia di cui alla Legge n.
108 del 1996 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 21-2-2023 n. 5379 e anche Cass. Pen., Sez. 2,
13-2-2018 n. 29010; Cass. Pen., Sez. 2, 25-10-2012 n. 5683).
Tanto precisato, sulla base dell'analisi del contenuto del regolamento negoziale relativo al contratto di finanziamento per cui è causa da effettuarsi alla stregua dei principi interpretativi sopra richiamati, nessuna fondata ragion d'essere può ascriversi ai motivi di appello a mezzo dei quali è stata invocata la riforma della decisione di primo grado per averne erroneamente disatteso la denunciata nullità delle clausole in esso pattuite in materia di interessi per violazione della normativa antiusura.
Laddove, infatti, l'assunto sostenuto sul punto dall'appellante muove dalla considerazione desunta dalla perizia di parte prodotta in atti nel proprio interesse, secondo la quale dall'applicazione del tasso di mora annuo pattuito in contratto al
14,60% in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute e impagate per residuo capitale dovuto, maggiorato della prevista penale del 10%, deriverebbe un tasso complessivo del 24,60% (14,60% +
10%), quindi superiore al tasso soglia usuraio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di interesse con riferimento ad operazioni classificate come prestiti personali, non può al contrario che ritenersene l'infondatezza, tenuto conto della non assimilabilità tra loro della voce interessi moratori e di quella relativa alla penale per ritardato pagamento e/o per decadenza dal beneficio del termine e, come tale, ostativa al cumulo di esse ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usuraio.
Ed invero, occorre innanzi tutto evidenziare come nei contratti di finanziamento la pattuizione di una clausola con la quale viene stabilito il pagamento di una penale per il caso di ritardo nell'adempimento non è incompatibile né con la stipulazione degli interessi in favore del mutuante quale compenso del concesso godimento della somma mutuata ovvero di interessi corrispettivi che rappresentano per l'appunto il corrispettivo dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario, atteso che la somma dovuta a titolo di penale rappresenta l'ammontare, predeterminato e limitato del danno derivante al creditore per il suddetto ritardo, qualora non sia stata altresì convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, né altrimenti con la corresponsione degli interessi di mora, poiché rientra nell'autonomia contrattuale delle parti il convenire, quale più ampio effetto della mora, che il maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento, non ristorabile ope legis con gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., sia risarcito con la penale pattuita.
Orbene, la contemporanea previsione nel contratto di finanziamento per cui è causa sia di una indennità per l'eventuale ritardato pagamento delle rate da calcolarsi sull'importo di esse, che di una penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine da computarsi sul residuo capitale dovuto, e degli interessi moratori da applicarsi a detta ultima somma maggiorata della penale, non vale a giustificarne, pur a fronte della natura risarcitoria dei rimedi in questione, la cumulabilità in sede di verifica del superamento del tasso soglia, potendo escludersi nella specie qualsiasi indebita duplicazione di voci risarcitorie alla luce del fatto che per espressa previsione contrattuale la penale era destinata ad essere applicata agli importi scaduti una tantum ovvero senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento, rappresentando essa, dunque, una voce del tutto eterogenea rispetto al tasso di mora e, più precisamente, un costo fisso da addebitarsi al beneficiario in costanza dei presupposti di operatività pattuiti tra le parti e, come tale, anche una entità numerica non confrontabile con il Teg soglia rilevato sulla base dei tassi medi di mora, essendo questi ultimi previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento.
Ne consegue, pertanto, che il tasso di interesse moratorio da applicarsi alla totalità del credito residuo divenuto immediatamente esigibile a carico del debitore per effetto della decadenza dal beneficio del termine, previo aumento percentuale a titolo di penale, pattuito in contratto nella misura del 14,60%, da prendersi da sola e senza aumento alcuno in considerazione sulla scorta del complesso dei rilievi che precedono, rientra ampiamente nei limiti del tasso soglia rilevato nell'arco temporale di interesse come oscillante tra un minimo di 18% e un massimo di 19,42%, la qual cosa comporta la conferma sul punto investito dal motivo di appello in esame della sentenza impugnata, fermo restando che in ogni caso, quand'anche si fosse pervenuti ad accertare lo sforamento del tasso soglia usuraio ad opera del suindicato tasso di mora nella specie convenuto, ne sarebbe derivata unicamente la nullità della clausola contrattuale ad esso relativa e non anche di quella relativa al tasso degli interessi corrispettivi pacificamente pattuiti nel caso in esame nel rispetto della normativa antiusura, la cui debenza nella misura lecitamente convenuta sarebbe rimasta inalterata ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. SSUU Civili sentenza n.
19597/2020 cit.), con conseguente giudizio di non meritevolezza di accoglimento sotto lo specifico aspetto in questione della domanda restitutoria avanzata in tema dall'appellante.
Parimenti da disattendere sono, inoltre, le censure mosse avverso la decisione di primo grado a mezzo dei residui motivi adotti a supporto del proposto gravame e da esaminarsi congiuntamente per essenziali ragioni di connessione logica ed argomentativa che li avvince.
Ed invero, la pronuncia gravata si sottrae innanzi tutto, alle doglianze sollevate sotto il dedotto profilo del preteso illegittimo rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento nella specie intercorso tra le parti per mancata allegazione del piano di ammortamento, laddove deve rilevarsi in punto di fatto come al soggetto beneficiario fosse stato espressamente riconosciuto giusta condizioni generali di contratto versate in atti il diritto a ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, la c.d. tabella di ammortamento, facoltà che l'odierno appellante tuttavia riteneva nel caso concreto di far valere non già sin dall'inizio del rapporto, bensì solo a distanza di tre anni dalla sottoscrizione del finanziamento e in esito all'esercizio della quale detto piano di ammortamento gli era stato regolarmente fornito dalla società finanziaria nei termini dallo stesso comprovati in giudizio.
Va, poi, ulteriormente evidenziato in merito come in ogni caso la mancata materiale allegazione al contratto del piano di ammortamento relativo alle modalità di calcolo e ai tempi di rimborso rateale del prestito, peraltro in alcun modo normativamente prevista a pena di nullità, appare ininfluente in tutti quei casi - tra i quali proprio quello che qui occupa – in cui il contratto di finanziamento contenga la indicazione di tutti gli elementi idonei alla sua ricostruzione ovvero la completa rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione, quanto a importo, numero e periodicità delle rate, con conseguente venir meno di qualsivoglia connotazione di indeterminatezza dell'oggetto della prestazione al cui adempimento il mutuatario si era obbligato.
Per quel che concerne, infine, la denunciata applicazione illegittima di interessi anatocistici sottesa all'adozione nella concreta fattispecie di un piano di rimborso del concesso finanziamento c.d. alla francese quale, a dire di parte appellante, erroneamente disattesa dal giudice di prime cure, è appena il caso di osservare di contro, una volta puntualizzato che è da escludersi in linea generale ed astratta che nel piano di ammortamento di tal fatta sia sempre e comunque automaticamente insita la pratica dell'anatocismo, atteso che in tale ipotesi gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, senza che quindi si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati che è il caso disciplinato dall'art. 1283 c.c., come sul punto la parte non abbia accompagnato tale asserzione, da alcuna specifica deduzione o argomentazione volta dimostrare l'avvenuta concreta produzione nella specie del lamentato risultato anatocistico, anche a fronte della completa mancanza di elaborazione in tema nella relazione di consulenza tecnica di parte prodotta in atti nel proprio interesse a sostegno della tesi in questione di un sviluppo contabile esplicativo direttamente correlato alle concrete condizioni di svolgimento del finanziamento per cui è causa.
Quadro valutativo, quello testè riportato, da cui discende altresì altrettanto apprezzamento di correttezza in ordine alle statuizioni già adottate dalla Corte, come da ordinanza in atti, di rigetto sulla base della documentazione in atti della richiesta avanzata da parte appellante di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, da ritenersi invece meritevoli di conferma alla stregua della risolutiva considerazione secondo cui, non potendo l'invocato mezzo istruttorio in questione essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, lo stesso è da reputarsi legittimamente negato qualora la parte con esso tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Civ. n. 30218/2017, n. 3130/2011, n. 3191/2006, n. 9060/2003, n.
5422/2002).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Findomestic Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 22-3-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata il 12-12-2018 n. 541, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)