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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1565/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.11.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
GO (Repubblica Dominicana) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Demasi del Foro di Ascoli
Piceno
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.05.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2
ricorrente signora 2) il padre potrà vedere e stare con i propri Parte_1
figli ogni volta che verrà in Italia, previo congruo preavviso, in accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e quant'altro, dei minori: ogni anno il giorno della vigilia di natale, giorno di Natale e giorno di Santo Stefano alternati tra madre e padre, così come i giorni delle festività di Pasqua e i ponti;
le vacanze estive andranno godute da entrambi i genitori 15 giorni per ciascuno, continuativamente o tramite periodi frazionati non inferiori ad una settimana e da indicare entro il giorno 31.05. 3) Il padre si impegna a corrispondere e versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 (trecento euro), per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita;
4) i genitori suddivideranno tra loro le spese straordinarie sostenute per i minori nella misura del 50% ciascuno, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” che verranno regolate secondo quanto determinato dal Protocollo di intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minorenni e ancora non autosufficienti nelle cause di diritto familiare per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno in data 10.07.24. 5) l'assegno unico universale verrà percepito direttamente dalla signora 5) entrambi i genitori rinunciano reciprocamente al Parte_1
rilascio dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Il tutto con ogni altro provvedimento di tutela che il Tribunale ritenga utile e necessario adottare nell'interesse dei minori. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con pronuncia immediatamente esecutiva.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la Sig.ra sulla premessa Parte_1
che:
- aveva convissuto more uxorio dal 2013 al 2022 con il Sig. Controparte_1
dalla loro unione erano nati due figli e precisamente:
[...] Persona_1
nata a [...] il [...] e nato
[...] Persona_2
a San Benedetto del Tronto il 09.11.2020;
- la convivenza, dopo un primo periodo di serena vita insieme, si era irrimediabilmente deteriorata;
- il signor dopo alla fine del rapporto con la signora Controparte_1
aveva deciso di trasferirsi negli USA, disinteressandosi completamente Pt_1
dei suoi figli;
egli non aveva mai mostrato un reale interesse nei confronti dei minori, di cui non si era mai preso cura, delegando alla ricorrente qualsiasi adempimento anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e alla educazione dei figli. Peraltro, nella gestione quotidiana dei due bambini, la signora incontrava difficoltà di ogni tipo, soprattutto nella gestione del figlio Pt_1
minore, in quanto il è affetto da disturbi evolutivi specifici misti e in Per_2
particolare ha difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione, difficoltà di autonomia, difficoltà di comunicazione, come poteva leggersi nella certificazione medica rilasciata dalla AST di Ascoli Piceno. La signora aveva grosse Pt_1
difficoltà nel gestire tutte le problematiche anche burocratiche riguardanti il piccolo, sia per la distanza del padre, sia per la poca collaborazione di quest'ultimo;
- appariva, dunque, chiaro ed evidente che l'affidamento condiviso arrecava grande pregiudizio all'interesse dei minori e in particolare per il più piccolo, data l'incapacità evidente del padre a rispettare gli obblighi cui dovrebbe far fronte;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto datato 15.11.2024 il Presidente designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 15.05.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In udienza compariva solamente parte ricorrente;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica eseguita all'estero in data 11.12.2024, dichiarava la contumacia del resistente;
emanava, quindi, i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) Dispone l'affido super-esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocamento presso di lei;
2) dispone che il padre Persona_2
possa incontrare i figli quando vorrà previo preavviso telefonico alla madre almeno
24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300 per ciascuno da versarsi alla madre entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente protocollo stipulato tra la corte d'appello marche e i tribunali e i consigli degli ordini degli avvocati del medesimo distretto 4) Dispone che la riscuota Pt_1
l'Assegno Unico Universale al 100%.” .
Disponeva, quindi, procedersi alla discussione orale della causa, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo dei minori
[...]
e alla Sig.ra rileva il Persona_1 Persona_2 Parte_1
Collegio che dalle affermazioni rassegnate da quest'ultima nel proprio ricorso introduttivo nonché in sede di udienza, che hanno trovato piena conferma nel contegno processuale tenuto da parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento, stante la regolarità della notifica, emerge incontestabilmente il totale disinteresse di Controparte_1
nei confronti dei figli. Ormai da anni, infatti, il resistente sembrerebbe essersi reso completamente estraneo alla vita dei minori, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento dei medesimi, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento super-esclusivo nei confronti della Sig.ra dei figli minori, in un'ottica di tutela di quest'ultimi e dei loro Parte_1
rispettivi interessi;
infatti, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1
sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Da ultimo, osserva il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciandosi nella causa iscritta al R.G. N. 1565/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocamento presso di lei;
Persona_2
- dispone che il padre possa incontrare i figli quando vorrà previo preavviso telefonico alla madre almeno 24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi;
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300 ciascuno da versarsi alla madre entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Ancona e i Tribunali
e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
- dispone che la riscuota l'Assegno Unico Universale al 100%; Pt_1
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1565/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.11.2024 da:
(C.F.: ) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
GO (Repubblica Dominicana) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Demasi del Foro di Ascoli
Piceno
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 15.05.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2
ricorrente signora 2) il padre potrà vedere e stare con i propri Parte_1
figli ogni volta che verrà in Italia, previo congruo preavviso, in accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e quant'altro, dei minori: ogni anno il giorno della vigilia di natale, giorno di Natale e giorno di Santo Stefano alternati tra madre e padre, così come i giorni delle festività di Pasqua e i ponti;
le vacanze estive andranno godute da entrambi i genitori 15 giorni per ciascuno, continuativamente o tramite periodi frazionati non inferiori ad una settimana e da indicare entro il giorno 31.05. 3) Il padre si impegna a corrispondere e versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 (trecento euro), per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita;
4) i genitori suddivideranno tra loro le spese straordinarie sostenute per i minori nella misura del 50% ciascuno, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” che verranno regolate secondo quanto determinato dal Protocollo di intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli minorenni e ancora non autosufficienti nelle cause di diritto familiare per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, stipulato tra il Tribunale di Ascoli Piceno e l'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno in data 10.07.24. 5) l'assegno unico universale verrà percepito direttamente dalla signora 5) entrambi i genitori rinunciano reciprocamente al Parte_1
rilascio dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Il tutto con ogni altro provvedimento di tutela che il Tribunale ritenga utile e necessario adottare nell'interesse dei minori. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con pronuncia immediatamente esecutiva.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, la Sig.ra sulla premessa Parte_1
che:
- aveva convissuto more uxorio dal 2013 al 2022 con il Sig. Controparte_1
dalla loro unione erano nati due figli e precisamente:
[...] Persona_1
nata a [...] il [...] e nato
[...] Persona_2
a San Benedetto del Tronto il 09.11.2020;
- la convivenza, dopo un primo periodo di serena vita insieme, si era irrimediabilmente deteriorata;
- il signor dopo alla fine del rapporto con la signora Controparte_1
aveva deciso di trasferirsi negli USA, disinteressandosi completamente Pt_1
dei suoi figli;
egli non aveva mai mostrato un reale interesse nei confronti dei minori, di cui non si era mai preso cura, delegando alla ricorrente qualsiasi adempimento anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e alla educazione dei figli. Peraltro, nella gestione quotidiana dei due bambini, la signora incontrava difficoltà di ogni tipo, soprattutto nella gestione del figlio Pt_1
minore, in quanto il è affetto da disturbi evolutivi specifici misti e in Per_2
particolare ha difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione, difficoltà di autonomia, difficoltà di comunicazione, come poteva leggersi nella certificazione medica rilasciata dalla AST di Ascoli Piceno. La signora aveva grosse Pt_1
difficoltà nel gestire tutte le problematiche anche burocratiche riguardanti il piccolo, sia per la distanza del padre, sia per la poca collaborazione di quest'ultimo;
- appariva, dunque, chiaro ed evidente che l'affidamento condiviso arrecava grande pregiudizio all'interesse dei minori e in particolare per il più piccolo, data l'incapacità evidente del padre a rispettare gli obblighi cui dovrebbe far fronte;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto datato 15.11.2024 il Presidente designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza del 15.05.2025 per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato.
In udienza compariva solamente parte ricorrente;
il Giudice, verificata la regolarità della notifica eseguita all'estero in data 11.12.2024, dichiarava la contumacia del resistente;
emanava, quindi, i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“1) Dispone l'affido super-esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocamento presso di lei;
2) dispone che il padre Persona_2
possa incontrare i figli quando vorrà previo preavviso telefonico alla madre almeno
24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300 per ciascuno da versarsi alla madre entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente protocollo stipulato tra la corte d'appello marche e i tribunali e i consigli degli ordini degli avvocati del medesimo distretto 4) Dispone che la riscuota Pt_1
l'Assegno Unico Universale al 100%.” .
Disponeva, quindi, procedersi alla discussione orale della causa, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo dei minori
[...]
e alla Sig.ra rileva il Persona_1 Persona_2 Parte_1
Collegio che dalle affermazioni rassegnate da quest'ultima nel proprio ricorso introduttivo nonché in sede di udienza, che hanno trovato piena conferma nel contegno processuale tenuto da parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza della pendenza del presente procedimento, stante la regolarità della notifica, emerge incontestabilmente il totale disinteresse di Controparte_1
nei confronti dei figli. Ormai da anni, infatti, il resistente sembrerebbe essersi reso completamente estraneo alla vita dei minori, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento dei medesimi, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale dell'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Per tutto quanto emerso nel corso del giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore dell'applicazione del regime di affidamento super-esclusivo nei confronti della Sig.ra dei figli minori, in un'ottica di tutela di quest'ultimi e dei loro Parte_1
rispettivi interessi;
infatti, le condotte tenute dal appaiono Controparte_1
sintomatiche della sua completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Da ultimo, osserva il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda della ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciandosi nella causa iscritta al R.G. N. 1565/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo dei minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocamento presso di lei;
Persona_2
- dispone che il padre possa incontrare i figli quando vorrà previo preavviso telefonico alla madre almeno 24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori stessi;
- pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300 ciascuno da versarsi alla madre entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra la Corte d'Appello di Ancona e i Tribunali
e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
- dispone che la riscuota l'Assegno Unico Universale al 100%; Pt_1
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi