Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
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Indice: 1. Che cos'è l'usucapione? 2. Brevi cenni storici sull'usucapione 3. Come è disciplinata l'usucapione nel codice civile? 4. Le massime della Corte di Cassazione in tema di usucapione 1. Che cos'è l'usucapione? L'usucapione è un istituto giuridico che consente a un individuo di acquisire la proprietà di un bene (solitamente un bene immobile o mobile) attraverso il possesso continuato e ininterrotto di quel bene per un periodo di tempo specifico, definito dalla legge. In altri termini, se una persona detiene e utilizza un bene per un certo numero di anni senza che il proprietario legittimo faccia valere i propri diritti di proprietà, il possessore può acquisire il diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17380 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
contro
IN LO, RO HI, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati CARLO DI NANNI e NELLO GARGIULO con domicilio telematico presso questi ultimi - controricorrenti – Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3664/2017 depositata il 08/09/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. FATTI DI CAUSA 1. RA RA e IA LI, convennero nel 2007, innanzi il Tribunale di Nola, IN LO anche nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore RO HI. Le attrici riferirono di essere proprietarie di due unità immobiliari site nel fabbricato di San Paolo Bel Sito, via Ferdinando Scala, 64, assumendo altresì di essere contitolari di un viale privato cui si accedeva tramite un cancello posto sempre al civico 64, realizzato in occasione della ricostruzione del fabbricato dopo il sisma del 1987. Riferirono ulteriormente le attrici che il fondo retrostante il fabbricato era pervenuto in capo al dante causa delle convenute, GE NE, per acquisto a titolo di usucapione, in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata nel 1990 in danno delle eredi di TA De FE, originario titolare del fondo in questione. Tutto ciò premesso, le attrici chiesero accertarsi che il viale con accesso dal civico 64 era libero da servitù di passaggio o da qualsiasi altro peso a favore del fondo retrostante di titolarità delle convenute. 2. Si costituì IN LO anche nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore RO HI, eccependo che il viale in questione era invece gravato da servitù di passaggio a favore Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 2 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 del fondo di loro titolarità – retrostante il fabbricato ove erano situate le unità immobiliari delle attrice – precedentemente acquistato per usucapione dal loro dante causa GE NE. Dedussero, infatti, le convenute che il viale in questione era stato ricostruito per effetto di un accordo tra il medesimo GE NE e gli eredi di TA De FE e che - con atto notarile del 28 settembre 1988, stipulato ai sensi della Legge n. 219/1981 e ricognitivo delle proprietà individuali e condominiali tra TA, AN, RI, RL AT De FE e RI AV - era stato previsto che sul viale di accesso gravava servitù di passaggio e piedi e con qualunque mezzo, nonché di condotte idriche, fognarie, elettriche e gas a favore del fondo di cui le convenute erano ora proprietarie. Aggiunsero altresì di essersi servite di detto viale almeno sino all'anno 2006, allorquando avevano agito in via possessoria per reagire all'apposizione di un cancello da parte delle attrici. Conclusero, quindi, chiedendo che venisse accertato che il viale in contesa era gravato dalla servitù come descritta nel citato atto del 1988. 3. In primo grado la domanda attorea venne accolta, avendo il Tribunale escluso che il diritto di servitù invocato dalle convenute potesse originare dall'atto del 1988, dal momento che l'attestazione dell'esistenza della servitù in esso contenuta non poteva equivalere ad un atto costitutivo del diritto reale, ostandovi l'appartenenza ad un medesimo titolare tanto del fondo dominante quanto del fondo servente. Indi il Tribunale rilevò che le convenute non avevano offerto altra prova del diritto da esse affermato, essendosi limitate ad invocare l'acquisto della proprietà del fondo da parte del loro dante causa per effetto di usucapione, la cui sentenza di accertamento, tuttavia, non Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 3 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 conteneva menzione alcuna della servitù medesima, e non avendo fornito elementi idonei per pervenire all'affermazione dell'autonomo acquisto del diritto di servitù a titolo originario. 4. Interposto gravame da parte di IN LO, sempre anche quale genitore esercente la potestà sulla minore RO HI (che, nelle more del giudizio di appello ebbe poi a costituirsi ex novo in proprio, avendo raggiunto la maggiore età), la Corte d'appello di Napoli, nella regolare costituzione di RA RA e IA LI, in riforma della decisione di primo grado, respinse la domanda ex art. 949 c.c. formulata da queste ultime. La Corte partenopea, in primo luogo, dopo aver ricostruito i principi generali in tema di negatoria servitutis, ha concluso che l'allegazione del diritto di servitù da parte delle appellanti (già convenute) costituiva nella specie semplice difesa, non preclusa dal fatto che le medesime si fossero costituite tardivamente in primo grado. La Corte, poi, ha ritenuto nella specie applicabile l'art. 1062 c.c. – titolo dedotto dalle appellanti solo in sede di gravame, ma ritenuto ammissibile in virtù del carattere autodeterminato del diritto reale di servitù - rilevando che alla data di conclusione dell'atto notarile del 1988, il viale oggetto di contenzioso era già esistente e si trovava nella titolarità di TA De FE, parimenti formale titolare del fondo asseritamente dominante - come peraltro affermato anche nella sentenza di primo grado che, tuttavia, da tale affermazione aveva fatto discendere l'esclusione dell'esistenza della servitù sulla scorta del principio nemini res sua servit – e che la successiva cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo titolare era provata quanto meno dalla sentenza che aveva dichiarato l'usucapione del NE. Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 4 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 In particolare, la Corte territoriale ha escluso che rivestisse rilevanza la circostanza che l'acquisto per usucapione del NE si fosse integrato in epoca anteriore alla conclusione dell'atto notarile, “posto che la legittimazione del De FE a riconoscere, ai fini di cui alla legge per la ricostruzione, il diritto in relazione ad un immobile di cui era formalmente il solo legittimato a rogare non è stato dubitato da alcuno, meno che mai da colui che, avendo acquisito in danno di questi i diritti, ne ha sostanzialmente ratificato l'operato (tali le aventi causa dell'usucapiente GE NE)” concludendo che “avendo, dunque, l'usucapito (tale dichiarato in epoca successiva, ossia solamente con la sentenza del novembre 1990) disposto legittimamente del bene nei termini voluti e fatti propri dall'usucapiente (come attestato dalle eredi di costui che ne hanno perpetuato il possesso), rispetto alla validità della peculiare modalità dell'acquisto per destinazione del padre di famiglia, non può certo costituire un'apprezzabile cesura l'essere il bene assunto dominante posseduto dal secondo contro il primo”. La Corte, infine, ha ritenuto pienamente opponibile all'appellata RA RA l'esistenza della servitù, in quanto l'atto notarile del 1988 – compresa l'attestazione in esso contenuta dell'asservimento del viale in contesa - risultava espressamente richiamato nell'atto di provenienza dell'appellata del 2003. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorrono ora RA RA e IA LI. Resistono con controricorso IN LO e RO HI. 6. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 5 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 dall'art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. È stata depositata memoria da parte di RA RA e IA LI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. Argomenta, infatti, il ricorso che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto costituita la servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c., in quanto i due fondi – asseritamente servente e dominante - avevano cessato di appartenere allo stesso titolare già in epoca anteriore alla realizzazione del viale oggetto del contendere, essendosi già in precedenza integrato l'acquisto per usucapione del fondo asseritamente dominante da parte di GE NE. Ne deriva, conclude il ricorso, che erano assenti gli stessi presupposti perché potesse ritenersi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1058 e 1362 c.c. Le ricorrenti negano valenza costituiva della servitù all'atto notarile del 1988, deducendo che, all'epoca della sua stipula, i due fondi – asseritamente servente e dominante – erano, seppur solo formalmente, nella titolarità di TA De FE. Da ciò il motivo deduce la correttezza della decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto operante il principio nemini Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 6 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 res sua servit, argomentando che, volendo diversamente ragionare, assumerebbe allora rilievo il dato sostanziale, e cioè il già avvenuto acquisto del fondo asseritamente dominate da parte di GE NE, con conseguente esclusione, a questo punto, della operatività dell'art. 1062 c.c. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 42 e 111 Cost., nonché agli artt. 949, 1027, 1062 e 1058 c.c. Il ricorso denuncia il carattere contraddittorio della motivazione della Corte territoriale la quale, da un lato avrebbe escluso l'operatività del principio nemini res sua servit sul postulato che i fondi asseritamente servente e dominante appartenevano a due soggetti diversi, dall'altro avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 1062 c.c. sul contrastante postulato dell'appartenenza dei fondi ad un medesimo titolare. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2044 c.c. Il ricorso sottolinea il fatto che il fondo asseritamente dominante sarebbe stato acquistato da GE NE per usucapione, basata su un possesso che sarebbe risalente agli anni '60 ma che non concerneva anche l'attività di transito sul fondo asseritamente servente. L'acquisto a titolo originario di GE NE, dante causa delle controricorrenti, conclude il ricorso, viene a comportare che questa ultime non possono in alcun modo avvalersi dell'atto del 1988, non rientrando quest'ultimo tra i titoli di provenienza delle stesse controricorrenti. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 7 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 La Corte partenopea è giunta ad affermare l'esistenza della servitù a favore del fondo di titolarità delle odierne controricorrenti, ritenendo che il diritto reale si fosse costituito in virtù del disposto di cui all'art. 1062 c.c., sul postulato che la situazione di asservimento si fosse venuta a creare quando i fondi erano ancora nella titolarità di un solo soggetto - TA De FE - e ritenendo irrilevante, a tali fini, il fatto che uno dei due fondi fosse stato acquistato per usucapione dal dante causa delle odierne controricorrenti anche in epoca anteriore al 1988, quando il De FE – ancora formalmente titolare dei due fondi – avrebbe concluso l'atto notarile che conteneva, ai sensi della Legge n. 218/1981, il riconoscimento delle rispettive proprietà – dopo gli eventi sismici che avevano colpito i luoghi nel 1980 - e menzionava l'esistenza della servitù in questione. Il ragionamento della Corte campana, quindi è nel senso della irrilevanza del fatto che l'acquisto per usucapione da parte del dante causa delle controricorrenti del fondo asseritamente dominante si fosse integrato in epoca anteriore a tale atto e – secondo la prospettazione delle ricorrenti – addirittura in epoca anteriore alla ricostruzione del viale oggetto di controversia, avendo comunque TA De FE conservato la legittimazione “(…) a riconoscere ai fini di cui alla legge per la ricostruzione, il diritto in relazione ad un immobile di cui era formalmente il solo legittimato a rogare (…)”. Come osservato anche dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, tuttavia, nel seguire questo ragionamento la Corte partenopea non ha fatto buon governo dei principi generali in tema di usucapione, ed in particolare del principio della cosiddetta retroattività reale dell'usucapione, il quale implica che l'usucapiente sia ritenuto titolare del diritto di proprietà sin da quando ha cominciato a possedere la cosa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25964 del 23/12/2015; Cass. Sez. Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 8 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973), ferma, peraltro, la puntualizzazione che se l'usucapiente diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d'inizio del suo possesso, tuttavia, i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine richiesto per l'acquisto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 09/04/1976). Questa Corte ha, parimenti, chiarito che ai fini dell'acquisto per usucapione, presupposto fondamentale è il decorso del termine di legge per il maturarsi della fattispecie acquisitiva, rispetto alla quale la sentenza che tale acquisto viene a dichiarare ha natura di mero accertamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10372 del 07/08/2000), al punto che non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 7853 del 29/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 05/02/2007) e che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis, bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000). Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 9 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 Alla luce di tali principi, è da ritenersi che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia possa configurarsi anche quando l'unica titolarità dei fondi - posti in quel rapporto funzionale da cui può scaturire la servitù - venga meno per effetto dell'acquisto di uno dei fondi per usucapione, ma a condizione che tale acquisto venga ad integrarsi – nei modi appena specificati, e cioè col mero decorso del termine di legge, indipendentemente dalla pronuncia della sentenza di accertamento – quando il rapporto funzionale tra i due fondi (ancora di unico proprietario) sia già sussistente. Per contro, ove tale rapporto venga a crearsi ad usucapione già avvenuta, risulterà precluso l'operare del meccanismo di cui all'art. 1062 c.c., non sussistendo il fondamentale presupposto della titolarità unitaria dei fondi al momento del crearsi del rapporto funzionale medesimo, e ciò in quanto ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 16/02/2007). Da tali principi discende che, nel caso ora in esame, la Corte partenopea avrebbe dovuto verificare se, all'epoca di maturazione dell'acquisto per usucapione – non coincidente, come detto, con la data della sentenza che l'usucapione medesima è venuta ad accertare - lo stato dei luoghi conformasse un asservimento dei due fondi, e cioè se il viale di accesso all'origine del contendere fosse stato già realizzato. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi. Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 10 di 11 Numero registro generale 7477/2018 Numero sezionale 1998/2023 Numero di raccolta generale 17380/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi poc'anzi richiamati e nel procedere a verificare l'esistenza o meno del viale al momento della cessazione dell'appartenenza dei fondi all'unico originario titolare, provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 25 maggio 2023. Il Consigliere Est. ED OL Il Presidente LU VA BA Sez. S2 - R.G. 7477/2018 – Ud. 25/05/2023 - Pagina nr. 11 di 11