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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 10656/2024 promossa da:
- - ass. avv. BOLDRINI (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 15/4/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- il ricorrente cittadino , titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e già Pt_2 residente a [...]“quanto meno dal 03/06/2002”, ha chiesto al tribunale di dichiarare tenuto e condannare l al pagamento in suo favore dell'assegno sociale CP_1
(richiesto in data 4/12/2023) nella misura e con la decorrenza di legge, allegando:
- di aver consegnato all all'atto della presentazione della domanda, tutte le CP_1 necessarie autocertificazioni e di aver esaudito la successiva richiesta dell'Istituto, in data 24/1/2024, consegnando copia del passaporto attuale e dei precedenti, la dichiarazione del paese di origine e l'estratto delle spese sostenute per il mantenimento;
- di aver ricevuto l'ulteriore richiesta di produzione di “copia dei passaporti relativi al periodo 2011-2019, dichiarazioni rilasciate dagli enti del paese di origine tradotte e apostillate con redditi da lavoro e pensioni”;
- di aver presentato domanda di riesame allegando nuovamente la documentazione richiesta;
- di aver ricevuto la comunicazione del 10/4/2024 con cui l ha respinto la CP_2
domanda con la seguente motivazione: “non riesaminabile ai sensi della Circolare 131 del 12/12/2022 che contiene disposizioni speciali che regolano il procedimento di concessione dell'assegno sociale. Il paragrafo 5 della suddetta circolare fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale. Qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa di informazioni o di certificazioni relative
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini suddetti comporta il rigetto della domanda e un'eventuale domanda di riesame fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta non può essere accolta”;
- di non aver potuto comprendere quale documento non fosse stato presentato tempestivamente e di aver vanamente inoltrato ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza riscontro;
- di essere cittadino e di non essere stato titolare di passaporto nel periodo Pt_2
dal 2016 al 2019 a causa di problemi amministrativi e politici imputabili al governo del
Gabon;
- di aver lavorato sino al 30/11/2023 presso i cosiddetti “Cantieri” del Comune di Torino;
il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di diniego asserendo di aver tempestivamente prodotto la documentazione richiesta dall'Istituto e deducendo che “In ogni caso il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo indicato dalla circolare non solo contrasta con quanto previsto della L. 241/1990, legge a CP_1
tutela del cittadino, ma introduce una decadenza di 75 giorni (30+45) non prevista da alcuna norma di legge”; premesso che l ha chiesto la reiezione della domanda asserendo di aver dovuto CP_1
concludere il procedimento entro il termine di previsto dalla delibera 111/2020 emanata in attuazione della legge 241/1990 e deducendo che il passaporto avente validità 2010-
2015 non sarebbe leggibile e difetterebbe dunque il requisito del soggiorno continuativo in Italia;
2.
ritenuto che
il diniego dell' non sia legittimo, posto che CP_1
- l'art. 2 l. 241/1990 stabilisce l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ma non impone di adottare tale provvedimento prima della conclusione dell'istruttoria; - nessuna norma autorizza l ad imporre termini di decadenza ulteriori rispetto a CP_2
quelli previsti dalla legge, qual è quello di 45 giorni indicato nella circolare richiamata nel provvedimento del Comitato provinciale;
- come condivisibilmente affermato dalla Corte di Appello di Torino in un caso analogo
“L' , infatti, si è arrogato il potere di stabilire termini di decadenza per la parte CP_1
istante, che risultano del tutto estranei alle previsioni di legge. La domanda del 2007 è stata completata dall'assicurato con la trasmissione di quegli stessi documenti richiesti dall'Istituto in relazione alla prima istanza, che dunque, con l'invio del 2009 si salda nel completamento di un unico iter procedimentale. Ogni altra determinazione, ad avviso del collegio, risulta arbitraria e dunque illegittima, in quanto sganciata da ogni dovuta considerazione del dato normativo che, come sopra richiamato, prevede solo l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 47 cit., che nel caso di specie pacificamente non ricorre. […].
Né può prevalere sulla necessità di tutela della certezza del cittadino, il valore della ragionevole durata del procedimento amministrativo, che nel caso di specie viene invocato solo contro il singolo e non a sua tutela, secondo la ratio che allo stesso dovrebbe essere prevalentemente sottesa” (Corte di Appello di Torino, sent. n. 942/2011
R.G. 1474/2010);
3. rilevato che alla luce della documentazione prodotta all'odierna udienza risulta integrato anche il requisito del soggiorno continuativo (si veda la copia del passaporto e la dichiarazione dell'ambasciata del 4.2.2025) e che la sussistenza degli altri Pt_2
requisiti necessari per ottenere la prestazione non è stata contestata dall e CP_1
ritenuto pertanto che la domanda debba essere accolta;
4.
ritenuto che
le spese di lite - liquidate in dispositivo sulla base degli importi minimi di cui al d.m. 55/2014 (data la semplicità delle questioni trattate) - debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'assegno sociale nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali;
dichiara tenuto e condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 1865,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del
15% e contributo se versato, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
la giudice
Roberta PASTORE