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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/12/2024, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Parte_1 degli avv.ti Rosa Ferreri e Mauro Sgaramella, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
contumace ------------------------ Controparte_1
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 6 dicembre 2024, il difensore dell'appellante ha concluso come da relativo verbale.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 465/24 dell'1.2.24 il Tribunale di Bari ha accertato che la somma dovuta alla (successivamente Controparte_1
a titolo di corrispettivo dei lavori Controparte_1 eseguiti ed aggiudicati dall'ATI ' Controparte_2 Parte_2
e 'Geom. di cui alla sentenza n. 604/13 del
[...] Controparte_3
Tribunale di Bari, è pari a €55.268,7, respinte le altre domande, e ha condannato al pagamento delle spese giudiziali. Parte_1
1 Con citazione dell'1.3.24, ha proposto appello avverso la sentenza
, chiedendo il rigetto delle altrui domande, con vittoria di Parte_1 spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.24, l'appellante ha dato atto di aver transatto stragiudizialmente la controversia con l'appellata e, perciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali.
Alla medesima udienza, la causa, svoltasi nella contumacia dell'appellata,
è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
L'intervenuta transazione della controversia, allegata e documentata dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni, impone che si dichiari cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto dalla parte costituita, la quale ha altresì dichiarato di essersi accordata per la compensazione delle spese processuali.
Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. 3711/16; 13636/15; 19464/14; 2226/14).
Inoltre, la sanzione in esame appare collegata all'esito oggettivo dell'impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito).
Ebbene, poiché la inammissibilità per cessazione della materia del contendere determina "la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (così, espressamente, Cass. SS.UU. 1048/00), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità, pronunzie che, al contrario, determinano
2 il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 dell'1.3.2, avverso la sentenza n. 465/24 dell'1.2.24 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per intero le spese processuali;
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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