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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.701/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv. Parte_1 P.IVA_1
MO CO, OS IA E TO
GIANCLAUDIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. D'AVOLA ALDO
APPELLATO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n.420/2022 pubblicata il
31/03/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 420/2022 in data 30.3.2022, pubblicata in data 31.3.2022, resa nell'ambito della causa R.G. n.
2899/2014, così giudicare: In via preliminare di rito - Accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice appellata in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice appellata nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria - Respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice appellata, ove reiterate, in quanto inammissibili ed irrilevanti, per le ragioni già esposte in memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c..
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Ecc.ma Corte D'appello Reiectis adversis Dichiarare inammissibile
o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 420/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
[...]
30/3/2022 e pubblicata in data 31/3/2022 e, questa confermando in ogni sua parte, condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado, maggiorate di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 420/2022 pubblicata il 31/03/2022, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda dell'attrice, condannava Controparte_3
(incorporante la Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
, in solido tra di essi, al pagamento in favore della stessa, a titolo
[...] risarcitorio, della somma di euro 178.140,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data della presente decisione;
condannava lo a manlevare e tenere indenne la CP_2
pag. 2/10 di quanto da essa dovuto all'attrice; condannava i due convenuti, in Parte_1 solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dall'attrice, e lo a corrispondere alla le spese di lite. CP_2 Parte_1
In particolare il primo giudice riteneva infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e quella di prescrizione sollevate dalla in Parte_1
relazione agli investimenti finanziari effettuati dalla e nel merito riteneva CP_1 che la aveva ha dato piena prova del proprio diritto al risarcimento dei CP_1
danni subìti nei confronti sia della società di intermediazione mobiliare,
, che del suo promotore finanziario, , per come Parte_1 CP_2
emergeva dalla mancata contestazione da parte di quest'ultimo circa l'avvenuta consegna della somma da parte dell'attrice allo e l'ammontare del CP_2
relativo importo ceduto per euro 174.000,0, a fronte degli atti di acquisto dei titoli e degli assegni bancari consegnatigli in pagamento dalla medesima.
Rilevava, inoltre, il primo giudice che elemento probatorio significativo era traibile dalla sentenza di patteggiamento intervenuta nei riguardi dello CP_2 divenuta irrevocabile, per il reato di truffa aggravata e di falso. Riteneva, infine, che, in materia di intermediazione mobiliare, l'art. 31, comma 3, D.lgs.n. 58/98 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Con atto di citazione notificato il 03/05/2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportate in epigrafe.
Si è costituita , contestando i motivi di appello e precisando Controparte_3 le conclusioni sopra trascritte.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito , con conseguente CP_2 sua contumacia.
pag. 3/10 Con ordinanza dell'11/10/2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata “tenuto conto, quanto al periculum in mora, della entità delle somme oggetto della pronunzia di condanna in favore della parte appellata e delle difficoltà di recupero in caso di eventuale accoglimento del gravame e, quanto al fumus (sia pure ad un esame necessariamente sommario) del fatto che la sentenza impugnata non appare esaustivamente motivata in ordine alla prova delle somme in tesi consegnate dall'attrice al promotore finanziario e da questi non rimborsate (considerata, altresì, la contestazione in ordine alla documentazione prodotta, in forma cartacea, in primo grado)”.
Indi, sulle conclusioni come precisate all'udienza del 31/01/2025, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che in mancanza di impugnativa la sentenza oggetto del presente gravame è passata in cosa giudicata nei confronti di . CP_2
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 420/2022 in Parte_1
data 30.3.2022/31.3.2022, nelle parti in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza di prova -opponibile a dei presupposti in fatto Parte_1 delle domande formulate dall'attrice nella presente sede giudiziale.
Deduce l'appellante che la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'intermediario autorizzato ex art. 31, D. Lgs. n. 58/98, per asserito fatto illecito di un promotore finanziario, implica l'assolvimento di un preciso onere probatorio ed in particolare, nel caso in cui si lamenti l'appropriazione, da parte del promotore, di somme asseritamente destinate a scopo di investimento, la prova sia della consegna delle somme di denaro al promotore finanziario sia dello scopo di investimento in prodotti finanziari collocati dall'intermediario autorizzato, a fronte del quale la consegna del denaro sarebbe avvenuta.
pag. 4/10 Rileva la che, sin dall'atto di costituzione in primo grado, aveva CP_6 contestato l'assenza di alcuna prova (necessariamente documentale, vieppiù ove si tratti di versamenti mediante assegni) dell'effettuazione di alcun versamento al
Sig. non avendo prodotto alcun mezzo di pagamento, né d'altro CP_2
canto indicato (sia in atto di citazione, sia in ciascuna delle memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dalla fin CP_5 dalla costituzione in giudizio) in quali rispettive date, per quali rispettivi importi e con quali rispettive modalità avrebbe provveduto a rimettere al promotore la cospicua somma di Euro 174.000,00, che lamenta aver formato oggetto di indebita appropriazione da parte di quest'ultimo. Né i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del Sig. ex adverso formulati in atto di CP_2
citazione – peraltro non riproposti in questa sede - contengono alcuna di tali indicazioni. Denuncia, infine, che solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente e inammissibilmente, controparte ha per la prima volta dedotto di avere effettuato i versamenti delle somme oggetto della domanda formulata nella presente sede giudiziale tramite “numerosi assegni bancari tratti sul conto corrente dell'attrice, producendo copia degli assegni stessi.
Quanto alla destinazione dei riferiti ed indimostrati versamenti a scopo di investimento, l'appellante rileva che l'originaria attrice si era limitata a dedurre in atto di citazione di avere consegnato al Sig. la complessiva somma di CP_2
Euro 174 mila perché la impiegasse in non meglio precisate “operazioni finanziarie sul suo conto”, senza produrre (e senza riferire di avere sottoscritto) alcun modulo di acquisto di prodotti finanziari, limitandosi a produrre cd.
“Regolamenti” e “prospetti” privi di firma (cfr. docc. da 8 a 12 avv.), in cui non compare il nome né di nè di e Controparte_5 Parte_1 che non contengono alcun riferimento all'attività di promotore finanziario svolta dallo per conto nè di nè di CP_2 Controparte_5 Parte_1
[...]
pag. 5/10 Peraltro, l'appellante specifica che neanche lo aveva riconosciuto CP_2 alcunchè, posto che nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado aveva contestato “ la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che carente di validi supporti probatori”.
Infine, parte appellante critica la parte della sentenza in cui è stata presa in esame la sentenza di patteggiamento, ritenendo che la stessa non possa sopperire al radicale difetto di allegazione e prova dei presupposti in fatto della domanda attorea, vieppiù nei confronti di che non era intervenuta nel Parte_1 processo penale, con conseguente inefficacia nel giudizio civile nei confronti di
Parte_1
Le suddette censure sono fondate e l'appello va accolto.
Ed invero, sebbene risulti che nel 2004 era stato stipulato un contratto con il promotore finanziario per conto di ed CP_2 Controparte_5 erano stati effettuati alcuni investimenti (v. doc. 12 “Contratto per la prestazione di Servizi UniCredit Xelion Banca S.p.A del 22/3/2004 e acquisto di strumenti finanziari per l'importo di € 50.000,00) e risultino prodotti in copia già CP_5
con l'atto introduttivo del giudizio alcuni degli assegni indicati nell'atto di appello (in uno alla lettera inviata dalla banca alla in data 19.10.2009 CP_1 doc. 7, e segnatamente gli assegni “1) n. 0303163632-05, dell'importo di €
11.500,00, del 23/1/2008; 2) n. 0303163631-04, dell'importo di € 11.500,00, dell'8/1/2008; 3) n. 0303162669-04, dell'importo di € 10.000,00, del 5/2/2007) non vi è prova della consegna allo della somma di € 179.140,00, né che CP_2 detta somma non sia stata restituita.
Invero:
- dall'estratto conto 01/01/2007- 31/03/2007 e da quello 01/01/2008- 31/03/2008
(prodotti con il citato doc. 7) risulta rispettivamente il disinvestimento (con accredito in favore della ) della somma di € 53.000,00 (quella relativa CP_1 all'investimento del 2004) e della somma di 24.000,00 (relativa al 2007);
pag. 6/10 - gli assegni acquisiti – tutti emessi tra il febbraio 2007 e il gennaio 2008 risultano rilasciati in favore della stessa e dalla stessa girati, senza che sia CP_1
in alcun modo possibile risalire alla loro consegna allo CP_2
- le matrici degli assegni n. 0303163628, dell'importo di € 10.000,00, del
9/11/2008; n. 0303162671, dell'importo di € 10.000,00; n. 0303162672, dell'importo di € 10.000,00 e n. 0303162676, dell'importo di € 10.000,00, sebbene registrati in addebito sull'estratto conto (v. doc. 9), nulla provano circa la consegna delle somme allo CP_2
- le rendicontazioni contabili allegate (riportate tra i primi documenti nell'allegato 12 nonché negli allegati 8, 9, 10 e 11) sono prive di sottoscrizione e di timbri che ne riconducano la loro emissione da parte dello e della CP_2
; Parte_1
- l'allegato 15 dimostra esclusivamente i rapporti tra il promotore e la ma CP_6 nulla dimostra circa le somme corrisposte dall'appellata a e Parte_1
ed oggetto del giudizio (asseritamente pari a complessivi € CP_2
174.000,00: 1) € 55.000,00 – febbraio 2009; 2) € 30.000,00 – marzo 2010; 3) €
35.000,00 – settembre 2011; 4) € 54.000,00 – dicembre 2012).
Ne consegue che, come evidenziato dalla appellante e già rilevato in CP_5 sede di sospensione della esecutività della sentenza, non risulta in alcun modo provata da parte dell'originaria parte attrice né la dazione delle somme indicate nell'atto introduttivo allo né la destinazione dei suddetti versamenti a CP_2
scopo di investimento.
Non appare inoltre superfluo precisare:
a) che costituisce principio pacifico che “nell'azione di risarcimento del danno il cliente deve provare di avere affidato al promotore il denaro oggetto di illecita distrazione, ma l'eventuale confessione del promotore non è opponibile all'intermediario. Provata la consegna, la responsabilità dell'intermediario è oggettiva e solidale con il promotore. L'intermediario è liberato solo se prova
pag. 7/10 che l'investitore aveva percepito l'estraneità delle operazioni eseguite dal promotore rispetto al suo ambito di attività o addirittura fosse compartecipe delle finalità di elusione della legge” (cfr. . Cass. n.32514/2018) e che ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sul terzo danneggiato di provare l'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, in funzione dell'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'intermediario, non può ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio. E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro ai promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e
l'intermediario” (cfr. Cass. n. 856/2020);
b) quanto alla sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., che, sebbene la stessa può costituire indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, siffatta efficacia probatoria non può estendersi all'intermediario, estraneo al procedimento penale;
c) che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto
pag. 8/10 di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti) (cfr. da ultimo Cass. n.
17947/2020 e ancor prima Cass. n. 25374/2018).
Nel caso di specie, pertanto, non risulta dimostrata la consegna delle somme indicate dalla parte appellante al promotore, né lo scopo di siffatta consegna e inoltre risulta altresì interrotto il nesso causale necessario tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore attesa la evidente omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli da parte dell'appellata e l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, sebbene la CP_1
avesse già effettuato precedenti investimenti e quindi fosse a conoscenza delle modalità con le quali gli stessi vengono attuati.
In accoglimento dell'appello va quindi parzialmente riformata la sentenza appellata e la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3
va rigettata. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma oggetto di domanda, con esclusione della fase di trattazione non espletata nel presente procedimento).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa
[...] CP_2
n. 420/2022 pubblicata in data 31/03/2022, in parziale riforma della sentenza così provvede:
pag. 9/10 1) in accoglimento dell'appello proposto da rigetta la Parte_1 domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi €
9.991,00 , oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) conferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.701/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 gennaio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv. Parte_1 P.IVA_1
MO CO, OS IA E TO
GIANCLAUDIO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. D'AVOLA ALDO
APPELLATO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n.420/2022 pubblicata il
31/03/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 420/2022 in data 30.3.2022, pubblicata in data 31.3.2022, resa nell'ambito della causa R.G. n.
2899/2014, così giudicare: In via preliminare di rito - Accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dall'attrice appellata in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice appellata nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria - Respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice appellata, ove reiterate, in quanto inammissibili ed irrilevanti, per le ragioni già esposte in memoria ex art. 183 VI comma, n. 3, c.p.c..
Per Parte Appellata:
Piaccia alla Ecc.ma Corte D'appello Reiectis adversis Dichiarare inammissibile
o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 420/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa in data
[...]
30/3/2022 e pubblicata in data 31/3/2022 e, questa confermando in ogni sua parte, condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado, maggiorate di rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 420/2022 pubblicata il 31/03/2022, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda dell'attrice, condannava Controparte_3
(incorporante la Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
, in solido tra di essi, al pagamento in favore della stessa, a titolo
[...] risarcitorio, della somma di euro 178.140,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data della presente decisione;
condannava lo a manlevare e tenere indenne la CP_2
pag. 2/10 di quanto da essa dovuto all'attrice; condannava i due convenuti, in Parte_1 solido tra di essi, a rifondere le spese processuali sostenute dall'attrice, e lo a corrispondere alla le spese di lite. CP_2 Parte_1
In particolare il primo giudice riteneva infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e quella di prescrizione sollevate dalla in Parte_1
relazione agli investimenti finanziari effettuati dalla e nel merito riteneva CP_1 che la aveva ha dato piena prova del proprio diritto al risarcimento dei CP_1
danni subìti nei confronti sia della società di intermediazione mobiliare,
, che del suo promotore finanziario, , per come Parte_1 CP_2
emergeva dalla mancata contestazione da parte di quest'ultimo circa l'avvenuta consegna della somma da parte dell'attrice allo e l'ammontare del CP_2
relativo importo ceduto per euro 174.000,0, a fronte degli atti di acquisto dei titoli e degli assegni bancari consegnatigli in pagamento dalla medesima.
Rilevava, inoltre, il primo giudice che elemento probatorio significativo era traibile dalla sentenza di patteggiamento intervenuta nei riguardi dello CP_2 divenuta irrevocabile, per il reato di truffa aggravata e di falso. Riteneva, infine, che, in materia di intermediazione mobiliare, l'art. 31, comma 3, D.lgs.n. 58/98 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Con atto di citazione notificato il 03/05/2022, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportate in epigrafe.
Si è costituita , contestando i motivi di appello e precisando Controparte_3 le conclusioni sopra trascritte.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito , con conseguente CP_2 sua contumacia.
pag. 3/10 Con ordinanza dell'11/10/2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata “tenuto conto, quanto al periculum in mora, della entità delle somme oggetto della pronunzia di condanna in favore della parte appellata e delle difficoltà di recupero in caso di eventuale accoglimento del gravame e, quanto al fumus (sia pure ad un esame necessariamente sommario) del fatto che la sentenza impugnata non appare esaustivamente motivata in ordine alla prova delle somme in tesi consegnate dall'attrice al promotore finanziario e da questi non rimborsate (considerata, altresì, la contestazione in ordine alla documentazione prodotta, in forma cartacea, in primo grado)”.
Indi, sulle conclusioni come precisate all'udienza del 31/01/2025, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che in mancanza di impugnativa la sentenza oggetto del presente gravame è passata in cosa giudicata nei confronti di . CP_2
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 420/2022 in Parte_1
data 30.3.2022/31.3.2022, nelle parti in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la sussistenza di prova -opponibile a dei presupposti in fatto Parte_1 delle domande formulate dall'attrice nella presente sede giudiziale.
Deduce l'appellante che la domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'intermediario autorizzato ex art. 31, D. Lgs. n. 58/98, per asserito fatto illecito di un promotore finanziario, implica l'assolvimento di un preciso onere probatorio ed in particolare, nel caso in cui si lamenti l'appropriazione, da parte del promotore, di somme asseritamente destinate a scopo di investimento, la prova sia della consegna delle somme di denaro al promotore finanziario sia dello scopo di investimento in prodotti finanziari collocati dall'intermediario autorizzato, a fronte del quale la consegna del denaro sarebbe avvenuta.
pag. 4/10 Rileva la che, sin dall'atto di costituzione in primo grado, aveva CP_6 contestato l'assenza di alcuna prova (necessariamente documentale, vieppiù ove si tratti di versamenti mediante assegni) dell'effettuazione di alcun versamento al
Sig. non avendo prodotto alcun mezzo di pagamento, né d'altro CP_2
canto indicato (sia in atto di citazione, sia in ciascuna delle memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dalla fin CP_5 dalla costituzione in giudizio) in quali rispettive date, per quali rispettivi importi e con quali rispettive modalità avrebbe provveduto a rimettere al promotore la cospicua somma di Euro 174.000,00, che lamenta aver formato oggetto di indebita appropriazione da parte di quest'ultimo. Né i capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del Sig. ex adverso formulati in atto di CP_2
citazione – peraltro non riproposti in questa sede - contengono alcuna di tali indicazioni. Denuncia, infine, che solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente e inammissibilmente, controparte ha per la prima volta dedotto di avere effettuato i versamenti delle somme oggetto della domanda formulata nella presente sede giudiziale tramite “numerosi assegni bancari tratti sul conto corrente dell'attrice, producendo copia degli assegni stessi.
Quanto alla destinazione dei riferiti ed indimostrati versamenti a scopo di investimento, l'appellante rileva che l'originaria attrice si era limitata a dedurre in atto di citazione di avere consegnato al Sig. la complessiva somma di CP_2
Euro 174 mila perché la impiegasse in non meglio precisate “operazioni finanziarie sul suo conto”, senza produrre (e senza riferire di avere sottoscritto) alcun modulo di acquisto di prodotti finanziari, limitandosi a produrre cd.
“Regolamenti” e “prospetti” privi di firma (cfr. docc. da 8 a 12 avv.), in cui non compare il nome né di nè di e Controparte_5 Parte_1 che non contengono alcun riferimento all'attività di promotore finanziario svolta dallo per conto nè di nè di CP_2 Controparte_5 Parte_1
[...]
pag. 5/10 Peraltro, l'appellante specifica che neanche lo aveva riconosciuto CP_2 alcunchè, posto che nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado aveva contestato “ la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che carente di validi supporti probatori”.
Infine, parte appellante critica la parte della sentenza in cui è stata presa in esame la sentenza di patteggiamento, ritenendo che la stessa non possa sopperire al radicale difetto di allegazione e prova dei presupposti in fatto della domanda attorea, vieppiù nei confronti di che non era intervenuta nel Parte_1 processo penale, con conseguente inefficacia nel giudizio civile nei confronti di
Parte_1
Le suddette censure sono fondate e l'appello va accolto.
Ed invero, sebbene risulti che nel 2004 era stato stipulato un contratto con il promotore finanziario per conto di ed CP_2 Controparte_5 erano stati effettuati alcuni investimenti (v. doc. 12 “Contratto per la prestazione di Servizi UniCredit Xelion Banca S.p.A del 22/3/2004 e acquisto di strumenti finanziari per l'importo di € 50.000,00) e risultino prodotti in copia già CP_5
con l'atto introduttivo del giudizio alcuni degli assegni indicati nell'atto di appello (in uno alla lettera inviata dalla banca alla in data 19.10.2009 CP_1 doc. 7, e segnatamente gli assegni “1) n. 0303163632-05, dell'importo di €
11.500,00, del 23/1/2008; 2) n. 0303163631-04, dell'importo di € 11.500,00, dell'8/1/2008; 3) n. 0303162669-04, dell'importo di € 10.000,00, del 5/2/2007) non vi è prova della consegna allo della somma di € 179.140,00, né che CP_2 detta somma non sia stata restituita.
Invero:
- dall'estratto conto 01/01/2007- 31/03/2007 e da quello 01/01/2008- 31/03/2008
(prodotti con il citato doc. 7) risulta rispettivamente il disinvestimento (con accredito in favore della ) della somma di € 53.000,00 (quella relativa CP_1 all'investimento del 2004) e della somma di 24.000,00 (relativa al 2007);
pag. 6/10 - gli assegni acquisiti – tutti emessi tra il febbraio 2007 e il gennaio 2008 risultano rilasciati in favore della stessa e dalla stessa girati, senza che sia CP_1
in alcun modo possibile risalire alla loro consegna allo CP_2
- le matrici degli assegni n. 0303163628, dell'importo di € 10.000,00, del
9/11/2008; n. 0303162671, dell'importo di € 10.000,00; n. 0303162672, dell'importo di € 10.000,00 e n. 0303162676, dell'importo di € 10.000,00, sebbene registrati in addebito sull'estratto conto (v. doc. 9), nulla provano circa la consegna delle somme allo CP_2
- le rendicontazioni contabili allegate (riportate tra i primi documenti nell'allegato 12 nonché negli allegati 8, 9, 10 e 11) sono prive di sottoscrizione e di timbri che ne riconducano la loro emissione da parte dello e della CP_2
; Parte_1
- l'allegato 15 dimostra esclusivamente i rapporti tra il promotore e la ma CP_6 nulla dimostra circa le somme corrisposte dall'appellata a e Parte_1
ed oggetto del giudizio (asseritamente pari a complessivi € CP_2
174.000,00: 1) € 55.000,00 – febbraio 2009; 2) € 30.000,00 – marzo 2010; 3) €
35.000,00 – settembre 2011; 4) € 54.000,00 – dicembre 2012).
Ne consegue che, come evidenziato dalla appellante e già rilevato in CP_5 sede di sospensione della esecutività della sentenza, non risulta in alcun modo provata da parte dell'originaria parte attrice né la dazione delle somme indicate nell'atto introduttivo allo né la destinazione dei suddetti versamenti a CP_2
scopo di investimento.
Non appare inoltre superfluo precisare:
a) che costituisce principio pacifico che “nell'azione di risarcimento del danno il cliente deve provare di avere affidato al promotore il denaro oggetto di illecita distrazione, ma l'eventuale confessione del promotore non è opponibile all'intermediario. Provata la consegna, la responsabilità dell'intermediario è oggettiva e solidale con il promotore. L'intermediario è liberato solo se prova
pag. 7/10 che l'investitore aveva percepito l'estraneità delle operazioni eseguite dal promotore rispetto al suo ambito di attività o addirittura fosse compartecipe delle finalità di elusione della legge” (cfr. . Cass. n.32514/2018) e che ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sul terzo danneggiato di provare l'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, in funzione dell'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'intermediario, non può ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio. E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro ai promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e
l'intermediario” (cfr. Cass. n. 856/2020);
b) quanto alla sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., che, sebbene la stessa può costituire indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, siffatta efficacia probatoria non può estendersi all'intermediario, estraneo al procedimento penale;
c) che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto
pag. 8/10 di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti) (cfr. da ultimo Cass. n.
17947/2020 e ancor prima Cass. n. 25374/2018).
Nel caso di specie, pertanto, non risulta dimostrata la consegna delle somme indicate dalla parte appellante al promotore, né lo scopo di siffatta consegna e inoltre risulta altresì interrotto il nesso causale necessario tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore attesa la evidente omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli da parte dell'appellata e l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, sebbene la CP_1
avesse già effettuato precedenti investimenti e quindi fosse a conoscenza delle modalità con le quali gli stessi vengono attuati.
In accoglimento dell'appello va quindi parzialmente riformata la sentenza appellata e la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3
va rigettata. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma oggetto di domanda, con esclusione della fase di trattazione non espletata nel presente procedimento).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa
[...] CP_2
n. 420/2022 pubblicata in data 31/03/2022, in parziale riforma della sentenza così provvede:
pag. 9/10 1) in accoglimento dell'appello proposto da rigetta la Parte_1 domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi €
9.991,00 , oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) conferma per il resto la sentenza appellata.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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