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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 09.06.2025 ha pronunciato
sentenza
nel procedimento civile n. 4863/ 2019 R. G. tra
ON AI AR IL(cf: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Cicoria del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Carovigno (BR) via V. Gigante 8 è elettivamente domiciliata, attrice contro
(cf: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Musa del Foro di Brindisi presso il cui Studio in San Vito dei Normanni (BR)via V. Emanuele III 17 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino De Bonis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via Della Posterla 4 è elettivamente domiciliato, convenuto
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo con richiamo in dettaglio ai contenuti degli atti introduttivi secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc, 118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost.ed in linea alla interpretazione giurisprudenziale di legittimità per la quale la motivazione viene circoscritta alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Veniva introdotta la domanda postulando la responsabilità dell'architetto, nella qualità di direttore dei lavori, e della ditta esecutrice, , per Controparte_3 difetti all'impianto elettrico emersi dopo il completamento dei lavori ad essi affidati e causa di svariati malfunzionamenti e guasti, secondo quanto rilevato dal successivo intervento della ditta chiedendo il risarcimento del danno. CP_4
Con comparsa di costituzione, rifiutava l'addebito di responsabilità poiché Parte_1
incaricata della sola progettazione e direzione dei lavori per piscina pertinenziale, anche precisando che la mancata realizzazione della fossa imhoff fosse stata una scelta della committenza decurtandone la voce dal totale dei suoi compensi.
A sua volta, C. contestava la pretesa per aver agito in conformità alle direttive CP_2 ricevute, rilasciando certificazione di conformità dell'impianto, peraltro successivamente manomesso dalla ditta senza aver ricevuto alcuna lamentela Pt_2
diretta nei suoi confronti alla consegna, anche avendo concordato un importo inferiore per mille euro con la committenza a causa delle sopravvenute doglianze.
Comparse le parti e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc, venivano ammesse le prove con ordinanza del 05.02.2022, il processo veniva assegnato ad altro Giudicante con decreto del 21.07.2021.
Interrogata l'attrice ed ascoltati i testi con rinuncia Tes_1 Tes_2 Tes_3 assentita agli altri esami, veniva ammessa ctu tecnica con nomina dell'Ing. L. Per_1
Espletato l'adempimento e sciolta la riserva con riguardo alla richiesta di rinnovazione con ordinanza del 15.05.2023, veniva fissata la udienza di discussione.
Con successivo decreto del Presidente Sezione Civile 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante seguendo la fase decisoria con pronuncia della presente sentenza.
Fatto e diritto
I fatti storici, da cui ha causa il petitum, si ricostruiscono, in particolare, attraverso il compendio documentale ed il vaglio tecnico che ha esaminato con dovizia le singole problematiche del caso e viene giudicato esauriente.
I lavori concernono la realizzazione di piscina pertinenziale all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Ostuni Contrada Santo Scalone distinto in NCEU al fl. 192, p.lla 421 sub 1, sulla base di incarico professionale affidato all'Arch. (per progetto, CP_1
direzione, coordinamento sicurezza, pratica catastale e certificazione di agibilità secondo dettaglio di preventivo sottoscritto tra le parti il 27.06.2018) e di connessa commissione delle relative installazioni elettriche alla ditta andando CP_2
puntualizzato che questi intervenne su già preesistente impianto elettrico destinato all'abitazione e che manchi un contratto scritto tra le parti.
In particolare, tali ultime circostanze non sono poste in discussione, intendendosi esse ammesse e peraltro conformi alle ulteriori emergenze orali, andando rilevato che la
Pagina 2 prova soffre sia della sovrapposizione di più interventi elettrici, avvenuti per diversa mano (si cfr. relazione del 07.09.2019 di cui fu affidato successivo Parte_3 incarico di adeguamento per correggerne i vizi e di verifica: “mi sono recato nell'abitazione della sig.ra ON, ubicata in C.da Santo Scalone ed, ho riscontrato problemi molto seri sull'impianto elettrico generale;
la zona altamente rischiosa era la cucina perché c'era una dispersione elettrica generale che coinvolgeva tutti gli elettrodomestici, dovuta ad una mancanza di messa a terra da me verificata.
Durante gli ulteriori controlli ho constatato che il salvavita del quadro generale posizionato in cucina non era funzionante e non era stato eseguito il collegamento di terra, i fili di terra erano scollegati”), sia della genericità di indicazione documentale del con riguardo all'attività svolta. CP_2
Ciò emerge dalla sua fattura per euro 900 emessa il 21.03.2019 “per lavori di ripristino impianto elettrico vostra abitazione” e dalla certificazione di conformità del 16.04.2019 per “Verifica impianto elettrico e di messa a terra per un immobile uso abitativo”, in cui a pag. 3 “Relazione con tipologie dei materiali” vengono riportate prese, luci, dispersore ecc.., diciture atte ad ingenerare confusione poiché non puntualmente riferite al nuovo impianto piscina ed eventuali altri interventi di natura accessoria, comunque da essere ricollegati alla sola piscina.
La risultanza peritale ha necessariamente ha anche involto una preliminare verifica della intera funzionalità dell'impianto per poi procedere all'esame di quello della piscina, come richiesto nel quesito, a causa dei vari vizi di dispersione riscontrati dopo la consegna di quest'ultima (si cfr. diffida legale del 07.08.2019 per ). CP_5
Essa rileva, nonostante l'operato successivo della ditta la oggettiva esistenza di Pt_2
“tensioni pericolose tra fase e impianto di terra, dovuto sicuramente ad un cattivo o non completo impianto di messa a terra che, in concomitanza con dispersioni originate o da un elettrodomestico malfunzionante (caldaia, frigorifero, cucina elettrica,…) ..o da un falso contatto tra fase e neutro o all'interno di qualche cassetta rendono l'intero impianto non a norma e pericoloso.
La tensione dispersa è comunque un potenziale elettrico elevato indesiderabile, ma una terminologia più precisa fornisce un'indicazione della sorgente della tensione. Tensione neutro a terra (NEV) si riferisce specificamente a una differenza di potenziale tra un
Pagina 3 oggetto con messa a terra locale e il conduttore di ritorno con messa a terra, o neutro, di un impianto elettrico. Il neutro è teoricamente a 0 V di potenziale, come qualsiasi oggetto collegato a terra, ma la corrente fluisce sul neutro di nuovo verso la sorgente, aumentando leggermente la tensione del neutro. Se vi fosse stato un impianto di terra idoneo dette tensioni si sarebbero scaricate a terra azionando l'interruttore magnetotermico differenziale (salvavita). La tensione riscontrata risulta elevatissima superiore a 140 V …La presenza della piscina complica la questione impiantistica e progettuale, in quanto gli impianti elettrici a servizio della piscina risultano sottoposti ad una serie di norme molto restrittive, specie quando vi sono corpi illuminanti all'interno o nelle immediate vicinanze della stessa.”
Viene argomentata, ancora, dal ctu l'inadeguatezza tecnica dell'operato del CP_2 rispetto alla precipua normativa ed ai riscontri da essere effettuati sull'impianto originario la cui preesistenza viene confermata da cfr. ud. 12.11.2021: “il Tes_1 CP_6
sig. avendo derivato/allacciato il proprio impianto, a valle di un impianto CP_2 esistente, avrebbe dovuto verificare l'idoneità dello stesso.
L'obbligo del progetto dell'impianto elettrico “ufficiale” a firma di un professionista abilitato ricade quando vi sono dette condizioni: 1) Utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, 2) Impianti con potenza superiore a 6KW .
Nel nostro caso ci saremmo aspettati dall'installatore, come figura più autorevole e competente in campo elettrico in fase di esecuzione delle opere, maggiore attenzione sia nella esecuzione dell'impianto che nella compilazione della certificazione dove doveva necessariamente riportare la voce piscina e attenersi scrupolosamente alla normativa di settore. Le piscine sono disciplinate dalla Norma CEI 64-8 Sezione 702. Questa suddivisione in zone discrimina i sistemi di protezione e i componenti che possono essere installati, per la riduzione ottimale dei rischi. Il primo installatore, sig. CP_2
avendo installato le luci in piscina, zona 0, e i faretti sul piazzale, zona 1, aveva
l'obbligo di alimentare componenti in bassa tensione con circuiti Self, norme a cui non ha ottemperato. Sarebbe stato opportuno, a favore di sicurezza, installare un IBMD
(salvavita) con soglia di intervento di 0,01A e classe A. Prese e spine che alimentano gli apparecchi sopra menzionati devono essere segnalati per avvisare gli utenti che questi possono essere utilizzati solo quando la vasca non è occupata. Devono essere
Pagina 4 realizzati tutti i collegamenti equipotenziali, più quelli supplementari in cui le masse estranee delle tre zone verranno collegate ad un nodo equipotenziale. I locali tecnici, che ospitano le pompe e apparecchiature affini, devono essere protetti da uno dei seguenti sistemi di protezione: SELV massimo 12V in corrente alternata oppure 30V in corrente continua, con sorgente installata fuori dalla zona 0 e 1; separazione elettrica, pompa collegata al bacino della piscina solo mediante tubazione isolante, locale tecnico accessibile solo tramite chiave o attrezzo e utilizzo esclusivo di apparecchiature con grado di protezione IP5X; interruzione automatica, pompa collegata al bacino della piscina solo mediante tubazione isolante, locale tecnico accessibile solo tramite chiave o attrezzo, utilizzo esclusivo di apparecchiature con grado di protezione IP5X, collegamento equipotenziale e collegamento di tutti gli apparecchi tramite dispositivo differenziale non superiore a 30 mA.
La dichiarazione resa dal sul concetto di aver solo installato e non acquistato i CP_2
faretti non lo esonera dalle responsabilità circa la non conformità dell'impianto…. Un impianto simile potrebbe arrecare danni mortali per folgorazione ”.
Tanto esposto, va osservato che la installazione di un impianto elettrico per piscina rientra nel contratto di appalto (art. 1655-1669 cc) in relazione alle specifiche prescrizioni CEI 64- sezione 702, che individua differenti zone di pericolosità atte ad influenzare le scelte progettuali ed esecutive, andando assunti dall'operatore i doverosi comportamenti coerenti alle regole di diligenza, prudenza e perizia per la realizzazione a regola d'arte.
Nella fattispecie, emerge manifestamente la responsabilità dell'installatore legata all'imperizia e carenza di diligenza sulla realizzazione e sul controllo dell'impianto preesistente che trovano corrispondenza di riscontro nella mera genericità della dichiarazione di conformità, incongrua sia sotto il profilo della corrispondenza fattuale dell'operato sia per quello della sicurezza certificata.
Tuttavia, va del pari rilevato che l'intervento successivo della ditta sia stato Pt_2 circoscritto e non risolutivo (si cfr. ctu: “Inoltre i lavori eseguiti dalla seconda ditta presentano un trasformatore di isolamento, disco ramato, indispensabile per alimentare in sicurezza i faretti, ma non sufficiente a risolvere i problemi presenti sul nostro impianto”) e che manchi certezza sulle reali cause della dispersione elettrica (si cfr. ctu:
Pagina 5 “Al sottoscritto non è stato possibile individuare la causa della dispersione, poiché questo comporterebbe lo sfilaggio di tutti i cavi elettrici e il nuovo infilaggio avendo cura di eseguire esclusivamente collegamenti a norma rispettando i criteri inerenti i luoghi di installazione. Onere che non compete al sottoscritto, ma ad un installatore il cui importo sicuramente supera le 1.000/00 €.
Per individuare detto problema basterebbe eliminare dal quadro del vano tecnico tutte le linee singolarmente e capire da quale linee avviene la dispersione. Inoltre bisogna implementare l'impianto di terra, durante i sopralluoghi non è stato possibile individuare il dispersore di terra, forse non presente ma sicuramente non collegato al nodo equipotenziale.”).
Ciò non coinvolge, in punto di prova, l'addebito sulla imputabilità del nella CP_2
creazione del nuovo impianto piscina essendo palesamente assenti gli adeguati accorgimenti da essere anche estesi sull'impianto a monte e sulla corretta messa a terra.
Nella quantificazione del danno materiale va, invece, esclusa l'attribuzione di ogni ulteriore voce non confortata da prova e che esorbiti dal solo adeguamento dell'impianto elettrico, documentato dalla sopravvenuta fattura emessa da Adriatica sas n. 23/2023 in favore alla attrice il 09.11.2023 per euro 6.270,00.
Quanto alla quantificazione del danno per lucro cessante derivante dalla mancata locazione cd breve come host va osservato che l'attrice non fornisce alcun elemento concernente la concreta prova sia sull'effettività della sua qualifica, sia sulla durata dei periodi locativi, sia sull'importo/i richiesto/i giornalmente e/o settimanalmente e/o mensilmente, sia sull'oggetto stesso della locazione (uno o più residenze?), sia su guadagni preesistenti e sui potenziali mancati, limitandosi a produrre la stampa di alcuni messaggi scambiati in distanti date temporali l'una dall'altra.
Tuttavia, va certamente riconosciuto che la mancata fruizione della piscina, quale plus di godimento al bene immobile allocato in area esclusiva, costituisca di per sè un vulnus al pieno godimento, andando tenuto in conto il disagio causato dalle dispersioni dell'intero impianto nell'uso delle apparecchiature ad esso collegate e comunque rilevato che la cristallizzazione della prova avrebbe tratto vantaggio dalla procedura di accertamento tecnico preventivo.
Pagina 6 Nella quantificazione di tale voce risarcitoria, pertanto, si procede in via equitativa limitatamente al periodo agosto/settembre/ottobre 2019, ovvero dalla consegna dell'opera e rilievo del vizio sino ai successivi mesi gradevoli per l'uso piscina per via delle temperature di località, ritenendosi adeguata la misura di euro 800 mensili per un totale di euro 2.400,00 sulla scorta della maggiore percentuale del prezzo di mercato mediamente praticata mensilmente in area rurale per la presenza del plus piscina.
In ultimo, la posizione di va estraniata da ogni responsabilità avendo CP_1
rivestito la posizione di tecnico qualificato limitatamente alla sola progettazione e direzione della esecuzione strutturale e consequenziale assunzione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, come evincibile palesemente dai documenti di causa e non diversamente dimostrato.
L'esito del giudizio comporta la condanna di , quale titolare della TT Controparte_2
, al risarcimento del danno quantificato in totali euro 8.670,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle competenze di lite in favore di ON
AI che vengono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge con parametrazione sui minimi, apportandovi leggera riduzione ex art. 4 co. 4 Dm 55/ 14 come agg. per semplicità della fase decisionale
Vanno imposte a carico di parte attrice, invece, le competenze legali in favore di secondo il principio di regolamentazione delle spese sulla base delle CP_1
emergenze giudiziali decise e quantificate sulla base dei minimi di tariffa ed in modesta riduzione, in euro 2.100,00 oltre accessori per via della diversa misura dell'impegno difensivo connesso alla sua posizione.
Secondo pronunce conformi, in tema di liquidazione delle spese processuali (si cfr. C.
Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017), ai sensi dell'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod., il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc quantificando con somme simboliche (C.Cass. 30286/ 2017).
Le spese e competenze liquidate al ctu, determinate con decreto del 03.06.25, vengono poste definitivamente in capo a . Controparte_2
PQM
Pagina 7 il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertata la esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del danno, accoglie parzialmente la domanda formulata
[...]
da ON AI AR IL;
per l'effetto,
condanna , quale titolare della TT , al Controparte_2
risarcimento di euro 8.670,00 in favore di ON AI AR IL oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna , quale titolare della TT , al Controparte_2
pagamento delle competenze di lite in favore di parte attrice, e per essa del
Difensore che si dichiara antistatario, di euro 2.500,00 oltre spese forf, iva e cap come per legge;
condanna ON AI AR IL al pagamento delle competenze di lite in favore di per l'importo di euro 2.100,00 oltre spese forf iva e CP_1
cap come per legge;
dispone via definitiva la condanna di , quale titolare della TT Controparte_2
Brindisi, 09.06.2025
Il Giudice
Lavinia Gala
Pagina 8
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 09.06.2025 ha pronunciato
sentenza
nel procedimento civile n. 4863/ 2019 R. G. tra
ON AI AR IL(cf: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Cicoria del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Carovigno (BR) via V. Gigante 8 è elettivamente domiciliata, attrice contro
(cf: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Musa del Foro di Brindisi presso il cui Studio in San Vito dei Normanni (BR)via V. Emanuele III 17 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino De Bonis del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Mesagne (BR) via Della Posterla 4 è elettivamente domiciliato, convenuto
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo con richiamo in dettaglio ai contenuti degli atti introduttivi secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc, 118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost.ed in linea alla interpretazione giurisprudenziale di legittimità per la quale la motivazione viene circoscritta alle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Veniva introdotta la domanda postulando la responsabilità dell'architetto, nella qualità di direttore dei lavori, e della ditta esecutrice, , per Controparte_3 difetti all'impianto elettrico emersi dopo il completamento dei lavori ad essi affidati e causa di svariati malfunzionamenti e guasti, secondo quanto rilevato dal successivo intervento della ditta chiedendo il risarcimento del danno. CP_4
Con comparsa di costituzione, rifiutava l'addebito di responsabilità poiché Parte_1
incaricata della sola progettazione e direzione dei lavori per piscina pertinenziale, anche precisando che la mancata realizzazione della fossa imhoff fosse stata una scelta della committenza decurtandone la voce dal totale dei suoi compensi.
A sua volta, C. contestava la pretesa per aver agito in conformità alle direttive CP_2 ricevute, rilasciando certificazione di conformità dell'impianto, peraltro successivamente manomesso dalla ditta senza aver ricevuto alcuna lamentela Pt_2
diretta nei suoi confronti alla consegna, anche avendo concordato un importo inferiore per mille euro con la committenza a causa delle sopravvenute doglianze.
Comparse le parti e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc, venivano ammesse le prove con ordinanza del 05.02.2022, il processo veniva assegnato ad altro Giudicante con decreto del 21.07.2021.
Interrogata l'attrice ed ascoltati i testi con rinuncia Tes_1 Tes_2 Tes_3 assentita agli altri esami, veniva ammessa ctu tecnica con nomina dell'Ing. L. Per_1
Espletato l'adempimento e sciolta la riserva con riguardo alla richiesta di rinnovazione con ordinanza del 15.05.2023, veniva fissata la udienza di discussione.
Con successivo decreto del Presidente Sezione Civile 07.05.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante seguendo la fase decisoria con pronuncia della presente sentenza.
Fatto e diritto
I fatti storici, da cui ha causa il petitum, si ricostruiscono, in particolare, attraverso il compendio documentale ed il vaglio tecnico che ha esaminato con dovizia le singole problematiche del caso e viene giudicato esauriente.
I lavori concernono la realizzazione di piscina pertinenziale all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Ostuni Contrada Santo Scalone distinto in NCEU al fl. 192, p.lla 421 sub 1, sulla base di incarico professionale affidato all'Arch. (per progetto, CP_1
direzione, coordinamento sicurezza, pratica catastale e certificazione di agibilità secondo dettaglio di preventivo sottoscritto tra le parti il 27.06.2018) e di connessa commissione delle relative installazioni elettriche alla ditta andando CP_2
puntualizzato che questi intervenne su già preesistente impianto elettrico destinato all'abitazione e che manchi un contratto scritto tra le parti.
In particolare, tali ultime circostanze non sono poste in discussione, intendendosi esse ammesse e peraltro conformi alle ulteriori emergenze orali, andando rilevato che la
Pagina 2 prova soffre sia della sovrapposizione di più interventi elettrici, avvenuti per diversa mano (si cfr. relazione del 07.09.2019 di cui fu affidato successivo Parte_3 incarico di adeguamento per correggerne i vizi e di verifica: “mi sono recato nell'abitazione della sig.ra ON, ubicata in C.da Santo Scalone ed, ho riscontrato problemi molto seri sull'impianto elettrico generale;
la zona altamente rischiosa era la cucina perché c'era una dispersione elettrica generale che coinvolgeva tutti gli elettrodomestici, dovuta ad una mancanza di messa a terra da me verificata.
Durante gli ulteriori controlli ho constatato che il salvavita del quadro generale posizionato in cucina non era funzionante e non era stato eseguito il collegamento di terra, i fili di terra erano scollegati”), sia della genericità di indicazione documentale del con riguardo all'attività svolta. CP_2
Ciò emerge dalla sua fattura per euro 900 emessa il 21.03.2019 “per lavori di ripristino impianto elettrico vostra abitazione” e dalla certificazione di conformità del 16.04.2019 per “Verifica impianto elettrico e di messa a terra per un immobile uso abitativo”, in cui a pag. 3 “Relazione con tipologie dei materiali” vengono riportate prese, luci, dispersore ecc.., diciture atte ad ingenerare confusione poiché non puntualmente riferite al nuovo impianto piscina ed eventuali altri interventi di natura accessoria, comunque da essere ricollegati alla sola piscina.
La risultanza peritale ha necessariamente ha anche involto una preliminare verifica della intera funzionalità dell'impianto per poi procedere all'esame di quello della piscina, come richiesto nel quesito, a causa dei vari vizi di dispersione riscontrati dopo la consegna di quest'ultima (si cfr. diffida legale del 07.08.2019 per ). CP_5
Essa rileva, nonostante l'operato successivo della ditta la oggettiva esistenza di Pt_2
“tensioni pericolose tra fase e impianto di terra, dovuto sicuramente ad un cattivo o non completo impianto di messa a terra che, in concomitanza con dispersioni originate o da un elettrodomestico malfunzionante (caldaia, frigorifero, cucina elettrica,…) ..o da un falso contatto tra fase e neutro o all'interno di qualche cassetta rendono l'intero impianto non a norma e pericoloso.
La tensione dispersa è comunque un potenziale elettrico elevato indesiderabile, ma una terminologia più precisa fornisce un'indicazione della sorgente della tensione. Tensione neutro a terra (NEV) si riferisce specificamente a una differenza di potenziale tra un
Pagina 3 oggetto con messa a terra locale e il conduttore di ritorno con messa a terra, o neutro, di un impianto elettrico. Il neutro è teoricamente a 0 V di potenziale, come qualsiasi oggetto collegato a terra, ma la corrente fluisce sul neutro di nuovo verso la sorgente, aumentando leggermente la tensione del neutro. Se vi fosse stato un impianto di terra idoneo dette tensioni si sarebbero scaricate a terra azionando l'interruttore magnetotermico differenziale (salvavita). La tensione
Viene argomentata, ancora, dal ctu l'inadeguatezza tecnica dell'operato del CP_2 rispetto alla precipua normativa ed ai riscontri da essere effettuati sull'impianto originario la cui preesistenza viene confermata da cfr. ud. 12.11.2021: “il Tes_1 CP_6
sig. avendo derivato/allacciato il proprio impianto, a valle di un impianto CP_2 esistente, avrebbe dovuto verificare l'idoneità dello stesso.
L'obbligo del progetto dell'impianto elettrico “ufficiale” a firma di un professionista abilitato ricade quando vi sono dette condizioni: 1) Utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, 2) Impianti con potenza superiore a 6KW .
Nel nostro caso ci saremmo aspettati dall'installatore, come figura più autorevole e competente in campo elettrico in fase di esecuzione delle opere, maggiore attenzione sia nella esecuzione dell'impianto che nella compilazione della certificazione dove doveva necessariamente riportare la voce piscina e attenersi scrupolosamente alla normativa di settore. Le piscine sono disciplinate dalla Norma CEI 64-8 Sezione 702. Questa suddivisione in zone discrimina i sistemi di protezione e i componenti che possono essere installati, per la riduzione ottimale dei rischi. Il primo installatore, sig. CP_2
avendo installato le luci in piscina, zona 0, e i faretti sul piazzale, zona 1, aveva
l'obbligo di alimentare componenti in bassa tensione con circuiti Self, norme a cui non ha ottemperato. Sarebbe stato opportuno, a favore di sicurezza, installare un IBMD
(salvavita) con soglia di intervento di 0,01A e classe A. Prese e spine che alimentano gli apparecchi sopra menzionati devono essere segnalati per avvisare gli utenti che questi possono essere utilizzati solo quando la vasca non è occupata. Devono essere
Pagina 4 realizzati tutti i collegamenti equipotenziali, più quelli supplementari in cui le masse estranee delle tre zone verranno collegate ad un nodo equipotenziale. I locali tecnici, che ospitano le pompe e apparecchiature affini, devono essere protetti da uno dei seguenti sistemi di protezione: SELV massimo 12V in corrente alternata oppure 30V in corrente continua, con sorgente installata fuori dalla zona 0 e 1; separazione elettrica, pompa collegata al bacino della piscina solo mediante tubazione isolante, locale tecnico accessibile solo tramite chiave o attrezzo e utilizzo esclusivo di apparecchiature con grado di protezione IP5X; interruzione automatica, pompa collegata al bacino della piscina solo mediante tubazione isolante, locale tecnico accessibile solo tramite chiave o attrezzo, utilizzo esclusivo di apparecchiature con grado di protezione IP5X, collegamento equipotenziale e collegamento di tutti gli apparecchi tramite dispositivo differenziale non superiore a 30 mA.
La dichiarazione resa dal sul concetto di aver solo installato e non acquistato i CP_2
faretti non lo esonera dalle responsabilità circa la non conformità dell'impianto…. Un impianto simile potrebbe arrecare danni mortali per folgorazione ”.
Tanto esposto, va osservato che la installazione di un impianto elettrico per piscina rientra nel contratto di appalto (art. 1655-1669 cc) in relazione alle specifiche prescrizioni CEI 64- sezione 702, che individua differenti zone di pericolosità atte ad influenzare le scelte progettuali ed esecutive, andando assunti dall'operatore i doverosi comportamenti coerenti alle regole di diligenza, prudenza e perizia per la realizzazione a regola d'arte.
Nella fattispecie, emerge manifestamente la responsabilità dell'installatore legata all'imperizia e carenza di diligenza sulla realizzazione e sul controllo dell'impianto preesistente che trovano corrispondenza di riscontro nella mera genericità della dichiarazione di conformità, incongrua sia sotto il profilo della corrispondenza fattuale dell'operato sia per quello della sicurezza certificata.
Tuttavia, va del pari rilevato che l'intervento successivo della ditta sia stato Pt_2 circoscritto e non risolutivo (si cfr. ctu: “Inoltre i lavori eseguiti dalla seconda ditta presentano un trasformatore di isolamento, disco ramato, indispensabile per alimentare in sicurezza i faretti, ma non sufficiente a risolvere i problemi presenti sul nostro impianto”) e che manchi certezza sulle reali cause della dispersione elettrica (si cfr. ctu:
Pagina 5 “Al sottoscritto non è stato possibile individuare la causa della dispersione, poiché questo comporterebbe lo sfilaggio di tutti i cavi elettrici e il nuovo infilaggio avendo cura di eseguire esclusivamente collegamenti a norma rispettando i criteri inerenti i luoghi di installazione. Onere che non compete al sottoscritto, ma ad un installatore il cui importo sicuramente supera le 1.000/00 €.
Per individuare detto problema basterebbe eliminare dal quadro del vano tecnico tutte le linee singolarmente e capire da quale linee avviene la dispersione. Inoltre bisogna implementare l'impianto di terra, durante i sopralluoghi non è stato possibile individuare il dispersore di terra, forse non presente ma sicuramente non collegato al nodo equipotenziale.”).
Ciò non coinvolge, in punto di prova, l'addebito sulla imputabilità del nella CP_2
creazione del nuovo impianto piscina essendo palesamente assenti gli adeguati accorgimenti da essere anche estesi sull'impianto a monte e sulla corretta messa a terra.
Nella quantificazione del danno materiale va, invece, esclusa l'attribuzione di ogni ulteriore voce non confortata da prova e che esorbiti dal solo adeguamento dell'impianto elettrico, documentato dalla sopravvenuta fattura emessa da Adriatica sas n. 23/2023 in favore alla attrice il 09.11.2023 per euro 6.270,00.
Quanto alla quantificazione del danno per lucro cessante derivante dalla mancata locazione cd breve come host va osservato che l'attrice non fornisce alcun elemento concernente la concreta prova sia sull'effettività della sua qualifica, sia sulla durata dei periodi locativi, sia sull'importo/i richiesto/i giornalmente e/o settimanalmente e/o mensilmente, sia sull'oggetto stesso della locazione (uno o più residenze?), sia su guadagni preesistenti e sui potenziali mancati, limitandosi a produrre la stampa di alcuni messaggi scambiati in distanti date temporali l'una dall'altra.
Tuttavia, va certamente riconosciuto che la mancata fruizione della piscina, quale plus di godimento al bene immobile allocato in area esclusiva, costituisca di per sè un vulnus al pieno godimento, andando tenuto in conto il disagio causato dalle dispersioni dell'intero impianto nell'uso delle apparecchiature ad esso collegate e comunque rilevato che la cristallizzazione della prova avrebbe tratto vantaggio dalla procedura di accertamento tecnico preventivo.
Pagina 6 Nella quantificazione di tale voce risarcitoria, pertanto, si procede in via equitativa limitatamente al periodo agosto/settembre/ottobre 2019, ovvero dalla consegna dell'opera e rilievo del vizio sino ai successivi mesi gradevoli per l'uso piscina per via delle temperature di località, ritenendosi adeguata la misura di euro 800 mensili per un totale di euro 2.400,00 sulla scorta della maggiore percentuale del prezzo di mercato mediamente praticata mensilmente in area rurale per la presenza del plus piscina.
In ultimo, la posizione di va estraniata da ogni responsabilità avendo CP_1
rivestito la posizione di tecnico qualificato limitatamente alla sola progettazione e direzione della esecuzione strutturale e consequenziale assunzione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, come evincibile palesemente dai documenti di causa e non diversamente dimostrato.
L'esito del giudizio comporta la condanna di , quale titolare della TT Controparte_2
, al risarcimento del danno quantificato in totali euro 8.670,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle competenze di lite in favore di ON
AI che vengono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge con parametrazione sui minimi, apportandovi leggera riduzione ex art. 4 co. 4 Dm 55/ 14 come agg. per semplicità della fase decisionale
Vanno imposte a carico di parte attrice, invece, le competenze legali in favore di secondo il principio di regolamentazione delle spese sulla base delle CP_1
emergenze giudiziali decise e quantificate sulla base dei minimi di tariffa ed in modesta riduzione, in euro 2.100,00 oltre accessori per via della diversa misura dell'impegno difensivo connesso alla sua posizione.
Secondo pronunce conformi, in tema di liquidazione delle spese processuali (si cfr. C.
Cass. ord. 1554/ 2020; C. Cass. n 11610/ 2018; C. Cass. n. 2386/ 2017), ai sensi dell'art. 4 co.1 DM 55/ 14 e succ. mod., il giudice può diminuire od aumentare i limiti purchè ne dia giustificazione e purchè non violi il principio di cui all'art. 2233 cc quantificando con somme simboliche (C.Cass. 30286/ 2017).
Le spese e competenze liquidate al ctu, determinate con decreto del 03.06.25, vengono poste definitivamente in capo a . Controparte_2
PQM
Pagina 7 il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertata la esclusiva responsabilità di Controparte_3
nella causazione del danno, accoglie parzialmente la domanda formulata
[...]
da ON AI AR IL;
per l'effetto,
condanna , quale titolare della TT , al Controparte_2
risarcimento di euro 8.670,00 in favore di ON AI AR IL oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna , quale titolare della TT , al Controparte_2
pagamento delle competenze di lite in favore di parte attrice, e per essa del
Difensore che si dichiara antistatario, di euro 2.500,00 oltre spese forf, iva e cap come per legge;
condanna ON AI AR IL al pagamento delle competenze di lite in favore di per l'importo di euro 2.100,00 oltre spese forf iva e CP_1
cap come per legge;
dispone via definitiva la condanna di , quale titolare della TT Controparte_2
Brindisi, 09.06.2025
Il Giudice
Lavinia Gala
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