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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 857/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 857/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cardamone ed elettivamente domiciliato telematicamente all'indirizzo di porta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Fagotti e Giampaolo Fagotti ed elettivamente domiciliato telematicamente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica: Email_2 Email_3
APPELLATO
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3 pagina 1 di 11 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 191/2023, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 29.3.2023, nel giudizio iscritto al n. 2488/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
I. in via principale, riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto disporre la reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, consistente nell'esercizio del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo dei Sigg.ri e contestualmente Controparte_1 Controparte_2 ordinando a questi ultimi l'immediata rimozione della rete e/o di ogni ostacolo apposto sulla particella 348 e tesa ad impedire l'esercizio della dedotta servitù, ovvero disponendo ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare nuovamente il passaggio ed a ripristinare lo stato dei luoghi;
II. in via istruttoria ed in subordine, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “1) ECCEZIONI PROCESSUALI E DI Controparte_1
MERITO 1.1. Legittimazione passiva della : difetto, rilevabilità d'ufficio. CP_2
1.2. Inammissibilità della modifica della domanda relativamente all' oggetto processuale diverso dal petitum del ricorso: accesso a mezzo scala anziché dall'apertura chiusa con rete come foto doc. 5 del ricorso: eccezione che si ripropone.
Sui MOTIVI DELL'APPELLO
2) VIOLAZIONE DELL'ART.115 e 116 cpc, NON AVENDO IL BELLACICCO PROVATO
D' (pag. 5 appello): infondatezza Controparte_3 ed inammissibilità.
2.1. irrilevanza del titolo per dimostrare il possesso: tra l'altro inopponibile pure per mancata indicazione nella nota di trascrizione.
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 cc E DELL'ART. 24 COSTITUZIONE (pag. 7 appello): inammissibilità ed infondatezza.
pagina 2 di 11 4) VIOLAZIONE DELL'ART.1168 C.C. ED ANCORA, DELL'ART. 116 CPC. (pag. 9 appello): inammissibilità ed infondatezza per 4.1. mancanza di passaggio continuo, pacifico ed inequivoco.
4.2. mancata prova <>. RIPROPOSIZIONE
DOMANDE ED ECCEZIONI ex art. 346 cpc
5) preliminare Controparte_4
6) PRELIMINARMENTE: INAMMISSIBILTA' IN DIFETTO INFRANNUALITA' FASE
CAUTELARE in relazione alla carenza di attualità o prossimità allo spoglio.
7) SERVITÙ DI PASSAGGIO INESISTENTE ED INVALIDA (trattata a p. 3 comparsa di risposta in Tribunale (doc. 1): - per rappresentare e contenere una clausola di stile, se rilevante e pertinente: inutilizzabile e non esaminabile dal Giudice. -per insussistenza servitù stante il divieto di aggravamento (1067 c.c.) a pag. 6 comparsa (doc.1 Trib.). - per insussistenza servitù: estinzione convenzionale originari contraenti.
8) INFONDATEZZA NEL MERITO PER RIDEFINIZIONE E MODIFICA SERVITU' SE
SUSSISTE _ il che non è- (pag. 16 comparsa del 16.03.2020).
9) IN VIA ISTRUTTORIA, inammissibilità, irrilevanza e non pertinenza prova richiesta dall'appellante Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., - premesso di essere Parte_1 proprietario, per rogito Notaio del 7.11.2011, di un immobile avente Per_1 diritto di passaggio sulla particella 348, sito in Ascoli Piceno, distinto al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 79, particella 52/350 - adiva il Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del bene, stante l'impossibilità di esercitare il diritto di servitù di passaggio asseritamente gravante sul fondo dei Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
a seguito dell'apposizione - da parte dei convenuti - di una rete che
[...] impediva il transito.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'esistenza dei presupposti di legge necessari ad ottenere l'anzidetta tutela possessoria.
pagina 3 di 11 , benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Espletata l'istruttoria (mediante escussione dei testi indicati dalle parti), il procedimento cautelare veniva definito in data 30.11.2020, con ordinanza di rigetto del ricorso, che - a seguito del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 703, comma 3, c.p.c. - veniva confermata dal Collegio con provvedimento del 6.4.2021,
Nel processo di merito, instaurato su impulso del , si costituiva il solo Parte_1
, eccependo - preliminarmente - l'inammissibilità dell'azione ex Controparte_1 adverso proposta, nonché l'inammissibilità della domanda di modifica della situazione di fatto.
Nel merito, il adduceva l'assenza dei presupposti per ottenere la tutela CP_1 possessoria e chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per violazione della buona fede e correttezza, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria.
- ritualmente citata - rimaneva contumace anche nella fase del Controparte_2 merito.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale rigettava la domanda attorea per mancata prova in ordine all'attualità del possesso, condannando l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite - liquidate in €.5.500,00, oltre accessori - e al pagamento della somma di €.1.375,00, ai sensi dell'art. 96 co. III
c.p.c., oltre interessi legali dal giorno della pronuncia all'effettivo saldo;
le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta contumace venivano, invece, interamente compensate.
Il giudice di primae curae, in particolare, riteneva dirimente - nella fattispecie - non tanto la questione relativa allo ius possidendi (ossia il diritto di possedere un bene spettante al proprietario), bensì allo ius possessionis (rectius: l'insieme dei diritti facenti capo al possessore), sottolineando che sarebbe stato onere della parte attrice provare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, sia l'elemento oggettivo del possesso - costituito dal c.d. corpus possessionis, cioè il potere di fatto sulla cosa - sia l'elemento soggettivo, c.d. animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sulla cosa una signoria pagina 4 di 11 corrispondente al diritto dominicale o ad altro diritto reale (prova che, ad avviso del Tribunale ascolano, non era stata fornita).
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo la Parte_1 reintegra - negata dal primo giudice - dell'appellante nel pieno ed esclusivo possesso del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo (servente) dei
Sigg.ri e , contestualmente ordinando a Controparte_1 Controparte_2 questi ultimi l'immediata rimozione della rete e/o di ogni ostacolo apposto sulla particella 348, ovvero di disporre ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare nuovamente il passaggio e a ripristinare l'originario stato dei luoghi.
L'appellato , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma del provvedimento gravato.
è rimasta contumace anche nel presente giudizio, nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica.
In data 24.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini - a ritroso - di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., osservando che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che il ricorrente non abbia provato di avere posseduto la servitù di passaggio;
asserisce l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese sia dal Sig. sia dall'Ing. Brasili, CP_1 dalle quali si può desumere che quest'ultimo (Direttore dei lavori) abbia frequentato il cantiere nella proprietà dell'attore sino al 2018 e che, conseguentemente, abbia utilizzato egli stesso il passaggio in contestazione per visionare i luoghi dal 2015 al 2018, e - addirittura - sino all'aprile/maggio del
2019, confermando un utilizzo (seppur saltuario) di tale servitù.
Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale ascolano avrebbe omesso di valutare il titolo costituente la servitù - ossia l'atto di acquisto dell'immobile da parte pagina 5 di 11 dell'appellante - atto dal quale si desume che l'ingresso alla sua proprietà insiste su una particella alla quale è possibile accedere solo grazie alla servitù in esame.
1.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della presunta violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 24 Cost, per non avere il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione i capitoli di prova formulati nel procedimento di merito possessorio, sull'assunto che gli stessi sarebbero stati identici a quelli già contenuti nella fase cautelare, omettendo ingiustamente di integrare l'istruttoria e impedendo, di conseguenza, al ricorrente di provare adeguatamente i fatti posti a fondamento della domanda.
1.3 Con il terzo motivo, l'appellante contesta la pronuncia gravata per violazione dell'art. 1168 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., laddove il primo Giudice avrebbe omesso di valutare il fatto che - ai fini della tutela possessoria - non è richiesto né di provare il carattere pacifico del possesso, né il continuato esercizio della servitù, essendo sufficiente che la situazione di fatto si concreti in forme di godimento
(limitate alle esigenze del possessore), come d'altro canto provato per mezzo dell'espletata istruttoria in sede cautelare e, segnatamente, per mezzo delle dichiarazioni del sig. dalle quali è emerso che il avrebbe fissato Tes_1 CP_1
a terra la rete, impedendo così il passaggio, solamente sette/otto mesi prima della proposizione del ricorso.
2. Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate dall'appellato.
La prima afferisce al postulato difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta , sul rilievo che la pronuncia gravata non Controparte_2 indicherebbe quest'ultima quale coautrice dello spossessamento: secondo l'appellato, la stessa - considerato anche il suo conclamato stato di invalidità - non poteva essere evocata in giudizio;
la seconda, invece, concerne la modifica della domanda possessoria: ancorché il petitum possessorio sia stato ben delimitato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - con il riferimento alla foto n. 5), per individuare la rete - nelle note autorizzate del 25.6.2020 egli indica un diverso percorso per accedere alla proprietà - attraverso una scala - ponendo così in essere una - inammissibile - modifica della domanda.
pagina 6 di 11 2.1 Entrambe le eccezioni risultano infondate.
Ed invero, rispetto alla prima, basti evidenziare che la legittimazione passiva nel giudizio possessorio spetta - in primo luogo - a colui/colei che abbia un rapporto attuale con l'asserito fondo servente (ad esempio, in veste di comproprietario, come la ), potendo solo nei confronti di tale soggetto esser fatto valere - CP_2 in ipotesi - il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente,
l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c. (e plurimis: Cass. n. 1383/1994).
2.2 In relazione alla seconda eccezione preliminare, si osserva che la modalità di precisazione e di specificazione dell'oggetto della domanda realizzata dall'appellante è del tutto rituale, non costituendo la stessa una - inammissibile - mutatio libelli, ma una semplice emendatio, del tutto lecita e consentita in quanto non stati introdotti, nella specie, nuovi fatti costitutivi (Cass., n. 18546/2020).
Di conseguenza, la modifica della domanda possessoria di cui trattasi è stata attuata nel rispetto del predetto principio, riguardando elementi oggettivi identificativi della domanda, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Pertanto, l'appello risulta pienamente scrutinabile nel merito.
3. I motivi di gravame - da esaminarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - risultano infondati.
3.1 Com'è noto, per l'esperimento - in concreto - dell'azione della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo a tal fine sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (Cass., n. 2367/2012).
3.2 Nella fattispecie al vaglio della Corte, a fronte dell'acquisto della servitù in esame - asseritamente avvenuto in virtù dell'atto di divisione del 1966, cui è seguito (senza soluzione di continuità) il rogito per Notaio del 2011 - Per_1 non corrisponde una situazione di fatto debitamente provata, in quanto il pagina 7 di 11 materiale probatorio rilevabile per tabulas è carente - ai fini della prova della pretesa possessoria - per le motivazioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare - ad colorandum - la prova del possesso e ciò al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. n. 7374/2023).
Fra l'altro, nel caso di specie, dall'esame dell'atto notarile sopra richiamato, non è neppure possibile evincere la costituzione convenzionale della servitù prediale, essendo in esso presente una mera clausola di stile (“la vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze”), come tale inidonea allo scopo, essendo indispensabile l'estrinsecazione - non riscontrabile nella fattispecie - della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire in favore del fondo dominante la servitù, con la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (Cass., n.5699/2001).
3.3 Per quanto attiene alle prove orali offerte dall'odierno appellante, la S.C. ha chiarito in subiecta materia che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 20997/2011).
Tale condivisibile principio - di carattere generale ed applicabile, quindi, anche alla fattispecie in esame - ribadisce che la collocazione precisa di un evento nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria, non essendo sufficienti affermazioni generiche e/o ambigue.
3.4 Va, poi, rilevato che la prova per testimoni del possesso - consistendo questo in una relazione materiale tra la res e chi se ne assuma titolare - può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del pagina 8 di 11 suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola generale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. n. 1824/2000).
3.5 Ed invero, il teste Ing. Brasili, all'udienza del 30.10.2020, ha dichiarato: “Io sono passato dal passaggio che mi si mostra in foto (quello relativo alla servitù oggetto di causa n.d.r.) all'inizio dei lavori ossia alla fine del mese di agosto del
2015 (…). Siamo passati in quanto c'era la necessità di visionare i luoghi (…).
Ricordo che inizialmente, quando mi accorsi per la prima volta della rete, forse era il 2018 o il 2017, la stessa era "mobile" ossia non sembrava fissata al terreno, comunque non si presentava come si vede nella foto di cui al doc.
7. Posso riferire che circa nel mese di aprile o maggio del 2019 ho notato che la rete era stata fissata al terreno e si presentava come nella foto di cui al doc. 7”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non offrono sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere l'esistenza del possesso, con le modalità e nei termini voluti dalla legge, di durevole e pacifico utilizzo del passaggio.
3.6 Del pari, non risulta dirimente - ai fini della prova del transito dell'attore attraverso il fondo servente, nella sua veste di possessore della reclamata servitù
- la testimonianza del sig. dal momento che lo stesso ha laconicamente Tes_1 dichiarato: “Ricordo che il tempo fa mise una rete in questo passaggio, CP_1 non so dire con precisione quanto tempo fa, saranno circa 4 anni fa. Poi l'ha tolta dopo qualche tempo (…). Ricordo, poi che il mise nuovamente la rete CP_1 che oggi mi viene mostrata in foto e che è ancora presente. Io non so dire con precisione quanto tempo fa fu rimessa questa rete, forse si trattava di 8/9 mesi fa, forse era gennaio”.
Anche le dichiarazioni di tale teste difettano di precipui riferimenti ai passaggi asseritamente effettuati dal nell'esercizio della servitù in contestazione. Parte_1
Al riguardo, la S.C. ha, infatti, ribadito che atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono - di per sé - ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa, senza pagina 9 di 11 che altri soggetti abbiano - di fatto o di diritto - il potere di escluderlo o di limitarne l'uso (Cass., n.19144 /2017).
3.7 Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - ritiene il
Collegio che gli elementi di prova (orale e documentale) evidenziati dall'appellante non siano decisivi per pervenire all'accoglimento della domanda dallo stesso avanzata e reiterata in questa sede.
L'impugnazione va quindi respinta, con conseguente conferma della setenza impugnata.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia e con esclusione dell'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in considerazione dell'attività processuale svolta in concreto).
4.1 Le spese tra la parte appellante e l'appellata (contumace) Controparte_2 vanno, invece, compensate.
4.2 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 191/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno in data 29.3.2023, nel giudizio iscritto al n. 2488/2019 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento - in favore di - Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi €.2.938,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la parte appellante e l'appellata contumace;
pagina 10 di 11 - dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 10.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 857/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cardamone ed elettivamente domiciliato telematicamente all'indirizzo di porta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Fagotti e Giampaolo Fagotti ed elettivamente domiciliato telematicamente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica: Email_2 Email_3
APPELLATO
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3 pagina 1 di 11 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 191/2023, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 29.3.2023, nel giudizio iscritto al n. 2488/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
I. in via principale, riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto disporre la reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, consistente nell'esercizio del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo dei Sigg.ri e contestualmente Controparte_1 Controparte_2 ordinando a questi ultimi l'immediata rimozione della rete e/o di ogni ostacolo apposto sulla particella 348 e tesa ad impedire l'esercizio della dedotta servitù, ovvero disponendo ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare nuovamente il passaggio ed a ripristinare lo stato dei luoghi;
II. in via istruttoria ed in subordine, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “1) ECCEZIONI PROCESSUALI E DI Controparte_1
MERITO 1.1. Legittimazione passiva della : difetto, rilevabilità d'ufficio. CP_2
1.2. Inammissibilità della modifica della domanda relativamente all' oggetto processuale diverso dal petitum del ricorso: accesso a mezzo scala anziché dall'apertura chiusa con rete come foto doc. 5 del ricorso: eccezione che si ripropone.
Sui MOTIVI DELL'APPELLO
2) VIOLAZIONE DELL'ART.115 e 116 cpc, NON AVENDO IL BELLACICCO PROVATO
D' (pag. 5 appello): infondatezza Controparte_3 ed inammissibilità.
2.1. irrilevanza del titolo per dimostrare il possesso: tra l'altro inopponibile pure per mancata indicazione nella nota di trascrizione.
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 cc E DELL'ART. 24 COSTITUZIONE (pag. 7 appello): inammissibilità ed infondatezza.
pagina 2 di 11 4) VIOLAZIONE DELL'ART.1168 C.C. ED ANCORA, DELL'ART. 116 CPC. (pag. 9 appello): inammissibilità ed infondatezza per 4.1. mancanza di passaggio continuo, pacifico ed inequivoco.
4.2. mancata prova <>. RIPROPOSIZIONE
DOMANDE ED ECCEZIONI ex art. 346 cpc
5) preliminare Controparte_4
6) PRELIMINARMENTE: INAMMISSIBILTA' IN DIFETTO INFRANNUALITA' FASE
CAUTELARE in relazione alla carenza di attualità o prossimità allo spoglio.
7) SERVITÙ DI PASSAGGIO INESISTENTE ED INVALIDA (trattata a p. 3 comparsa di risposta in Tribunale (doc. 1): - per rappresentare e contenere una clausola di stile, se rilevante e pertinente: inutilizzabile e non esaminabile dal Giudice. -per insussistenza servitù stante il divieto di aggravamento (1067 c.c.) a pag. 6 comparsa (doc.1 Trib.). - per insussistenza servitù: estinzione convenzionale originari contraenti.
8) INFONDATEZZA NEL MERITO PER RIDEFINIZIONE E MODIFICA SERVITU' SE
SUSSISTE _ il che non è- (pag. 16 comparsa del 16.03.2020).
9) IN VIA ISTRUTTORIA, inammissibilità, irrilevanza e non pertinenza prova richiesta dall'appellante Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., - premesso di essere Parte_1 proprietario, per rogito Notaio del 7.11.2011, di un immobile avente Per_1 diritto di passaggio sulla particella 348, sito in Ascoli Piceno, distinto al catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio 79, particella 52/350 - adiva il Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del bene, stante l'impossibilità di esercitare il diritto di servitù di passaggio asseritamente gravante sul fondo dei Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
a seguito dell'apposizione - da parte dei convenuti - di una rete che
[...] impediva il transito.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'esistenza dei presupposti di legge necessari ad ottenere l'anzidetta tutela possessoria.
pagina 3 di 11 , benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Espletata l'istruttoria (mediante escussione dei testi indicati dalle parti), il procedimento cautelare veniva definito in data 30.11.2020, con ordinanza di rigetto del ricorso, che - a seguito del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 703, comma 3, c.p.c. - veniva confermata dal Collegio con provvedimento del 6.4.2021,
Nel processo di merito, instaurato su impulso del , si costituiva il solo Parte_1
, eccependo - preliminarmente - l'inammissibilità dell'azione ex Controparte_1 adverso proposta, nonché l'inammissibilità della domanda di modifica della situazione di fatto.
Nel merito, il adduceva l'assenza dei presupposti per ottenere la tutela CP_1 possessoria e chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per violazione della buona fede e correttezza, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria.
- ritualmente citata - rimaneva contumace anche nella fase del Controparte_2 merito.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale rigettava la domanda attorea per mancata prova in ordine all'attualità del possesso, condannando l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite - liquidate in €.5.500,00, oltre accessori - e al pagamento della somma di €.1.375,00, ai sensi dell'art. 96 co. III
c.p.c., oltre interessi legali dal giorno della pronuncia all'effettivo saldo;
le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta contumace venivano, invece, interamente compensate.
Il giudice di primae curae, in particolare, riteneva dirimente - nella fattispecie - non tanto la questione relativa allo ius possidendi (ossia il diritto di possedere un bene spettante al proprietario), bensì allo ius possessionis (rectius: l'insieme dei diritti facenti capo al possessore), sottolineando che sarebbe stato onere della parte attrice provare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, sia l'elemento oggettivo del possesso - costituito dal c.d. corpus possessionis, cioè il potere di fatto sulla cosa - sia l'elemento soggettivo, c.d. animus possidendi, ossia la volontà di esercitare sulla cosa una signoria pagina 4 di 11 corrispondente al diritto dominicale o ad altro diritto reale (prova che, ad avviso del Tribunale ascolano, non era stata fornita).
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo la Parte_1 reintegra - negata dal primo giudice - dell'appellante nel pieno ed esclusivo possesso del diritto di servitù di passaggio gravante sul fondo (servente) dei
Sigg.ri e , contestualmente ordinando a Controparte_1 Controparte_2 questi ultimi l'immediata rimozione della rete e/o di ogni ostacolo apposto sulla particella 348, ovvero di disporre ogni misura atta a consentire allo stesso di esercitare nuovamente il passaggio e a ripristinare l'originario stato dei luoghi.
L'appellato , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma del provvedimento gravato.
è rimasta contumace anche nel presente giudizio, nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica.
In data 24.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini - a ritroso - di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., osservando che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che il ricorrente non abbia provato di avere posseduto la servitù di passaggio;
asserisce l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese sia dal Sig. sia dall'Ing. Brasili, CP_1 dalle quali si può desumere che quest'ultimo (Direttore dei lavori) abbia frequentato il cantiere nella proprietà dell'attore sino al 2018 e che, conseguentemente, abbia utilizzato egli stesso il passaggio in contestazione per visionare i luoghi dal 2015 al 2018, e - addirittura - sino all'aprile/maggio del
2019, confermando un utilizzo (seppur saltuario) di tale servitù.
Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale ascolano avrebbe omesso di valutare il titolo costituente la servitù - ossia l'atto di acquisto dell'immobile da parte pagina 5 di 11 dell'appellante - atto dal quale si desume che l'ingresso alla sua proprietà insiste su una particella alla quale è possibile accedere solo grazie alla servitù in esame.
1.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della presunta violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 24 Cost, per non avere il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione i capitoli di prova formulati nel procedimento di merito possessorio, sull'assunto che gli stessi sarebbero stati identici a quelli già contenuti nella fase cautelare, omettendo ingiustamente di integrare l'istruttoria e impedendo, di conseguenza, al ricorrente di provare adeguatamente i fatti posti a fondamento della domanda.
1.3 Con il terzo motivo, l'appellante contesta la pronuncia gravata per violazione dell'art. 1168 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., laddove il primo Giudice avrebbe omesso di valutare il fatto che - ai fini della tutela possessoria - non è richiesto né di provare il carattere pacifico del possesso, né il continuato esercizio della servitù, essendo sufficiente che la situazione di fatto si concreti in forme di godimento
(limitate alle esigenze del possessore), come d'altro canto provato per mezzo dell'espletata istruttoria in sede cautelare e, segnatamente, per mezzo delle dichiarazioni del sig. dalle quali è emerso che il avrebbe fissato Tes_1 CP_1
a terra la rete, impedendo così il passaggio, solamente sette/otto mesi prima della proposizione del ricorso.
2. Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate dall'appellato.
La prima afferisce al postulato difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta , sul rilievo che la pronuncia gravata non Controparte_2 indicherebbe quest'ultima quale coautrice dello spossessamento: secondo l'appellato, la stessa - considerato anche il suo conclamato stato di invalidità - non poteva essere evocata in giudizio;
la seconda, invece, concerne la modifica della domanda possessoria: ancorché il petitum possessorio sia stato ben delimitato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - con il riferimento alla foto n. 5), per individuare la rete - nelle note autorizzate del 25.6.2020 egli indica un diverso percorso per accedere alla proprietà - attraverso una scala - ponendo così in essere una - inammissibile - modifica della domanda.
pagina 6 di 11 2.1 Entrambe le eccezioni risultano infondate.
Ed invero, rispetto alla prima, basti evidenziare che la legittimazione passiva nel giudizio possessorio spetta - in primo luogo - a colui/colei che abbia un rapporto attuale con l'asserito fondo servente (ad esempio, in veste di comproprietario, come la ), potendo solo nei confronti di tale soggetto esser fatto valere - CP_2 in ipotesi - il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente,
l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c. (e plurimis: Cass. n. 1383/1994).
2.2 In relazione alla seconda eccezione preliminare, si osserva che la modalità di precisazione e di specificazione dell'oggetto della domanda realizzata dall'appellante è del tutto rituale, non costituendo la stessa una - inammissibile - mutatio libelli, ma una semplice emendatio, del tutto lecita e consentita in quanto non stati introdotti, nella specie, nuovi fatti costitutivi (Cass., n. 18546/2020).
Di conseguenza, la modifica della domanda possessoria di cui trattasi è stata attuata nel rispetto del predetto principio, riguardando elementi oggettivi identificativi della domanda, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Pertanto, l'appello risulta pienamente scrutinabile nel merito.
3. I motivi di gravame - da esaminarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - risultano infondati.
3.1 Com'è noto, per l'esperimento - in concreto - dell'azione della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo a tal fine sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (Cass., n. 2367/2012).
3.2 Nella fattispecie al vaglio della Corte, a fronte dell'acquisto della servitù in esame - asseritamente avvenuto in virtù dell'atto di divisione del 1966, cui è seguito (senza soluzione di continuità) il rogito per Notaio del 2011 - Per_1 non corrisponde una situazione di fatto debitamente provata, in quanto il pagina 7 di 11 materiale probatorio rilevabile per tabulas è carente - ai fini della prova della pretesa possessoria - per le motivazioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare - ad colorandum - la prova del possesso e ciò al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. n. 7374/2023).
Fra l'altro, nel caso di specie, dall'esame dell'atto notarile sopra richiamato, non è neppure possibile evincere la costituzione convenzionale della servitù prediale, essendo in esso presente una mera clausola di stile (“la vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze”), come tale inidonea allo scopo, essendo indispensabile l'estrinsecazione - non riscontrabile nella fattispecie - della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire in favore del fondo dominante la servitù, con la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (Cass., n.5699/2001).
3.3 Per quanto attiene alle prove orali offerte dall'odierno appellante, la S.C. ha chiarito in subiecta materia che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 20997/2011).
Tale condivisibile principio - di carattere generale ed applicabile, quindi, anche alla fattispecie in esame - ribadisce che la collocazione precisa di un evento nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria, non essendo sufficienti affermazioni generiche e/o ambigue.
3.4 Va, poi, rilevato che la prova per testimoni del possesso - consistendo questo in una relazione materiale tra la res e chi se ne assuma titolare - può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del pagina 8 di 11 suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola generale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr. Cass. n. 1824/2000).
3.5 Ed invero, il teste Ing. Brasili, all'udienza del 30.10.2020, ha dichiarato: “Io sono passato dal passaggio che mi si mostra in foto (quello relativo alla servitù oggetto di causa n.d.r.) all'inizio dei lavori ossia alla fine del mese di agosto del
2015 (…). Siamo passati in quanto c'era la necessità di visionare i luoghi (…).
Ricordo che inizialmente, quando mi accorsi per la prima volta della rete, forse era il 2018 o il 2017, la stessa era "mobile" ossia non sembrava fissata al terreno, comunque non si presentava come si vede nella foto di cui al doc.
7. Posso riferire che circa nel mese di aprile o maggio del 2019 ho notato che la rete era stata fissata al terreno e si presentava come nella foto di cui al doc. 7”.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non offrono sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere l'esistenza del possesso, con le modalità e nei termini voluti dalla legge, di durevole e pacifico utilizzo del passaggio.
3.6 Del pari, non risulta dirimente - ai fini della prova del transito dell'attore attraverso il fondo servente, nella sua veste di possessore della reclamata servitù
- la testimonianza del sig. dal momento che lo stesso ha laconicamente Tes_1 dichiarato: “Ricordo che il tempo fa mise una rete in questo passaggio, CP_1 non so dire con precisione quanto tempo fa, saranno circa 4 anni fa. Poi l'ha tolta dopo qualche tempo (…). Ricordo, poi che il mise nuovamente la rete CP_1 che oggi mi viene mostrata in foto e che è ancora presente. Io non so dire con precisione quanto tempo fa fu rimessa questa rete, forse si trattava di 8/9 mesi fa, forse era gennaio”.
Anche le dichiarazioni di tale teste difettano di precipui riferimenti ai passaggi asseritamente effettuati dal nell'esercizio della servitù in contestazione. Parte_1
Al riguardo, la S.C. ha, infatti, ribadito che atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono - di per sé - ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa, senza pagina 9 di 11 che altri soggetti abbiano - di fatto o di diritto - il potere di escluderlo o di limitarne l'uso (Cass., n.19144 /2017).
3.7 Alla stregua delle considerazioni che precedono - che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - ritiene il
Collegio che gli elementi di prova (orale e documentale) evidenziati dall'appellante non siano decisivi per pervenire all'accoglimento della domanda dallo stesso avanzata e reiterata in questa sede.
L'impugnazione va quindi respinta, con conseguente conferma della setenza impugnata.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori minimi, in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia e con esclusione dell'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in considerazione dell'attività processuale svolta in concreto).
4.1 Le spese tra la parte appellante e l'appellata (contumace) Controparte_2 vanno, invece, compensate.
4.2 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 191/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno in data 29.3.2023, nel giudizio iscritto al n. 2488/2019 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento - in favore di - Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi €.2.938,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra la parte appellante e l'appellata contumace;
pagina 10 di 11 - dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 10.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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