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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2024 R.G., vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RT AZ, elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Corso Vittorio
MA n. 111; pec: appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna
EL ed elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi 38, presso l'Avvocatura distrettuale I.N.P.S. di Salerno;
pec: t appellato Email_2
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 2044/2023, pubblicata il 13.12.23, il Tribunale di Salerno,
Sezione Lavoro e Previdenza, decidendo sulla controversia promossa da Pt_1
nei confronti dell' (di seguito:
[...] Controparte_1
I.N.P.S) ha così deciso:
• ha rigettato l'opposizione proposta;
~ 1 ~ • in particolare, ha confermato gli avvisi di addebito impugnati: 400 2021
00020433 45 000 e 400 2022 00031189 89 000;
• ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che venivano liquidate in euro 1.200,00.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che gli avvisi di addebito venivano notificati in data 07.12.2021 e in data
07.08.2022 mentre l'opposizione veniva proposta solamente in data 27.10.2022, quindi oltre il termine di 40 giorni ex art 24 del d.lgs. n 46/1999; inoltre, gli atti impugnati contenevano le indicazioni sulle quali si basavano gli avvisi e, dunque, risultava essere infondata l'eccezione di difetto della motivazione dell'atto impugnato;
• che l'eccezione di inesistenza della notifica degli avvisi era infondata poiché “il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal Reginde rilevava solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento” (Cass n. 15784/2018);
• che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente;
gli avvisi di addebito impugnati riguardavano i contributi per le annualità del 2019 e del 2020 risalenti, dunque, a pochi anni prima dell'avvenuta notifica;
• che l'avviso di addebito n. 40020220003118989000, notificato in data
07.08.2022, riguardava l'omesso versamento di contributi I.V.S. fissi per il periodo 1/2020 – 12/2020; l'avviso di addebito 40020210002043345000, notificato in data 07.12.2021, riguardava i periodi 4/2019 -12/2019;
• che la ricorrente, pur avendo l'onere ex art. 2697 2 comma c.p.c., non aveva fornito nessun elemento probatorio a sostegno dell'eccezione di insussistenza del presupposto per la richiesta contributiva dell'I.N.P.S.; la comunicazione di cancellazione allegata risultava trasmessa all'I.N.P.S. solo in data 10.08.2022, pur
~ 2 ~ essendo riferita all'anno 2019; il contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 20.12.2018, non era sufficiente a provare la cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualità di socio lavoratore da parte della ricorrente poiché riguardava solo un ramo dell'azienda, permanendo l'attività di rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio.
° 3. La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso depositato il
4.1.24, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo per la riforma della sentenza, previa sospensione della provvisoria esecuzione della medesima, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. non aveva mai prodotto le notifiche eseguite alla poiché la Pt_1
notifica telematica risultava essere illegittima;
la notifica, ai sensi dell'art.3 bis della legge 53/1994, doveva essere eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante in pubblici registri, sicché era giuridicamente inesistente la consegna informatica dell'atto proveniente da soggetto “sconosciuto” al contribuente;
• che l'atto impugnato doveva essere dichiarato nullo a seguito della violazione dell'art. 1 e 6 comma 5 della legge n.212 del 2000; l' avrebbe Controparte_2
dovuto invitare la contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato, e invece nel periodo intercorso tra la presunta violazione e la notifica della cartella esattoriale non perveniva nessuna comunicazione in tal senso alla ricorrente;
• che le cartelle di pagamento dovevano essere annullate sia perché il credito, seppur non dovuto, era prescritto sia perché errate nel loro ammontare.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. si è costituito con memoria 24.10.25, con cui ha resistito al gravame chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o
~ 3 ~ rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso in appello proposto dalla violava le prescrizioni ex art. 342 Pt_1
c.p.c., e quindi era inammissibile;
• che l'atto introduttivo in primo grado era stato depositato in data 27.10.2022 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex art. 24 del d.lgs. n 46/1999; gli avvisi di addebito, oggetto di ricorso, risultavano regolarmente notificati rispettivamente nelle date del
7.12.2021 e del 7.8.2022;
• che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati a mezzo p.e.c. ed infatti, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione:
“nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (Cass. 4624/2020);
• che il giudice di prime cure, applicando correttamente la normativa vigente, aveva effettuato una chiara ricostruzione dei fatti anche relativamente alla regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
° 5. Con ordinanza 11.3.24, questa Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rilevato che non vi è era allegazione del fumus boni iuris. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna, la causa è decisa come segue.
° 6. In via preliminare, si osserva che il Tribunale, investito dell'eccezione dell'I.N.P.S. circa la tardività dell'atto introduttivo di primo grado (depositato in
~ 4 ~ data 27.10.2022, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n 46/1999), l'ha implicitamente rigettata (pag. 3 sentenza impugnata). Detta statuizione non è stata impugnata dall'INPS, che ne sarebbe stato onerato in via incidentale, sicché è passata in giudicato.
° 7. Nel merito, comunque, l'appello è infondato.
7.1. Il primo motivo, relativo alla invalidità della notificazione a mezzo p.e.c., è inammissibile, perché meramente ripetitivo del ricorso introduttivo e tale da non confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata.
* 7.2. Col secondo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, con conseguente nullità degli avvisi di addebito. Esso è infondato, perché la norma riguarda la liquidazione di tributi derivanti da dichiarazioni, mentre nel caso di specie si tratta di contributi previdenziali e accessori;
ai sensi dell'art. 6comma 5 della legge 212/2000: “L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati…. prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”
* 7.3. Col terzo motivo, l'appellante si è doluta della determinazione dell'importo e della mancata declaratoria di prescrizione. Anche questo motivo è inammissibile, poiché manca di confrontarsi con le motivazioni della sentenza su detti punti
(pagg. 3 e 9).
°
~ 5 ~ 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 5.200,01 / 26.000,00, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
2044/2023, pubblicata il 13.12.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 10.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 6 ~
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2024 R.G., vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RT AZ, elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Corso Vittorio
MA n. 111; pec: appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna
EL ed elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi 38, presso l'Avvocatura distrettuale I.N.P.S. di Salerno;
pec: t appellato Email_2
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 2044/2023, pubblicata il 13.12.23, il Tribunale di Salerno,
Sezione Lavoro e Previdenza, decidendo sulla controversia promossa da Pt_1
nei confronti dell' (di seguito:
[...] Controparte_1
I.N.P.S) ha così deciso:
• ha rigettato l'opposizione proposta;
~ 1 ~ • in particolare, ha confermato gli avvisi di addebito impugnati: 400 2021
00020433 45 000 e 400 2022 00031189 89 000;
• ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente che venivano liquidate in euro 1.200,00.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che gli avvisi di addebito venivano notificati in data 07.12.2021 e in data
07.08.2022 mentre l'opposizione veniva proposta solamente in data 27.10.2022, quindi oltre il termine di 40 giorni ex art 24 del d.lgs. n 46/1999; inoltre, gli atti impugnati contenevano le indicazioni sulle quali si basavano gli avvisi e, dunque, risultava essere infondata l'eccezione di difetto della motivazione dell'atto impugnato;
• che l'eccezione di inesistenza della notifica degli avvisi era infondata poiché “il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal Reginde rilevava solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento” (Cass n. 15784/2018);
• che era infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ricorrente;
gli avvisi di addebito impugnati riguardavano i contributi per le annualità del 2019 e del 2020 risalenti, dunque, a pochi anni prima dell'avvenuta notifica;
• che l'avviso di addebito n. 40020220003118989000, notificato in data
07.08.2022, riguardava l'omesso versamento di contributi I.V.S. fissi per il periodo 1/2020 – 12/2020; l'avviso di addebito 40020210002043345000, notificato in data 07.12.2021, riguardava i periodi 4/2019 -12/2019;
• che la ricorrente, pur avendo l'onere ex art. 2697 2 comma c.p.c., non aveva fornito nessun elemento probatorio a sostegno dell'eccezione di insussistenza del presupposto per la richiesta contributiva dell'I.N.P.S.; la comunicazione di cancellazione allegata risultava trasmessa all'I.N.P.S. solo in data 10.08.2022, pur
~ 2 ~ essendo riferita all'anno 2019; il contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 20.12.2018, non era sufficiente a provare la cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualità di socio lavoratore da parte della ricorrente poiché riguardava solo un ramo dell'azienda, permanendo l'attività di rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio.
° 3. La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso depositato il
4.1.24, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo per la riforma della sentenza, previa sospensione della provvisoria esecuzione della medesima, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. non aveva mai prodotto le notifiche eseguite alla poiché la Pt_1
notifica telematica risultava essere illegittima;
la notifica, ai sensi dell'art.3 bis della legge 53/1994, doveva essere eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante in pubblici registri, sicché era giuridicamente inesistente la consegna informatica dell'atto proveniente da soggetto “sconosciuto” al contribuente;
• che l'atto impugnato doveva essere dichiarato nullo a seguito della violazione dell'art. 1 e 6 comma 5 della legge n.212 del 2000; l' avrebbe Controparte_2
dovuto invitare la contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo dell'atto impugnato, e invece nel periodo intercorso tra la presunta violazione e la notifica della cartella esattoriale non perveniva nessuna comunicazione in tal senso alla ricorrente;
• che le cartelle di pagamento dovevano essere annullate sia perché il credito, seppur non dovuto, era prescritto sia perché errate nel loro ammontare.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. si è costituito con memoria 24.10.25, con cui ha resistito al gravame chiedendo che venisse dichiarato inammissibile o
~ 3 ~ rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso in appello proposto dalla violava le prescrizioni ex art. 342 Pt_1
c.p.c., e quindi era inammissibile;
• che l'atto introduttivo in primo grado era stato depositato in data 27.10.2022 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ex art. 24 del d.lgs. n 46/1999; gli avvisi di addebito, oggetto di ricorso, risultavano regolarmente notificati rispettivamente nelle date del
7.12.2021 e del 7.8.2022;
• che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati a mezzo p.e.c. ed infatti, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione:
“nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” (Cass. 4624/2020);
• che il giudice di prime cure, applicando correttamente la normativa vigente, aveva effettuato una chiara ricostruzione dei fatti anche relativamente alla regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
° 5. Con ordinanza 11.3.24, questa Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rilevato che non vi è era allegazione del fumus boni iuris. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna, la causa è decisa come segue.
° 6. In via preliminare, si osserva che il Tribunale, investito dell'eccezione dell'I.N.P.S. circa la tardività dell'atto introduttivo di primo grado (depositato in
~ 4 ~ data 27.10.2022, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n 46/1999), l'ha implicitamente rigettata (pag. 3 sentenza impugnata). Detta statuizione non è stata impugnata dall'INPS, che ne sarebbe stato onerato in via incidentale, sicché è passata in giudicato.
° 7. Nel merito, comunque, l'appello è infondato.
7.1. Il primo motivo, relativo alla invalidità della notificazione a mezzo p.e.c., è inammissibile, perché meramente ripetitivo del ricorso introduttivo e tale da non confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata.
* 7.2. Col secondo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, con conseguente nullità degli avvisi di addebito. Esso è infondato, perché la norma riguarda la liquidazione di tributi derivanti da dichiarazioni, mentre nel caso di specie si tratta di contributi previdenziali e accessori;
ai sensi dell'art. 6comma 5 della legge 212/2000: “L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati…. prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”
* 7.3. Col terzo motivo, l'appellante si è doluta della determinazione dell'importo e della mancata declaratoria di prescrizione. Anche questo motivo è inammissibile, poiché manca di confrontarsi con le motivazioni della sentenza su detti punti
(pagg. 3 e 9).
°
~ 5 ~ 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 5.200,01 / 26.000,00, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n.
2044/2023, pubblicata il 13.12.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 10.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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