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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 695/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 18-
7-2024, all'esito della discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 695/2022 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Lupi e L. Froldi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Macerata, via Morbiducci, n.
21, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A,
[...]
ed Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti
[...]
rappresentati in giudizio dal suddetto Direttore Generale pro tempore e dai dipendenti dell , ex art. 417 bis Controparte_4
c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014
n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Macerata, ivi situato, in via Padre Matteo
Ricci, n. 31, e presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
CONVENUTI
1 Oggetto: riconoscimento diritto a completamento orario nell'a. s. 2021/2022
e alla retribuzione spettante per svolgimento incarico di cui al contratto a tempo determinato prot. 12585 dell'8.10.2021; risarcimento danni.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24-10-2022, esponeva: ella, assistente Parte_1
tecnico di ruolo presso l'I.P.S.E.O.A. di usufruendo dell'aspettativa CP_3
prevista ex art. 59 del CCNL Comparto Scuola, aveva stipulato un contratto a tempo determinato quale docente dall'8-9-2021 al 30-6-2021 per 13 ore settimanali, con incarico conferitole sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), classe di concorso B019 - laboratorio di servizi di ricettività alberghiera (contratto n. protocollo 10718 del 9/9/2021); la stessa, in applicazione dell'art. 40 co. 7 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, aveva diritto al cd. completamento dell'orario, ed era stata più volte convocata dall' Controparte_3
per l'assunzione di supplenze a complemento;
in data 5-10-2021 le era stata assegnata una supplenza breve di 5 ore, poi revocata in autotutela il 6-10-2021, con dichiarazione della scuola di procedere alla convocazione, comunque ritenuta doverosa, in base alla graduatoria di istituto;
il 6-10-2021 ella era stata convocata dall'Istituto che le aveva proposto tre “spezzoni” di orario;
la ricorrente aveva accettato uno spezzone di supplenza di 5 ore settimanali per la sostituzione di una docente di sostegno in congedo per maternità; l'8-10-2021 era stato stipulato e concluso il contratto a tempo determinato per detta supplenza, il quale, tuttavia, non era stato mai vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da nota della del 22-11-2021, in Parte_2
quanto l'incarico corrispondente era stato ritenuto una supplenza breve e saltuaria,
i cui pagamenti non potevano essere gestiti dalle Parte_3
“attraverso le funzionalità disponibili”; l'istituto scolastico aveva risposto
[...]
con nota del 12-4-2022 in cui aveva ribadito la correttezza del proprio operato, sulla base della considerazione che la , essendo in servizio presso il Pt_1
medesimo Istituto a tempo determinato, aveva il diritto al completamento
2 dell'orario; il 13-5-2022 l aveva Controparte_2
ribadito la propria posizione e l'impossibilità di ottenere il visto del contratto, in quanto “non inserito nel sistema GEPOS”; pur avendo avuto notizia della decisione di non ratificare il contratto, e nonostante la avesse comunicato Pt_1
la propria disponibilità a rinunciare alla supplenza assegnatale per accedere ad altri incarichi, peraltro disponibili, come dimostrava la comunicazione fornita dall'Istituto, tale revoca non era mai avvenuta;
alla ricorrente poteva essere assegnata anche un diversa classe di concorso con supplenze brevi che, se assegnate, le avrebbero consentito di avere contratti non solo fino al 30 dicembre, scadenza di quello non ratificato, ma fino alla fine dell'anno scolastico;
all'attualità la non aveva ancora ricevuto quanto le spettava per il lavoro Pt_1
svolto, quale corrispettivo stabilito dal contratto dell'8-10-2021, pari ad €
21.819,63 lordi;
la ricorrente, a causa di tale situazione, non aveva potuto maturare i punti per la graduatoria per le supplenza, con grave danno economico, tanto che, nel 2022, aveva rinunciato alla richiesta di insegnamenti, per tornare al suo ruolo originario di assistente tecnico di ruolo.
Passando al merito, la chiariva che l'art. 59 del citato C.C.N.L. disponeva Pt_1
che il personale ATA, qualifica dalla medesima ricoperta, poteva accettare, nell'ambito del Comparto Scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;
era opinione pacifica che l'accettazione dell'incarico comportava l'applicazione della disciplina prevista dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato;
l aveva chiarito, con nota prot. n. 1289 del CP_5
17-2-2004, che l'annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa era da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o al 31 agosto;
pertanto, il personale A.T.A. che avesse sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, ex art. 59, poteva essere posto in aspettativa senza assegni ed essere sottoposto alla disciplina contrattuale del corrispondente personale a tempo determinato;
alla andavano quindi Pt_1
3 applicate tutte le condizioni contrattuali previste per gli insegnanti con contratti a tempo determinato, in relazione al trattamento economico, alle ferie ecc.; era anche applicabile alla ricorrente il diritto al completamento dell'orario “ove ne ricorrano le condizioni”, come previsto dal 1° co. dell'art. 60 C.C.N.L.; le condizioni indicate da detta norma erano rinvenibili nelle norme sul completamento di cui all'art. 4 del D.M. 13-12-2000 n. 430, contenente il
Regolamento sulle norme e sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
l'art. 60 cit. disponeva, ai commi
1 e 2, che il personale a cui veniva conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conservava titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo;
entro tale limite orario il completamento era conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità; il personale docente con contratto a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, quindi, poteva accettare contratti, di durata almeno annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto, a tempo determinato, mantenendo per 3 anni la titolarità della sede;
non rilevava il numero di ore della supplenza annuale, che poteva essere anche inferiore all'orario obbligatorio, pari a 36 ore per il personale ATA;
dette disposizioni prevedevano che il personale a cui venisse conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conservava titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo;
di conseguenza, la aveva diritto al completamento e Pt_1
poteva averne diritto nelle stesse modalità previste per ogni docente con contratto a tempo determinato;
inoltre il diritto al completamento dell'orario in capo alla
4 ricorrente non era stato posto in discussione né dall' né Controparte_3
dall , il quale ultimo, nella lettera del CP_2 Controparte_2
13-5-2022, aveva precisato che il contratto di docenza per 5 ore settimanali per il sostegno dall'8-10-2021 al 20-12-2021 non era caricabile sulla sistema informativo del a causa di una anomalia tecnica;
in nessun caso, quindi, CP_1
era stato posto in discussione il diritto della , ma si era enunciata soltanto Pt_1
una difficoltà tecnica legata alla natura della prestazione;
in detta missiva il si era limitato a precisare che i pagamenti relativi al contratto, sulla cui CP_1
validità non era stato affermato nulla, trattandosi di supplenza breve saltuaria, non sarebbero stati di competenza della Ragionerie Territoriali della Stato;
si evidenziava esclusivamente un problema tecnico, costituito dal fatto che il programma elettronico dei pagamenti non “riconosceva” quel pagamento;
benché il diritto della non fosse stato negato da nessuno dei soggetti coinvolti, Pt_1
nonostante tale diritto fosse stato formalmente ed esplicitamente affermato e difeso dall'Istituto Alberghiero “Varnelli”, esso era stato tuttavia negato alla ricorrente, perché in primo luogo non le era stata corrisposta la relativa contribuzione, come previsto e stabilito dal contratto, ed in secondo luogo non le era stato poi consentito un effettivo completamento dell'orario; di fatto, l'Istituto
Alberghiero “Varnelli” avrebbe potuto, in autotutela, revocare l'assegnazione della supplenza contrattualizzata e assegnarne un'altra, corrispondente ai Contro parametri indicati dal in pratica una supplenza in deroga;
ma ciò non era accaduto, e la era stata lasciata in una sorta di stallo che, di fatto, l'aveva Pt_1
costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria;
neppure al termine del contratto non vistato l'Istituto aveva provveduto, pur avendone la disponibilità, a consentire alla il diritto al completamento orario proponendole supplenze fino alla fine Pt_1
dell'anno scolastico, magari in classi di concorso differenti, ma comunque di sua competenza (ad es. B 20 o B 21); il mancato esercizio del cd. completamento aveva determinato per la ricorrente un ulteriore danno: infatti, non avendo avuto il completamento, la stessa aveva perso diversi punti nelle graduatorie, essenziali
5 per poter essere incaricati di supplenze nell'a. s. successivo;
la aveva Pt_1
concluso quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il seguente ricorso e di conseguenza:
“• accertare e dichiarare l'esistenza a favore della SInora del Parte_1
cd. diritto al completamento, così come articolato ed esplicitato in premessa;
“• di conseguenza condannare il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
ad erogare alla SInora la retribuzione relativa al contratto a Parte_1
tempo determinato del 8 ottobre 2021 protocollo 1285 stipulato tra l'istituto
Alberghiero Varnelli di e la stessa ricorrente, retribuzione che, come da CP_3
contratto, è pari ad euro 21.819,63 lorde;
“• condannare il Controparte_7
in persona del pro tempore, a risarcire alla SInora
[...] CP_8
per il danno legato al c.d. mancato completamento dell'orario la Parte_1
cifra di euro 12.000, pari a quanto potenzialmente percepibile dalla stessa in caso di assegnazione di ulteriore supplenza, o quella maggiore o minore da stabilirsi in corso di causa;
“• Vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”.
Si costituivano ritualmente il (già Controparte_1 [...]
e già ), Controparte_7 Controparte_7
l' e l' Controparte_2 [...]
Controparte_3
di Cingoli (MC), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, i quali contestavano la pretesa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate;
la era Pt_1
un'assistente tecnica assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza
6 giuridica ed economica dall'1-9-2011, titolare e in servizio dall'1-9-2012 nell' Controparte_3
(d'ora in poi I.P.S.E.O.A.) “ di la
[...] Controparte_3 CP_3
ricorrente, al fine di ottenere incarichi di supplenza in qualità di docente, aveva chiesto ed ottenuto, nei trienni 2011-2014, 2014-2017 e 2017-2020, l'inserimento nella 3a fascia delle graduatorie di istituto di scuole secondarie di II grado della provincia di Macerata e, per i bienni 2020-2022 e 2022-2024, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di 2a fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di 3a fascia per il conferimento di incarichi in istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Macerata per l'insegnamento nelle classi di concorso B019 “laboratorio di servizi di ricettività alberghiera”, B020 “laboratori di servizi enogastronomici, cucina”, B021
“laboratori di servizi enogastronomici, sala e vendita”, e nel ruolo del personale educativo PPPP;
risultava, altresì, inserita sempre nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) della provincia di Macerata in 1a fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di 2a fascia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e nella scuola primaria (EEEE); in virtù di tale inserimento, la , nell'a. s. 2021/2022, con provvedimento prot. n. 5071 del 7-9-2021 Pt_1
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata, era stata individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato in qualità di docente diplomato di scuola secondaria di II grado (I.T.P.) per l'insegnamento nella c. c. B019, a copertura di uno spezzone-orario di 13 ore settimanali su 18 presso il suo istituto di titolarità quale personale A.T.A., l'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di la CP_3
stessa aveva accettato tale incarico a tempo determinato usufruendo dell'aspettativa prevista dall'art. 59 del CCNL 2006-2009, che prevedeva, per il personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato, la possibilità di istaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, nell'ambito del Comparto Scuola, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede e con l'applicazione nei propri confronti, nel
7 periodo di svolgimento dell'incarico, “della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato”; il personale che assumeva tali incarichi era collocato dalla scuola di titolarità, appunto, in
“aspettativa per incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola”; in applicazione di tale disposizione, la ricorrente aveva stipulato con il Dirigente dell' di il contratto di lavoro a tempo Controparte_9 CP_3
determinato fino al termine delle attività didattiche prot. n. 10718 in qualità di
ITP, insegnante tecnico pratico, per 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, con decorrenza dall'8-9-2021 e cessazione il 30-6-2022; successivamente, ritenuto che la avesse diritto di ottenere il Pt_1
completamento dell'orario di servizio fino al raggiungimento di quello di lavoro ordinario previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, pari a 18 ore settimanali per i docenti di scuola secondaria, il Dirigente dell' Controparte_10
l'aveva individuata quale destinataria di un secondo contratto
[...] CP_3
per 5 ore settimanali di insegnamento sul sostegno senza titolo di specializzazione, con inizio dall'8-10-2021 e conclusione in data 20-12-2021
(prot. n. 12585) per la sostituzione di una docente in congedo di maternità; purtroppo, tale contratto non era stato mai vistato dalla Parte_2
organo di controllo competente del Ministero
[...]
dell'Economia e Finanze (MEF), che aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione di tale tipologia di contratto in quanto: “trattasi di supplenza breve e saltuaria i cui pagamenti non sono gestiti dalle ragionerie territoriali dello stato attraverso le funzionalità disponibili”; preso atto del rilievo dell'organo di controllo sui contratti sottoscritti a completamento dell'orario settimanale di insegnamento, il Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di allo scadere del primo periodo di incarico, aveva deciso di non conferire CP_3
alla ricorrente ulteriori supplenze per il completamento di orario;
la , Pt_1
pertanto, aveva continuato a prestare servizio presso l'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di in qualità di I.T.P. per il resto dell'a. s. 2021/2022, sino al 30-6-2022, CP_3
8 data di scadenza naturale del contratto prot. n. 10718, per 13 ore settimanali di insegnamento, servizio per cui era stata regolarmente retribuita, come risultava dai prospetti paga allegate;
chiarita la posizione della ricorrente in relazione al conferimento dell'incarico a tempo determinato in qualità di docente tecnico- pratico ottenuto nell'a. s. 2021/2022, nel merito, i convenuti, esaminate le censure sollevate nell'atto introduttivo oggetto del presente giudizio, ed, in particolare, il fatto che la ricorrente rivendicava il proprio diritto al completamento orario previsto dall'art. 40, co. 7, CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e sosteneva:
“poteva essere assegnata anche una diversa classe di concorso con supplenze brevi che, se assegnate, [le] avrebbe consentito … di avere contratti non solo fino al 30 dicembre, scadenza di quello ratificato, ma fino alla fine dell'anno”, ed inoltre: “non ha potuto maturare i punti per la graduatoria di supplenza, con grave danno economico”, rivendicando pertanto, per il contratto sottoscritto in data 8-10-2021 prot. n. 12585, il pagamento della retribuzione pari ad € 21.819,63
e chiedendo il risarcimento del danno, pari ad €. 12.000,00, derivante dal mancato completamento dell'orario, ritenevano le richieste della ricorrente esorbitanti e infondate.
In diritto, i resistenti affermavano di avere operato correttamente e di non aver posto in essere una condotta omissiva e/o colposa tale da giustificare una condanna nei suoi confronti;
nell'a. s. di riferimento, 2021/2022, si era verificata una situazione problematica generale, che aveva riguardato diverse Istituzioni scolastiche, quindi vari docenti e non solo la ricorrente, in merito alla gestione giuridica, retributiva e contabile dei contratti a tempo determinato stipulati a completamento dell'orario di servizio, per il personale scolastico già in servizio con contratto a tempo indeterminato il quale, dopo aver chiesto ed ottenuto l'aspettativa ex art. 59 CCNL Comparto Scuola del 29-11-2007, aveva ottenuto un iniziale incarico fino al termine delle attività didattiche e/o dell'anno scolastico;
in particolare, in relazione ai contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati per il completamento orario, le varie segreterie scolastiche avevano
9 dovuto affrontare un problema nella gestione giuridica consistente nell'impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) di tali tipologie di contratti, in quanto il primo contratto, già registrato come “Incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola” con richiesta dell'aspettativa ex art. 59 CCNL 2006/2009, impediva l'inserimento di ulteriori incarichi (supplenze brevi e saltuarie) conferiti per il completamento dell'orario settimanale previsto per il personale docente, sulla base di una segnalazione di errore originata dal
Sistema informativo, che “leggeva” il personale a cui si affidavano supplenze brevi e saltuarie come “personale di ruolo” per cui non era consentita l'attribuzione di ulteriori contratti;
l'improcedibilità creata dal Sistema informativo aveva reso impossibile la registrazione del contratto prot. n. 12585 dell'8-10-2021 e, di conseguenza, anche la regolarizzazione contabile ed economica del periodo di servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente di sostegno fino al 20-12-2021; per trovare una soluzione, l'
[...]
aveva chiesto l'intervento dei competenti Uffici Centrali Controparte_2
del e i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate da tali CP_1
“malfunzionamenti” avevano provveduto ad interpellare le competenti inviando per la registrazione i contratti Parte_3 Parte_3
sottoscritti per il completamento dell'orario di servizio in formato cartaceo;
gli uffici di controllo avevano però continuato a negare il visto ribadendo: “il pagamento di tali tipologie di supplenze, per effetto dei protocolli di intesa CP_11
è gestito direttamente dagli Istituti Scolastici con le procedure informatiche
[...]
in uso, e traggono i fondi di spesa dalle somme appositamente messe a disposizione da parte del agli Istituti Scolastici ...”, parere richiamato CP_11
dall per le in una delle missive indirizzate al Dipartimento per il Pt_4 CP_2
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il
Personale Scolastico e al Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
10 informativi e la statistica;
l'Amministrazione si era trovata in difficoltà nella gestione di tali problematiche, di natura tecnica, che avevano interessato il personale che aveva beneficiato del diritto previsto dalle disposizioni contrattuali di accettare incarichi a tempo determinato dopo aver “congelato temporaneamente” il loro ruolo con la richiesta di aspettativa ex art. 59 CCNL
Comparto Scuola del 29-11-2007; l'Amministrazione, sebbene consapevole del diritto al completamento orario di detto personale mediante l'assunzione con supplenze brevi e saltuarie, aveva affrontato, da un lato, l'impossibilità di inserimento dei detti contratti nel Sistema informativo, e, dall'altro lato, il diniego del visto e il parere negativo dell'organo di controllo (MEF - Ragionerie
Territoriali dello Stato); a parere dell'organo di controllo, la ricorrente non aveva diritto alla stipula di contratti a completamento dell'orario di servizio, negando il visto.
Quanto al diritto al completamento orario, a parere dei convenuti, non corrispondeva al vero quanto affermato dalla circa il fatto che Pt_1
l'Amministrazione non aveva riconosciuto il suo diritto al completamento orario: la ricorrente, nell'ottobre 2021, era stata individuata quale destinataria di una supplenza breve e saltuaria, dall'8-10-2021 al 20-12-2021, per l'insegnamento sul sostegno in sostituzione di una docente in congedo per maternità; alla scadenza del termine naturale del contratto, alla non erano stati conferiti ulteriori Pt_1
incarichi a completamento dell'orario in quanto sarebbero stati restituiti privi del visto dall'organo di controllo;
non corrispondeva al vero quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui “l'istituto avrebbe potuto revocare l'assegnazione della supplenza contrattualizzata e assegnarne un'altra corrispondente ai parametri
Contro
Contro indicati dal , non risultando che il fosse intervenuto per fornire all'Amministrazione indicazioni e parametri da seguire e rispettare per tali tipologie di contratti;
era inoltre infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui
“se veniva assegnata una classe di concorso diversa avrebbe avuto la supplenza fino alla fine dell'anno e non fino a dicembre”, affermazione che, oltre che di
11 oscuro SInificato e di difficile comprensione, era sicuramente priva di attinenza con le problematiche sorte nella fase di registrazione dei contratti ed in relazione alla classe di concorso assegnata a completamento orario, cosicché “l'organo di controllo aveva espresso parere negativo al conferimento di supplenze brevi al personale assunto ai sensi dell'art. 59 CCNL”, sulla base della sola natura dei contratti e quindi senza nessuna dipendenza dalla classe di concorso, ininfluente.
I resistenti eccepivano infatti la mancanza di disponibilità per l'insegnamento di spezzoni relativi a classi di concorso per cui la ricorrente era in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso che le consentissero di ottenere il completamento orario;
al termine del contratto di supplenza breve dell'8-10-2021, scaduto naturalmente al termine del congedo di maternità della docente titolare, nell' di non vi erano ulteriori cattedre o posti o Controparte_9 CP_3
spezzoni disponibili afferenti alle classi di concorso per cui la ricorrente possedeva l'accesso all'insegnamento (per stessa ammissione di parte ricorrente, le classi di concorso B020 e B021) per la cui copertura ella avrebbe potuto esercitare il diritto al completamento di orario fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e, tanto meno, fino al termine dell'anno scolastico;
nella nota prot. n. 11580 del 23-9-2021 del Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di con cui si comunicavano a tutti i docenti in servizio nell'Istituto gli CP_3
spezzoni-orario restituiti dall da coprire con Controparte_4
incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale del personale scolastico con Circolare prot. n. 26841 del 5-9-2020, non risultavano spezzoni-orario pari o inferiori a 6 ore settimanali appartenenti alle due classi di concorso di interesse per la ricorrente;
l'unico spezzone orario su cui la Pt_1
avrebbe potuto vantare dei diritti era quello di 6 ore settimanali per l'insegnamento sul sostegno, che era stato, nel settembre 2021, assegnato a tre docenti, indicati in calce alla Circolare stessa, in posizione di priorità rispetto alla ricorrente: 2 ore al prof. , 2 ore alla prof.ssa e n. Persona_1 Persona_2
2 ore alla prof.ssa l'Amministrazione, correttamente, alla Persona_3
12 scadenza del contratto dell'8-10-2021, aveva deciso di non conferire ulteriori eventuali incarichi alla SI.ra sia per il clima di incertezze in merito alla Pt_1
gestione giuridica e contabile di tali tipologie di contratti, sia perché non vi erano disponibilità di spezzoni-orari per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto per il relativo insegnamento.
Infine, con riferimento al punteggio spettante ed attribuibile per il periodo di servizio svolto, i convenuti rilevavano l'infondatezza dell'affermazione della ricorrente secondo cui la stessa, non avendo avuto il completamento, aveva
“perso diversi punti nelle graduatorie essenziali per poter essere chiamati a supplenza nell'anno successivo”, in quanto, da un punto di vista giuridico, la non aveva subito alcun danno: ella aveva prestato servizio con un incarico Pt_1
di 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, dall'8-10-
2021 sino al 30-6-2022, con una durata quindi superiore a 180 giorni;
aveva pertanto acquisito il diritto all'attribuzione del massimo del punteggio spettante al personale docente per un anno di servizio;
al rinnovo delle G.P.S. pertanto ella avrebbe potuto chiedere ed ottenere l'attribuzione di ulteriori 12 punti per l'inserimento nella classe di concorso B019 (c.d. servizio “specifico”, ovvero prestato nella medesima classe di concorso) e punti 6 per tutte le altre classi di concorso di inserimento in G.P.S. (c.d. servizio “aspecifico”, ovvero prestato in altre classi di concorso rispetto a quella di inserimento).
Con riferimento all'importo richiesto quale differenza retributiva spettante per lo svolgimento dell'orario di attività didattica a raggiungimento dell'orario settimanale di servizio ordinario nella scuola secondaria, i resistenti evidenziavano che la ricorrente aveva chiesto il pagamento della somma di €
21.819,63 per l'eventuale svolgimento di 5 ore aggiuntive, dall'8-10-2021 al 20-
12-2021, richiesta invero manifestamente esorbitante per detto orario e per tale breve arco temporale;
la somma di € 21.819,60 prevista nella Tabella B allegata al CCNL del 23-1-2009 era l'importo lordo annuo comprensivo di tredicesima previsto per l'orario di cattedra di 18 ore settimanali ed esso doveva pertanto
13 essere, eventualmente, calibrato sulle ore e sui giorni di servizio effettivamente svolti, cioè su 13 ore settimanali su 18 ore per il primo contratto (regolarmente pagate) e su 5 ore su 18 relative al secondo contratto;
la non poteva ottenere Pt_1
il pagamento per un contratto annuale di completamento orario che non aveva svolto;
eventualmente all'Amministrazione poteva essere chiesto di corrispondere alla ricorrente la retribuzione per il servizio effettivamente svolto dall'8-10-2021 al 20-12-2021 per 5 ore settimanali aggiuntive alle 13 ore previste dal contratto prot. n. 10718 dell'8-9-2021.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, essa era generica e non suffragata da elementi probatori e per tali ragioni quindi doveva essere rigettata;
innanzitutto, il mancato completamento orario considerato dalla ricorrente come presupposto per ottenere il risarcimento del danno non era dipeso da una causa imputabile all'Amministrazione e ciò faceva escludere la responsabilità in capo alla stessa ai sensi dell'art. 1218 c.c.; inoltre detta richiesta non era accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiedeva il ristoro ed andava quindi qualificata come generica ed inutile;
come chiarito dalla Corte di
Cassazione con sent. n. 1527/11, le allegazioni correlate ad una domanda risarcitoria “non [potevano] essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…) ma [dovevano] includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta”.
I convenuti concludevano quindi chiedendo:
“- nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dalla SI.ra
in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con Parte_1
la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa.
“- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse accogliere le domande proposte dalla SI.ra , Parte_1
di riconoscere alla ricorrente esclusivamente al pagamento della retribuzione per
14 il servizio svolto dall'8 ottobre 2021 al 20 dicembre 2021, per 5 ore settimanali di insegnamento.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011
n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il
20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il
Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della SI.ra , si chiede che - tenuto conto della Parte_1
complessità delle questioni oggetto di gravame - che le spese predette siano compensate.”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 stipulato il 29-11-2007 (con previsioni che non hanno subito mutamenti per i periodi successivi) prevede, in relazione al personale ATA:
“ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO.
“1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
15 “2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
“ART.60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
“1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell'orario.”,
e relativamente al personale docente:
“ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
“1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
“2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
“3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.
“4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
16 “5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
“6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985,
n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
“7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.”.
Il Decreto Ministeriale 13-12-2000, n. 430 del , avente Controparte_7
ad oggetto il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, a sua volta dispone:
“Art.
4. COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ DI DIVERSI
RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO.
“1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
“2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il
17 criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
“3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.”.
Passando all'esame della presente fattispecie concreta, deve rilevarsi che le
Amministrazioni resistenti si sono trovate esclusivamente di fronte ad una impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del SIDI - Sistema Informativo dell'Istruzione del contratto stipulato tra le parti l'8-10-2021; il problema è stato esclusivamente di natura tecnica, e , a fronte di spiegazioni e richieste ben formulate da parte dell'Amministrazione scolastica al gestore del Sistema informatico, come per tutti i Sistemi informativi, oggetto di aggiornamenti continui, esso sarebbe stato facilmente risolto, appunto mediante l'apporto di modifiche tecniche.
Non può rilevare, ai fini ostativi eccepiti dai convenuti, il fatto che, con riferimento ai contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati per il completamento orario, le segreterie scolastiche avessero incontrato difficoltà nella gestione giuridica degli stessi consistenti nell'impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del Sistema
Informativo dell'Istruzione (SIDI) di tali tipologie di contratti, in quanto il primo contratto, già registrato come “Incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola” con richiesta dell'aspettativa ex art. 59 CCNL 2006/2009, aveva impedito l'inserimento di ulteriori incarichi (supplenze brevi e saltuarie) conferiti per il completamento dell'orario settimanale previsto per il personale docente, sulla base di una segnalazione di errore originata dal Sistema informativo, che interpretava il personale a cui erano state affidate supplenze brevi e saltuarie come “personale di ruolo”, con la conseguenza che non era
18 consentita l'attribuzione di ulteriori contratti;
l'eventuale impossibilità di registrazione del contratto di lavoro prot. n. 12585 dell'8-10-2021 nel sistema informativo e quindi di regolarizzazione contabile ed economica del periodo di servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente di sostegno fino al 20-12-
2021 attiene ad eventi esterni rispetto alla conclusione ed esecuzione del contratto medesimo.
Comunque il Sistema informativo fa capo al datore di lavoro e non possono che ricadere su quest'ultimo l'inadempimento e la responsabilità per il suo anomalo funzionamento.
Il fatto che il contratto concluso tra le parti fosse perfettamente valido ed efficace
è dimostrato anche dal fatto che, secondo quanto riferito dagli stessi resistenti, da un lato, l' aveva chiesto l'intervento Controparte_2
degli Uffici Centrali del e, dall'altro, i Dirigenti Scolastici degli Istituti CP_1
interessati dai descritti malfunzionamenti avevano interpellato le Ragionerie
Territoriali dello Stato competenti, inviando per la registrazione i contratti sottoscritti per il completamento dell'orario di servizio in formato cartaceo, ottenendo però che queste ultime continuassero a negare il visto, peraltro per un motivo ancora diverso, come testualmente chiarito: “il pagamento di tali tipologie di supplenze, per effetto dei protocolli di intesa , è gestito direttamente CP_11
dagli Istituti Scolastici con le procedure informatiche in uso, e traggono i fondi di spesa dalle somme appositamente messe a disposizione da parte del agli CP_11
Istituti Scolastici ...”; tali motivi sono stati richiamati dall' Parte_5
in una delle missive indirizzate al Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico e al
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
I convenuti hanno ripetutamente e consapevolmente riconosciuto la sussistenza del diritto della ricorrente al completamento orario.
19 Le difficoltà di natura tecnica incontrate dall'Amministrazione nella gestione dei contratti stipulati con il personale beneficiario del diritto di accettare incarichi a tempo determinato dopo la sospensione temporanea del proprio ruolo con richiesta di aspettativa ex art. 59 CCNL Comparto Scuola 29-11-2007, consistenti, da un canto, nell'impossibilità di inserimento di tali contratti nel Sistema
Informativo, e, dall'altro, nel diniego del visto e nel parere negativo dell'organo di controllo, MEF - Ragionerie Territoriali dello Stato, sebbene il CP_1
convenuto si sia espressamente dichiarato consapevole del diritto di detto personale, comprensivo dell'odierna ricorrente, al completamento orario mediante l'assunzione con supplenze brevi e saltuarie, non possono in alcun modo giustificare la postuma attribuzione di inefficacia al contratto di lavoro a tempo determinato concluso l'8-10-2021 ed eseguito dalla ricorrente e neppure la condotta tenuta dall'organo di controllo, secondo il quale la ricorrente doveva essere ritenuta come non avente diritto alla stipula di contratti a completamento dell'orario di servizio, con conseguente negazione dell'apposizione del visto al suddetto contratto di lavoro.
Quanto al diritto al completamento orario, infatti, l'Amministrazione lo ha originariamente ed anche successivamente riconosciuto alla : la stessa, Pt_1
nell'ottobre 2021, è stata legittimamente individuata quale destinataria di una supplenza breve e saltuaria, dall'8-10-2021 al 20-12-2021, per l'insegnamento sul sostegno per 5 ore settimanali in sostituzione di una docente in congedo per maternità; alla scadenza del termine naturale di tale contratto, alla non sono Pt_1
stati conferiti ulteriori incarichi a completamento dell'orario.
Però non vi è in atti prova del fatto che fossero disponibili spezzoni orario nel periodo successivo al 30-12-2021 per l'insegnamento in classi di concorso per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto;
al termine del contratto di supplenza breve dell'8-10-2021, scaduto naturalmente al termine del congedo di maternità della docente titolare, non vi è prova che nell Controparte_9
di vi fossero ulteriori cattedre o posti o spezzoni disponibili
[...] CP_3
20 afferenti alle classi di concorso per cui la ricorrente possedeva l'accesso all'insegnamento (per stessa ammissione di parte ricorrente, le classi di concorso
B020 e B021) per la cui copertura ella avrebbe potuto esercitare il diritto al completamento di orario fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e, tanto meno, fino al termine dell'anno scolastico.
Infatti, nella nota prot. n. 11580 del 23-9-2021 del Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G.
Varnelli” di con cui sono stati comunicati a tutti i docenti in servizio CP_3
nell'Istituto gli spezzoni-orario restituiti dall' da Controparte_4
coprire con incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione
Generale del personale scolastico con Circolare prot. n. 26841 del 5-9-2020, non risultano spezzoni-orario pari o inferiori a 6 ore settimanali appartenenti alle due classi di concorso di interesse per la ricorrente.
La circostanza secondo cui l'unico spezzone orario su cui la avrebbe Pt_1
potuto vantare dei diritti era quello di 6 ore settimanali per l'insegnamento sul sostegno, sia stato nel settembre 2021 assegnato a tre docenti, indicati dai resistenti (in calce alla Circolare stessa), in posizione di priorità rispetto alla ricorrente: 2 ore al prof. , 2 ore alla prof.ssa e n. Persona_1 Persona_2
2 ore alla prof.ssa non risulta contestata dalla , né Persona_3 Pt_1
risulta per il periodo gennaio-giugno 2022 disponibilità di spezzoni-orari per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento.
Appare inoltre corretto quanto affermato dai convenuti con riferimento al punteggio spettante ed attribuibile per il periodo di servizio svolto, circa l'infondatezza dell'affermazione della ricorrente secondo cui la stessa, non avendo avuto il completamento, abbia perso diversi punti nelle graduatorie, essenziali per poter essere chiamati a supplenza nell'anno successivo, in quanto, da tale punto di vista, la non ha subito alcun danno, poiché, avendo prestato Pt_1
servizio con un incarico di 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, dall'8-9-2021 sino al 30-6-2022, quindi per un periodo superiore a 180 giorni, la stessa ha comunque acquisito il diritto all'attribuzione del
21 massimo del punteggio spettante al personale docente per un anno di servizio, con diritto, al rinnovo delle G.P.S., di ottenere l'attribuzione di ulteriori 12 punti per l'inserimento nella classe di concorso B019 (servizio “specifico”, ovvero prestato nella medesima classe di concorso) e punti 6 per tutte le altre classi di concorso di inserimento in G.P.S. (servizio “aspecifico”, in quanto prestato in altre classi di concorso rispetto a quella di inserimento).
Con riferimento al risarcimento del danno subito, quindi, la ricorrente ha diritto ad esso con riferimento all'effettivo svolgimento di 5 ore aggiuntive di insegnamento, dall'8-10-2021 al 20-12-2021; il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti può pertanto essere riconosciuto esclusivamente in relazione al completamento dell'orario come da incarico conferitole dall'8-10-
2021 al 20-12-2021, cosicché, all'accertamento dell'illegittimità della mancata registrazione ed apposizione del visto al medesimo deve seguire la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tale danno, quantificato nella misura corrispondente alla retribuzione spettante alla in relazione a 5 ore Pt_1
settimanali di insegnamento per il periodo dall'8-10-2021 al 20-12-2021, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo.
La parziale soccombenza giustifica la condanna dei convenuti al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, metà quantificata (con esclusione del compenso per la fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra
[...]
22 rispettivamente rappresentati, con ricorso depositato il 24-10-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, accertato il diritto della ricorrente al completamento dell'orario come da incarico conferitole dall'8-
10-2021 al 20-12-2021, accertata l'illegittimità della revoca del suddetto incarico, condanna i convenuti, come sopra rappresentati, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, determinato in misura pari alla retribuzione alla stessa spettante in relazione a 5 ore settimanali di insegnamento per il periodo dall'8-10-2021 al 20-12-2021, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, come sopra rappresentati, al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi €
1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 18-7-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 18-
7-2024, all'esito della discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 695/2022 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Lupi e L. Froldi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Macerata, via Morbiducci, n.
21, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A,
[...]
ed Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti
[...]
rappresentati in giudizio dal suddetto Direttore Generale pro tempore e dai dipendenti dell , ex art. 417 bis Controparte_4
c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014
n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Macerata, ivi situato, in via Padre Matteo
Ricci, n. 31, e presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
CONVENUTI
1 Oggetto: riconoscimento diritto a completamento orario nell'a. s. 2021/2022
e alla retribuzione spettante per svolgimento incarico di cui al contratto a tempo determinato prot. 12585 dell'8.10.2021; risarcimento danni.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24-10-2022, esponeva: ella, assistente Parte_1
tecnico di ruolo presso l'I.P.S.E.O.A. di usufruendo dell'aspettativa CP_3
prevista ex art. 59 del CCNL Comparto Scuola, aveva stipulato un contratto a tempo determinato quale docente dall'8-9-2021 al 30-6-2021 per 13 ore settimanali, con incarico conferitole sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), classe di concorso B019 - laboratorio di servizi di ricettività alberghiera (contratto n. protocollo 10718 del 9/9/2021); la stessa, in applicazione dell'art. 40 co. 7 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, aveva diritto al cd. completamento dell'orario, ed era stata più volte convocata dall' Controparte_3
per l'assunzione di supplenze a complemento;
in data 5-10-2021 le era stata assegnata una supplenza breve di 5 ore, poi revocata in autotutela il 6-10-2021, con dichiarazione della scuola di procedere alla convocazione, comunque ritenuta doverosa, in base alla graduatoria di istituto;
il 6-10-2021 ella era stata convocata dall'Istituto che le aveva proposto tre “spezzoni” di orario;
la ricorrente aveva accettato uno spezzone di supplenza di 5 ore settimanali per la sostituzione di una docente di sostegno in congedo per maternità; l'8-10-2021 era stato stipulato e concluso il contratto a tempo determinato per detta supplenza, il quale, tuttavia, non era stato mai vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da nota della del 22-11-2021, in Parte_2
quanto l'incarico corrispondente era stato ritenuto una supplenza breve e saltuaria,
i cui pagamenti non potevano essere gestiti dalle Parte_3
“attraverso le funzionalità disponibili”; l'istituto scolastico aveva risposto
[...]
con nota del 12-4-2022 in cui aveva ribadito la correttezza del proprio operato, sulla base della considerazione che la , essendo in servizio presso il Pt_1
medesimo Istituto a tempo determinato, aveva il diritto al completamento
2 dell'orario; il 13-5-2022 l aveva Controparte_2
ribadito la propria posizione e l'impossibilità di ottenere il visto del contratto, in quanto “non inserito nel sistema GEPOS”; pur avendo avuto notizia della decisione di non ratificare il contratto, e nonostante la avesse comunicato Pt_1
la propria disponibilità a rinunciare alla supplenza assegnatale per accedere ad altri incarichi, peraltro disponibili, come dimostrava la comunicazione fornita dall'Istituto, tale revoca non era mai avvenuta;
alla ricorrente poteva essere assegnata anche un diversa classe di concorso con supplenze brevi che, se assegnate, le avrebbero consentito di avere contratti non solo fino al 30 dicembre, scadenza di quello non ratificato, ma fino alla fine dell'anno scolastico;
all'attualità la non aveva ancora ricevuto quanto le spettava per il lavoro Pt_1
svolto, quale corrispettivo stabilito dal contratto dell'8-10-2021, pari ad €
21.819,63 lordi;
la ricorrente, a causa di tale situazione, non aveva potuto maturare i punti per la graduatoria per le supplenza, con grave danno economico, tanto che, nel 2022, aveva rinunciato alla richiesta di insegnamenti, per tornare al suo ruolo originario di assistente tecnico di ruolo.
Passando al merito, la chiariva che l'art. 59 del citato C.C.N.L. disponeva Pt_1
che il personale ATA, qualifica dalla medesima ricoperta, poteva accettare, nell'ambito del Comparto Scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;
era opinione pacifica che l'accettazione dell'incarico comportava l'applicazione della disciplina prevista dal C.C.N.L. per il personale assunto a tempo determinato;
l aveva chiarito, con nota prot. n. 1289 del CP_5
17-2-2004, che l'annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa era da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o al 31 agosto;
pertanto, il personale A.T.A. che avesse sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 30 giugno o al 31 agosto, ex art. 59, poteva essere posto in aspettativa senza assegni ed essere sottoposto alla disciplina contrattuale del corrispondente personale a tempo determinato;
alla andavano quindi Pt_1
3 applicate tutte le condizioni contrattuali previste per gli insegnanti con contratti a tempo determinato, in relazione al trattamento economico, alle ferie ecc.; era anche applicabile alla ricorrente il diritto al completamento dell'orario “ove ne ricorrano le condizioni”, come previsto dal 1° co. dell'art. 60 C.C.N.L.; le condizioni indicate da detta norma erano rinvenibili nelle norme sul completamento di cui all'art. 4 del D.M. 13-12-2000 n. 430, contenente il
Regolamento sulle norme e sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
l'art. 60 cit. disponeva, ai commi
1 e 2, che il personale a cui veniva conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conservava titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo;
entro tale limite orario il completamento era conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di due scuole e tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità; il personale docente con contratto a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, quindi, poteva accettare contratti, di durata almeno annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto, a tempo determinato, mantenendo per 3 anni la titolarità della sede;
non rilevava il numero di ore della supplenza annuale, che poteva essere anche inferiore all'orario obbligatorio, pari a 36 ore per il personale ATA;
dette disposizioni prevedevano che il personale a cui venisse conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conservava titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo;
di conseguenza, la aveva diritto al completamento e Pt_1
poteva averne diritto nelle stesse modalità previste per ogni docente con contratto a tempo determinato;
inoltre il diritto al completamento dell'orario in capo alla
4 ricorrente non era stato posto in discussione né dall' né Controparte_3
dall , il quale ultimo, nella lettera del CP_2 Controparte_2
13-5-2022, aveva precisato che il contratto di docenza per 5 ore settimanali per il sostegno dall'8-10-2021 al 20-12-2021 non era caricabile sulla sistema informativo del a causa di una anomalia tecnica;
in nessun caso, quindi, CP_1
era stato posto in discussione il diritto della , ma si era enunciata soltanto Pt_1
una difficoltà tecnica legata alla natura della prestazione;
in detta missiva il si era limitato a precisare che i pagamenti relativi al contratto, sulla cui CP_1
validità non era stato affermato nulla, trattandosi di supplenza breve saltuaria, non sarebbero stati di competenza della Ragionerie Territoriali della Stato;
si evidenziava esclusivamente un problema tecnico, costituito dal fatto che il programma elettronico dei pagamenti non “riconosceva” quel pagamento;
benché il diritto della non fosse stato negato da nessuno dei soggetti coinvolti, Pt_1
nonostante tale diritto fosse stato formalmente ed esplicitamente affermato e difeso dall'Istituto Alberghiero “Varnelli”, esso era stato tuttavia negato alla ricorrente, perché in primo luogo non le era stata corrisposta la relativa contribuzione, come previsto e stabilito dal contratto, ed in secondo luogo non le era stato poi consentito un effettivo completamento dell'orario; di fatto, l'Istituto
Alberghiero “Varnelli” avrebbe potuto, in autotutela, revocare l'assegnazione della supplenza contrattualizzata e assegnarne un'altra, corrispondente ai Contro parametri indicati dal in pratica una supplenza in deroga;
ma ciò non era accaduto, e la era stata lasciata in una sorta di stallo che, di fatto, l'aveva Pt_1
costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria;
neppure al termine del contratto non vistato l'Istituto aveva provveduto, pur avendone la disponibilità, a consentire alla il diritto al completamento orario proponendole supplenze fino alla fine Pt_1
dell'anno scolastico, magari in classi di concorso differenti, ma comunque di sua competenza (ad es. B 20 o B 21); il mancato esercizio del cd. completamento aveva determinato per la ricorrente un ulteriore danno: infatti, non avendo avuto il completamento, la stessa aveva perso diversi punti nelle graduatorie, essenziali
5 per poter essere incaricati di supplenze nell'a. s. successivo;
la aveva Pt_1
concluso quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il seguente ricorso e di conseguenza:
“• accertare e dichiarare l'esistenza a favore della SInora del Parte_1
cd. diritto al completamento, così come articolato ed esplicitato in premessa;
“• di conseguenza condannare il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
ad erogare alla SInora la retribuzione relativa al contratto a Parte_1
tempo determinato del 8 ottobre 2021 protocollo 1285 stipulato tra l'istituto
Alberghiero Varnelli di e la stessa ricorrente, retribuzione che, come da CP_3
contratto, è pari ad euro 21.819,63 lorde;
“• condannare il Controparte_7
in persona del pro tempore, a risarcire alla SInora
[...] CP_8
per il danno legato al c.d. mancato completamento dell'orario la Parte_1
cifra di euro 12.000, pari a quanto potenzialmente percepibile dalla stessa in caso di assegnazione di ulteriore supplenza, o quella maggiore o minore da stabilirsi in corso di causa;
“• Vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”.
Si costituivano ritualmente il (già Controparte_1 [...]
e già ), Controparte_7 Controparte_7
l' e l' Controparte_2 [...]
Controparte_3
di Cingoli (MC), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore, i quali contestavano la pretesa avversaria poiché infondata in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate;
la era Pt_1
un'assistente tecnica assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza
6 giuridica ed economica dall'1-9-2011, titolare e in servizio dall'1-9-2012 nell' Controparte_3
(d'ora in poi I.P.S.E.O.A.) “ di la
[...] Controparte_3 CP_3
ricorrente, al fine di ottenere incarichi di supplenza in qualità di docente, aveva chiesto ed ottenuto, nei trienni 2011-2014, 2014-2017 e 2017-2020, l'inserimento nella 3a fascia delle graduatorie di istituto di scuole secondarie di II grado della provincia di Macerata e, per i bienni 2020-2022 e 2022-2024, l'inserimento nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di 2a fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di 3a fascia per il conferimento di incarichi in istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Macerata per l'insegnamento nelle classi di concorso B019 “laboratorio di servizi di ricettività alberghiera”, B020 “laboratori di servizi enogastronomici, cucina”, B021
“laboratori di servizi enogastronomici, sala e vendita”, e nel ruolo del personale educativo PPPP;
risultava, altresì, inserita sempre nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) della provincia di Macerata in 1a fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di 2a fascia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e nella scuola primaria (EEEE); in virtù di tale inserimento, la , nell'a. s. 2021/2022, con provvedimento prot. n. 5071 del 7-9-2021 Pt_1
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata, era stata individuata quale destinataria di un incarico a tempo determinato in qualità di docente diplomato di scuola secondaria di II grado (I.T.P.) per l'insegnamento nella c. c. B019, a copertura di uno spezzone-orario di 13 ore settimanali su 18 presso il suo istituto di titolarità quale personale A.T.A., l'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di la CP_3
stessa aveva accettato tale incarico a tempo determinato usufruendo dell'aspettativa prevista dall'art. 59 del CCNL 2006-2009, che prevedeva, per il personale A.T.A. con incarico a tempo indeterminato, la possibilità di istaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, nell'ambito del Comparto Scuola, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede e con l'applicazione nei propri confronti, nel
7 periodo di svolgimento dell'incarico, “della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato”; il personale che assumeva tali incarichi era collocato dalla scuola di titolarità, appunto, in
“aspettativa per incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola”; in applicazione di tale disposizione, la ricorrente aveva stipulato con il Dirigente dell' di il contratto di lavoro a tempo Controparte_9 CP_3
determinato fino al termine delle attività didattiche prot. n. 10718 in qualità di
ITP, insegnante tecnico pratico, per 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, con decorrenza dall'8-9-2021 e cessazione il 30-6-2022; successivamente, ritenuto che la avesse diritto di ottenere il Pt_1
completamento dell'orario di servizio fino al raggiungimento di quello di lavoro ordinario previsto per il corrispondente personale docente di ruolo, pari a 18 ore settimanali per i docenti di scuola secondaria, il Dirigente dell' Controparte_10
l'aveva individuata quale destinataria di un secondo contratto
[...] CP_3
per 5 ore settimanali di insegnamento sul sostegno senza titolo di specializzazione, con inizio dall'8-10-2021 e conclusione in data 20-12-2021
(prot. n. 12585) per la sostituzione di una docente in congedo di maternità; purtroppo, tale contratto non era stato mai vistato dalla Parte_2
organo di controllo competente del Ministero
[...]
dell'Economia e Finanze (MEF), che aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione di tale tipologia di contratto in quanto: “trattasi di supplenza breve e saltuaria i cui pagamenti non sono gestiti dalle ragionerie territoriali dello stato attraverso le funzionalità disponibili”; preso atto del rilievo dell'organo di controllo sui contratti sottoscritti a completamento dell'orario settimanale di insegnamento, il Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di allo scadere del primo periodo di incarico, aveva deciso di non conferire CP_3
alla ricorrente ulteriori supplenze per il completamento di orario;
la , Pt_1
pertanto, aveva continuato a prestare servizio presso l'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di in qualità di I.T.P. per il resto dell'a. s. 2021/2022, sino al 30-6-2022, CP_3
8 data di scadenza naturale del contratto prot. n. 10718, per 13 ore settimanali di insegnamento, servizio per cui era stata regolarmente retribuita, come risultava dai prospetti paga allegate;
chiarita la posizione della ricorrente in relazione al conferimento dell'incarico a tempo determinato in qualità di docente tecnico- pratico ottenuto nell'a. s. 2021/2022, nel merito, i convenuti, esaminate le censure sollevate nell'atto introduttivo oggetto del presente giudizio, ed, in particolare, il fatto che la ricorrente rivendicava il proprio diritto al completamento orario previsto dall'art. 40, co. 7, CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e sosteneva:
“poteva essere assegnata anche una diversa classe di concorso con supplenze brevi che, se assegnate, [le] avrebbe consentito … di avere contratti non solo fino al 30 dicembre, scadenza di quello ratificato, ma fino alla fine dell'anno”, ed inoltre: “non ha potuto maturare i punti per la graduatoria di supplenza, con grave danno economico”, rivendicando pertanto, per il contratto sottoscritto in data 8-10-2021 prot. n. 12585, il pagamento della retribuzione pari ad € 21.819,63
e chiedendo il risarcimento del danno, pari ad €. 12.000,00, derivante dal mancato completamento dell'orario, ritenevano le richieste della ricorrente esorbitanti e infondate.
In diritto, i resistenti affermavano di avere operato correttamente e di non aver posto in essere una condotta omissiva e/o colposa tale da giustificare una condanna nei suoi confronti;
nell'a. s. di riferimento, 2021/2022, si era verificata una situazione problematica generale, che aveva riguardato diverse Istituzioni scolastiche, quindi vari docenti e non solo la ricorrente, in merito alla gestione giuridica, retributiva e contabile dei contratti a tempo determinato stipulati a completamento dell'orario di servizio, per il personale scolastico già in servizio con contratto a tempo indeterminato il quale, dopo aver chiesto ed ottenuto l'aspettativa ex art. 59 CCNL Comparto Scuola del 29-11-2007, aveva ottenuto un iniziale incarico fino al termine delle attività didattiche e/o dell'anno scolastico;
in particolare, in relazione ai contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati per il completamento orario, le varie segreterie scolastiche avevano
9 dovuto affrontare un problema nella gestione giuridica consistente nell'impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) di tali tipologie di contratti, in quanto il primo contratto, già registrato come “Incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola” con richiesta dell'aspettativa ex art. 59 CCNL 2006/2009, impediva l'inserimento di ulteriori incarichi (supplenze brevi e saltuarie) conferiti per il completamento dell'orario settimanale previsto per il personale docente, sulla base di una segnalazione di errore originata dal
Sistema informativo, che “leggeva” il personale a cui si affidavano supplenze brevi e saltuarie come “personale di ruolo” per cui non era consentita l'attribuzione di ulteriori contratti;
l'improcedibilità creata dal Sistema informativo aveva reso impossibile la registrazione del contratto prot. n. 12585 dell'8-10-2021 e, di conseguenza, anche la regolarizzazione contabile ed economica del periodo di servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente di sostegno fino al 20-12-2021; per trovare una soluzione, l'
[...]
aveva chiesto l'intervento dei competenti Uffici Centrali Controparte_2
del e i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate da tali CP_1
“malfunzionamenti” avevano provveduto ad interpellare le competenti inviando per la registrazione i contratti Parte_3 Parte_3
sottoscritti per il completamento dell'orario di servizio in formato cartaceo;
gli uffici di controllo avevano però continuato a negare il visto ribadendo: “il pagamento di tali tipologie di supplenze, per effetto dei protocolli di intesa CP_11
è gestito direttamente dagli Istituti Scolastici con le procedure informatiche
[...]
in uso, e traggono i fondi di spesa dalle somme appositamente messe a disposizione da parte del agli Istituti Scolastici ...”, parere richiamato CP_11
dall per le in una delle missive indirizzate al Dipartimento per il Pt_4 CP_2
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il
Personale Scolastico e al Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
10 informativi e la statistica;
l'Amministrazione si era trovata in difficoltà nella gestione di tali problematiche, di natura tecnica, che avevano interessato il personale che aveva beneficiato del diritto previsto dalle disposizioni contrattuali di accettare incarichi a tempo determinato dopo aver “congelato temporaneamente” il loro ruolo con la richiesta di aspettativa ex art. 59 CCNL
Comparto Scuola del 29-11-2007; l'Amministrazione, sebbene consapevole del diritto al completamento orario di detto personale mediante l'assunzione con supplenze brevi e saltuarie, aveva affrontato, da un lato, l'impossibilità di inserimento dei detti contratti nel Sistema informativo, e, dall'altro lato, il diniego del visto e il parere negativo dell'organo di controllo (MEF - Ragionerie
Territoriali dello Stato); a parere dell'organo di controllo, la ricorrente non aveva diritto alla stipula di contratti a completamento dell'orario di servizio, negando il visto.
Quanto al diritto al completamento orario, a parere dei convenuti, non corrispondeva al vero quanto affermato dalla circa il fatto che Pt_1
l'Amministrazione non aveva riconosciuto il suo diritto al completamento orario: la ricorrente, nell'ottobre 2021, era stata individuata quale destinataria di una supplenza breve e saltuaria, dall'8-10-2021 al 20-12-2021, per l'insegnamento sul sostegno in sostituzione di una docente in congedo per maternità; alla scadenza del termine naturale del contratto, alla non erano stati conferiti ulteriori Pt_1
incarichi a completamento dell'orario in quanto sarebbero stati restituiti privi del visto dall'organo di controllo;
non corrispondeva al vero quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui “l'istituto avrebbe potuto revocare l'assegnazione della supplenza contrattualizzata e assegnarne un'altra corrispondente ai parametri
Contro
Contro indicati dal , non risultando che il fosse intervenuto per fornire all'Amministrazione indicazioni e parametri da seguire e rispettare per tali tipologie di contratti;
era inoltre infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui
“se veniva assegnata una classe di concorso diversa avrebbe avuto la supplenza fino alla fine dell'anno e non fino a dicembre”, affermazione che, oltre che di
11 oscuro SInificato e di difficile comprensione, era sicuramente priva di attinenza con le problematiche sorte nella fase di registrazione dei contratti ed in relazione alla classe di concorso assegnata a completamento orario, cosicché “l'organo di controllo aveva espresso parere negativo al conferimento di supplenze brevi al personale assunto ai sensi dell'art. 59 CCNL”, sulla base della sola natura dei contratti e quindi senza nessuna dipendenza dalla classe di concorso, ininfluente.
I resistenti eccepivano infatti la mancanza di disponibilità per l'insegnamento di spezzoni relativi a classi di concorso per cui la ricorrente era in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso che le consentissero di ottenere il completamento orario;
al termine del contratto di supplenza breve dell'8-10-2021, scaduto naturalmente al termine del congedo di maternità della docente titolare, nell' di non vi erano ulteriori cattedre o posti o Controparte_9 CP_3
spezzoni disponibili afferenti alle classi di concorso per cui la ricorrente possedeva l'accesso all'insegnamento (per stessa ammissione di parte ricorrente, le classi di concorso B020 e B021) per la cui copertura ella avrebbe potuto esercitare il diritto al completamento di orario fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e, tanto meno, fino al termine dell'anno scolastico;
nella nota prot. n. 11580 del 23-9-2021 del Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” di con cui si comunicavano a tutti i docenti in servizio nell'Istituto gli CP_3
spezzoni-orario restituiti dall da coprire con Controparte_4
incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale del personale scolastico con Circolare prot. n. 26841 del 5-9-2020, non risultavano spezzoni-orario pari o inferiori a 6 ore settimanali appartenenti alle due classi di concorso di interesse per la ricorrente;
l'unico spezzone orario su cui la Pt_1
avrebbe potuto vantare dei diritti era quello di 6 ore settimanali per l'insegnamento sul sostegno, che era stato, nel settembre 2021, assegnato a tre docenti, indicati in calce alla Circolare stessa, in posizione di priorità rispetto alla ricorrente: 2 ore al prof. , 2 ore alla prof.ssa e n. Persona_1 Persona_2
2 ore alla prof.ssa l'Amministrazione, correttamente, alla Persona_3
12 scadenza del contratto dell'8-10-2021, aveva deciso di non conferire ulteriori eventuali incarichi alla SI.ra sia per il clima di incertezze in merito alla Pt_1
gestione giuridica e contabile di tali tipologie di contratti, sia perché non vi erano disponibilità di spezzoni-orari per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto per il relativo insegnamento.
Infine, con riferimento al punteggio spettante ed attribuibile per il periodo di servizio svolto, i convenuti rilevavano l'infondatezza dell'affermazione della ricorrente secondo cui la stessa, non avendo avuto il completamento, aveva
“perso diversi punti nelle graduatorie essenziali per poter essere chiamati a supplenza nell'anno successivo”, in quanto, da un punto di vista giuridico, la non aveva subito alcun danno: ella aveva prestato servizio con un incarico Pt_1
di 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, dall'8-10-
2021 sino al 30-6-2022, con una durata quindi superiore a 180 giorni;
aveva pertanto acquisito il diritto all'attribuzione del massimo del punteggio spettante al personale docente per un anno di servizio;
al rinnovo delle G.P.S. pertanto ella avrebbe potuto chiedere ed ottenere l'attribuzione di ulteriori 12 punti per l'inserimento nella classe di concorso B019 (c.d. servizio “specifico”, ovvero prestato nella medesima classe di concorso) e punti 6 per tutte le altre classi di concorso di inserimento in G.P.S. (c.d. servizio “aspecifico”, ovvero prestato in altre classi di concorso rispetto a quella di inserimento).
Con riferimento all'importo richiesto quale differenza retributiva spettante per lo svolgimento dell'orario di attività didattica a raggiungimento dell'orario settimanale di servizio ordinario nella scuola secondaria, i resistenti evidenziavano che la ricorrente aveva chiesto il pagamento della somma di €
21.819,63 per l'eventuale svolgimento di 5 ore aggiuntive, dall'8-10-2021 al 20-
12-2021, richiesta invero manifestamente esorbitante per detto orario e per tale breve arco temporale;
la somma di € 21.819,60 prevista nella Tabella B allegata al CCNL del 23-1-2009 era l'importo lordo annuo comprensivo di tredicesima previsto per l'orario di cattedra di 18 ore settimanali ed esso doveva pertanto
13 essere, eventualmente, calibrato sulle ore e sui giorni di servizio effettivamente svolti, cioè su 13 ore settimanali su 18 ore per il primo contratto (regolarmente pagate) e su 5 ore su 18 relative al secondo contratto;
la non poteva ottenere Pt_1
il pagamento per un contratto annuale di completamento orario che non aveva svolto;
eventualmente all'Amministrazione poteva essere chiesto di corrispondere alla ricorrente la retribuzione per il servizio effettivamente svolto dall'8-10-2021 al 20-12-2021 per 5 ore settimanali aggiuntive alle 13 ore previste dal contratto prot. n. 10718 dell'8-9-2021.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, essa era generica e non suffragata da elementi probatori e per tali ragioni quindi doveva essere rigettata;
innanzitutto, il mancato completamento orario considerato dalla ricorrente come presupposto per ottenere il risarcimento del danno non era dipeso da una causa imputabile all'Amministrazione e ciò faceva escludere la responsabilità in capo alla stessa ai sensi dell'art. 1218 c.c.; inoltre detta richiesta non era accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiedeva il ristoro ed andava quindi qualificata come generica ed inutile;
come chiarito dalla Corte di
Cassazione con sent. n. 1527/11, le allegazioni correlate ad una domanda risarcitoria “non [potevano] essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…) ma [dovevano] includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta”.
I convenuti concludevano quindi chiedendo:
“- nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dalla SI.ra
in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con Parte_1
la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa.
“- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse accogliere le domande proposte dalla SI.ra , Parte_1
di riconoscere alla ricorrente esclusivamente al pagamento della retribuzione per
14 il servizio svolto dall'8 ottobre 2021 al 20 dicembre 2021, per 5 ore settimanali di insegnamento.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011
n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il
20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il
Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della SI.ra , si chiede che - tenuto conto della Parte_1
complessità delle questioni oggetto di gravame - che le spese predette siano compensate.”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 stipulato il 29-11-2007 (con previsioni che non hanno subito mutamenti per i periodi successivi) prevede, in relazione al personale ATA:
“ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO.
“1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
15 “2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
“ART.60 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
“1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell'orario.”,
e relativamente al personale docente:
“ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
“1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 25.
“2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
“3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente
l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.
“4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
16 “5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
“6. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985,
n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
“7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.”.
Il Decreto Ministeriale 13-12-2000, n. 430 del , avente Controparte_7
ad oggetto il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, a sua volta dispone:
“Art.
4. COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ DI DIVERSI
RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO.
“1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
“2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il
17 criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
“3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.”.
Passando all'esame della presente fattispecie concreta, deve rilevarsi che le
Amministrazioni resistenti si sono trovate esclusivamente di fronte ad una impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del SIDI - Sistema Informativo dell'Istruzione del contratto stipulato tra le parti l'8-10-2021; il problema è stato esclusivamente di natura tecnica, e , a fronte di spiegazioni e richieste ben formulate da parte dell'Amministrazione scolastica al gestore del Sistema informatico, come per tutti i Sistemi informativi, oggetto di aggiornamenti continui, esso sarebbe stato facilmente risolto, appunto mediante l'apporto di modifiche tecniche.
Non può rilevare, ai fini ostativi eccepiti dai convenuti, il fatto che, con riferimento ai contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati per il completamento orario, le segreterie scolastiche avessero incontrato difficoltà nella gestione giuridica degli stessi consistenti nell'impossibilità tecnica di inserimento e di trasmissione digitale tramite la piattaforma del Sistema
Informativo dell'Istruzione (SIDI) di tali tipologie di contratti, in quanto il primo contratto, già registrato come “Incarico a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola” con richiesta dell'aspettativa ex art. 59 CCNL 2006/2009, aveva impedito l'inserimento di ulteriori incarichi (supplenze brevi e saltuarie) conferiti per il completamento dell'orario settimanale previsto per il personale docente, sulla base di una segnalazione di errore originata dal Sistema informativo, che interpretava il personale a cui erano state affidate supplenze brevi e saltuarie come “personale di ruolo”, con la conseguenza che non era
18 consentita l'attribuzione di ulteriori contratti;
l'eventuale impossibilità di registrazione del contratto di lavoro prot. n. 12585 dell'8-10-2021 nel sistema informativo e quindi di regolarizzazione contabile ed economica del periodo di servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente di sostegno fino al 20-12-
2021 attiene ad eventi esterni rispetto alla conclusione ed esecuzione del contratto medesimo.
Comunque il Sistema informativo fa capo al datore di lavoro e non possono che ricadere su quest'ultimo l'inadempimento e la responsabilità per il suo anomalo funzionamento.
Il fatto che il contratto concluso tra le parti fosse perfettamente valido ed efficace
è dimostrato anche dal fatto che, secondo quanto riferito dagli stessi resistenti, da un lato, l' aveva chiesto l'intervento Controparte_2
degli Uffici Centrali del e, dall'altro, i Dirigenti Scolastici degli Istituti CP_1
interessati dai descritti malfunzionamenti avevano interpellato le Ragionerie
Territoriali dello Stato competenti, inviando per la registrazione i contratti sottoscritti per il completamento dell'orario di servizio in formato cartaceo, ottenendo però che queste ultime continuassero a negare il visto, peraltro per un motivo ancora diverso, come testualmente chiarito: “il pagamento di tali tipologie di supplenze, per effetto dei protocolli di intesa , è gestito direttamente CP_11
dagli Istituti Scolastici con le procedure informatiche in uso, e traggono i fondi di spesa dalle somme appositamente messe a disposizione da parte del agli CP_11
Istituti Scolastici ...”; tali motivi sono stati richiamati dall' Parte_5
in una delle missive indirizzate al Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico e al
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
I convenuti hanno ripetutamente e consapevolmente riconosciuto la sussistenza del diritto della ricorrente al completamento orario.
19 Le difficoltà di natura tecnica incontrate dall'Amministrazione nella gestione dei contratti stipulati con il personale beneficiario del diritto di accettare incarichi a tempo determinato dopo la sospensione temporanea del proprio ruolo con richiesta di aspettativa ex art. 59 CCNL Comparto Scuola 29-11-2007, consistenti, da un canto, nell'impossibilità di inserimento di tali contratti nel Sistema
Informativo, e, dall'altro, nel diniego del visto e nel parere negativo dell'organo di controllo, MEF - Ragionerie Territoriali dello Stato, sebbene il CP_1
convenuto si sia espressamente dichiarato consapevole del diritto di detto personale, comprensivo dell'odierna ricorrente, al completamento orario mediante l'assunzione con supplenze brevi e saltuarie, non possono in alcun modo giustificare la postuma attribuzione di inefficacia al contratto di lavoro a tempo determinato concluso l'8-10-2021 ed eseguito dalla ricorrente e neppure la condotta tenuta dall'organo di controllo, secondo il quale la ricorrente doveva essere ritenuta come non avente diritto alla stipula di contratti a completamento dell'orario di servizio, con conseguente negazione dell'apposizione del visto al suddetto contratto di lavoro.
Quanto al diritto al completamento orario, infatti, l'Amministrazione lo ha originariamente ed anche successivamente riconosciuto alla : la stessa, Pt_1
nell'ottobre 2021, è stata legittimamente individuata quale destinataria di una supplenza breve e saltuaria, dall'8-10-2021 al 20-12-2021, per l'insegnamento sul sostegno per 5 ore settimanali in sostituzione di una docente in congedo per maternità; alla scadenza del termine naturale di tale contratto, alla non sono Pt_1
stati conferiti ulteriori incarichi a completamento dell'orario.
Però non vi è in atti prova del fatto che fossero disponibili spezzoni orario nel periodo successivo al 30-12-2021 per l'insegnamento in classi di concorso per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto;
al termine del contratto di supplenza breve dell'8-10-2021, scaduto naturalmente al termine del congedo di maternità della docente titolare, non vi è prova che nell Controparte_9
di vi fossero ulteriori cattedre o posti o spezzoni disponibili
[...] CP_3
20 afferenti alle classi di concorso per cui la ricorrente possedeva l'accesso all'insegnamento (per stessa ammissione di parte ricorrente, le classi di concorso
B020 e B021) per la cui copertura ella avrebbe potuto esercitare il diritto al completamento di orario fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e, tanto meno, fino al termine dell'anno scolastico.
Infatti, nella nota prot. n. 11580 del 23-9-2021 del Dirigente dell'I.P.S.E.O.A. “G.
Varnelli” di con cui sono stati comunicati a tutti i docenti in servizio CP_3
nell'Istituto gli spezzoni-orario restituiti dall' da Controparte_4
coprire con incarichi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione
Generale del personale scolastico con Circolare prot. n. 26841 del 5-9-2020, non risultano spezzoni-orario pari o inferiori a 6 ore settimanali appartenenti alle due classi di concorso di interesse per la ricorrente.
La circostanza secondo cui l'unico spezzone orario su cui la avrebbe Pt_1
potuto vantare dei diritti era quello di 6 ore settimanali per l'insegnamento sul sostegno, sia stato nel settembre 2021 assegnato a tre docenti, indicati dai resistenti (in calce alla Circolare stessa), in posizione di priorità rispetto alla ricorrente: 2 ore al prof. , 2 ore alla prof.ssa e n. Persona_1 Persona_2
2 ore alla prof.ssa non risulta contestata dalla , né Persona_3 Pt_1
risulta per il periodo gennaio-giugno 2022 disponibilità di spezzoni-orari per cui la ricorrente fosse in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento.
Appare inoltre corretto quanto affermato dai convenuti con riferimento al punteggio spettante ed attribuibile per il periodo di servizio svolto, circa l'infondatezza dell'affermazione della ricorrente secondo cui la stessa, non avendo avuto il completamento, abbia perso diversi punti nelle graduatorie, essenziali per poter essere chiamati a supplenza nell'anno successivo, in quanto, da tale punto di vista, la non ha subito alcun danno, poiché, avendo prestato Pt_1
servizio con un incarico di 13 ore settimanali di insegnamento nella classe di concorso B019, dall'8-9-2021 sino al 30-6-2022, quindi per un periodo superiore a 180 giorni, la stessa ha comunque acquisito il diritto all'attribuzione del
21 massimo del punteggio spettante al personale docente per un anno di servizio, con diritto, al rinnovo delle G.P.S., di ottenere l'attribuzione di ulteriori 12 punti per l'inserimento nella classe di concorso B019 (servizio “specifico”, ovvero prestato nella medesima classe di concorso) e punti 6 per tutte le altre classi di concorso di inserimento in G.P.S. (servizio “aspecifico”, in quanto prestato in altre classi di concorso rispetto a quella di inserimento).
Con riferimento al risarcimento del danno subito, quindi, la ricorrente ha diritto ad esso con riferimento all'effettivo svolgimento di 5 ore aggiuntive di insegnamento, dall'8-10-2021 al 20-12-2021; il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti può pertanto essere riconosciuto esclusivamente in relazione al completamento dell'orario come da incarico conferitole dall'8-10-
2021 al 20-12-2021, cosicché, all'accertamento dell'illegittimità della mancata registrazione ed apposizione del visto al medesimo deve seguire la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tale danno, quantificato nella misura corrispondente alla retribuzione spettante alla in relazione a 5 ore Pt_1
settimanali di insegnamento per il periodo dall'8-10-2021 al 20-12-2021, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo.
La parziale soccombenza giustifica la condanna dei convenuti al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, metà quantificata (con esclusione del compenso per la fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
nei confronti dei convenuti indicati in epigrafe, come sopra
[...]
22 rispettivamente rappresentati, con ricorso depositato il 24-10-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, accertato il diritto della ricorrente al completamento dell'orario come da incarico conferitole dall'8-
10-2021 al 20-12-2021, accertata l'illegittimità della revoca del suddetto incarico, condanna i convenuti, come sopra rappresentati, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, determinato in misura pari alla retribuzione alla stessa spettante in relazione a 5 ore settimanali di insegnamento per il periodo dall'8-10-2021 al 20-12-2021, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, come sopra rappresentati, al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi €
1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 18-7-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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