Rigetto
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/08/2025, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07148/2025REG.PROV.COLL.
N. 04685/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2022, proposto da
A.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Falvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
BP Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Perrotta e Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2214/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della BP Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Mauro Magnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società A.L. s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’annullamento del permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune di Cosenza alla società B.P. Costruzioni s.r.l. in data 17 maggio 2010, come variante edilizia n. 3) al permesso di costruire 7/C del 12.9.2005, assentito in ambito di PRU, approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria del 7 febbraio 2005, n. 15, nonché avverso il certificato di agibilità parziale, formatosi sull’istanza acquisita al protocollo Generale del Comune di Cosenza in data 6 maggio 2010.
Con il ricorso introduttivo, l’esponente precisava di essere proprietaria di un immobile in corso di realizzazione, sito in via Popilia di Cosenza, identificato al catasto al foglio 15, con le particelle numeri 153 sub 15, 16, 17 e sub 24, quest’ultima relativa a corte comune, utilizzata per quota parte fra i condividendi, tra cui anche la controinteressata B.P. Costruzioni s.r.l., partecipanti al programma, dei rispettivi interventi. La stessa area cortilizia comune era stata utilizzata, per la quota di pertinenza, dalla BP Costruzioni s.r.l., comproprietaria di detta particella (foglio 15, 153 sub 24), oltre che mediante lo sfruttamento volumetrico per il proprio edificio, altresì, quale spazio per parcheggi pubblici, ai fini dello standard richiesto per la zona.
L’edificio della società BP Costruzioni s.r.l., non ancora completato, era utilizzato parzialmente come poliambulatorio medico dall’ASP di Cosenza, che conduceva in locazione i primi tre piani. La collocazione dell’ambulatorio dell’ASP all’interno dell’edificio aveva creato una situazione di circolazione e sosta di autoveicoli molto disordinata per il transito e l’accesso all’interno della corte comune dove affacciava l’immobile della ricorrente, la quale, a seguito di accesso agli atti del Comune, verificava la dismissione dell’area destinata a parcheggio, che veniva utilizzata dal nuovo proprietario come cantiere per la realizzazione di un altro intervento edilizio.
La ricorrente riferiva nell’atto introduttivo della lite di avere verificato che la variante edilizia n. 3 del fabbricato in esame, rilasciata con permesso edilizio n. 20 del 17.5.2010, era illegittima, pertanto ne domandava l’annullamento, unitamente all’agibilità parziale riconosciuta nelle more dall’Amministrazione.
La società A.L. s.r.l. lamentava che l’utilizzazione quale poliambulatorio di una porzione del fabbricato realizzato dalla società controinteressata, proprio in forza del permesso di costruire impugnato, aveva reso “ particolarmente difficoltoso il transito e la circolazione degli stessi all’interno della corte comune dove affaccia l’immobile del ricorrente e crea disagio anche ai magazzini dello stesso, locati per attività commerciali e con ingresso indipendente anche dalla strada principale, all’esterno della corte ”.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 2214 del 2021, riteneva il ricorso irricevibile perché tardivamente proposto, rilevando altresì il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria. In particolare, il Collegio di prima istanza, richiamando la giurisprudenza consolidata, osservava che la decorrenza del termine per l’impugnazione di un titolo edilizio doveva essere individuata con riguardo alla data di inizio dei lavori, in ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per avviare l’attività edilizia dell’area interessa, ovvero alla data di completamento dei lavori, o a quella in cui si rendesse comunque palese, in relazione al grado di avanzamento degli stessi, l’esatta dimensione, la consistenza e la finalità del manufatto in costruzione, laddove fossero state contestate le modalità di esercizio dell’attività edilizia.
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, in considerazione dei profili di illegittimità dedotti in giudizio, relativi alle volumetrie realizzate, alla destinazione d’uso e all’agibilità dei locali, il termine per impugnare il titolo edilizio era iniziato a decorrere al momento in cui era stata percepibile la dimensione dell’intervento urbanistico, allorché, in sostanza, parte ricorrente aveva potuto percepire la portata lesiva del titolo in tesi rilasciato in violazione alle previsioni degli strumenti urbanistici in tema di volumetrie assentibili e nel momento in cui i locali erano stati in concreto destinati a uffici e ambulatori dell’ASP di Cosenza.
Il T.A.R. osservava che, dal tenore degli atti processuali, e in particolare dallo stesso ricorso, risultava chiaro che il completamento, nella sua struttura essenziale, del fabbricato, e l’allocazione al suo interno degli uffici dell’ASL, risalivano a diversi anni prima della proposizione del ricorso, il quale risultava pertanto intempestivo.
3. Con il ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società A.L. s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cpa – Il dies a quo per la tempestiva impugnativa del titolo edilizio non può prescindere dalla percezione degli aspetti lesivi del provvedimento – Insussistenza della tardività ”.
Con il secondo mezzo, l’appellante ripropone le critiche agli atti impugnati introdotte con il ricorso originario, non esaminate dal Collegio in ragione della dichiarazione di irricevibilità del gravame per tardività.
4. Si è costituita in giudizio la BP Costruzioni s.r.l., che ha concluso per l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività e per il rigetto nel merito.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio rileva che si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla società BP Costruzioni s.r.l. in relazione alla dedotta inammissibilità della memoria depositata dall’appellante, stante l’infondatezza del ricorso in appello non dipendente dall’esame dei profili dedotti in tali eccezioni.
8. Passando all’esame delle critiche illustrate nel gravame, con il primo mezzo l’appellante contesta l’esito argomentativo della sentenza impugnata in ordine alla assunta irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la conoscenza che determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale sarebbe la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che evidenziano la lesività della sfera giuridica del destinatario, in modo da rendere evincibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
L’esponente lamenta che il Tribunale, valorizzando l’affermazione di cui al ricorso, secondo cui la collocazione del poliambulatorio nell’edificio per cui è causa aveva comportato una circolazione del traffico caotica, per sostenere che da tale momento decorreva per il ricorrente il termine decadenziale per insorgere avverso il provvedimento edilizio, avrebbe confuso il mero e generico interesse del terzo vicino, ma più in generale proprio dei cittadini residenti in una determinata zona, a non avere nelle adiacenze insediamenti di strutture pubbliche che potessero rendere maggiormente congestionato il traffico locale, con l’interesse al ricorso che, ai fini della ricevibilità, deve pur sempre ricondursi alla lesione di una posizione giuridica soggettiva del terzo e, dunque, al concetto di conoscenza della lesività dell’atto, da parte dello stesso.
Nella specie, non sarebbe il cambio di destinazione d’uso in sé, da residenziale/commerciale a direzionale, a far percepire la lesività degli atti impugnati al terzo, quanto la circostanza accaduta che l’area adiacente al detto fabbricato, utilizzata sin dall’inizio quale parcheggio a servizio dell’immobile, in realtà, non era tale, se non in via di fatto, dal momento che sul terreno in questione, verso la fine del 2020, era stato posto in opera un cantiere per la realizzazione di un nuovo intervento edilizio. In particolare, la società A.L. s.r.l. osserva che, allo stato, il fabbricato non risulta ancora completato, come emerge dalla relazione tecnica depositata in atti e da quella prodotta dalla controinteressata, e comunque le censure di cui al ricorso introduttivo riguarderebbero aspetti del permesso in variante n. 3), la cui portata lesiva non sarebbe certamente percepibile, prescindendo dalla specifica conoscenza degli atti del procedimento.
8.1. La critica è infondata.
Nell'ambito del contenzioso amministrativo, la legittimità della proposizione di un ricorso contro atti relativi a titoli edilizi da parte di soggetti terzi è subordinata al rispetto dei termini previsti dalla legge per la sua presentazione. Il dies a quo per l’impugnazione si determina in base alla "piena conoscenza" della lesività degli atti da parte del ricorrente, concetto che si traduce nella percezione degli elementi essenziali che evidenziano la lesività delle proprie posizioni giuridiche tutelabili in sede giurisdizionale. Tale conoscenza non implica necessariamente un'approfondita consapevolezza di ogni aspetto dell'atto impugnato, poiché la normativa vigente consente al ricorrente di integrare successivamente il proprio ricorso con motivi aggiunti, derivanti dalla conoscenza di nuovi elementi, entro un ulteriore termine decadenziale di sessanta giorni.
La giurisprudenza consolidata condivide il principio secondo cui il termine per l'impugnazione non decorre dalla mera consapevolezza dell'esistenza dell'atto, ma dal momento in cui l'atto rivela inequivocabilmente la sua lesività in termini di eventuale difformità rispetto alla normativa urbanistico-edilizia.
Ciò in quanto il giudizio di irricevibilità del ricorso presentato oltre il termine legale trova fondamento nell'interesse alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, mirando a contemperare il diritto di difesa del ricorrente con l'esigenza di non lasciare il titolare del permesso in una protratta incertezza sulla legittimità del proprio titolo.
Tuttavia la ‘piena conoscenza', ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un titolo edilizio viene individuata nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; laddove, invece, si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) viene individuata al completamento dei lavori o, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, nel momento in cui si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione. La giurisprudenza ha evidenziato, inoltre, come la vicinitas di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate, oltre a incidere sull'interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori e, comunque, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l'onere di esercitare sollecitamente l'accesso documentale (Cons. Stato n. 6996 del 2020).
Il Collegio condivide l’approdo argomentativo sostenuto dal Tribunale amministrativo nella parte in cui, richiamando la giurisprudenza sopra enunciata, osserva che la richiesta di accesso formulata dalla ricorrente non può ritenersi idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.
Le emergenze processuali inducono a ritenere che proprio in considerazione dei profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente anche con riferimento al provvedimento di variante, relativi alle volumetrie realizzate, alla destinazione d’uso e all’agibilità dei locali, il termine per impugnare il titolo edilizio è iniziato a decorrere al momento in cui è stata percepita la dimensione delle opere, e quindi la portata lesiva delle autorizzazioni amministrative in tesi rilasciate in violazione alle previsioni degli strumenti urbanistici in tema di volumetrie assentibili, e, quindi, nel momento in cui i locali sono stati effettivamente destinati a uffici e ambulatori dell’ASP.
Invero, come sostiene il T.A.R. “ è chiaro che il completamento, nella sua struttura essenziale, del fabbricato e l’allocazione al suo interno degli uffici dell’ASL risalgano a diversi anni prima della proposizione del ricorso, il quale risulta così intempestivo ”. A sostegno dell’assunto è sufficiente leggere il contenuto del ricorso introduttivo nella parte in cui si precisa che ‘ di recente, il fenomeno della caotica circolazione si è ulteriormente incrementato, a causa della dismissione, quale parcheggio pubblico, di un’area di terzi, abusivamente destinata a tale funzione ma attualmente recuperata ed attrezzata quale cantiere dal proprietario per la realizzazione di altro intervento edilizio’.
Come osservato dalla BP Costruzioni s.r.l. con memoria, la società A.L. s.r.l. era al corrente dell’utilizzo di una porzione del bene immobile dall’ASP di Cosenza, come pure di tutti gli aspetti formali/progettuali che riguardavano l’intervento edilizio in contestazione.
Va, altresì, rilevato che il riferimento temporale precisato in ricorso dall’appellante, ‘ all’incirca nel mese di ottobre 2020’, richiamando l’opera eseguita dal proprietario di un’area attigua, è rimasto privo di riscontro probatorio, trattandosi di un argomento difensivo comunque non ampiamente illustrato neppure nel ricorso di primo grado. Nel caso in esame, il titolo abilitativo ottenuto dalla società BP Costruzioni s.r.l. ha riguardato un edificio ultimato nel 2010, come risulta dalla documentazione in atti, pubblicato nell’Albo Pretorio comunale in data 6.7.2010, che è stato concesso in locazione all’ASP di Cosenza per la destinazione a poliambulatorio in data 9.8.2010, e dalla stessa utilizzato per anni, essendo così evidente all’esterno la consistenza del manufatto e il grado di sviluppo dei lavori eseguiti dalla società BP Costruzioni s.r.l. in considerazione della prossimità della ricorrente all’area e alle opere edilizie contestate.
Ne consegue che stante la decorrenza del termine per impugnare, il ricorso introduttivo risulta intempestivo.
9. La dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività, correttamente dichiarata dal Giudice di prima istanza, determina l’inammissibilità delle censure riproposte nel presente giudizio ai sensi dell’art. 101 c.p.a. in quanto non esaminate dal T.A.R.
La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo condiviso, ritiene che il giudice, che ha dichiarato inammissibile o irricevibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, si è spogliato della potestas iudicandi, pertanto non è tenuto all’esame del merito, e nel caso dovesse procedere alla valutazione delle censure prospettate dalle parti, ‘ le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici’ (Corte di Cassazione ord. n. 2522 del 2025).
In conformità ai suddetti principi, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi, il Collegio di prima istanza ha omesso di esaminare il merito della controversia, stante la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, posto che: ‘ Ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda’ (Corte di Cassazione ord. n. 32092 del 2024; id. n. 11675 del 2020).
10. In definitiva, l’appello va respinto e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
11. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO