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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13086/2024 RG, introdotta da
OMA (RM), 28/12/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GALATI ALESSIO;
(ROMA (RM), 26/03/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GALATI ALESSIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A I Sigg.ri e vivranno separati con Parte_2 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
B Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in Roma Via Enrico Bernardi 20, dove è attualmente residente;
C La casa coniugale sita in Roma Via Enrico Bernardi n. 20, verrà
assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto. Il marito si allontanerà
dalla casa coniugale entro 30 giorni dall'udienza fissata per la convocazione delle parti, trasferendo altrove la propria residenza entro lo stesso termine;
D Tenuto conto dell'età del figlio della coppia che il Persona_1
prossimo 9 gennaio 2025 diverrà maggiorenne ed in considerazione dell'ottimo rapporto che lo stesso intrattiene con entrambi i genitori, i Sigg.ri e frequenteranno il figlio Parte_2 Controparte_1 Per_1
compatibilmente alle esigenze scolastiche, sportive e di relazione sociale del ragazzo;
E Il Signor corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00, Per_1
oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese presso il domicilio della Sig.ra o mediante bonifico Parte_2
bancario sul conto corrente il cui iban sarà comunicato dalla beneficiaria;
F I genitori contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per il figlio , applicando i principi di cui al Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
G I Sigg.ri e si obbligano a trasferire Parte_2 Controparte_1
nel termine di 90 giorni dalla data di udienza per la comparizione delle parti al figlio la proprietà dell'immobile sito in Roma Via Enrico Persona_1
Bernardi n. 20, identificato al catasto Fabbricati del comune di Roma al foglio 666, particella 171, subalterno 505, Z.C. 6, categoria A/2, classe 4,
vani 5,5, superficie catastale totale 125 mq, totale escluse aree scoperte 117
mq, rendita catastale € 653,32. La Sig.ra con il consenso del Parte_2
Sig. manterrà sul predetto immobile il diritto di abitazione. Controparte_1
L'appartamento oggetto di vendita con riserva del diritto di abitazione in favore della Sig.ra sarà ceduto al figlio in Parte_2 Persona_1
regola con la normativa urbanistica in vigore, nello stato di fatto in cui si trova. Le spese dell'atto di trasferimento saranno sostenute dai sigg.ri
[...]
e in misura uguale. Pt_2 Controparte_1
H Le spese relative al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale rimarranno in capo alle parti in parte uguale fino all'estinzione del finanziamento.
I Il conto corrente cointestato presso la sarà chiuso ed il CP_2
saldo presente diviso in parti uguali tra le parti.
J I coniugi dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui al punto g) – cessione dell'immobile al figlio - delle presenti condizioni è da considerarsi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13086/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 28/12/1972) e OMA (RM),
[...] Controparte_1
26/03/1971) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
10/10/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1506, Parte II, Serie A02, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi