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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2024, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B– riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5224/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta.
TRA
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/08/1988 ed ivi residente al Corso Avezzano n. 4, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Michele D'Auria, presso il cui studio in
Torre del Greco (NA), alla via Alcide De Gasperi n. 74 elettivamente domicilia;
E
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
10/06/1992 ed ivi residente al Corso Avezzano n.
4 - rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Carmela Fimiani, presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 187/B elettivamente domicilia.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso con le precisazioni e modifiche ai patti rilevate dal Tribunale ed accettate dalle parti in sede di comparizione all'udienza del 19.03.2024.
Il P.M. in data 25-6-2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 09.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in data 18.10.2019, in Torre del Greco (Na), e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 279, parte II serie A, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata una figlia, , il 26.08.2020. Per_1
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, i quali intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 19.3.2024, preso atto che le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha invitato le parti a modificare la pattuizione di cui al punto 3 del ricorso, con riferimento al pernottamento della figlia;
avendo le parti aderito a tale invito, modificando i patti, ha rimesso la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del p.m.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e appaiono conformi all'interesse della figlia minore, in quanto prevedono un'adeguata regolamentazione del diritto di visita paterno e del contributo al mantenimento dovuto dal
Pt_1
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi hanno già lasciato la casa coniugale in locazione ritirando gli effetti personali e, attualmente vivono presso le abitazioni dei rispettivi genitori in Torre del Greco;
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ma Per_1 vivrà con la madre in Torre del Greco alla via A. De Gasperi, n.89 presso l'abitazione dei di lei genitori. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto della capacità e delle inclinazioni ed aspirazioni della minore. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore compatibilmente con le esigenze della stessa tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20) e, dalle 10 alle 12:30 a domeniche alterne. Si stabilisce il pernottamento della minore presso il padre a fine settimana alterni sempre nel rispetto delle esigenze della stessa. In considerazione del fatto che svolge da aprile ad ottobre di ogni anno lavoro stagionale di Parte_1 cuoco presso una struttura alberghiera fuori della Regione Campania, si precisa che il diritto di visita in detto periodo verrà esercitato nel giorno settimanale di riposo lavorativo. Si stabilisce che la minore potrà trascorrere con il padre una settimana nel periodo estivo da concordare con la sig.ra , compatibilmente con le CP_1 esigenze lavorative del sig. e, sempre nel rispetto delle esigenze della Pt_1 minore. Per quanto attiene alle festività natalizie ad anni alterni la minore potrà trascorrere con il padre dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 26 dicembre e ancora dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 02 gennaio alternativamente. Per il giorno dell'epifania la minore potrà trascorrere ad anni alterni la mattina con un genitore e il pomeriggio con l'altro.
Per le vacanze pasquali la minore potrà trascorrere sempre per anni alterni e periodi alterni tra la domenica di Pasqua e il lunedi dell'Angelo. Alternativamente di anno in anno il 25 aprile, il primo maggio e 2 Giugno.
La minore nei giorni stabiliti per la visita dovrà essere prelevata dal padre presso l'abitazione in Torre del Greco alla via A. De Gasperi, n. 89 e dallo stesso ivi riaccompagnata.
3. si obbliga a versare per il mantenimento della figlia minore la Parte_1 somma mensile di €. 350,00 comprensiva della quota di assegno unico entro il primo di ogni mese a partire dal mese di novembre 2023 a mezzo bonifico su carta postepay evolution intestata alla sig.ra IBAN CP_1
[...]. Detto assegno mensile verrà rivalutato come per legge annualmente nella misura del 100% degli indici istat.
4. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, vestiario, ludiche e sportive) per la figlia minore;
5. Si stabilisce che soltanto per l'anno scolastico 2023/2024 la piccola Per_1 frequenterà la scuola dell'infanzia presso l'istituto privato suore di San Giovanni Battista in Torre del Greco e, la retta mensile a partire da ottobre è pari ad €. 117,00
e, sarà a carico di entrambi i genitori al 50%.
6. Il sig. verserà la quota della retta scuola a proprio carico a mezzo bonifico Pt_1 unitamente all'assegno di mantenimento.
7. rinuncia all'assegno di mantenimento in considerazione Controparte_1 della breve durata del matrimonio e dell'attuale occupazione lavorativa. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 279, parte 2, serie A, anno 2019 del
Comune di Torre del Greco).
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 9-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B– riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5224/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta.
TRA
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/08/1988 ed ivi residente al Corso Avezzano n. 4, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Michele D'Auria, presso il cui studio in
Torre del Greco (NA), alla via Alcide De Gasperi n. 74 elettivamente domicilia;
E
, (C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
10/06/1992 ed ivi residente al Corso Avezzano n.
4 - rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Carmela Fimiani, presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 187/B elettivamente domicilia.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso con le precisazioni e modifiche ai patti rilevate dal Tribunale ed accettate dalle parti in sede di comparizione all'udienza del 19.03.2024.
Il P.M. in data 25-6-2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 09.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in data 18.10.2019, in Torre del Greco (Na), e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 279, parte II serie A, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata una figlia, , il 26.08.2020. Per_1
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, i quali intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 19.3.2024, preso atto che le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha invitato le parti a modificare la pattuizione di cui al punto 3 del ricorso, con riferimento al pernottamento della figlia;
avendo le parti aderito a tale invito, modificando i patti, ha rimesso la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del p.m.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e appaiono conformi all'interesse della figlia minore, in quanto prevedono un'adeguata regolamentazione del diritto di visita paterno e del contributo al mantenimento dovuto dal
Pt_1
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi hanno già lasciato la casa coniugale in locazione ritirando gli effetti personali e, attualmente vivono presso le abitazioni dei rispettivi genitori in Torre del Greco;
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ma Per_1 vivrà con la madre in Torre del Greco alla via A. De Gasperi, n.89 presso l'abitazione dei di lei genitori. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto della capacità e delle inclinazioni ed aspirazioni della minore. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore compatibilmente con le esigenze della stessa tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20) e, dalle 10 alle 12:30 a domeniche alterne. Si stabilisce il pernottamento della minore presso il padre a fine settimana alterni sempre nel rispetto delle esigenze della stessa. In considerazione del fatto che svolge da aprile ad ottobre di ogni anno lavoro stagionale di Parte_1 cuoco presso una struttura alberghiera fuori della Regione Campania, si precisa che il diritto di visita in detto periodo verrà esercitato nel giorno settimanale di riposo lavorativo. Si stabilisce che la minore potrà trascorrere con il padre una settimana nel periodo estivo da concordare con la sig.ra , compatibilmente con le CP_1 esigenze lavorative del sig. e, sempre nel rispetto delle esigenze della Pt_1 minore. Per quanto attiene alle festività natalizie ad anni alterni la minore potrà trascorrere con il padre dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 26 dicembre e ancora dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 02 gennaio alternativamente. Per il giorno dell'epifania la minore potrà trascorrere ad anni alterni la mattina con un genitore e il pomeriggio con l'altro.
Per le vacanze pasquali la minore potrà trascorrere sempre per anni alterni e periodi alterni tra la domenica di Pasqua e il lunedi dell'Angelo. Alternativamente di anno in anno il 25 aprile, il primo maggio e 2 Giugno.
La minore nei giorni stabiliti per la visita dovrà essere prelevata dal padre presso l'abitazione in Torre del Greco alla via A. De Gasperi, n. 89 e dallo stesso ivi riaccompagnata.
3. si obbliga a versare per il mantenimento della figlia minore la Parte_1 somma mensile di €. 350,00 comprensiva della quota di assegno unico entro il primo di ogni mese a partire dal mese di novembre 2023 a mezzo bonifico su carta postepay evolution intestata alla sig.ra IBAN CP_1
[...]. Detto assegno mensile verrà rivalutato come per legge annualmente nella misura del 100% degli indici istat.
4. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, vestiario, ludiche e sportive) per la figlia minore;
5. Si stabilisce che soltanto per l'anno scolastico 2023/2024 la piccola Per_1 frequenterà la scuola dell'infanzia presso l'istituto privato suore di San Giovanni Battista in Torre del Greco e, la retta mensile a partire da ottobre è pari ad €. 117,00
e, sarà a carico di entrambi i genitori al 50%.
6. Il sig. verserà la quota della retta scuola a proprio carico a mezzo bonifico Pt_1 unitamente all'assegno di mantenimento.
7. rinuncia all'assegno di mantenimento in considerazione Controparte_1 della breve durata del matrimonio e dell'attuale occupazione lavorativa. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 279, parte 2, serie A, anno 2019 del
Comune di Torre del Greco).
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 9-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi