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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N . 7 7 8 / 2 0 2 1 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 778 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Vito Forte, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisticci (MT), alla via Da Bormida, n.8
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso la
[...] P.IVA_1
sede di alla via Isca del Pioppo n. 41, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. CP_1
Mario Romaniello e dott.ssa Marta Ciccarese
OPPOSTO
E
C.F. P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di lui in Paola (CS), alla Via Corso Roma n.3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, depositato in data 12.02.2019, presso il Tribunale di AG, sez.
Lavoro, impugnava la cartella esattoriale n. 09220190000984974000, emessa Parte_1 dall' in nome e per conto dell' di Controparte_3 Controparte_1 in relazione alla sanzione amministrativa per l'illecito di cui agli artt. 3 comma 3 e 3ter del CP_1
D.L. 22.02.2002, n. 12 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs 151/2015 per aver impiegato un lavoratore subordinato, , senza aver inviato la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, così come accertato nel verbale di contestazione nr. PZ00004/2017-093-01 del 31.07.2017 (ordinanza ingiunzione n. 198/2018). A sostegno dell'opposizione, l'opponente contestava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'ordinanza- ingiunzione n. 198/2018, posta a base della cartella impugnata, deducendo:
1) l'obbligo per l'amministrazione di non disporre l'iscrizione a ruolo la somma oggetto dell'ordinanza in pendenza di giudizio di accertamento negativo (proc r.g.l. 1621/18), ossia solo dopo la pronuncia del giudice che rigettasse l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione ex art. 27 l. 689/89;
2) la nullità ovvero l'inesistenza della notifica per mancata conformità alle prescrizioni di cui all'art. 26, co. 2 dpr 602/73, in quanto la notifica della cartella sarebbe avvenuta a mezzo pec in data
25.01.2019, allegando soltanto il file pdf, senza attestazione di conformità, nonché privo del file di estensione p7m.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “si chiede che Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione voglia a) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutorietà della cartella opposta b) nel merito accogliere la presente opposizione ed annullare la cartella qui impugnata e sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente con vittoria di spese e competenze anche ai sensi dell'art. 96 cpc”.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di AG con n.r.g.
393/2019, ma rilevata l'incompetenza funzionale del Giudice assegnatario, con provvedimento del
Presidente del Tribunale del 16.06.2021, il procedimento veniva cancellato dal ruolo della sezione
Lavoro e veniva iscritto sul ruolo ordinario.
Si costituiva tempestivamente la quale chiedeva Controparte_2 preliminarmente di accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Ente
Riscossore, nel merito di rigettare la domanda del ricorrente in quanto inammissibile ed infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2023 si costituiva tardivamente l'
[...]
, trascrivendo il contenuto della comparsa di risposta Controparte_4
prodotta in occasione della costituzione nel procedimento con n. 744/2020 di r.g., avente medesimo petitum e medesima causa petendi e definito con sentenza n. 132 del 27.03.2023 del Tribunale di
AG, chiedendo al Giudice adito di definire il presente giudizio al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati in ossequio al principio del ne bis in idem, alla luce della sentenza sopra citata.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il Giudice con ordinanza del
24.04.2023 rigettava l'istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente. All'udienza del
4.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via preliminare ed assorbente il Tribunale osserva che l' , con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto la sentenza di questo Tribunale n. 132 del
27.03.2023, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 744/2020 di r.g., che ha statuito sulla medesima domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rigettando, nello specifico, l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale nr. 092 2019 Parte_1
0000 9849 74 000.
A fronte di tale univoca documentazione deve quindi darsi atto della doppia iscrizione a ruolo della stessa causa.
L'art. 168 c.p.c. prevede che in relazione ad una determinata controversia civile abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto, con il quale si determina la presa di contatto del giudizio con l'ufficio presso il quale viene incardinato. La questione è stata in più occasioni esaminata dalla
Corte di Cassazione, sebbene nei casi evidentemente più frequenti in cui le due iscrizioni a ruolo siano conseguite ad iniziative distinte dell'attore e del convenuto (cfr. Cass. n. 15123/2007; n.
21349/2004; n. 19775/2003; n. 4376/2003). In particolare la S.C., in tali pronunce, ha avuto modo di precisare che la necessità che vi sia un'unica iscrizione a ruolo per una determinata controversia civile è implicitamente previsto dal secondo comma dell'art. 168 c.p.c., là dove prevede la formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali (si vedano, inoltre, le norme degli artt. 72 e 73 delle disp. att. c.p.c..).
Nel caso di cui al presente giudizio è avvenuto che a seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale di AG (dr.ssa Palmisano, proc. n. 393/2019
r.g.) e del provvedimento del Presidente del Tribunale di cancellazione della causa dal ruolo lavoro e di nuova iscrizione presso la cancelleria civile, il procedimento veniva iscritto due volte presso la sezione civile, la prima con r.g. 744/2020 (dott. ) e la seconda con n.r.g. 778/2021 (dott. Per_2
Ferrara) qui in esame.
Tanto precisato, relativamente alle conseguenze che derivano, da punto di vista processuale, in tali casi appare opportuno applicare i principi affermati dalla Suprema Corte nella citata sentenza n.
15123/2007, che, sempre in un caso di doppia iscrizione a ruolo innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ha affermato che l'ufficio avrebbe dovuto disporre la riunione dei due giudizi ai sensi dell'art. 273 c.p.c. e, “…tenuto conto che quel secondo processo è sorto per effetto di un'iscrizione a ruolo che - pur effettuata dall'attore - non sarebbe dovuta avvenire e dare al processo stesso dignità distinta, dovrà definirlo con una pronuncia in rito che dichiari la nullità di detta seconda iscrizione a ruolo. Ove, invece, il processo originato da detta iscrizione ruolo non fosse più pendente avanti all'ufficio del giudice di pace per essere stato definito con sentenza e tale sentenza fosse passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovrà, invece, rilevare l'esistenza della cosa giudicata e provvedere in conseguenza, cioè rilevare che sulla controversia sussiste un giudicato.
Ove, ancora, la sentenza fosse stata impugnata e pendesse il giudizio di impugnazione (che evidentemente vedrebbe investita questa Corte), sarà invece il giudice dell'impugnazione, naturalmente a condizione che sia fatta constare l'esistenza del presente processo, a dover parimenti riconoscere che il processo insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo non poteva proseguire. Tanto la definizione in rito di cui alla prima ipotesi, quanto quella di cui all'ultima, conseguirebbero dal fatto che il processo incardinato da una seconda iscrizione a ruolo pur effettuata dall'attore è un processo che non può avere corso” (Cass. n. 15123/2007; in senso conforme Cass. n. 1402/1996; Cass. n. 19775/2003; Cass. n. 21349/2004: “in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che da luogo ad un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio”).
La S.C., nella citata sentenza n. 15123 del 2007, ha, inoltre, precisato, con riguardo al regime della nullità in esame, che “assolutamente ininfluente è la circostanza che la nullità del procedimento sia stata provocata da un errore dell'ufficio di cancelleria, non importa se scusabile o meno, atteso che una nullità può dipendere anche dal comportamento dell'ufficio e, quindi, del cancelliere. Ed altrettanto ininfluente è (…..) che in qualche modo la doppia iscrizione e, quindi, l'errore della cancelleria sia stata ingenerata da condotta (…..) nella redazione della richiesta di iscrizione a ruolo, posto che il cancelliere (in disparte la questione sul se una nota di iscrizione a ruolo sia prevista nel procedimento avanti al giudice di pace, come non lo era avanti al conciliatore ed al pretore: nella specie nel fascicolo d'ufficio si rinviene, infatti, una nota) deve controllare la conformità dei dati recati da essa alle risultanze degli atti e, dunque, la causa della nullità è solo in definitiva da ascrivere ad un suo insufficiente controllo”.
Alla luce dei sopra richiamati principi e considerato che non vi è prova in atti del passaggio in giudicato della sentenza n. 132/2023 emessa a definizione del giudizio relativa alla stessa causa di cui al presente giudizio n. r.g. 744/2020, iscritto per primo rispetto al presente giudizio (n. 778/2021
R.G.), va dichiarata la nullità dell'iscrizione a ruolo n. 778/2021 R.G. del Tribunale di AG. Sul punto va ulteriormente precisato che all'udienza del 4.02.2025 il Tribunale invitava le parti a dedurre sulla questione appena esaminata e le parti nulla di specifico deducevano né documentavano il passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata n. 132/2023 del Tribunale di
AG. Tale sentenza ove passata in giudicato, in quanto relativa alla stessa causa di cui al presente giudizio, fa ad ogni modo stato a ogni effetto ai sensi dell'art. 2909 c.c. tra le odierne parti e quindi ovviamente il ricorso sarebbe ad ogni modo inammissibile per tale ragione.
3. Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate sussistendo altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018), alla luce del tenore della pronuncia in rito e considerato che la nullità è dipesa, in parte, anche da un probabile errore della cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di AG, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'iscrizione a ruolo n. 778/2021 R.G. del Tribunale di AG;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in AG in data 27.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 778 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Vito Forte, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisticci (MT), alla via Da Bormida, n.8
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso la
[...] P.IVA_1
sede di alla via Isca del Pioppo n. 41, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. CP_1
Mario Romaniello e dott.ssa Marta Ciccarese
OPPOSTO
E
C.F. P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di lui in Paola (CS), alla Via Corso Roma n.3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione, depositato in data 12.02.2019, presso il Tribunale di AG, sez.
Lavoro, impugnava la cartella esattoriale n. 09220190000984974000, emessa Parte_1 dall' in nome e per conto dell' di Controparte_3 Controparte_1 in relazione alla sanzione amministrativa per l'illecito di cui agli artt. 3 comma 3 e 3ter del CP_1
D.L. 22.02.2002, n. 12 conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs 151/2015 per aver impiegato un lavoratore subordinato, , senza aver inviato la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, così come accertato nel verbale di contestazione nr. PZ00004/2017-093-01 del 31.07.2017 (ordinanza ingiunzione n. 198/2018). A sostegno dell'opposizione, l'opponente contestava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'ordinanza- ingiunzione n. 198/2018, posta a base della cartella impugnata, deducendo:
1) l'obbligo per l'amministrazione di non disporre l'iscrizione a ruolo la somma oggetto dell'ordinanza in pendenza di giudizio di accertamento negativo (proc r.g.l. 1621/18), ossia solo dopo la pronuncia del giudice che rigettasse l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione ex art. 27 l. 689/89;
2) la nullità ovvero l'inesistenza della notifica per mancata conformità alle prescrizioni di cui all'art. 26, co. 2 dpr 602/73, in quanto la notifica della cartella sarebbe avvenuta a mezzo pec in data
25.01.2019, allegando soltanto il file pdf, senza attestazione di conformità, nonché privo del file di estensione p7m.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “si chiede che Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione voglia a) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecutorietà della cartella opposta b) nel merito accogliere la presente opposizione ed annullare la cartella qui impugnata e sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente con vittoria di spese e competenze anche ai sensi dell'art. 96 cpc”.
Il giudizio veniva incardinato dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di AG con n.r.g.
393/2019, ma rilevata l'incompetenza funzionale del Giudice assegnatario, con provvedimento del
Presidente del Tribunale del 16.06.2021, il procedimento veniva cancellato dal ruolo della sezione
Lavoro e veniva iscritto sul ruolo ordinario.
Si costituiva tempestivamente la quale chiedeva Controparte_2 preliminarmente di accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Ente
Riscossore, nel merito di rigettare la domanda del ricorrente in quanto inammissibile ed infondata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2023 si costituiva tardivamente l'
[...]
, trascrivendo il contenuto della comparsa di risposta Controparte_4
prodotta in occasione della costituzione nel procedimento con n. 744/2020 di r.g., avente medesimo petitum e medesima causa petendi e definito con sentenza n. 132 del 27.03.2023 del Tribunale di
AG, chiedendo al Giudice adito di definire il presente giudizio al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati in ossequio al principio del ne bis in idem, alla luce della sentenza sopra citata.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il Giudice con ordinanza del
24.04.2023 rigettava l'istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente. All'udienza del
4.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via preliminare ed assorbente il Tribunale osserva che l' , con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto la sentenza di questo Tribunale n. 132 del
27.03.2023, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 744/2020 di r.g., che ha statuito sulla medesima domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rigettando, nello specifico, l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale nr. 092 2019 Parte_1
0000 9849 74 000.
A fronte di tale univoca documentazione deve quindi darsi atto della doppia iscrizione a ruolo della stessa causa.
L'art. 168 c.p.c. prevede che in relazione ad una determinata controversia civile abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, quale atto, con il quale si determina la presa di contatto del giudizio con l'ufficio presso il quale viene incardinato. La questione è stata in più occasioni esaminata dalla
Corte di Cassazione, sebbene nei casi evidentemente più frequenti in cui le due iscrizioni a ruolo siano conseguite ad iniziative distinte dell'attore e del convenuto (cfr. Cass. n. 15123/2007; n.
21349/2004; n. 19775/2003; n. 4376/2003). In particolare la S.C., in tali pronunce, ha avuto modo di precisare che la necessità che vi sia un'unica iscrizione a ruolo per una determinata controversia civile è implicitamente previsto dal secondo comma dell'art. 168 c.p.c., là dove prevede la formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali (si vedano, inoltre, le norme degli artt. 72 e 73 delle disp. att. c.p.c..).
Nel caso di cui al presente giudizio è avvenuto che a seguito della dichiarazione di incompetenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale di AG (dr.ssa Palmisano, proc. n. 393/2019
r.g.) e del provvedimento del Presidente del Tribunale di cancellazione della causa dal ruolo lavoro e di nuova iscrizione presso la cancelleria civile, il procedimento veniva iscritto due volte presso la sezione civile, la prima con r.g. 744/2020 (dott. ) e la seconda con n.r.g. 778/2021 (dott. Per_2
Ferrara) qui in esame.
Tanto precisato, relativamente alle conseguenze che derivano, da punto di vista processuale, in tali casi appare opportuno applicare i principi affermati dalla Suprema Corte nella citata sentenza n.
15123/2007, che, sempre in un caso di doppia iscrizione a ruolo innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ha affermato che l'ufficio avrebbe dovuto disporre la riunione dei due giudizi ai sensi dell'art. 273 c.p.c. e, “…tenuto conto che quel secondo processo è sorto per effetto di un'iscrizione a ruolo che - pur effettuata dall'attore - non sarebbe dovuta avvenire e dare al processo stesso dignità distinta, dovrà definirlo con una pronuncia in rito che dichiari la nullità di detta seconda iscrizione a ruolo. Ove, invece, il processo originato da detta iscrizione ruolo non fosse più pendente avanti all'ufficio del giudice di pace per essere stato definito con sentenza e tale sentenza fosse passata in cosa giudicata, il giudice di rinvio dovrà, invece, rilevare l'esistenza della cosa giudicata e provvedere in conseguenza, cioè rilevare che sulla controversia sussiste un giudicato.
Ove, ancora, la sentenza fosse stata impugnata e pendesse il giudizio di impugnazione (che evidentemente vedrebbe investita questa Corte), sarà invece il giudice dell'impugnazione, naturalmente a condizione che sia fatta constare l'esistenza del presente processo, a dover parimenti riconoscere che il processo insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo non poteva proseguire. Tanto la definizione in rito di cui alla prima ipotesi, quanto quella di cui all'ultima, conseguirebbero dal fatto che il processo incardinato da una seconda iscrizione a ruolo pur effettuata dall'attore è un processo che non può avere corso” (Cass. n. 15123/2007; in senso conforme Cass. n. 1402/1996; Cass. n. 19775/2003; Cass. n. 21349/2004: “in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che da luogo ad un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio”).
La S.C., nella citata sentenza n. 15123 del 2007, ha, inoltre, precisato, con riguardo al regime della nullità in esame, che “assolutamente ininfluente è la circostanza che la nullità del procedimento sia stata provocata da un errore dell'ufficio di cancelleria, non importa se scusabile o meno, atteso che una nullità può dipendere anche dal comportamento dell'ufficio e, quindi, del cancelliere. Ed altrettanto ininfluente è (…..) che in qualche modo la doppia iscrizione e, quindi, l'errore della cancelleria sia stata ingenerata da condotta (…..) nella redazione della richiesta di iscrizione a ruolo, posto che il cancelliere (in disparte la questione sul se una nota di iscrizione a ruolo sia prevista nel procedimento avanti al giudice di pace, come non lo era avanti al conciliatore ed al pretore: nella specie nel fascicolo d'ufficio si rinviene, infatti, una nota) deve controllare la conformità dei dati recati da essa alle risultanze degli atti e, dunque, la causa della nullità è solo in definitiva da ascrivere ad un suo insufficiente controllo”.
Alla luce dei sopra richiamati principi e considerato che non vi è prova in atti del passaggio in giudicato della sentenza n. 132/2023 emessa a definizione del giudizio relativa alla stessa causa di cui al presente giudizio n. r.g. 744/2020, iscritto per primo rispetto al presente giudizio (n. 778/2021
R.G.), va dichiarata la nullità dell'iscrizione a ruolo n. 778/2021 R.G. del Tribunale di AG. Sul punto va ulteriormente precisato che all'udienza del 4.02.2025 il Tribunale invitava le parti a dedurre sulla questione appena esaminata e le parti nulla di specifico deducevano né documentavano il passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata n. 132/2023 del Tribunale di
AG. Tale sentenza ove passata in giudicato, in quanto relativa alla stessa causa di cui al presente giudizio, fa ad ogni modo stato a ogni effetto ai sensi dell'art. 2909 c.c. tra le odierne parti e quindi ovviamente il ricorso sarebbe ad ogni modo inammissibile per tale ragione.
3. Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate sussistendo altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte Cost. n. 77/2018), alla luce del tenore della pronuncia in rito e considerato che la nullità è dipesa, in parte, anche da un probabile errore della cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di AG, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'iscrizione a ruolo n. 778/2021 R.G. del Tribunale di AG;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in AG in data 27.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara