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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai IGnori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1141/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025 e vertente
TRA
rappresentata, assistita e difesa, in virtù Parte_1 di procura alle liti da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Michele Tavazzi del foro di
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato in Bologna, alla via G.
Marconi n. 9
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura da intendersi Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Cristina Celentano del foro di ed Pt_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montesilvano al C.so Umberto I n. 103
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 498/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 6.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione, in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata
- per tutti i motivi esposti, ridurre sensibilmente il quantum di risarcimento eventualmente dovuto, così come verrà accertato in corso di causa e, per l'effetto, 1 - disporre che la sig.ra restituisca tutto quanto medio tempore eventualmente Controparte_1
corrisposto in eccesso in suo favore, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione.
In ogni caso, con compensazione delle spese del primo grado e con vittoria integrale delle spese di lite del secondo grado del giudizio >>
Appellata – appellante incidentale
<< Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVAMENTE ALL'APPELLO PRICIPALE
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla , per tutti i Parte_2
motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per quanto spiegato;
RELATIVAMENTE ALL'APPELLO INCIDENTALE
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce l'attribuzione della responsabilità in capo alla IG.ra , e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento dell'intero CP_2
risarcimento del danno in favore della IG. quale erede della de cuius Controparte_1 Per_1
e iure proprio, nella misura di € 1.436.491,50 o della diversa somma che si riterrà dovuta
[...] oltre degli interessi, decurtato delle somme già versate a titolo di acconto dall' Parte_2
come per Legge e delle spese del primo e secondo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, accogliendo parzialmente la domanda proposta da la quale, nella veste di unica erede della madre , aveva Controparte_1 Persona_1
Parte convenuto in giudizio la (di seguito, per brevità Parte_1 lamentando la inadeguatezza della condotta dei sanitari dell'Ospedale civile di Pescara i quali ebbero in cura la madre e, segnatamente, non le consegnarono i referto positivo relativo all'esame ecografico eseguito sulla mammella destra nel 2009, per ottenere iure hereditatis il risarcimento del danno patito per perdita di chance dalla madre (deceduta il 24.8.2016 a seguito di patologia oncologica) e dalla Parte stessa iure proprio da perdita del rapporto parentale, condannava la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 214.683,65, oltre interessi, con il favore delle spese di lite.
2 1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale del dott. econdo cui la perdita di chance di guarigione, determinata nella misura Persona_2
del 40%, era imputabile, per la metà, alla condotta dei sanitari i quali avevano omesso di consegnare alla paziente il referto positivo dell'esame ecografico eseguito il 31.3.2009, e, per la restante metà, sia al medico prescrittore dell'esame sia alla stessa la quale non si era accertata di avere CP_2
ritirato la refertazione completa e, inoltre, non aveva tempestivamente esibito la stessa al medico o alla struttura sanitaria inviante che si sarebbero immediatamente accordi della sua incompletezza.
Parte 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello la convenuta sulla base dei motivi di seguito esposti.
2.1. Il criterio con il quale il giudice di prime cure ha liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza della paziente, moltiplicando l'importo di € 149,00 per ogni giorno di vita mancata indicata in 10 anni e ottenendo così la somma finale di € 217.540,00, è censurabile in quanto, così facendo, è stato riconosciuto in modo iniquo all'attrice un importo di gran lunga maggiore rispetto a quello che all'attrice sarebbe spettato sulla base al diverso criterio adoperato dalla giurisprudenza di merito, muovendo dall'importo previsto per un'invalidità del 100%, dividendolo per il numero di anni della vittima, moltiplicandolo per il numero degli anni di vita residua stimata e, infine, applicando la percentuale di possibilità di guarigione perduta (criterio che, utilizzando le tabelle del
Tribunale di Milano darebbe il risultato di € 163.155,00). Non è stata poi motivata l'applicazione del moltiplicatore di € 149,00 (pari al massimo previsto dalle tabelle di Milano) anche alla luce della età anagrafica della paziente (69 anni) e l'aspettativa di vita residua (10 anni).
Inoltre, il criterio prescelto è stato, in ogni caso, applicato in maniera erronea dal giudice di prime cure il quale ha moltiplicato la base di calcolo prescelta (€ 149,00) per dieci anni, ossia per il periodo astrattamente indicato come perdita di chances di sopravvivenza, senza considerare, che, nella realtà, il periodo doveva computarsi dal giorno dell'omessa diagnosi e non da quelli del decesso.
Atteso che l'ecografia mammaria risaliva al 31 marzo 2009 e che la paziente è deceduta il 24 agosto
2016 è facile riscontrare come i (teorici ed astratti) dieci anni di perdita di chances di sopravvivenza si fossero ridotti, nel concreto, a tre soltanto, visato che la danneggiata era, comunque, sopravvissuta per sette anni dall'omessa diagnosi. Il calcolo, una volta emendato l'errore, darebbe un importo finale di € 28.280,20,
2.2. È erroneo il riconoscimento del danno per perdita del rapporto parentale. La risarcibilità di tale danno è esclusa nel caso di specie essendosi accertata una responsabilità iatrogena in termini di mera perdita di chances, che non legittima richieste risarcitorie che si fondano sulla dimostrazione del nesso di causa pieno tra malpractice e decesso. In altri termini, in base alla c.t.u., il Tribunale ha
3 accertato il nesso di causa solo tra la condotta dei sanitari e una perdita di chance di sopravvivenza della paziente del 40%, escludendo, quindi, il nesso di causa con il decesso della medesima. Dunque,
è stata proprio accertata l'inesistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente.
2.3. L'accoglimento dell'appello non potrà che riflettersi sulla condanna al pagamento delle spese di lite fatte gravare ingiustamente sulla parte convenuta seppur nella misura del 50% malgrado le pretese risarcitorie dell'attrice fossero state notevolmente ridimensionate.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita la quale ha resistito Controparte_1 agli avversi assunti deducendone l'infondatezza, e, in via incidentale, ha interposto appello sulla base dei seguenti motivi.
3.1. Il giudice di prime ha errato nell'applicare le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano che hanno una valenza generale paranormativa.
3.2. È censurabile la riduzione del 50% della somma dovuta in ragione della limitazione della
Parte responsabilità della Invero, non sono state valutate le prassi applicate nei protocolli nazionali in merito ai controlli oncologici che la paziente, se correttamente informata, avrebbe potuto seguire.
L'informazione anticipata avrebbe potuto influire pure sulla situazione psicopatologica della paziente sotto l'aspetto cioè di una maggiore incapacità di fronteggiare l'evento. In ogni caso, non emergendo negli esami del 2009 alcuna metastasi, emerse solo nel 2011, alle avrebbe avuto una chance, nella forbice, più vicina all'80%.
Il giudice di prime cure ha completamento omesso di valutare le osservazioni critiche delle parti sulle conclusioni del c.t.u. che, di fatto, sono state solo richiamate nella motivazione della sentenza.
Non sussiste alcuna corresponsabilità della nella mancata comunicazione del prospetto CP_2
patologico. Invero, non è vero che la che non si è avveduta della mancanza di detto referto CP_2
nella mole di documenti degli esami espletati nel follow-up del 2009. Infatti, sono state trascurate circostanze essenziali:
- l'esame del 31.3.2009 (il cui referto, in unico foglio, conteneva sia l'ecografia mammaria sia quella dell'addome superiore) non fu effettuato dalla autonomamente su prescrizione del CP_2
proprio medico di fiducia, nè del Centro Senologico di TO, bensì nel corso del follow up annuale eseguito in regime di Day Hospital presso il reparto oncologico dell'Ospedale di Pescara;
- di conseguenza il referto unitamente agli altri (RX Torace e mammografia monolaterale sin.), riportanti il medesimo numero di richiesta 200900226551 e riferiti tutti alla data del 31.3.2009, è inserito nella cartella del day hospital del 2009, rilasciata come documento unico insieme ai
4 precedenti day hospital effettuati tutti dal 2005 in poi presso il Reparto IA dell'Ospedale di
Pescara;
- le cartelle del day hospital si chiudono a fine anno o prima soltanto per decesso del paziente,
e pertanto era il predetto reparto che avrebbe dovuto richiamare urgentemente la paziente e rinviarla al day hospital dell'anno successivo;
- gli esami eseguiti in regime di day hospital non sono rilasciati al paziente, né sono nella sua disponibilità, ma vengono rinviati all'u.o. (nella fattispecie IA ) che ne aveva fatto Parte_2
richiesta nel 2009 così come negli anni precedenti;
- dall'esame della cartella clinica si evince che nel corso dei Day Hospital annuali la provenienza della richiesta dei singoli esami clinici non sempre è riportata ma è da ritenersi dirimente l'unicità del numero della richiesta stessa e il suo inserimento nella cartella clinica dei day hospital, dati mai contestati in corso di causa da parte della difesa della Pt_3
Ebbene, nell'esaminare la predetta documentazione, il c.t.u. non ha tenuto in considerazione che il follow up oncologico, con gli esami di routine, è riportato come del reparto senologico di
TO, dove la eseguiva le visite di controllo annuale;
nei referti delle visite (richiamati CP_2
nella ctu) non era previsto il successivo controllo degli esame eseguiti nel corso del follow up, ma solo la visita a distanza di un anno, in quanto in DH la valutazione dei referti rimane in capo al reparto di IA di che aveva in carico la paziente. Infatti, nel corso della visita del 1° febbraio Pt_1
2010 fu prescritto espressamente il follow up oncologico a nel corso del quale (sempre a Pt_1
) fu effettuata la RM bilaterale che, in data 8 marzo 2010, evidenziò "a dx una grossa lesione Pt_1
nodulare", diagnosticata con la successiva biopsia dell'11 marzo 2010 quale carcinoma duttulolobulare infiltrante. Appare, allora, evidente che la causa del ritardo diagnostico è da attribuire esclusivamente alla in quanto i sanitari della stessa erano tenuti alla verifica dei referti Parte_4
e, invece, non richiamavano prontamente la paziente informandola della recrudescenza della malattia, come peraltro correttamente facevano l'anno successivo. Soltanto a seguito delle richieste dei sanitari di TO di confrontare tutte le indagini di routine dell'anno precedente con l'esame ecografico da loro eseguito nel corso della visita senologica di controllo annuale, la venne in possesso CP_2
dell'ecografia del 2009 (unitamente alla cartella clinica) alla quale non era stato fatto alcun riferimento al termine del controllo in Day Hospital eseguito nello stesso anno dall'oncologo di . Pertanto Pt_1 la condotta omissiva assunta dall'oncologo del reparto di ha incontestabilmente comportato Pt_1
il ritardo di un anno nella formulazione della diagnosi di carcinoma duttulo-lobulare infiltrante e, a seguire, la proliferazione delle metastasi a livello polmonare, osseo ed epatico che portarono la paziente alla morte dopo 6 anni di malattia e 3 anni di invalidità totale.
5 4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Per ragioni di priorità logica prima che giuridica deve essere esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da relativo alla misura della responsabilità ascritta Controparte_1
Parte alla pari al 50% secondo il giudice di primo grado, e della perdita di chance subita, pari al 40% sempre secondo il giudice di primo grado.
5.1. L'appello incidentale della da qualificarsi tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., è CP_1
stato proposto con comparsa depositata in data 28.2.2024 nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione stabilito dall'art. 343 c.p.c.. Esso, al contrario di quanto eccepito Parte dalla è ammissibile poiché la cd. impugnazione incidentale tardiva può essere avanzata anche avverso un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale per il quale l'interesse a impugnare fosse astrattamente preesistente (v., tra le altre, Cass. 15100/2024, Cass.
26139/2022 e Cass. 25285/2020) dovendosi riconoscere alla parte appellata – la quale di per se stessa avrebbe accettato la decisione – di contrastare l'iniziativa della controparte appellante di rimettere in discussione, seppure sotto l'aspetto del quantum liquidato a titolo di danno, l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia di primo grado anche facendo, a quel punto, valore le proprie doglianze relativamente all'entità dell'an debeatur.
5.2. Ciò posto, il secondo motivo di appello incidentale, quanto alla misura della responsabilità
Parte della è fondato.
5.2.1. Il giudice di prime cure, affermando la concorrente responsabilità della paziente per non avere “ritirato” il referto in maniera completa – cioè non accorgendosi che mancava il referto della radiografica della mammella destra – e di non averlo “esibito al medico e alla struttura inviante”, ha valutato superficialmente le risultanze istruttorie e non ha tenuto in debito conto delle repliche del c.t.u. alle osservazioni delle parti e, in particolare, a quelle di parte attrice.
5.2.2. , sottopostasi il 16.4.1998 ad intervento chirurgico di quadrantectomia Persona_1 per “carcinoma duttale infiltrante” della mammella destra e in seguito ai previsti controlli periodici
(cd. follow up oncologico), a seguito di visita senologica di controllo del 12.2.2009, veniva prescritto, tra gli altri esami strumentali, un'ecografia mammaria (v. referto con prescrizione degli esami ove è pure riportata la terapia: “Follow up oncologico. Si consiglia linfodrenaggio + derit pomata: 2 appl
x 2/die”; cfr. c.t.u. definitiva datata 22.6.2021 a p. 38). Analoga prescrizione di esame radiografico si rinviene nel referto della visita senologica dell'anno successivo, in data 1.2.2010 (v. p. 42 ibidem)
6 ove è evidente che i sanitari erano a conoscenza dell'esito della radiografia della mammella sinistra e al torace, ma non a quella della mammella destra (proprio quella già colpita da carcinoma nel 1998) eseguita il 31.3.2009 di cui, malgrado l'emergenza di una lesione nodulare in relazione alla quale veniva suggerita una integrazione diagnostica a mezzo RNM, la paziente non era stata informata (cfr. referto, p. 14, ibidem). Sennonché, all'esito della radiografia del 4.3.2010, dalla quale in buona sostanza emergeva una grossa lesione nodulare di circa 2 cm. aumentata rispetto a quella di 0,9 cm. già rilevata dalla radiografia dell'anno precedente appena citata, la paziente veniva sottoposta ad ulteriori esami (RNM in data 8.3.2010 e biopsia in data 12.3.2010) che, purtroppo, portavano alla diagnosi di “carcinoma duttulo-lobulare infiltrante grado nucleare 1 sec. Black”.
5.2.3. Al di là dell'evidente ed incontroverso ritardo diagnostico, il punto essenziale in ordine alla responsabilità dello stesso è che la paziente si sottopose alla radiografia mammaria del 31.3.2009 in regime di follow up oncologico ossia proseguendo, presso la competente u.o. di oncologia proprio dell'Ospedale di Pescara, quel programma di visite ed esami stabilito dopo il trattamento sanitario oncologico ivi ricevuto nel 998. In conformità a quanto rigorosamente rilevato dal c.t.u., in tal senso depone inequivocabilmente la circostanza che tutti gli esami ecografici, mammografici e radiografici del 31.3.2009 risultano inseriti nella cartella medica della presso l'u.o. di IA medica CP_2
del predetto Ospedale ove sono contenuti, altresì, gli analoghi esami di controllo precedentemente svolti, alcuni dei quali non recano, come per la radiografia alla mammella destra in questione, alcuna dicitura particolare, mentre la maggior parte dei restanti riporta la dicitura “IA Day Hospital”
(ad esempio, le ecografie del 2007; v. pp. 40-41, ibidem). Inoltre, a conferma di quanto esposto, si rimarca che, nello stesso periodo dell'esame radiografico alla mammella destra, la paziente fu sottoposta ad ulteriori analisi ed esami presso il medesimo presidio ospedaliero in regime di “D.H.
ONCOLOGIA” o inviata da “ONC DH” o “DHONCO” (v. esame emocromocitometrico, RNM ed esami ematici del 5.2.2009, esame urine del 31.3.2009). Come rilevato dal c.t.u., va in particolare rimarcato che, nella cartella clinica dell'u.o. di oncologia medica dell'Ospedale di Pescara di Per_1 di , si rinviene un esame delle urine (nell'intestazione il nominativo della paziente è riportato CP_2 con errore materiale, “sig.ra ) eseguito il 31.3.2009 (come la RX in questione), Parte_5 testualmente su richiesta del “reparto D.H. Oncologico”. Inoltre, è oltre modo eloquente che i referti dell'u.o. di radiologia, tanto della RX torace quanto della mammografia sinistra e destra, esami eseguiti tutti il 31.3.2009, riportano lo stesso numero di richiesta (200900226551); eppure, soltanto i primi due referti venivano inseriti, al pari di tutti i precedenti, nella cartella clinica di day hospital della paziente, mentre il terzo (che, appunto, conteneva l'evidenza di una “formazione rotondeggiante apparentemente solida, delle dimensioni di circa 9 mm oltre ad alcune grossolane calcificazioni …
7 utile eventuale integrazione diagnostica mediante esame RNM”) non veniva posto a conoscenza né dell'u.o di oncologia né tanto meno della ignara paziente.
5.2.4. La conclusione non è contraddetta dal fatto che la visita senologica del 12.2.2009 venne effettuata nell'u.o. di senologia dell'Ospedale di TO (CH) e non di , come dall'appellante Pt_1 incidentale sempre dedotto e ammesso (v., ad esempio, pp. 2 dell'atto di citazione e 3 della memoria conclusionale in primo grado;
il c.t.u. erra, dunque, quando, alla fine, sostiene che “con ogni probabilità” la visita fu effettuata presso la;
v. pp. 30-40 della relazione di c.t.u. datata Parte_4
22.6.2021 cit.). Infatti, a ben vedere, lì la paziente eseguiva esclusivamente i controlli senologici di routine annuali (cfr. analoghi referti di visite senologiche negli anni precedenti al 2009 e negli anni
2010, 2011 e 2012, all'interno della cartella clinica versata in atti), mentre il follow up oncologico veniva svolto presso l'Ospedale di Pescara, segnatamente l'u.o. di oncologia, tanto che, nei referti delle visite, oltre alla consueta indicazione del successivo controllo per l'anno successivo, le veniva prescritta la terapia di follow up oncologico che risulta sempre svolta con regolarità presso l'Ospedale civile di Pescara, nelle unità di competenza e non certo ad TO (v. cartella clinica;
nel referto della visita dell'1.2.2010 è addirittura specificato “follow up oncologico ”). In altri termini, gli Pt_1 esami strumentali non venivano eseguiti su prescrizione dell'u.o. di senologia di TO (che, dunque, non è la “struttura sanitaria inviante” come ritenuto dal giudice di prime cure), bensì nell'ambito del follow up a cui presso l'Ospedale di Pescara, u.o. di oncologia, la paziente, in regime di day hospital, era soggetta a seguito dell'intervento chirurgico per neoplasia mammaria risalente al 1998. Gli esami strumentali svolti a seguito della visita senologica ad TO venivano, pertanto, esaminati, per l'inquadramento della situazione, soltanto in occasione della successiva visita di controllo, come nella fattispecie è dato riscontrare: nel corso della visita del 2010 i sanitari di TO si avvidero che, nella cartella clinica della paziente erano presenti altri referti, ma mancava quello dell'esame radiografico della mammella destra dell'anno 2009.
5.2.5. Né assume rilevanza la “richiesta SGP N° 2009 226551” (v. doc. in cartella clinica e a p. Parte 46 della c.t.u. cit.). La tesi dell' secondo la quale si tratterebbe di una “prescrizione del medico curante” – e, quindi, di un soggetto terzo che, dunque, insieme alla paziente aveva l'obbligo di curare la verifica degli esami – è infondata non emergendo dal documento né il soggetto prescrittore né più in generale gli elementi propri di una ricetta medica di un esame diagnostico (tra l'altro non c'è il sospetto diagnostico né il codice di priorità). Come correttamente osservato dal c.t.u., si tratta molto probabilmente di un foglio di prenotazione del CUP (Centro Unico di Prenotazione) con le indicazioni sugli orari e le sedi della prestazione, foglio che si ottiene in seguito alla presentazione, di solito su Parte ricetta rossa, della prescrizione del medico. Tuttavia, la pur dovendone essere in possesso, non
8 ha prodotto la copia di tale presunta prescrizione il che, esclusa l'ipotesi di un suo smarrimento né allegato né dimostrato, lascia logicamente intendere che si tratta di un esame previsto, come si è detto, nel contesto del follow up oncologico al quale la paziente era sottoposta, ed eseguiti, di conseguenza,
a seguito di invio del reparto di oncologia dello stesso Ospedale di . Né è dirimente la dicitura Pt_1 apposta in calce al foglio in questione (“ ai sensi … il mancato ritiro del referto, trascorsi 30 giorni dalla data di refertazione, comporta l'addebito dell'intero costo della prestazione usufruita anche gli utenti titolari di esenzione”) che appare, evidentemente, un'avvertenza generale non riguardanti le prestazioni di follow up in regime di day hospital, tanto è vero che, come si è innanzi sottolineato, non risulta alcuna precedente occasione nella quale la paziente ritirò personalmente i referti.
5.2.6. Dunque, poiché l'esame radiografico in questione era stato eseguito nell'ambito del follow up oncologico in essere presso l'u.o. di oncologia dell'Ospedale di Pescara ed in regime di day hospital, erano certamente i sanitari di tale presidio che avrebbero dovuto urgentemente chiamare la paziente per concordare il successivo percorso di approfondimento diagnostico e/o terapeutico. Gli esami eseguiti in tale regime non vengo certo rilasciati al paziente, ma vengono (e dovrebbero essere) rinviati all'u.o. che ha in carico il paziente (nella fattispecie di oncologia), come, nel caso di specie,
è dato riscontrare sulla base della cartella clinica.
5.2.7. Alla stregua di quanto esposto, la Corte condivide il passaggio della relazione del c.t.u. che, per maggiore chiarezza, di seguito si trascrive: << Rivedendo parzialmente le conclusioni della
, i Sanitari dell assumono il ruolo di Medici Prescrittori dell'ecografia e Pt_6 Parte_4
pertanto la quota di responsabilità ad essi addebitabile risulta di molto aumentata in quanto avevano, con il criterio del più probabile che non, in carico la paziente nel follow up oncologico come attestato dalla visita senologica del 12.02.2009 sopra riportata integralmente;
come conseguenza della discussione di cui sopra le responsabilità in carico alla Paziente risultano grandemente diminuite se non del tutto azzerate in quanto in cura e seguita dall'IA Medica dell' e quindi Parte_4
a loro affidatasi per il follow up e le cure>> (v. pp. 43 e 44, della citata relazione datata 26.11.2021).
5.2.8. Occorre precisare che alcun rimprovero e/o addebito può formularsi nei confronti della paziente la quale, evidentemente: o non fu contattata e allora confidò, come accaduto negli anni precedenti, nel buon esito dell'esame alla mammella destra: ovvero, quando venne contattata, credette che il responso favorevole tenesse conto di tutti gli accertamenti svolti;
in entrambi i casi alternativi, ella confidò legittimamente nella diligenza della condotta dei sanitari (nella specie, sarebbe stato sufficiente che avessero operato con un minimo di attenzione e accortezza) e rimase incolpevolmente ignara del responso dell'esame radiografico.
9 5.2.9. Infine, non possono essere tenuto in alcun conto le conclusioni finali del c.t.u. (v. pp. 51
e 52 della citata relazione) il quale, in modo contraddittorio rispetto ai corretti rilievi precedentemente svolti (v. pp. 36-44 ibidem) e in modo giuridicamente erroneo, ha finito per attribuire una concorrente responsabilità alla danneggiata e a terzi (paziente e u.o. senologia dell'Ospedale di TO) limitando Parte quella della al 50%. La contraddittorietà delle conclusioni è insita nell'avere l'ausiliario del tutto obliterato, nelle conclusioni, tutti gli univoci e concordi elementi di fatto dallo stesso in precedenza sottolineati e che deponevano e depongono, come si è innanzi illustrato, nel senso dell'esecuzione dell'esame radiologico su prescrizione degli stessi sanitari dell'Ospedale di Pescara ed in regime di day hospital. L'erroneità da un punto di vista giuridico consiste nell'avere l'ausiliario addebitato alla paziente alcune carenze della cartella clinica – in realtà, come si è detto, non significative e certamente non tali da impedire, in termini del tutto persuasivi, la ricostruzione della vicenda clinica – violando il principio consolidato per cui l'incompletezza della cartella clinica ridonda a carico della struttura sanitaria e non certo del paziente, dato che i sanitari hanno l'obbligo di assicurarne la corretta formazione e tenuta (cfr., ex multis, Cass. 6209/2016).
5.2.10. Dunque, la responsabilità del conseguente ritardo diagnostico, pari a 12 mesi, va ascritto, senza alcun dubbio, interamente all' ed, in tal senso, va riformata la sentenza Parte_4
gravata che aveva limitato la responsabilità della stessa alla quota del 50% recependo acriticamente le arbitrarie conclusioni del c.t.u..
5.3. Occorre ora passare al secondo motivo di appello incidentale sulla entità della perdita di chance (stabilita dal giudice di primo grado nel 40% in conformità all'accertamenti peritale).
5.3.1. Preliminarmente, è opportuno rimarcare che risultano incontestate tanto la qualificazione della domanda risarcitoria dell'attrice in termini di perdita di chance – del resto, così la parte attrice l'ha prospettata anche nel giudizio di primo grado – quanto la sua fondatezza (cioè l'an della pretesa risarcitoria), profili che, di conseguenza, sono irretrattabili.
5.3.2. Ciò premesso il motivo è infondato.
5.3.3. In estrema sintesi, il c.t.u. dott. ha apprezzato tutti i fattori rilevanti: la Persona_2
neoplasia rilevata nel 2009-2010 costituiva con ogni probabilità una recrudescenza di quella del 2009; le possibilità di guarigione, secondo le linee guida AIOM del tempo erano del 90%, anche se la percentuale, secondo alcuni autori, è inferiore, pari al 72%, in caso di sua ripresentazione e sempre in presenza di nodulo e in assenza di diffusione nell'organismo; in presenza di diffusione metastatica, le possibilità di guarigione erano di circa il 30% a cinque anni;
il decorso clinico della malattia che, purtroppo, costringeva la paziente a sottoporsi correttamente a numerosi cicli di chemioterapia ed ormonoterapia che non davano i risultati sperati ed, infatti, l'invasione metastatica prima del bacino,
10 poi del cranio ed infine dei polmoni conduceva al suo decesso in data 24.8.2016 (7 anni dopo il primo riscontro di una massa alla mammella destra nel 2009). È stata, in particolare, tenuta presente l'incertezza circa la presenza sin nel 2009 della metastasi ossea secondaria rilevata nella scintigrafia del 7.5.2010, fermo restando ovviamente che il rischio di metastasi aumenta con il passare del tempo.
Il c.t.u. ha, dunque, ritenuto il ritardo diagnostico di un anno (che lasciava ingrandire il nodulo da circa 0,9 c.m. a circa 2,00 e passare la patologia da uno stadio T1b ad uno T1c) determinava, secondo il criterio del “più probabile che non”, una perdita di chance di sopravvivenza del 40% (v. pp. 19-22
e 45-46).
5.3.4. Le predette conclusioni, come ritenuto dal giudice di prime cure, basate su accertamenti completi e rigorosi, risultano prive di errori logici e di diritto e, quindi, condivisibili.
5.3.5. Esse resistono, in particolare, alle doglianze dell'appellante incidentale, doglianze che appaiono generiche e che, comunque, non colgono nel segno. Le astratte disquisizioni sui controlli oncologici e sulle modalità del follow up oncologico sono, infatti, inconferenti in quanto non è certo
Parte in discussione la negligenza dell'operato dei sanitari della né il fatto che, ove non vi fosse stato il ritardo diagnostico, l'approccio clinico e terapeutico nei confronti della paziente nel 2019 sarebbe stato diverso. Poi, circa l'incertezza, riconosciuta dallo stesso appellante, sulla presenza o meno di metastasi già nel 2009, l'appellante prospetta, in buona sostanza, di non tenere conto di tale incertezza e, quindi, di fatto, di considerare come se nel 2009 non vi fossero metastasi, di talché, mediando tra le asserite percentuali del 72 / 90 / 92 % (a seconda che si ritenga o meno la natura di recidiva della nuova neoplasia), in definitiva, la parte propone una percentuale media dell'82%. Ma, al di là del fatto che le predette percentuali espressive di probabilità di guarigione non corrispondono a quelle indicate dal c.t.u. e sopra richiamate, l'affermazione confonde tali percentuali con quella espressiva della perdita delle possibilità di sopravvivenza. Si tratta, invece, evidentemente di valutazioni diverse: una concernente il numero percentile di pazienti che sopravvivono alla malattia;
una concernente la stima della perdita delle possibilità di sopravvivenza (cioè posta una certa percentuale di possibilità di sopravvivenza, di quanto questa si è ridotta per effetto dell'errore medico). Quindi la doglianza è del tutto inconferente. Resta da ribadire, per mera completezza, che il c.t.u. ha valutato la percentuale di sopravvivenza, vista “con ogni probabilità” la natura recidivante della neoplasia della paziente, in caso di assenza di metastasi, è inferiore al 72%; poi, ha tenuto conto che per i pazienti con metastasi già diffuse, la stessa è pari al 30%; infine, valutando anche l'incertezza circa la presenza della paziente di metastasi già al tempo del ritardo diagnostico, ha valutato la perdita della chance di sopravvivenza nel 40%. Pertanto il c.t.u. ha ponderato la predetta incertezza – che, invece, di fatto, in contraddizione
11 con le premesse, la parte appellante prospetta di obliterare – e, dunque, sotto il profilo riconosciuto dallo stesso appellante, il numero percentile del 40% è certamente quello più corretto. Parte 6. Occorre, ora, passare all'esame del primo motivo dell'appello principale della vertente sul quantum liquidato per il danno da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza fatto valere dall'attrice iure hereditatis. Il motivo è fondato.
6.1. In relazione al tema sollevato dalla parte appellante, giova richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale <il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo>> (così la recentissima Cass. 2861/2025 che riprende Cass. 26851/2023, e analogamente Cass. 21415/2024,
Cass. e Cass. 5641/2018).
6.2. Dunque, è senz'altro errata la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado, basata su quella del danno da lesione temporanea del bene salute. Invero, l'importo massimo previsto per l'invalidità temporanea assoluta dalle tabelle di Milano 2021 (€ 149,00 al giorno) è moltiplicato per 365 giorni (un anno), moltiplicato ancora per 10 (asseritamente la durata della prevista aspettativa di vita) e dimezzato, con applicazione finale del 40% per la riduzione delle chance di sopravvivenza.
Criterio che, come stigmatizzato dall'appellante, non tiene neppure conto della peculiarità della vicenda in esame.
6.3. La liquidazione equitativa, apprezzando tutte le specifiche circostanze del caso concreto e delle caratteristiche della possibilità perduta deve basarsi sulla somma che sarebbe spettata alla paziente per invalidità permanente al 100%, a titolo di danno biologico/dinamico relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore”, pari per una persona di anni 62 (tale era l'età della CP_2 all'epoca del ritardo diagnostico) a € 998.590,00 in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano
2024; importo che va suddiviso per il numero degli anni che la avrebbe potuto ancora vivere CP_2
secondo i parametri medi Istat, ossia 22 anni (84 anni – 62 anni), ottenendo il risultato di € 45.390,45; tale importo va moltiplicato per il numero di 10 anni corrispondenti all'aspettativa di vita stimata dal giudice di primo grado sulla base degli accertamenti peritali e incontroversa tra le parti (invero, sia l'una che l'altra non hanno contestato tale passaggio della motivazione della sentenza gravata, e la Parte
l'unica parte che si duole della liquidazione invocandone la riduzione, indica anch'essa il periodo di 10 anni quale arco temporale di riferimento dell'aspettativa di vita della paziente) pervenendosi così all'importo di € 453.904,54; va, poi, considerato che la danneggiata è vissuta dal
12 2009 (epoca del colpevole ritardo e della perdita delle originarie change di sopravvivenza) al 2016 e, quindi, 7 anni, cosicché dal predetto importo va decurtata la quota corrispondente a tale periodo (cioè
303.730,00), giungendosi all'importo di € 136.171,36 (453.904,54 – 317.733,18); infine, sulla somma va applicata la percentuale del 40% (pari alla perdita di chance), con risultato finale di € 54.468,54 che rappresenta, dunque, l'equivalente monetario, stimato in via equitativa, della chance di sopravvivenza perduta da . Persona_1
6.4. Ne segue che l'importo riconosciuto per il danno in parola va emendato in € 54.468,54 in luogo di quello di € 163.155,00 riportato nella sentenza gravata, restando ferme le statuizioni relative agli interessi per il danno da ritardo, non oggetto d'impugnazione.
7. Il secondo motivo dell'appello principale, relativo al danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, è parimenti fondato.
7.1. La domanda risarcitoria dell'attrice, odierna appellata, iure proprio è stata Controparte_1
qualificata dal giudice di prime cure come avente ad oggetto la perdita del rapporto parentale, dedotta quale conseguenza del colpevole ritardo diagnostico dei sanitari (v. paragr. c.2 della sentenza gravata ove è scritto: “Avendo il perito accertato che il decesso della sig.ra era da attribuire al CP_2 ritardo diagnostico, all'attrice spetterà anche il risarcimento del danno per la predita del rapporto parentale”). Qualificazione coerente con la prospettazione attorea;
più che con quella, molto confusa, presente nell'atto di citazione di primo grado, con quella esplicitata in modo chiaro nei successivi atti difensivi (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 e comparsa conclusionale).
7.2. Tale qualificazione non è stata oggetto di gravame da parte dell'attrice né, più in generale, risulta messa in discussione, nel presente grado del giudizio, dalla stessa o dalla controparte.
7.3. Dunque, di tale qualificazione deve prendere atto questa Corte, allo stesso modo di quella della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis dall'attrice come avente ad oggetto la perdita di chance, qualificazione anch'essa, come si è evidenziato, altrettanto indiscussa (v. paragr. 5.3.1.).
7.4. Su tali premesse, è allora fondato l'assunto dell'appellante per il quale vi è incompatibilità tra la perdita di chance ed il danno parentale in quanto la prima effettivamente non postula il nesso di causalità tra l'inadeguato trattamento sanitario e il decesso (bensì tra inadeguato trattamento sanitario e perdita di possibilità di sopravvivenza del paziente), mentre tale nesso di causalità è il presupposto indefettibile del secondo. In altri termini, poiché, come si è detto, nel caso in esame, è stato accertato
– ed è, peraltro, pacifico, come si è sopra rilevato (v. supra paragr. 5 e ss. nonché 6 e ss.) – che l'errore dei sanitari, non ha cagionato il decesso della paziente, ma ha ridotto le possibilità di sopravvivenza della paziente, non è possibile affermare che la perdita del rapporto parentale subito dalla figlia, parte attrice e odierna appellata, sia conseguenza dell'errore dei sanitari.
13 7.4.1. In proposito, per ulteriore chiarezza, è opportuno evidenziare che: a) il danno parentale, per la morte o per l'anticipata morte del congiunto (che, comunque, si sarebbe verificata) richiede la prova che la condotta inadeguata dei sanitari abbia provocato o anticipato la morte del paziente (che, comunque, si sarebbe verificata); b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza richiede, invece, la prova che l'errore medico, malgrado l'esistente incertezza sulle conseguenze dello stesso sulla vita del paziente (cd. incertezza sull'efficienza causale dell'errore quoad mortem), abbia però provocato la perdita della chance di sopravvivenza, quando la chance abbia i requisiti di serietà, apprezzabilità
e concretezza, oltre che di riferibilità eziologica certa alla condotta dei sanitari nel senso anzidetto,
v., tra le altre, le recenti Cass. 2861/2025 e 26851/2023, già sopra citate).
7.4.2. Dunque, accertata nella fattispecie la sussistenza del danno sub b) e, di conseguenza, acclarata l'incertezza del nesso eziologico tra la condotta dei medici dell'Ospedale di Pescara e la morte della paziente, non è configurabile il danno sub a) per difetto, appunto, di tale nesso eziologico.
7.5. È evidente che la parte attrice, anziché chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno della perdita della chance di un più esteso rapporto parentale (cioè della possibilità di continuare a godere per un maggior tempo del rapporto parentale), ma – è appena il caso di farlo notare – quest'ultima è una domanda diversa dalla prima, in quanto avente, come si è visto, distinti presupposti (in tal senso, tra le altre, la recente Cass.
25886/2022).
7.6. Alla stregua di quanto esposto, la domanda risarcitoria dell'attrice iure proprio per perdita del rapporto parentale è infondata e, di conseguenza, non poteva essere accolta dal Tribunale, come
Parte lamentato dall'appellante
8. Per quanto appena esposto il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_1
relativo alla scelta di applicare le tabelle di Roma anziché di Milano per la liquidazione del danno parentale – peraltro manifestamente inammissibile essendo la questione esposta in maniera teorica senza indicare in che modo la scelta del giudice di primo grado si sarebbe riverberata nell'ingiustizia della decisione – resta integralmente assorbito.
9. Infine, il terzo motivo di appello principale relativo alle spese processuali, è assorbito dalla necessità di doverle nuovamente regolare a seguito dell'accoglimento del gravame principale (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
10. In conclusione, il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato, al pari del primo e del secondo motivo dell'appello principale.
14 10.1 Pertanto, la responsabilità della perdita di chance di sopravvivenza va ascritta interamente
Parte alla ed il danno va liquidato all'attualità nell'importo di € € 54.468,54, mentre deve essere respinta la domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale.
10.2. Ne segue che, in parziale riforma della sentenza gravata che s'intende confermata quanto al resto:
- l'importo risarcitorio va rettificato in € 54.468,54, fermo restando tutte le statuizioni relative agli interessi, a ristoro del danno da ritardo;
- la domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale va respinta.
11. Le spese seguono la soccombenza.
Parte 11.1. Sulla base dell'esito complessivo della lite, la parte soccombente è la convenuta, ma in via parziale tenuto conto del rigetto della domanda per la perdita del danno parentale proposta iure proprio. Soppesando il contenuto delle rispettive domande e valutando le complessive difese, appare equo stimare nella misura della metà l'entità della soccombenza parziale. Pertanto, le spese di Parte entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico della nei limiti della metà, secondo un criterio condivisibile già adottato dal giudice di primo grado. Le spese di c.t.u. vanno regolate sulla base del medesimo criterio, a differenza di quanto stabilito nella sentenza gravata.
11.2. La liquidazione delle spese di primo grado resta, dunque, confermata (invero, malgrado la rideterminazione del quantum lo scaglione tariffario resta lo stesso sicché è inutile provvedere ad una liquidazione identica a quella stabilita nella sentenza appellata). Le spese del presente grado del giudizio si liquidano come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia secondo il decisum, valori medi (escluso quello della fase di trattazione-istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi). Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
12. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, nei confronti sia dell'appellante principale che dell'appellane incidentale. Parte 13. Da ultimo, si dà atto che la ha sì dedotto di aver avviato le procedure per il pagamento delle somme liquidate con la sentenza di primo grado (€ 214.683,65 oltre accessori), ma non ha poi confermato il loro effettivo saldo né tanto meno ha provato la relativa circostanza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
15 1) ridetermina in € 54.468,54 l'importo risarcitorio di cui al primo capo di condanna della sentenza di primo grado;
2) rigetta la domanda risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale proposta da CP_1
[...]
3) condanna la al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 della metà delle spese del presente giudizio (liquidate, nella predetta misura del 50%, in € 4.234,50 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso), che per il resto sono compensate;
4) pone a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di c.t.u..
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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