Articolo 4 della Legge 1 ottobre 2018, n. 117
Articolo 3
Versione
27 ottobre 2018
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2018
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