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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1262/2019
Oggi 8 aprile 2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di udienza e le note di discussione pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di S. MARIA CV.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2019 promossa da:
(P.IVA ) già , quale impresa designata dal Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Federico
Pampaloni
CONTRO
CP_3
Convenuto contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato la nella intestata qualità di impresa Controparte_1
pagina 2 di 6 chiamata a gestire i sinistri di pertinenza del FGVS per la Regione Campania, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale al fine di vedere accolta la propria domanda di rivalsa, ed essere in conseguenza rimborsata per quanto dalla stessa liquidato in favore della parte convenuta
[...]
e quindi per sentirla condannare alla rivalsa di €. 7.385,42 oltre interessi legali dalla domanda CP_3
al saldo, con vittoria di spese, ed onorario.
La convenuta, benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
Venivano assegnati i termini ex art.183 VI co. c.p.c. ritenuta inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'attrice, in quanto documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva rinviata per la decisione.
Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata e vada integralmente accolta.
L'azione di rivalsa prevista dall'art.292 D.L:vo 209/05 prevede che l'impresa designata al FGVS possa avanzare le proprie pretese di restituzione di quanto corrisposto ai danneggiati nei confronti dei responsabili non assicurati del sinistro.
Giova preliminarmente evidenziare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, circa la responsabilità solidale del conducente e del proprietario sull'azione di rivalsa. Invero con l'ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 40592 i Giudici affermano che… l'obbligo assicurativo grava su chiunque
metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia il proprietario che il conducente hanno violato il
suddetto obbligo (art. 122 Cod. Ass.). Quindi, l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su
entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune
verso l'impresa designata».
I presupposti dell'azione di rivalsa sono: la scopertura assicurativa, la responsabilità dell'evento dannoso e il pagamento di quanto si chiede in rivalsa.
Nel caso in esame, l'attrice nella sua qualità di impresa designata quale FGVS, assumeva la gestione pagina 3 di 6 del sinistro avvenuto in data 18.02.06 a seguito del quale il mezzo tg. BF745NV di proprietà della sig.ra e condotto privo di copertura assicurativa, danneggiava il sig. CP_3 Controparte_4
come peraltro accertato con sentenza 63843-09 del GdP di Napoli depositata in atti.
In conseguenza della ridetta sentenza, l'attrice liquidava alla parte danneggiata la complessiva somma di € 7385,42 come da atti di quietanza depositata.
L'azione di rivalsa esercitata dalla parte attrice nella dedotta qualità trova il suo fondamento esclusivamente nella legge e non in uno specifico rapporto di natura contrattuale.
La stessa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che le prestazioni del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, pur essendo prossime a quelle dell'assicuratore, non possono essere ricondotte ad un sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 10176/97) proprio perché tra il Fondo e il non assicurato non sussiste alcun rapporto. Quindi, una volta liquidato il danno, il FGVS ha richiesto al responsabile del sinistro che non ha rispettato l'obbligazione di assicurare il proprio veicolo, di restituire (e non risarcire), quella somma che è stata pagata dallo Stato in conseguenza dell'evento dannoso da lui causato.
E a differenza di un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno (da sinistro), con la rivalsa non si chiede al giudicante di esaminare i danni patiti nell'evento e/o di dichiarare le responsabilità nello stesso, in quanto dette attività si sono esaurite nel momento antecedente la liquidazione attraverso la via stragiudiziale (con la transazione del danno) o con la via giudiziale, attraverso l'emanazione di una sentenza di condanna che vede l'attrice litisconsorte necessario ex lege del non assicurato.
Nel caso in esame, l'attrice ha liquidato il danno una volta accertata la responsabilità del mezzo non assicurato in via giudiziale.
E ancora, l'ulteriore presupposto affinché il FGVS possa esercitare la propria rivalsa è che vi sia la prova dell'avvenuto pagamento effettuato che, nel caso de quo, è stato confermato dalle quietanze versate in atti.
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, parte attrice ha altresì depositato copie della sentenza in cui è risultata soccombente e l'atto di quietanza sottoscritto. Tale sottoscrizione fa sorgere immediatamente in capo alla attrice il diritto di credito nei confronti del convenuto. Sul punto, si osserva che l'atto di quietanza è, per costante orientamento della giurisprudenza, una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita. In specie, la quietanza è l'atto con cui il creditore riconosce l'avvenuto pagamento.
Tale documento ha piena efficacia confessoria e fa piena prova del pagamento ricevuto.
Pertanto, il creditore che rilascia quietanza al debitore ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte con piena efficacia probatoria ex artt.2733 e 2735 c.c.
Alla luce di quanto evidenziato, non v'è dubbio che l'odierno convenuto sia debitore dell'attrice e pertanto dovrà rimborsarla di quanto la stessa ha pagato in sua vece.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e con riduzione al 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, assenza della fase istruttoria e pronuncia in rito e degli altri criteri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia di CP_3
accoglie la domanda proposta da , in persona del l.r.p.t. e nella intestata qualità e Controparte_1 per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro €.
7.385,42, oltre interessi legali moratori dalla domanda al soddisfo.; condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della in persona Controparte_1
del l.r.p.t. e nella intestata qualità, che si liquidano, in euro € 1.300,50 per onorari, oltre alle spese, iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari.
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Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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