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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 37/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. DANIELE RESTORI Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando il proprio stato di sovraindebitamento e producendo la prescritta relazione del Gestore nominato dal locale OCC.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, il Tribunale ha ritenuto di potersi pronunciare sulla domanda proposta, senza necessità di fissare ulteriori udienze.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
. Parte_1
In primo luogo, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, data la residenza della ricorrente in Cremona, via Bergamo.
La produzione documentale effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito della richiesta di integrazioni del 5.06.2025 consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
1 Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali e del ceto bancario, in rapporto alle capacità reddituali attuali (dipendenti esclusivamente dall'attività commerciale di parrucchiera, che negli ultimi esercizi ha consentito di ottenere utili alquanto limitati e comunque insufficienti a ridurre l'esposizione debitoria accumulata) e patrimoniali, non avendo la ricorrente stessa altre proprietà mobiliari (se non i beni costituiti in azienda utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale e la quota di una autovettura che verrà ceduta al marito comproprietario) o immobiliari.
Stante l'effetto di spossessamento immediato del patrimonio del debitore che è conseguenza dell'apertura della procedura di L.C., le somme presenti sul conto corrente intestato alla al momento della comunicazione del presente provvedimento Pt_1 dovranno essere integralmente riversate nella procedura, così come dovrà considerarsi di spettanza della procedura l'importo della cauzione che verrà restituito alla conduttrice dalla locatrice all'esito della cessazione della locazione.
Discorso a parte merita l'aspetto relativo all'azienda mediante cui la esercita Pt_1 l'attività di parrucchiera.
In questo caso, considerato che pacificamente la giurisprudenza non consente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, si dovrà operare nel seguente modo:
- tenendo conto della scarsa redditività dell'attività commerciale appena indicata e del fatto che tutti i canoni di locazione dell'immobile in cui la stessa viene esercitata acquisiranno, dopo l'apertura della procedura, natura di credito prededucibile, il Liquidatore dovrà, in applicazione del combinato disposto degli articoli 270 comma 6 e 172 CCI, inviare al proprietario dell'immobile immediata dichiarazione di recesso dal contratto con preavviso di 6 mesi, consentendo alla di proseguire nell'attività fino Pt_1 alla scadenza del semestre di preavviso, e contestualmente avviando senza indugio la procedura di vendita competitiva dell'azienda;
- questo consentirà di tentare di vendere (nei sei mesi intercorrenti tra l'esercizio del recesso e la cessazione effettiva della locazione) un'azienda attiva, comprensiva di avviamento, cosa che non sarebbe possibile se nel frattempo il contratto di locazione commerciale dell'immobile venisse interrotto senza preavviso, così facendo perdere all'azienda quel diritto derivante dal contratto di locazione che ne costituisce il principale elemento di avviamento commerciale;
- per evitare, peraltro, che questo meccanismo vada a detrimento degli altri creditori (dato che, come detto, i canoni di locazione per i mesi successivi all'apertura della Liquidazione controllata assumono carattere prededucibile), alla debitrice dovrà farsi obbligo di versare sul conto corrente della procedura quantomeno un importo pari al canone sopportato dalla procedura stessa, in modo da non generare passività infra-procedurali che vadano a ridurre sensibilmente l'attivo distribuibile tra i creditori concorsuali;
- scaduti i sei mesi di preavviso di recesso, se il Liquidatore non sarà riuscito a vendere l'azienda con il proprio avviamento, si dovranno immediatamente liberare i locali (per evitare ulteriori oneri a carico della procedura) e affidare all'IV (o ad altro ente similare) l'incarico di vendere le attrezzature e gli altri beni costituenti l'azienda, eventualmente anche in modo parcellizzato;
2 - in ogni caso, il Liquidatore dovrà premurarsi di incamerare totalmente l'importo versato dalla a titolo di cauzione per la locazione, pari ad € 4.800,00. Pt_1
Passando ora all'aspetto reddituale, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al
“Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., con onere della debitrice di segnalare al Liquidatore l'avvio di una nuova attività lavorativa, così che quest'ultimo possa a sua volta segnalare al G.D. l'esigenza di pronunciarsi sul punto o di disporre successivamente un adeguamento dell'importo così come individuato. Al momento, peraltro, la scarsa entità degli utili d'impresa e il già disposto onere in capo alla debitrice di manlevare la procedura rispetto agli importi versati per i canoni di locazione post apertura imponono di non assumere alcun provvedimento ulteriore.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute o pignoramenti effettuati in forza di procedure esecutive, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt_1 ;
[...] C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Ugo Marazzi di Crema, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei beni costituenti l'azienda con cui la debitrice esercita l'attività di parrucchiera, che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente sino alla vendita dell'azienda ovvero fino alla cessazione della locazione commerciale dell'immobile in cui tale attività viene esercitata;
6) dispone che il Liquidatore si attivi immediatamente per esercitare il recesso dal contratto di locazione commerciale dell'immobile viene esercitata l'attività commerciale della debitrice;
3 7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 37/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. DANIELE RESTORI Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2025, la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando il proprio stato di sovraindebitamento e producendo la prescritta relazione del Gestore nominato dal locale OCC.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, il Tribunale ha ritenuto di potersi pronunciare sulla domanda proposta, senza necessità di fissare ulteriori udienze.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
. Parte_1
In primo luogo, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, data la residenza della ricorrente in Cremona, via Bergamo.
La produzione documentale effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito della richiesta di integrazioni del 5.06.2025 consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
1 Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali e del ceto bancario, in rapporto alle capacità reddituali attuali (dipendenti esclusivamente dall'attività commerciale di parrucchiera, che negli ultimi esercizi ha consentito di ottenere utili alquanto limitati e comunque insufficienti a ridurre l'esposizione debitoria accumulata) e patrimoniali, non avendo la ricorrente stessa altre proprietà mobiliari (se non i beni costituiti in azienda utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale e la quota di una autovettura che verrà ceduta al marito comproprietario) o immobiliari.
Stante l'effetto di spossessamento immediato del patrimonio del debitore che è conseguenza dell'apertura della procedura di L.C., le somme presenti sul conto corrente intestato alla al momento della comunicazione del presente provvedimento Pt_1 dovranno essere integralmente riversate nella procedura, così come dovrà considerarsi di spettanza della procedura l'importo della cauzione che verrà restituito alla conduttrice dalla locatrice all'esito della cessazione della locazione.
Discorso a parte merita l'aspetto relativo all'azienda mediante cui la esercita Pt_1 l'attività di parrucchiera.
In questo caso, considerato che pacificamente la giurisprudenza non consente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, si dovrà operare nel seguente modo:
- tenendo conto della scarsa redditività dell'attività commerciale appena indicata e del fatto che tutti i canoni di locazione dell'immobile in cui la stessa viene esercitata acquisiranno, dopo l'apertura della procedura, natura di credito prededucibile, il Liquidatore dovrà, in applicazione del combinato disposto degli articoli 270 comma 6 e 172 CCI, inviare al proprietario dell'immobile immediata dichiarazione di recesso dal contratto con preavviso di 6 mesi, consentendo alla di proseguire nell'attività fino Pt_1 alla scadenza del semestre di preavviso, e contestualmente avviando senza indugio la procedura di vendita competitiva dell'azienda;
- questo consentirà di tentare di vendere (nei sei mesi intercorrenti tra l'esercizio del recesso e la cessazione effettiva della locazione) un'azienda attiva, comprensiva di avviamento, cosa che non sarebbe possibile se nel frattempo il contratto di locazione commerciale dell'immobile venisse interrotto senza preavviso, così facendo perdere all'azienda quel diritto derivante dal contratto di locazione che ne costituisce il principale elemento di avviamento commerciale;
- per evitare, peraltro, che questo meccanismo vada a detrimento degli altri creditori (dato che, come detto, i canoni di locazione per i mesi successivi all'apertura della Liquidazione controllata assumono carattere prededucibile), alla debitrice dovrà farsi obbligo di versare sul conto corrente della procedura quantomeno un importo pari al canone sopportato dalla procedura stessa, in modo da non generare passività infra-procedurali che vadano a ridurre sensibilmente l'attivo distribuibile tra i creditori concorsuali;
- scaduti i sei mesi di preavviso di recesso, se il Liquidatore non sarà riuscito a vendere l'azienda con il proprio avviamento, si dovranno immediatamente liberare i locali (per evitare ulteriori oneri a carico della procedura) e affidare all'IV (o ad altro ente similare) l'incarico di vendere le attrezzature e gli altri beni costituenti l'azienda, eventualmente anche in modo parcellizzato;
2 - in ogni caso, il Liquidatore dovrà premurarsi di incamerare totalmente l'importo versato dalla a titolo di cauzione per la locazione, pari ad € 4.800,00. Pt_1
Passando ora all'aspetto reddituale, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al
“Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., con onere della debitrice di segnalare al Liquidatore l'avvio di una nuova attività lavorativa, così che quest'ultimo possa a sua volta segnalare al G.D. l'esigenza di pronunciarsi sul punto o di disporre successivamente un adeguamento dell'importo così come individuato. Al momento, peraltro, la scarsa entità degli utili d'impresa e il già disposto onere in capo alla debitrice di manlevare la procedura rispetto agli importi versati per i canoni di locazione post apertura imponono di non assumere alcun provvedimento ulteriore.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute o pignoramenti effettuati in forza di procedure esecutive, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt_1 ;
[...] C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore l'avv. Ugo Marazzi di Crema, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei beni costituenti l'azienda con cui la debitrice esercita l'attività di parrucchiera, che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente sino alla vendita dell'azienda ovvero fino alla cessazione della locazione commerciale dell'immobile in cui tale attività viene esercitata;
6) dispone che il Liquidatore si attivi immediatamente per esercitare il recesso dal contratto di locazione commerciale dell'immobile viene esercitata l'attività commerciale della debitrice;
3 7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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