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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1184/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in VIA ASSAROTTI, 13/3 - 16122 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. BENVENUTO FEDERICO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il CP_1 C.F._1
01/07/1975, elettivamente domiciliato presso i difensori in VIALE REGINA MARGHERITA,
278 - 00198 ROMA (RM), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FERRARO MARCO e
GUGLIOTTA MAURIZIO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, Parte_1
domanda, eccezione e deduzione, reietta, previa occorrendo, altresì, rimessione in istruttoria della causa, per le ragioni di cui in narrativa:
- In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Genova n. 2095/2023, in via principale e nel merito: accertare i lamentati inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico da
1 parte del Notaio e dichiarare la sua responsabilità professionale nei confronti CP_1
degli esponenti;
- conseguentemente e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dagli esponenti, quantificabili in € 3.328.543,32, oltre interessi;
- con vittoria delle spese di entrambi i giudizi, oltre accessori di legge, e con la restituzione di quanto a tale titolo corrisposto nelle more del presente procedimento.”
Per l'appellato “1) In via principale: confermare la sentenza del Tribunale di CP_1
Genova n. 2095/2023 pubblicata il 13/09/2023, emessa all'esito del giudizio R.G.
5939/2021, in ordine alla posizione sostanziale e processuale del Notaio Dott. CP_1
[...]
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto Pt_1
in persona del l.r.p.t. e di consequenziale riforma della sentenza di primo grado:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita tenere conto delle eccezioni ex art. 346 c.p.c. riproposte in questo grado:
3) in via preliminare nel merito: respingere la domanda proposta nei confronti del Notaio per l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa, ai sensi e per gli effetti del CP_1
combinato disposto sia degli artt. 2946, 2934 e 2935 c.c., per quanto dedotto in narrativa;
- in via principale nel merito: respingere le domande proposte nei confronti del Notaio Dott. in quanto infondate in fatto e diritto per quanto esposto nella superiore CP_1
narrativa;
4) in via subordinata: nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del
Notaio limitare/escludere il conseguente risarcimento dei danni ex art. 1223, CP_1
1225 e 1227 c.c..
5) Con vittoria delle spese di lite e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA ai sensi degli artt. 91 e 96, 3° co., c.p.c.”
6) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese spese generali,
IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2095/2023 del 13/09/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del Notaio , al fine di sentir accertare la responsabilità CP_1 professionale di quest'ultimo in relazione all'incarico conferitogli nell'ambito della stipula ed erogazione di un mutuo edilizio ipotecario, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni, quantificati in 4.328.543,32 euro, oltre interessi. Il Tribunale così decideva: «- rigetta
2 la domanda proposta dagli attori;
- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta;
- condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 22.449,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1
atto notificato in data 20/12/2023.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza in data 15/04/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
12/02/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
Entrambe le parti, quindi, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre solo depositava comparsa conclusionale e note di replica. CP_1
All'esito dell'udienza del 12/02/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 6/03/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va esamina l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla
VIOLAZIONE DELL'ART. 345 C.P.C - Parte appellata denuncia la violazione del c.d. divieto di jus novorum in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., sostenendo che la società appellante avrebbe introdotto per la prima volta nel presente grado di giudizio l'eccezione secondo cui il Notaio, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, avrebbe violato gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa antiriciclaggio. recisa di non accettare il CP_1
contraddittorio sul punto, chiedendo che tale eccezione venga dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
La Corte osserva quanto segue
L'appellante concretamente sostiene « Con ciò non si contesta al Notaio che l'operazione finanziaria che qui ci occupa per suoi atti notarili avrebbe previsto il reato di riciclaggio, di autoriciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo, ma si contesta al Notaio la mancata diligenza professionale che, in forza anche di questi impianti normativi così sensibili e rilevanti, uniti a molti altri meno “eclatanti”, ma sempre pur gravi, sarebbe venuta meno, e che ha cagionato solo danni di natura patrimoniale e d'immagine all'esponente. … Il Dott. senza troppo anticipare, ha redatto ben tre atti notarili nei quali avrebbe dichiarato CP_1
di aver assistito, in sua presenza, alla consegna da parte del funzionario bancario di
BMPS a di due strumenti di pagamento “anonimi” (i due mandati di pagamento Pt_1
al cassiere), in quanto non registrati dei codici identificativi, né allegati in copia fotostatica
3 agli atti notarili, ma dei quali si è appurato che non fossero mai stati prodotti, consegnati, ed esistiti tout-court.» (pagg. 17 e 20 appello).
La questione è inammissibile ex art 345 comma 1 c.p.c.
In ogni caso, è del tutto irrilevante sotto il profilo della dedotta responsabilità del notaio in quanto neppure l'appellante è in grado di allegare quale danno sarebbe conseguito a tale asserita violazione.
In ogni caso, ancora, con tale riferimento alla normativa antiriciclaggio l'appellante “riveste” la questione relativa all'attestazione concernente i mandati di pagamento di cui ai due atti di erogazione parziale che saranno infra esaminati, confermandone peraltro l'irrilevanza ritenuta nella sentenza di primo grado.
Tanto premesso, è ora possibile scrutinare i singoli motivi di appello.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato nel comportamento del Notaio una condotta connotata da profili di evidente negligenza professionale. La società, in particolare, sostiene che si sia reso inadempiente rispetto a tutti i CP_1 principali obblighi derivanti dall'incarico conferitogli e che tale inadempimento sarebbe emerso con assoluta chiarezza se il Tribunale avesse ammesso l'interrogatorio formale del Notaio e disposto CTU per l'accertamento della responsabilità professionale. innanzitutto, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Giudice di primo grado ha fondato la decisione sullo sbagliato presupposto che le somme indicate negli atti notarili erano state effettivamente corrisposte, ponendo così tale assunto in contraddizione con la documentazione bancaria in atti (quali il libro giornale della Banca mutuante e i saldi contabili della società mutuataria), da cui si ricaverebbe che gli importi realmente erogati erano diversi da quelli attestati e registrati dal Notaio. L'appellante, al riguardo, si sofferma sulla circostanza che i due mandati di pagamento richiamati dal
Notaio negli atti da lui rogati, in realtà, non sono mai stati consegnati al cassiere, come confermerebbe, tra le altre cose, la sentenza n. 542/2023 resa dal Tribunale di Genova in data 2/03/2023 (prod. 16 – SERANDA).
L'appellante, poi, si duole del fatto che il Notaio avrebbe: i) «reso esecutivo un CP_1
titolo che inspiegabilmente prevedeva tutto incluso e nulla escluso compresi i diritti ed i pegni non possessori»; ii) «richiesto l'iscrizione di ipoteca a garanzia del pagamento di un tasso di interesse moratorio, come singola voce di costo del credito a sé superiore al tasso
4 soglia, con riferimento a quello convenzionale, senza considerare il tasso effettivo» (così, pag. 24 dell'atto d'appello); iii) dichiarato «all'Agenzia del Territorio che l'atto notarile a supporto di detta richiesta di iscrizione di ipoteca volontaria poggiava su un contratto di mutuo di natura e caratteristica “condizionata”, utilizzando la codicistica relativa», sebbene il contratto non avesse tale natura, come confermato dall'ordinanza n. 13369/2019 nonché dalla sentenza n. 2225/2022, entrambe rese dal Tribunale di Genova (cfr. pag. 26 dell'atto d'appello).
Infine, la società – dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità in forza dei quali la responsabilità professionale del notaio va valutata anche in relazione a tutte quelle attività, preparatorie e successive, necessarie ad assicurare sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi sia il conseguimento dello scopo tipico dell'atto rogato e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto – conclude la doglianza deducendo che «la responsabilità del Notaio nei confronti degli esponenti discende non solo CP_1
dalla sua condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli atti rogitati, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacché parte convenuta non ha redatto correttamente gli atti di mutuo, non ha verificato l'avvenuta traditio delle somme mutuate, ha reso esecutivo un titolo che non poteva Contr esserlo e attestato mandati di pagamento non esistenti, ha così consentito a l'estensione del pignoramento con grave pregiudizio per parte attrice» (sic, pag. 29 dell'atto d'appello).
2) SECONDO MOTIVO – SULLA CONSEGNA DELLA SOMMA MUTUATA.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce che, «diversamente da quanto statuito dal Giudice di Prime Cure, il Notaio ha omesso di verificare la traditio, ovverosia la consegna del denaro a (così, pag. 29 atto di appello). Parte_1
Ad avviso della società, il Notaio ha tenuto una condotta contraria ai doveri di diligenza professionale, avendo egli attestato di aver assistito alla consegna di una somma il cui ammontare e la cui data di erogazione risultano smentite dalla realtà dei fatti, giacché la somma effettivamente data a mutuo è stata corrisposta dalla con importi e in giorni CP_3
diversi da quelli indicati negli atti notarili del 30/11/2009, 11/01/2010 e 15/06/2010. A sostegno di tale tesi, l'appellante richiama: a) la documentazione contabile prodotta dalla
Banca mutuante nel giudizio r.g. 3223/2021 instaurato presso il Tribunale di Genova, da cui si ricaverebbe che il Notaio ha attestato una traditio inesistente;
b) il principio di diritto enunciato da Cass. n. 25569/2011, da cui si ricaverebbe che, prima di poter dichiarare perfezionato il contratto di mutuo, è obbligo del Notaio verificare l'esistenza di annotazioni
5 contabili attestanti la consegna della somma chiesta a mutuo;
c) il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio vigente all'epoca dei fatti, come si desumerebbe dalle motivazioni delle decisioni rese dal Tribunale di Genova con ordinanza n. 13369/2019 nonché con sentenza nn. 2225/2022 e 542/2023. quindi, conclude la censura insistendo nella tesi secondo cui Parte_1 CP_1
avrebbe posto in essere una condotta contraria alla diligenza professionale, atteso che la sua opera «non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale (L. n. 89 del
1913, art. 1)» (così, pagg. 31-32 atto appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Contr II) Si legge nella sentenza impugnata: « ha … agito esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti (fatto dal quale sarebbe scaturito il danno che si vorrebbe attribuire causalmente alla condotta colposa del professionista) in forza dei seguenti atti:
- contratto di mutuo edilizio ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs. 1° settembre 1993 N. 385 del
30.11.2009 ai rogiti del Dr. Notaio in Genova, rep. n. 1.932 - racc. n. 1.444; CP_1
- successivi “Atto di erogazione parziale” del 11.1.2010 ai rogiti del Dr. CP_1
Notaio in Genova, rep. n. 1.993 - racc. n. 1.496, spedito in forma esecutiva il 4.2.2010 e
“Atto di erogazione parziale” del 15.6.2010 ai rogiti del Dr. Notaio in Genova, CP_1
rep. n. 2.240 - racc. n. 1.688, spedito in forma esecutiva il 17.9.2010
L'iscrizione d'ipoteca (volontaria) è stata curata dal professionista all'uopo incaricato perché costituiva condizione espressamente contemplata per l'erogazione della somma mutuata, alle condizioni espressamente volute ed approvate dalle parti ed estesa del tutto legittimamente al compendio con tutti i relativi ed inerenti diritti.
Non può essere imputato, poi, al professionista alcun inadempimento in ordine alla verifica sull'effettiva traditio, che parte opponente contesta essersi concretizzata (e che avrebbe rappresentato fatto ostativo alla spedizione dell'atto in forma esecutiva), perché, invece, essa c'è stata e il creditore ha proceduto esecutivamente solo per le somme erogate e mai restituite: come già ricordato nei precedenti di merito prodotti dalla stessa parte attrice
(ordinanza dott. ; sentenza dott. ), la consegna idonea a perfezionare il CP_1 Per_1
contratto di mutuo non si manifesta esclusivamente nei termini della materiale e fisica
6 traditio del denaro nella mani del mutuatario dovendosi ritenere sufficiente che questi ne acquisti la disponibilità giuridica … Nel caso concreto, interpretando i tre atti di mutuo
“unitariamente e complessivamente” ( il contratto notarile di mutuo edilizio del 30/11/2019 ed i due atti notarili di erogazione parziale in data 11/1/2010 e 15/6/2010, questi ultimi, non a caso, muniti di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. ), è stato correttamente ritenuto, in sede di opposizione, essere sussistente la traditio perché la società mutuataria con i due atti di erogazione parziale ha rilasciato in due atti pubblici formale quietanza dell' erogazione parziale della complessiva somma di € 1.000.000,00 alla banca mutuante tanto che le somme, al netto delle spese, imposte e commissioni a carico, per legge e contratto, della società mutuataria, sono state effettivamente “accreditate/versate” sui conti Contr della società (ciò è risultato dai documenti 3), 3-bis), 4), 4-bis), 5) e 6) che ha prodotto nel giudizio di opposizione;
la prova documentale dell'accredito è stata inserita nel corpo della sentenza del Tribunale di Genova n. 2225/2022 alle pagg. 12 e 13).
Non ha, quindi, alcuna rilevanza la discrepanza tra la dichiarazione del notaio, nei due atti di quietanza, della consegna dei due mandati di pagamento di € 500.000 ciascuno e il versamento da parte della del diverso importo dalla stessa contabilizzato, in quanto CP_3
frutto delle detrazioni per spese, imposte e commissioni pattuite nel contratto del
30.11.2009.
Irrilevante, al fine del danno lamentato dagli attori, quanto certificato nei due rogiti del 2010 in ordine ai mandati di pagamento alle casse, visto che risulta in ogni caso che le somme mutuate e per le quali si è agito esecutivamente siano state effettivamente percepite, come appurato in sede di ctu tecnico contabile nel giudizio rgn. 133369/2019, pag. 13 della sentenza n. 2225/2022).
Non era, poi, certo compito del rogante accertare, da un punto di vista tecnico, l'effettivo stato di avanzamento dei lavori al fine di procedere con le erogazioni parziali del finanziamento (attività chiaramente riservata all'istituto mutuante, come espressamente richiamato negli atti di erogazione parziali): dunque anche sotto tale profilo l'addebito è del tutto irrilevante.
Non si comprende, poi, come l'omesso accertamento sulla presenza dell'assicurazione obbligatoria che secondo quanto contrattualmente pattuito avrebbe dovuto garantire il rischio di danni da fuoco, fulmine e scoppi in genere, possa essere posta a fondamento di responsabilità per i danni meglio indicati a pag. 7 dell'atto di citazione.
Quanto, infine, alla dedotta presenza, di clausole vessatorie nel contratto di mutuo che il
Notaio avrebbe dovuto “rilevare” rispetto alla posizione dei fideiussori, parte attrice ha
7 espressamente rinunciato ad ogni pretesa (cfr. comparsa conclusionale “Va però dato atto, a questo punto della trattazione, che la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dai signori e , con sentenza Parte_2 Parte_3
pubblicata in data 9.1.2023, ha riconosciuto che le fidejussioni rilasciate dai predetti e contenute all'art. 11 del contratto di mutuo redatto dal notaio sono nulle per loro CP_1 conformità al modello ABI. Tale statuizione – passata in giudicato in data 10.7.2023 donde la sua produzione oggi - da un lato conferma l'errore del notaio che ha inserito una clausola nel contratto di mutuo nulla, senza operare le opportune verifiche, dall'altro impone l'eliminazione dalla domanda risarcitoria della voce di danno relativa, che era stata quantificata in € 1.000.000,00, e che pertanto è da intendersi rinunciata nel punto specifico”).
Tutto il danno lamentato, come in ultimo rideterminato, discende, in ultima istanza, da fatto proprio della parte mutuataria, incapace di completare i lavori preventivati e di restituire il capitale parzialmente erogato dall'istituto mutuante».
III) I motivi in esame si riducono alla mera reiterazione delle difese svolte in primo grado e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Sono pertanto palesemente infondati, al limite dell'inammissibilità.
IV) In particolare, l'appellante continua a insistere che non vi sarebbe stata materiale consegna delle somme di cui ai due atti di erogazione parziale, laddove nella sentenza impugnata viene espressamente affermato: «Non ha, quindi, alcuna rilevanza la discrepanza tra la dichiarazione del notaio, nei due atti di quietanza, della consegna dei due mandati di pagamento di € 500.000 ciascuno e il versamento da parte della del CP_3
diverso importo dalla stessa contabilizzato, in quanto frutto delle detrazioni per spese, imposte e commissioni pattuite nel contratto del 30.11.2009», affermazione non specificamente censurata dall'appellante, a proposito della quale si ricorda che secondo la
Giurisprudenza: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi
(mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02)
IV) Dall'atto di erogazione parziale 11/1/2010 (doc. 2 appellato) risulta quanto segue
8 Dall'atto di erogazione parziale 15/6/2010 (doc. 3 appellato) risulta quanto segue:
9 V) Non risponde dunque al vero che il Notaio avrebbe “attestato di aver assistito alla consegna di una somma il cui ammontare e la cui data di erogazione risultano smentite dalla realtà dei fatti”, in quanto l'attestazione del Notaio è ben diversa e risulta da quanto sopra riportato, vale a dire riguarda i mandati di pagamento, fermo restando che le somme, come evidenziato al punto che segue, sono stata consegnate, come ritenuto nella sentenza impugnata con motivazione non specificamente censurata dalla società appellante.
VI) Quanto all'affermazione secondo cui “la somma effettivamente data a mutuo è stata corrisposta dalla con importi e in giorni diversi da quelli indicati negli atti notarili del CP_3
30/11/2009, 11/01/2010 e 15/06/2010”, anche a questo riguardo l'appellante non si confronta la motivazione della sentenza impugnata: «Irrilevante, al fine del danno lamentato dagli attori, quanto certificato nei due rogiti del 2010 in ordine ai mandati di pagamento alle casse, visto che risulta in ogni caso che le somme mutuate e per le quali si è agito esecutivamente siano state effettivamente percepite, come appurato in sede di ctu tecnico contabile nel giudizio rgn. 133369/2019, pag. 13 della sentenza n.
2225/2022)». Su tale circostanza, appunto, non essendo specificamente censurata la motivazione sul punto dalla società appellante, si è formato il giudicato. A prescindere dalla considerazione che è la stessa società appellante a riconoscere espressamente la consegna delle somme (v. punto VIII).
VII) In ogni caso, ad abundantiam, negli atti in questione era contenuta la quietanza rilasciata dal mutuatario la quale ha una particolare efficacia probatoria: “L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è
10 avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta” (Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20520, Rv. 659196 - 01). Efficacia probatoria che non può essere messa in discussione nel caso concreto alla luce degli elementi di prova riepilogati ai punti che precedono e in quelli che seguono.
VIII) In particolare, quanto alle reiterate affermazioni circa i mandati di pagamento e la consegna delle somme mutuate (pag. 23: «Non si comprende come possa il Giudice ritenere che le somme siano state “pacificamente mutuate” quando il Notaio ha certificato la presenza di ben due mandati di pagamento al cassiere da 500.000 Euro mentre i relativi ordini di bonifico non sarebbero ancora evidenti nelle registrazioni contabili della banca»; pag. 26: «Tra l'altro, ci si dovrebbe chiedere come il Notaio potrebbe aver certificato in atto notarile la consegna, in sua presenza, di un mandato di pagamento al cassiere a Pt_1
da parte di BMPS, quando nello stesso atto notarile allegava un diverso ordine di
[...] bonifico, anche quest'ultimo certificato dal Notaio stesso»; pag. 30: «Da ciò discende l'ulteriore conferma della negligenza oggettiva del Notaio che ha certificato traditio non avvenute, e neppure suppostamente avvenute nei modi e nei termini che il Notaio stesso ha certificato di aver verificato e di aver anche, assurdamente, assistito!»; pag. 31:
«Talché, a maggior ragione, sul Notaio sarebbe corso l'obbligo di verificare tali annotazioni contabili, partendo dal presupposto che il Notaio stesso era a conoscenza dell'inesistenza dei mandati di pagamento al cassiere, probabilmente “dematerializzati”, ma per il Notaio fisicamente presenti, avendone dichiarata la loro esistenza materiale, e non “demateriale”, in due distinti e diversi atti notarili!»), è la stessa società appellante che smentisce i propri assunti, laddove deduce a prova la seguente circostanza: «12) Vero che in Parte_1 data 11.1.2010 ha ricevuto da BMPS l'importo di € 486.752,64 e in data 15.6.2010 la somma di € 498.506,64 (si rammostra prod. 10);» (pag. 36), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza – sopra riportata – laddove è stata spiegata la ragione della differenza tra le somme di cui agli atti di erogazione parziale e quelle materialmente ricevute dall'appellante.
IX) Quanto agli stati di avanzamento, non si vede quale competenza possa avere il Notaio per compiere siffatta verifica, laddove negli atti di erogazione parziale vengono soltanto recepite le dichiarazioni delle parti al riguardo, come risulta dal primo atto di erogazione parziale in data 11/1/2010 (doc. 2 appellato)
11 come pure dal secondo atto di erogazione parziale in data 15/6/2010 (doc. 3 appellato)
Alla luce del contenuto dell'atto, è del tutto chiaro che le dichiarazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori sono state effettuate concordemente dalle parti (e come tali riportate negli atti) e quindi anche dal legale rappresentante di (come risulta da Pt_1
entrambi gli atti) che quindi non può avere nulla da dolersi al riguardo
X) Quanto all'iscrizione ipotecaria per un importo superiore a quello che poi è stato materialmente erogato, non si vede quale profilo di responsabilità possa addebitarsi al
Notaio, che ha solo operato in conformità ad una precisa pattuizione contrattuale, di cui al punto 10 dell'atto di mutuo (doc. 1 appellato):
12 13 XI) Quanto alla doglianza concernente la modalità dell'iscrizione ipotecaria come riferita a un mutuo condizionato, non viene neppure prospettata quale sarebbe la conseguenza dannosa di tale asserita negligenza, così come dell'attivazione della formula esecutiva su questo titolo che sarebbe stato «da lui “mal confezionato”» (pagg. 26 -27)
XII) Quanto alla argomentazione secondo la quale, se fossero state ammesse le prove dedotte, la società appellante avrebbe potuto dimostrare la responsabilità del notaio, si tratta di una censura estremamente generica e comunque smentita dalla considerazione che la responsabilità del notaio non è stata esclusa perché i profili di colpa attribuiti al notaio siano stati ritenuti “non provati”, ma perché sono stati ritenuti dal Giudice di primo grado a priori insussistenti, sulla base della stessa enunciazione che ne è stata fatta da parte della società attrice e attuale appellante, come risulta dalla motivazione che si è riportata.
XIII) Non resta che ribadire, pertanto, che, anziché confrontarsi con tale motivazione,
l'appellante non fa altro che reiterare i propri addebiti già ritenuti insussistenti dal Tribunale
e dolersi della mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a provare gli addebiti, senza svolgere censure idonee a inficiare tale motivazione.
3) TERZO MOTIVO – SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Con il terzo motivo di censura, l'appellante ribadisce la scarsa attenzione prestata dal
Notaio nell'espletamento del suo mandato, specificando che tale negligenza avrebbe determinato: «i) un'esposizione debitoria di con BMPS non corrispondente Parte_1 al reale debito, e per la quale la Banca ha notificato atto di precetto per € 1.001.024,30; ii)
l'esposizione di ad un'azione esecutiva, preannunciata con l'atto di precetto Parte_1
di cui sopra, per importi che il Notaio ha dichiarato essere stati corrisposti, contrariamente a ciò che i documenti bancari attestano;
iii) l'iscrizione ipotecaria per un importo mai percepito, che, tra l'altro, ha impedito a ulteriore ricorso al credito (…); iv) Parte_1
l'insufficienza patrimoniale di rispetto allo stato di avanzamento lavori Parte_1 verificato dal Notaio (…); v) la costituzione in capo ai signori e Parte_2 [...]
di garanzia fidejussoria, illegittima ed abusiva del mercato del credito così Parte_3 come sono state stabilite essere le clausole conformi al modello ABI;
vi) l'inclusione nel titolo, reso esecutivo dal Notaio, degli accessori, delle pertinenze, dei diritti e dei permessi per costruire, delle superficie agibili e dei diritti su di esse quali pegno non possessorio a favore dell'intermediario, tra l'altro, senza procederne a debita registrazione in apposito
Registro telematico informatizzato» (sic, pagg. 32-33 dell'atto d'appello).
14 La società, quindi, chiede che dall'accertamento della responsabilità professionale del
Notaio discenda il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni sofferti, CP_1
quantificati in 3.328.543,32 euro.
LA CORTE OSSERVA.
Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta il rigetto del terzo motivo.
Ad abundantiam, quanto alla fidejussione, la stessa era espressamente prevista all'art. 11 del contratto di mutuo (pag. 3 e s. sentenza impugnata) e in ogni caso viene dato atto nella sentenza impugnata che «Quanto, infine, alla dedotta presenza, di clausole vessatorie nel contratto di mutuo che il Notaio avrebbe dovuto “rilevare” rispetto alla posizione dei fideiussori, parte attrice ha espressamente rinunciato ad ogni pretesa» (pag.
7). Non si comprende pertanto perché la società appellante riproponga la questione, sulla quale insiste anche laddove, a proposito della quantificazione del danno, pur precisando che il relativo importo sarebbe stato «determinato eliminando l'onere relativo alle fideiussioni come da sentenza della Corte di Appello di Genova n. 21 del 9/1/2023»” ribadisce: «fermo restando che la citata sentenza conferma l'abusività della clausola ad essa riferita, con ciò che ne consegue ai fini del presente giudizio» (pag. 33 appello).
Quanto alla “inclusione nel titolo, reso esecutivo dal Notaio, degli accessori, delle pertinenze, dei diritti e dei permessi per costruire, delle superficie agibili e dei diritti su di esse quali pegno non possessorio a favore dell'intermediario, tra l'altro, senza procederne a debita registrazione in apposito Registro telematico informatizzato” (pag. 33) nessun profilo di danno viene ricollegato dalla società appellante a tale allegato addebito di negligenza che peraltro era stato diversamente descritto in primo grado, come viene dato atto in sentenza [«In particolare, in ragione dell'iscrizione ipotecaria curata dal Notaio
(estesa non solo agli immobili oggetto di operazione edilizia ma anche ai titoli, diritti, opzioni, permessi di costruire, e relativi diritti connessi alle superfici agibili), era stato possibile per notificare atto di precetto sulla base di titoli che il Notaio aveva CP_4
vestito di esecutività, in assenza delle condizioni previste»] e quindi si riduce in sostanza alla questione dell'iscrizione ipotecaria nella quale è già stato escluso si possa ravvisare la negligenza del notaio, confermando la valutazione del Tribunale.
In conclusione, se si guarda alle varie situazioni dannose elencate dalla società appellante come ascrivibili alla responsabilità del notaio:
a) la prima, la terza e la sesta [«i) un'esposizione debitoria di con BMPS Parte_1
non corrispondente al reale debito, e per la quale la ha notificato atto di precetto CP_3 per € 1.001.024,30»; «iii) l'iscrizione ipotecaria per un importo mai percepito, che, tra
15 l'altro, ha impedito a ulteriore ricorso al credito (…)»; «vi) l'inclusione nel Parte_1
titolo, reso esecutivo dal Notaio, degli accessori, delle pertinenze, dei diritti e dei permessi per costruire, delle superficie agibili e dei diritti su di esse quali pegno non possessorio a favore dell'intermediario, tra l'altro, senza procederne a debita registrazione in apposito
Registro telematico informatizzato)»] sono riconducibili all'iscrizione ipotecaria eseguita dal
Notaio in conformità ad una clausola del contratto di mutuo;
b) la seconda [«ii) l'esposizione di ad un'azione esecutiva, preannunciata Parte_1 con l'atto di precetto di cui sopra, per importi che il Notaio ha dichiarato essere stati corrisposti, contrariamente a ciò che i documenti bancari attestano»] corrisponde alla questione delle somme che sono state in realtà percepite dalla società appellante;
c) la quarta [«iv) l'insufficienza patrimoniale di rispetto allo stato di Parte_1 avanzamento lavori verificato dal Notaio (…)»] riguarda un compito non di pertinenza del
Notaio che si è limitato a recepire le dichiarazioni delle parti;
d) la quinta [«v) la costituzione in capo ai signori e di Parte_2 Parte_3
garanzia fidejussoria, illegittima ed abusiva del mercato del credito così come sono state stabilite essere le clausole conformi al modello ABI»] riguarda questioni in ordine alla quale vi è stata rinuncia qualsiasi pretesa da parte della società appellante.
Da questo punto di vista, risulta evidente l'insussistenza di tutte le situazioni descritte dalla società appellante come dannose e attribuite a responsabilità del Notaio (ferma restando l'insussistenza degli addebiti di responsabilità, già più volte sottolineata).
Anche questa sola considerazione sarebbe sufficiente a determinare il rigetto dell'appello e la conferma del rigetto delle domande attoree decisa in primo grado.
4) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE - L'appellante, infine, denuncia l'erroneità del rigetto delle istanze istruttorie formulate in primo grado da e finalizzate alla Parte_1 prova per interpello, all'esibizione ex art. 210 c.p.c. di alcuni documenti in possesso della
Banca mutuante nonché all'esperimento di una CTU tesa ad accertare la correttezza dell'operato del Notaio. La società insiste per l'accoglimento di tali istanze, in quanto
«fondamentali per accertare la condotta del Notaio sulla verifica degli stati di avanzamento lavori, sull'effettiva erogazione delle somme mutuate, sulla correttezza della formula esecutiva apposta e dell'iscrizione ipotecaria, sulla regolare registrazione contabile dei presunti trasferimenti eseguiti sul conto di » (così, pag. 34 dell'atto d'appello). Pt_1
La Corte osserva che il rigetto dei primi due motivi di appello comporta il rigetto delle istanze istruttorie, dal momento che i capitoli di prova dedotti sono volti a provare circostanze che, in forza della motivazione della sentenza impugnata, qui confermata, non
16 sono idonee a comprovare circostanze dalla quali possa insorgere una qualche forma di responsabilità professionale del notaio, per le ragioni già esposte con riferimento al primo e al secondo motivo.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata sentenza Parte_1
pronunciata inter partes in data 13/09/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 44.201,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
17 3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 15/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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