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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18948/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18948/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
VOLPIN MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2
09/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino il 19.07.2018 e in Pinerolo il 16.01.2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Pinerolo (TO) via Montebello 39, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie. Ivi rimarrà la residenza anagrafica delle figlie.
DÀ ATTO che il marito signor , d'intesa con la moglie, ha lasciato la casa coniugale il Parte_2
18.02.2024 per trasferirsi nella propria abitazione in Pinerolo via Villaggio del Sole, disporre quanto infra.
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori delle figlie e con facoltà per i genitori Per_1 Per_2 medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza delle figlie minori presso la madre in Pinerolo, via Montebello 39;
DÀ ATTO che le parti, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano che le figlie verranno cresciute nel rispetto delle scelte confessionali dei genitori e seguiranno scelte confessionali-religiose miste (cristiane- cattoliche – cristiane-valdesi) nell'ottica del rispetto dell'identità di entrambi i rami famigliari;
-Calendario scolastico ed extrascolastico – festività vacanze: Le figlie rimarranno coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale che varrà a garantire la permanenza dei figli, con ciascun genitore, secondo una ripartizione di tempo equa, pressoché al 50% - fatti salvi diversi e migliori accordi:
pagina 2 di 5 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica mattina scuola scuola scuola scuola scuola mamma mamma pomeriggio mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
Sera e notte mamma mamma papà papà mamma mamma mamma lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica mattina scuola scuola scuola scuola scuola papà papà pomeriggio papà papà mamma mamma papà papà papà
Sera e notte papà papà mamma mamma papà papà papà
Le figlie rimarranno dunque:
– prima settimana: con la mamma il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica (dall'uscita di scuola se nel periodo scolastico) mentre il mercoledì e il giovedì col papà
– seconda settimana: col papà il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica (dall'uscita di scuola se nel periodo scolastico) mentre il mercoledì e il giovedì con la mamma;
– e così via in alternanza. Le parti si riservano di rivedere il calendario in considerazione dell'imminente e prossimo inizio della scuola primaria della primogenita (autunno 2024) e di precisarlo in occasione della conferma delle condizioni di divorzio o, in ogni caso, di accordarsi in merito nell'interesse delle minori e nella considerazione dei loro prioritari bisogni. Le parti consentono a che siano i nonni ad occuparsi di prendere le figlie all'uscita di scuola nei giorni di rispettiva spettanza. - Vacanze estive: rimane fermo il calendario di cui sopra e l'equa e paritaria distribuzione del tempo tra i genitori nella gestione del tempo con le figlie, è convenuto il diritto di ciascun genitore di trascorrere due settimane anche non consecutive con le figlie per le vacanze estive. I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli. - Vacanze natalizie ed infra-annuali: nel periodo natalizio, le figlie rimarranno insieme e trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e così via in alternanza. Precisamente: trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale col genitore con cui pranzeranno il giorno successivo e rimarranno il 26 dicembre con il genitore con cui ceneranno a Natale in modo da mantenere una continuità anche nella notte tra il 24 e il 25 e poi dal 25 al 26.12. di ogni anno. e rimarranno Per_2 Per_1 con un genitore nel periodo dal 27 dicembre mattina compreso al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre compreso al 6 gennaio incluso;
mentre per l'anno seguente i predetti periodi saranno invertiti tra i genitori e così alternativamente negli anni a seguire.
Le figlie rimarranno con l'uno e con l'altro genitore durante le altre vacanze/ ponti e festività infrasettimanali/infra – annuali (es. Carnevale, Pasqua ecc.) secondo un criterio di alternanza e, in caso di mancato accordo, secondo il calendario concordato. Compleanno figlie: le figlie rimarranno col genitore con cui dovranno stare ex calendario concordato, fatti salvi migliori accordi. Ciò anche in considerazione del fatto che, per tradizione famigliare invalsa, solitamente il festeggiamento è organizzato per un giorno festivo prossimo alla data del compleanno (antecedente o successivo).
DISPONE a carico del padre in favore della madre il pagamento di un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 550,00 mensili (€ 275,00 per ogni figlia) fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge e con carico delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del papà come da Protocollo in essere pagina 3 di 5 presso il Tribunale di Torino ivi richiamato. La somma verrà pagata entro il giorno 05 (cinque) del mese sul conto corrente cointestato 71869 INTESA salvo diversa futura indicazione della mamma.
DÀ ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto
DÀ ATTO che le parti intendono regolare come segue la questione patrimoniale relativa alla proprietà dell'immobile di Pinerolo, via Montebello, 39 intestato alla moglie trattandosi di regolamentazione necessaria, funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi e la regolamentazione, anche futura, della famiglia. Nell'ipotesi in cui la signora deciderà di porre in vendita l'immobile di sua proprietà Pt_1 ubicato in Pinerolo via Montebello 39 e la vendita verrà perfezionata col versamento del prezzo richiesto, la medesima – con opzione alternativa e nell'ottica di mantenere e destinare parte di quanto impiegato per l'acquisto dell'abitazione di via Montebello, alle esigenze famigliari e della prole - provvederà a destinare il 30% del ricavato dal prezzo di vendita al netto delle eventuali spese: 1) con versamento in unica soluzione del 30% in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie oppure 2) con versamento del 15% immediato (al fine di poter disporre delle liquidità necessarie per effettuare altro acquisto immobiliare) in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie - e per il restante 15% con versamenti rateali (mensili, semestrali, o annuali ad esempio) oppure 3) con versamento del 30% attraverso pagamenti rateali come sopra e fino al raggiungimento della somma pari al 30% di cui sopra (al fine di poter disporre delle liquidità necessarie per effettuare altro acquisto immobiliare) in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie. Considerata la regolamentazione di cui sopra, le parti dichiarano che alcuna natura donativa è insita nell'accordo di cui sopra.
DÀ ATTO che l'automobile PEUGEOT targata FB931WC di proprietà del signor e utilizzata Parte_2 dalla moglie verrà volturata in favore della medesima con spese a carico del marito entro il 31.12.2024. L'automobile HYUNDAI targata EY644MH di proprietà della moglie e utilizzata dal marito è stata venduta.
DÀ ATTO che le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio con annotazione e indicazione del nominativo delle figlie minori e Per_2
Per_1
DÀ ATTO che le spese sanitarie delle minori e l'assegno unico verranno rispettivamente utilizzati/ scaricati fiscalmente ed erogati in favore della signora fatti salvi futuri e diversi migliori Parte_1 accordi.
DÀ ATTO che con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 4 di 5 Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18948/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
VOLPIN MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2
09/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino il 19.07.2018 e in Pinerolo il 16.01.2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.,la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 5 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Pinerolo (TO) via Montebello 39, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, alla moglie. Ivi rimarrà la residenza anagrafica delle figlie.
DÀ ATTO che il marito signor , d'intesa con la moglie, ha lasciato la casa coniugale il Parte_2
18.02.2024 per trasferirsi nella propria abitazione in Pinerolo via Villaggio del Sole, disporre quanto infra.
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori delle figlie e con facoltà per i genitori Per_1 Per_2 medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza delle figlie minori presso la madre in Pinerolo, via Montebello 39;
DÀ ATTO che le parti, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano che le figlie verranno cresciute nel rispetto delle scelte confessionali dei genitori e seguiranno scelte confessionali-religiose miste (cristiane- cattoliche – cristiane-valdesi) nell'ottica del rispetto dell'identità di entrambi i rami famigliari;
-Calendario scolastico ed extrascolastico – festività vacanze: Le figlie rimarranno coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale che varrà a garantire la permanenza dei figli, con ciascun genitore, secondo una ripartizione di tempo equa, pressoché al 50% - fatti salvi diversi e migliori accordi:
pagina 2 di 5 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica mattina scuola scuola scuola scuola scuola mamma mamma pomeriggio mamma mamma papà papà mamma mamma mamma
Sera e notte mamma mamma papà papà mamma mamma mamma lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica mattina scuola scuola scuola scuola scuola papà papà pomeriggio papà papà mamma mamma papà papà papà
Sera e notte papà papà mamma mamma papà papà papà
Le figlie rimarranno dunque:
– prima settimana: con la mamma il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica (dall'uscita di scuola se nel periodo scolastico) mentre il mercoledì e il giovedì col papà
– seconda settimana: col papà il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica (dall'uscita di scuola se nel periodo scolastico) mentre il mercoledì e il giovedì con la mamma;
– e così via in alternanza. Le parti si riservano di rivedere il calendario in considerazione dell'imminente e prossimo inizio della scuola primaria della primogenita (autunno 2024) e di precisarlo in occasione della conferma delle condizioni di divorzio o, in ogni caso, di accordarsi in merito nell'interesse delle minori e nella considerazione dei loro prioritari bisogni. Le parti consentono a che siano i nonni ad occuparsi di prendere le figlie all'uscita di scuola nei giorni di rispettiva spettanza. - Vacanze estive: rimane fermo il calendario di cui sopra e l'equa e paritaria distribuzione del tempo tra i genitori nella gestione del tempo con le figlie, è convenuto il diritto di ciascun genitore di trascorrere due settimane anche non consecutive con le figlie per le vacanze estive. I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli. - Vacanze natalizie ed infra-annuali: nel periodo natalizio, le figlie rimarranno insieme e trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e così via in alternanza. Precisamente: trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale col genitore con cui pranzeranno il giorno successivo e rimarranno il 26 dicembre con il genitore con cui ceneranno a Natale in modo da mantenere una continuità anche nella notte tra il 24 e il 25 e poi dal 25 al 26.12. di ogni anno. e rimarranno Per_2 Per_1 con un genitore nel periodo dal 27 dicembre mattina compreso al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre compreso al 6 gennaio incluso;
mentre per l'anno seguente i predetti periodi saranno invertiti tra i genitori e così alternativamente negli anni a seguire.
Le figlie rimarranno con l'uno e con l'altro genitore durante le altre vacanze/ ponti e festività infrasettimanali/infra – annuali (es. Carnevale, Pasqua ecc.) secondo un criterio di alternanza e, in caso di mancato accordo, secondo il calendario concordato. Compleanno figlie: le figlie rimarranno col genitore con cui dovranno stare ex calendario concordato, fatti salvi migliori accordi. Ciò anche in considerazione del fatto che, per tradizione famigliare invalsa, solitamente il festeggiamento è organizzato per un giorno festivo prossimo alla data del compleanno (antecedente o successivo).
DISPONE a carico del padre in favore della madre il pagamento di un assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 550,00 mensili (€ 275,00 per ogni figlia) fatta salva la rivalutazione ISTAT di legge e con carico delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del papà come da Protocollo in essere pagina 3 di 5 presso il Tribunale di Torino ivi richiamato. La somma verrà pagata entro il giorno 05 (cinque) del mese sul conto corrente cointestato 71869 INTESA salvo diversa futura indicazione della mamma.
DÀ ATTO che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente pagato dai coniugi;
in merito pertanto le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui al successivo punto
DÀ ATTO che le parti intendono regolare come segue la questione patrimoniale relativa alla proprietà dell'immobile di Pinerolo, via Montebello, 39 intestato alla moglie trattandosi di regolamentazione necessaria, funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi e la regolamentazione, anche futura, della famiglia. Nell'ipotesi in cui la signora deciderà di porre in vendita l'immobile di sua proprietà Pt_1 ubicato in Pinerolo via Montebello 39 e la vendita verrà perfezionata col versamento del prezzo richiesto, la medesima – con opzione alternativa e nell'ottica di mantenere e destinare parte di quanto impiegato per l'acquisto dell'abitazione di via Montebello, alle esigenze famigliari e della prole - provvederà a destinare il 30% del ricavato dal prezzo di vendita al netto delle eventuali spese: 1) con versamento in unica soluzione del 30% in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie oppure 2) con versamento del 15% immediato (al fine di poter disporre delle liquidità necessarie per effettuare altro acquisto immobiliare) in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie - e per il restante 15% con versamenti rateali (mensili, semestrali, o annuali ad esempio) oppure 3) con versamento del 30% attraverso pagamenti rateali come sopra e fino al raggiungimento della somma pari al 30% di cui sopra (al fine di poter disporre delle liquidità necessarie per effettuare altro acquisto immobiliare) in strumenti assicurativi, finanziari o altra forma di accantonamento intestata alle figlie - col nominativo di entrambi i genitori e con vincolo fino alla maggiore età di entrambe le figlie. Considerata la regolamentazione di cui sopra, le parti dichiarano che alcuna natura donativa è insita nell'accordo di cui sopra.
DÀ ATTO che l'automobile PEUGEOT targata FB931WC di proprietà del signor e utilizzata Parte_2 dalla moglie verrà volturata in favore della medesima con spese a carico del marito entro il 31.12.2024. L'automobile HYUNDAI targata EY644MH di proprietà della moglie e utilizzata dal marito è stata venduta.
DÀ ATTO che le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di identità e altri documenti validi per l'espatrio con annotazione e indicazione del nominativo delle figlie minori e Per_2
Per_1
DÀ ATTO che le spese sanitarie delle minori e l'assegno unico verranno rispettivamente utilizzati/ scaricati fiscalmente ed erogati in favore della signora fatti salvi futuri e diversi migliori Parte_1 accordi.
DÀ ATTO che con la definizione di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere già definito tra gli stessi ogni altra questione di tipo patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio
2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 4 di 5 Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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