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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4496 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIA PIA GROSSI ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dagli avv.ti LUCIANO DI PALMA GAZZARA ) e ANTONELLA DI C.F._4
NC ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/07/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/07/2015 dal quale erano nati due figli il 13/06/2016 e Per_1
il 12/09/2017. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era venuta meno la Per_2
1 comunione materiale e spirituale per la condotta violenta e controllante del marito tale da sfociare in percosse, maltrattamenti e vessazioni psicologiche anche alla presenza dei minori. Riferiva in particolare dell'episodio del giugno 2016 in cui il resistente le aveva tirato sulla schiena un pacco contenente prodotti per il figlio neonato, ritirato dalla madre di lei in quanto lui si era rifiutato.
Raccontava di un altro episodio avvenuto nel 2022 durante il quale il resistente l'aveva picchiata con il bastone della scopa dopo essersi alterato per un futile motivo. Aggiungeva di aver altresì scoperto nel maggio 2022 che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una donna a Roma, ove lui lavorava, nonché nel settembre 2023 che, dopo il suo trasferimento a Napoli
e l'insorgere della malattia, aveva visitato il sito “Escort Napoli”. Rappresentava anche che l'ingerenza della suocera (gelosa e possessiva verso il figlio) nelle vicende matrimoniali era fonte di continui litigi e conseguenti maltrattamenti. Riferiva di lavorare con contratto part-time come impiegata amministrativa presso la società “Centro Carni” di cui era socia e il padre amministratore unico, percependo una retribuzione mensile di circa € 650,00, mentre il resistente lavorava presso il comando generale della guardia di finanza, ricoprendo da gennaio 2023 la qualifica di appuntato, e percepiva una retribuzione mensile di € 2.400,00. Aggiungeva, inoltre, che le spese familiari
(utenze, spese per i figli, vacanze ecc.) erano esclusivamente a proprio carico giacché il resistente lamentava difficoltà economiche. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza padre-figli e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno mensile di
€ 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/10/2025, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, riferiva che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa della condotta della moglie, la quale aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale.
Rappresentava di essersi occupato quasi esclusivamente della gestione dei figli a causa dell'assenza della moglie, costantemente impegnata nella sua attività imprenditoriale. Aggiungeva, inoltre, di aver scoperto nel 2022 di essere affetto dalla malattia di e, pertanto, veniva trasferito da CP_3
Roma a Napoli, senza ricevere alcuna assistenza dalla moglie ma solo dalla propria famiglia di origine. Rilevava di aver subito minacce dal padre della ricorrente e di aver sporto querela presso il comando dei carabinieri di Marcianise. Dichiarava, infine, di percepire una retribuzione mensile di
€ 1.510,69, quale appuntato della guardia di finanza, mentre la ricorrente, quale socia al 24% della società “Centro Carni” (con capitale sociale di € 1.000.000,00), percepiva una retribuzione molto più alta rispetto a quanto dichiarato nel ricorso. Pertanto, concludeva per la separazione personale
2 dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con i figli e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), oltre le spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2021, il giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza padre-figli e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Deferito interrogatorio formale alla ricorrente (cfr. verbale del 11/03/2025) ed escussi i testi (cfr. verbali del 11/03/2025 e del 11/04/2025), all'esito dell'udienza del 16/09/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito. In particolare, la ricorrente,
a sostegno della domanda, ha allegato condotte violente del resistente, attuate anche in presenza dei figli minori. Il resistente, invece, a sostegno della domanda, ha allegato l'abbandono della moglie dopo l'insorgenza della malattia rara e l'esser stato cacciato dalla casa familiare.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sul punto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
3 Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi, è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze. Si legge, invero, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (vd. ex multis Cass., Sez. 6-1, 19/02/2018, n.
3925).
Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente trovano adeguato riscontro probatorio. I testi escussi hanno infatti confermato gli episodi di aggressività e violenza perpetrati dal resistente in danno della ricorrente. In particolare, , madre della ricorrente, ha riferito di aver Testimone_1 personalmente assistito all'episodio in cui nel giugno 2016 il resistente aveva lanciato addosso alla ricorrente un pacco contenente prodotti per il figlio (all'epoca neonato) e di non essere Per_1 intervenuta, come successo anche altre volte. Infatti, ella ha in seguito precisato che, dopo episodi simili, si limitava a chiamarlo per calmarlo e di non aver mai raccontato nulla al marito (padre della ricorrente), pensando che il genero sarebbe nel tempo maturato. Ha raccontato altresì di aver visto a inizio 2022 (gennaio - febbraio) un livido sulla schiena della figlia, la quale era stata colpita con il manico di scopa dal marito, nonché che in quella occasione il nipote maggiore ) le aveva Per_1 detto “mamma e papà si sono litigati e papà l'ha picchiata”. Ha dichiarato di aver visto la figlia anche con un labbro rotto in occasione del matrimonio dell'altra figlia e che un'altra volta ancora si era presentata a casa sua con gli occhiali e l'occhio gonfio. Ancora, ha riferito di essersi recata poco dopo la nascita della secondogenita della coppia ( ) a casa della ricorrente per aiutarla a pulire, Per_2 avendo trovato tutte le stoviglie rotte a terra, così come aveva fatto un'altra volta all'una di note poiché tutte le stampelle dell'armadio erano rotte e i panni erano tutti a terra. Ha altresì confermato di esser stata presente quando la madre del resistente, in occasione del compleanno del padre di quest'ultimo nel marzo 2018, aveva urlato alla nuora “Fa bene mio figlio che ti picchia, perché tu non sei buona” (cfr. verbale dell'11/03/2025).
4 La seconda teste, amica e collega della ricorrente, ha dichiarato che nel giugno Testimone_2
2016 erano iniziati i primi problemi tra i coniugi, precisando di esser diventata amica e confidente della stessa in quel periodo, ovvero dopo la nascita di (giugno 2016). Ha aggiunto di aver Per_1 visto i lividi sul corpo della ricorrente tra gennaio e febbraio 2022, nonché di aver visto il resistente spesso nei pressi del “centro carni” (ove ella lavora), anche dopo la separazione, nonché che un paio di volte era rimasto lì girando intorno con la macchina (cfr. verbale dell'11/04/2025).
Inoltre, alcuni dei fatti allegati dalla ricorrente e confermati dalle testi sono stati anche descritti nella denuncia-querela sporta d nei confronti del resistente per atti persecutori;
in particolare, viene citato l'episodio in cui era stata colpita in volto dal marito causandole l'occhio nero nell'anno 2021, nonché quello del colpo con il manico della scopa nell'anno 2022 (cfr. denuncia del 12/08/2024).
Non preclude l'accertamento operato dal giudice civile nel caso di specie l'ordinanza di archiviazione del GIP del 24/02/2025 per il reato di maltrattamenti in famiglia, attesa l'autonomia dell'accertamento dei fatti in sede civile (cfr. di recente Cass., Sez. I, 21/02/2025, n. 4595 in tema di allegazioni di comportamenti di violenza o aggressivi nei procedimenti di famiglia).
Pertanto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va accolta.
La domanda di addebito formulata dal resistente va respinta.
Le allegazioni del resistente poste a fondamento della domanda di addebito non trovano alcun riscontro probatorio. Invero, i testi escussi nel corso del giudizio hanno reso dichiarazioni generiche;
entrambi hanno confermato la circostanza che, dopo esser trascorso un anno dal trasferimento della sede di lavoro del resistente da Roma a Napoli, la moglie lo aveva “cacciato” di casa e che non gli aveva consentito di recuperare gli effetti personali prima del novembre 2023.
Ancora, madre del resistente, ha riferito di un episodio (risalente a tre prima) in Testimone_3 cui la moglie non aveva accompagnato il marito a Milano per dei controlli medici, facendo intendere che nelle altre occasioni era stata presente o che comunque si era interessata allo stato di salute del marito;
cfr. “La moglie in un primo momento cercò di stargli vicino per capire di che si trattasse, quando capì che non era una febbre contratta a Cuba lei si disinteressò lui e stava abbandonato sul divano. Lo abbiamo portato da tutti i tipi di medici perché la malattia si evolve, poi gli venne la trombosi agli occhi. Io andavo sempre con mio figlio. Lei a volte si preoccupava di prendere gli appuntamenti” (cfr. verbale dell'11/04/2025). Invece, , cugino del Persona_3 resistente, ha genericamente dichiarato che la moglie l'aveva abbandonato e che lui gli aveva fatto compagnia nel momento del bisogno, confermando di aver accompagnato il cugino a ritirare i suoi beni personali presso la casa familiare, come dichiarato anche dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale dell'11/03/2025). Tuttavia, tali generiche affermazioni non provano alcuna condotta di abbandono della moglie nei confronti del marito atteso che non vi è una
5 descrizione dettagliata delle presunte mancanze perpetrate dalla ricorrente in suo danno e, soprattutto, della mancata assistenza morale e materiale nei suoi confronti. Emerge invece una situazione di crisi coniugale già in essere sfociata poi nell'allontanamento del resistente dalla casa familiare per l'impossibilità dei coniugi di proseguire la convivenza.
Pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, comma II, c.c. con addebito a carico del resistente.
Va confermato l'affido dei figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Va, di conseguenza, confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori.
A fronte delle difficoltà rappresentate dal resistente con riferimento ai minori, si invitano le parti a procedere a tutti gli accertamenti sanitari necessari e suggeriti dai competenti specialisti affinché siano sin da subito affrontate eventuali manifestazioni di disagio e/o difficoltà scolastiche.
Quanto al calendario dei tempi di permanenza padre-figli, occorre tener conto dell'età dei minori (9
e 8 anni) e delle richieste formulate da entrambe le parti. Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli minori tre pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, il
24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio. Inoltre, salvo diversi accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il compleanno del padre e con la madre la festa della mamma e il compleanno della madre, a prescindere dall'ordinario calendario, nonché i loro compleanni con entrambi i genitori ove possibile.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età dei figli, del contesto sociale in cui vivono e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'importo a € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre alla percezione integrale dell'assegno unico familiare, mentre il resistente una riduzione a €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) e la percezione dell'assegno unico familiare al 50%. A sostegno delle rispettive domande, la ricorrente ha allegato un aumento della retribuzione del resistente (circa € 2.200,00 al mese) in ragione del passaggio di grado, l'assenza di spese di locazione in quanto trasferitosi presso un'abitazione della famiglia di origine, la modifica nel corso del giudizio dei tempi di permanenza con la riduzione dei pernotti dei minori presso il padre (da due
6 a uno) e l'esenzione dal pagamento di ticket sanitari (farmaci e prestazioni sanitarie) per la patologia di cui è affetto (malattia di Behcet). Il resistente ha invece rappresentato di percepire una retribuzione netta di circa € 1.600,00/1.700,00, di recente aumentata di € 40,00 per cambio fascia e di € 50,00 per la legge finanziaria del 2024, di pagare la rata mensile di € 313,00 per l'autovettura, €
200,00 per le polizze vita contratte in favore dei figli (€ 100,00 per ciascuna) e € 150,00 al mese per le spese mediche personali. Ha altresì aggiunto che la ricorrente percepirebbe di più di quanto dichiarato in quanto socia al 24% della società di famiglia (Centro Carni s.r.l.) presso cui è impiegata amministrativa;
società che vanta un capitale sociale di € 1.000.000,00 di cui €
240.000,00 conferiti dalla ricorrente con un fatturato di € 11.879.997 nell'anno 2023 e che il 95% degli utili viene accantonato come “riserva straordinaria disponibile” mentre l'altro 5% come
“riserva legale”, non venendo quindi ripartiti.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti non risultano circostanze sopravvenute giustificative di una modifica delle statuizioni economiche rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, peraltro non reclamati, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quanto alla capacità economica delle parti, dagli estratti conto depositati dalla ricorrente, risulta che quest'ultima ha percepito da luglio 2024 a febbraio 2025 una retribuzione tra i
€ 1.100,00 e i € 1.200,00, diversamente dai precedenti mesi da gennaio a giugno 2024 ove invece ha ricevuto compensi tra i € 600,00 e i € 700,00 (cfr. estratti conto del 10/03/2025, nonché CUD 2024,
CUD 2023, CUD 2022), quale impiegata amministrativa della società “Centro Carni”, di cui è anche socia. Sembrerebbe quindi che la stessa abbia percepito nell'ultimo anno una retribuzione maggiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la stessa è titolare della casa familiare da lei abitata unitamente ai minori.
Al contempo, il resistente percepisce uno stipendio di € 2.100,00 netti al mese per dodici mensilità
(cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), quale appuntato della guardia di finanza, aumentato di circa €
90,00 al mese per le ragioni da lui stesso indicate (legge finanziaria del 2024 e cambio fascia), paga una rata di finanziamento per l'auto di € 313,00 mensili (cfr. contratto in atti), due rate mensili di €
100,00 ciascuna per le polizze vita in favore dei figli minori, nonché spese mediche personali.
In secondo luogo, in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, è stato in questa sede aggiunto un pomeriggio infrasettimanale in luogo del pernotto dei minori il venerdì sera.
In terzo luogo, risulta irrilevante l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il resistente sarebbe esentato dal pagamento di spese mediche e/o prestazioni sanitarie in ragione della patologia di cui è affetto in quanto non provata e, in ogni caso, non giustificativa di un aumento dell'assegno per i figli.
7 Alla luce del quadro sin qui emerso, tenuto conto della capacità economica di entrambe le parti, il
Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Inoltre, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della complessiva situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene altresì di disporre la percezione dell'assegno unico familiare al 50% in favore di ciascun genitore, come previsto dalla legge.
La condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1 in Caserta (CE), e , nato il [...] in [...] ex art. 151, II Controparte_1 comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPODRISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2015);
3) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
4) rigetta la domanda di addebito del resistente;
5) conferma l'affido dei figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
6) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
8) dispone la percezione dell'assegno unico familiare al 50% in favore di ciascun genitore;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella somma di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4496 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIA PIA GROSSI ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dagli avv.ti LUCIANO DI PALMA GAZZARA ) e ANTONELLA DI C.F._4
NC ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 16/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/07/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13/07/2015 dal quale erano nati due figli il 13/06/2016 e Per_1
il 12/09/2017. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era venuta meno la Per_2
1 comunione materiale e spirituale per la condotta violenta e controllante del marito tale da sfociare in percosse, maltrattamenti e vessazioni psicologiche anche alla presenza dei minori. Riferiva in particolare dell'episodio del giugno 2016 in cui il resistente le aveva tirato sulla schiena un pacco contenente prodotti per il figlio neonato, ritirato dalla madre di lei in quanto lui si era rifiutato.
Raccontava di un altro episodio avvenuto nel 2022 durante il quale il resistente l'aveva picchiata con il bastone della scopa dopo essersi alterato per un futile motivo. Aggiungeva di aver altresì scoperto nel maggio 2022 che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con una donna a Roma, ove lui lavorava, nonché nel settembre 2023 che, dopo il suo trasferimento a Napoli
e l'insorgere della malattia, aveva visitato il sito “Escort Napoli”. Rappresentava anche che l'ingerenza della suocera (gelosa e possessiva verso il figlio) nelle vicende matrimoniali era fonte di continui litigi e conseguenti maltrattamenti. Riferiva di lavorare con contratto part-time come impiegata amministrativa presso la società “Centro Carni” di cui era socia e il padre amministratore unico, percependo una retribuzione mensile di circa € 650,00, mentre il resistente lavorava presso il comando generale della guardia di finanza, ricoprendo da gennaio 2023 la qualifica di appuntato, e percepiva una retribuzione mensile di € 2.400,00. Aggiungeva, inoltre, che le spese familiari
(utenze, spese per i figli, vacanze ecc.) erano esclusivamente a proprio carico giacché il resistente lamentava difficoltà economiche. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza padre-figli e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno mensile di
€ 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/10/2025, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, riferiva che l'affectio coniugalis era venuto meno a causa della condotta della moglie, la quale aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale.
Rappresentava di essersi occupato quasi esclusivamente della gestione dei figli a causa dell'assenza della moglie, costantemente impegnata nella sua attività imprenditoriale. Aggiungeva, inoltre, di aver scoperto nel 2022 di essere affetto dalla malattia di e, pertanto, veniva trasferito da CP_3
Roma a Napoli, senza ricevere alcuna assistenza dalla moglie ma solo dalla propria famiglia di origine. Rilevava di aver subito minacce dal padre della ricorrente e di aver sporto querela presso il comando dei carabinieri di Marcianise. Dichiarava, infine, di percepire una retribuzione mensile di
€ 1.510,69, quale appuntato della guardia di finanza, mentre la ricorrente, quale socia al 24% della società “Centro Carni” (con capitale sociale di € 1.000.000,00), percepiva una retribuzione molto più alta rispetto a quanto dichiarato nel ricorso. Pertanto, concludeva per la separazione personale
2 dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con i figli e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), oltre le spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2021, il giudice relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza padre-figli e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Deferito interrogatorio formale alla ricorrente (cfr. verbale del 11/03/2025) ed escussi i testi (cfr. verbali del 11/03/2025 e del 11/04/2025), all'esito dell'udienza del 16/09/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito. In particolare, la ricorrente,
a sostegno della domanda, ha allegato condotte violente del resistente, attuate anche in presenza dei figli minori. Il resistente, invece, a sostegno della domanda, ha allegato l'abbandono della moglie dopo l'insorgenza della malattia rara e l'esser stato cacciato dalla casa familiare.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sul punto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795).
3 Di regola, al fine di addebitare la separazione a uno dei coniugi, è necessaria una valutazione comparativa delle loro condotte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violenza fisica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, manifestatasi anche in un unico episodio, esonera il giudice di merito dalla suddetta comparazione;
ciò in quanto la condotta violenta rappresenta ex se una violazione dei doveri matrimoniali così grave e inaccettabile da esser da sola sufficiente a legittimare sia la pronuncia di separazione personale dei coniugi, sia l'addebitabilità della stessa all'autore delle violenze. Si legge, invero, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (vd. ex multis Cass., Sez. 6-1, 19/02/2018, n.
3925).
Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente trovano adeguato riscontro probatorio. I testi escussi hanno infatti confermato gli episodi di aggressività e violenza perpetrati dal resistente in danno della ricorrente. In particolare, , madre della ricorrente, ha riferito di aver Testimone_1 personalmente assistito all'episodio in cui nel giugno 2016 il resistente aveva lanciato addosso alla ricorrente un pacco contenente prodotti per il figlio (all'epoca neonato) e di non essere Per_1 intervenuta, come successo anche altre volte. Infatti, ella ha in seguito precisato che, dopo episodi simili, si limitava a chiamarlo per calmarlo e di non aver mai raccontato nulla al marito (padre della ricorrente), pensando che il genero sarebbe nel tempo maturato. Ha raccontato altresì di aver visto a inizio 2022 (gennaio - febbraio) un livido sulla schiena della figlia, la quale era stata colpita con il manico di scopa dal marito, nonché che in quella occasione il nipote maggiore ) le aveva Per_1 detto “mamma e papà si sono litigati e papà l'ha picchiata”. Ha dichiarato di aver visto la figlia anche con un labbro rotto in occasione del matrimonio dell'altra figlia e che un'altra volta ancora si era presentata a casa sua con gli occhiali e l'occhio gonfio. Ancora, ha riferito di essersi recata poco dopo la nascita della secondogenita della coppia ( ) a casa della ricorrente per aiutarla a pulire, Per_2 avendo trovato tutte le stoviglie rotte a terra, così come aveva fatto un'altra volta all'una di note poiché tutte le stampelle dell'armadio erano rotte e i panni erano tutti a terra. Ha altresì confermato di esser stata presente quando la madre del resistente, in occasione del compleanno del padre di quest'ultimo nel marzo 2018, aveva urlato alla nuora “Fa bene mio figlio che ti picchia, perché tu non sei buona” (cfr. verbale dell'11/03/2025).
4 La seconda teste, amica e collega della ricorrente, ha dichiarato che nel giugno Testimone_2
2016 erano iniziati i primi problemi tra i coniugi, precisando di esser diventata amica e confidente della stessa in quel periodo, ovvero dopo la nascita di (giugno 2016). Ha aggiunto di aver Per_1 visto i lividi sul corpo della ricorrente tra gennaio e febbraio 2022, nonché di aver visto il resistente spesso nei pressi del “centro carni” (ove ella lavora), anche dopo la separazione, nonché che un paio di volte era rimasto lì girando intorno con la macchina (cfr. verbale dell'11/04/2025).
Inoltre, alcuni dei fatti allegati dalla ricorrente e confermati dalle testi sono stati anche descritti nella denuncia-querela sporta d nei confronti del resistente per atti persecutori;
in particolare, viene citato l'episodio in cui era stata colpita in volto dal marito causandole l'occhio nero nell'anno 2021, nonché quello del colpo con il manico della scopa nell'anno 2022 (cfr. denuncia del 12/08/2024).
Non preclude l'accertamento operato dal giudice civile nel caso di specie l'ordinanza di archiviazione del GIP del 24/02/2025 per il reato di maltrattamenti in famiglia, attesa l'autonomia dell'accertamento dei fatti in sede civile (cfr. di recente Cass., Sez. I, 21/02/2025, n. 4595 in tema di allegazioni di comportamenti di violenza o aggressivi nei procedimenti di famiglia).
Pertanto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va accolta.
La domanda di addebito formulata dal resistente va respinta.
Le allegazioni del resistente poste a fondamento della domanda di addebito non trovano alcun riscontro probatorio. Invero, i testi escussi nel corso del giudizio hanno reso dichiarazioni generiche;
entrambi hanno confermato la circostanza che, dopo esser trascorso un anno dal trasferimento della sede di lavoro del resistente da Roma a Napoli, la moglie lo aveva “cacciato” di casa e che non gli aveva consentito di recuperare gli effetti personali prima del novembre 2023.
Ancora, madre del resistente, ha riferito di un episodio (risalente a tre prima) in Testimone_3 cui la moglie non aveva accompagnato il marito a Milano per dei controlli medici, facendo intendere che nelle altre occasioni era stata presente o che comunque si era interessata allo stato di salute del marito;
cfr. “La moglie in un primo momento cercò di stargli vicino per capire di che si trattasse, quando capì che non era una febbre contratta a Cuba lei si disinteressò lui e stava abbandonato sul divano. Lo abbiamo portato da tutti i tipi di medici perché la malattia si evolve, poi gli venne la trombosi agli occhi. Io andavo sempre con mio figlio. Lei a volte si preoccupava di prendere gli appuntamenti” (cfr. verbale dell'11/04/2025). Invece, , cugino del Persona_3 resistente, ha genericamente dichiarato che la moglie l'aveva abbandonato e che lui gli aveva fatto compagnia nel momento del bisogno, confermando di aver accompagnato il cugino a ritirare i suoi beni personali presso la casa familiare, come dichiarato anche dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale dell'11/03/2025). Tuttavia, tali generiche affermazioni non provano alcuna condotta di abbandono della moglie nei confronti del marito atteso che non vi è una
5 descrizione dettagliata delle presunte mancanze perpetrate dalla ricorrente in suo danno e, soprattutto, della mancata assistenza morale e materiale nei suoi confronti. Emerge invece una situazione di crisi coniugale già in essere sfociata poi nell'allontanamento del resistente dalla casa familiare per l'impossibilità dei coniugi di proseguire la convivenza.
Pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, comma II, c.c. con addebito a carico del resistente.
Va confermato l'affido dei figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio.
Va, di conseguenza, confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei minori.
A fronte delle difficoltà rappresentate dal resistente con riferimento ai minori, si invitano le parti a procedere a tutti gli accertamenti sanitari necessari e suggeriti dai competenti specialisti affinché siano sin da subito affrontate eventuali manifestazioni di disagio e/o difficoltà scolastiche.
Quanto al calendario dei tempi di permanenza padre-figli, occorre tener conto dell'età dei minori (9
e 8 anni) e delle richieste formulate da entrambe le parti. Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre terrà con sé i figli minori tre pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, il
24 e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio. Inoltre, salvo diversi accordi tra le parti, i minori trascorreranno con il padre la festa del papà e il compleanno del padre e con la madre la festa della mamma e il compleanno della madre, a prescindere dall'ordinario calendario, nonché i loro compleanni con entrambi i genitori ove possibile.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età dei figli, del contesto sociale in cui vivono e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'importo a € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre alla percezione integrale dell'assegno unico familiare, mentre il resistente una riduzione a €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) e la percezione dell'assegno unico familiare al 50%. A sostegno delle rispettive domande, la ricorrente ha allegato un aumento della retribuzione del resistente (circa € 2.200,00 al mese) in ragione del passaggio di grado, l'assenza di spese di locazione in quanto trasferitosi presso un'abitazione della famiglia di origine, la modifica nel corso del giudizio dei tempi di permanenza con la riduzione dei pernotti dei minori presso il padre (da due
6 a uno) e l'esenzione dal pagamento di ticket sanitari (farmaci e prestazioni sanitarie) per la patologia di cui è affetto (malattia di Behcet). Il resistente ha invece rappresentato di percepire una retribuzione netta di circa € 1.600,00/1.700,00, di recente aumentata di € 40,00 per cambio fascia e di € 50,00 per la legge finanziaria del 2024, di pagare la rata mensile di € 313,00 per l'autovettura, €
200,00 per le polizze vita contratte in favore dei figli (€ 100,00 per ciascuna) e € 150,00 al mese per le spese mediche personali. Ha altresì aggiunto che la ricorrente percepirebbe di più di quanto dichiarato in quanto socia al 24% della società di famiglia (Centro Carni s.r.l.) presso cui è impiegata amministrativa;
società che vanta un capitale sociale di € 1.000.000,00 di cui €
240.000,00 conferiti dalla ricorrente con un fatturato di € 11.879.997 nell'anno 2023 e che il 95% degli utili viene accantonato come “riserva straordinaria disponibile” mentre l'altro 5% come
“riserva legale”, non venendo quindi ripartiti.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti non risultano circostanze sopravvenute giustificative di una modifica delle statuizioni economiche rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, peraltro non reclamati, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quanto alla capacità economica delle parti, dagli estratti conto depositati dalla ricorrente, risulta che quest'ultima ha percepito da luglio 2024 a febbraio 2025 una retribuzione tra i
€ 1.100,00 e i € 1.200,00, diversamente dai precedenti mesi da gennaio a giugno 2024 ove invece ha ricevuto compensi tra i € 600,00 e i € 700,00 (cfr. estratti conto del 10/03/2025, nonché CUD 2024,
CUD 2023, CUD 2022), quale impiegata amministrativa della società “Centro Carni”, di cui è anche socia. Sembrerebbe quindi che la stessa abbia percepito nell'ultimo anno una retribuzione maggiore rispetto agli anni precedenti. Inoltre, la stessa è titolare della casa familiare da lei abitata unitamente ai minori.
Al contempo, il resistente percepisce uno stipendio di € 2.100,00 netti al mese per dodici mensilità
(cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), quale appuntato della guardia di finanza, aumentato di circa €
90,00 al mese per le ragioni da lui stesso indicate (legge finanziaria del 2024 e cambio fascia), paga una rata di finanziamento per l'auto di € 313,00 mensili (cfr. contratto in atti), due rate mensili di €
100,00 ciascuna per le polizze vita in favore dei figli minori, nonché spese mediche personali.
In secondo luogo, in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, è stato in questa sede aggiunto un pomeriggio infrasettimanale in luogo del pernotto dei minori il venerdì sera.
In terzo luogo, risulta irrilevante l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il resistente sarebbe esentato dal pagamento di spese mediche e/o prestazioni sanitarie in ragione della patologia di cui è affetto in quanto non provata e, in ogni caso, non giustificativa di un aumento dell'assegno per i figli.
7 Alla luce del quadro sin qui emerso, tenuto conto della capacità economica di entrambe le parti, il
Tribunale reputa congruo confermare l'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Inoltre, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e della complessiva situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene altresì di disporre la percezione dell'assegno unico familiare al 50% in favore di ciascun genitore, come previsto dalla legge.
La condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1 in Caserta (CE), e , nato il [...] in [...] ex art. 151, II Controparte_1 comma, c.c. con addebito a carico del marito;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPODRISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2015);
3) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
4) rigetta la domanda di addebito del resistente;
5) conferma l'affido dei figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
6) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
8) dispone la percezione dell'assegno unico familiare al 50% in favore di ciascun genitore;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella somma di € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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