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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 692/2024 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Elpidio Ombres giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
contumace Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < “Piaccia alla Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui liquida le competenze legali del giudizio di prime cure in € 1.000,00 oltre accessori di legge e, per l'effetto, rideterminare adeguatamente detti compensi legali nell'importo di € 5.077,00 oltre accessori di legge- calcolato secondo i parametri medi per fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, previsti ex D.M. n. 55/2014.
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui liquida le competenze legali del giudizio di prime cure in € 1.000,00 oltre accessori di legge e, per l'effetto, rideterminare adeguatamente detti compensi legali 17 nell'importo di € 2.540,00 oltre accessori di legge- calcolato secondo i parametri minimi per fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, previsti ex D.M. n. 55/2014. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”>
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato l8 maggio 2024 ha impugnato davanti a questa Corte Parte_1
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 930/2023 che ha dichiarato cessata la materia del contendere nella causa di opposizione a precetto proposta nei confronti di da Parte_1 [...]
e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha Controparte_2 condannato quest'ultima al pagamento nei confronti del primo delle spese di lite che ha liquidato in
€ 1.000.
Nonostante la regolare notificazione della citazione, avvenuta a mezzo posta elettronica nei confronti del difensore costituito in primo grado, l'appellata non si è costituita.
Alla prima udienza il consigliere istruttore, ritenuto che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni davanti a sé con l'avvertenza che all'esito sarebbe stata fissata udienza collegiale per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. L'appellante ha depositato le proprie note e, quindi, la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 9 aprile 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Anche detta udienza è stata sostituita dal deposito di note
L'appellante ha depositato le note in cui ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellante attesa la regolarità della notificazione della citazione in appello avvenuta a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato dal difensore in primo grado avv. Massimiliano Serrao.
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado evidenziando che la stessa è ampiamente sotto i limiti tariffari previsti dal DM n. 55 del 2014.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Premesso che, in ragione del momento della decisione, le tariffe applicabili sono quelle del d.m. n.
55 del 2014 negli importi modificati dal d.m. n. 147 del 2022, deve qui evidenziarsi che sebbene avvenuta in applicazione del principio della soccombenza virtuale la liquidazione deve comunque essere effettuata avuto riguardo al valore della causa che, trattandosi di opposizione a precetto, deve essere determinato in funzione dell'importo del precetto che, nel caso di specie, era € 13849. Devono quindi trovare applicazione i parametri di cui allo scaglione tariffario delle cause comprese tra 5201 e 26000 euro: gli importi spettanti secondo i valori medi sarebbero quindi € 919,00 per studio, € 777 per fase introduttiva, € 1680 per fase di trattazione e € 1701 per la fase decisoria per un totale di € 5077; tuttavia La semplicità delle questioni trattata e la semplificazione del rito applicato giustifica la riduzione della metà dei detti compensi sicchè all'appellante spetta a titolo di spese di lite per il primo grado l'importo di € 2539.
All'appellante spettano altresì le spese di lite di questo grado del giudizio, calcolate stavolta sullo scaglione tariffario corrispondente a quello dell'importo delle spese di lite spettanti per il primo grado e quindi da € 1101 ad € 5200 anche stavolta con riduzione della metà tenuto conto della semplicità delle questioni, del rito e della contumacia dell'appellato.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 930/2023 e nei confronti di Controparte_3
così provvede:
[...]
dichiara la contumacia di Controparte_3 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado nei confronti di Controparte_3 Parte_1 nell'importo di 2.539 euro oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 147 per spese vive ed € 1458,00 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge. Distrae le spese in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Così deciso l'11 aprile 2025
La Presidente estensora
Silvana Ferriero