Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 543/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Cannarsa, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via N. Mascilongo n.50, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata Controparte_1 C.F._2
De Michele, presso il cui studio in Termoli (CB) alla Via Molise 19, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a trasformare il rito alle seguenti condizioni: “versamento della somma di €. 200,00 mensili per con 50% delle Per_1 spese straordinarie;
€. 250,00 per con versamento diretto in favore di questi, oltre al 65% delle Per_2 spese straordinarie per e assegno unico universale al 50%”. La resistente ha accettato la Per_2 proposta. Le parti hanno convenuto altresì che: “la sig.ra SS intesterà a sè le utenze della casa coniugale, a far data dal trasferimento del marito, che avverrà nel termine di 75 giorni, da oggi. Durante questo periodo, e fino a quando non avrà completato un nuovo stabile trasloco, conserverà l'uso del box auto”.
pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2024, , premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
29.05.2003 a TO (TA) con - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1 Comune di TO al N. 14, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003 – e che dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli, (maggiorenne ma non economicamente Per_2 autonomo) e (16 anni), ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: Per_1
“a) accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare la separazione personale per fatti addebitabili esclusivamente al comportamento della moglie;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi, ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
c) ordinare allo stato civile la relativa annotazione;
d) affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore Per_1 con collocazione stabile della stessa presso il padre che provvederà al mantenimento ordinario della ragazza e del figlio maggiorenne , non economicamente autonomo;
e) assegnare pertanto la Per_2 casa familiare al marito ed ordinare alla sig.ra di lasciare l'immobile libero da tutti i suoi effetti CP_1 personali e quanto di sua esclusiva proprietà, prelevandoli tutti entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione dell'immobile; f) ordinare alla di contribuire, CP_1 medio tempore, al pagamento di tutte le bollette dell'immobile familiare scadute e quelle a scadere, intestate e pagate dal solo e riferite al periodo da giugno 2024 al rilascio effettivo Parte_1 della casa familiare;
g) stabilire che, entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra sostenute e relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate e dettate dal Tribunale di Larino;
h) disporre che la madre avrà la facoltà ed il diritto di vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che entrambe lo vorranno e compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici e di lavoro della ragazza e dei genitori, e comunque non meno di tre pomeriggi a settimana
(tipo lunedi- mercoledi- venerdi dalle ore 18.00 alle ore 21.00) oltre che a week-end alterni dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00; i) per le festività principali ed i compleanni o eventuali ponti scolastici, nell'impossibilità di festeggiare tutti insieme, varrà sempre il principio dell'alternanza tra i genitori, così che, per il Natale, a partire da questo anno, la minore trascorrerà dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
per la
Pasqua la minore trascorrerà dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua alle 17 con il padre e dalla
Domenica di Pasqua alle 17 fino al Martedi alle 21 con la madre;
l) per il periodo estivo, la minore trascorrerà almeno 15 gg di agosto consecutivi con il genitore non collocatario, il detto periodo andrà concordato con l'altro genitore almeno due mesi prima dell'inizio dell'estate; m) disporre che l'assegno unico verrà percepito per intero dal sig. , genitore collocatario della prole;
n) ordinare Parte_1 alla sig.ra di depositare tutta la documentazione di cui all'art. 473– bis.12, ultimo Controparte_1 comma;
o) condannare la coniuge resistente a risarcire il marito di tutti i danni materiali e morali allo stesso causati dal suo comportamento in una somma stabilita secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
p) con condanna della resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo a questo Tribunale di “1) Rigettare ogni Controparte_1 avversa richiesta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra la sig.ra ed il sig. , ordinando al Controparte_1 Parte_1 competente ufficio dello Stato civile l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
4) assegnare la casa familiare alla in quanto genitore collocatario, ordinando allo Sferra di CP_1 lasciare l'abitazione, previo prelievo dei suoi beni ed effetti personali, entro un congruo termine;
5) affidare la minore ad entrambi i coniugi in maniera condivisa, disponendo che la Persona_3 minore sarà collocata presso la madre, disponendo ampio diritto di visita del padre, tenuto conto pagina 2 di 4 dell'età e dei desideri della stessa;
6) disporre un assegno di mantenimento per la minore Per_1 ed il figlio maggiorenne ma non economicamente pari ad € 350 ciascuno rivalutabili Persona_4 annualmente secondo l'indice istat FOI (senza tabacchi) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre spese straordinarie da ripartire al 70% allo ed al 30% alla;
7) Attribuire l'assegno Pt_1 CP_1 unico familiare al 100% alla US;
8) Disporre un assegno di mantenimento per la coniuge pari ad € 150 rivalutabili annualmente secondo l'indice istat FOI (senza tabacchi) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con memoria ex art. 473 bis.17 cpc lo ha insistito nella richiesta di accoglimento delle proprie Pt_1 conclusioni rassegnate e ha chiesto ulteriormente di assegnare l'autovettura alla CP_2 moglie ordinandole il relativo cambio di intestazione in favore della stessa, e l'autovettura Opel Astra al marito ordinando il relativo cambio di intestazione in favore dello stesso.
La con successiva memoria difensiva ex art. 473 bis.17/2 cpc, in aggiunta alle conclusioni CP_3 rassegnate in precedenza, ha chiesto, altresì, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo e fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge per la costituzione del convenuto – avendo preso contezza di non aver mai avuto conoscenza del contenuto completo del ricorso introduttivo, in quanto raffrontando l'atto notificato (allegato alla richiesta di visibilità del 17.09.2024 e alla memoria di costituzione del 18.11.2024) e quello depositato in giudizio dallo , si può evincere che alla US sono state notificate soltanto le pagine dispari. Pt_1
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti del 18.12.2024, il Giudice relatore, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, su richiesta delle parti ha disposto un rinvio dell'udienza, al fine di verificare la possibilità per le parti di addivenire ad un accordo per la trasformazione del rito.
Alla successiva udienza del 19.03.2025, lo ha dichiarato di essere disponibile a trasformare il Pt_1 rito alle seguenti condizioni: “versamento della somma di €. 200,00 mensili per con 50% Per_1 delle spese straordinarie;
€. 250,00 per con versamento diretto in favore di questi, oltre al 65% Per_2 delle spese straordinarie per;
assegno unico universale al 50%”. La resistente ha accettato la Per_2 proposta. Le parti hanno convenuto altresì che: “la sig.ra SS intesterà a sè le utenze della casa coniugale, a far data dal trasferimento del marito, che avverrà nel termine di 75 giorni, da oggi. Durante questo periodo, e fino a quando non avrà completato un nuovo stabile trasloco, conserverà l'uso del box auto”.
Preso atto dell'intervenuto accordo, il Giudice relatore ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti sono rispondenti agli interessi della prole e non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 29.07.2024 da nato a [...] il [...],
contro
Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) Omologa le condizioni della separazione, di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 19.03.2025, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.04.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4