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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8852/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Retribuzione professionale docenti
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021);
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di € 1.003,77, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della pluralità delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.003,77, oltre interessi, a titolo di
R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 08 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8852/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Retribuzione professionale docenti
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 (aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s. 2020/2021);
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. sopra specificati, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L., il
[...]
deve essere condannato al pagamento in suo Controparte_1 favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di € 1.003,77, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della pluralità delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.003,77, oltre interessi, a titolo di
R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 08 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo