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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2022 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CERPELLONI DANILO e dell'avv. MAZZOLA C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliati in Parma, Borgo Felino n. 3, presso il difensore avv.
Giampaolo Mazzola
ATTORI contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GARBAZZA ILARIA e dell'avv. BARIGAZZI C.F._3
DANIELA, elettivamente domiciliato in STRADA REPUBBLIA N. 97 PARMA, presso il difensore avv. GARBAZZA ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOGLIA MARCO e, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 7 PARMA, presso il difensore avv.
MOGLIA MARCO
CONVENUTI
(p.i ), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI Controparte_4 P.IVA_2
GAUDENZIO, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Regale n. 1, presso il difensore avv.
VOLPONI GAUDENZIO
(P.IVA ), in persona del procuratore Dott. CP_5 P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Grappi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Reggio Emilia - Via Pansa n. 1; in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_7 Controparte_8
pagina 1 di 30 rappresentata e difesa dall'avv. UE ZZ, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, via Nazario Sauro n. 26.
TERZI CHIAMATI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOSI LUCIA, Controparte_9 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA PUCCINI 15 43123 PARMApresso il difensore avv. DOSI LUCIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile e/o del suolo ex art. 1669 c.c.; - per l'effetto, dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di
[...]
del geom. dell'ing. e di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
condannandoli in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni subiti, pari Controparte_4 ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buono stato dell'immobile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.10.2021 al saldo;
- dichiararsi inammissibile l'intervento del per tutte le ragioni esposte in Controparte_9 narrativa ed, in ogni caso, respingersi le domande da quest'ultimo formulate perché infondate. Spese, compenso, rimborso forfetario 15%, contr. prev. 4% ed IVA interamente rifusi. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, come formulate nelle memorie ex art. 183 comma
VI n. 2 e 3, e ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie”;
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe e Controparte_1
con tutte le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare principale pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per l'eccepita prescrizione del termine annuale previsto dall'art.1669 c.c. co.2, nonché, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 co.1 bis D.lgs n.28/10; nel merito, in via principale, respingere comunque qualsivoglia domanda proposta dagli attori nei confronti di , corrente come in atti, siccome infondata, Controparte_1
inammissibile o come meglio;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti di Controparte_1
corrente come in atti, dichiarare tenuti ed ,
[...] Controparte_4 Controparte_10 CP_5
come sin atti specificati, in virtù dei rispettivi titoli in atto indicati, a tenere manlevata ed indenne la convenuta , corrente come in atti, da tutte le conseguenze Controparte_1
derivanti dalle domande proposte dagli attori nei confronti della medesima convenuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con maggiorazione ed accessori di legge. In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze formulate in memoria ex art.183 co.6 c.p.c”;
pagina 2 di 30 Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe e con tutte Controparte_2
le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare principale pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per l'eccepita prescrizione del termine annuale previsto dall'art.1669 c.c. co.2, nonché, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 co.1 bis D.lgs n.28/10; nel merito, in via principale, respingere comunque qualsivoglia domanda proposta dagli attori nei confronti di , corrente come in atti, siccome infondata, Controparte_11
inammissibile o come meglio;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti di , Controparte_11
corrente come in atti, dichiarare tenuta , come sopra specificata, in virtù del titolo in atto CP_5
indicato, a tenere manlevato ed indenne il convenuto , corrente Controparte_11
come in atti, da tutte le conseguenze derivanti dalle domande proposte dagli attori nei confronti del medesimo convenuto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con maggiorazione ed accessori di legge. In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze formulate in memoria ex art.183 co.6
c.p.c.”;
Conclusioni per “Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni diversa richiesta ed CP_3
eccezione, in via pregiudiziale, accertata e dichiarata la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dagli attori e rigettare le domande Parte_1 Parte_2
avversarie, già in limine litis, per le ragioni enunciate nella narrativa del presente atto sub paragrafo 1; nel merito, previa ogni eventuale declaratoria del caso e di legge, rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nei CP_3
propri scritti difensivi e per quelle emerse nel corso del giudizio;
in ogni caso vittoria di compenso di lite, oltre rimborso forfettario 15%, spese ed accessori di legge;
in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., n. 2”;
Conclusioni per “Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di Controparte_4
legge, così giudicare: - nel merito: respingere le domande da chiunque proposte nei confronti di iccome improponibili, inammissibili, decadute, infondate, non provate o Controparte_4
come meglio, - In subordine: nell'evenienza di accoglimento anche parziale di domande da chiunque proposte nei confronti di dichiarare tenuta e pertanto condannare anche Controparte_4
ex art. 1917, 2° comma, c.c. e ex art. 1917, 3° comma, c.c. in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente quanto dovuto da
[...]
in ogni caso a tenerla manlevata da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di Controparte_4
causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge”;
pagina 3 di 30 Conclusioni per “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria Controparte_9 istanza, ragione o eccezione, in via principale accertare che il contratto d'appalto stipulato tra il e l'impresa in data 25.10.2022, non può più essere CP_9 CP_9 Controparte_1 eseguito nei termini stipulati per l'impossibilità di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% con opzione dello sconto in fattura e per l'effetto sempre in via principale condannare coloro, fra gli attori ed la ditta anche in solido, che, a seguito della esperita istruttoria Controparte_1
risulteranno responsabili di tutti i danni occorsi e occorrendi al per Controparte_9
l'inadempimento contrattuale, riferito al contratto d'appalto 110%, stipulato in data 25.10.2022, che ha determinato l'impossibilità di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% con opzione sconto in fattura, nella misura che risulterà dovuta a seguito dell'esperita istruttoria, anche in via equitativa, riservandosi di poter calcolare la somma dovuta anche in virtù delle nuove detrazioni di cui il possa ancora beneficiare, e/o dell'importo dei lavori che dovranno essere comunque CP_9
terminati, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Sempre in via principale accertata che la presenza dei gravi difetti nell'immobile, riferiti alle parti comuni, così come descritti in narrativa dagli attori, ed in particolare riferiti alla non conformità della copertura del tetto al capitolato, si sono determinati per difetto di costruzione e per responsabilità ex art. 1669 c.c., condannare la anche in solido con il geom. e l'ing. Controparte_1 Controparte_11
condannandoli al risarcimento in favore del dei danni subiti, pari CP_3 Controparte_9 ai costi necessari all'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buon stato dell'immobile nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Spese, compenso, rimborso forfettario, ed accessori di legge interamente refusi.
Insistendo, in via istruttoria, per l'accoglimento dei mezzi istruttori così come formulati nelle memorie istruttorie che non si intendono rinunciati”;
Conclusioni per quale assicuratore di “Piaccia CP_5 Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, respingere le domande che gli attori hanno formulato nei confronti della siccome infondate in fatto e in Controparte_1
diritto e comunque non provate, e così qualsivoglia domanda che fosse da chicchessia formulata nei confronti della medesima con conseguente assorbimento della domanda Controparte_1 di manleva che l'assicurata ha formulato nei confronti di con vittoria di spese e CP_5
compensi di causa.
2. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della in via gradata: • accertare e dichiarare l'inoperatività Controparte_1
della polizza assicurativa n. 730238936 quanto al sinistro per cui è causa e conseguentemente respingere la domanda di manleva che la ha formulato nei confronti di Controparte_1
pagina 4 di 30 con vittoria di spese e compensi di causa;
• dichiarare tenuta a manlevare CP_5 CP_5
la se ed in quanto la medesima avrà provato il ricorrere danni rientranti Controparte_1 nell'ambito della garanzia assicurativa, alla luce delle condizioni di polizza, da intendersi qui integralmente richiamate e in relazione ai danni di cui fosse provata la sussistenza quali conseguenza immediata e diretta di un'eventuale sua condotta colposa e in proporzione alla percentuale di sua responsabilità (della quale a questo solo fine si chiede l'accertamento), con esclusione di ogni maggior domanda e con compensazione di spese e compensi di causa;
3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna che il ha promosso direttamente Controparte_9
nei confronti di nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c.; in subordine, accertare e CP_5
dichiarare che il difetta di legittimazione ad agire direttamente nei confronti di Controparte_9
e conseguentemente respingere la domanda di condanna che l'attore ha promosso CP_5
direttamente nei confronti di con vittoria di spese e compensi di causa. Spese di CTU CP_5
definitivamente a carico degli attori”;
Conclusioni per quale assicuratore di “Piaccia all'Ecc.mo CP_5 Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, respingere le domande che gli attori hanno formulato nei confronti del Geom. siccome infondate in fatto e in diritto e Controparte_2
comunque non provate, e così qualsivoglia domanda che fosse da chicchessia formulata nei confronti del medesimo Geom. con conseguente assorbimento della domanda di manleva Controparte_2 che l'assicurato ha formulato nei confronti di con vittoria di spese e compensi di causa. CP_5
2. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del
Geom. in via gradata: • accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza Controparte_2
assicurativa n. 73670343 quanto al sinistro per cui è causa e conseguentemente respingere la domanda di manleva che il Geom. ha formulato nei confronti di con vittoria Controparte_2 CP_5 di spese e compensi di causa;
• dichiarare tenuta a manlevare il Geom. CP_5 CP_2 se ed in quanto il medesimo avrà provato il ricorrere danni rientranti nell'ambito della garanzia
[...]
assicurativa, alla luce delle condizioni di polizza, da intendersi qui integralmente richiamate e in relazione ai danni di cui fosse provata la sussistenza quali conseguenza immediata e diretta di un'eventuale sua condotta colposa e in proporzione alla percentuale di sua responsabilità (della quale a questo solo fine si chiede l'accertamento), con esclusione di ogni maggior domanda e con compensazione di spese e compensi di causa. Spese di CTU definitivamente a carico degli attori”;
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza respinta e disattesa: Parte_3
a) in via principale, respingere le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_4
in quanto infondate e, comunque, non provate, con conseguente assorbimento della domanda di pagina 5 di 30 manleva di verso b) in via subordinata, respingere la domanda di Controparte_4 Parte_3
manleva e/o di tenere indenne verso per inoperatività della polizza;
c) in ulteriore Parte_3
subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse condannata a manlevare e tenere indenne Pt_3
per qualsivoglia somma o motivo, limitare il risarcimento nei limiti delle condizioni Controparte_4
contrattuali e del massimale di polizza, con gli scoperti ivi previsti;
d) in ogni caso con vittoria di spese, spese generali e competenze, IVA e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.9.2022 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e allegando che con Controparte_1 Controparte_2 CP_3
contratto preliminare del 12.9.2017 aveva promesso loro in vendita un immobile Controparte_2
sito in Parma, via Rolando dei Cappelluti, n. 37, sito all'interno dello stabile condominiale “3 Tigli”. Il sig. aveva poi ceduto il contratto preliminare a società di cui il CP_2 Controparte_1
sig. era socio e amministratore unico, che aveva acquistato l'intero complesso condominiale di CP_2
via Rolando dei Cappelluti n. 37. In data 15.12.2017 era stato stipulato il contratto definitivo di compravendita tra e concedendo a Controparte_1 Controparte_12 [...]
e l'usufrutto sulla quota di 1/100. Con contratto del 28.6.2021 avevano Parte_2 Parte_1 successivamente acquistato da l'intera proprietà dell'immobile. L'immobile era Controparte_12
stato interessato da una complessiva ristrutturazione nel 2017 e i lavori erano stati realizzati da
[...]
nonché dal geom. quale progettista e direttore lavori, e dall'ing. Controparte_1 CP_2
quale direttore lavori per la parte strutturale. Nell'autunno 2020 si erano manifestate macchie di CP_3
umidità sul lato nord del piano rialzato dell'immobile, nonché su di una porzione del piano seminterrato, mentre sulla facciata condominiale erano comparse crepe sulle pareti del primo e secondo piano dell'edificio. Tali problematiche erano state denunciate alla venditrice-costruttrice, che aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e promesso di eliminarli, eliminazione che non era poi intervenuta.
Stante l'inerzia della venditrice, gli attori avevano dato incarico ad un tecnico di fiducia, che aveva riscontrato la presenza dei seguenti difetti: nell'area cortilizia di loro proprietà era presente da tempo un cumulo di detriti che la venditrice aveva lasciato a seguito di opere di riparazione poste in essere in cantina;
la lastra di vetro a sud del cortile si presentava già gravemente deformata per la spinta del terreno;
la pavimentazione dell'area era dissestata e degradata;
l'intonaco esterno sulla facciata condominiale era staccato dal supporto murario in diverse zone;
i balconi del primo e secondo piano lato est erano degradati nella parte inferiore;
sulla parete esterna corrispondente alla finestra del bagno erano presenti fessurazioni dovute all'assestamento della muratura, che avevano provocato la rottura del bancale della finestra;
la scala di accesso all'appartamento presentava lesioni da assestamento pagina 6 di 30 strutturale;
sul muro in corrispondenza del radiatore del soggiorno-cucina vi era una macchina di umidità e sul pavimento sotto alla valvola del radiatore era del pari presente un alone dovuto ad una perdita d'acqua; anche la parete nord del soggiorno-cucina si caratterizzava per una macchia di umidità, così come il soffitto del bagno;
il pavimento della camera da letto e del bagno si era abbassato con distacco del battiscopa;
non si comprendeva come i condotti di scarico e aspirazione della caldaia del bagno arrivassero al terminale della parete esterna;
in vari ambienti vi erano sconnessioni tra le pareti con formazioni di fessurazioni;
nel piano seminterrato dell'immobile condominiale vi erano diverse zone umide, tanto da causare il distacco dell'intonaco e la pavimentazione della zona cantine era fessurata e parzialmente demolita;
in un angolo del seminterrato si notava anche una lesione strutturale sulla muratura;
il non era stato dotato di isolamento termico e il manto di CP_9
copertura aveva diverse sconnessioni;
il pavimento della cantina di proprietà degli attori era stato rimosso ed erano stati installati attacchi per lo scarico d'acqua, ma non si comprendeva dove fossero raccordati;
sul tetto del vi erano tubi dei quali non era possibile ricostruire la funzione ed CP_9
erano state posate diverse rispetto a quelle di copertura;
il parapetto della scala comune aveva un'altezza inferiore rispetto a quella normativamente imposta;
la finestra all'ultimo piano della scala non rispettava le normative sulla sicurezza. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto che il Tribunale, accertata l'esistenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile, volesse condannare il venditore-costruttore, nonché il progettista e il direttore lavori, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in misura pari ai costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...] CP_5 Controparte_4 alla quale aveva appaltato la ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare, nonché CP_3
per essere da questi manlevati, in caso di accoglimento della domanda attorea. In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia, in quanto gli attori avevano denunciato i vizi già nel novembre 2020, nonché l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto i difetti elencati dagli attori in parte avevano ad oggetto porzioni di edificio non interessate dalla ristrutturazione del complesso, cioè le fondamenta dell'edificio e la copertura, e per altra parte non erano stati causati dalle opere di ristrutturazione, bensì da perdite provenienti dal condotto fognario. Ha aggiunto la convenuta che, dopo essere stata notiziata da parte degli attori in merito alla presenza di macchie all'interno dell'appartamento, aveva effettuato una video ispezione nel condotto fognario, che aveva evidenziato che il tubo di cemento della fognatura era stato danneggiato dalle radici degli alberi, causando percolazioni nel terreno, che avevano provocato umidità da risalita, nonché un conseguente pagina 7 di 30 abbassamento del terreno sul quale poggiavano le fondazioni e i muri portanti. La convenuta ha dedotto altresì che aveva provveduto nell'immediatezza alla riparazione del condotto, nonché ad effettuare alcuni scavi per procedere al consolidamento strutturale dell'intero edificio, essendo stata incaricata a tal fine dal con contratto di appalto del 26.4.2022. In ogni caso, l'abbassamento delle CP_9
fondazioni derivante dall'umidità non aveva interessato l'immobile di proprietà degli attori, che presentava unicamente una fessurazione su di una parete e un minimo abbassamento del pavimento del bagno e della camera. Del pari, l'intero edificio condominiale non presentava i gravi difetti denunciati dagli attori.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2023 si è costituito in giudizio anche CP_2
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di per essere da questa
[...] CP_5
manlevata in caso di accoglimento della pretesa attorea, nonché aderendo a tutte le eccezioni e difese già sollevate da Controparte_13
Con comparsa di risposta depositata in data 13.3.2023 si è costituito in giudizio CP_3
eccependo in via preliminare la prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia, in quanto non gli era mai stata denunciata la presenza di vizi. Inoltre, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché aveva assunto il ruolo di direttore lavori unicamente per la porzione di appalto relativa alle strutture murarie, mentre i vizi denunciati dagli attori erano stati causati da problemi di infiltrazioni verificatesi nel 2020, così come riconosciuto anche dal geom. CP_2
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, con comparsa di risposta depositata in data 17.7.2023 l'ing. ha eccepito la nullità della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti da CP_3 CP_13
difettando l'indicazione degli elementi di fatto e diritto a fondamento della domanda di garanzia,
[...]
riportandosi per il resto alle difese già formulate.
Con comparsa di riposta depositata in data 14.7.2023 si è costituita in giudizio anche
[...]
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_4 Parte_3
per essere da questa manlevata nel caso di accoglimento delle domande formulate nei suoi
[...]
confronti. Nel merito, ha eccepito la prescrizione e decadenza dell'azione. Ha dedotto altresì la terza chiamata di essersi occupata unicamente della realizzazione di alcune opere di ristrutturazione, nonché di quelle di impiantistica, non essendo intervenuta né sul condotto fognario, né sulle pavimentazioni esterne o su quella delle cantine, né tantomeno sulla struttura dell'edificio.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.7.2023, a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa spiegata dal geom. si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto CP_2 CP_5
della domanda di garanzia, in quanto la copertura garantiva l'assicurato unicamente per sinistri che fossero stati denunciati per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza, polizza che era cessata a pagina 8 di 30 far data dal 27.5.2020, mentre gli attori avevano denunciato il vizio in data 25.10.2021. Ha dedotto inoltre la terza chiamata che l'assicurazione garantiva unicamente in caso di rovina totale delle opere o gravi difetti delle opere destinate a lunga durata, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Con riferimento alla chiamata in causa spiegata da ha Controparte_1 CP_5
eccepito l'inapplicabilità della copertura assicurativa, in quanto l'assicurata aveva assunto il ruolo di venditrice, mentre l'assicurazione aveva ad oggetto unicamente sinistri derivanti dall'attività di costruzione e ristrutturazione. Peraltro, il contratto di assicurazione non aveva riguardo ai danni provocati alle cose oggetto di lavorazione, ma unicamente a quelli procurati dalle opere, né la copertura si estendeva alle opere o/o installazioni dopo i 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Inoltre, il contratto di assicurazione era stato stipulato in data 19.6.2018, mentre il contratto di compravendita risaliva al dicembre 2017.
Autorizzata anche la chiamata in causa di questa si è costituita con Parte_3
comparsa di risposta del 11.10.2023, eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto non aveva ad oggetto sinistri derivanti da interventi strutturali, né copriva per i vizi denunciati dopo la cessazione del contratto. Nel caso di accoglimento della domanda di garanzia, ha fatto valere che il contratto prevedeva una franchigia del 10% e in ogni caso pari a non meno di euro 200,00.
Con comparsa depositata in data 23.1.2024 ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio dando atto che in data 20.4.2021 l'assemblea condominiale aveva deliberato, Controparte_9
con voto favorevole degli attori, la realizzazione di lavori straordinari, meglio delineati con successiva delibera del 21.1.2022, aventi ad oggetto il consolidamento delle fondazioni, del terreno e delle facciate, il rifacimento del manto di copertura, nonché la realizzazione del cappotto termico. In data
25.11.2022 era stato sottoscritto contratto di appalto tra il Condominio e Controparte_1
nel quale si prevedeva che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 31.12.2023.
[...]
Tuttavia, l'instaurazione del giudizio aveva determinato di fatto l'interruzione dei lavori e la conseguente impossibilità di rispettare il termine in origine previsto, anche perché gli attori si erano rifiutati di consentire l'accesso alla loro proprietà all'appaltatrice per l'installazione dei micropali, cosicché i condomini non avrebbero più usufruire del superbonus 110%. Tanto premesso, il ha chiesto di sentir condannare gli attori e in solido tra CP_9 Controparte_1
loro, al risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto del termine previsto per la conclusione delle opere appaltate. Ha inoltre insistito affinché il Tribunale di Parma, laddove ritenesse esistenti i
Con gravi vizi e difetti denunciati dagli attori e insistenti sulle parti comuni, volesse condannare pagina 9 di 30 e al risarcimento del danno, quantificato in Controparte_4 Controparte_2 CP_3
misura pari ai costi per l'eliminazione dei predetti vizi.
Nelle more, con ricorso ex art. 696, c.p.c., depositato in data 5.12.2022, gli attori hanno chiesto darsi ingresso ad un accertamento tecnico preventivo. Con ordinanza del 8.5.2023, in accoglimento del ricorso, è stato dato ingresso all'ATP, conferendo l'incarico all'ing. che ha terminato Persona_1
le operazioni peritali in data 10.10.2023.
All'udienza ex art. 183, c.p.c., del 23.1.2024, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla domanda di garanzia per rovina e difetti di cose immobili
In principalità parte attrice ha chiesto di sentir condannare nonché Controparte_1
e in solido tra loro, al risarcimento del danno conseguente ai gravi Controparte_2 CP_3
vizi e difetti presenti nell'appartamento di loro proprietà, nonché nello stabile condominiale, in misura pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei predetti vizi. Nella propria memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., tale domanda è stata estesa anche nei confronti di Controparte_4
chiamata in causa da quale società che aveva eseguito parte delle Controparte_1
lavorazioni nel predetto immobile.
Pacifico in causa è che abbia assunto il ruolo di venditore costruttore Controparte_1 dell'immobile per cui è causa. Ed infatti, in forza del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 12.9.2017 tra gli attori e gli attori si obbligavano Controparte_2
ad acquistare un immobile ad uso abitativo sito in Parma, via Rolando dei Capelluti n. 37, che doveva essere oggetto di integrale ristrutturazione da parte del sig. ristrutturazione che avrebbe CP_2
interessato l'intero stabile condominiale, di proprietà esclusiva del sig. (v. doc. n. 1, fascicolo CP_2
attoreo). Come accennato, con tale contratto il sig. si impegnava ad eseguire le opere di CP_2 ristrutturazione a regola d'arte e in conformità con il capitolato allegato al contratto di compravendita, che prevedeva, oltre alle specifiche caratteristiche che avrebbero avuto i singoli appartamenti, per i fini che qui interessano, anche: la completa ristrutturazione degli esterni, senza procedere a modifiche alle strutture murarie ad accezione di alcune lievi modifiche interne;
la rinnovazione delle facciate esterne mediante ripresa degli intonaci deteriorati e ritinteggiatura completa;
revisione del manto di copertura e sua impermeabilizzazione;
rifacimento della pavimentazione esterna. Successivamente il contratto preliminare è stato ceduto dal sig. ad società della quale egli CP_2 Controparte_1
pagina 10 di 30 era socio nonché amministratore unico, che aveva nel frattempo acquistato la proprietà dell'immobile e che si è occupata di svolgere le opere di ristrutturazione, assumendo quindi la veste di venditore- costruttore. Tali opere sono state realizzate sotto la direzione lavori del sig. che ha assunto CP_2
anche la veste di progettista delle opere architettoniche, mentre la direzione lavori e il progetto per le opere strutturali dell'immobile sono stati affidati all'ing. Come accertato dal CTU, dall'inizio CP_3
dei lavori (giugno 2017) e sino al 27.10.2017, quindi pochi giorni prima dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di avvenuta in data 31.10.2017, il sig. Controparte_1 CP_2
aveva appaltato la realizzazione delle opere architettoniche e impiantische a Controparte_4
(v. pag. 13, CTU). In data 27.10.2017 il contratto di appalto è stato poi ceduto a
[...]
che ha concluso le opere di ristrutturazione del predetto immobile. Controparte_1
Così ricostruiti i ruoli che le parti hanno assunto nella realizzazione delle opere per cui è causa, è certamente ammissibile la proposizione dell'azione di garanzia ex art. 1669, c.c., da parte degli attori nei confronti di che non si è occupata soltanto della vendita Controparte_1 dell'immobile, ma si è assunta l'onere di provvedere alla ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare. Ed infatti, per indirizzo giurisprudenziale pacifico, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente e dai suoi aventi causa contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 20877/20). Del pari, così come chiarito dalla Suprema
Corte, la responsabilità di cui all'art. 1669, c.c., avendo natura extracontrattuale, può essere estesa anche nei confronti anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori o verso altra impresa alla quale sia stata affidata la realizzazione delle opere, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (v., ex multis, Cass. sent.
n. 29251/24).
Tanto premesso, si osserva che in seno al giudizio di ATP promosso in corso di causa, il CTU ha riscontrato che alcuni dei vizi elencati dagli attori nel proprio atto di citazione sono effettivamente sussistenti (v. pagg. 5 e ss., CTU). In particolare, il CTU ha rilevato che: nell'area cortiliva di proprietà degli attori, nell'angolo nordovest, è presente un cumulo di detriti, costituito da terriccio e pietrame di risulta da scavi e demolizioni;
lungo la linea di confine sud dell'area cortiliva privata il terreno della proprietà confinante si trova ad un livello più alto di circa 20 cm rispetto alla quota del cortile degli attori, tale dislivello attualmente è contenuto tramite una lastra ondulata in vetroresina, infissa nel pagina 11 di 30 terreno ed addossata alla recinzione metallica, che agisce anche come supporto. La lastra presenta marcate deformazioni che ne denotano la tendenza a cedere progressivamente nel tempo alla spinta del terreno, cosa che può portare al franamento dello stesso all'interno del cortile, anche se in modo graduale e differito negli anni;
la pavimentazione dell'area cortiliva in lastre di pietra grigia presenta alcune disconnessioni superficiali, in particolare un evidente cedimento verso il basso nella zona nordovest, tra la finestra e la scaletta esterna;
sull'intonaco delle pareti esterne non si osservano distacchi completi di intonaco, ad accezione di una scrostatura nell'angolo superiore destro della finestra della camera sul fronte ovest, oltre ad un rigonfiamento in una limitata porzione a fianco dell'ingresso sul lato sud, a circa 60 cm di altezza dal pavimento;
sulla parte esterna del fronte sud, nella zona sottostante alla finestra del bagno di proprietà degli attori, è presente una fessura ad andamento sub verticale, di spessore 1 mm circa, che si diparte dal mezzo del davanzale, punto in cui esso risulta fratturato;
la scaletta esterna di accesso all'unità immobiliare degli attori, posta sul fronte ovest dell'edificio, è interessata da una fessurazione pressoché continua e seguente nella parte superiore del muretto di sostegno poggiante sulla pavimentazione cortiliva, di ampiezza 1-2 mm circa;
in corrispondenza dell'attacco della tubazione del radiatore nella camera, sul muro ed in vicinanza sul pavimento, si osservano macchie di umidità; nella parte inferiore della parete nord del soggiorno vi è una macchia di umidità estesa circa 30 cm;
il pavimento della camera da letto presenta un abbassamento di circa 2,5 cm in direzione del muro esterno, con evidente distacco del pavimento e del soffitto dal paramento murario;
il pavimento del bagno mostra un abbassamento verso il muro esterno, di circa 1 cm, con visibile distacco dalle pareti murarie;
anche nel locale soggiorno si nota un abbassamento del piano di pavimento, verso l'esterno in direzione del lato ovest;
nel soffitto del bagno, verso la finestra, è presente una macchia di umidità, estesa circa 20 cm;
nell'ingresso del vano scala comune, sula parete dietro la porta di ingresso, si riscontra una piccola porzione di intonaco scrostato, mentre sull'angolo in basso è presente una macchia di umidità di risalita;
alla base delle murature del piano seminterrato vi sono alcune macchie di umidità di risalita, tuttavia non si riscontra il distacco dell'intonaco, stante anche la presenza di lavori murari in corso di esecuzione;
la pavimentazione del piano seminterrato, nel corridoio comune, presenta una striscia conformata ad “L”, a ridosso delle murature, in cui è stato rimosso il pavimento ed il relativo sottofondo;
sulla parete intermedia del vano scala al piano seminterrato si osserva una lesione corrente immediatamente al di sotto dei gradini, di ampiezza circa 1 mm;
il pavimento all'interno della cantina di proprietà risulta Parte_4
rimosso; riguardo agli isolamenti termici dell'involucro edilizio opaco esterno dell'edificio, si riscontra che a copertura del sottotetto vi è la presenza del manto originario realizzato con semplice strato di tegole sovrapposte semplicemente appoggiate, non chiuso verso l'esterno; il parapetto metallico pagina 12 di 30 dell'ultimo pianerottolo presenta un'altezza di 85 cm dal piano di calpestio del pianerottolo stesso e diversi traversi orizzontali con spaziatura superiore ai 10 cm.
Il CTU ha invece escluso la presenza di difetti in relazione alla finestra del vano scala comune in corrispondenza dell'ultimo pianerottolo, perché, se è vero che non è pienamente conforme alle norme di sicurezza, in quanto manca un vetro con caratteristiche di antisfondamento, questa non è stata oggetto dei lavori di ristrutturazione e non sussiste un obbligo normativo di adeguamento. Del pari, il parapetto metallico delle rampe inclinate della scala comune si presenta sostanzialmente integro e resistente, tuttavia ha un'altezza dal piano di calpestio di gradini e pianerottoli pari a 98 cm, di 2 cm inferiore rispetto alle norme contenute nel RUE in vigore nel 2017, scostamento che può essere ricompreso nelle tolleranze esecutive previste.
Per quanto attiene all'individuazione delle cause dei predetti vizi, il CTU ha chiarito che:
- la presenza di un cumulo di detriti nel cortile privato è dovuto a negligenza della ditta
[...] che, dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ha fatto eseguire scavi in Controparte_1
prossimità delle fondazioni per effettuare sondaggi conoscitivi, nonché per mettere a nudo la tubazione fognaria intasata, abbandonando i residui delle lavorazioni nel luogo in cui tuttora si trovano;
- le macchie di umidità in corrispondenza del radiatore, del pavimento della camera e sul soffitto del bagno, lo scrostamento di intonaco nella zona d'ingresso del vano scala comune e la mancata realizzazione degli attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice sono dovuti a negligenza dell'impresa nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e a difetti di messa in opera degli impianti idrotermosanitari. In particolare, la macchia in corrispondenza dei tubi di attacco del radiatore deve ricondursi ad un difetto di tenuta dei giunti idraulici o delle guarnizioni, la macchia di umidità presente sul soffitto del bagno deve attribuirsi a perdite localizzate negli scarichi dei sanitari soprastanti;
- l'incurvatura della lastra di vetroresina a sostegno del dislivello di terreno sul confine, i rigonfiamenti nell'intonaco esterno, la macchia di umidità nella parete nord del soggiorno, la macchia di umidità nei muri del seminterrato, la presenza nel sottotetto di tubi dismessi, la finestra del vano scala comune non a norma sono riconducibili alla situazione preesistente dell'edificio, ossia derivano da problematiche già presenti nel fabbricato prima dei lavori di ristrutturazione e riguardano parti non oggetto di intervento, compresa la presenza di umidità di risalita nell'intonaco che non poteva essere eliminata con gli interventi previsti nel progetto;
- l'affossamento nella pavimentazione del cortile privato, le fessure e rottura del davanzale nella finestra del bagno, le lesioni nel muretto di sostegno della scaletta esterna, l'abbassamento e distacco nel pavimento della camera, l'abbassamento e distacco del pavimento del bagno, le sconnessioni e pagina 13 di 30 fessurazioni nelle pareti del soggiorno, la lesione sulla parete intermedia della scala nell'interrato sono dovuti a fenomeni di cedimento differenziale a livello delle fondazioni dell'edificio ed ai conseguenti movimenti di assestamento delle strutture portanti in muratura. Ha aggiunto il CTU che gli interventi di ristrutturazione non hanno provocato un aumento del carico sulle fondazioni, cosicché i cedimenti a livello fondale al di sotto dei muri portanti si devono ricondurre alla variazione del contenuto di umidità del terreno sottostante, dovuto alla variabilità stagionale della falda acquifera, tra periodi più secchi e più piovosi, oltre al contributo delle riscontrate perdite delle tubazioni fognarie, con conseguente variazione della capacità portante del terreno limoso-argilloso. Inoltre, dopo gli anni '50 si sono verificati alcuni importanti fenomeni sismici (ultimo quello del giugno 2012) che hanno destabilizzato il sistema terreno-fondazioni, rendendolo maggiormente soggetto a fenomeni di contrazione ed espansione;
- il rialzo di 60 cm della pavimentazione su terreno nei locali camera e soggiorno dell'appartamento degli attori, realizzato tramite la posa di casseri cavi a perdere in polipropilene tipo “Cupolex” (altezza presunta 35 cm) con soprastante soletta in c.a. gettata in opera (sp. 15 cm) e pavimentazione finale, è dovuto alla mancata realizzazione con le dovute accortezze, quali l'ancoraggio alle strutture perimetrali esistenti della soletta in c.a. e il controllo dei carichi ammissibili sulla struttura Cupolex in funzione degli abbassamenti;
- la parziale demolizione del pavimento del corridoio comune del seminterrato, così come di quello all'interno della cantina di proprietà degli attori, si deve attribuire ai lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico in corso di esecuzione, ratificati dal Controparte_9 nell'intento di usufruire della detrazione fiscale c.d. Superbonus 110%;
- il fatto che la struttura del tetto non sia adeguata può ricondursi, per quanto riguarda l'assenza di un manto di chiusura impermeabile, ad un'inadempienza contrattuale del promittente venditore, posto che nel contratto preliminare era prevista l'impermeabilizzazione del tetto, che non è stata eseguita;
- la minore altezza del parapetto metallico della scala comune rispetto a quella di legge è da ricondursi ad un difetto di progettazione (v. pagg. 8 e ss., CTU).
Con riferimento invece alle responsabilità per i vizi derivanti da erronea realizzazione delle opere appaltate, il CTU ha riportato che:
- sono da attribuire a negligenza dell'impresa esecutrice nell'esecuzione dei Controparte_4
lavori di ristrutturazione e a difetti di messa in opera degli impianti e degli apparecchi idrotermosanitari la presenza di un cumulo di detriti nel cortile privato, le macchie di umidità in corrispondenza del radiatore e del pavimento della camera e quella sul soffitto del bagno, lo scrostamento di intonaco nella pagina 14 di 30 zona d'ingresso del vano scala comune, la mancata realizzazione degli attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice;
- riguardo all'abbassamento e distacco nel pavimento della camera e del bagno se ne attribuisce la responsabilità in pari quota del 50% al direttore dei lavori architettonici ed all'impresa esecutrice, la quale tuttavia non risulta identificabile, stante il fatto che l'impresa non ha Controparte_4
avuto in appalto tale tipo di lavorazione e se ne dichiara estranea. Pertanto, in vece dell'esecutore, si identifica quale responsabile direttamente il committente Geom. che ne viene quindi ad CP_2 assumere l'intera responsabilità;
- la demolizione del pavimento del corridoio comune del seminterrato e quello all'interno della cantina di proprietà è conseguente ai lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico in corso di esecuzione, ratificati dal cosicché la responsabilità appartiene interamente al Controparte_9
committente dei lavori Controparte_9
- la responsabilità per la struttura del tetto non adeguata può ricondursi è da attribuirsi interamente al
Geom. nella sua qualità di proprietario e committente;
CP_2
- la minore altezza del parapetto metallico della scala comune rispetto a quella di legge è da ricondursi ad un difetto di progettazione, del quale è responsabile il Geom. (v. pagg. 13 e ss., CTU). CP_2
Come precisato poc'anzi, il CTU ha escluso che alcuna responsabilità possa essere ascritta alle parti in causa con riferimento agli altri vizi di cui gli attori lamentano l'esistenza. In particolare,
l'abbassamento della lastra di vetroresina a sostegno del dislivello di terreno sul confine, i rigonfiamenti nell'intonaco esterno, la macchia di umidità nella parete nord del soggiorno e nei muri del seminterrato, la presenza nel sottotetto di tubi dismessi, la finestra del vano scala comune non a norma, sono riconducibili alla situazione preesistente dell'edificio rispetto ai lavori di ristrutturazione e riguardano parti che non sono state oggetto d'intervento. Del pari, l'affossamento nella pavimentazione del cortile privato, le fessure e rottura del davanzale nella finestra del bagno, le lesioni nel muretto di sostegno della scaletta esterna, la lesione sulla parete intermedia della scala nell'interrato sono conseguenti a fenomeni di cedimento differenziale a livello delle fondazioni dell'edificio ed ai conseguenti movimenti di assestamento delle strutture portanti in muratura, dovuti alla naturale variazione della capacità portante del terreno sottostante alle fondazioni esistenti. Pertanto, non si ravvisa una responsabilità diretta né dell'esecutore dei lavori né del progettista e direttore dei lavori strutturali, ing. il quale, come riscontrato dal CTU, ha comunque correttamente esaminato CP_3
l'influenza dell'intervento sulle strutture esistenti.
Alla luce delle risultanze di cui alla CTU, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto che sono state rese all'esito di un'indagine approfondita ed effettuata con rigore tecnico, nessuna pagina 15 di 30 responsabilità per i vizi per cui è causa può quindi essere ascritta all'ing. che ha rivestito CP_3 unicamente il ruolo di progettista e direttore lavori per la parte strutturale dell'intervento, in relazione alla quale non sono state accertate problematiche. Ed infatti, come accertato dal CTU, l'intervento di ristrutturazione non ha comportato un aumento del carico sulle fondazioni, cosicché le fessurazioni che si sono verificate non sono da ricondurre ad una condotta imperita dello strutturista, quanto piuttosto a fenomeni di assestamento delle fondazioni alle modifiche nel terreno su cui è stato edificato il
Si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, l'intervento di CP_9
ristrutturazione non aveva ad oggetto le fondazioni, come emerge dal capitolato d'appalto, cosicché alcun onere aveva l'appaltatrice di svolgere indagini geologiche sul terreno prima di procedere alle opere. Peraltro, proprio per il fatto che l'intervento di ristrutturazione non ha comportato un aumento del carico sulle fondazioni, i richiami alle sentenze della Suprema Corte effettuati da parte attrice non sono pertinenti al caso di specie, riguardando interventi di sopraelevazione, che avrebbero quindi comportato un maggiore aggravio sulle fondazioni. Pertanto, devono essere rigettate le domande proposte nei suoi confronti da parte degli attori, nonché la chiamata in garanzia avanzata da
[...]
Controparte_1
Con riferimento invece all'azione di garanzia per vizi dell'immobile proposta dagli attori nei confronti di nonché si osserva quanto Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
segue.
Nella propria comparsa di risposta e hanno eccepito Controparte_2 Controparte_1 la prescrizione dell'azione di garanzia. Come accennato, nel caso che ci occupa deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1669, c.c., tenuto conto che la Suprema Corte si è espressa nel senso che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (v. Cass. ord. n. 24230/18).
Nel caso che ci occupa il CTU ha ravvisato la presenza di vizi che riducono il godimento del bene e ne pregiudicano il normale utilizzo, tenuto conto che, tra gli altri, sono stati riscontrati anche difetti di messa in opera degli impianti e degli apparecchi idrotermosanitari, nonché la mancata realizzazione di lavori di impermeabilizzazione del manto di copertura. Pertanto, i termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia sono quelli di cui all'art. 1669, c.c., che impongono al pagina 16 di 30 committente di denunciare i vizi entro un anno dalla scoperta, nonché di esercitare l'azione entro l'anno della denuncia.
Nel caso che ci occupa prima dell'introduzione del giudizio sono intervenute tra le parti numerose comunicazioni. Ed infatti, nell'ottobre 2020 gli attori, unitamente ad altri condomini, denunciavano ad la comparsa di segnali di cedimenti strutturali ed in particolare di crepe sulle pareti Controparte_2 dell'edificio. Tale comunicazione veniva riscontrata dal sig. il quale contestava che tali CP_2
problematiche fossero da ricondurre ai lavori di ristrutturazione e non piuttosto imputabili ad un cedimento del piano di sottofondazione o comunque a perdite della condotta fognaria, aggiungendo però di essere “consapevole che bisogna intervenire al più presto per non aggravare la situazione attualmente limitate solo alle fondazioni. […] come già anticipato abbiamo in questo periodo la fortuna entrambi (mi metto in mezzo anch'io in qualità di parte venditrice e visto anche il rapporto di fiducia con gli acquirenti mi sento parte in causa e vorrei seriamente cercare di sistemare il tutto al più presto) di poter sfruttare i vantaggi del superbonus 110. Nei fatti c'è la possibilità di realizzare
“gratis” i lavori di miglioramento sismico dell'edificio (v. doc. n. 5, fascicolo attori). Successivamente, in data 25.10.2021, gli attori provvedevano a denunciare ad e Controparte_2 [...]
la presenza di ulteriori vizi ed in particolare la comparsa di macchie di umidità sul Controparte_1
lato nord del piano rialzato e del seminterrato, nonché il degrado della copertura (v. doc. n. 6, fascicolo attori). A tale denuncia forniva risposta il sig. anche quale legale rappresentante di CP_2 [...]
come si evince dall'intestazione della comunicazione, rappresentando che Controparte_13
“nell'autunno 2020 si sono manifestati evidenti problemi di umidità di risalita che hanno interessato in particolar modo l'unità del sig. in quanto unica unità posta al piano terra su terrapieno. Parte_2
L'umidità aveva deteriorato la parte bassa dell'intonachino della parete nord del soggiorno. È stato eseguito prontamente un intervento di rifacimento della parete stessa. Successivamente sono emerse numerose crepe sia in fondazione che sulle strutture murarie soprattutto in corrispondenza del terrapieno di cui sopra in angolo sud ovest […] a seguito di indagini di videoispezioni si è potuto constatare che la causa sia dell'umidità che delle fessurazioni dipendeva dalla otturazione della fogna dovuta alle radici delle piante che hanno difatto allagato per mesi le fondazioni e per risalita anche le murature del fabbricato. […] sostanzialmente, appurata la non responsabilità della società venditrice rispetto alle cause che hanno provocato le problematiche, il sottoscritto si è impregnato a portare avanti per il Condominio l'iter per poter sfruttare il superbonus 110, programmando di fare al più presto le opere di consolidamento delle condazioni. Sempre sfruttando il superbonus il progetto ha previsto anche la sotituzione integrale del tetto e della relativa cordolatura nonché l'inserimento di un cappotto esterno. Come da e-mail intercorse, visto anche il cessato pericolo dovuto alla risoluzione del
pagina 17 di 30 problema fogna, ad oggi le opere non sono ancora iniziate ma sono stati ormai definiti tutti gli aspetti tecnici e contabili” (v. doc. n. 7, fascicolo attori). Dallo scambio di e-mail agli atti risulta quindi che le denunce formalizzate dagli attori prima nei confronti del solo geom. e poi anche verso CP_2 [...]
avessero ad oggetto unicamente l'umidità di risalita che aveva intaccato la Controparte_1
parete nord del soggiorno, nonché le crepe presenti sulla struttura, mentre tutti i restanti vizi allegati da parte attrice nel presente giudizio non sono stati oggetto di preventiva denuncia. Si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, dalla disamina delle comunicazioni versate in atti non si può desumere alcun riconoscimento dei vizi da parte del geom. in quanto egli ha sempre CP_2 evidenziato come l'umidità di risalita e le fessurazioni non potessero essere conseguenza delle opere di ristrutturazione, ma piuttosto di cedimenti della sottofondazione, nonché della rottura accidentale dell'impianto fognario. In altri termini, il riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore, senza assunzione di responsabilità, non si può assimilare al riconoscimento del diritto, cosicché non può dar luogo ad interruzione della prescrizione. Si aggiunga che il geom. si è dichiarato disponibile, CP_2
sempre quale legale rappresentante di ad intervenire nuovamente CP_1 Controparte_1 sull'immobile per cui è causa non in quanto avesse riconosciuto che i vizi derivavano da una realizzazione imperita dei lavori di ristrutturazione, quanto piuttosto per beneficiare di un ulteriore compenso che gli sarebbe stato corrisposto qualora il Condominio avesse optato per la realizzazione dei lavori di consolidamento fondazioni e rifacimento del manto di copertura mediante ricorso al
Superbonus. Pertanto, non si può sostenere che con tali dichiarazioni il geom. e CP_2 [...]
abbiano inteso riconoscere la propria responsabilità per i vizi, né obbligarsi a Controparte_1
provvedere alla loro eliminazione, cosicché continueranno ad applicarsi i termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1669, c.c.
Tanto premesso, non si può non considerare che, come chiarito, le iniziali denunce formulate dagli attori avevano ad oggetto unicamente fessurazioni e presenza macchie di umidità sul lato nord del piano rialzato e del seminterrato, mentre nel presente giudizio parte attrice ha allegato la presenza di gravi difetti dell'immobile differenti rispetto a quelli delle prime denunce. Non si può quindi aderire alla prospettazione di parte convenuta, in relazione alla quale il termine di prescrizione annuale per l'esercizio dell'azione di garanzia sarebbe spirato al momento dell'introduzione del giudizio, dovendo il dies a quo – in tesi - essere individuato nell'ottobre 2020, data della prima denuncia. Ed infatti, si deve ritenere che soltanto all'esito dell'indagine stragiudiziale affidata dagli attori all'ing. CP_14
iniziata con il sopralluogo effettuato dal tecnico in data 2.2.2022 e conclusasi con la perizia del
12.4.2022, questi hanno assunto piena contezza dei difetti presenti nel loro immobile, nonché delle cause degli stessi (v. doc. n. 4, fascicolo attori). Si ritiene quindi che il termine annuale per la denuncia pagina 18 di 30 e il conseguente termine annuale di prescrizione potesse decorrere soltanto dal mese di aprile 2022, cosicché al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 22.9.2022, entrambi i termini non erano ancora maturati. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. Cass. ord. n. 777/20).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dai convenuti non merita adesione.
Si aggiunga che, anche laddove dovesse ritenersi che la prima comunicazione dell'ottobre 2020 integri una denuncia, comunque il termine annuale di prescrizione non sarebbe spirato, tenuto conto che, come evidenziato, in data 25.10.2021 gli attori chiedevano nuovamente ad e al Controparte_1
geom. di intervenire per porre rimedio agli ulteriori vizi manifestatesi. Il presente giudizio è CP_2
poi stato introdotto con atto di citazione notificato in data 26.9.2022, quindi entro il termine di prescrizione di un anno decorrente dall'ultima comunicazione.
Dal canto suo, la terza chiamata ha eccepito la decadenza degli attori Controparte_4 nell'esercizio dell'azione di garanzia nei suoi confronti. Tale eccezione merita accoglimento, tenuto conto che, come chiarito, la scoperta dei vizi deve essere fatta risalire all'aprile 2022, mentre alcuna denuncia hanno fatto pervenire agli attori nei confronti di prima di estendere Controparte_4
la domanda nei suoi confronti nella memoria 183, comma VI, num. 1, c.p.c., depositata in data
21.2.2024, quindi quasi due anni dopo rispetto alla scoperta dei vizi. Peraltro, a nulla rileva che i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori sono solidalmente responsabili in caso di difetti dell'opera appaltata, tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che in tema di solidarietà tra coobbligati, il comma 1 dell'art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato (v.
pagina 19 di 30 Cass. sent. n.16945/08). Trattandosi poi di termine decadenziale, a nulla rileva ciò che hanno allegato gli attori, vale a dire che sono venuti a conoscenza che il geom. aveva subappaltato una parte CP_2
delle lavorazioni a soltanto al momento della costituzione dei convenuti, Controparte_4
circostanza che in ogni caso sarebbe irrilevante anche qualora si discorresse di prescrizione, non impedendo lo stato soggettivo di ignoranza l'esercizio del diritto. Pertanto, gli attori sono decaduti dall'azione di garanzia per rovina e difetti di cose immobili nei confronti di Controparte_4
Tanto chiarito, per quanto attiene al merito dell'azione di garanzia proposta da parte attrice, si rileva che parte attrice ha chiesto di sentir condannare i convenuti, in solido con al Controparte_4 risarcimento del danno calcolato per equivalente, avuto riguardo ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi. Il CTU ha quantificato il costo delle opere tese all'eliminazione dei vizi in euro 23.006,93, di cui: euro 990,00 per vizi addebitabili all'imperizia di (presenza di un cumulo Controparte_4
di detriti nel cortile privato, macchie di umidità in corrispondenza del radiatore e del pavimento della camera, macchia di umidità sul soffitto del bagno, scrostamento di intonaco nella zona d'ingresso del vano scala comune, attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice non realizzati); euro
10.888,85 per rimuovere i vizi attribuibili alla committenza (abbassamento e distacco nel pavimento della camera e quello del pavimento del bagno); euro 50.188,91 (di cui euro 10.184,14 per la quota di spettanza degli attori) per i lavori di impermeabilizzazione del tetto;
euro 868,82 per vizi determinati dall'operato del (pavimento del corridoio comune del seminterrato parzialmente demolito CP_9
e quello all'interno della cantina di proprietà degli attori); euro 370,00 (di cui euro 75,08 per la quota di spettanza degli attori) per rimediare al vizio di progettazione del parapetto (v. pag. 15, CTU).
Come precisato, dalla somma indicata dal CTU devono essere detratti euro 990,00, in quanto gli attori sono decaduti dalla possibilità di far valere l'azione di garanzia nei confronti di Controparte_4
Del pari, agli attori non può essere riconosciuta nemmeno la somma di euro 868,82, in quanto il
[...]
CTU ha accertato che la demolizione dei pavimenti della cantina e del corridoio del seminterrato non è vizio riconducibile alle opere di ristrutturazione per cui è causa, ma è frutto di una decisione assunta dall'assemblea condominiale, che aveva conferito incarico ad affinché Controparte_1
desse inizio a lavori di rinforzamento delle strutture coperti dal bonus 110%.
Con riferimento alla mancata realizzazione di opere di impermeabilizzazione del manto di copertura, si osserva che non può trovare accoglimento la tesi dei convenuti, vale a dire che questa attività non era prevista nel capitolato allegato al preliminare di compravendita. Ed infatti, all'art. 3 del capitolato tecnico era espressamente stabilito che “verrà rivisto tutto il manto di copertura e sua impermeabilizzazione e verranno inseriti nuovi e rivisti i comignoli esistenti compreso prese aria, sfiati bagni e scarichi caldaie” (v. doc. n. 1, fascicolo attori). Deve quindi aderirsi alle conclusioni alle quali pagina 20 di 30 è pervenuto al CTU, il quale ha chiarito che “se infatti il termine “revisione” del manto di copertura può essere inteso come ripassatura o risistemazione delle tegole, il termine “impermeabilizzazione” in edilizia indica invece un intervento che prevede l'inserimento di un elemento di tenuta all'acqua, ossia uno strato non permeabile (tipicamente una guaina), non il mero riparo offerto dalle tegole semplicemente appoggiate in parziale sovrapposizione tra loro e sostenute dai listelli di legno
(cantinelle)” (v. pag. 10, CTU). Pertanto, sarebbe spettato al venditore costruttore la realizzazione della guaina impermeabilizzante, intervento che non è stato effettuato.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva del singolo condomino a far valere l'azione di cui all'art. 1669, c.c., nel caso in cui i gravi difetti riguardino anche l'edificio condominiale, si rileva che la
Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (v. Cass. sent. n. 2436/18). Ne deriva che anche il singolo condòmino può agire a difesa dei diritti comuni inerenti all'edificio condominio, poiché la legittimazione ad agire a tutela delle cose comuni trova fondamento nell'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condòmino è titolare, legittimazione che non viene elisa dall'esistenza di un organo rappresentativo unitario quale l'amministratore (v. Cass. sent. n. 18028/10). Pertanto, l'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha carattere personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini anche nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune. Ne deriva che, con riferimento ai gravi difetti attinenti alla proprietà comune, gli attori hanno diritto di vedersi riconoscere unicamente una somma pari alla loro quota di comproprietà sui beni comuni, vale a dire lo 0,184 di quanto necessario per l'impermeabilizzazione del tetto, per una somma di euro
10.184,14.
La responsabilità per la mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione è unicamente ascrivibile alla venditrice costruttrice, cioè a differenza di quanto sostenuto dal CTU, Controparte_1
che erroneamente individua il geom. quale proprietario e committente, mentre, come si è CP_2
pagina 21 di 30 rilevato in principio, il geom. che fino all'ottobre 2017 aveva assunto il ruolo di committente CP_2
e progettista/direttore lavori per la parte architettonica, ha poi ceduto il complesso immobiliare ad
[...]
che ha terminato la realizzazione delle opere e alienato l'immobile per cui Controparte_1
è causa. Ne deriva che sarebbe spettato ad che si è occupata della Controparte_1
ristrutturazione del Condominio e ha poi venduto l'appartamento, provvedere all'impermeabilizzazione del tetto. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere agli attori la Controparte_1
somma di euro 10.184,14. Trattandosi di obbligazione di valore, su tale somma, a far data dal
28.6.2021, data nella quale gli attori sono divenuti proprietari dell'immobile, è dovuta la rivalutazione.
Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Oltre a tale importo, agli attori deve essere riconosciuta anche la somma di euro 10.888,85, necessaria per provvedere all'eliminazione dell'abbassamento e distacco nel pavimento della camera e quello del pavimento del bagno. Ed infatti, a seguito della disamina degli elaborati di progetto relativi alla SCIA
n°1184 /2017 e SCIA n°1690 /2017, il CTU ha riportato che “la posa di casseri cavi a perdere in polipropilene tipo “Cupolex” (altezza presunta 35 cm) con soprastante soletta in c.a. gettata in opera
(sp. 15 cm) e pavimentazione finale, potrebbe non essere stato eseguito con dovute accortezze, quali
l'ancoraggio alle strutture perimetrali esistenti della soletta in c.a., il controllo dei carichi ammissibili sulla struttura in funzione degli abbassamenti: infatti, dalle schede tecniche del prodotto, Pt_5
stimando un carico effettivo soprastante (peso proprio più permanente) di 550 daN/m2 , a questo corrispondono 200 daN su ciascun elemento con area di 0,6 m2 ; se al carico di rottura di 536 daN corrisponde un cedimento di circa 6 cm, il carico di 200 daN può indurre proporzionalmente abbassamenti anche di 1,5-2 cm, dando adito ai fenomeni di cedimento generalizzato della nuova pavimentazione ora osservabili” (v. pag. 9, CTU). Come rilevato dal CTU, la responsabilità per la mancata realizzazione della pavimentazione a regola d'arte deve essere ascritta in pari misura sia al progettista, che all'impresa esecutrice, che deve essere individuata nella stessa
[...]
essendosi i convenuti limitati ad allegare di aver subappaltato a Controparte_1 Controparte_4
la demolizione della pavimentazione, mentre nulla hanno dedotto con riferimento all'esecuzione delle lavorazioni (v. pag. 14, CTU). Né indicazioni contrarie si desumono dal capitolato dei lavori appaltati a dal quale emerge che la terza chiamata fosse stata incaricata soltanto della Controparte_4
demolizione della pavimentazione (v. doc. n. 7, fascicolo . Pertanto, il geom. Controparte_4
e devono essere condannati, in solido ex art. 2055, c.c., a CP_2 Controparte_1
corrispondere agli attori la somma di euro la somma di euro 10.888,85. Trattandosi di obbligazione di pagina 22 di 30 valore, su tale somma, a far data dal 28.6.2021, data nella quale gli attori sono divenuti proprietari dell'immobile, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Non può invece trovare accoglimento la pretesa degli attori di vedersi corrispondere anche una somma ulteriore perché la misura del parapetto della scala all'ultimo piano del Condominio risulta inferiore rispetto ai parametri di legge. Ed infatti, come riscontrato dal CTU, il parapetto metallico dell'ultimo pianerottolo presenta un'altezza di 85 cm dal piano di calpestio del pianerottolo stesso e traversi orizzontali con spaziatura superiore ai 10 cm. Ha aggiunto il CTU che “se è vero che il DM 236 /1989 nel suo campo di applicazione definito all'art. 1 comprende, tra gli altri, gli edifici privati soggetti a ristrutturazione ed in effetti i lavori edili svolti nel 2017 rientrano nella definizione di ristrutturazione di cui all'art. 31 della L. 457/ 1978 corrente all'epoca dell'emanazione del suddetto decreto, in particolare a causa della presenza di modifiche della destinazione d'uso, seppur parziali;
tuttavia in nessuno degli elaborati di progetto presentati al Comune si prevede alcun intervento sulla scala interna o sui serramenti del vano scala, per cui si deve prendere atto che la Pubblica Amministrazione, tramite l'Ufficio Tecnico preposto all'istruttoria delle pratiche edilizie, ha implicitamente riconosciuto la presenza di cause giustificative per l'ammissibilità in deroga alle norme del decreto, come stabilito all'art. 7, comma 7.5 dello stesso DM 236 /1989” (v. pag. 8, CTU). Pertanto, tenuto conto che l'intervento è stato autorizzato dal Comune, questo non può essere ricondotto entro l'alveo dei difetti dell'immobile.
Sulle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle Assicurazioni
Come rilevato, in caso di accoglimento delle pretese attoree, ha chiesto Controparte_1
di essere tenuta indenne da con la quale in data 19.6.2018 ha stipulato un'assicurazione CP_5
per danni a terzi provocati dall'assicurato nell'esercizio dell'attività di “costruzione, ristrutturazione parziale o totale di edifici, compresi lavori di fondazione, movimento a terra, scavo e interro, carpenteria, impiantistica, posa di pavimenti e serramenti” (v. allegato non numerato, fascicolo CP_5
.
[...]
L'Assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto: l'Assicurata avrebbe assunto la posizione di venditrice dell'immobile; la polizza aveva efficacia dal 19.6.2018, mentre la compravendita si era conclusa nel 2017; la garanzia assicurativa non operava con riferimento ai danni pagina 23 di 30 alle “cose oggetto di lavorazione”; non si poteva applicare a opere e/o installazioni effettuate dopo l'ultimazione dei lavori, se non nel termine di 60 giorni.
In via del tutto assorbente, si osserva che il contratto di assicurazione è stato sottoscritto dopo l'ultimazione dei lavori, risalente al 6.12.2017, nonché al contratto di compravendita, che invece è stato stipulato in data 15.12.2017. Si aggiunga che i difetti conseguenti alle opere di ristrutturazione effettuate nell'immobile si sono manifestati in un periodo di tempo successivo rispetto alla cessazione della copertura, che aveva durata annuale, poiché, come rilevato in precedenza, questi erano certamente esistenti solo alla data del febbraio 2022, quando l'ing. ha effettuato il sopralluogo. CP_14
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
Per quanto attiene alla domanda di manleva proposta dal geom. si rileva che questo ha CP_2
stipulato con un contratto di assicurazione operante dal 27.5.2013 sino al 27.5.2020 (v. CP_5
docc. nn. 2 e 3, fascicolo . L'Assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, in CP_5 quanto, in forza della clausola “claims made” prevista all'art. 5, la copertura assicurativa poteva operare unicamente per i sinistri relativamente ai quali la prima richiesta risarcitoria fosse stata presentata per la prima volta durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo, purché la richiesta fosse conseguente ad errori commessi entro cinque anni antecedenti alla stipula del contratto di assicurazione. Si tratta quindi di una clausola “claims made” cosiddetta impura, perché ammette la copertura anche per richieste risarcitorie che, purché pervenute nel corso della vigenza della polizza, siano conseguenti a condotte colpose verificatesi nei cinque anni antecedenti. Non è invece prevista alcuna clausola “sunrise”, a copertura di richieste risarcitorie intervenute in un periodo di tempo successivo rispetto al termine del contratto, ma per fatti verificatesi nel corso della vigenza della polizza.
Nel caso che ci occupa la presenza dei vizi per cui è causa è stata denunciata con l'introduzione del presente giudizio, cosicché, laddove la clausola venisse ritenuta valida, dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dall'Assicurazione. Peraltro, anche laddove si dovesse ritenere che la comunicazione intervenuta tra i condomini e il geom. nell'ottobre CP_2
2020, avente ad oggetto la presenza di fessurazioni, valga come denuncia dei vizi, la polizza comunque non potrebbe operare, essendo cessata nel maggio 2020.
In punto di validità della clausola "on claims made basis" si è espressa la Suprema Corte chiarendo che la predetta clausola di per sé non è invalida, costituendo una deroga convenzionale all'art. 1917, comma
1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c. Pertanto, non alterando il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata pagina 24 di 30 attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto (v. Cass.
S.U. sent. n. 22437/18).
Spetta quindi al giudice indagare la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale
(in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto. In particolare, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo, là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. In questa analisi la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.
Tanto premesso, occorre considerare che l' nulla ha dedotto con riferimento al pregiudizio Parte_6
all'equilibrio contrattuale che sarebbe derivato dall'inserimento della predetta clausola nel contratto di assicurazione, limitandosi ad eccepire la nullità della clausola di cui all'art.
5. Inoltre, non è stata sollevata dal geom. alcuna doglianza relativa all'ammontare del premio della polizza rispetto CP_2
al rischio coperto. Si aggiunga altresì che, se è vero che il contratto per cui è causa non contiene una
“sunset clause”, è altresì vero che prevedeva un termine di retroattività ampio, pari a cinque anni, cosicché non si ritiene che la predetta clausola determini uno squilibrio palese dell'assetto sinallagmatico tale da pregiudicare la causa in concreto del contratto.
La bontà di tale conclusione non è esclusa nemmeno dal fatto che l'assicurazione era stipulata per danni a terzi causati dal geom. nella sua attività di progettista e direttore lavori, vale a dire per CP_2 un'attività che di per sé potrebbe essere foriera di pregiudizi che si manifestano nel corso del tempo. Ed infatti, non si può sostenere che una clausola claims made come quella che ci occupa riduca sicuramente il periodo effettivo di copertura assicurativa, escludendo tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto, perché per il periodo finale della copertura il premio non sarebbe comunque stato pagato per un rischio, per così dire, inesistente, a fronte dell'ampio periodo di retroattività previsto. Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, l'assenza di una clausola “sunset” nelle assicurazioni a copertura di danni cosiddetti lungolatenti, come nel caso della responsabilità
pagina 25 di 30 sanitaria, di per sé non è indice di uno squilibrio che incide sulla causa in concreto del contratto, sol che si consideri che lo stesso modello legale di assicurazione sanitaria introdotto dalla legge Gelli-Bianco prevede una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma (v. Cass. ord. n.
6490/24).
Si aggiunga che la copertura assicurativa non potrebbe in ogni caso operare in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. c) del contratto di assicurazione, a mente della quale la garanzia è esclusa “se i lavori sono eseguiti da imprese dell' o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, Parte_6 amministratore o dipendente” (v. doc. n. 1, fascicolo Assicurazione). Nel caso che ci occupa, come più volte rilevato, il geom. non era soltanto il direttore lavori e progettista, ma anche CP_2
amministratore unico di società che ha eseguito i lavori (v. doc. n. 9, Controparte_1
fascicolo attoreo).
Pertanto, nemmeno la domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti di CP_2 CP_5
può trovare accoglimento.
Sulle domande proposte dal Condominio
Il Condominio ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio con comparsa depositata in data
23.1.2024, al fine di sentir condannare gli attori e al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente all'inadempimento del contratto d'appalto stipulato in data 25.10.2022 tra il
Condominio e Inoltre, ha chiesto di sentir condannare Controparte_1 [...]
il geom. e l'ing. al risarcimento del danno derivante dai vizi presenti Controparte_1 CP_2 CP_3
sulle parti comuni del condominio, vizi conseguenti alle opere di ristrutturazione del 2017.
La prima domanda proposta dal non è ammissibile, in quanto, in forza della previsione di CP_9 cui all'art. 105, c.p.c., l'interventore può far valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, unicamente laddove questo sia inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Nel caso che ci occupa, ciò di cui il Condominio si duole è il mancato adempimento di un diverso contratto d'appalto rispetto a quello per cui è causa, contratto che è stato sottoscritto tra il
Condominio e nel 2022, quindi molti anni dopo rispetto alla fine dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione del Condominio, e con il quale la Società veniva incaricata di effettuare altre lavorazioni con diritto dei condomini a godere del bonus “110%”. In tesi, il mancato rispetto da parte dell'appaltatrice del termine per ultimare le lavorazioni sarebbe stato causato da un atteggiamento ostruzionistico degli attori, che non avrebbero consentito l'accesso alla proprietà esclusiva per dare avvio alle lavorazioni. Pertanto, la domanda proposta dal non è connessa per oggetto e CP_9
titolo rispetto a quella fatta valere in origine dagli attori, cosicché deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 26 di 30 È invece ammissibile la domanda di garanzia per i gravi difetti presenti nelle parti comuni proposta dal
Condominio nei confronti di del geom. e dell'ing. Ed Controparte_1 CP_2 CP_3
infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'interventore adesivo autonomo (o litisconsortile), al pari dell'interventore principale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa (per l'oggetto o per il titolo) con la domanda originaria. La formulazione della domanda, in altre parole, costituisce l'essenza stessa tanto dell'intervento principale quanto dell'intervento litisconsortile, sebbene nel primo caso essa riguardi un diritto incompatibile con quello già azionato nel processo, essendo l'intervento rivolto in confronto di tutte le parti originarie, mentre nel secondo caso la domanda concerne un diritto sovrapponibile a quello già vantato da una o da taluna delle parti originarie in confronto delle altre, che sono le uniche legittimate passive rispetto alla domanda formulata dall'interveniente. Da tali rilievi, che attengono ai presupposti sostanziali dell'intervento volontario, discende necessariamente, sul piano processuale, che il sistema delle preclusioni non si estende all'attività assertiva dell'interveniente volontario, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ora “sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”: art.268 cod. proc. civ.), configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (v., da ultimo, Cass. ord. 3238/24). Ne deriva che, nonostante il abbia spiegato intervento adesivo autonomo dopo lo spirare del CP_9
termine ex art. 166, c.p.c., che è venuto a scadenza in data 16.3.2023, comunque la domanda proposta è ammissibile.
La domanda è inoltre fondata. Ed infatti, come rilevato in precedenza, all'esito dell'ATP, l'ing. ha riscontrato che, a differenza di quanto previsto nel capitolato d'appalto, il tetto Per_1 dell'immobile condominiale non è stato impermeabilizzato e ha calcolato che il costo delle opere necessarie per emendare tale vizio è pari ad euro 50.188,91, di cui euro 10.184,14 per la quota di spettanza degli attori. Per le stesse motivazioni già evidenziate in precedenza, deve quindi trovare accoglimento la domanda risarcitoria del unicamente nei confronti di CP_9 [...]
che deve essere condannata al pagamento in favore del della somma di Controparte_1 CP_9
euro 40.004,77. Trattandosi di obbligazione di valore, su tale somma, a far data dal 6.12.2017, data di fine lavori, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente pagina 27 di 30 liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza, cosicché Controparte_1
nonché e in solido tra loro, sono tenuti a rifondere a
[...] Controparte_2 Controparte_9
e le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.237,00 Parte_1 Parte_2
(compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 2.337,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum.
Del pari, nonché in solido tra loro, sono tenuti a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 Controparte_9
(compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum.
In ragione dell'art. 91, c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, sono tenuti a rifondere a le spese di lite del Controparte_9 CP_3
presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro
3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
In ragione dell'art. 91, c.p.c., e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
solido tra loro, sono tenuti a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_4
liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Del pari, nonché in solido tra loro, sono tenuti a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai CP_5 minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Le spese tra e devono invece essere Parte_3 Controparte_4
integralmente compensate.
Le spese per la CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a e Controparte_1
che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 28 di 30 dispone:
1) Condanna a corrispondere agli attori la somma di euro Controparte_1
10.184,14. Su tale somma, a far data dal 28.6.2021, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
2) Condanna e in solido, a corrispondere agli Controparte_2 Controparte_1
attori la somma di euro la somma di euro 10.888,85. Su tale somma, a far data dal 28.6.2021, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
3) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_9
somma di euro 40.004,77. Su tale somma, a far data dal 6.12.2017 è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
4) Condanna nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_9
in solido tra loro, a rifondere a e le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, liquidate in euro 4.237,00, nonché euro 2.337,00 per l'istruzione preventiva, oltre
IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
5) Condanna nonché in solido tra loro, a CP_1 Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro Controparte_9
6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre IVA, se e in quanto dovuta,
c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
6) Condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_9
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio,
[...] CP_3
liquidate in euro 6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre IVA, c.p.a. e
15% di spese forfettarie;
7) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in Controparte_4
euro 6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
pagina 29 di 30 8) Condanna nonché in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00, CP_5 nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
9) Compensa le spese tra e Parte_3 Controparte_4
10) Le spese per la CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a Controparte_1
e che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
[...] Controparte_2
Parma, 16 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2022 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CERPELLONI DANILO e dell'avv. MAZZOLA C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliati in Parma, Borgo Felino n. 3, presso il difensore avv.
Giampaolo Mazzola
ATTORI contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GARBAZZA ILARIA e dell'avv. BARIGAZZI C.F._3
DANIELA, elettivamente domiciliato in STRADA REPUBBLIA N. 97 PARMA, presso il difensore avv. GARBAZZA ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOGLIA MARCO e, CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 7 PARMA, presso il difensore avv.
MOGLIA MARCO
CONVENUTI
(p.i ), con il patrocinio dell'avv. VOLPONI Controparte_4 P.IVA_2
GAUDENZIO, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Regale n. 1, presso il difensore avv.
VOLPONI GAUDENZIO
(P.IVA ), in persona del procuratore Dott. CP_5 P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Grappi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Reggio Emilia - Via Pansa n. 1; in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_7 Controparte_8
pagina 1 di 30 rappresentata e difesa dall'avv. UE ZZ, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, via Nazario Sauro n. 26.
TERZI CHIAMATI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOSI LUCIA, Controparte_9 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA PUCCINI 15 43123 PARMApresso il difensore avv. DOSI LUCIA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile e/o del suolo ex art. 1669 c.c.; - per l'effetto, dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. di
[...]
del geom. dell'ing. e di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
condannandoli in solido al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni subiti, pari Controparte_4 ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buono stato dell'immobile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25.10.2021 al saldo;
- dichiararsi inammissibile l'intervento del per tutte le ragioni esposte in Controparte_9 narrativa ed, in ogni caso, respingersi le domande da quest'ultimo formulate perché infondate. Spese, compenso, rimborso forfetario 15%, contr. prev. 4% ed IVA interamente rifusi. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, come formulate nelle memorie ex art. 183 comma
VI n. 2 e 3, e ci si oppone, altresì, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie”;
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe e Controparte_1
con tutte le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare principale pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per l'eccepita prescrizione del termine annuale previsto dall'art.1669 c.c. co.2, nonché, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 co.1 bis D.lgs n.28/10; nel merito, in via principale, respingere comunque qualsivoglia domanda proposta dagli attori nei confronti di , corrente come in atti, siccome infondata, Controparte_1
inammissibile o come meglio;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti di Controparte_1
corrente come in atti, dichiarare tenuti ed ,
[...] Controparte_4 Controparte_10 CP_5
come sin atti specificati, in virtù dei rispettivi titoli in atto indicati, a tenere manlevata ed indenne la convenuta , corrente come in atti, da tutte le conseguenze Controparte_1
derivanti dalle domande proposte dagli attori nei confronti della medesima convenuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con maggiorazione ed accessori di legge. In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze formulate in memoria ex art.183 co.6 c.p.c”;
pagina 2 di 30 Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe e con tutte Controparte_2
le declaratorie del caso e di legge, in via preliminare principale pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del giudizio per l'eccepita prescrizione del termine annuale previsto dall'art.1669 c.c. co.2, nonché, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 co.1 bis D.lgs n.28/10; nel merito, in via principale, respingere comunque qualsivoglia domanda proposta dagli attori nei confronti di , corrente come in atti, siccome infondata, Controparte_11
inammissibile o come meglio;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti di , Controparte_11
corrente come in atti, dichiarare tenuta , come sopra specificata, in virtù del titolo in atto CP_5
indicato, a tenere manlevato ed indenne il convenuto , corrente Controparte_11
come in atti, da tutte le conseguenze derivanti dalle domande proposte dagli attori nei confronti del medesimo convenuto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con maggiorazione ed accessori di legge. In via istruttoria, si richiamano integralmente le istanze formulate in memoria ex art.183 co.6
c.p.c.”;
Conclusioni per “Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni diversa richiesta ed CP_3
eccezione, in via pregiudiziale, accertata e dichiarata la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dagli attori e rigettare le domande Parte_1 Parte_2
avversarie, già in limine litis, per le ragioni enunciate nella narrativa del presente atto sub paragrafo 1; nel merito, previa ogni eventuale declaratoria del caso e di legge, rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nei CP_3
propri scritti difensivi e per quelle emerse nel corso del giudizio;
in ogni caso vittoria di compenso di lite, oltre rimborso forfettario 15%, spese ed accessori di legge;
in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., n. 2”;
Conclusioni per “Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di Controparte_4
legge, così giudicare: - nel merito: respingere le domande da chiunque proposte nei confronti di iccome improponibili, inammissibili, decadute, infondate, non provate o Controparte_4
come meglio, - In subordine: nell'evenienza di accoglimento anche parziale di domande da chiunque proposte nei confronti di dichiarare tenuta e pertanto condannare anche Controparte_4
ex art. 1917, 2° comma, c.c. e ex art. 1917, 3° comma, c.c. in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente quanto dovuto da
[...]
in ogni caso a tenerla manlevata da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di Controparte_4
causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge”;
pagina 3 di 30 Conclusioni per “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria Controparte_9 istanza, ragione o eccezione, in via principale accertare che il contratto d'appalto stipulato tra il e l'impresa in data 25.10.2022, non può più essere CP_9 CP_9 Controparte_1 eseguito nei termini stipulati per l'impossibilità di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% con opzione dello sconto in fattura e per l'effetto sempre in via principale condannare coloro, fra gli attori ed la ditta anche in solido, che, a seguito della esperita istruttoria Controparte_1
risulteranno responsabili di tutti i danni occorsi e occorrendi al per Controparte_9
l'inadempimento contrattuale, riferito al contratto d'appalto 110%, stipulato in data 25.10.2022, che ha determinato l'impossibilità di poter beneficiare della detrazione fiscale del 110% con opzione sconto in fattura, nella misura che risulterà dovuta a seguito dell'esperita istruttoria, anche in via equitativa, riservandosi di poter calcolare la somma dovuta anche in virtù delle nuove detrazioni di cui il possa ancora beneficiare, e/o dell'importo dei lavori che dovranno essere comunque CP_9
terminati, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Sempre in via principale accertata che la presenza dei gravi difetti nell'immobile, riferiti alle parti comuni, così come descritti in narrativa dagli attori, ed in particolare riferiti alla non conformità della copertura del tetto al capitolato, si sono determinati per difetto di costruzione e per responsabilità ex art. 1669 c.c., condannare la anche in solido con il geom. e l'ing. Controparte_1 Controparte_11
condannandoli al risarcimento in favore del dei danni subiti, pari CP_3 Controparte_9 ai costi necessari all'eliminazione dei vizi e per il ripristino del buon stato dell'immobile nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo. Spese, compenso, rimborso forfettario, ed accessori di legge interamente refusi.
Insistendo, in via istruttoria, per l'accoglimento dei mezzi istruttori così come formulati nelle memorie istruttorie che non si intendono rinunciati”;
Conclusioni per quale assicuratore di “Piaccia CP_5 Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, respingere le domande che gli attori hanno formulato nei confronti della siccome infondate in fatto e in Controparte_1
diritto e comunque non provate, e così qualsivoglia domanda che fosse da chicchessia formulata nei confronti della medesima con conseguente assorbimento della domanda Controparte_1 di manleva che l'assicurata ha formulato nei confronti di con vittoria di spese e CP_5
compensi di causa.
2. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della in via gradata: • accertare e dichiarare l'inoperatività Controparte_1
della polizza assicurativa n. 730238936 quanto al sinistro per cui è causa e conseguentemente respingere la domanda di manleva che la ha formulato nei confronti di Controparte_1
pagina 4 di 30 con vittoria di spese e compensi di causa;
• dichiarare tenuta a manlevare CP_5 CP_5
la se ed in quanto la medesima avrà provato il ricorrere danni rientranti Controparte_1 nell'ambito della garanzia assicurativa, alla luce delle condizioni di polizza, da intendersi qui integralmente richiamate e in relazione ai danni di cui fosse provata la sussistenza quali conseguenza immediata e diretta di un'eventuale sua condotta colposa e in proporzione alla percentuale di sua responsabilità (della quale a questo solo fine si chiede l'accertamento), con esclusione di ogni maggior domanda e con compensazione di spese e compensi di causa;
3. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna che il ha promosso direttamente Controparte_9
nei confronti di nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c.; in subordine, accertare e CP_5
dichiarare che il difetta di legittimazione ad agire direttamente nei confronti di Controparte_9
e conseguentemente respingere la domanda di condanna che l'attore ha promosso CP_5
direttamente nei confronti di con vittoria di spese e compensi di causa. Spese di CTU CP_5
definitivamente a carico degli attori”;
Conclusioni per quale assicuratore di “Piaccia all'Ecc.mo CP_5 Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via principale, respingere le domande che gli attori hanno formulato nei confronti del Geom. siccome infondate in fatto e in diritto e Controparte_2
comunque non provate, e così qualsivoglia domanda che fosse da chicchessia formulata nei confronti del medesimo Geom. con conseguente assorbimento della domanda di manleva Controparte_2 che l'assicurato ha formulato nei confronti di con vittoria di spese e compensi di causa. CP_5
2. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti del
Geom. in via gradata: • accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza Controparte_2
assicurativa n. 73670343 quanto al sinistro per cui è causa e conseguentemente respingere la domanda di manleva che il Geom. ha formulato nei confronti di con vittoria Controparte_2 CP_5 di spese e compensi di causa;
• dichiarare tenuta a manlevare il Geom. CP_5 CP_2 se ed in quanto il medesimo avrà provato il ricorrere danni rientranti nell'ambito della garanzia
[...]
assicurativa, alla luce delle condizioni di polizza, da intendersi qui integralmente richiamate e in relazione ai danni di cui fosse provata la sussistenza quali conseguenza immediata e diretta di un'eventuale sua condotta colposa e in proporzione alla percentuale di sua responsabilità (della quale a questo solo fine si chiede l'accertamento), con esclusione di ogni maggior domanda e con compensazione di spese e compensi di causa. Spese di CTU definitivamente a carico degli attori”;
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza respinta e disattesa: Parte_3
a) in via principale, respingere le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_4
in quanto infondate e, comunque, non provate, con conseguente assorbimento della domanda di pagina 5 di 30 manleva di verso b) in via subordinata, respingere la domanda di Controparte_4 Parte_3
manleva e/o di tenere indenne verso per inoperatività della polizza;
c) in ulteriore Parte_3
subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse condannata a manlevare e tenere indenne Pt_3
per qualsivoglia somma o motivo, limitare il risarcimento nei limiti delle condizioni Controparte_4
contrattuali e del massimale di polizza, con gli scoperti ivi previsti;
d) in ogni caso con vittoria di spese, spese generali e competenze, IVA e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.9.2022 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e allegando che con Controparte_1 Controparte_2 CP_3
contratto preliminare del 12.9.2017 aveva promesso loro in vendita un immobile Controparte_2
sito in Parma, via Rolando dei Cappelluti, n. 37, sito all'interno dello stabile condominiale “3 Tigli”. Il sig. aveva poi ceduto il contratto preliminare a società di cui il CP_2 Controparte_1
sig. era socio e amministratore unico, che aveva acquistato l'intero complesso condominiale di CP_2
via Rolando dei Cappelluti n. 37. In data 15.12.2017 era stato stipulato il contratto definitivo di compravendita tra e concedendo a Controparte_1 Controparte_12 [...]
e l'usufrutto sulla quota di 1/100. Con contratto del 28.6.2021 avevano Parte_2 Parte_1 successivamente acquistato da l'intera proprietà dell'immobile. L'immobile era Controparte_12
stato interessato da una complessiva ristrutturazione nel 2017 e i lavori erano stati realizzati da
[...]
nonché dal geom. quale progettista e direttore lavori, e dall'ing. Controparte_1 CP_2
quale direttore lavori per la parte strutturale. Nell'autunno 2020 si erano manifestate macchie di CP_3
umidità sul lato nord del piano rialzato dell'immobile, nonché su di una porzione del piano seminterrato, mentre sulla facciata condominiale erano comparse crepe sulle pareti del primo e secondo piano dell'edificio. Tali problematiche erano state denunciate alla venditrice-costruttrice, che aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e promesso di eliminarli, eliminazione che non era poi intervenuta.
Stante l'inerzia della venditrice, gli attori avevano dato incarico ad un tecnico di fiducia, che aveva riscontrato la presenza dei seguenti difetti: nell'area cortilizia di loro proprietà era presente da tempo un cumulo di detriti che la venditrice aveva lasciato a seguito di opere di riparazione poste in essere in cantina;
la lastra di vetro a sud del cortile si presentava già gravemente deformata per la spinta del terreno;
la pavimentazione dell'area era dissestata e degradata;
l'intonaco esterno sulla facciata condominiale era staccato dal supporto murario in diverse zone;
i balconi del primo e secondo piano lato est erano degradati nella parte inferiore;
sulla parete esterna corrispondente alla finestra del bagno erano presenti fessurazioni dovute all'assestamento della muratura, che avevano provocato la rottura del bancale della finestra;
la scala di accesso all'appartamento presentava lesioni da assestamento pagina 6 di 30 strutturale;
sul muro in corrispondenza del radiatore del soggiorno-cucina vi era una macchina di umidità e sul pavimento sotto alla valvola del radiatore era del pari presente un alone dovuto ad una perdita d'acqua; anche la parete nord del soggiorno-cucina si caratterizzava per una macchia di umidità, così come il soffitto del bagno;
il pavimento della camera da letto e del bagno si era abbassato con distacco del battiscopa;
non si comprendeva come i condotti di scarico e aspirazione della caldaia del bagno arrivassero al terminale della parete esterna;
in vari ambienti vi erano sconnessioni tra le pareti con formazioni di fessurazioni;
nel piano seminterrato dell'immobile condominiale vi erano diverse zone umide, tanto da causare il distacco dell'intonaco e la pavimentazione della zona cantine era fessurata e parzialmente demolita;
in un angolo del seminterrato si notava anche una lesione strutturale sulla muratura;
il non era stato dotato di isolamento termico e il manto di CP_9
copertura aveva diverse sconnessioni;
il pavimento della cantina di proprietà degli attori era stato rimosso ed erano stati installati attacchi per lo scarico d'acqua, ma non si comprendeva dove fossero raccordati;
sul tetto del vi erano tubi dei quali non era possibile ricostruire la funzione ed CP_9
erano state posate diverse rispetto a quelle di copertura;
il parapetto della scala comune aveva un'altezza inferiore rispetto a quella normativamente imposta;
la finestra all'ultimo piano della scala non rispettava le normative sulla sicurezza. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto che il Tribunale, accertata l'esistenza dei gravi vizi e difetti dell'immobile, volesse condannare il venditore-costruttore, nonché il progettista e il direttore lavori, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in misura pari ai costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...] CP_5 Controparte_4 alla quale aveva appaltato la ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare, nonché CP_3
per essere da questi manlevati, in caso di accoglimento della domanda attorea. In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia, in quanto gli attori avevano denunciato i vizi già nel novembre 2020, nonché l'infondatezza della pretesa attorea, in quanto i difetti elencati dagli attori in parte avevano ad oggetto porzioni di edificio non interessate dalla ristrutturazione del complesso, cioè le fondamenta dell'edificio e la copertura, e per altra parte non erano stati causati dalle opere di ristrutturazione, bensì da perdite provenienti dal condotto fognario. Ha aggiunto la convenuta che, dopo essere stata notiziata da parte degli attori in merito alla presenza di macchie all'interno dell'appartamento, aveva effettuato una video ispezione nel condotto fognario, che aveva evidenziato che il tubo di cemento della fognatura era stato danneggiato dalle radici degli alberi, causando percolazioni nel terreno, che avevano provocato umidità da risalita, nonché un conseguente pagina 7 di 30 abbassamento del terreno sul quale poggiavano le fondazioni e i muri portanti. La convenuta ha dedotto altresì che aveva provveduto nell'immediatezza alla riparazione del condotto, nonché ad effettuare alcuni scavi per procedere al consolidamento strutturale dell'intero edificio, essendo stata incaricata a tal fine dal con contratto di appalto del 26.4.2022. In ogni caso, l'abbassamento delle CP_9
fondazioni derivante dall'umidità non aveva interessato l'immobile di proprietà degli attori, che presentava unicamente una fessurazione su di una parete e un minimo abbassamento del pavimento del bagno e della camera. Del pari, l'intero edificio condominiale non presentava i gravi difetti denunciati dagli attori.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2023 si è costituito in giudizio anche CP_2
chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di per essere da questa
[...] CP_5
manlevata in caso di accoglimento della pretesa attorea, nonché aderendo a tutte le eccezioni e difese già sollevate da Controparte_13
Con comparsa di risposta depositata in data 13.3.2023 si è costituito in giudizio CP_3
eccependo in via preliminare la prescrizione e decadenza dell'azione di garanzia, in quanto non gli era mai stata denunciata la presenza di vizi. Inoltre, il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché aveva assunto il ruolo di direttore lavori unicamente per la porzione di appalto relativa alle strutture murarie, mentre i vizi denunciati dagli attori erano stati causati da problemi di infiltrazioni verificatesi nel 2020, così come riconosciuto anche dal geom. CP_2
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, con comparsa di risposta depositata in data 17.7.2023 l'ing. ha eccepito la nullità della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti da CP_3 CP_13
difettando l'indicazione degli elementi di fatto e diritto a fondamento della domanda di garanzia,
[...]
riportandosi per il resto alle difese già formulate.
Con comparsa di riposta depositata in data 14.7.2023 si è costituita in giudizio anche
[...]
chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_4 Parte_3
per essere da questa manlevata nel caso di accoglimento delle domande formulate nei suoi
[...]
confronti. Nel merito, ha eccepito la prescrizione e decadenza dell'azione. Ha dedotto altresì la terza chiamata di essersi occupata unicamente della realizzazione di alcune opere di ristrutturazione, nonché di quelle di impiantistica, non essendo intervenuta né sul condotto fognario, né sulle pavimentazioni esterne o su quella delle cantine, né tantomeno sulla struttura dell'edificio.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.7.2023, a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa spiegata dal geom. si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto CP_2 CP_5
della domanda di garanzia, in quanto la copertura garantiva l'assicurato unicamente per sinistri che fossero stati denunciati per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza, polizza che era cessata a pagina 8 di 30 far data dal 27.5.2020, mentre gli attori avevano denunciato il vizio in data 25.10.2021. Ha dedotto inoltre la terza chiamata che l'assicurazione garantiva unicamente in caso di rovina totale delle opere o gravi difetti delle opere destinate a lunga durata, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
Con riferimento alla chiamata in causa spiegata da ha Controparte_1 CP_5
eccepito l'inapplicabilità della copertura assicurativa, in quanto l'assicurata aveva assunto il ruolo di venditrice, mentre l'assicurazione aveva ad oggetto unicamente sinistri derivanti dall'attività di costruzione e ristrutturazione. Peraltro, il contratto di assicurazione non aveva riguardo ai danni provocati alle cose oggetto di lavorazione, ma unicamente a quelli procurati dalle opere, né la copertura si estendeva alle opere o/o installazioni dopo i 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Inoltre, il contratto di assicurazione era stato stipulato in data 19.6.2018, mentre il contratto di compravendita risaliva al dicembre 2017.
Autorizzata anche la chiamata in causa di questa si è costituita con Parte_3
comparsa di risposta del 11.10.2023, eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto non aveva ad oggetto sinistri derivanti da interventi strutturali, né copriva per i vizi denunciati dopo la cessazione del contratto. Nel caso di accoglimento della domanda di garanzia, ha fatto valere che il contratto prevedeva una franchigia del 10% e in ogni caso pari a non meno di euro 200,00.
Con comparsa depositata in data 23.1.2024 ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio dando atto che in data 20.4.2021 l'assemblea condominiale aveva deliberato, Controparte_9
con voto favorevole degli attori, la realizzazione di lavori straordinari, meglio delineati con successiva delibera del 21.1.2022, aventi ad oggetto il consolidamento delle fondazioni, del terreno e delle facciate, il rifacimento del manto di copertura, nonché la realizzazione del cappotto termico. In data
25.11.2022 era stato sottoscritto contratto di appalto tra il Condominio e Controparte_1
nel quale si prevedeva che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro il 31.12.2023.
[...]
Tuttavia, l'instaurazione del giudizio aveva determinato di fatto l'interruzione dei lavori e la conseguente impossibilità di rispettare il termine in origine previsto, anche perché gli attori si erano rifiutati di consentire l'accesso alla loro proprietà all'appaltatrice per l'installazione dei micropali, cosicché i condomini non avrebbero più usufruire del superbonus 110%. Tanto premesso, il ha chiesto di sentir condannare gli attori e in solido tra CP_9 Controparte_1
loro, al risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto del termine previsto per la conclusione delle opere appaltate. Ha inoltre insistito affinché il Tribunale di Parma, laddove ritenesse esistenti i
Con gravi vizi e difetti denunciati dagli attori e insistenti sulle parti comuni, volesse condannare pagina 9 di 30 e al risarcimento del danno, quantificato in Controparte_4 Controparte_2 CP_3
misura pari ai costi per l'eliminazione dei predetti vizi.
Nelle more, con ricorso ex art. 696, c.p.c., depositato in data 5.12.2022, gli attori hanno chiesto darsi ingresso ad un accertamento tecnico preventivo. Con ordinanza del 8.5.2023, in accoglimento del ricorso, è stato dato ingresso all'ATP, conferendo l'incarico all'ing. che ha terminato Persona_1
le operazioni peritali in data 10.10.2023.
All'udienza ex art. 183, c.p.c., del 23.1.2024, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla domanda di garanzia per rovina e difetti di cose immobili
In principalità parte attrice ha chiesto di sentir condannare nonché Controparte_1
e in solido tra loro, al risarcimento del danno conseguente ai gravi Controparte_2 CP_3
vizi e difetti presenti nell'appartamento di loro proprietà, nonché nello stabile condominiale, in misura pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei predetti vizi. Nella propria memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., tale domanda è stata estesa anche nei confronti di Controparte_4
chiamata in causa da quale società che aveva eseguito parte delle Controparte_1
lavorazioni nel predetto immobile.
Pacifico in causa è che abbia assunto il ruolo di venditore costruttore Controparte_1 dell'immobile per cui è causa. Ed infatti, in forza del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 12.9.2017 tra gli attori e gli attori si obbligavano Controparte_2
ad acquistare un immobile ad uso abitativo sito in Parma, via Rolando dei Capelluti n. 37, che doveva essere oggetto di integrale ristrutturazione da parte del sig. ristrutturazione che avrebbe CP_2
interessato l'intero stabile condominiale, di proprietà esclusiva del sig. (v. doc. n. 1, fascicolo CP_2
attoreo). Come accennato, con tale contratto il sig. si impegnava ad eseguire le opere di CP_2 ristrutturazione a regola d'arte e in conformità con il capitolato allegato al contratto di compravendita, che prevedeva, oltre alle specifiche caratteristiche che avrebbero avuto i singoli appartamenti, per i fini che qui interessano, anche: la completa ristrutturazione degli esterni, senza procedere a modifiche alle strutture murarie ad accezione di alcune lievi modifiche interne;
la rinnovazione delle facciate esterne mediante ripresa degli intonaci deteriorati e ritinteggiatura completa;
revisione del manto di copertura e sua impermeabilizzazione;
rifacimento della pavimentazione esterna. Successivamente il contratto preliminare è stato ceduto dal sig. ad società della quale egli CP_2 Controparte_1
pagina 10 di 30 era socio nonché amministratore unico, che aveva nel frattempo acquistato la proprietà dell'immobile e che si è occupata di svolgere le opere di ristrutturazione, assumendo quindi la veste di venditore- costruttore. Tali opere sono state realizzate sotto la direzione lavori del sig. che ha assunto CP_2
anche la veste di progettista delle opere architettoniche, mentre la direzione lavori e il progetto per le opere strutturali dell'immobile sono stati affidati all'ing. Come accertato dal CTU, dall'inizio CP_3
dei lavori (giugno 2017) e sino al 27.10.2017, quindi pochi giorni prima dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di avvenuta in data 31.10.2017, il sig. Controparte_1 CP_2
aveva appaltato la realizzazione delle opere architettoniche e impiantische a Controparte_4
(v. pag. 13, CTU). In data 27.10.2017 il contratto di appalto è stato poi ceduto a
[...]
che ha concluso le opere di ristrutturazione del predetto immobile. Controparte_1
Così ricostruiti i ruoli che le parti hanno assunto nella realizzazione delle opere per cui è causa, è certamente ammissibile la proposizione dell'azione di garanzia ex art. 1669, c.c., da parte degli attori nei confronti di che non si è occupata soltanto della vendita Controparte_1 dell'immobile, ma si è assunta l'onere di provvedere alla ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare. Ed infatti, per indirizzo giurisprudenziale pacifico, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente e dai suoi aventi causa contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 20877/20). Del pari, così come chiarito dalla Suprema
Corte, la responsabilità di cui all'art. 1669, c.c., avendo natura extracontrattuale, può essere estesa anche nei confronti anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori o verso altra impresa alla quale sia stata affidata la realizzazione delle opere, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (v., ex multis, Cass. sent.
n. 29251/24).
Tanto premesso, si osserva che in seno al giudizio di ATP promosso in corso di causa, il CTU ha riscontrato che alcuni dei vizi elencati dagli attori nel proprio atto di citazione sono effettivamente sussistenti (v. pagg. 5 e ss., CTU). In particolare, il CTU ha rilevato che: nell'area cortiliva di proprietà degli attori, nell'angolo nordovest, è presente un cumulo di detriti, costituito da terriccio e pietrame di risulta da scavi e demolizioni;
lungo la linea di confine sud dell'area cortiliva privata il terreno della proprietà confinante si trova ad un livello più alto di circa 20 cm rispetto alla quota del cortile degli attori, tale dislivello attualmente è contenuto tramite una lastra ondulata in vetroresina, infissa nel pagina 11 di 30 terreno ed addossata alla recinzione metallica, che agisce anche come supporto. La lastra presenta marcate deformazioni che ne denotano la tendenza a cedere progressivamente nel tempo alla spinta del terreno, cosa che può portare al franamento dello stesso all'interno del cortile, anche se in modo graduale e differito negli anni;
la pavimentazione dell'area cortiliva in lastre di pietra grigia presenta alcune disconnessioni superficiali, in particolare un evidente cedimento verso il basso nella zona nordovest, tra la finestra e la scaletta esterna;
sull'intonaco delle pareti esterne non si osservano distacchi completi di intonaco, ad accezione di una scrostatura nell'angolo superiore destro della finestra della camera sul fronte ovest, oltre ad un rigonfiamento in una limitata porzione a fianco dell'ingresso sul lato sud, a circa 60 cm di altezza dal pavimento;
sulla parte esterna del fronte sud, nella zona sottostante alla finestra del bagno di proprietà degli attori, è presente una fessura ad andamento sub verticale, di spessore 1 mm circa, che si diparte dal mezzo del davanzale, punto in cui esso risulta fratturato;
la scaletta esterna di accesso all'unità immobiliare degli attori, posta sul fronte ovest dell'edificio, è interessata da una fessurazione pressoché continua e seguente nella parte superiore del muretto di sostegno poggiante sulla pavimentazione cortiliva, di ampiezza 1-2 mm circa;
in corrispondenza dell'attacco della tubazione del radiatore nella camera, sul muro ed in vicinanza sul pavimento, si osservano macchie di umidità; nella parte inferiore della parete nord del soggiorno vi è una macchia di umidità estesa circa 30 cm;
il pavimento della camera da letto presenta un abbassamento di circa 2,5 cm in direzione del muro esterno, con evidente distacco del pavimento e del soffitto dal paramento murario;
il pavimento del bagno mostra un abbassamento verso il muro esterno, di circa 1 cm, con visibile distacco dalle pareti murarie;
anche nel locale soggiorno si nota un abbassamento del piano di pavimento, verso l'esterno in direzione del lato ovest;
nel soffitto del bagno, verso la finestra, è presente una macchia di umidità, estesa circa 20 cm;
nell'ingresso del vano scala comune, sula parete dietro la porta di ingresso, si riscontra una piccola porzione di intonaco scrostato, mentre sull'angolo in basso è presente una macchia di umidità di risalita;
alla base delle murature del piano seminterrato vi sono alcune macchie di umidità di risalita, tuttavia non si riscontra il distacco dell'intonaco, stante anche la presenza di lavori murari in corso di esecuzione;
la pavimentazione del piano seminterrato, nel corridoio comune, presenta una striscia conformata ad “L”, a ridosso delle murature, in cui è stato rimosso il pavimento ed il relativo sottofondo;
sulla parete intermedia del vano scala al piano seminterrato si osserva una lesione corrente immediatamente al di sotto dei gradini, di ampiezza circa 1 mm;
il pavimento all'interno della cantina di proprietà risulta Parte_4
rimosso; riguardo agli isolamenti termici dell'involucro edilizio opaco esterno dell'edificio, si riscontra che a copertura del sottotetto vi è la presenza del manto originario realizzato con semplice strato di tegole sovrapposte semplicemente appoggiate, non chiuso verso l'esterno; il parapetto metallico pagina 12 di 30 dell'ultimo pianerottolo presenta un'altezza di 85 cm dal piano di calpestio del pianerottolo stesso e diversi traversi orizzontali con spaziatura superiore ai 10 cm.
Il CTU ha invece escluso la presenza di difetti in relazione alla finestra del vano scala comune in corrispondenza dell'ultimo pianerottolo, perché, se è vero che non è pienamente conforme alle norme di sicurezza, in quanto manca un vetro con caratteristiche di antisfondamento, questa non è stata oggetto dei lavori di ristrutturazione e non sussiste un obbligo normativo di adeguamento. Del pari, il parapetto metallico delle rampe inclinate della scala comune si presenta sostanzialmente integro e resistente, tuttavia ha un'altezza dal piano di calpestio di gradini e pianerottoli pari a 98 cm, di 2 cm inferiore rispetto alle norme contenute nel RUE in vigore nel 2017, scostamento che può essere ricompreso nelle tolleranze esecutive previste.
Per quanto attiene all'individuazione delle cause dei predetti vizi, il CTU ha chiarito che:
- la presenza di un cumulo di detriti nel cortile privato è dovuto a negligenza della ditta
[...] che, dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ha fatto eseguire scavi in Controparte_1
prossimità delle fondazioni per effettuare sondaggi conoscitivi, nonché per mettere a nudo la tubazione fognaria intasata, abbandonando i residui delle lavorazioni nel luogo in cui tuttora si trovano;
- le macchie di umidità in corrispondenza del radiatore, del pavimento della camera e sul soffitto del bagno, lo scrostamento di intonaco nella zona d'ingresso del vano scala comune e la mancata realizzazione degli attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice sono dovuti a negligenza dell'impresa nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e a difetti di messa in opera degli impianti idrotermosanitari. In particolare, la macchia in corrispondenza dei tubi di attacco del radiatore deve ricondursi ad un difetto di tenuta dei giunti idraulici o delle guarnizioni, la macchia di umidità presente sul soffitto del bagno deve attribuirsi a perdite localizzate negli scarichi dei sanitari soprastanti;
- l'incurvatura della lastra di vetroresina a sostegno del dislivello di terreno sul confine, i rigonfiamenti nell'intonaco esterno, la macchia di umidità nella parete nord del soggiorno, la macchia di umidità nei muri del seminterrato, la presenza nel sottotetto di tubi dismessi, la finestra del vano scala comune non a norma sono riconducibili alla situazione preesistente dell'edificio, ossia derivano da problematiche già presenti nel fabbricato prima dei lavori di ristrutturazione e riguardano parti non oggetto di intervento, compresa la presenza di umidità di risalita nell'intonaco che non poteva essere eliminata con gli interventi previsti nel progetto;
- l'affossamento nella pavimentazione del cortile privato, le fessure e rottura del davanzale nella finestra del bagno, le lesioni nel muretto di sostegno della scaletta esterna, l'abbassamento e distacco nel pavimento della camera, l'abbassamento e distacco del pavimento del bagno, le sconnessioni e pagina 13 di 30 fessurazioni nelle pareti del soggiorno, la lesione sulla parete intermedia della scala nell'interrato sono dovuti a fenomeni di cedimento differenziale a livello delle fondazioni dell'edificio ed ai conseguenti movimenti di assestamento delle strutture portanti in muratura. Ha aggiunto il CTU che gli interventi di ristrutturazione non hanno provocato un aumento del carico sulle fondazioni, cosicché i cedimenti a livello fondale al di sotto dei muri portanti si devono ricondurre alla variazione del contenuto di umidità del terreno sottostante, dovuto alla variabilità stagionale della falda acquifera, tra periodi più secchi e più piovosi, oltre al contributo delle riscontrate perdite delle tubazioni fognarie, con conseguente variazione della capacità portante del terreno limoso-argilloso. Inoltre, dopo gli anni '50 si sono verificati alcuni importanti fenomeni sismici (ultimo quello del giugno 2012) che hanno destabilizzato il sistema terreno-fondazioni, rendendolo maggiormente soggetto a fenomeni di contrazione ed espansione;
- il rialzo di 60 cm della pavimentazione su terreno nei locali camera e soggiorno dell'appartamento degli attori, realizzato tramite la posa di casseri cavi a perdere in polipropilene tipo “Cupolex” (altezza presunta 35 cm) con soprastante soletta in c.a. gettata in opera (sp. 15 cm) e pavimentazione finale, è dovuto alla mancata realizzazione con le dovute accortezze, quali l'ancoraggio alle strutture perimetrali esistenti della soletta in c.a. e il controllo dei carichi ammissibili sulla struttura Cupolex in funzione degli abbassamenti;
- la parziale demolizione del pavimento del corridoio comune del seminterrato, così come di quello all'interno della cantina di proprietà degli attori, si deve attribuire ai lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico in corso di esecuzione, ratificati dal Controparte_9 nell'intento di usufruire della detrazione fiscale c.d. Superbonus 110%;
- il fatto che la struttura del tetto non sia adeguata può ricondursi, per quanto riguarda l'assenza di un manto di chiusura impermeabile, ad un'inadempienza contrattuale del promittente venditore, posto che nel contratto preliminare era prevista l'impermeabilizzazione del tetto, che non è stata eseguita;
- la minore altezza del parapetto metallico della scala comune rispetto a quella di legge è da ricondursi ad un difetto di progettazione (v. pagg. 8 e ss., CTU).
Con riferimento invece alle responsabilità per i vizi derivanti da erronea realizzazione delle opere appaltate, il CTU ha riportato che:
- sono da attribuire a negligenza dell'impresa esecutrice nell'esecuzione dei Controparte_4
lavori di ristrutturazione e a difetti di messa in opera degli impianti e degli apparecchi idrotermosanitari la presenza di un cumulo di detriti nel cortile privato, le macchie di umidità in corrispondenza del radiatore e del pavimento della camera e quella sul soffitto del bagno, lo scrostamento di intonaco nella pagina 14 di 30 zona d'ingresso del vano scala comune, la mancata realizzazione degli attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice;
- riguardo all'abbassamento e distacco nel pavimento della camera e del bagno se ne attribuisce la responsabilità in pari quota del 50% al direttore dei lavori architettonici ed all'impresa esecutrice, la quale tuttavia non risulta identificabile, stante il fatto che l'impresa non ha Controparte_4
avuto in appalto tale tipo di lavorazione e se ne dichiara estranea. Pertanto, in vece dell'esecutore, si identifica quale responsabile direttamente il committente Geom. che ne viene quindi ad CP_2 assumere l'intera responsabilità;
- la demolizione del pavimento del corridoio comune del seminterrato e quello all'interno della cantina di proprietà è conseguente ai lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico in corso di esecuzione, ratificati dal cosicché la responsabilità appartiene interamente al Controparte_9
committente dei lavori Controparte_9
- la responsabilità per la struttura del tetto non adeguata può ricondursi è da attribuirsi interamente al
Geom. nella sua qualità di proprietario e committente;
CP_2
- la minore altezza del parapetto metallico della scala comune rispetto a quella di legge è da ricondursi ad un difetto di progettazione, del quale è responsabile il Geom. (v. pagg. 13 e ss., CTU). CP_2
Come precisato poc'anzi, il CTU ha escluso che alcuna responsabilità possa essere ascritta alle parti in causa con riferimento agli altri vizi di cui gli attori lamentano l'esistenza. In particolare,
l'abbassamento della lastra di vetroresina a sostegno del dislivello di terreno sul confine, i rigonfiamenti nell'intonaco esterno, la macchia di umidità nella parete nord del soggiorno e nei muri del seminterrato, la presenza nel sottotetto di tubi dismessi, la finestra del vano scala comune non a norma, sono riconducibili alla situazione preesistente dell'edificio rispetto ai lavori di ristrutturazione e riguardano parti che non sono state oggetto d'intervento. Del pari, l'affossamento nella pavimentazione del cortile privato, le fessure e rottura del davanzale nella finestra del bagno, le lesioni nel muretto di sostegno della scaletta esterna, la lesione sulla parete intermedia della scala nell'interrato sono conseguenti a fenomeni di cedimento differenziale a livello delle fondazioni dell'edificio ed ai conseguenti movimenti di assestamento delle strutture portanti in muratura, dovuti alla naturale variazione della capacità portante del terreno sottostante alle fondazioni esistenti. Pertanto, non si ravvisa una responsabilità diretta né dell'esecutore dei lavori né del progettista e direttore dei lavori strutturali, ing. il quale, come riscontrato dal CTU, ha comunque correttamente esaminato CP_3
l'influenza dell'intervento sulle strutture esistenti.
Alla luce delle risultanze di cui alla CTU, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, tenuto conto che sono state rese all'esito di un'indagine approfondita ed effettuata con rigore tecnico, nessuna pagina 15 di 30 responsabilità per i vizi per cui è causa può quindi essere ascritta all'ing. che ha rivestito CP_3 unicamente il ruolo di progettista e direttore lavori per la parte strutturale dell'intervento, in relazione alla quale non sono state accertate problematiche. Ed infatti, come accertato dal CTU, l'intervento di ristrutturazione non ha comportato un aumento del carico sulle fondazioni, cosicché le fessurazioni che si sono verificate non sono da ricondurre ad una condotta imperita dello strutturista, quanto piuttosto a fenomeni di assestamento delle fondazioni alle modifiche nel terreno su cui è stato edificato il
Si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, l'intervento di CP_9
ristrutturazione non aveva ad oggetto le fondazioni, come emerge dal capitolato d'appalto, cosicché alcun onere aveva l'appaltatrice di svolgere indagini geologiche sul terreno prima di procedere alle opere. Peraltro, proprio per il fatto che l'intervento di ristrutturazione non ha comportato un aumento del carico sulle fondazioni, i richiami alle sentenze della Suprema Corte effettuati da parte attrice non sono pertinenti al caso di specie, riguardando interventi di sopraelevazione, che avrebbero quindi comportato un maggiore aggravio sulle fondazioni. Pertanto, devono essere rigettate le domande proposte nei suoi confronti da parte degli attori, nonché la chiamata in garanzia avanzata da
[...]
Controparte_1
Con riferimento invece all'azione di garanzia per vizi dell'immobile proposta dagli attori nei confronti di nonché si osserva quanto Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
segue.
Nella propria comparsa di risposta e hanno eccepito Controparte_2 Controparte_1 la prescrizione dell'azione di garanzia. Come accennato, nel caso che ci occupa deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1669, c.c., tenuto conto che la Suprema Corte si è espressa nel senso che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (v. Cass. ord. n. 24230/18).
Nel caso che ci occupa il CTU ha ravvisato la presenza di vizi che riducono il godimento del bene e ne pregiudicano il normale utilizzo, tenuto conto che, tra gli altri, sono stati riscontrati anche difetti di messa in opera degli impianti e degli apparecchi idrotermosanitari, nonché la mancata realizzazione di lavori di impermeabilizzazione del manto di copertura. Pertanto, i termini di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia sono quelli di cui all'art. 1669, c.c., che impongono al pagina 16 di 30 committente di denunciare i vizi entro un anno dalla scoperta, nonché di esercitare l'azione entro l'anno della denuncia.
Nel caso che ci occupa prima dell'introduzione del giudizio sono intervenute tra le parti numerose comunicazioni. Ed infatti, nell'ottobre 2020 gli attori, unitamente ad altri condomini, denunciavano ad la comparsa di segnali di cedimenti strutturali ed in particolare di crepe sulle pareti Controparte_2 dell'edificio. Tale comunicazione veniva riscontrata dal sig. il quale contestava che tali CP_2
problematiche fossero da ricondurre ai lavori di ristrutturazione e non piuttosto imputabili ad un cedimento del piano di sottofondazione o comunque a perdite della condotta fognaria, aggiungendo però di essere “consapevole che bisogna intervenire al più presto per non aggravare la situazione attualmente limitate solo alle fondazioni. […] come già anticipato abbiamo in questo periodo la fortuna entrambi (mi metto in mezzo anch'io in qualità di parte venditrice e visto anche il rapporto di fiducia con gli acquirenti mi sento parte in causa e vorrei seriamente cercare di sistemare il tutto al più presto) di poter sfruttare i vantaggi del superbonus 110. Nei fatti c'è la possibilità di realizzare
“gratis” i lavori di miglioramento sismico dell'edificio (v. doc. n. 5, fascicolo attori). Successivamente, in data 25.10.2021, gli attori provvedevano a denunciare ad e Controparte_2 [...]
la presenza di ulteriori vizi ed in particolare la comparsa di macchie di umidità sul Controparte_1
lato nord del piano rialzato e del seminterrato, nonché il degrado della copertura (v. doc. n. 6, fascicolo attori). A tale denuncia forniva risposta il sig. anche quale legale rappresentante di CP_2 [...]
come si evince dall'intestazione della comunicazione, rappresentando che Controparte_13
“nell'autunno 2020 si sono manifestati evidenti problemi di umidità di risalita che hanno interessato in particolar modo l'unità del sig. in quanto unica unità posta al piano terra su terrapieno. Parte_2
L'umidità aveva deteriorato la parte bassa dell'intonachino della parete nord del soggiorno. È stato eseguito prontamente un intervento di rifacimento della parete stessa. Successivamente sono emerse numerose crepe sia in fondazione che sulle strutture murarie soprattutto in corrispondenza del terrapieno di cui sopra in angolo sud ovest […] a seguito di indagini di videoispezioni si è potuto constatare che la causa sia dell'umidità che delle fessurazioni dipendeva dalla otturazione della fogna dovuta alle radici delle piante che hanno difatto allagato per mesi le fondazioni e per risalita anche le murature del fabbricato. […] sostanzialmente, appurata la non responsabilità della società venditrice rispetto alle cause che hanno provocato le problematiche, il sottoscritto si è impregnato a portare avanti per il Condominio l'iter per poter sfruttare il superbonus 110, programmando di fare al più presto le opere di consolidamento delle condazioni. Sempre sfruttando il superbonus il progetto ha previsto anche la sotituzione integrale del tetto e della relativa cordolatura nonché l'inserimento di un cappotto esterno. Come da e-mail intercorse, visto anche il cessato pericolo dovuto alla risoluzione del
pagina 17 di 30 problema fogna, ad oggi le opere non sono ancora iniziate ma sono stati ormai definiti tutti gli aspetti tecnici e contabili” (v. doc. n. 7, fascicolo attori). Dallo scambio di e-mail agli atti risulta quindi che le denunce formalizzate dagli attori prima nei confronti del solo geom. e poi anche verso CP_2 [...]
avessero ad oggetto unicamente l'umidità di risalita che aveva intaccato la Controparte_1
parete nord del soggiorno, nonché le crepe presenti sulla struttura, mentre tutti i restanti vizi allegati da parte attrice nel presente giudizio non sono stati oggetto di preventiva denuncia. Si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, dalla disamina delle comunicazioni versate in atti non si può desumere alcun riconoscimento dei vizi da parte del geom. in quanto egli ha sempre CP_2 evidenziato come l'umidità di risalita e le fessurazioni non potessero essere conseguenza delle opere di ristrutturazione, ma piuttosto di cedimenti della sottofondazione, nonché della rottura accidentale dell'impianto fognario. In altri termini, il riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore, senza assunzione di responsabilità, non si può assimilare al riconoscimento del diritto, cosicché non può dar luogo ad interruzione della prescrizione. Si aggiunga che il geom. si è dichiarato disponibile, CP_2
sempre quale legale rappresentante di ad intervenire nuovamente CP_1 Controparte_1 sull'immobile per cui è causa non in quanto avesse riconosciuto che i vizi derivavano da una realizzazione imperita dei lavori di ristrutturazione, quanto piuttosto per beneficiare di un ulteriore compenso che gli sarebbe stato corrisposto qualora il Condominio avesse optato per la realizzazione dei lavori di consolidamento fondazioni e rifacimento del manto di copertura mediante ricorso al
Superbonus. Pertanto, non si può sostenere che con tali dichiarazioni il geom. e CP_2 [...]
abbiano inteso riconoscere la propria responsabilità per i vizi, né obbligarsi a Controparte_1
provvedere alla loro eliminazione, cosicché continueranno ad applicarsi i termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1669, c.c.
Tanto premesso, non si può non considerare che, come chiarito, le iniziali denunce formulate dagli attori avevano ad oggetto unicamente fessurazioni e presenza macchie di umidità sul lato nord del piano rialzato e del seminterrato, mentre nel presente giudizio parte attrice ha allegato la presenza di gravi difetti dell'immobile differenti rispetto a quelli delle prime denunce. Non si può quindi aderire alla prospettazione di parte convenuta, in relazione alla quale il termine di prescrizione annuale per l'esercizio dell'azione di garanzia sarebbe spirato al momento dell'introduzione del giudizio, dovendo il dies a quo – in tesi - essere individuato nell'ottobre 2020, data della prima denuncia. Ed infatti, si deve ritenere che soltanto all'esito dell'indagine stragiudiziale affidata dagli attori all'ing. CP_14
iniziata con il sopralluogo effettuato dal tecnico in data 2.2.2022 e conclusasi con la perizia del
12.4.2022, questi hanno assunto piena contezza dei difetti presenti nel loro immobile, nonché delle cause degli stessi (v. doc. n. 4, fascicolo attori). Si ritiene quindi che il termine annuale per la denuncia pagina 18 di 30 e il conseguente termine annuale di prescrizione potesse decorrere soltanto dal mese di aprile 2022, cosicché al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 22.9.2022, entrambi i termini non erano ancora maturati. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. Cass. ord. n. 777/20).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia sollevata dai convenuti non merita adesione.
Si aggiunga che, anche laddove dovesse ritenersi che la prima comunicazione dell'ottobre 2020 integri una denuncia, comunque il termine annuale di prescrizione non sarebbe spirato, tenuto conto che, come evidenziato, in data 25.10.2021 gli attori chiedevano nuovamente ad e al Controparte_1
geom. di intervenire per porre rimedio agli ulteriori vizi manifestatesi. Il presente giudizio è CP_2
poi stato introdotto con atto di citazione notificato in data 26.9.2022, quindi entro il termine di prescrizione di un anno decorrente dall'ultima comunicazione.
Dal canto suo, la terza chiamata ha eccepito la decadenza degli attori Controparte_4 nell'esercizio dell'azione di garanzia nei suoi confronti. Tale eccezione merita accoglimento, tenuto conto che, come chiarito, la scoperta dei vizi deve essere fatta risalire all'aprile 2022, mentre alcuna denuncia hanno fatto pervenire agli attori nei confronti di prima di estendere Controparte_4
la domanda nei suoi confronti nella memoria 183, comma VI, num. 1, c.p.c., depositata in data
21.2.2024, quindi quasi due anni dopo rispetto alla scoperta dei vizi. Peraltro, a nulla rileva che i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori sono solidalmente responsabili in caso di difetti dell'opera appaltata, tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che in tema di solidarietà tra coobbligati, il comma 1 dell'art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato (v.
pagina 19 di 30 Cass. sent. n.16945/08). Trattandosi poi di termine decadenziale, a nulla rileva ciò che hanno allegato gli attori, vale a dire che sono venuti a conoscenza che il geom. aveva subappaltato una parte CP_2
delle lavorazioni a soltanto al momento della costituzione dei convenuti, Controparte_4
circostanza che in ogni caso sarebbe irrilevante anche qualora si discorresse di prescrizione, non impedendo lo stato soggettivo di ignoranza l'esercizio del diritto. Pertanto, gli attori sono decaduti dall'azione di garanzia per rovina e difetti di cose immobili nei confronti di Controparte_4
Tanto chiarito, per quanto attiene al merito dell'azione di garanzia proposta da parte attrice, si rileva che parte attrice ha chiesto di sentir condannare i convenuti, in solido con al Controparte_4 risarcimento del danno calcolato per equivalente, avuto riguardo ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi. Il CTU ha quantificato il costo delle opere tese all'eliminazione dei vizi in euro 23.006,93, di cui: euro 990,00 per vizi addebitabili all'imperizia di (presenza di un cumulo Controparte_4
di detriti nel cortile privato, macchie di umidità in corrispondenza del radiatore e del pavimento della camera, macchia di umidità sul soffitto del bagno, scrostamento di intonaco nella zona d'ingresso del vano scala comune, attacchi delle tubature di adduzione e scarico della lavatrice non realizzati); euro
10.888,85 per rimuovere i vizi attribuibili alla committenza (abbassamento e distacco nel pavimento della camera e quello del pavimento del bagno); euro 50.188,91 (di cui euro 10.184,14 per la quota di spettanza degli attori) per i lavori di impermeabilizzazione del tetto;
euro 868,82 per vizi determinati dall'operato del (pavimento del corridoio comune del seminterrato parzialmente demolito CP_9
e quello all'interno della cantina di proprietà degli attori); euro 370,00 (di cui euro 75,08 per la quota di spettanza degli attori) per rimediare al vizio di progettazione del parapetto (v. pag. 15, CTU).
Come precisato, dalla somma indicata dal CTU devono essere detratti euro 990,00, in quanto gli attori sono decaduti dalla possibilità di far valere l'azione di garanzia nei confronti di Controparte_4
Del pari, agli attori non può essere riconosciuta nemmeno la somma di euro 868,82, in quanto il
[...]
CTU ha accertato che la demolizione dei pavimenti della cantina e del corridoio del seminterrato non è vizio riconducibile alle opere di ristrutturazione per cui è causa, ma è frutto di una decisione assunta dall'assemblea condominiale, che aveva conferito incarico ad affinché Controparte_1
desse inizio a lavori di rinforzamento delle strutture coperti dal bonus 110%.
Con riferimento alla mancata realizzazione di opere di impermeabilizzazione del manto di copertura, si osserva che non può trovare accoglimento la tesi dei convenuti, vale a dire che questa attività non era prevista nel capitolato allegato al preliminare di compravendita. Ed infatti, all'art. 3 del capitolato tecnico era espressamente stabilito che “verrà rivisto tutto il manto di copertura e sua impermeabilizzazione e verranno inseriti nuovi e rivisti i comignoli esistenti compreso prese aria, sfiati bagni e scarichi caldaie” (v. doc. n. 1, fascicolo attori). Deve quindi aderirsi alle conclusioni alle quali pagina 20 di 30 è pervenuto al CTU, il quale ha chiarito che “se infatti il termine “revisione” del manto di copertura può essere inteso come ripassatura o risistemazione delle tegole, il termine “impermeabilizzazione” in edilizia indica invece un intervento che prevede l'inserimento di un elemento di tenuta all'acqua, ossia uno strato non permeabile (tipicamente una guaina), non il mero riparo offerto dalle tegole semplicemente appoggiate in parziale sovrapposizione tra loro e sostenute dai listelli di legno
(cantinelle)” (v. pag. 10, CTU). Pertanto, sarebbe spettato al venditore costruttore la realizzazione della guaina impermeabilizzante, intervento che non è stato effettuato.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva del singolo condomino a far valere l'azione di cui all'art. 1669, c.c., nel caso in cui i gravi difetti riguardino anche l'edificio condominiale, si rileva che la
Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (v. Cass. sent. n. 2436/18). Ne deriva che anche il singolo condòmino può agire a difesa dei diritti comuni inerenti all'edificio condominio, poiché la legittimazione ad agire a tutela delle cose comuni trova fondamento nell'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condòmino è titolare, legittimazione che non viene elisa dall'esistenza di un organo rappresentativo unitario quale l'amministratore (v. Cass. sent. n. 18028/10). Pertanto, l'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha carattere personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini anche nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune. Ne deriva che, con riferimento ai gravi difetti attinenti alla proprietà comune, gli attori hanno diritto di vedersi riconoscere unicamente una somma pari alla loro quota di comproprietà sui beni comuni, vale a dire lo 0,184 di quanto necessario per l'impermeabilizzazione del tetto, per una somma di euro
10.184,14.
La responsabilità per la mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione è unicamente ascrivibile alla venditrice costruttrice, cioè a differenza di quanto sostenuto dal CTU, Controparte_1
che erroneamente individua il geom. quale proprietario e committente, mentre, come si è CP_2
pagina 21 di 30 rilevato in principio, il geom. che fino all'ottobre 2017 aveva assunto il ruolo di committente CP_2
e progettista/direttore lavori per la parte architettonica, ha poi ceduto il complesso immobiliare ad
[...]
che ha terminato la realizzazione delle opere e alienato l'immobile per cui Controparte_1
è causa. Ne deriva che sarebbe spettato ad che si è occupata della Controparte_1
ristrutturazione del Condominio e ha poi venduto l'appartamento, provvedere all'impermeabilizzazione del tetto. Pertanto, deve essere condannata a corrispondere agli attori la Controparte_1
somma di euro 10.184,14. Trattandosi di obbligazione di valore, su tale somma, a far data dal
28.6.2021, data nella quale gli attori sono divenuti proprietari dell'immobile, è dovuta la rivalutazione.
Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Oltre a tale importo, agli attori deve essere riconosciuta anche la somma di euro 10.888,85, necessaria per provvedere all'eliminazione dell'abbassamento e distacco nel pavimento della camera e quello del pavimento del bagno. Ed infatti, a seguito della disamina degli elaborati di progetto relativi alla SCIA
n°1184 /2017 e SCIA n°1690 /2017, il CTU ha riportato che “la posa di casseri cavi a perdere in polipropilene tipo “Cupolex” (altezza presunta 35 cm) con soprastante soletta in c.a. gettata in opera
(sp. 15 cm) e pavimentazione finale, potrebbe non essere stato eseguito con dovute accortezze, quali
l'ancoraggio alle strutture perimetrali esistenti della soletta in c.a., il controllo dei carichi ammissibili sulla struttura in funzione degli abbassamenti: infatti, dalle schede tecniche del prodotto, Pt_5
stimando un carico effettivo soprastante (peso proprio più permanente) di 550 daN/m2 , a questo corrispondono 200 daN su ciascun elemento con area di 0,6 m2 ; se al carico di rottura di 536 daN corrisponde un cedimento di circa 6 cm, il carico di 200 daN può indurre proporzionalmente abbassamenti anche di 1,5-2 cm, dando adito ai fenomeni di cedimento generalizzato della nuova pavimentazione ora osservabili” (v. pag. 9, CTU). Come rilevato dal CTU, la responsabilità per la mancata realizzazione della pavimentazione a regola d'arte deve essere ascritta in pari misura sia al progettista, che all'impresa esecutrice, che deve essere individuata nella stessa
[...]
essendosi i convenuti limitati ad allegare di aver subappaltato a Controparte_1 Controparte_4
la demolizione della pavimentazione, mentre nulla hanno dedotto con riferimento all'esecuzione delle lavorazioni (v. pag. 14, CTU). Né indicazioni contrarie si desumono dal capitolato dei lavori appaltati a dal quale emerge che la terza chiamata fosse stata incaricata soltanto della Controparte_4
demolizione della pavimentazione (v. doc. n. 7, fascicolo . Pertanto, il geom. Controparte_4
e devono essere condannati, in solido ex art. 2055, c.c., a CP_2 Controparte_1
corrispondere agli attori la somma di euro la somma di euro 10.888,85. Trattandosi di obbligazione di pagina 22 di 30 valore, su tale somma, a far data dal 28.6.2021, data nella quale gli attori sono divenuti proprietari dell'immobile, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Non può invece trovare accoglimento la pretesa degli attori di vedersi corrispondere anche una somma ulteriore perché la misura del parapetto della scala all'ultimo piano del Condominio risulta inferiore rispetto ai parametri di legge. Ed infatti, come riscontrato dal CTU, il parapetto metallico dell'ultimo pianerottolo presenta un'altezza di 85 cm dal piano di calpestio del pianerottolo stesso e traversi orizzontali con spaziatura superiore ai 10 cm. Ha aggiunto il CTU che “se è vero che il DM 236 /1989 nel suo campo di applicazione definito all'art. 1 comprende, tra gli altri, gli edifici privati soggetti a ristrutturazione ed in effetti i lavori edili svolti nel 2017 rientrano nella definizione di ristrutturazione di cui all'art. 31 della L. 457/ 1978 corrente all'epoca dell'emanazione del suddetto decreto, in particolare a causa della presenza di modifiche della destinazione d'uso, seppur parziali;
tuttavia in nessuno degli elaborati di progetto presentati al Comune si prevede alcun intervento sulla scala interna o sui serramenti del vano scala, per cui si deve prendere atto che la Pubblica Amministrazione, tramite l'Ufficio Tecnico preposto all'istruttoria delle pratiche edilizie, ha implicitamente riconosciuto la presenza di cause giustificative per l'ammissibilità in deroga alle norme del decreto, come stabilito all'art. 7, comma 7.5 dello stesso DM 236 /1989” (v. pag. 8, CTU). Pertanto, tenuto conto che l'intervento è stato autorizzato dal Comune, questo non può essere ricondotto entro l'alveo dei difetti dell'immobile.
Sulle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle Assicurazioni
Come rilevato, in caso di accoglimento delle pretese attoree, ha chiesto Controparte_1
di essere tenuta indenne da con la quale in data 19.6.2018 ha stipulato un'assicurazione CP_5
per danni a terzi provocati dall'assicurato nell'esercizio dell'attività di “costruzione, ristrutturazione parziale o totale di edifici, compresi lavori di fondazione, movimento a terra, scavo e interro, carpenteria, impiantistica, posa di pavimenti e serramenti” (v. allegato non numerato, fascicolo CP_5
.
[...]
L'Assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, in quanto: l'Assicurata avrebbe assunto la posizione di venditrice dell'immobile; la polizza aveva efficacia dal 19.6.2018, mentre la compravendita si era conclusa nel 2017; la garanzia assicurativa non operava con riferimento ai danni pagina 23 di 30 alle “cose oggetto di lavorazione”; non si poteva applicare a opere e/o installazioni effettuate dopo l'ultimazione dei lavori, se non nel termine di 60 giorni.
In via del tutto assorbente, si osserva che il contratto di assicurazione è stato sottoscritto dopo l'ultimazione dei lavori, risalente al 6.12.2017, nonché al contratto di compravendita, che invece è stato stipulato in data 15.12.2017. Si aggiunga che i difetti conseguenti alle opere di ristrutturazione effettuate nell'immobile si sono manifestati in un periodo di tempo successivo rispetto alla cessazione della copertura, che aveva durata annuale, poiché, come rilevato in precedenza, questi erano certamente esistenti solo alla data del febbraio 2022, quando l'ing. ha effettuato il sopralluogo. CP_14
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
Per quanto attiene alla domanda di manleva proposta dal geom. si rileva che questo ha CP_2
stipulato con un contratto di assicurazione operante dal 27.5.2013 sino al 27.5.2020 (v. CP_5
docc. nn. 2 e 3, fascicolo . L'Assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, in CP_5 quanto, in forza della clausola “claims made” prevista all'art. 5, la copertura assicurativa poteva operare unicamente per i sinistri relativamente ai quali la prima richiesta risarcitoria fosse stata presentata per la prima volta durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo, purché la richiesta fosse conseguente ad errori commessi entro cinque anni antecedenti alla stipula del contratto di assicurazione. Si tratta quindi di una clausola “claims made” cosiddetta impura, perché ammette la copertura anche per richieste risarcitorie che, purché pervenute nel corso della vigenza della polizza, siano conseguenti a condotte colpose verificatesi nei cinque anni antecedenti. Non è invece prevista alcuna clausola “sunrise”, a copertura di richieste risarcitorie intervenute in un periodo di tempo successivo rispetto al termine del contratto, ma per fatti verificatesi nel corso della vigenza della polizza.
Nel caso che ci occupa la presenza dei vizi per cui è causa è stata denunciata con l'introduzione del presente giudizio, cosicché, laddove la clausola venisse ritenuta valida, dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dall'Assicurazione. Peraltro, anche laddove si dovesse ritenere che la comunicazione intervenuta tra i condomini e il geom. nell'ottobre CP_2
2020, avente ad oggetto la presenza di fessurazioni, valga come denuncia dei vizi, la polizza comunque non potrebbe operare, essendo cessata nel maggio 2020.
In punto di validità della clausola "on claims made basis" si è espressa la Suprema Corte chiarendo che la predetta clausola di per sé non è invalida, costituendo una deroga convenzionale all'art. 1917, comma
1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c. Pertanto, non alterando il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata pagina 24 di 30 attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto (v. Cass.
S.U. sent. n. 22437/18).
Spetta quindi al giudice indagare la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale
(in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto. In particolare, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo, là dove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica. In questa analisi la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.
Tanto premesso, occorre considerare che l' nulla ha dedotto con riferimento al pregiudizio Parte_6
all'equilibrio contrattuale che sarebbe derivato dall'inserimento della predetta clausola nel contratto di assicurazione, limitandosi ad eccepire la nullità della clausola di cui all'art.
5. Inoltre, non è stata sollevata dal geom. alcuna doglianza relativa all'ammontare del premio della polizza rispetto CP_2
al rischio coperto. Si aggiunga altresì che, se è vero che il contratto per cui è causa non contiene una
“sunset clause”, è altresì vero che prevedeva un termine di retroattività ampio, pari a cinque anni, cosicché non si ritiene che la predetta clausola determini uno squilibrio palese dell'assetto sinallagmatico tale da pregiudicare la causa in concreto del contratto.
La bontà di tale conclusione non è esclusa nemmeno dal fatto che l'assicurazione era stipulata per danni a terzi causati dal geom. nella sua attività di progettista e direttore lavori, vale a dire per CP_2 un'attività che di per sé potrebbe essere foriera di pregiudizi che si manifestano nel corso del tempo. Ed infatti, non si può sostenere che una clausola claims made come quella che ci occupa riduca sicuramente il periodo effettivo di copertura assicurativa, escludendo tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto, perché per il periodo finale della copertura il premio non sarebbe comunque stato pagato per un rischio, per così dire, inesistente, a fronte dell'ampio periodo di retroattività previsto. Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, l'assenza di una clausola “sunset” nelle assicurazioni a copertura di danni cosiddetti lungolatenti, come nel caso della responsabilità
pagina 25 di 30 sanitaria, di per sé non è indice di uno squilibrio che incide sulla causa in concreto del contratto, sol che si consideri che lo stesso modello legale di assicurazione sanitaria introdotto dalla legge Gelli-Bianco prevede una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma (v. Cass. ord. n.
6490/24).
Si aggiunga che la copertura assicurativa non potrebbe in ogni caso operare in forza della previsione di cui all'art. 2 lett. c) del contratto di assicurazione, a mente della quale la garanzia è esclusa “se i lavori sono eseguiti da imprese dell' o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, Parte_6 amministratore o dipendente” (v. doc. n. 1, fascicolo Assicurazione). Nel caso che ci occupa, come più volte rilevato, il geom. non era soltanto il direttore lavori e progettista, ma anche CP_2
amministratore unico di società che ha eseguito i lavori (v. doc. n. 9, Controparte_1
fascicolo attoreo).
Pertanto, nemmeno la domanda di manleva proposta dal geom. nei confronti di CP_2 CP_5
può trovare accoglimento.
Sulle domande proposte dal Condominio
Il Condominio ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio con comparsa depositata in data
23.1.2024, al fine di sentir condannare gli attori e al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente all'inadempimento del contratto d'appalto stipulato in data 25.10.2022 tra il
Condominio e Inoltre, ha chiesto di sentir condannare Controparte_1 [...]
il geom. e l'ing. al risarcimento del danno derivante dai vizi presenti Controparte_1 CP_2 CP_3
sulle parti comuni del condominio, vizi conseguenti alle opere di ristrutturazione del 2017.
La prima domanda proposta dal non è ammissibile, in quanto, in forza della previsione di CP_9 cui all'art. 105, c.p.c., l'interventore può far valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, unicamente laddove questo sia inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Nel caso che ci occupa, ciò di cui il Condominio si duole è il mancato adempimento di un diverso contratto d'appalto rispetto a quello per cui è causa, contratto che è stato sottoscritto tra il
Condominio e nel 2022, quindi molti anni dopo rispetto alla fine dei Controparte_1
lavori di ristrutturazione del Condominio, e con il quale la Società veniva incaricata di effettuare altre lavorazioni con diritto dei condomini a godere del bonus “110%”. In tesi, il mancato rispetto da parte dell'appaltatrice del termine per ultimare le lavorazioni sarebbe stato causato da un atteggiamento ostruzionistico degli attori, che non avrebbero consentito l'accesso alla proprietà esclusiva per dare avvio alle lavorazioni. Pertanto, la domanda proposta dal non è connessa per oggetto e CP_9
titolo rispetto a quella fatta valere in origine dagli attori, cosicché deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 26 di 30 È invece ammissibile la domanda di garanzia per i gravi difetti presenti nelle parti comuni proposta dal
Condominio nei confronti di del geom. e dell'ing. Ed Controparte_1 CP_2 CP_3
infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'interventore adesivo autonomo (o litisconsortile), al pari dell'interventore principale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa (per l'oggetto o per il titolo) con la domanda originaria. La formulazione della domanda, in altre parole, costituisce l'essenza stessa tanto dell'intervento principale quanto dell'intervento litisconsortile, sebbene nel primo caso essa riguardi un diritto incompatibile con quello già azionato nel processo, essendo l'intervento rivolto in confronto di tutte le parti originarie, mentre nel secondo caso la domanda concerne un diritto sovrapponibile a quello già vantato da una o da taluna delle parti originarie in confronto delle altre, che sono le uniche legittimate passive rispetto alla domanda formulata dall'interveniente. Da tali rilievi, che attengono ai presupposti sostanziali dell'intervento volontario, discende necessariamente, sul piano processuale, che il sistema delle preclusioni non si estende all'attività assertiva dell'interveniente volontario, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ora “sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”: art.268 cod. proc. civ.), configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (v., da ultimo, Cass. ord. 3238/24). Ne deriva che, nonostante il abbia spiegato intervento adesivo autonomo dopo lo spirare del CP_9
termine ex art. 166, c.p.c., che è venuto a scadenza in data 16.3.2023, comunque la domanda proposta è ammissibile.
La domanda è inoltre fondata. Ed infatti, come rilevato in precedenza, all'esito dell'ATP, l'ing. ha riscontrato che, a differenza di quanto previsto nel capitolato d'appalto, il tetto Per_1 dell'immobile condominiale non è stato impermeabilizzato e ha calcolato che il costo delle opere necessarie per emendare tale vizio è pari ad euro 50.188,91, di cui euro 10.184,14 per la quota di spettanza degli attori. Per le stesse motivazioni già evidenziate in precedenza, deve quindi trovare accoglimento la domanda risarcitoria del unicamente nei confronti di CP_9 [...]
che deve essere condannata al pagamento in favore del della somma di Controparte_1 CP_9
euro 40.004,77. Trattandosi di obbligazione di valore, su tale somma, a far data dal 6.12.2017, data di fine lavori, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e della conseguente pagina 27 di 30 liquidazione dell'obbligazione di valore, sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza, cosicché Controparte_1
nonché e in solido tra loro, sono tenuti a rifondere a
[...] Controparte_2 Controparte_9
e le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.237,00 Parte_1 Parte_2
(compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 2.337,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum.
Del pari, nonché in solido tra loro, sono tenuti a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 Controparte_9
(compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum.
In ragione dell'art. 91, c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, sono tenuti a rifondere a le spese di lite del Controparte_9 CP_3
presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro
3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
In ragione dell'art. 91, c.p.c., e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
solido tra loro, sono tenuti a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_4
liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Del pari, nonché in solido tra loro, sono tenuti a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00 (compenso ai CP_5 minimi per la fase istruttoria), nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Le spese tra e devono invece essere Parte_3 Controparte_4
integralmente compensate.
Le spese per la CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a e Controparte_1
che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 28 di 30 dispone:
1) Condanna a corrispondere agli attori la somma di euro Controparte_1
10.184,14. Su tale somma, a far data dal 28.6.2021, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
2) Condanna e in solido, a corrispondere agli Controparte_2 Controparte_1
attori la somma di euro la somma di euro 10.888,85. Su tale somma, a far data dal 28.6.2021, è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
3) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_9
somma di euro 40.004,77. Su tale somma, a far data dal 6.12.2017 è dovuta la rivalutazione. Su tale somma, anno per anno rivalutata, sono dovuti interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza sono dovuti unicamente interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma I, c.c.
4) Condanna nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_9
in solido tra loro, a rifondere a e le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, liquidate in euro 4.237,00, nonché euro 2.337,00 per l'istruzione preventiva, oltre
IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
5) Condanna nonché in solido tra loro, a CP_1 Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro Controparte_9
6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre IVA, se e in quanto dovuta,
c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
6) Condanna e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_9
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio,
[...] CP_3
liquidate in euro 6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre IVA, c.p.a. e
15% di spese forfettarie;
7) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_1
loro, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in Controparte_4
euro 6.713,00, nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
pagina 29 di 30 8) Condanna nonché in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 6.713,00, CP_5 nonché euro 3.056,00 per l'istruzione preventiva, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
9) Compensa le spese tra e Parte_3 Controparte_4
10) Le spese per la CTU devono essere poste, in via definitiva, in capo a Controparte_1
e che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
[...] Controparte_2
Parma, 16 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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