Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2017, n. 5316
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Sentenza 2 marzo 2017

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Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare può essere sospeso solo per cause tassativamente previste dalla legge o dalle parti collettive, sicché la sospensione disposta in assenza di una specifica disposizione non ne impedisce il decorso dei termini; il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p., che presuppone la definitività della sentenza di condanna, non rileva, quindi, come causa di sospensione nei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2017, n. 5316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5316
    Data del deposito : 2 marzo 2017

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