Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2025, proposto da AS IC, rappresentato e difeso dagli avvocati NI Borruso e Manuela Loiacono, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cosima Loredana Motisi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di MI RO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione dirigenziale n. 72/1091 del 18.09.2025, con la quale il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto la revoca del bando di concorso pubblico per il rilascio di n. 18 licenze per servizio NCC, di 20 licenze per il servizio di noleggio con conducente tipo PE CA e di 48 licenze per servizio di noleggio con natante indetto dal Comune anzidetto, giusta determinazione dirigenziale del Settore IV n. 31/421 del 09.04.2025, e dell’allegata proposta di revoca n. 81 del 10.09.2025, adottata dal Responsabile del procedimento;
- della missiva di rigetto della richiesta di revoca/annullamento del 22.10.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto e non menzionato, ivi compresi i verbali delle sedute e la graduatoria eventualmente redatta e/o approvata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare del Golfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone il ricorrente di aver partecipato al bando indetto dal Comune di Castellammare del Golfo, con determinazione dirigenziale n. 31 del 9 aprile 2025, per il rilascio di n. 18 licenze per il servizio NCC, di n. 20 licenze per il servizio di noleggio con conducente tipo PE CA e di n. 48 licenze per servizio di noleggio con natante. Tale bando era stato adottato dall’intimata Amministrazione in conformità alla disciplina prevista dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche nella Regione Siciliana con legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e dal Regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 47 del 27.06.2022.
In data 17.04.2025 il signor AS presentava dunque domanda di partecipazione alla citata procedura selettiva, per l’ottenimento della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura (NCC).
Sennonché con determinazione n. 72 del 18.09.2025 il Comune ha revocato il bando in questione atteso che, con la legge regionale 08.04.2025 n. 19, recante " Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale ", sono state apportate modifiche alla disciplina di settore e ritenendo che tali modifiche abbiano reso il bando “ non più compatibile con il nuovo quadro normativo” e che “ la novella normativa ha indotto dubbi sulla effettiva competenza dei comuni al rilascio delle autorizzazioni per le attività NCC” .
2. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di revoca del bando è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 novembre 2025 e depositato il 24 novembre successivo.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta che provvedimento di revoca sarebbe illegittimo in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 21- quinquies , comma 1, della legge n. 241/1990, ed ancorato ad una motivazione inadeguata fondata sulla erronea interpretazione della disciplina normativa applicabile. Segnatamente il ricorrente lamenta che la legge regionale n. 19/2025, contrariamente a quanto evidenziato dal provvedimento impugnato, non prevederebbe affatto uno “spostamento” in capo alla Regione della competenza in materia espressamente riconosciuta ai Comuni.
Con il secondo, subordinato, motivo di censura parte ricorrente, ove il Collegio dovesse ritenere che il Legislatore regionale abbia effettivamente inteso attribuire al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti la competenza esclusiva al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente solleva l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19/2025, per violazione degli artt. 3, 41, commi 1 e 2, 117, comma 2, lett. e), in relazione alla materia “tutela della concorrenza”, nonché, in relazione all’art. 49 TFUE, e dell’art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione.
3. Il Comune di Castellammare del Golfo si è costituito in giudizio e, con memoria del 15 dicembre 2025, ha chiesto che il Collegio provveda a dichiarare improcedibile il ricorso atteso che, con determinazione dirigenziale n. 85/1271 del 2 dicembre 2025, l’Amministrazione ha provveduto all’annullamento della determinazione n. 72/1091 del 18 settembre 2025 in questa sede impugnata, stante che “… da una ulteriore e più approfondita disamina dell’intervenuta norma regionale, si è constatato che la competenza della regione al rilascio delle autorizzazioni si limita alle licenze definite "non cedibili" mentre, quelle messe a bando da parte del comune, sono quelle di competenza comunale ai sensi del comma 2 articolo 2 della LR 29/96…” di cui la normativa nazionale prevede la trasferibilità.
Con lo stesso provvedimento il Comune ha provveduto, inoltre a sospendere le determinazioni sulla procedura indetta con proprio provvedimento n. 31/421 RG del 09/04/2025 nelle more dell’emissione del decreto attuativo prescritto dalla LR 19/2025”.
4. Con memoria del 15 dicembre 2025 parte ricorrente, preso atto dell’intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla definizione della controversia insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, nel corso della quale il Collegio ha dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
6. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
7. Tanto premesso, preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
8. In considerazione del complesso della vicenda, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite fatta salva la rifusione del contributo unificato che resta a carico dell’Amministrazione resistente, mentre nulla deve essere disposto nei riguardi del controinteressato che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato da porsi a carico dell’amministrazione resistente.
Nulla spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
NI AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN | ER RI |
IL SEGRETARIO