Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
NRG. 22350/23 TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, ART 429 CPC sentita la discussione orale, pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al N.R.G. 22350 /2023 vertente TRA:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Aversa (CE) alla Via Orazio n.2, presso lo studio dell'Avv. Paolo di Grazia (C.F.
) che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(P. IV , in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
con sede in Napoli (NA) alla Via CP_2
Toledo 265;
-RESISTENTE CONTUMACE- OGGETTO: Lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI : Come in atti e verbali di causa. ________________________________________________ RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29-11-2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta dalla in data CP_1
17.01.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale orizzontale con la qualifica di cameriera di ristorante, IV livello del CCNL Turismo Confcommercio;
di aver lavorato fino al 30.3.2023 presso il Ristorante “Muta”, ubicato in
di avere svolto le mansioni analiticamente descritte nell'atto introduttivo, inquadrabili nel IV livello del CCNL indicato;
di aver lavorato a tempo pieno, nonostante l'assunzione a tempo parziale, 6 giorni su 7 a settimana;
di aver percepito per tutta la durata del rapporto la somma netta di 2.300 euro, di cui 800 euro per il mese di gennaio 2023 e 1.500 Euro per il mese di febbraio 2023; di non aver ricevuto copia del contratto di lavoro, avendo appreso solo in seguito alla chiusura del rapporto che il rapporto intercorso con la precedesse la CP_1 scadenza al 30.3.2023, come da c2/storico; di non aver mai ricevuto buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2023 neppure dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 922/23 indicato in atti. Tanto premesso ha concluso chiedendo:
1) accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 17.1.2023 al 30.3.2023
2) accertare e dichiarare che la stessa è stata assegnata ed ha lavorato, ininterrottamente, presso il ristorante Muta, ubicato in Perugia (PG) alla Via G. Mazzini 10/14;
3) accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 per tutto il dedotto periodo, ha svolto formalmente le mansioni di cameriera e cassiera, secondo le modalità esposte in narrativa, con conseguente diritto ad essere inquadrata al livello IV del CCNL di categoria;
4) accertare e dichiarare che la ricorrente, per tutto il dedotto periodo la sig.ra Parte_1
, nonostante l'inquadramento con contratto
[...] di lavoro a tempo determinato parziale orizzontale (20 ore settimanali), ha svolta la propria attività in favore della resistente, con occupazione 6 giorni su 7 a settimana. 5) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha osservato il seguente orario di lavoro, predeterminato dalla resistente, dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 24.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 01.00. Dunque, dal martedì al venerdì per 8.00 ore al dì ed il sabato e la domenica per 11.00 ore al dì; 6) Accertare e dichiarare che la ricorrente, ha ricevuto direttive in tutto il dedotto periodo dalla sig.ra e dal sig. CP_3 CP_4
e conseguentemente dichiarare la natura
[...] subordinata del rapporto di lavoro;
7) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento integrale della mensilità di marzo 2023 e delle differenze retributive per il lavoro prestato in eccesso secondo quanto dedotto in narrativa;
8) Conseguentemente, condannare la (P. CP_1
IV , in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico, sig. , con sede in Napoli Controparte_2
(NA) alla Via Toledo 265, al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme: euro 1.815,38 a titolo di differenze retributive, 115,40 per indennità di cassa, 332,07 per 13ma mensilità, 332,07 per 14ma mensilità, 459,79 per ferie non godute, 77,15 per festività non godute, per un totale lordo di euro 3.131,86, nonché ad euro 442,85 per TFR maturato e rimasto in azienda, per un importo complessivo lordo di euro 3.574,71, così come dettagliato nei conteggi analitici che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
9) in via gradata, condannare la convenuta al pagamento di quel differente importo che il Giudice riterrà opportuno e da accertarsi in corso di causa;
10) Condannare la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme dovute dalla data della maturazione al saldo;
11) Accertare e dichiarare l'insussistenza della forma scritta ad substantiam del contratto di lavoro e, in ogni caso, la mancata sottoscrizione dello stesso da parte da parte della sig.ra dello stesso;
Parte_1
12) Conseguentemente, dichiarare l'inesistenza ab origine del contratto di lavoro a tempo determinato e la sussistenza tra le parti ab origine di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
13) qualificare la cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta tra le parti in data 30.3.2023, quale licenziamento orale e non come risoluzione del rapporto per spirare dei termini previsti nell'inesistente contratto di lavoro a termine;
14) conseguentemente, acclarata la sussistenza di un licenziamento orale, condannare la resistente alla reintegrazione della sig.ra o al Parte_1 pagamento, in suo favore, di indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità, con riferimento all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo ed al pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo;
15) In subordine e solo in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la nullità del contratto a tempo determinato per mancata redazione per iscritto e sottoscrizione da parte del lavoratore con conseguente trasformazione dello stesso a tempo indeterminato e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore con condanna dello stesso al pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 604/1966, il tutto in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 16) disporre con ordinanza immediatamente esecutiva il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio;
17) condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. La società cui è stato notificato il ricorso non si è costituita in giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia. Veniva sentita la ricorrente in sede di libero interrogatorio ed escussi due testi. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che costituiscono senz'altro un'utile principio di prova la certificazione del Centro per l'impiego del Comune di Giugliano in Campania ( Mod. C2 storico) e l'estratto conto assicurativo ( cfr. doc. in CP_5 atti). Dai documenti, in particolare, emerge che la ricorrente è stata assunta dalla il CP_1
17.1.2023 e che il rapporto è cessato in data 30.3.2023. La lavoratrice, tuttavia, ha dedotto che i dati emergenti dalle dichiarazioni del datore di lavoro quanto all'orario di lavoro osservato (part time) e all'inquadramento contrattuale assegnato, ( VI livello) non corrispondono a quanto denunciato dalla società datrice di lavoro, avendo costantemente osservato un orario lavorativo settimane superiore alle 20 ore ed avendo espletando mansioni inquadrabili nel IV livello del CCNL applicato al rapporto. Orbene, tanto premesso,va prima accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro e , successivamente, la diversa articolazione di orari e mansioni rispetto a quelle dedotte nell'accordo contrattuale. Con riferimento al primo punto, ovvero il preliminare accertamento della natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essa è pacificamente emersa dalle prove testimoniali. Sul punto, infatti, non è superfluo premettere e rammentare che l'azione promossa presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con le modalità indicate in ricorso alle dipendenze della parte resistente e sulla base di un certo orario di lavoro. Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa) Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Da ultimo, va chiarito che sul piano propriamente processuale, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006). Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti. La ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato che le direttive venivano impartite dal titolare dell'attività e dalla moglie, confermando le dichiarazioni narrate nel ricorso introduttivo. La circostanza della titolarità dell'attività in capo al è stata altresì CP_4 confermata dal teste escusso in Testimone_1 data 26-03-2025. Con riferimento al punto della domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni con orari superiori rispetto a quelli pattuiti in sede contrattuale, possono affermarsi provati i fatti dedotti in giudizio a norma dell'art. 2697 c.c. In particolare, il teste (cfr. Testimone_1 verbale del 26-03-2025) ha dichiarato:” ADR Lavoravamo dal martedì al venerdì dalle 17,00 alla mezzanotte il sabato e domenica dalle 10 fino alle 15 e poi dalle 18 fino all'una , l'una e mezza. Io sono stato pagato con bonifici bancari. La ricorrente dava anche una mano a me facendo cassa. ADR Il rapporto di lavoro si è interrotto con una semplice comunicazione. Io ho ricevuto una chiamata e c'era anche la ricorrente in cui ci comunicavano che non c'era più bisogno del nostro lavoro, noi eravamo contenti , ci mancava Napoli. Il secondo teste escusso all'udienza del 26-03- 2025, sul punto ha dichiarato:” Testimone_2
Conosco la ricorrente tramite La Testimone_1 ricorrente ha lavorato a Perugia da gennaio a marzo 2023, faceva sia la cameriera di sala sia un po' tutto , anche i conti nel ristorante “Muta” di Perugia… La ricorrente lavorava per il ristorante
“Muta” a Perugia. Il sabato e domenica faceva un doppio turno e invece durante la settimana, da martedì a venerdì dalle 17,00 a chiusura. Anche faceva lo Tes_1 stesso orario”. Dalla lettura complessiva delle testimonianze risulta evidente, pertanto, che l'orario effettivamente osservato è stato quello dedotto in ricorso, superiore alle 20 ore settimanali. Del pari fondata è la rivendicazione del IV livello cui appartengono i lavoratori che operano con autonomia operativa, svolgendo mansioni tecnico-pratiche e che tra i profili ricomprende anche il cameriere nel settore della ristorazione ( cfr. declaratoria in produzione), considerato che la ricorrente, oltre ad occuparsi dei clienti al momento del servizio di ristorazione, era addetta anche ad operazioni di incasso. In definitiva la società convenuta in giudizio va condannata al pagamento delle spettanti differenze retributive, pari al quantum indicato nei conteggi allegati al ricorso, per un importo complessivo di
€ 3.574,17, di cui € 442,85 per TFR, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo Non vanno accolti invece i capi di prova afferenti alla dedotta nullità/illegittimità del contratto di lavoro a termine. Ed infatti, la ricorrente ha prodotto documentazione da cui è possibile evincere l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 17.1.2023 al 31.3.2023, formalmente denunciato al Parte_2
, e per il quale risulta altresì il
[...] versamento della contribuzione obbligatoria fino alla cessazione del rapporto ( cfr. modello 'C2' CPI e estratto conto assicurativo ). CP_5
Le circostanze relative alla risoluzione del rapporto di lavoro non sono state chiarite dall'istruttoria svolta e altresì non risultano dettagliatamente allegate dalla parte ricorrente . Vieppiù che la parte ricorrente non ha prodottto alcuna documentazione da cui potesse emergere, in assenza di un licenziamento per come dedotto orale
, la messa a disposizione della propria prestazione lavorativa al datore di lavoro Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'importo liquidato
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna al pagamento in CP_1 favore della ricorrente, per le causali di cui in oggetto della somma di € 3.574,71 di cui € 442,85 per TFR oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
c) Condanna al pagamento delle spese di CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 1.350,00 oltre spese di CU, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Napoli 26.03.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.