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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Marcello Maggi Presidente rel.
Patrizia Nigri Giudice
Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3887-2019 r.g.
TRA
e - rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Carmela Anna Rita Capozza;
- ATTRICI-
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Romano Parte_3 Parte_4
Colarusso;
- CONVENUTO-
All'udienza del 12.12.2024 la causa era rimessa al collegio sulle seguenti conclusioni
L'avv. Capozza la quale si riporta a tutti i propri atti difensivi ed ai verbali che precedono chiedendone integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto eccepito, dedotto, prodotto, richiesto e concluso da parte convenuta attrice in
1 riconvenzionale poiché infondata in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Precisa le proprie conclusioni per le sig.re e 1) Parte_1 Parte_2
procedere alla formazione della massa ereditaria sulla base della relazione tecnica e delle osservazioni che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte ed alla successiva divisione delle quote ereditarie sulla scorta del testamento olografo del sig.
deceduto in data 19/04/2016;2) ordinare la divisione dei cespiti e delle Persona_1
spese anticipate dalla sig.ra (spese documentate ed allegate al Parte_1
fascicolo) con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
3) ordinare ai sig.ri e di versare alla sig.ra Parte_3 Parte_4 [...]
nelle quote che verranno determinate dal CTU, le spese dalla stessa Parte_1
anticipate e sostenute nella sua qualità di erede del defunto , dopo il Persona_1
suo decesso, come da prova documentale allegata agli atti;
4) condannare gli opponenti alle spese (comprese quelle del CTU), diritti ed onorari del giudizio.
Per il sig. : 1)In via preliminare emettere sentenza definitiva di Controparte_1
estromissione dal giudizio del sig. che dichiari il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per essere lo stesso solo delegato e non mandatario e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio. 2) In via principale e nel merito, e nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione di cui al punto 1), accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto di ogni pretesa e per l'effetto rigettare ogni avversa richiesta nei confronti del sig. ; 3) Controparte_1
Condannare i sig.ri e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_3 Pt_4
risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in €50.000,00 pro capite,o in quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per quanto ampliamente precisato nel libello introduttivo.4) in via gradata, in caso di accoglimento poiché "la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto
2 privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda stessa contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei suoi confronti la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. con riferimento a sentenza non definitiva, Cass.
4/7/1983 n. 4462)" e, per l'effetto, condannare i sig.ri e al Parte_3 Pt_4
pagamento delle spese e competenze di lite.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. Si confida nell'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate che verranno ulteriormente precisate nella comparsa conclusionale e nelle eventuali note di replica di cui si chiede l'autorizzazione al deposito come disposto dall'art.190 c.p.c. essendo la causa matura per la decisione.
Per i signori e l'Avv. Valentina Bilotta in sostituzione Pt_3 Parte_4
dell'Avv. Romano Colarusso, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate sul foglio di conclusioni depositato in data 15.02.2023 che si intendono qui riportate e trascritte e chiede la concessione dei termini di cui all'Art 190 c.p.c.; si riporta a tutti i propri atti difensivi ed ai verbali che precedono chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto eccepito, dedotto, prodotto, richiesto e concluso da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. L'avv. Bilotta rifiuta espressamente il contraddittorio su ogni domanda nuova se ed in quanto proposta dalle controparti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
premesso che in data 19-4-2016 era deceduto con ultimo domicilio in TT
, che era nato in [...] il [...], del quale esse attrici Parte_5
- rispettivamente figlia e nipote ex filia - erano coeredi insieme a e Parte_3
germani di che in data 22-7-2016, a richiesta Parte_4 Parte_1
3 degli interessati , il notaio aveva proceduto alla pubblicazione di Persona_2
testamento olografo di recante la data del 6-10-2014, con cui Parte_5
lo stesso aveva disposto che la quota disponibile dei propri beni venisse devoluta in favore di che avendo accettato l'eredità , tutti i predetti coeredi si Parte_2
trovavano in comunione incidentale su un immobile abitativo in TT alla via
Rodi 36 in catasto al foglio di mappa n.38, p.lla 21, e su un terreno in agro di TT in catasto al foglio di mappa n.23, p.lla 66; tanto premesso convenivano dinanzi a questo Tribunale e , chiedendo che fosse ordinato Parte_3 Parte_4
lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a ciascuno della quota spettante sui predetti beni con ordine ai convenuti di rimborsare a
[...]
che le aveva anticipate, la quota delle spese di successione, funerarie, Parte_1
voltura catastale e TARI 2016, e con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
Si costituivano e i quali dichiaravano di non Parte_3 Parte_4
riconoscere la scrittura e la sottoscrizione del testamento olografo attribuito al loro genitore;
ne deducevano comunque la nullità o comunque l'annullabilità, perché ove effettivamente proveniente dal de cuius, era stato redatto da persona affetta da varie patologie e certamente incapace di intendere e volere e di attendere alle comuni occupazioni della vita quotidiana, come era stato stabilito in sede di consulenza tecnica di ufficio nel giudizio per il riconoscimento di indennità di accompagnamento;
che di tale situazione avevano approfittato la figlia ed il coniuge di questa Parte_1
riducendo il testatore in uno stato di soggezione fisica e Pt_2 CP_1
psicologica arrivando persino a soddisfarne in maniera insufficiente le necessità di cura ed alimentari solo per ottenere la gestione dei suoi risparmi;
che in tale situazione aveva ottenuto delega ad operare su due conti bancari di Controparte_1 [...]
utilizzando il bancomat che il de cuius non era in grado di usare Parte_5
4 autonomamente in ragione delle sue condizioni fisiche, disponendo dei risparmi dell'anziano del cui impiego il doveva rendere il conto , restituendo quanto Pt_2
eventualmente sottratto;
che il testamento conteneva una data inesistente
“6/0x/2014”, che ne comportava l'invalidità anche ex art.602 c.c. ;che dell'eredità facevano parte anche i beni mobili e gli arredi situati nell'abitazione di via Rodi 36
,nonché le somme sui due conti correnti intrattenuti dal de cuius presso la UBI Banca
Carime 6413 filiale di TT su cui pervenivano gli accrediti pensionistici e previdenziali , delle quali gli attori avevano disposto a loro piacimento anche mediante la carta bancomat, dal momento che inspiegabilmente ed in condizioni di incapacità il
3-5-2014 ed il 22-5-2014 aveva dato delega a Parte_5 CP_1
ad operare sui suoi conti;
che questi ultimi al momento della delega
[...]
presentavano un attivo poi completamente azzerato alla data del decesso per effetto di prelievi ingiustificati ed anomali e non riconducibili al tenore di vita dell'anziano; che pertanto era loro interesse ottenere che i convenuti ai sensi degli artt.533 e seg. C.civ.
e 1713 c.civ. rendessero il conto di tutte le somme indebitamente prelevate dai conti correnti intestati presso la UBI Banca Carime 6413 filiale di TT,e che dovevano rientrare nella massa ereditaria ai fini della divisione, mentre il oltre a Pt_2
rendere il conto ed a restituire quando indebitamente prelevato avrebbe dovuto rispondere dei danni arrecati dalla infedele esecuzione del mandato;
su tali premesse i convenuti chiedevano: autorizzare la chiamata in causa di , Controparte_1
dichiarare la nullità del testamento olografo attribuito a o Parte_5
pronunciarne l'annullamento; dichiarare per l'effetto che a lui dovevano succedere per successione legittima i figli e Parte_1 Parte_4 Pt_3
ordinare alle attrici di rendere il conto per avere disposto dei beni mobili ed
[...]
immobili del de cuius, ed all'esito condannarle a restituire alla massa ereditaria beni e
5 frutti dei quali le stesse fosse risultato essersi indebitamente appropriate;
ordinare al terzo chiamato di rendere il conto dei beni mobili e valori Controparte_1
mobiliari di cui aveva disposto, con condanna a restituire alla massa ereditaria ciò di cui sarebbe risultato essersi indebitamente appropriato;
condannare CP_1
quale mandatario delegato ad operare sui conti correnti accesi presso UBI
[...]
Banca Carime di TT aventi i nn. e NumeroDiCartaIden_1
F/03067/78890/002153, a restituire alla massa ereditaria tutto ciò di cui avesse illegittimamente disposto nell'esecuzione del mandato con ogni accessorio di legge;
procedere, all'esito della ricostruzione della massa ereditaria, alla divisione dei beni che ne facevano parte con attribuzione delle quote a ciascuno spettanti dei beni mobili ed immobili, il tutto con vittoria di spese di lite, ponendo a carico della massa le sole spese di divisione.
Si costituiva il terzo chiamato deducendo la piena validità del testamento olografo e contestando le ragioni di sua invalidità allegate dai convenuti ,essendo al momento della redazione dell'atto di ultima volontà il testatore pienamente capace di intendere e volere;
aggiungeva che il de cuius nell'anno 2012, dal momento che i germani Pt_3
e si disinteressavano delle sue condizioni di salute, gli aveva chiesto Parte_4
di occuparsi di una cartella esattoriale che aveva ricevuto;
poiché egli aveva risolto il relativo contenzioso tributario, il suocero aveva deciso di delegarlo nelle operazioni bancarie presso Ubi Banca Carime e gli aveva conferito una prima delega il 3-5-2013 ad operare su un conto ed il 22-5-2014 una seconda delega ad operare su altro conto, aperto dopo chiusura del primo che aveva un maggiore costo di gestione;
che egli mensilmente rendicontava al suocero che sottoscriveva i rendiconti per presa visione
,che egli dichiarava di produrre, a partire dal mese di maggio 2014 sino al mese di aprile
2016;che la somma di € 125.676,70 esistente sul primo conto al 27-7-2012 per la
6 vendita di un terreno edificabile era stata donata a tutti i tre i figli per € 40.000
ciascuno; che alcun prelievo anomalo era stato effettuato dai conti del de cuius il quale percepiva € 1522 per pensione ed € 500 per indennità di accompagnamento, somme che erano state utilizzate quanto ad € 700 per una badante e la differenza per la gestione della casa, relative utenze, vitto, personale di assistenza che interveniva ove la badante non era disponibile. Concludeva per la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, o comunque per il rigetto della domanda, con condanna dei chiamanti in causa al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. ,in ogni caso con vittoria di spese di lite.
Dopo il deposito di memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ed espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
Con sentenza parziale del 12-5-2023 il Tribunale parzialmente pronunciando sulle domande riconvenzionali proposte da e nei Parte_3 Parte_4
confronti di e e sulla domande proposte da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di ha Parte_3 Parte_4 Controparte_1
provveduto:
- al rigetto della domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3 Pt_4
nei confronti di e intesa a dichiarare
[...] Parte_1 Parte_2
la nullità o pronunciare l'annullamento del testamento olografo di Parte_5
recante la data del 6-10-2014 , pubblicato con verbale del notaio
[...] Per_2
del 22-7-2016 n.53068 rep. e 26182 racc.;
[...]
- al rigetto della domanda riconvenzionale di rendiconto e restituzione somme, valori e frutti alla massa ereditaria di cui al n. 3 delle conclusioni della comparsa di risposta depositata il 7-10-2019, proposta da e nei Parte_3 Parte_4
7 confronti di e Parte_1 Parte_2
- al rigetto della domanda di rendiconto e restituzione di somme, valori e frutti alla massa ereditaria proposta da e nei confronti di Parte_3 Parte_4
con l'atto di chiamata in causa notificato il 16-10-2019; Controparte_1
- alla condanna di e in solido tra loro al Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di e delle spese del Parte_1 Parte_2
giudizio, relativamente alle domande decise, liquidate in € 3500 per compensi oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge;
- alla disciplina delle spese di consulenza tecnica di ufficio grafologica poste definitivamente a carico di e in solido tra loro;
- Parte_3 Parte_4
alla condanna di e in solido tra loro al pagamento Parte_3 Parte_4
in favore di delle spese di lite liquidate in € 3500 per compensi Controparte_1
oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Quindi con ordinanza in pari data ritenuto che si dovesse istruire la domanda di divisione dell'asse relitto da , è stata ammessa consulenza Parte_5
tecnica di ufficio al fine di valutare i singoli beni costituenti l'oggetto della divisione ed individuare le quote da attribuire ai singoli comproprietari in vista della predisposizione del progetto di divisione ex art.789 c.p.c.
E' stata quindi espletata consulenza di ufficio ed all'esito del deposito della relazione la causa è stata nuovamente rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
********
In via preliminare va rilevata l'inammissibilità delle conclusioni prese all'udienza del
12-12-2024 dall'avv. Capozza per conto di ,già terzo chiamato in Controparte_1
causa. Con la sentenza parziale del 12-5-2023 sono state già decise tutte le domande proposte dai convenuti nei confronti del terzo chiamato , ed è Controparte_1
8 stato espressamente precisato (si veda la sedicesima pagina della predetta sentenza,
righi 9 e segg.) che nel rapporto tra i convenuti ed il terzo da loro chiamato in causa la pronuncia aveva carattere definitivo ,non rivestendo il qualità di coerede Pt_2
condividente, con conseguente disciplina delle spese nel rapporto tra i convenuti chiamanti in causa ed il chiamato in causa secondo il principio Controparte_1
di soccombenza e rigetto della domanda ex art.96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato.
Pertanto non è necessaria alcuna ulteriore pronuncia di “estromissione” del terzo chiamato essendo stato il rapporto processuale nei suoi confronti già definito Pt_2
con la predetta sentenza che ha deciso alcuni capi di domanda, e comunque tutti quelli che riguardavano il rimettendo la causa all'istruttore per la delibazione della Pt_2
domanda di divisione ereditaria alla quale sono interessati solo i coeredi di
[...]
;né è possibile nuova delibazione della domanda di risarcimento del Controparte_2
danno formulata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_3 [...]
per essere stato chiamato ingiustificatamente in causa dato, che con la Pt_4
pronuncia non definitiva è stata già ritenuta (vedi penultima pagina della sentenza del
12-5-2023) l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia risarcitoria ex art.96 c.p.c.
richiesta dal Pt_2
Parimenti inammissibili sono le conclusioni formulate dai convenuti Parte_3
e con riferimento al foglio depositato in data 15.02.2023 per quanto Parte_4
riferite a domande già decise con la pronuncia parziale predetta.
In ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'asse relitto da da delibarsi in questa sede, si è accertato che nel patrimonio Parte_5
ereditario sono ricaduti:
-- l'immobile in TT alla via Rodi n.36 in NCEU al foglio di mappa n.38, p.lla 21 piano terra e seminterrato (giacente su terreno già alla particella 94 del foglio 38 del
9 catasto terreni); va precisato che aveva sul terreno di Parte_5
insorgenza del fabbricato alla via Rodi il diritto di enfiteusi, avendo acquistato quel fondo, come chiarito dall'ausiliare anche in risposta alle osservazioni di parte attrice, da “livellario a ed altri” con due atti di Persona_3 Persona_4
compravendita rogati dal notaio il primo stipulato il 30-10-1966 rep. n.33503 Per_5
, ed il secondo del 13-7-1969 rep.39911. Pertanto anche sulla costruzione alla via Rodi
36 edificata su detti suoli il de cuius era titolare del diritto di Persona_1
enfiteusi(cd. dominio utile) per il principio di accessione ribadito in materia dall'art.959 comma 2 c.civ.;
-- la quota indivisa di 3/27 del fondo rustico in agro di TT in catasto al foglio di mappa n.23, p.lla 66 pascolo cespugliato, già di proprietà del de cuius Parte_5
(cfr. visura catastale storica) nella misura ora detta;
il fondo già prima del
[...]
decesso di era in comproprietà anche dei germani Parte_5 Parte_3
e per 2/27 ciascuno. L'ausiliare ha rilevato che Parte_1 Parte_4
tale fondo risulta ora nella contitolarità per 3/81 di di 8/81 ciascuno Parte_2
dei germani e e per 9/27 Parte_3 Parte_1 Parte_4
ciascuno di e estranei alla comunione ereditaria di Controparte_3 CP_4
e non parte in causa;
Parte_5
--beni mobili meglio indicati nell'elaborato di consulenza tecnica di ufficio.
Sull'asse ereditario spettano ai germani e Parte_1 Parte_4
i 2/9 ciascuno (ossia un terzo ciascuno della quota di riserva di due Parte_3
terzi dell'eredità ex art.537 comma 2 c.civ.),mentre a erede Parte_2
testamentaria istituita sulla quota disponibile, spetta il residuo terzo dell'asse.
L'ausiliare geom. ha formulato proposta di divisione solo per i beni mobili Per_6
come elencati nell'elaborato, ma non ha ritenuto comoda divisibilità in rapporto alle
10 quote da formarsi dell'abitazione alla via Rodi 36 e del fondo rustico(quest'ultimo peraltro ricaduto nella successione ereditaria in quota di 3/27);tale valutazione non è stata contestata specificamente ed comunque condivisibile, in relazione al numero di quote da formarsi, all'estensione ed alle caratteristiche dei beni dividendi che non consentono di ricavarne frazioni che conservino valore proporzionale a quello dell'intero ed identiche caratteristiche economiche.
Poiché non è stata chiesta assegnazione ex art.720 c.civ. e non sembra essere insorta controversia circa la necessità della vendita del fabbricato, essa deve essere disposta con separata ordinanza ai sensi dell'art.788 comma 1 c.p.c. al prezzo stimato dal CTU
di € 183.000, dovendosi dare con la stessa ordinanza le conseguenti Persona_7
disposizioni. Sempre con separata ordinanza le parti vanno invitate a chiarire se sia loro intendimento richiedere la vendita del terreno ricaduto in successione per la quota di 3/27;vendita che allo stato appare antieconomica ,stante il limitato valore del fondo stimato per l'intero in € 1600.
Quanto alla domanda di rimborso di somme interamente anticipate da
[...]
per spese funebri ed anticipo di tributi relativi ad immobili caduti in Parte_1
successione, può dirsi dimostrato il pagamento da parte di della Parte_1
somma di € 4800 per prestazione di servizio funebre e spese di tumulazione del de cuius . La prova si ritrae da copia di fattura 64/2016 del 10- Parte_5
8-2016 (doc.9 attrici) dell'Agenzia Funebre Roma in TT recante la dicitura per quietanza “pagato” sovrapposta a timbro della stessa ditta recante una sottoscrizione.
Poiché la detta fattura con dichiarazione di quietanza è stata rilasciata a
[...]
deve presumersi che la stessa abbia effettivamente provveduto al relativo Parte_1
pagamento, non avendo peraltro i germani convenuti affermato o dimostrato di avere provveduto pro quota al relativo esborso. Pertanto spetta ad il Parte_1
11 rimborso da parte di e della somma di € 1066,66 Parte_4 Parte_3
ciascuno, pari a due noni di € 4800;il rimborso è dovuto in quanto si tratta di peso ereditario gravante sui coeredi in proporzione alle rispettive quote.
E' comprovata l'anticipazione da parte di dei tributi derivanti Parte_1
dalla denuncia di successione di effettuata il 12-9-2016 da Parte_5
doc.3 del relativo fascicolo). E' stata in proposito Parte_1
prodotta(doc.10 attrici) copia del modello di pagamento F23 presentato da
[...]
per la somma di € 3308,79 (per imposta ipotecaria ,catastale, imposta di Parte_1
bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) con un timbro in calce in data 9-9-2016 che ne dimostra presuntivamente il versamento. Si deve inoltre ritenere che tale somma sia stata pagata essendo stata eseguita voltura catastale dei beni ereditari, e non essendo data altrimenti dimostrazione di chi abbia effettuato il relativo versamento in luogo di
Di tale somma spetta ad il rimborso da Parte_1 Parte_1
parte di e della somma di € 735,28 ciascuno, pari Parte_4 Parte_3
a due noni di € 3308,79.
Spetta inoltre il rimborso delle somme anticipate per TARI 2016 relative ad immobili caduti in successione per € 112(v. copie di modello di pagamento F24 recanti in calce timbro per eseguito versamento -doc.14 prod. attrici), e per diritti di voltura catastale effettuata su richiesta di per complessivi € 142(cfr.quietanze di Parte_1
pagamento di € 71 ciascuna rilasciate dall'Ufficio Provinciale del Territorio-doc.11, il cui possesso da parte della richiedente la voltura ne fa presumere il pagamento a sua cura);i due noni di tali somme ammontano rispettivamente ad € 24,88 per Tari.ed €
31,55 per spese di voltura, che saranno dovuti in quota capitaria da parte di
[...]
e Pt_4 Parte_3
Spetta infine a il rimborso pro quota di quanto anticipato per Parte_1
12 complessivi € 1005 per tributo ici su immobili già del de cuius per gli anni 2010 e 2011
essendo il relativo pagamento comprovato dai prodotti bollettini postali(doc.15) per versamenti eseguiti da che recano timbro con data di ciascun Parte_1
pagamento; le quote di rimborso dovute ammontano ad € 223,33 per ciascuno dei convenuti e Parte_4 Parte_3
Ne deriva che e vanno condannati a rimborsare a Parte_4 Parte_3
la complessiva somma per i titoli innanzi indicati di € 2081,70 Parte_1
per ciascuno di essi.
Le spese di questa fase potranno essere regolate al definitivo.
PTM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede:
1)condanna e a rimborsare a Parte_3 Parte_4 Parte_1
la somma capitaria di € 2081,70 per le causali in motivazione;
2)dispone per il prosieguo delle operazioni divisionali come da separata ordinanza;
3)spese al definitivo.
TO , 5-3-2025 Il Presidente est.
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