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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 110/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Arconide n. 50, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Aidone in Via Repollini n. 21, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo
Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.5.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 2/02/2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 10/03/2016, nel giudizio iscritto al n. 195/2016 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Canelli (AT) il 27/01/2007, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Canelli, Anno 2007, Numero 3, Parte II, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 02/02/2024, di seguito trascritte:
“Il IG , così come già concordato in seno al ricorso per separazione consensuale, Parte_2 si impegna a corrispondere alla IGa la somma di €. 150,00 mensili. Parte_1
Quanto all'abitazione coniugale la stessa rimarrà nella disponibilità della IGa Parte_1 in quanto, peraltro, di sua esclusiva proprietà”.
In data 13/01/2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo con provvedimento collegiale del 20.1.2025 al fine di consentire alle parti la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
A seguito del deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio, la causa è stata nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione in data 23.5.2025.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Canelli (AT) il 27/01/2007 tra
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli C.F._2 atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Canelli, Anno 2007, Numero 3, Parte
II, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 02/02/2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 4/12/2024, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Arconide n. 50, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Aidone in Via Repollini n. 21, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo
Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.5.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato in data 2/02/2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 10/03/2016, nel giudizio iscritto al n. 195/2016 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Canelli (AT) il 27/01/2007, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Canelli, Anno 2007, Numero 3, Parte II, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 02/02/2024, di seguito trascritte:
“Il IG , così come già concordato in seno al ricorso per separazione consensuale, Parte_2 si impegna a corrispondere alla IGa la somma di €. 150,00 mensili. Parte_1
Quanto all'abitazione coniugale la stessa rimarrà nella disponibilità della IGa Parte_1 in quanto, peraltro, di sua esclusiva proprietà”.
In data 13/01/2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo con provvedimento collegiale del 20.1.2025 al fine di consentire alle parti la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
A seguito del deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio, la causa è stata nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione in data 23.5.2025.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Canelli (AT) il 27/01/2007 tra
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli C.F._2 atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Canelli, Anno 2007, Numero 3, Parte
II, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 02/02/2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 4/12/2024, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta