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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa TE AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2631/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonio Vallebona Parte_1
Appellante/appellata incidentale
E
con l'Avv. Daniela Dal Bo Controparte_1
Appellata/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6806/2022 pubblicata il 18.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellata incidentale Parte_1
1 “… si chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna della
appellata a pagare all'appellante la somma CP_1 Parte_1 di euro 225.285,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali con rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di compensi e spese”.
Per l'appellata/appellante incidentale : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso in appello avversario;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in parte qua la sentenza impugnata, da confermarsi per il resto, e, per
l'effetto, respingere il ricorso di primo grado avversario e tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 4.6.2019, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di essere stata assunta dalla Fondazione Friedrich-Ebert nel dicembre del 1998 come impiegata inquadrata al primo livello secondo il CCNL
Terziario incardinata presso la sede di Roma;
- di essersi occupata fino a settembre 2015 della contabilità della
, di averne curato i rapporti finanziari e di essersi occupata CP_1 anche dell'organizzazione di seminari e conferenze;
- che nel settembre 2015 è subentrato nella sede di Roma Ernst
AN, in qualità di nuovo direttore nella sede di Roma;
- che quest'ultimo ha attuato nei suoi confronti le seguenti condotte vessatorie:
a) utilizzo di espressioni denigratorie e minacce di licenziamento;
b) grave demansionamento, attuato mediante esclusione da
2 manifestazioni e convegni e accentramento della gestione amministrativo-finanziaria, con conseguente assegnazione a mansioni meramente esecutive;
c) occultamento dell'accoglimento, da parte della sede di Berlino, dell'istanza presentata nell'ottobre 2016 di lavoro temporaneo da remoto;
d) costrizione nell'ottobre del 2016 e nel settembre 2017 a proseguire l'attività lavorativa nonostante uno stato di malessere;
e) reiterate condotte aggressive, consistenti nel lancio di oggetti;
f) richieste di prestazioni urgenti durante periodi di malattia;
- che tali condotte hanno causato sulla medesima una grave condizione di infermità psichica, protrattasi sino alla cessazione del rapporto lavorativo nel 2018.
La ricorrente ha quindi richiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno biologico, da invalidità permanente, morale, esistenziale, all'immagine, alla dignità personale, da quantificarsi in un totale di euro 432.728,77.
Si è costituito la Fondazione Friedrich-Ebert chiedendo il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la ha allegato di avere sedi in una CP_1 molteplicità di Paesi nel mondo, tutte caratterizzate da una gestione accentrata nel direttore in missione cui spettavano compiti gestori con conseguente potere di firma nei rapporti economici e bancari.
Tuttavia, fino al 2015, la sede di Roma ha rappresentato un'eccezione sul punto: difatti fino a tale data questa è stata diretta da un collaboratore esterno, tale IC BR, con conseguente necessità di attribuire la amministrazione finanziaria oltre che il potere di firma ad un dipendente in sede, individuato in Parte_1
Solo con l'immissione del direttore Ernst AN in sede, tali compiti finanziari con annesso potere di firma sono stati devoluti dalla Pt_1
3 a AN, riallineando l'assetto della sede di Roma a quello delle altre sedi internazionali della . CP_1
Ancora, la convenuta ha affermato che parte ricorrente, anche dopo il
2015, ha continuato ad occuparsi degli aspetti organizzativi dei seminari e delle conferenze della , senza ricoprire ruoli di CP_1 relatore come non sarebbe accaduto neppure prima del 2015.
Infine, la ha allegato l'inesistenza delle condotte vessatorie CP_1 denunziate, evidenziando piuttosto le condizioni di lavoro agevolate che AN aveva concesso a e che, quindi, non vi Parte_1 fosse prova dei danni lamentati.
Istruita la causa, il Tribunale ha così statuito: “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €.
20.000,00 oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;
b) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, di un quarto delle spese di difesa, che liquida, per questa parte in €.
155,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto;
c) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione del 50%.”
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, ha proposto Parte_1 gravame avverso la pronuncia, lamentando l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale.
Ha resistito al gravame la contestando, in Controparte_1 quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, il ricorso della controparte e proponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato alla ricorrente il danno morale o da sofferenza soggettiva, in relazione agli unici isolati episodi ritenuti provati.
4 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con la preposizione dell'appello principale, Parte_1 impugna la sentenza di primo grado chiedendo la liquidazione del complessivo integrale danno non patrimoniale subito, tenendo conto di tutti i pregiudizi e le lesioni sofferte.
1.2. In particolare, la lavoratrice sostiene che - dovendosi ritenere provate le condotte vessatorie denunciate - occorre procedere alla liquidazione del danno considerando tutti i pregiudizi sofferti dalla lavoratrice in ragione dell'inadempimento datoriale e quindi considerando il danno biologico, il danno morale, il danno all'immagine e il danno esistenziale, oltre che il danno alla dignità della persona, per un ammontare di euro 223.285,00.
1.3. Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel quantificare il danno non patrimoniale subito in euro 20.000,00.
1.4. Dall'esame delle risultanze probatorie è possibile accertare le condotte vessatorie tenute dall'AN nei confronti di parte ricorrente e consistenti nell'uso di epiteti disdicevoli oltre che nel lancio di un fascicolo, indubbiamente idonee a rappresentare danno-evento nella fattispecie risarcitoria in esame.
1.5. Quanto alla prova del danno conseguenza, in linea con le valutazioni del giudice di prime cure, pur considerando che tale voce di danno deve pur sempre essere provato, non potendo ritenersi sussistente per il solo accertamento di un danno evento, vero è che la prova della sofferenza patita possa trovare conforto in massime di esperienza corrispondenti all'id quod plerumque accidit.
1.6. Ritenuto così provato il patimento subito da parte ricorrente, si pone il problema della quantificazione del danno non patrimoniale.
5 1.7. Ferma la sua necessaria considerazione unitaria, parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione delle singole voci inerenti al danno biologico, al danno all'immagine, al danno esistenziale e al danno alla dignità della persona.
1.8. Per quanto concerne il danno all'immagine e il danno alla dignità della persona, il giudice di prime cure ne ha espressamente tenuto conto in sede liquidazione del danno morale quantificato in euro
20.000,00, motivandone la quantificazione in considerazione della frequenza accertata delle condotte, oltre che della loro obiettiva caratura, valutazione che appare confacente al giudizio di equità.
1.9. Per quel che concerne il danno biologico, alla luce delle risultanze emerse dalla CTU istruita in primo grado - fermo l'accertamento della condizione patologica della ricorrente - tenendo in considerazione il carattere multifattoriale della cause che l'hanno originata, il fatto che la condizione lavorativa non rientri in gran parte di esse, la mancata prova di molte delle condotte illecite addebitate da a AN, la consistenza di quelle accertate, non è Parte_1 possibile ritenere che la condizione di infermità della ricorrente e il danno biologico dalla stessa patito trovino causa nelle condotte datoriali.
1.10. Infine, con riguardo al danno esistenziale, lo stesso va inteso quale profonda alterazione delle proprie abitudini di vita e peggioramento delle proprie condizioni causati da un evento lesivo che compromette le abitudini, le attività e le relazioni sociali di una persona, circostanze che, nel caso di specie, non hanno trovato adeguato sostegno probatorio.
1.11. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, appare corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado e dunque l'appello principale deve essere respinto.
2. Con appello incidentale, la ha impugnato la CP_1 sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno morale.
6 2.1. In particolare, la parte censura le valutazioni del giudice di prime cure per aver ritenuto attendibili i testi e Tes_1 Tes_2 nonostante le opposte dichiarazioni rese dai testi BR e oltre Tes_3 che dello stesso AN.
2.2. Specialmente, la muove doglianza all'affermazione del CP_1
Tribunale secondo cui “appare impossibile capire perché mai due semplici stagisti, impiegati nella solo per alcuni mesi, CP_1 dovrebbero rivolgergli sotto impegno di dire la verità e corrispondente responsabilità una accusa così (diciamo così) sgradevole, se questa non fosse vera” (cfr. pag. 5 della sentenza) ed evidenzia piuttosto come il generico atteggiamento scostante del Direttore, potrebbe aver fondato un astio nei suoi riguardi, evidenziando, inoltre, l'opposto tenore delle altre deposizioni.
Inoltre, la sottolinea come dai contatti informali intercorsi CP_1 tra le parti sia provato un atteggiamento cortese e conciliativo del
Direttore, incompatibile con l'asserita condotta vessatoria e idonea a incrinare l'attendibilità delle deposizioni poste a fondamento;
ancora, si sottolinea il fatto che la lavoratrice non abbia mai informato i vertici della – pur avendone avuto l'occasione – delle condotte CP_1 vessatorie subite, depotenziando così – sostiene la parte – la veridicità delle accuse sostenute.
Da ultimo, l'appellante incidentale, censura la liquidazione del danno, sostenendo che alla luce delle tabelle milanesi spetterebbero alla parte euro 5.840,00 per il danno morale e non l'ammontare liquidato in sentenza.
2.3. Dall'esame delle escussioni testimoniali condotte in primo grado, emerge come il teste stagista nel trimestre ottobre- Testimone_4 dicembre 2017, , stagista da febbraio 2017 al Testimone_5 marzo 2017, abbiano in più occasioni assistito a condotte vessatorie del Direttore AN nei riguardi della alla quale erano Pt_1
7 rivolti appellativi ingiuriosi e, almeno in un'occasione, il lancio di un fascicolo.
Vero è pure che stagista dal 1.9.2016 al 9.12.2016, Controparte_3
IC BR, collaboratore esterno rappresentante della CP_1 fino all'arrivo del Direttore AN e quale Persona_1
Consigliera di parità, abbiano deposto affermando di non aver mai assistito ad episodi di tale natura.
Tuttavia, tali ultime deposizioni non incrinano l'attendibilità delle dichiarazioni di e in quanto la circostanza per cui altri Tes_1 Tes_4 teste non abbiamo assistito a tali condotte vessatorie, non può comportare per ciò solo l'esclusione delle stesse per come rappresentate dagli altri testimoni.
2.4. Per quel che riguarda la mancanza di denunzie rivolte dalla ricorrente ai vertici della per informarli circa gli illeciti CP_1 subiti, si rileva che tale omissione, piuttosto che provare l'inconsistenza delle condotte vessatorie, può verosimilmente e generalmente trovare una spiegazione nella condizione di metus provata dalla dipendente nei confronti del proprio superiore, ovvero nel timore di esacerbare ulteriormente i rapporti già compromessi.
Similmente, il tenore cordiale delle conversazioni scritte intercorse tra ricorrente e l'AN piuttosto che scalfire la veridicità delle deposizioni testimoniali, sembrerebbero spiegarsi proprio alla luce della maggiore accortezza che solitamente contraddistingue la comunicazione scritta da quella verbale.
2.5. Infine, con riguardo al censurato vizio di quantificazione del danno, va opportunatamente evidenziato come il danno liquidato dal Tribunale faccia riferimento alla componente morale-soggettiva del danno non patrimoniale, secondo parametri equitativi non agganciati al danno biologico non riconosciuto. Appare dunque improprio il riferimento di parte all'uso delle tabelle milanesi.
8 2.6. Conclusivamente, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza le spese del grado sono interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto, infine, che sussistono, per entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del grado di appello tra le parti;
- dà atto che sussistono, per entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
TE AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa TE AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2631/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonio Vallebona Parte_1
Appellante/appellata incidentale
E
con l'Avv. Daniela Dal Bo Controparte_1
Appellata/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6806/2022 pubblicata il 18.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellata incidentale Parte_1
1 “… si chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna della
appellata a pagare all'appellante la somma CP_1 Parte_1 di euro 225.285,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali con rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di compensi e spese”.
Per l'appellata/appellante incidentale : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile o comunque respingere il ricorso in appello avversario;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in parte qua la sentenza impugnata, da confermarsi per il resto, e, per
l'effetto, respingere il ricorso di primo grado avversario e tutte le domande ivi formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 4.6.2019, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di essere stata assunta dalla Fondazione Friedrich-Ebert nel dicembre del 1998 come impiegata inquadrata al primo livello secondo il CCNL
Terziario incardinata presso la sede di Roma;
- di essersi occupata fino a settembre 2015 della contabilità della
, di averne curato i rapporti finanziari e di essersi occupata CP_1 anche dell'organizzazione di seminari e conferenze;
- che nel settembre 2015 è subentrato nella sede di Roma Ernst
AN, in qualità di nuovo direttore nella sede di Roma;
- che quest'ultimo ha attuato nei suoi confronti le seguenti condotte vessatorie:
a) utilizzo di espressioni denigratorie e minacce di licenziamento;
b) grave demansionamento, attuato mediante esclusione da
2 manifestazioni e convegni e accentramento della gestione amministrativo-finanziaria, con conseguente assegnazione a mansioni meramente esecutive;
c) occultamento dell'accoglimento, da parte della sede di Berlino, dell'istanza presentata nell'ottobre 2016 di lavoro temporaneo da remoto;
d) costrizione nell'ottobre del 2016 e nel settembre 2017 a proseguire l'attività lavorativa nonostante uno stato di malessere;
e) reiterate condotte aggressive, consistenti nel lancio di oggetti;
f) richieste di prestazioni urgenti durante periodi di malattia;
- che tali condotte hanno causato sulla medesima una grave condizione di infermità psichica, protrattasi sino alla cessazione del rapporto lavorativo nel 2018.
La ricorrente ha quindi richiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno biologico, da invalidità permanente, morale, esistenziale, all'immagine, alla dignità personale, da quantificarsi in un totale di euro 432.728,77.
Si è costituito la Fondazione Friedrich-Ebert chiedendo il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, la ha allegato di avere sedi in una CP_1 molteplicità di Paesi nel mondo, tutte caratterizzate da una gestione accentrata nel direttore in missione cui spettavano compiti gestori con conseguente potere di firma nei rapporti economici e bancari.
Tuttavia, fino al 2015, la sede di Roma ha rappresentato un'eccezione sul punto: difatti fino a tale data questa è stata diretta da un collaboratore esterno, tale IC BR, con conseguente necessità di attribuire la amministrazione finanziaria oltre che il potere di firma ad un dipendente in sede, individuato in Parte_1
Solo con l'immissione del direttore Ernst AN in sede, tali compiti finanziari con annesso potere di firma sono stati devoluti dalla Pt_1
3 a AN, riallineando l'assetto della sede di Roma a quello delle altre sedi internazionali della . CP_1
Ancora, la convenuta ha affermato che parte ricorrente, anche dopo il
2015, ha continuato ad occuparsi degli aspetti organizzativi dei seminari e delle conferenze della , senza ricoprire ruoli di CP_1 relatore come non sarebbe accaduto neppure prima del 2015.
Infine, la ha allegato l'inesistenza delle condotte vessatorie CP_1 denunziate, evidenziando piuttosto le condizioni di lavoro agevolate che AN aveva concesso a e che, quindi, non vi Parte_1 fosse prova dei danni lamentati.
Istruita la causa, il Tribunale ha così statuito: “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €.
20.000,00 oltre agli interessi legali da oggi al soddisfo;
b) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, di un quarto delle spese di difesa, che liquida, per questa parte in €.
155,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto;
c) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione del 50%.”
Con ricorso depositato in data 11.10.2022, ha proposto Parte_1 gravame avverso la pronuncia, lamentando l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale.
Ha resistito al gravame la contestando, in Controparte_1 quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, il ricorso della controparte e proponendo appello incidentale avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato alla ricorrente il danno morale o da sofferenza soggettiva, in relazione agli unici isolati episodi ritenuti provati.
4 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con la preposizione dell'appello principale, Parte_1 impugna la sentenza di primo grado chiedendo la liquidazione del complessivo integrale danno non patrimoniale subito, tenendo conto di tutti i pregiudizi e le lesioni sofferte.
1.2. In particolare, la lavoratrice sostiene che - dovendosi ritenere provate le condotte vessatorie denunciate - occorre procedere alla liquidazione del danno considerando tutti i pregiudizi sofferti dalla lavoratrice in ragione dell'inadempimento datoriale e quindi considerando il danno biologico, il danno morale, il danno all'immagine e il danno esistenziale, oltre che il danno alla dignità della persona, per un ammontare di euro 223.285,00.
1.3. Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel quantificare il danno non patrimoniale subito in euro 20.000,00.
1.4. Dall'esame delle risultanze probatorie è possibile accertare le condotte vessatorie tenute dall'AN nei confronti di parte ricorrente e consistenti nell'uso di epiteti disdicevoli oltre che nel lancio di un fascicolo, indubbiamente idonee a rappresentare danno-evento nella fattispecie risarcitoria in esame.
1.5. Quanto alla prova del danno conseguenza, in linea con le valutazioni del giudice di prime cure, pur considerando che tale voce di danno deve pur sempre essere provato, non potendo ritenersi sussistente per il solo accertamento di un danno evento, vero è che la prova della sofferenza patita possa trovare conforto in massime di esperienza corrispondenti all'id quod plerumque accidit.
1.6. Ritenuto così provato il patimento subito da parte ricorrente, si pone il problema della quantificazione del danno non patrimoniale.
5 1.7. Ferma la sua necessaria considerazione unitaria, parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione delle singole voci inerenti al danno biologico, al danno all'immagine, al danno esistenziale e al danno alla dignità della persona.
1.8. Per quanto concerne il danno all'immagine e il danno alla dignità della persona, il giudice di prime cure ne ha espressamente tenuto conto in sede liquidazione del danno morale quantificato in euro
20.000,00, motivandone la quantificazione in considerazione della frequenza accertata delle condotte, oltre che della loro obiettiva caratura, valutazione che appare confacente al giudizio di equità.
1.9. Per quel che concerne il danno biologico, alla luce delle risultanze emerse dalla CTU istruita in primo grado - fermo l'accertamento della condizione patologica della ricorrente - tenendo in considerazione il carattere multifattoriale della cause che l'hanno originata, il fatto che la condizione lavorativa non rientri in gran parte di esse, la mancata prova di molte delle condotte illecite addebitate da a AN, la consistenza di quelle accertate, non è Parte_1 possibile ritenere che la condizione di infermità della ricorrente e il danno biologico dalla stessa patito trovino causa nelle condotte datoriali.
1.10. Infine, con riguardo al danno esistenziale, lo stesso va inteso quale profonda alterazione delle proprie abitudini di vita e peggioramento delle proprie condizioni causati da un evento lesivo che compromette le abitudini, le attività e le relazioni sociali di una persona, circostanze che, nel caso di specie, non hanno trovato adeguato sostegno probatorio.
1.11. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, appare corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di primo grado e dunque l'appello principale deve essere respinto.
2. Con appello incidentale, la ha impugnato la CP_1 sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno morale.
6 2.1. In particolare, la parte censura le valutazioni del giudice di prime cure per aver ritenuto attendibili i testi e Tes_1 Tes_2 nonostante le opposte dichiarazioni rese dai testi BR e oltre Tes_3 che dello stesso AN.
2.2. Specialmente, la muove doglianza all'affermazione del CP_1
Tribunale secondo cui “appare impossibile capire perché mai due semplici stagisti, impiegati nella solo per alcuni mesi, CP_1 dovrebbero rivolgergli sotto impegno di dire la verità e corrispondente responsabilità una accusa così (diciamo così) sgradevole, se questa non fosse vera” (cfr. pag. 5 della sentenza) ed evidenzia piuttosto come il generico atteggiamento scostante del Direttore, potrebbe aver fondato un astio nei suoi riguardi, evidenziando, inoltre, l'opposto tenore delle altre deposizioni.
Inoltre, la sottolinea come dai contatti informali intercorsi CP_1 tra le parti sia provato un atteggiamento cortese e conciliativo del
Direttore, incompatibile con l'asserita condotta vessatoria e idonea a incrinare l'attendibilità delle deposizioni poste a fondamento;
ancora, si sottolinea il fatto che la lavoratrice non abbia mai informato i vertici della – pur avendone avuto l'occasione – delle condotte CP_1 vessatorie subite, depotenziando così – sostiene la parte – la veridicità delle accuse sostenute.
Da ultimo, l'appellante incidentale, censura la liquidazione del danno, sostenendo che alla luce delle tabelle milanesi spetterebbero alla parte euro 5.840,00 per il danno morale e non l'ammontare liquidato in sentenza.
2.3. Dall'esame delle escussioni testimoniali condotte in primo grado, emerge come il teste stagista nel trimestre ottobre- Testimone_4 dicembre 2017, , stagista da febbraio 2017 al Testimone_5 marzo 2017, abbiano in più occasioni assistito a condotte vessatorie del Direttore AN nei riguardi della alla quale erano Pt_1
7 rivolti appellativi ingiuriosi e, almeno in un'occasione, il lancio di un fascicolo.
Vero è pure che stagista dal 1.9.2016 al 9.12.2016, Controparte_3
IC BR, collaboratore esterno rappresentante della CP_1 fino all'arrivo del Direttore AN e quale Persona_1
Consigliera di parità, abbiano deposto affermando di non aver mai assistito ad episodi di tale natura.
Tuttavia, tali ultime deposizioni non incrinano l'attendibilità delle dichiarazioni di e in quanto la circostanza per cui altri Tes_1 Tes_4 teste non abbiamo assistito a tali condotte vessatorie, non può comportare per ciò solo l'esclusione delle stesse per come rappresentate dagli altri testimoni.
2.4. Per quel che riguarda la mancanza di denunzie rivolte dalla ricorrente ai vertici della per informarli circa gli illeciti CP_1 subiti, si rileva che tale omissione, piuttosto che provare l'inconsistenza delle condotte vessatorie, può verosimilmente e generalmente trovare una spiegazione nella condizione di metus provata dalla dipendente nei confronti del proprio superiore, ovvero nel timore di esacerbare ulteriormente i rapporti già compromessi.
Similmente, il tenore cordiale delle conversazioni scritte intercorse tra ricorrente e l'AN piuttosto che scalfire la veridicità delle deposizioni testimoniali, sembrerebbero spiegarsi proprio alla luce della maggiore accortezza che solitamente contraddistingue la comunicazione scritta da quella verbale.
2.5. Infine, con riguardo al censurato vizio di quantificazione del danno, va opportunatamente evidenziato come il danno liquidato dal Tribunale faccia riferimento alla componente morale-soggettiva del danno non patrimoniale, secondo parametri equitativi non agganciati al danno biologico non riconosciuto. Appare dunque improprio il riferimento di parte all'uso delle tabelle milanesi.
8 2.6. Conclusivamente, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza le spese del grado sono interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto, infine, che sussistono, per entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del grado di appello tra le parti;
- dà atto che sussistono, per entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
TE AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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