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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6513 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 6303/2021
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv./Avv.ti CITRINITI EMANUELE;
COLIZZA CARLO;
presenti entrambi
Appellato/i
Controparte 1
Avv./Avv.ti VALORI GUIDO;
Avv. Illuminati in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti RUSSO CLAUDIO;
Avv. Casto in sost.
***
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La Presidente Il Funzionario addetto UPP
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer
Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6303/2021
TRA
Parte 1
(Avv. Emanuele Citriniti e Avv. Carlo Colizza)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_3
(Avv. Prof. Guido Valori)
PARTE APPELLATA
E
Controparte 2
(Avv. Prof. Claudio Russo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14417/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14417/2021, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1Parte 1 che a sua volta aveva chiamato in causa la CP 2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della "omessa qualificazione", da parte della convenuta, del sinistro occorsole in data 10.6.2010 quale sinistro in itinere e della omessa denuncia di sinistro ad Controparte_4 nel termine di prescrizione biennale.
Il Tribunale ha, altresì, condannato la Pt 1 al pagamento delle spese processuali a favore della CP_1 e della Controparte_4 (terza chiamata in causa).
La Pt 1 ha proposto appello e ha chiesto: 1) In via preliminare di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito: a) di accertare l'esclusiva responsabilità dell'appellata CP_1 nella mancata valutazione del sinistro "in itinere” e per l'omessa denuncia del sinistro ad Controparte_5 nel termine biennale di prescrizione;
b) di condannare la CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) quantificati in €. 513.034,48 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3) di accertare e dichiarare che non aveva svolto neanche nel gravame domande di accertamento e/o condanna verso la [...] CP 6 come nei precedenti atti difensivi, (essendo pacifica la intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo) per cui, in riforma della sentenza, ha chiesto che le spese (di entrambi i gradi di giudizio) a favore della Compagnia
Assicurativa fossero poste a carico dell'appellata CP_1 con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Istaurato il contraddittorio si è costituita la CP_1 la quale (cfr. anche le note autorizzate del 3 ottobre 2025) ha chiesto: 1) in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello, di respingere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado;
2) nel merito di rigettare l'appello; in via subordinata in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello accertare e dichiarare che la Controparte_4 fosse tenuta a garantire e tenere indenne la CP_1 – in virtù della polizza sottoscritta - di
-
quanto (eventualmente) dovuto all'appellata e per l'effetto “condannare la [...] Controparte_7 già Compagnia Assicuratrice CP_5 a tenere indenne la per tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_3 condannata a pagare a parte attrice per i fatti di causa"; 3) in via di appello incidentale subordinato di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata con il giudizio di primo grado da nei confronti della Parte 1
Controparte_3 ; 4) in via istruttoria di ordinare, ai sensi l'esibizione della prova dell'eventuale avvenutodell'art. 210 c.p.c., a Parte 1 pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno relativamente al sinistro asseritamente avvenuto in Roma, in data 10.06.2010; di non accogliere le istanze istruttorie e la richiesta di esibizione documentale formulate da controparte;
mentre - in caso di ammissione di prova per testi di controparte - ammettersi la prova contraria. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. La Controparte_4 ha domandato (cfr. note di trattazione del 08.11.24): 1) il rigetto dell'appello; 2) nell'ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado:
a) "di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto nascente dalla polizza n. 53000301 da parte della signora Parte 1 ai sensi dell'art. 2952 cod. civ"; b) di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura claims made prestata dalla Compagnia;
c) di limitare la condanna di CP 2 alla manleva nei limiti del massimale e delle franchigie previsti in polizza e per i soli danni addebitabili alla CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. VISTASIA COMPARSA CHE NOTE
31.10 La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Il primo giudice, in riferimento al contratto assicurativo sottoscritto dalla CP_1 ha motivato: “...(la) convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi e verso prestatori (...) è una assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano. Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano, infatti, al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. Ha precisato che: "Nessun obbligo, dunque, poteva incombere in capo alla CP_1 in ordine alla presentazione ad CP 4 della denuncia di sinistro occorso alla Pt 1 dovendo peraltro escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, posto che la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i tesserati CP_1 e gli elementi identificativi della medesima erano stati idoneamente pubblicizzati sul sito internet della CP_1 stessa" specificando che: "non vi è alcuna prova in atti che il sinistro occorso alla Pt 1 nel 2010 fosse in alcun modo riconducibile alla attività sportiva oggetto di tesseramento e dunque coperta dalla convenzione multirischi sopra citata, neppure nella più lata accezione di "infortunio in itinere" data dall'art. 2 della sez. Il
Infortuni relativa ai tesserati CP_1 La Pt 1 si è, infatti, limitata a dedurre senza in alcun modo provare, che al momento del sinistro stradale che la ha vista coinvolta - ed asseritamente riconducibile alla responsabilità di CP 8 quale proprietario del veicolo tamponante- si stava recando agli allenamenti previsti presso il Gruppo
Sportivo dell'Esercito Italiano. Deve, inoltre, sottolinearsi che non vi è prova alcuna che la Pt 1 avesse comunicato, prima del 2018 e dunque prima dell'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, alla CP_1 non solo l'avvenuto sinistro ma anche che tale sinistro fosse da qualificarsi "in itinere" consentendo eventualmente alla convenuta di svolgere una attività più specifica di informazione in ordine alle modalità di attivazione della copertura assicurativa. Il semplice verificarsi di un sinistro causa di lesioni personali a carico della tesserata non determinava, infatti, automaticamente il sorgere del diritto all'indennizzo in virtù della polizza stipulata dalla Federazione, potendo peraltro la Pt 1 far valere il suo diritto al risarcimento del danno unicamente nei confronti del responsabile civile del sinistro stesso e, trattandosi di circolazione stradale, della sua assicurazione". Ha concluso che: "anche sotto il profilo dei danni lamentati va evidenziato che non risulta adeguatamente provato, né in verità specificamente allegato, il nesso causale tra il supposto sinistro in itinere ed il successivo abbandono dell'attività agonistica che, dalla stessa documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, sembrerebbe doversi ricondurre ad una patologia non ancora diagnosticata e ad eziologia non ancora accertata".
La parte appellante ha criticato la sentenza esplicitando vari motivi.
Con il primo "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1891 c.c. derogato dall'art. 3 della polizza Unipol del 2010", ha ritenuto che incombesse a CP_1 fornire
"documentate notizie” a CP_5 al fine di rendere operanti le garanzie relative al
"sinistro in itinere" perché l'atleta non poteva denunciare il sinistro in itinere senza il previo assenso, con timbro e firma di CP_1 Peraltro la CP_1 omettendo di agire verso CP 5 veva determinato la prescrizione dell'indennizzo assicurativo.
Con altro argomento "Erroneità e non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie documentali in violazione degli art. 115 E 116 c.p.c." ha evidenziato la
"Omessa ammissione di prove testimoniali" che erano state richieste relativamente all'allenamento dell'appellante per le olimpiadi di Barcellona del 2010, nonchè la mancata amissione, nei confronti del CP_9 dell'ordine di esibizione dei documenti al fine di potere dimostrare che era stata la CP_1 a farsi carico delle spese relative alle visite mediche alle quali si era sottoposta la Pt 1 a seguito dell'incidente.
Inoltre, ha eccepito la “Omessa motivazione della sentenza con riguardo alla idoneità della pubblicazione della polizza Unipol sul sito CP_1, perché "il link indicato da CP_1 http://DA.IT/UPLOAD/OLDFILES/2010.PDF risultava fino ad oggi non accessibile, funzionante o consultabile dal sito CP_1 e così, conseguentemente, non le era stato possibile conoscere la polizza, le clausole e denunciare correttamente il sinistro alla compagnia assicurativa.
Con l'ultimo motivo "Ingiusta condanna della Pt 1 a pagare le spese legali della terza chiamata CP_5 la Pt 1 ha censurato la sentenza ritenendo ingiusta la condanna alle spese a favore della terza chiamata in quanto la CP_1 a conoscenza della prescrizione dell'indennizzo assicurativo di CP 2 aveva spiegato (nei
-
confronti della Compagnia) una domanda arbitraria e manifestamente infondata..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017).
Orbene, alla stregua delle censure dell'appellante come evidenziate, benchè pacifico il fatto che il diritto all'indennizzo assicurativo si era prescritto, è preliminare e dirimente accertare se l'incidente possa essere qualificato "in itinere" e come tale indennizzabile (cfr. art. 3 "Oggetto del rischio” – Sez. I Infortuni) dalle polizze infortuni
-
n. 77/53000101, 65/53000301, 6353000401; 71/53000501 stipulate dalla CP_1 con la
Controparte_4 per conto di chi spetta, ovverosia a favore dei tesserati, nonché
-
eventualmente su chi incombesse (tra la Contraente/Fidal e l' Controparte_10 )
l'obbligo di denunciare - alla Controparte_4 - il sinistro.
La decisione del Primo Giudice, così come riportata, che non vi era alcuna prova che il sinistro fosse riconducibile all'attività sportiva oggetto del tesseramento, non si presta a censure.
Innanzitutto, a fronte delle contestazioni della CP_1 "La Sig.ra Parte 1 infatti, non dimostra in alcun modo che al momento della causazione del sinistro si stesse recando in una struttura sportiva per compiere una delle attività per cui sarebbe prevista la copertura del rischio in itinere"- cfr. pag.8 comparsa costituzione primo grado) e della Controparte 4 ("Peraltro risulta indimostrato che il sinistro si sarebbe verificato mentre la signora Pt 1 si stava recando in una struttura sportiva per svolgere una delle attività coperte dall'assicurazione" - cfr. pag. 7 comparsa di
-
costituzione primo grado), parte appellante non ha fornito la prova che il tamponamento - in cui è rimasta coinvolta il 10.06.10 si era verificato,
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effettivamente, mentre si stava recando agli allenamenti (e, conseguentemente, che lo stesso rientrasse – e rientri – tra i rischi “in itinere" risarcibili in virtù della polizza assicurativa). Invero, la lamentata mancata ammissione delle prove orali appare del tutto irrilevante, anche se prima ancora inammissibile.
Infatti, da un lato la richiesta formulata in questo grado deve ritenersi inammissibile perché "Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Cass.15029/2019 ed anche conformemente Cass. 5741/2019).
E la parte appellante, non solo non ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove orali all'udienza fissata di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte del 28.4.2021), ma comunque nella presente sede.
Dall'altro lato (come detto), l'ammissione della testimonianza richiesta da parte appellante (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 c.p.c.), era, comunque, irrilevante ai fini della presente decisione poiché la prova (dell'incidente "in itinere") non poteva essere data dall'escussione del teste Tes 1 La circostanza come capitolata ("Vero è che era a conoscenza dell'incidente stradale del 10 giugno 2010 dell'atleta Parte 1
[...] che si stava recando agli allenamenti per le gare?" - cfr. memoria 183 c.p.c. comma 6 termine II parte attrice) si riferiva ad un evento (il tamponamento) rispetto al quale il testimone non aveva avuto una conoscenza diretta (non risultando per come formulata che il Tes 1 i trovasse sul luogo del sinistro), ma solo "de relato" e dunque priva di rilevanza probatoria.
Inoltre, con riguardo al mancato ordine di esibizione al CP_9 ei documenti atti a dimostrare che CP_1 pagava tutte le visite mediche del 2010 e del 2011, ribadito quanto sopra detto circa la mancata reiterazione della richiesta istruttoria, va anche aggiunto l'ulteriore profilo di inammissibilità ben potendo "l'interessato di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa" (Cass. 19475/2005), in assenza poi di alcuna allegazione e deduzione circa l'iniziativa della parte di avere richiesto siffatta documentazione e del conseguente rifiuto opposto.
Né del resto le allegazioni in atti, ossia il certificato medico del Dott. Per_1, e quello del Dott. Per 2 quali specialisti in medicina dello Sport e operanti (cfr. comparsa Fidal) presso il centro di medicina dello Sport, oltre che le certificazioni dell'esame di radiologia
(cfr. doc. 25 e 26 allegati alla memoria ex 183 c.p.c.) contenenti stampigliata l'indicazione Controparte_1 provano alcunchè con riguardo "
all'effettivo svolgersi del sinistro "in itinere" o della conoscenza comunque dello stesso da parte della CP_1
Peraltro, anche relativamente al secondo aspetto evidenziato, ovvero su chi incombesse l'obbligo di denunciare - alla Controparte_4 - il sinistro, la motivazione del
Tribunale è esente da critiche. Il contratto assicurativo stipulato dall'appellata a favore degli affiliati/tesserati è riconducibile, infatti, alla disciplina di cui all'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), per la quale vale il principio secondo il quale “i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice" (Cass. Ordinanza n. 30653/17).
La convenzione "multirischi" sottoscritta prescrive all'art. 2 ("Denuncia dei
Sinistri") delle "Norme Generali” che: "La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile", mentre all'art. 14 ("Denuncia degli infortuni obblighi relativi") della "Sezione I Infortuni" che: "La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento stesso e/o dal momento in cui
| Parte_2 e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del codice civile (...)".
Alla luce di quanto sopra appena riportato, appare evidente che l'onere di denunciare il sinistro alla Compagnia gravasse in capo all'appellante con esclusione - pertanto di obblighi a carico della CP_1
-
Inoltre, corretto è quanto affermato dal Giudice che la sussistenza della polizza e gli elementi identificativi della stessa erano stati pubblicizzati sul sito internet della CP_1 stessa, e tale da potere escludere la violazione da parte della CP_1 del generale dovere di correttezza, posto che (per stessa ammissione dell'appellante "(...) il link che parte convenuta cita risulta essere un link di difficilissima reperibilità, che rinvia ad un documento PDF senza aver alcun collegamento con il sito ufficiale DA (...)" - cfr. memoria 183 I termine di parte attrice/appellante) la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i tesserati CP_1 ra stata idoneamente pubblicizzata sul sito internet della CP_1 stessa, mentre quanto asserito che il documento era “inaccessibile" fino al 2010 risulta non dimostrata, oltre che effettivamente comunque corretto quanto eccepito (cfr. comparsa CP 1 che ben avrebbe potuto l'appellante richiedere informazioni alla società di appartenenza..
Con riferimento al secondo motivo di appello ("Sulla condanna alle spese di lite a favore della chiamata Controparte 11 - atteso l'esito del giudizio - la decisione del
Tribunale con riguardo all'attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza non si presta a censure anche alla luce del principio (Cass. Ordinanza 1123/22) secondo il quale: "allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria -
e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo".
In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello è infondato e va respinto e, conseguentemente, nessuna pronuncia va resa con riguardo all'appello incidentale svolto solo in via subordinata..
Anche per il presente grado va fatta applicazione del criterio della soccombenza e le spese di lite, poste in capo alla parte appellante, vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.7.120,00 ciascuna oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
Sezione V civile
R.G. 6303/2021
All'udienza collegiale del giorno 06/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Relatrice Dott.ssa Fiorella Gozzer
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv./Avv.ti CITRINITI EMANUELE;
COLIZZA CARLO;
presenti entrambi
Appellato/i
Controparte 1
Avv./Avv.ti VALORI GUIDO;
Avv. Illuminati in sost.
Controparte_2
Avv./Avv.ti RUSSO CLAUDIO;
Avv. Casto in sost.
***
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.
La Corte decide come da sentenza di cui darà lettura all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La Presidente Il Funzionario addetto UPP
Dott.ssa Livia Casile Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer
Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6303/2021
TRA
Parte 1
(Avv. Emanuele Citriniti e Avv. Carlo Colizza)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_3
(Avv. Prof. Guido Valori)
PARTE APPELLATA
E
Controparte 2
(Avv. Prof. Claudio Russo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14417/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14417/2021, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1Parte 1 che a sua volta aveva chiamato in causa la CP 2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della "omessa qualificazione", da parte della convenuta, del sinistro occorsole in data 10.6.2010 quale sinistro in itinere e della omessa denuncia di sinistro ad Controparte_4 nel termine di prescrizione biennale.
Il Tribunale ha, altresì, condannato la Pt 1 al pagamento delle spese processuali a favore della CP_1 e della Controparte_4 (terza chiamata in causa).
La Pt 1 ha proposto appello e ha chiesto: 1) In via preliminare di concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito: a) di accertare l'esclusiva responsabilità dell'appellata CP_1 nella mancata valutazione del sinistro "in itinere” e per l'omessa denuncia del sinistro ad Controparte_5 nel termine biennale di prescrizione;
b) di condannare la CP_1 al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) quantificati in €. 513.034,48 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3) di accertare e dichiarare che non aveva svolto neanche nel gravame domande di accertamento e/o condanna verso la [...] CP 6 come nei precedenti atti difensivi, (essendo pacifica la intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo) per cui, in riforma della sentenza, ha chiesto che le spese (di entrambi i gradi di giudizio) a favore della Compagnia
Assicurativa fossero poste a carico dell'appellata CP_1 con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Istaurato il contraddittorio si è costituita la CP_1 la quale (cfr. anche le note autorizzate del 3 ottobre 2025) ha chiesto: 1) in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello, di respingere l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado;
2) nel merito di rigettare l'appello; in via subordinata in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello accertare e dichiarare che la Controparte_4 fosse tenuta a garantire e tenere indenne la CP_1 – in virtù della polizza sottoscritta - di
-
quanto (eventualmente) dovuto all'appellata e per l'effetto “condannare la [...] Controparte_7 già Compagnia Assicuratrice CP_5 a tenere indenne la per tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_3 condannata a pagare a parte attrice per i fatti di causa"; 3) in via di appello incidentale subordinato di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata con il giudizio di primo grado da nei confronti della Parte 1
Controparte_3 ; 4) in via istruttoria di ordinare, ai sensi l'esibizione della prova dell'eventuale avvenutodell'art. 210 c.p.c., a Parte 1 pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno relativamente al sinistro asseritamente avvenuto in Roma, in data 10.06.2010; di non accogliere le istanze istruttorie e la richiesta di esibizione documentale formulate da controparte;
mentre - in caso di ammissione di prova per testi di controparte - ammettersi la prova contraria. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. La Controparte_4 ha domandato (cfr. note di trattazione del 08.11.24): 1) il rigetto dell'appello; 2) nell'ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado:
a) "di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto nascente dalla polizza n. 53000301 da parte della signora Parte 1 ai sensi dell'art. 2952 cod. civ"; b) di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura claims made prestata dalla Compagnia;
c) di limitare la condanna di CP 2 alla manleva nei limiti del massimale e delle franchigie previsti in polizza e per i soli danni addebitabili alla CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. VISTASIA COMPARSA CHE NOTE
31.10 La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Il primo giudice, in riferimento al contratto assicurativo sottoscritto dalla CP_1 ha motivato: “...(la) convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile verso terzi e verso prestatori (...) è una assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano. Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano, infatti, al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. Ha precisato che: "Nessun obbligo, dunque, poteva incombere in capo alla CP_1 in ordine alla presentazione ad CP 4 della denuncia di sinistro occorso alla Pt 1 dovendo peraltro escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, posto che la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i tesserati CP_1 e gli elementi identificativi della medesima erano stati idoneamente pubblicizzati sul sito internet della CP_1 stessa" specificando che: "non vi è alcuna prova in atti che il sinistro occorso alla Pt 1 nel 2010 fosse in alcun modo riconducibile alla attività sportiva oggetto di tesseramento e dunque coperta dalla convenzione multirischi sopra citata, neppure nella più lata accezione di "infortunio in itinere" data dall'art. 2 della sez. Il
Infortuni relativa ai tesserati CP_1 La Pt 1 si è, infatti, limitata a dedurre senza in alcun modo provare, che al momento del sinistro stradale che la ha vista coinvolta - ed asseritamente riconducibile alla responsabilità di CP 8 quale proprietario del veicolo tamponante- si stava recando agli allenamenti previsti presso il Gruppo
Sportivo dell'Esercito Italiano. Deve, inoltre, sottolinearsi che non vi è prova alcuna che la Pt 1 avesse comunicato, prima del 2018 e dunque prima dell'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, alla CP_1 non solo l'avvenuto sinistro ma anche che tale sinistro fosse da qualificarsi "in itinere" consentendo eventualmente alla convenuta di svolgere una attività più specifica di informazione in ordine alle modalità di attivazione della copertura assicurativa. Il semplice verificarsi di un sinistro causa di lesioni personali a carico della tesserata non determinava, infatti, automaticamente il sorgere del diritto all'indennizzo in virtù della polizza stipulata dalla Federazione, potendo peraltro la Pt 1 far valere il suo diritto al risarcimento del danno unicamente nei confronti del responsabile civile del sinistro stesso e, trattandosi di circolazione stradale, della sua assicurazione". Ha concluso che: "anche sotto il profilo dei danni lamentati va evidenziato che non risulta adeguatamente provato, né in verità specificamente allegato, il nesso causale tra il supposto sinistro in itinere ed il successivo abbandono dell'attività agonistica che, dalla stessa documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, sembrerebbe doversi ricondurre ad una patologia non ancora diagnosticata e ad eziologia non ancora accertata".
La parte appellante ha criticato la sentenza esplicitando vari motivi.
Con il primo "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1891 c.c. derogato dall'art. 3 della polizza Unipol del 2010", ha ritenuto che incombesse a CP_1 fornire
"documentate notizie” a CP_5 al fine di rendere operanti le garanzie relative al
"sinistro in itinere" perché l'atleta non poteva denunciare il sinistro in itinere senza il previo assenso, con timbro e firma di CP_1 Peraltro la CP_1 omettendo di agire verso CP 5 veva determinato la prescrizione dell'indennizzo assicurativo.
Con altro argomento "Erroneità e non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie documentali in violazione degli art. 115 E 116 c.p.c." ha evidenziato la
"Omessa ammissione di prove testimoniali" che erano state richieste relativamente all'allenamento dell'appellante per le olimpiadi di Barcellona del 2010, nonchè la mancata amissione, nei confronti del CP_9 dell'ordine di esibizione dei documenti al fine di potere dimostrare che era stata la CP_1 a farsi carico delle spese relative alle visite mediche alle quali si era sottoposta la Pt 1 a seguito dell'incidente.
Inoltre, ha eccepito la “Omessa motivazione della sentenza con riguardo alla idoneità della pubblicazione della polizza Unipol sul sito CP_1, perché "il link indicato da CP_1 http://DA.IT/UPLOAD/OLDFILES/2010.PDF risultava fino ad oggi non accessibile, funzionante o consultabile dal sito CP_1 e così, conseguentemente, non le era stato possibile conoscere la polizza, le clausole e denunciare correttamente il sinistro alla compagnia assicurativa.
Con l'ultimo motivo "Ingiusta condanna della Pt 1 a pagare le spese legali della terza chiamata CP_5 la Pt 1 ha censurato la sentenza ritenendo ingiusta la condanna alle spese a favore della terza chiamata in quanto la CP_1 a conoscenza della prescrizione dell'indennizzo assicurativo di CP 2 aveva spiegato (nei
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confronti della Compagnia) una domanda arbitraria e manifestamente infondata..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. 27199/2017).
Orbene, alla stregua delle censure dell'appellante come evidenziate, benchè pacifico il fatto che il diritto all'indennizzo assicurativo si era prescritto, è preliminare e dirimente accertare se l'incidente possa essere qualificato "in itinere" e come tale indennizzabile (cfr. art. 3 "Oggetto del rischio” – Sez. I Infortuni) dalle polizze infortuni
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n. 77/53000101, 65/53000301, 6353000401; 71/53000501 stipulate dalla CP_1 con la
Controparte_4 per conto di chi spetta, ovverosia a favore dei tesserati, nonché
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eventualmente su chi incombesse (tra la Contraente/Fidal e l' Controparte_10 )
l'obbligo di denunciare - alla Controparte_4 - il sinistro.
La decisione del Primo Giudice, così come riportata, che non vi era alcuna prova che il sinistro fosse riconducibile all'attività sportiva oggetto del tesseramento, non si presta a censure.
Innanzitutto, a fronte delle contestazioni della CP_1 "La Sig.ra Parte 1 infatti, non dimostra in alcun modo che al momento della causazione del sinistro si stesse recando in una struttura sportiva per compiere una delle attività per cui sarebbe prevista la copertura del rischio in itinere"- cfr. pag.8 comparsa costituzione primo grado) e della Controparte 4 ("Peraltro risulta indimostrato che il sinistro si sarebbe verificato mentre la signora Pt 1 si stava recando in una struttura sportiva per svolgere una delle attività coperte dall'assicurazione" - cfr. pag. 7 comparsa di
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costituzione primo grado), parte appellante non ha fornito la prova che il tamponamento - in cui è rimasta coinvolta il 10.06.10 si era verificato,
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effettivamente, mentre si stava recando agli allenamenti (e, conseguentemente, che lo stesso rientrasse – e rientri – tra i rischi “in itinere" risarcibili in virtù della polizza assicurativa). Invero, la lamentata mancata ammissione delle prove orali appare del tutto irrilevante, anche se prima ancora inammissibile.
Infatti, da un lato la richiesta formulata in questo grado deve ritenersi inammissibile perché "Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Cass.15029/2019 ed anche conformemente Cass. 5741/2019).
E la parte appellante, non solo non ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove orali all'udienza fissata di precisazione delle conclusioni (cfr. note scritte del 28.4.2021), ma comunque nella presente sede.
Dall'altro lato (come detto), l'ammissione della testimonianza richiesta da parte appellante (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 c.p.c.), era, comunque, irrilevante ai fini della presente decisione poiché la prova (dell'incidente "in itinere") non poteva essere data dall'escussione del teste Tes 1 La circostanza come capitolata ("Vero è che era a conoscenza dell'incidente stradale del 10 giugno 2010 dell'atleta Parte 1
[...] che si stava recando agli allenamenti per le gare?" - cfr. memoria 183 c.p.c. comma 6 termine II parte attrice) si riferiva ad un evento (il tamponamento) rispetto al quale il testimone non aveva avuto una conoscenza diretta (non risultando per come formulata che il Tes 1 i trovasse sul luogo del sinistro), ma solo "de relato" e dunque priva di rilevanza probatoria.
Inoltre, con riguardo al mancato ordine di esibizione al CP_9 ei documenti atti a dimostrare che CP_1 pagava tutte le visite mediche del 2010 e del 2011, ribadito quanto sopra detto circa la mancata reiterazione della richiesta istruttoria, va anche aggiunto l'ulteriore profilo di inammissibilità ben potendo "l'interessato di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa" (Cass. 19475/2005), in assenza poi di alcuna allegazione e deduzione circa l'iniziativa della parte di avere richiesto siffatta documentazione e del conseguente rifiuto opposto.
Né del resto le allegazioni in atti, ossia il certificato medico del Dott. Per_1, e quello del Dott. Per 2 quali specialisti in medicina dello Sport e operanti (cfr. comparsa Fidal) presso il centro di medicina dello Sport, oltre che le certificazioni dell'esame di radiologia
(cfr. doc. 25 e 26 allegati alla memoria ex 183 c.p.c.) contenenti stampigliata l'indicazione Controparte_1 provano alcunchè con riguardo "
all'effettivo svolgersi del sinistro "in itinere" o della conoscenza comunque dello stesso da parte della CP_1
Peraltro, anche relativamente al secondo aspetto evidenziato, ovvero su chi incombesse l'obbligo di denunciare - alla Controparte_4 - il sinistro, la motivazione del
Tribunale è esente da critiche. Il contratto assicurativo stipulato dall'appellata a favore degli affiliati/tesserati è riconducibile, infatti, alla disciplina di cui all'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), per la quale vale il principio secondo il quale “i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice" (Cass. Ordinanza n. 30653/17).
La convenzione "multirischi" sottoscritta prescrive all'art. 2 ("Denuncia dei
Sinistri") delle "Norme Generali” che: "La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile", mentre all'art. 14 ("Denuncia degli infortuni obblighi relativi") della "Sezione I Infortuni" che: "La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento stesso e/o dal momento in cui
| Parte_2 e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del codice civile (...)".
Alla luce di quanto sopra appena riportato, appare evidente che l'onere di denunciare il sinistro alla Compagnia gravasse in capo all'appellante con esclusione - pertanto di obblighi a carico della CP_1
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Inoltre, corretto è quanto affermato dal Giudice che la sussistenza della polizza e gli elementi identificativi della stessa erano stati pubblicizzati sul sito internet della CP_1 stessa, e tale da potere escludere la violazione da parte della CP_1 del generale dovere di correttezza, posto che (per stessa ammissione dell'appellante "(...) il link che parte convenuta cita risulta essere un link di difficilissima reperibilità, che rinvia ad un documento PDF senza aver alcun collegamento con il sito ufficiale DA (...)" - cfr. memoria 183 I termine di parte attrice/appellante) la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i tesserati CP_1 ra stata idoneamente pubblicizzata sul sito internet della CP_1 stessa, mentre quanto asserito che il documento era “inaccessibile" fino al 2010 risulta non dimostrata, oltre che effettivamente comunque corretto quanto eccepito (cfr. comparsa CP 1 che ben avrebbe potuto l'appellante richiedere informazioni alla società di appartenenza..
Con riferimento al secondo motivo di appello ("Sulla condanna alle spese di lite a favore della chiamata Controparte 11 - atteso l'esito del giudizio - la decisione del
Tribunale con riguardo all'attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza non si presta a censure anche alla luce del principio (Cass. Ordinanza 1123/22) secondo il quale: "allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria -
e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo".
In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello è infondato e va respinto e, conseguentemente, nessuna pronuncia va resa con riguardo all'appello incidentale svolto solo in via subordinata..
Anche per il presente grado va fatta applicazione del criterio della soccombenza e le spese di lite, poste in capo alla parte appellante, vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima in relazione al valore della causa, alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.7.120,00 ciascuna oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin