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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 70/2024, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...] il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, viale Angelico n. 90, presso lo studio dell'avv. Armando
Taglieri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
E
sede di Terni - in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari in forza al Processo Legale dall'avvocato Giuliana Guida, avvocato Anna Rita Fusacchia e avvocato Maria Elena Travaglini giusta delega direttoriale in calce alla comparsa di costituzione
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 253/2023. A sostegno del proprio ricorso deduceva che all'atto dell'assunzione di tutti i lavoratori erano stati trasmessi dalla società, tutti gli unilav (cfr. all. 5 al ricorso) relativi agli stessi e i contratti erano stati regolarmente fatti conoscere ai propri collaboratori (e dagli stessi firmati); che si era adeguata a tale contrattazione collettiva (cfr. all. 6 al ricorso) applicandone i minimi contrattuali, versando ai dipendenti per rispettare quanto in esso previsto anche l'assistenza sanitaria integrativa prevista dalla stessa (asicall) e contrattualizzando gli stessi con la forma prevista dal sindacato dei lavoratori del settore Deduceva che contrariamente a quanto rilevato dagli ispettori i rapporti di lavoro dei collaboratori di cui si era avvalsa non dovessero essere qualificati quali rapporti di lavoro subordinato;
tali rapporti erano stati legittimamente formalizzati nella forma del lavoro a progetto, ancora consentito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 81/2015, atteso che tale decreto aveva fatto salve le collaborazioni stabilite da accordi sindacali collettivi nazionali stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale, che ne prevedono il trattamento economico e normativo, in base alle particolari esigenze produttive ed economiche del settore pur avevando abolito il contratto a progetto;
che aveva rispettato i minimi contrattuali (comunque spettanti per le ore di lavoro anche senza risultati come previsto da ccnl); che era sta prevista la presenza- come da previsioni collettive- di due coordinatori inquadrati come lavoratori subordinati nel 6 livello del CCNL TLC, i quali avevano il compito di evitare sovrapposizioni di collaboratori nelle postazioni di lavoro e di garantire una turnazione tra le risorse in base alle loro esigenze e a quelle organizzative;
che l'attività svolta dai collaboratori era espletata con l'hardware e i software messi a disposizione da essa società e attraverso tali software avveniva la selezione dei contatti, che venivano poi smistati causalmente nelle postazioni e gestiti autonomamente dai collaboratori, che divenivano titolari della posizione, con diritto ad un compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto;
che le risorse all'interno di questa postazione autonomamente gestivano la chiamata ed il cliente diventava titolare della posizione con conseguente compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto;
che i verbali ispettivi erano illegittimi in quanto le ulteriori contestazioni mosse (mancanza delle comunicazioni obbligatorie e mancanza della sottoscrizione del contratto di lavoro da parte delle risorse) non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti in quanto nelle giornate antecedenti all'inizio delle collaborazioni la società inviava i modelli unilav e venivano sottoscritti i contratti individuali di lavoro. Deduceva l'illegittimità del verbale impugnato dalle modalità di svolgimento delle operazioni di accertamento, le quali si erano protratte per oltre un anno (per l'esattezza un anno e quattro mesi), in quanto la società, immediatamente dopo la richiesta da parte degli ispettori (settembre 2019) aveva fornito tutta la documentazione necessaria;
che solo nel dicembre del 2020 veniva inviato il verbale conclusivo, in cui non veniva indicato alcunché in merito alla documentazione fornita, a libro unico lavoro e sulla forma dei documenti ricevuti, ma si limitava a disconoscere tutti i contratti di lavoro parasubordinato sanzionando il datore nelle stesse modalità di un accertamento in assenza di regolarizzazione contrattuale nonostante, come detto, il datore di lavoro abbia seguito pedissequamente quanto indicato nel CCNL di categoria. Assumeva che i collaboratori non avevano dei giorni e degli orari fissi, in quanto nell'ambito dell'organizzazione aziendale avevano la possibilità di comunicare la propria disponibilità giornaliera di ore al fine di permettere ai coordinatori la gestione delle postazioni presenti in sede, sicché non avevano mai svolto attività con turnazioni fissa ed orari prestabiliti, ma avevano avuto la possibilità di scegliere in piena autonomia orari, modalità e tempi di svolgimento della propria collaborazione;
che, come detto, l'attività svolta dai collaboratori era espletata con l'hardware e i software messi a disposizione da essa società e attraverso tali software avveniva la selezione dei contatti, che venivano poi smistati causalmente nelle postazioni e gestiti autonomamente dai collaboratori, che divenivano titolari della posizione, con diritto ad un compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto. Deduceva che le sanzioni comminate erano troppo grave per delle conversioni di rapporti di collaborazione ancora oggetto di contenzioso su vari livelli attesa la gravità della questione. Assumeva che contrariamente a quanto contestato i lavoratori parasubordinati hanno ricevuto copia del contratto (dagli stessi controfirmato all. 08) e la società ha comunicato i relativi unilav.
Si è costituito in giudizio in persona del direttore pro CP_4 tempore, e ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la pretesa creditoria azionata era basata sulle risultanze di verbale ispettivo, risultanze dotate di particolare attendibilità, e potevano essere disattese solo nel caso di contrasto con altri elementi acquisiti al giudizio, anche per le parti in cui non possedevano fede legale privilegiata;
che dal verbale, secondo quanto accertato dai funzionati ispettivi, era emerso che tutti “i contratti di lavoro stipulati con gli operatori erano contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa” ex art. 2, lett. a) D.lgs n. 81/2015; che, tuttavia, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dai lavoratori, gli ispettori avevano accertato che: - frequentemente i collaboratori venivano adibiti a compiti diversi e, in particolare, ad attività di back office, senza la stipula di un nuovo contratto o la modifica di quello in essere, ma semplicemente sulla base di direttive impartire a voce dai coordinatori;
-erano assoggettati alle direttive dei coordinatori, i quali ne decidevano turni ed orari e li spostavano unilateralmente da una campagna all'altra; - non avevano alcuna autonomia perché non avevano la possibilità di scelta del cliente, atteso che era il sistema informatico di gestione delle chiamate, così come impostato dall'Azienda, che smistava le chiamate ogni volta che recepiva il segnale di chiusura della precedente telefonata, senza lasciare al collaboratore altra scelta se non quella di mettere in pausa la postazione;
-erano soggetti ad un contino controllo da parte dei coordinatori, che arrivavano anche a convocarli per contestare la scarsità dei risultati, desumibile dall'esiguo numero dei contratti stipulati, ovvero per riprenderli per il modo in cui conducevano le telefonate;
-a tali rapporti doveva, pertanto, trovare applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce del di quanto disposto dell'art. 2, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata pe ri motivi di seguto indicati.
Emerge dal verbale unico n. TR0000/2020-476-01 del 30.10.2020 in atti, che a seguito richiesta di intervento del 07/08/2019, nella quale si denunciava lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e Con continuativa, in data 24/09/2019 l' effettuava un accesso ispettivo presso l'unità operativa della Web Centre in Terni via Bramente 103, ove la ricorrente svolgeva attività di call-center occupandosi della promozione e vendita di prodotti vari fin dal 02/02/2018. Emergeva che nell'unità di Terni venivano principalmente, venduti e promossi prodotti e servizi in ambito Energia, in ambito Telecomunicazioni, e in ambito Comunicazioni e pubblicità; che l'attività complessiva della società viene svolta attraverso varie figure professionali, la maggior parte delle quali svolgevano compiti di contatto telefonico con la clientela;
varie erano anche le tipologie contrattuali utilizzate, tuttavia la forma predominate era costituita da contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa ex art.2 comma 2 lett. a Dlgs. 15/06/2015 n. 81.
Giova, preliminarmente, premettere che la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi: ciò ha fatto evidenziando che: "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10) e “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova e in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate". Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. E allora, attesa l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati;
atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (arg. per tutte ex Cass. Civ. sez. unite sent. n. 916/96); rilevata l'assenza, nella specie, di significativa prova contraria all'esito dell'istruttoria orale espletata, devono ritenersi accertati i fatti nei termini incorporati nei verbali ispettivi, posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e nei limiti di seguito esposti.
Va richiamata la disciplina applicabile al caso di specie. La norma applicabile ratione temporis va individuata nel D.lgs n. 81 del 2015 artt. 52 e 2, che danno attuazione alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, la quale prevedeva il “superamento” dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. art. 1, co. 2, lett. b) punto 3) e art. 1, co. 7, lett. g), nell'ambito di un più ampio disegno sistematico volto a razionalizzare e semplificare la disciplina delle tipologie contrattuali con l'obiettivo di promuovere il contratto a tutele crescenti, inteso quale forma “comune” di contratto di lavoro subordinato.. L'art. 52 cit., sotto la rubrica “Superamento del contratto a progetto”, statuisce: “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile. Pertanto, dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto, non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. L'art. 2 prevede a sua volta che 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Al verificarsi delle caratteristiche individuate dall'art. 2, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica il legislatore ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione Il legislatore del cd. job act ha previsto una serie di esclusioni elencate nell'art. 2, comma 2, alla stregua del quale la “norma di disciplina” dettata dal comma 1 non trova applicazione, avendo il legislatore selezionato taluni rapporti di lavoro autonomo cui non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato pur ricorrendo gli stessi tratti caratterizzanti previsti dall'art. 2, co.1 (etero- organizzazione, personalità della prestazione, continuità della prestazione), in quanto, per ragioni legate alla natura dell'attività esercitata, o per scelta dell'autonomia collettiva, essi non esprimono quel bisogno di protezione che ha indotto ad estendere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, fatta salva, ovviamente la possibilità che, qualora detti rapporti assumano di fatto i tratti tipologici di cui art. 2094 c.c., essi ben possono essere riqualificati nel senso della subordinazione.
2.6.La selezione dei rapporti esclusi è rimessa, in primo luogo e per quel che qui interessa, alle determinazioni dell'autonomia collettiva, in ragione della peculiare funzione autorizzatoria che le viene attribuita dalla disposizione legislativa, funzione che tuttavia, è subordinata ad una duplice condizione, da ravvisare sia nelle peculiarità riconosciute all'ambito produttivo e alle relative esigenze, anche di natura meramente organizzativa, sia nell'esistenza di una disciplina specifica, apprestata ad hoc da un accordo collettivo nazionale. Pertanto, l'autonoma collettiva non potrebbe escludere dal campo di applicazione dell'art. 2, comma 1, prestazioni etero-organizzate dal committente sul solo presupposto della particolare esigenza organizzativa-produttiva del settore, dovendo, al contempo, l'accordo contenere un quadro regolativo dedicato a tali rapporti, comprensivo del trattamento economico e di quello normativo. In assenza di una esaustiva regolamentazione da parte dell'autonomia collettiva, che garantisca ai collaboratori una compiuta disciplina del rapporto, questi ultimi non potranno andare esenti dall'applicazione delle norme relative ai rapporti di lavoro subordinato. Pertanto, a seguito della soppressione del lavoro a progetto disposto dall'art. 52 comma 1, cit i collaboratori dei call center outbound potranno essere assimilati a quei prestatori
“organizzati dal committente” per i quali non trova applicazione la disciplina estensiva di cui all'art. 2, comma 1, cit. in ragione delle peculiari esigenze produttive ed organizzative del settore, solo in quanto esista una specifica regolamentazione collettiva, idonea ad una corretta gestione dei rapporti contrattuali tra le società del settore e i
“collaboratori telefonici”.
Deduce sul punto parte ricorrente l'esclusione dell'applicazione della predetta fattispecie derivante dall'aver applicato la regolamentazione dettata dall'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita e di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound, stipulato il 1 agosto 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2033, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 213, della legge 28 giugno, n. 92, e dall'art. 24 bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134. Il predetto accordo, tuttavia, è stato posto in essere su presupposti e con finalità del tutto diversi da quelli che connotano l'accordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 81/2015, il quale deve prevedere, come si è detto, una specifica e compiuta regolamentazione dei rapporti di collaborazione, non più a progetto, in forza dei quali prestano la loro attività i lavoratori dei call center outbound. I verbalizzanti danno atto di aver acclarato, dopo aver visionato la relativa documentazione, che tutti i contratti in forza dei quali i collaboratori prestavano servizio presso la sede di Terni erano
“contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa”, fatta eccezione per quelli dei due coordinatori e Persona_1
, inquadrati come dipendenti a tempo Persona_2 indeterminato nel 6 livello del CCNL telecumunicazioni.
E' emersa la prova che la società opponente ha esercitato nei confronti dei collaboratori, non un mero potere organizzatorio, proprio del committente, ma il potere gerarchico-direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, dovendosi tra tali elementi ricomprendere, non solo le dichiarazioni rese dai testi in udienza, ma anche le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti.
Come sopra evidenziato, infatti, costituisce, principio consolidato quello secondo cui, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto ( v. Cass.6/9/2012, n. 14965, Cass. 8/9/2015, n. 17774 e Cass. 2/11/2020, n. 24208, secondo cui che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio”). Emerge dal verble ispettivo e dalle dichiarazioni testimoniali che gli operatori dalle singole postazioni accedono al programma applicativo autenticandosi mediante credenziali individuali;
tale operazione comporta l'avvio delle telefonate che vengono smistate e proposte ad ogni singola postazione in maniera automatica senza alcuna possibilità, da parte dell'operatore che non aveva, a differenza di quanto previsto al punto 3.7 del contratto, né la facoltà di scegliere autonomamente e liberamente di effettuare la chiamata tra i nominativi forniti dal cliente e interessati alla campagna di riferimento né la facoltà di rifiutare o accettare la segnalazione del nominativo in linea, ma soltanto la facoltà di interrompere il flusso delle chiamate da esitare, mettendo il sistema in pausa. Il flusso delle telefonate avviene a ritmo continuo secondo un flusso gestito automaticamente da un software che, terminata la telefonata immediatamente ne propone un'altra, a meno che l'operatore, come detto non metta la sua postazione in pausa. Tutto quanto riguarda gli obiettivi della campagna resta al di fuori della sfera discrezionale degli operatori, che ignorano completamente i criteri con cui il committente ha compilato le liste dei clienti da contattare;
esiste un solo modo per interrompere il flusso delle chiamate e questo consiste nel mettere in pausa il software selezionando a video un'apposita opzione: in tal caso , il flusso delle telefonate in entrata sulla postazione viene sospeso, permettendo all'operatore di entrare in “pausa” lavorativa. La conclusione anzidetta risulta del tutto evidente con riferimento a quegli operatori che, pur avendo concluso con la un Controparte_1 contratto di collaborazione personale e continuativa avente ad oggetto l'espletamento di attività di vendita attraverso contatto telefonico di prodotti e servizi in ambito Energia, Telecomunicazioni e Comunicazioni e Pubblicità ( v. allegato A al contratto prodotto sub n. 6 f. opponente), sono stati poi di fatto utilizzati per attività di back- office. Quanto sopra affermato è risultato confermato all'esito dell'espletata prova orale.
, escussa all'udienza del 19 novembre 2024, ha dichiarato Tes_1
“ADR: conosco Webcentre perché sono dipendente con mansioni di responsabile di sala. Sono dipendente dal febbraio 2018. ADR io mi occupo si selezione e formazione del personale. La teste ha dichiarato
“Cap. 3 il call center era aperto con due turnazioni e gli addetti si inserivano su queste fasce orarie”. La teste, per vero piuttosto evasivamente, a domanda di questo giudice ha dichiarato “ADR non è mai capitato che tutti volessero fare lo stesso orario e vi fossero fasce orarie non coperte. ADR gli addetti comunicavano l'orario di lavoro per poter organizzare il lavoro”.
“ADR venivano fornite delle liste che si trovavano all'interno del centralino e ogni operatore decideva quanti gestirne”.
La teste dopo aver confermato le dichiarazioni rese agli Testimone_2 ispettori ha affermato che doveva andare tutti i giori al call center e che non poteva scegleiere di andare solo una volta a settimana, che veniva pagata in base alle ore che faceva e che doveva fare almeno quattro ore al giorno. Sebbene la teste abbia dichiarato che avrebbe potuto assentarsi se ne avesse avuto necessità, a domanda ha dichiarato “ADR probabilmente mi è capitato di assentarmi;
adesso non ricordo”. La teste ha poi affermato “ADR non vi era un piano ferie. Se avevamo bisogno di ferie lo comunicavamo, ma non ci è mai stato imposto né impedito di farne. ADR Le ferie non erano retribuite. ADR non vi era un minimo di contratti da fare. Vi era la resa, sul numero di contatti avuti al telefono, la resa era calcolata sui contratti. ADR venivamo Testim pagati in base alle ore anche se non stipulavamo alcun contratto. caricava a sistema la lista delle persone da contattare. ADR non Tes_1 vi era un sistema di rilevazione della presenza. La teste ha affermato “ADR i turni erano stabiliti da Testimone_4
e da . ADR non si poteva scegliere se fare un'ora, Tes_1 Per_2 due o tre. Erano loro che assegnavano il turno da quattro o sei ore. ADR Se avevamo bisogno di un permesso di due ore ad esempio;
ci dicevano di non andare proprio. A me è capitato una volta. ADR dovevamo garantire un tot di 30/40 contratti al mese e se non arrivavamo ci diminuivano la retribuzione oraria e non rinnovavano il contratto. ADR Controllavano il contenuto delle telefonate e se non riuscivamo a stipulare un contratto venivamo rimproverati da e Tes_1
o dalla team leader. ADR vi sono stati dei breafing con gli Per_2 operatori e venivano dette parole pesanti nei nostri confronti. ADR era possibile fare le ferie solo ad agosto quando chiudeva il call center. Ho chiesto ferie in un altro periodo e le potevo fare ma non erano retribuite. ADR io non potevo scegliere il numero delle telefonate;
arrivavano in automatico e non le potevo rifiutare. ADR vi erano quindici minuti di pausa ogni due ore;
non potevamo scegliere quando fare la pausa”.
teste di parte convenuta, escussa all'udienza del 5 Testimone_5 marzo 2025, ha dichiarato di aver lavorato per la ricorrente da novembre 2017 fino a marzo 2019. Ha confermato il contenuto delel dichiarazioni rese. Ha dichiarato che osservava un orario dalle 14.30 alle 20.30 al lunedi al venerdi. La teste ha dichiarato di non aver mai potuto scegliere l'orario di lavoro e che lo stesso era stato indicato al momento dell'assunzione da e (“ADR Non ho mai Tes_1 Per_2 scelto l'orario di lavoro, mi è stato indicato al momento dell'assunzione. Il colloquio me l'hanno fatto e e loro Tes_1 Per_2 mi hanno indicato l'orario; io non potevo scegliere l'orario in cui svolgere la mia prestazione”). La teste ha poi incisivamente affermato “ADR in caso di assenza avevo ripercussioni sul lavoro e quindi conveniva dire che stavo male e in ogni caso dovevo avvertire la team leader. Un paio di volte sono dovuta uscire prima, chiedendo l'autorizzazione, ma sono stata punita nel senso che quando sono tornata mi hanno dato le liste che di solito si danno a chi inizia e deve imparare, mentre io ero lì da un po'. Adr non ricordo se avessi la stessa postazione;
non la sceglievo io la postazione e posso dire che cambiavano la postazione se vedevano che parlavi con i colleghi. La postazione non la sceglievo io, ma la team leadar e poi . Pt_1 Pt_2
La teste dopo aver confermato le dichiarazioni rese agli Tes_6 ispettori, ha anch'essa cofermato di non aver mai potuto scegliere l'orario di lavoro, che le era stato indicato al momento dell'assunzione. ADR le direttive mi venivano impartite da Persona_2
e . La mattina ci presentavamo e loro ci davano le
[...] Tes_1 direttive sul lavoro che bene o male erano sempre le stesse. ha dichiarato “ADR in caso di assenza dovevo Testimone_7 mandare una mail per essere autorizzata, e di aver sempre osservato ADR io osservavo l'orario 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18,30 per Telecom al lunedi al venerdi. ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e ha Testimone_8 dichiarato “ADR io osservavo l'orario 14.30 -20.00 al lunedi al venerdi, quando ero al call center. ADR Non ho mai scelto l'orario di lavoro, mi è stato indicato al momento dell'assunzione. La postazione era sempre la stessa quando ero al call center;
sono stata spostata quando c'era chiacchiericcio. ADR in caso di assenza dovevo comunicare l'assenza ed essere autorizzata. ADR al call center c'erano delle liste, la team leader seguiva l'attivazione dei contratti. ADR sono entrata con Fididata e poi da gennaio febbraio 2018 con Webcwenter. Nel passaggio nelle due società non è cambiato niente.
, escussa all'udienza del 8 aprile 2025, e ha affermato Testimone_9 che le chiamate venivano mandate dal sistema e poi ha dichiarato in udienza “ADR il turno lo sceglievo io. Io dicevo alla team leader che turno volevo;
l'ho sempre concordato. ADR ci sollecitava se non facevamo abbastanza chiamate”. Dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti da è emerso Testimone_10 che la stessa ha sempre lavorato con un turno orario di otto ore e quattro il sabato, fino al gennaio 2018 quando il turno del sabato le venne tolto perché “non stipulavo abbastanza contratti”; che le liste arrivavano direttamente in postazione;
che per tutto il periodo l'orario di lavoro era stabilito dai due responsabili e;
che i Tes_1 Per_2 predetti chiamavano in una saletta chi stipulava pochi contratti per redarguirli e che si era dimessa poiché l'orario di lavoro le era stato ridotto di iniziativa della società.
Pertanto, dalle convergenti dichiarazioni rese da Sini Payal, Tes_8
confermate in udienza, e da quelle rese agli ispettori da
[...]
, emerge che in attività di back-office vennero Testimone_7 impiegati anche Sini Payal, dal 2 febbraio 2018 alla scadenza del contratto di collaborazione (30/6/2019) e in via esclusiva;
Tes_8
che ha riferito di aver lavorato come operatrice sino al 28
[...] gennaio 2019 e, poi, dopo 4 giorni di formazione, di essere passata a lavorare in via esclusiva al back-office ENI con Controparte_5
; quest'ultima e indicato come Controparte_6 Controparte_7 addetto al back-office anche da , unitamente a Testimone_8 Tes_11
. Emerge, poi, che gli addetti al back-office ricevevano un
[...] compenso mensile di ammontare predeterminato, il quale non subiva decurtazioni in case di assenze;
che dovevano lavorare secondo turni predeterminati dall'Azienda, ossia dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, che poteva subire modifiche in base all'andamento del lavoro, ma non poteva essere modificato dall'addetto al back-office, il quale non poteva scegliere orari diversi, ad es. iniziare più tardi;
che, se necessario, il “venerdì sera , alle 18.30 circa, i responsabili bussavano alla finestra comunicando che avrebbero dovuto lavorare anche il sabato mattina”; che richieste di cambio turni o assenze o permessi dovevano essere preventivamente inoltrate via mail ai responsabili, ossia al o alla ed Per_2 Tes_1 erano soggette ad approvazione da parte dei medesimi ( cfr. dichiarazioni rese ai verbalizzanti da e da Testimone_7 Tes_8
).
[...]
Appare evidente la sussistenza un incisivo potere conformativo della prestazione lavorativa in base alle mutevoli esigenze aziendali sia con riferimento ai contenuti che alle modalità temporali, sicchè i rapporti dei medesimi appaiono senz'altro riconducibili allo schema causale dell'art. 2094 c.c.. È emerso inoltre che e effettuano un Tes_1 Parte_3 controllo continuo sull'attività svolta dai singoli operatori, fino ad arrivare a convocarli, sempre singolarmente, in un piccolo locale situato dietro le postazioni lavorative dei coordinatori stessi, dove all'operatore veniva contestata la scarsità dei risultati sulla base del numero dei contratti conclusi, o veniva ripreso per le modalità di esecuzione/conduzione delle telefonate. Il controllo riguarda anche l'orario di lavoro in quanto se l'operatore non accetta l'orario proposto, si trova a subire continui cambi di turno imposti dai coordinatori. poteri direttivi e di controllo, che esulano da quelli consentiti al committente ma sono tipici della fattispecie di subordinazione, risultano esercitati anche nei confronti degli altri operatori, giusta quanto si desume dalle dichiarazioni rese da Tes_7
e da quelle rese da agli ispettori
[...] Testimone_10 verbalizzanti, in gran parte riportate nel verbale di accertamento del 3/12/2020.
, ha confermato che gli operatori non avevano Testimone_7 alcuna possibilità di scegliere il cliente cui effettuare la chiamata, ha riferito che i coordinatori, oltre a dare supporto agli operatori nello svolgimento dell'attività, “verificavano anche la quantità delle pause che ciascun operatore faceva” e “se la pausa si prolungava, sollecitavano l'operatore a tornare in postazione”. ha Testimone_10 riferito che i coordinatori e oltre a decidere chi degli Tes_1 Per_2 operatori dovesse lavorare il sabato, chiamavano gli operatori in una stanzetta in fondo alla sala overimproveravano quelli che avessero stipulato pochi contratti e potevano per tale motivo arrivare anche a ridurre l'orario di lavoro, come appunto capitato a lei stessa.
È evidente che il collaboratore nelle prestazioni coordinate e continuative, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento della prestazione, non solo se eseguire la prestazione e in quali giorni, ma anche l'ora di inizio e di termine della prestazione giornaliera, la sospensione e la relativa durata della prestazione giornaliera;
circostanze non verificatesi nel caso di specie. Emerge dal verbale ispettivo, piuttosto, che i lavoratori erano tenuti a svolgere la loro attività all'interno dei locali aziendali, utilizzando hardware e sistemi operativi messi a loro disposizione dalla società, che selezionavano “random” i clienti dalle liste previamente fornite dai soggetti conferenti il servizio e li smistavano agli operatori che avevano esitato una precedente chiamata e davano la loro disponibilità a riceverne una successiva sicchè essi non avevano, a differenza, peraltro, di quanto previsto al punto 3.7 del contratto, né la facoltà di scegliere liberamente ed autonomamente di effettuare la chiamata tra i nominativi forniti dal cliente ed interessati alla campagna di riferimento né la facoltà di rifiutare o accettare la segnalazione del nominativo in linea, ma soltanto la facoltà di interrompere il flusso delle chiamate da esitare, mettendo il sistema in pausa. Gli operatori erano inoltre tenuti ad operare soltanto nelle fasce orarie predisposte dall'Azienda, ossia 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 10.00 alle 16.30.
In definitiva, risultando, dunque, provate le condizioni richieste dall'art. 2, comma 1, D.lgs n. 81/2015 per la applicabilità della disciplina dettata per il lavoro subordinato ai rapporti in questione, era onere della convenuta di fornire la prova delle condizioni in presenza delle quali il comma 2 esclude la operatività della “norma di disciplina”, onere che, tuttavia, come si è detto, non è stato adempiuto, con conseguente integrale applicazione dello statuto protettivo del lavoro subordinato, ivi compresi i correlati profili previdenziali, sia in considerazione della natura integrale del rinvio operato dall'art. 2, comma 1, alla disciplina di tale rapporto nel suo complesso, sia in quanto tale estensione appare comunque compatibile con le caratteristiche tipologiche delle collaborazioni etero1organizzate e coerente con la ratio di tutela sottesa alla “norma di disciplina”, che reagisce ad uno stato di “bisogno” comune a subordinati e etero- organizzati (cfr. Appello Torino 4/2/2019 n. 26 e Circolari del CP_8
30/10/2020, n. 7 e del Ministero del Lavoro dell'1/2/2016, n. 3)
Non appare poi evocabile il potere giudiziale di rimodulazione della pena, in difetto di diverse evidenze sul “merito” dell'infrazione (ad es. sull'entità dei fatti, sul globale contegno e i sottesi interessi economici, ovvero sull'eventuale assenza di recidive o aggravanti, sul livello di offensività etc.) non essendovi motivi per disattendere la stima operata dall'ente ispettivo, rispetto alla forbice edittale. Andrà rigettata anche l'eccezione afferente la durata delle operazioni di accertamento posto che 'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art.13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione fermo restando il potere del giudice di decidere in ordine alla congruità delle stesse in relazione alla complessità della violazione (Cass. n. 11129 del 1999). In ordine poi alla comunicazione all' e alla consegna dei Pt_4 Co contratti la difesa ha correttamente evidenziato come l'obbligo previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/96 è diretto ad assicurare il costante monitoraggio nell'ambito del mercato del lavoro (cfr.Cass.civ., Sez. L., Sentenza n.14960 del 25/06/2009 e Sez. L. Sentenza del 14/10/20159), mentre quello di cui all'art. 4 bis , comma 2, del D.lgs. n.181//2000 a tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che “le disposizioni presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato , quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione “ ( così in motivazione Sez. 6^-L. Ordinanza n. 20184 del 22/06/2022). Pertanto, la comunicazione non genuina effettuata dal datore di lavoro costituisce violazione degli adempimenti posti dal legislatore a carico del datore di lavoro, al quale non può essere lasciata la scelta di comunicare un tipo di rapporto di lavoro diverso da quello effettivamente in esecuzione falsando in tal modo la funzione di analisi e controllo di competenza esclusa della pubblica amministrazione. Sulla scorta delle osservazioni che precedono va rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in quanto infondata, restano assorbite altre questioni non esaminate. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015, dell'assenza di attività istruttoria, della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della concentrazione dell'attività processuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1)rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 3500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
Terni, 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 70/2024, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...] il quale agisce anche in proprio, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, viale Angelico n. 90, presso lo studio dell'avv. Armando
Taglieri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
E
sede di Terni - in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari in forza al Processo Legale dall'avvocato Giuliana Guida, avvocato Anna Rita Fusacchia e avvocato Maria Elena Travaglini giusta delega direttoriale in calce alla comparsa di costituzione
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2024, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 253/2023. A sostegno del proprio ricorso deduceva che all'atto dell'assunzione di tutti i lavoratori erano stati trasmessi dalla società, tutti gli unilav (cfr. all. 5 al ricorso) relativi agli stessi e i contratti erano stati regolarmente fatti conoscere ai propri collaboratori (e dagli stessi firmati); che si era adeguata a tale contrattazione collettiva (cfr. all. 6 al ricorso) applicandone i minimi contrattuali, versando ai dipendenti per rispettare quanto in esso previsto anche l'assistenza sanitaria integrativa prevista dalla stessa (asicall) e contrattualizzando gli stessi con la forma prevista dal sindacato dei lavoratori del settore Deduceva che contrariamente a quanto rilevato dagli ispettori i rapporti di lavoro dei collaboratori di cui si era avvalsa non dovessero essere qualificati quali rapporti di lavoro subordinato;
tali rapporti erano stati legittimamente formalizzati nella forma del lavoro a progetto, ancora consentito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 81/2015, atteso che tale decreto aveva fatto salve le collaborazioni stabilite da accordi sindacali collettivi nazionali stipulati dalle sigle sindacali più rappresentative a livello nazionale, che ne prevedono il trattamento economico e normativo, in base alle particolari esigenze produttive ed economiche del settore pur avevando abolito il contratto a progetto;
che aveva rispettato i minimi contrattuali (comunque spettanti per le ore di lavoro anche senza risultati come previsto da ccnl); che era sta prevista la presenza- come da previsioni collettive- di due coordinatori inquadrati come lavoratori subordinati nel 6 livello del CCNL TLC, i quali avevano il compito di evitare sovrapposizioni di collaboratori nelle postazioni di lavoro e di garantire una turnazione tra le risorse in base alle loro esigenze e a quelle organizzative;
che l'attività svolta dai collaboratori era espletata con l'hardware e i software messi a disposizione da essa società e attraverso tali software avveniva la selezione dei contatti, che venivano poi smistati causalmente nelle postazioni e gestiti autonomamente dai collaboratori, che divenivano titolari della posizione, con diritto ad un compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto;
che le risorse all'interno di questa postazione autonomamente gestivano la chiamata ed il cliente diventava titolare della posizione con conseguente compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto;
che i verbali ispettivi erano illegittimi in quanto le ulteriori contestazioni mosse (mancanza delle comunicazioni obbligatorie e mancanza della sottoscrizione del contratto di lavoro da parte delle risorse) non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti in quanto nelle giornate antecedenti all'inizio delle collaborazioni la società inviava i modelli unilav e venivano sottoscritti i contratti individuali di lavoro. Deduceva l'illegittimità del verbale impugnato dalle modalità di svolgimento delle operazioni di accertamento, le quali si erano protratte per oltre un anno (per l'esattezza un anno e quattro mesi), in quanto la società, immediatamente dopo la richiesta da parte degli ispettori (settembre 2019) aveva fornito tutta la documentazione necessaria;
che solo nel dicembre del 2020 veniva inviato il verbale conclusivo, in cui non veniva indicato alcunché in merito alla documentazione fornita, a libro unico lavoro e sulla forma dei documenti ricevuti, ma si limitava a disconoscere tutti i contratti di lavoro parasubordinato sanzionando il datore nelle stesse modalità di un accertamento in assenza di regolarizzazione contrattuale nonostante, come detto, il datore di lavoro abbia seguito pedissequamente quanto indicato nel CCNL di categoria. Assumeva che i collaboratori non avevano dei giorni e degli orari fissi, in quanto nell'ambito dell'organizzazione aziendale avevano la possibilità di comunicare la propria disponibilità giornaliera di ore al fine di permettere ai coordinatori la gestione delle postazioni presenti in sede, sicché non avevano mai svolto attività con turnazioni fissa ed orari prestabiliti, ma avevano avuto la possibilità di scegliere in piena autonomia orari, modalità e tempi di svolgimento della propria collaborazione;
che, come detto, l'attività svolta dai collaboratori era espletata con l'hardware e i software messi a disposizione da essa società e attraverso tali software avveniva la selezione dei contatti, che venivano poi smistati causalmente nelle postazioni e gestiti autonomamente dai collaboratori, che divenivano titolari della posizione, con diritto ad un compenso ulteriore in caso di conclusione del contratto. Deduceva che le sanzioni comminate erano troppo grave per delle conversioni di rapporti di collaborazione ancora oggetto di contenzioso su vari livelli attesa la gravità della questione. Assumeva che contrariamente a quanto contestato i lavoratori parasubordinati hanno ricevuto copia del contratto (dagli stessi controfirmato all. 08) e la società ha comunicato i relativi unilav.
Si è costituito in giudizio in persona del direttore pro CP_4 tempore, e ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che la pretesa creditoria azionata era basata sulle risultanze di verbale ispettivo, risultanze dotate di particolare attendibilità, e potevano essere disattese solo nel caso di contrasto con altri elementi acquisiti al giudizio, anche per le parti in cui non possedevano fede legale privilegiata;
che dal verbale, secondo quanto accertato dai funzionati ispettivi, era emerso che tutti “i contratti di lavoro stipulati con gli operatori erano contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa” ex art. 2, lett. a) D.lgs n. 81/2015; che, tuttavia, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dai lavoratori, gli ispettori avevano accertato che: - frequentemente i collaboratori venivano adibiti a compiti diversi e, in particolare, ad attività di back office, senza la stipula di un nuovo contratto o la modifica di quello in essere, ma semplicemente sulla base di direttive impartire a voce dai coordinatori;
-erano assoggettati alle direttive dei coordinatori, i quali ne decidevano turni ed orari e li spostavano unilateralmente da una campagna all'altra; - non avevano alcuna autonomia perché non avevano la possibilità di scelta del cliente, atteso che era il sistema informatico di gestione delle chiamate, così come impostato dall'Azienda, che smistava le chiamate ogni volta che recepiva il segnale di chiusura della precedente telefonata, senza lasciare al collaboratore altra scelta se non quella di mettere in pausa la postazione;
-erano soggetti ad un contino controllo da parte dei coordinatori, che arrivavano anche a convocarli per contestare la scarsità dei risultati, desumibile dall'esiguo numero dei contratti stipulati, ovvero per riprenderli per il modo in cui conducevano le telefonate;
-a tali rapporti doveva, pertanto, trovare applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce del di quanto disposto dell'art. 2, comma 2, del D.lgs n. 81/2015.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata pe ri motivi di seguto indicati.
Emerge dal verbale unico n. TR0000/2020-476-01 del 30.10.2020 in atti, che a seguito richiesta di intervento del 07/08/2019, nella quale si denunciava lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e Con continuativa, in data 24/09/2019 l' effettuava un accesso ispettivo presso l'unità operativa della Web Centre in Terni via Bramente 103, ove la ricorrente svolgeva attività di call-center occupandosi della promozione e vendita di prodotti vari fin dal 02/02/2018. Emergeva che nell'unità di Terni venivano principalmente, venduti e promossi prodotti e servizi in ambito Energia, in ambito Telecomunicazioni, e in ambito Comunicazioni e pubblicità; che l'attività complessiva della società viene svolta attraverso varie figure professionali, la maggior parte delle quali svolgevano compiti di contatto telefonico con la clientela;
varie erano anche le tipologie contrattuali utilizzate, tuttavia la forma predominate era costituita da contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa ex art.2 comma 2 lett. a Dlgs. 15/06/2015 n. 81.
Giova, preliminarmente, premettere che la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi: ciò ha fatto evidenziando che: "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10) e “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova e in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate". Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio. Ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. E allora, attesa l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati;
atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (arg. per tutte ex Cass. Civ. sez. unite sent. n. 916/96); rilevata l'assenza, nella specie, di significativa prova contraria all'esito dell'istruttoria orale espletata, devono ritenersi accertati i fatti nei termini incorporati nei verbali ispettivi, posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e nei limiti di seguito esposti.
Va richiamata la disciplina applicabile al caso di specie. La norma applicabile ratione temporis va individuata nel D.lgs n. 81 del 2015 artt. 52 e 2, che danno attuazione alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, la quale prevedeva il “superamento” dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. art. 1, co. 2, lett. b) punto 3) e art. 1, co. 7, lett. g), nell'ambito di un più ampio disegno sistematico volto a razionalizzare e semplificare la disciplina delle tipologie contrattuali con l'obiettivo di promuovere il contratto a tutele crescenti, inteso quale forma “comune” di contratto di lavoro subordinato.. L'art. 52 cit., sotto la rubrica “Superamento del contratto a progetto”, statuisce: “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile. Pertanto, dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto, non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. L'art. 2 prevede a sua volta che 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Al verificarsi delle caratteristiche individuate dall'art. 2, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica il legislatore ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione Il legislatore del cd. job act ha previsto una serie di esclusioni elencate nell'art. 2, comma 2, alla stregua del quale la “norma di disciplina” dettata dal comma 1 non trova applicazione, avendo il legislatore selezionato taluni rapporti di lavoro autonomo cui non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato pur ricorrendo gli stessi tratti caratterizzanti previsti dall'art. 2, co.1 (etero- organizzazione, personalità della prestazione, continuità della prestazione), in quanto, per ragioni legate alla natura dell'attività esercitata, o per scelta dell'autonomia collettiva, essi non esprimono quel bisogno di protezione che ha indotto ad estendere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, fatta salva, ovviamente la possibilità che, qualora detti rapporti assumano di fatto i tratti tipologici di cui art. 2094 c.c., essi ben possono essere riqualificati nel senso della subordinazione.
2.6.La selezione dei rapporti esclusi è rimessa, in primo luogo e per quel che qui interessa, alle determinazioni dell'autonomia collettiva, in ragione della peculiare funzione autorizzatoria che le viene attribuita dalla disposizione legislativa, funzione che tuttavia, è subordinata ad una duplice condizione, da ravvisare sia nelle peculiarità riconosciute all'ambito produttivo e alle relative esigenze, anche di natura meramente organizzativa, sia nell'esistenza di una disciplina specifica, apprestata ad hoc da un accordo collettivo nazionale. Pertanto, l'autonoma collettiva non potrebbe escludere dal campo di applicazione dell'art. 2, comma 1, prestazioni etero-organizzate dal committente sul solo presupposto della particolare esigenza organizzativa-produttiva del settore, dovendo, al contempo, l'accordo contenere un quadro regolativo dedicato a tali rapporti, comprensivo del trattamento economico e di quello normativo. In assenza di una esaustiva regolamentazione da parte dell'autonomia collettiva, che garantisca ai collaboratori una compiuta disciplina del rapporto, questi ultimi non potranno andare esenti dall'applicazione delle norme relative ai rapporti di lavoro subordinato. Pertanto, a seguito della soppressione del lavoro a progetto disposto dall'art. 52 comma 1, cit i collaboratori dei call center outbound potranno essere assimilati a quei prestatori
“organizzati dal committente” per i quali non trova applicazione la disciplina estensiva di cui all'art. 2, comma 1, cit. in ragione delle peculiari esigenze produttive ed organizzative del settore, solo in quanto esista una specifica regolamentazione collettiva, idonea ad una corretta gestione dei rapporti contrattuali tra le società del settore e i
“collaboratori telefonici”.
Deduce sul punto parte ricorrente l'esclusione dell'applicazione della predetta fattispecie derivante dall'aver applicato la regolamentazione dettata dall'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita e di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound, stipulato il 1 agosto 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2033, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 213, della legge 28 giugno, n. 92, e dall'art. 24 bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134. Il predetto accordo, tuttavia, è stato posto in essere su presupposti e con finalità del tutto diversi da quelli che connotano l'accordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 81/2015, il quale deve prevedere, come si è detto, una specifica e compiuta regolamentazione dei rapporti di collaborazione, non più a progetto, in forza dei quali prestano la loro attività i lavoratori dei call center outbound. I verbalizzanti danno atto di aver acclarato, dopo aver visionato la relativa documentazione, che tutti i contratti in forza dei quali i collaboratori prestavano servizio presso la sede di Terni erano
“contratti di collaborazione esclusivamente personale e continuativa”, fatta eccezione per quelli dei due coordinatori e Persona_1
, inquadrati come dipendenti a tempo Persona_2 indeterminato nel 6 livello del CCNL telecumunicazioni.
E' emersa la prova che la società opponente ha esercitato nei confronti dei collaboratori, non un mero potere organizzatorio, proprio del committente, ma il potere gerarchico-direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, dovendosi tra tali elementi ricomprendere, non solo le dichiarazioni rese dai testi in udienza, ma anche le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti.
Come sopra evidenziato, infatti, costituisce, principio consolidato quello secondo cui, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto ( v. Cass.6/9/2012, n. 14965, Cass. 8/9/2015, n. 17774 e Cass. 2/11/2020, n. 24208, secondo cui che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio”). Emerge dal verble ispettivo e dalle dichiarazioni testimoniali che gli operatori dalle singole postazioni accedono al programma applicativo autenticandosi mediante credenziali individuali;
tale operazione comporta l'avvio delle telefonate che vengono smistate e proposte ad ogni singola postazione in maniera automatica senza alcuna possibilità, da parte dell'operatore che non aveva, a differenza di quanto previsto al punto 3.7 del contratto, né la facoltà di scegliere autonomamente e liberamente di effettuare la chiamata tra i nominativi forniti dal cliente e interessati alla campagna di riferimento né la facoltà di rifiutare o accettare la segnalazione del nominativo in linea, ma soltanto la facoltà di interrompere il flusso delle chiamate da esitare, mettendo il sistema in pausa. Il flusso delle telefonate avviene a ritmo continuo secondo un flusso gestito automaticamente da un software che, terminata la telefonata immediatamente ne propone un'altra, a meno che l'operatore, come detto non metta la sua postazione in pausa. Tutto quanto riguarda gli obiettivi della campagna resta al di fuori della sfera discrezionale degli operatori, che ignorano completamente i criteri con cui il committente ha compilato le liste dei clienti da contattare;
esiste un solo modo per interrompere il flusso delle chiamate e questo consiste nel mettere in pausa il software selezionando a video un'apposita opzione: in tal caso , il flusso delle telefonate in entrata sulla postazione viene sospeso, permettendo all'operatore di entrare in “pausa” lavorativa. La conclusione anzidetta risulta del tutto evidente con riferimento a quegli operatori che, pur avendo concluso con la un Controparte_1 contratto di collaborazione personale e continuativa avente ad oggetto l'espletamento di attività di vendita attraverso contatto telefonico di prodotti e servizi in ambito Energia, Telecomunicazioni e Comunicazioni e Pubblicità ( v. allegato A al contratto prodotto sub n. 6 f. opponente), sono stati poi di fatto utilizzati per attività di back- office. Quanto sopra affermato è risultato confermato all'esito dell'espletata prova orale.
, escussa all'udienza del 19 novembre 2024, ha dichiarato Tes_1
“ADR: conosco Webcentre perché sono dipendente con mansioni di responsabile di sala. Sono dipendente dal febbraio 2018. ADR io mi occupo si selezione e formazione del personale. La teste ha dichiarato
“Cap. 3 il call center era aperto con due turnazioni e gli addetti si inserivano su queste fasce orarie”. La teste, per vero piuttosto evasivamente, a domanda di questo giudice ha dichiarato “ADR non è mai capitato che tutti volessero fare lo stesso orario e vi fossero fasce orarie non coperte. ADR gli addetti comunicavano l'orario di lavoro per poter organizzare il lavoro”.
“ADR venivano fornite delle liste che si trovavano all'interno del centralino e ogni operatore decideva quanti gestirne”.
La teste dopo aver confermato le dichiarazioni rese agli Testimone_2 ispettori ha affermato che doveva andare tutti i giori al call center e che non poteva scegleiere di andare solo una volta a settimana, che veniva pagata in base alle ore che faceva e che doveva fare almeno quattro ore al giorno. Sebbene la teste abbia dichiarato che avrebbe potuto assentarsi se ne avesse avuto necessità, a domanda ha dichiarato “ADR probabilmente mi è capitato di assentarmi;
adesso non ricordo”. La teste ha poi affermato “ADR non vi era un piano ferie. Se avevamo bisogno di ferie lo comunicavamo, ma non ci è mai stato imposto né impedito di farne. ADR Le ferie non erano retribuite. ADR non vi era un minimo di contratti da fare. Vi era la resa, sul numero di contatti avuti al telefono, la resa era calcolata sui contratti. ADR venivamo Testim pagati in base alle ore anche se non stipulavamo alcun contratto. caricava a sistema la lista delle persone da contattare. ADR non Tes_1 vi era un sistema di rilevazione della presenza. La teste ha affermato “ADR i turni erano stabiliti da Testimone_4
e da . ADR non si poteva scegliere se fare un'ora, Tes_1 Per_2 due o tre. Erano loro che assegnavano il turno da quattro o sei ore. ADR Se avevamo bisogno di un permesso di due ore ad esempio;
ci dicevano di non andare proprio. A me è capitato una volta. ADR dovevamo garantire un tot di 30/40 contratti al mese e se non arrivavamo ci diminuivano la retribuzione oraria e non rinnovavano il contratto. ADR Controllavano il contenuto delle telefonate e se non riuscivamo a stipulare un contratto venivamo rimproverati da e Tes_1
o dalla team leader. ADR vi sono stati dei breafing con gli Per_2 operatori e venivano dette parole pesanti nei nostri confronti. ADR era possibile fare le ferie solo ad agosto quando chiudeva il call center. Ho chiesto ferie in un altro periodo e le potevo fare ma non erano retribuite. ADR io non potevo scegliere il numero delle telefonate;
arrivavano in automatico e non le potevo rifiutare. ADR vi erano quindici minuti di pausa ogni due ore;
non potevamo scegliere quando fare la pausa”.
teste di parte convenuta, escussa all'udienza del 5 Testimone_5 marzo 2025, ha dichiarato di aver lavorato per la ricorrente da novembre 2017 fino a marzo 2019. Ha confermato il contenuto delel dichiarazioni rese. Ha dichiarato che osservava un orario dalle 14.30 alle 20.30 al lunedi al venerdi. La teste ha dichiarato di non aver mai potuto scegliere l'orario di lavoro e che lo stesso era stato indicato al momento dell'assunzione da e (“ADR Non ho mai Tes_1 Per_2 scelto l'orario di lavoro, mi è stato indicato al momento dell'assunzione. Il colloquio me l'hanno fatto e e loro Tes_1 Per_2 mi hanno indicato l'orario; io non potevo scegliere l'orario in cui svolgere la mia prestazione”). La teste ha poi incisivamente affermato “ADR in caso di assenza avevo ripercussioni sul lavoro e quindi conveniva dire che stavo male e in ogni caso dovevo avvertire la team leader. Un paio di volte sono dovuta uscire prima, chiedendo l'autorizzazione, ma sono stata punita nel senso che quando sono tornata mi hanno dato le liste che di solito si danno a chi inizia e deve imparare, mentre io ero lì da un po'. Adr non ricordo se avessi la stessa postazione;
non la sceglievo io la postazione e posso dire che cambiavano la postazione se vedevano che parlavi con i colleghi. La postazione non la sceglievo io, ma la team leadar e poi . Pt_1 Pt_2
La teste dopo aver confermato le dichiarazioni rese agli Tes_6 ispettori, ha anch'essa cofermato di non aver mai potuto scegliere l'orario di lavoro, che le era stato indicato al momento dell'assunzione. ADR le direttive mi venivano impartite da Persona_2
e . La mattina ci presentavamo e loro ci davano le
[...] Tes_1 direttive sul lavoro che bene o male erano sempre le stesse. ha dichiarato “ADR in caso di assenza dovevo Testimone_7 mandare una mail per essere autorizzata, e di aver sempre osservato ADR io osservavo l'orario 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18,30 per Telecom al lunedi al venerdi. ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e ha Testimone_8 dichiarato “ADR io osservavo l'orario 14.30 -20.00 al lunedi al venerdi, quando ero al call center. ADR Non ho mai scelto l'orario di lavoro, mi è stato indicato al momento dell'assunzione. La postazione era sempre la stessa quando ero al call center;
sono stata spostata quando c'era chiacchiericcio. ADR in caso di assenza dovevo comunicare l'assenza ed essere autorizzata. ADR al call center c'erano delle liste, la team leader seguiva l'attivazione dei contratti. ADR sono entrata con Fididata e poi da gennaio febbraio 2018 con Webcwenter. Nel passaggio nelle due società non è cambiato niente.
, escussa all'udienza del 8 aprile 2025, e ha affermato Testimone_9 che le chiamate venivano mandate dal sistema e poi ha dichiarato in udienza “ADR il turno lo sceglievo io. Io dicevo alla team leader che turno volevo;
l'ho sempre concordato. ADR ci sollecitava se non facevamo abbastanza chiamate”. Dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti da è emerso Testimone_10 che la stessa ha sempre lavorato con un turno orario di otto ore e quattro il sabato, fino al gennaio 2018 quando il turno del sabato le venne tolto perché “non stipulavo abbastanza contratti”; che le liste arrivavano direttamente in postazione;
che per tutto il periodo l'orario di lavoro era stabilito dai due responsabili e;
che i Tes_1 Per_2 predetti chiamavano in una saletta chi stipulava pochi contratti per redarguirli e che si era dimessa poiché l'orario di lavoro le era stato ridotto di iniziativa della società.
Pertanto, dalle convergenti dichiarazioni rese da Sini Payal, Tes_8
confermate in udienza, e da quelle rese agli ispettori da
[...]
, emerge che in attività di back-office vennero Testimone_7 impiegati anche Sini Payal, dal 2 febbraio 2018 alla scadenza del contratto di collaborazione (30/6/2019) e in via esclusiva;
Tes_8
che ha riferito di aver lavorato come operatrice sino al 28
[...] gennaio 2019 e, poi, dopo 4 giorni di formazione, di essere passata a lavorare in via esclusiva al back-office ENI con Controparte_5
; quest'ultima e indicato come Controparte_6 Controparte_7 addetto al back-office anche da , unitamente a Testimone_8 Tes_11
. Emerge, poi, che gli addetti al back-office ricevevano un
[...] compenso mensile di ammontare predeterminato, il quale non subiva decurtazioni in case di assenze;
che dovevano lavorare secondo turni predeterminati dall'Azienda, ossia dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, che poteva subire modifiche in base all'andamento del lavoro, ma non poteva essere modificato dall'addetto al back-office, il quale non poteva scegliere orari diversi, ad es. iniziare più tardi;
che, se necessario, il “venerdì sera , alle 18.30 circa, i responsabili bussavano alla finestra comunicando che avrebbero dovuto lavorare anche il sabato mattina”; che richieste di cambio turni o assenze o permessi dovevano essere preventivamente inoltrate via mail ai responsabili, ossia al o alla ed Per_2 Tes_1 erano soggette ad approvazione da parte dei medesimi ( cfr. dichiarazioni rese ai verbalizzanti da e da Testimone_7 Tes_8
).
[...]
Appare evidente la sussistenza un incisivo potere conformativo della prestazione lavorativa in base alle mutevoli esigenze aziendali sia con riferimento ai contenuti che alle modalità temporali, sicchè i rapporti dei medesimi appaiono senz'altro riconducibili allo schema causale dell'art. 2094 c.c.. È emerso inoltre che e effettuano un Tes_1 Parte_3 controllo continuo sull'attività svolta dai singoli operatori, fino ad arrivare a convocarli, sempre singolarmente, in un piccolo locale situato dietro le postazioni lavorative dei coordinatori stessi, dove all'operatore veniva contestata la scarsità dei risultati sulla base del numero dei contratti conclusi, o veniva ripreso per le modalità di esecuzione/conduzione delle telefonate. Il controllo riguarda anche l'orario di lavoro in quanto se l'operatore non accetta l'orario proposto, si trova a subire continui cambi di turno imposti dai coordinatori. poteri direttivi e di controllo, che esulano da quelli consentiti al committente ma sono tipici della fattispecie di subordinazione, risultano esercitati anche nei confronti degli altri operatori, giusta quanto si desume dalle dichiarazioni rese da Tes_7
e da quelle rese da agli ispettori
[...] Testimone_10 verbalizzanti, in gran parte riportate nel verbale di accertamento del 3/12/2020.
, ha confermato che gli operatori non avevano Testimone_7 alcuna possibilità di scegliere il cliente cui effettuare la chiamata, ha riferito che i coordinatori, oltre a dare supporto agli operatori nello svolgimento dell'attività, “verificavano anche la quantità delle pause che ciascun operatore faceva” e “se la pausa si prolungava, sollecitavano l'operatore a tornare in postazione”. ha Testimone_10 riferito che i coordinatori e oltre a decidere chi degli Tes_1 Per_2 operatori dovesse lavorare il sabato, chiamavano gli operatori in una stanzetta in fondo alla sala overimproveravano quelli che avessero stipulato pochi contratti e potevano per tale motivo arrivare anche a ridurre l'orario di lavoro, come appunto capitato a lei stessa.
È evidente che il collaboratore nelle prestazioni coordinate e continuative, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento della prestazione, non solo se eseguire la prestazione e in quali giorni, ma anche l'ora di inizio e di termine della prestazione giornaliera, la sospensione e la relativa durata della prestazione giornaliera;
circostanze non verificatesi nel caso di specie. Emerge dal verbale ispettivo, piuttosto, che i lavoratori erano tenuti a svolgere la loro attività all'interno dei locali aziendali, utilizzando hardware e sistemi operativi messi a loro disposizione dalla società, che selezionavano “random” i clienti dalle liste previamente fornite dai soggetti conferenti il servizio e li smistavano agli operatori che avevano esitato una precedente chiamata e davano la loro disponibilità a riceverne una successiva sicchè essi non avevano, a differenza, peraltro, di quanto previsto al punto 3.7 del contratto, né la facoltà di scegliere liberamente ed autonomamente di effettuare la chiamata tra i nominativi forniti dal cliente ed interessati alla campagna di riferimento né la facoltà di rifiutare o accettare la segnalazione del nominativo in linea, ma soltanto la facoltà di interrompere il flusso delle chiamate da esitare, mettendo il sistema in pausa. Gli operatori erano inoltre tenuti ad operare soltanto nelle fasce orarie predisposte dall'Azienda, ossia 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 10.00 alle 16.30.
In definitiva, risultando, dunque, provate le condizioni richieste dall'art. 2, comma 1, D.lgs n. 81/2015 per la applicabilità della disciplina dettata per il lavoro subordinato ai rapporti in questione, era onere della convenuta di fornire la prova delle condizioni in presenza delle quali il comma 2 esclude la operatività della “norma di disciplina”, onere che, tuttavia, come si è detto, non è stato adempiuto, con conseguente integrale applicazione dello statuto protettivo del lavoro subordinato, ivi compresi i correlati profili previdenziali, sia in considerazione della natura integrale del rinvio operato dall'art. 2, comma 1, alla disciplina di tale rapporto nel suo complesso, sia in quanto tale estensione appare comunque compatibile con le caratteristiche tipologiche delle collaborazioni etero1organizzate e coerente con la ratio di tutela sottesa alla “norma di disciplina”, che reagisce ad uno stato di “bisogno” comune a subordinati e etero- organizzati (cfr. Appello Torino 4/2/2019 n. 26 e Circolari del CP_8
30/10/2020, n. 7 e del Ministero del Lavoro dell'1/2/2016, n. 3)
Non appare poi evocabile il potere giudiziale di rimodulazione della pena, in difetto di diverse evidenze sul “merito” dell'infrazione (ad es. sull'entità dei fatti, sul globale contegno e i sottesi interessi economici, ovvero sull'eventuale assenza di recidive o aggravanti, sul livello di offensività etc.) non essendovi motivi per disattendere la stima operata dall'ente ispettivo, rispetto alla forbice edittale. Andrà rigettata anche l'eccezione afferente la durata delle operazioni di accertamento posto che 'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art.13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione fermo restando il potere del giudice di decidere in ordine alla congruità delle stesse in relazione alla complessità della violazione (Cass. n. 11129 del 1999). In ordine poi alla comunicazione all' e alla consegna dei Pt_4 Co contratti la difesa ha correttamente evidenziato come l'obbligo previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/96 è diretto ad assicurare il costante monitoraggio nell'ambito del mercato del lavoro (cfr.Cass.civ., Sez. L., Sentenza n.14960 del 25/06/2009 e Sez. L. Sentenza del 14/10/20159), mentre quello di cui all'art. 4 bis , comma 2, del D.lgs. n.181//2000 a tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che “le disposizioni presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato , quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione “ ( così in motivazione Sez. 6^-L. Ordinanza n. 20184 del 22/06/2022). Pertanto, la comunicazione non genuina effettuata dal datore di lavoro costituisce violazione degli adempimenti posti dal legislatore a carico del datore di lavoro, al quale non può essere lasciata la scelta di comunicare un tipo di rapporto di lavoro diverso da quello effettivamente in esecuzione falsando in tal modo la funzione di analisi e controllo di competenza esclusa della pubblica amministrazione. Sulla scorta delle osservazioni che precedono va rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in quanto infondata, restano assorbite altre questioni non esaminate. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015, dell'assenza di attività istruttoria, della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della concentrazione dell'attività processuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.A.C, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1)rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 3500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
Terni, 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi