Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 11 giugno 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14313 R.G. 2022 TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Lepanto n. 97, presso lo studio legale degli avv.ti Elena Iannarone e Nicola De Pascale, da cui è rapp.ta e difesa, come da atti RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Limatola, Rossana Cassarà e Gianluca Stanzione, da cui è rappresentata e difesa come da atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stata assunta dalla società convenuta, gerente esercizi di ristorazione, con sede operativa sita in via Luca Giordano n. 25/27 denominata “Trattoria Caprese”, in data 8.9.2003 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di aiuto cuoco ed inquadramento al 5° livello, a tempo pieno, poi trasformato, a decorrere dal mese di maggio 2013, in part time con prestazione lavorativa pari al 75%. Deduce che con verbale di conciliazione del 27.1.2015 le parti hanno definito i rapporti inerenti la prestazione di lavoro sino a quel momento resa,
due giorni a settimana dalle 17,00 alle 1,00 con mezz'ora di spacco;
due giorni a settimana dalle 9,30 alla 1,00 con due ore di spacco. Deduce di essere stata retribuita come da buste paga in relazione all'orario part time pattuito e di aver diritto alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro eccedente la percentuale di lavoro parziale. Asserisce, in particolare, che per il predetto periodo la prestazione di lavoro è stata resa a tempo pieno, in dispregio delle normative di legge e di contratto. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra nonché la sussistenza del diritto alle differenze retributive per le causali sopra esposte, con la condanna della convenuta al pagamento del dovuto per come quantificato negli analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo.
- LA ONVENUTA Controparte_2
Si è costituita la convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la carenza di allegazioni sulla pretesa azionata. Deduce inoltre l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito per asserita insussistenza dei fatti costitutivi circa la durata oraria dedotta, precisando che la ricorrente dal 1.2.2015 al 30.4.2015 ha lavorato dal martedì alla domenica dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 21.00 alle
24.00 e dal 1.5.2015 al 6.3.2020 ha lavorato dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 22.00 e che dal 11.3.2020 al 30.4.2021, la fruiva Controparte_1 della cassa integrazione COVID per più periodi e nella misura indicata dalle buste paga sicché la lavoratrice non prestava la propria prestazione ovvero la prestava per il ridotto numero di ore residuo. Contesta, inoltre, i conteggi avversari. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 11 gennaio 2023 è stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione anche a mezzo del libero interrogatorio personale delle parti in causa, con formulazione di proposta conciliativa da parte dell'Ufficio. Rinviata più volte la causa per consentire l'esame della proposta predetta e stante la mancata concretizzazione di un accordo, all'udienza del 8 febbraio 2025 è stata ammessa la prova testimoniale formulata dalle parti, espletata poi, anche a seguito di rinvii chiesti dalle parti, nelle successive udienze del 12 settembre 2023 e del 17 aprile 2024. Anche a seguito della rinuncia al mezzo istruttorio di parte resistente, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 2 ottobre 2024, nella quale le parti chiedevano rinvio per nuovo esame della soluzione conciliativa. Rimasto senza esito anche tale nuovo tentativo di conciliazione, all'udienza del 30 ottobre 2024, ritenutane la necessità, è stata disposta una Ctu contabile, con incarico al dott. . Esperita la Persona_1
Ctu e depositata la perizia, sono stati richiesti chiarimenti all'ausiliario del Tribunale ai fini della compiuta risposta ai quesiti di incarico. All'udienza odierna, acquisiti i predetti chiarimenti, sentita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che dall'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento delle pretese. Parte ricorrente deduce invero di aver svolto la prestazione di lavoro subordinato con le mansioni e con gli orari analiticamente descritti, per il periodo pure specificamente indicato e chiede pertanto le differenze retributive asseritamente dovute per integrare il precetto della retribuzione minima costituzionalmente garantita, in ragione del maggior orario asseritamente svolto, specificando i titoli delle varie poste retributive richieste- ivi comprese quelle per lavoro supplementare e straordinario oltre che il ricalcolo proporzionale per gli istituti retributivi indiretti e differiti, alla stregua delle previsioni del CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro. Tali allegazioni appaiono tali da far ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto sufficienti a determinare le ragioni e circostanze di fatto della domanda, consentendo la difesa della controparte – che invero risulta compiutamente estesa anche al merito della pretesa- e la piena comprensione della domanda al giudice. Va pertanto respinta la preliminare eccezione di nullità e inammissibilità del ricorso. Quanto al merito deve ritenersi che dalle risultanze in atti risulta non contestata l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo indicato in ricorso e con le mansioni ivi indicate nonché la circostanza dell'inquadramento nel livello 5 del CCNL Terziario- pubblici esercizi. Contestata è invece la durata oraria della prestazione lavorativa, nonché l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva per il periodo decorrente dal 28 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Dalle risultanze della prova testimoniale espletata deve ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente con un impegno orario di lavoro nei termini che di seguito si precisano. Il teste escusso all'udienza del 12 settembre 2023, ha riferito “… Tes_1
Sugli orari di lavoro da lei osservati a partire dal gennaio 2015, posso dire che erano gli stessi miei. Erano orari articolati su 8 turni settimanali: 2 volte alla settimana facevamo dalle 9:30 alle 17:00 circa. Poi dalle 19:30 fino a chiusura che dipendeva anche dagli orari degli spettacoli del teatro di fronte, Per_2
, perché facevamo mangiare le persone che uscivano dal teatro e
[...] quando il teatro era chiuso, facevamo gli orari del ristorante, chiudevamo alle 24:00, 24:30. Quando il teatro era aperto si faceva più tardi, tra l'una e le due di notte. Un secondo turno era circa dalle 9:30 alle 17:00 circa per gli altri 4 giorni a settimana con una pausa di circa mezz'ora, oppure in alternativa era dalle 17:30 alla chiusura sempre con una mezz'ora di pausa per consumare il pasto. Avevamo un giorno a settimana di riposo che variava dal lunedì al venerdì” La teste escussa all'udienza del 17 aprile 2024, ha riferito: Tes_2
“ Circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente posso dire che è stato uguale al mio e andava dalle ore 9,9:30 sino alle ore 16:30/17.00 e poi dalle 18:30 fino alla chiusura che variava secondo l'affluenza dei clienti, ciò per il turno lungo per due giorni a settimana, che di solito erano sabato e domenica;
negli altri giorni della settimana, si osservava il turno di mattina o quello pomeriggio/sera a settimane alternate. In tutto si lavorava per 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo che variava. Nell'arco dei due turni orari, si osservavano poi delle pause di circa mezz'ora, sempre se era possibile per le esigenze del servizio. Il ristorante era aperto 7 giorni su 7 e si ruotava per coprire l'intera settimana.” Le suddette dichiarazioni testimoniali appaiono tali da fondare il pieno convincimento dello Scrivente circa la prova dell'orario di lavoro svolto, tenuto conto che provengono da persone a diretta conoscenza dei fatti riferiti, per aver lavorato, nei periodi specificati presso il ristorante della convenuta, insieme alla ricorrente;
sono pienamente coerenti e compatibili tra di loro;
provengono da persone pienamente attendibili e scevre da ogni condizionamento, non essendo più dipendenti della convenuta né risultando avere alcuna pendenza o contesa con la stessa. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non utili al convincimento le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 12 settembre Tes_3
2023, il quale ha riferito: “La ricorrente a partire dal febbraio 2015, lavorava part time, in particolare lavorava dalle ore 13:00 alle 15:00 e la sera dalle 21:00 alle 24:00, per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo. L'orario è rimasto quello da me detto fino al 2020”. Va ritenuto che tali dichiarazioni non appaiono pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetto ancora dipendente della convenuta e pertanto legato da vincolo di soggezione al potere datoriale e al metus conseguente e che, inoltre, da un attento esame delle stesse, si evincono rilevanti incongruità e incoerenze interne – si veda il riferimento a un orario di lavoro identico per tutto il periodo considerato, in difformità alla stessa tesi difensiva della resistente e ai pacifici mutamenti degli assetti contrattuali del rapporto di lavoro in causa, con riduzione progressiva della percentuale di orario part time – ovvero insufficienti riferimenti alla prestazione oraria della ricorrente – il teste riferisce di aver lavorato sempre su un solo turno giornaliero, di mattina o di sera, mentre riferisce che la ricorrente ha lavorato sia di mattina che di sera, così implicitamente riconoscendo di non essere stato presente, almeno, ad uno dei turni di lavoro della e rendono pertanto Pt_1 non circostanziata la testimonianza. Per tutte le riportate ragioni la testimonianza del on appare tale da confutare le dichiarazioni degli altri Tes_3 testi che appaiono viceversa attendibili, precise e concordanti, come già sopra ritenuto. Da siffatte dichiarazioni risulta la prova dello svolgimento della prestazione di lavoro per il numero medio di 56 ore settimanali, considerati i due turni di mattina o di sera, per quattro giornate a settimana – dalle 9,30 alle 17,00, pari a 7 ore e mezzo, e dalle 17,30 alla chiusura alle ore 24, pari a ore 6 e mezzo- nonché il turno c.d. spezzato o doppio turno, per due giornate a settimana, coincidenti di solito con i fine settimana – dalle ore 9,30 alle 17,00 e dalle ore 19,30 alla chiusura stimata intorno all'una e trenta di notte, pari a ore 13 e mezzo per giornata. Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa per il predetto maggior orario, con conseguente diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione contrattualmente dovuta per il numero di ore di lavoro reso, risultando la stessa aver percepito una retribuzione in busta paga, parametrata all'orario di lavoro parziale, ab origine contrattualmente pattuito. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive spettanti tra la retribuzione dovuta e quella percepita, anche in considerazione delle maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare – eccedente quello parziale-
, per il lavoro straordinario – eccedente le 40 ore settimanali, nonché per il ricalcolo degli istituti retributivi indiretti – mensilità aggiuntive, ferie, ROL- e differiti – TFR, si è proceduto alla nomina di Ctu contabile. Le conclusioni del Ctu, dott. , anche a seguito delle integrazioni rese Per_1
a chiarimento, appaiono immuni da vizi logici, oltre che intrinsecamente coerenti e compatibili con le altre risultanze istruttorie e possono pertanto essere poste a fondamento della presente decisione. Il Ctu ha adeguatamente specificato i criteri di computo osservati sia per la retribuzione dovuta che per quella percepita e quindi per quella ancora spettante alla lavoratrice, illustrando tali criteri con il deposito di analitici prospetti di calcolo che danno conto delle somme parziali e quindi del totale dovuto. In conclusione, deve ritenersi spettante alla lavoratrice l'importo complessivo di euro 74.845,82, di cui euro 5.061,00 a titolo di TFR ricalcolato in base alla retribuzione dovuta per il periodo dal 27 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente alle differenze retributive di cui sopra, con condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 69,784,82- così determinato stante la mancanza di condizione di esigibilità del TFR risultando il rapporto non ancora cessato -, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. - LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con la condanna della convenuta al pagamento stesse, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive pari a euro 74.845,82, di cui Parte_1 euro 5.061,00 a titolo di TFR ricalcolato in base alla retribuzione dovuta per il periodo dal 27 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020; condanna della convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della Parte_1 complessiva somma di euro 69,784,82, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta per il resto la domanda principale;
condanna parte resistente, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, , delle spese di lite, che liquida in euro 379,50 Parte_1 per esborsi da contributo unificato e in euro 7.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 11.06.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo