Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/06/2025, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10726/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10726 del 2021, proposto da
FR AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Lenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 688 del 30.6.2021, notificata il 5.7.2021, emessa dal responsabile del settore edilizia del Comune di Tarquinia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. FR AM ha impugnato la determinazione n. 688 del 30.6.2021, notificata il 5.7.2021, con cui il responsabile del settore edilizia del Comune di Tarquinia ha disposto “ 1) lo sgombero degli immobili abusivamente realizzati e della superficie di terreno individuata al Catasto nella particella 509 del Foglio 111 del Comune di Tarquinia, da persone e cose; 2) di assegnare giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, per ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto al precedente punto 1; 3) che qualora non verrà dato seguito a quanto sopra disposto, entro il termine assegnato, si procederà d'ufficio con addebito e riscossione coatta delle somme impegnate per lo sgombero da parte degli uffici/autorità competenti; 4) gli immobili, oggetto del presente atto di accertamento, per i quali il medesimo "costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari", ai sensi del co. 3 art. 15 LR 15/2008 e ss.mm.ii., che "si verifica di diritto a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo" co. 6 art. 15 e del co. 3 art. 26 della LR 15/2008 e ss.mm.ii., come di seguito indicati; (…) area di sedime delle opere abusivamente realizzate sopra riportate e ulteriore area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, residuale della p.lla 509 del foglio 111 in località San Giorgio, inferiore al limite massimo di legge, come determinata nel presente atto ed ivi illustrato e motivato, individuata nella complessiva consistenza catastale di mq 865; (…) manufatti descritti in premessa, nonchè tutte le altre "... opere eventualmente nel frattempo abusivamente realizzate...", presenti sulla p.lla 509 del foglio 111, abusivamente realizzati e oggetto di mancata esecuzione dell'ordinanza 335 del 11.11.2019, prot. reg. gen. n. 40784, notificata rispettivamente ai soggetti le cui generalità sono riportate ai punti 1 e 2 dell'allegato A della presente determinazione, in data 28.11.2019 e in data 22.12.2019 ”.
Le opere abusive rilevate dall’Amministrazione consistono in: “ n. 4 roulotte, due minori di circa mt 2,20 x 3,80 e due maggiori di circa mt 2,20 x 5,20, dichiarale dal soggetto indicato al punto 1) dell'allegato A), utilizzate per ospitare cani, tranne una per sua abitazione; una serie di opere murarie, quali muretti e basamenti, ospitanti un'area di attrezzature idrauliche (un lavello, doccia e lavatrice a cielo aperto funzionanti), con vicino il coperchio in cemento di un pozzetto la cui canalizzazione non è visibile; un manufatto in legno di circa 17,50 mt x mt 3,35, di altezza costante di circa mt 1,96, lateralmente aperta tipo tettoia, con copertura piana in pannelli tipo "sandwich" e chiuso lateralmente da pannelli prevalentemente in legno ad esclusione della parte in fondo, sul lato corto, per una lunghezza di circa 1,85; tutto il manufatto risulta per quanto rilevabile in sicurezza e prevalentemente utilizzato per ricovero cani, visibili ed udibili esternamente; in fondo al terreno, all'angolo dx, sono visibili due cisterne/serbatoi acqua in polietilene e la chiusura di un pozzo a terra; a fianco alle roulottes centrali, sul lato sx, è collocata un'imbarcazione su plancito in cemento, in prossimità di un autoveicolo munito di gancio; sul lato sx, in prossimità dell'ingresso, sono presenti gabbie per animali poggiate sul terreno; di dimensioni varie e variamente distribuite sul terreno negli spazi liberi tra i manufatti/roulottes risultano eseguite pavimentazioni varie in elementi cementizi o gettate di conglomerato sparsi per l'area sono visibili depositi di materiali vari quali pneumatici, motori, parti di arredi e di mobilia ”.
Oltre a ciò, le opere abusivamente realizzate ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed anche di interesse archeologico.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) illegittimità in via derivata della determinazione impugnata.
Il ricorrente ha esposto che la determinazione impugnata è stata “ emessa quale conseguenza dell'ordinanza di demolizione n. 335 del 11.11.2019, notificata alla proprietaria, sig.ra NI MA ZI, in data 26 novembre 2019 e all'utilizzatore del terreno, sig. AM FR, in data 18 novembre 2019 ” (cfr. pag. 3).
Ha contestato che per i manufatti insistenti nell’area oggetto del contendere sarebbe stata esclusa l’ammissibilità al procedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. 42/2004: rilievo che sarebbe stato confermato sia dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota del 22.9.2020, prot. n. 31611, sia dalla Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con nota prot. 36448 del 29.10.2020 (cfr. pag. 4); ma tutto ciò, senza consentire al ricorrente di poter essere informato dell’evoluzione di tali procedimenti e, dunque, di poter efficacemente esercitare le proprie prerogative di partecipazione, anzi, addirittura ponendo in dubbio il pronunciamento regionale, tenuto conto che tale amministrazione non avrebbe “ a tutt'oggi avviato il procedimento per l'esame dell'istanza di compatibilità ambientale presentata dall'odierno ricorrente in data 30.12.2019 ” (cfr. pag. 5).
Ha, quindi, contestato l’operato del Comune, il quale “ anziché attendere che l'Ente Regione - autorità preposta alla gestione del vincolo - avvii la procedura di compatibilità, invia alla Soprintendenza, in data 10.01.2020, un atto di opposizione al nulla-osta di compatibilità paesaggistica, facendo riferimento, peraltro ad un piano di lottizzazione non ancora approvato, (il piano, infatti, viene approvato il 14.08.2020), traendo in inganno l'interlocutore il quale, a sua volta, con nota del 14.09.2020, esprime un preavviso di diniego carente di potere ” (cfr. pag. 10).
2°) Nullità della determinazione impugnata.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che l’Amministrazione non avrebbe potuto emettere la determinazione oggetto di impugnazione, “ atteso che la proprietaria del terreno non è responsabile dell'abuso edilizio, di cui all'ordinanza di demolizione n. 335/2019. L’art. 15, comma 5, LR n. 15/2008, prevede che non si procede all'acquisizione dell'area, ma esclusivamente alla demolizione dell'opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell'abuso. Nella specie, il Comune di Tarquinia è ben consapevole che la proprietaria del terreno distinto in catasto al foglio 111, particella 509, non è responsabile dell'abuso edilizio oggetto di demolizione di cui all'ordinanza n. 335/2019, atteso che lo stesso è stato perpetrato dall’odierno ricorrente ” (cfr. pag. 11).
Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio e all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto illustrato, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei due motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente.
Nell’ordinanza di demolizione n. 335 dell’11.11.2019 si è, anzitutto, rilevato – in chiave ricostruttiva – che sul terreno censito al foglio 111, particella 509 erano già state realizzate altre e precedenti opere abusive che avevano reso necessario l’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 9104 del 27.1.2015, quest’ultima ottemperata parzialmente, come è risultato dal verbale redatto dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Tarquinia a seguito di sopralluogo del 29.4.2015.
Cosicché, l’Amministrazione ha accertato che le opere rinvenute all'esito del sopralluogo del 2.10.2020 (riportate nel verbale prot. 1213 del 12.1.2021) “ non sono le medesime opere di cui alla precedente ordinanza di demolizione n. 9104/2015, corre confermato tra l'altro dall'attività di verifica comparativa della documentazione fotografica agli atti dell'ufficio, bensì costituiscono attività edilizia abusivamente realizzata senza titoli e senza nulla-osta/autorizzazioni dovuti, altra e diversa e successivamente eseguita rispetto alle opere di cui all'ordinanza n. 9104/2015 ”.
Nell’impugnato provvedimento si è, pertanto, registrata l’inottemperanza del ricorrente: un atto dichiarativo e ricognitivo di un effetto traslativo della proprietà che si determina ipso iure ed in modo gratuito in favore del Comune per effetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 15, comma 2 della legge regionale 15/2008.
Quanto al conseguenziale sgombero, vanno richiamate le statuizioni maturate in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337), ossia che l’Amministrazione può agire autoritativamente ordinando lo sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio degli abusi edilizi, così come tratteggiato dalla disciplina del DPR 380/2001, per il rilascio dell’immobile occupato da soggetti privati, al fine di conseguirne l’immissione in possesso e procedere da sé alla demolizione.
Nella specie è dirimente considerare che l'ordinanza 335 del 11.11.2019 non è stata impugnata dal ricorrente, il quale ha contestato in giudizio di essere un mero “utilizzatore” del terreno: circostanza, però, documentalmente smentita sulla scorta dell’esame dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata al Comune di Tarquinia in data 30.12.2019, nella quale il medesimo si è autoqualificato come “ promissario acquirente e realizzatore delle opere sul lotto di terreno ” sanzionate con “ l’ordinanza del 11/11/2019 registro generale n. 335 ”; né alcuna impugnazione è stata proposta dalla sig.ra MA ZI NI: il che ha determinato l’acquiescenza all’accertamento delle opere abusivamente realizzate, nei termini sopra indicati.
Il Collegio non ravvisa idonee ragioni per discostarsi dal predetto orientamento, non ritenendo nella specie dirimente neanche la circostanza che il procedimento di compatibilità paesaggistica sarebbe stato viziato e/o che sarebbe, parimenti, illegittimo il piano di lottizzazione approvato dall’Amministrazione comunale: profili di doglianza che in alcun modo possono porre in discussione la pacifica abusività edilizia delle opere sanzionate dall’Amministrazione, da cui ha tratto sostanza l’emissione dell’impugnato ordine di sgombero, afferente, peraltro, non soltanto alle opere abusivamente realizzate nell’immobile controverso, ma a tutto il terreno oggetto di controversia (comprendente sia l'area di sedime delle opere abusive (mq 865) sia l’area residuale a detta area di sedime (mq 754,17), rimasta libera).
Privo di pregio è, infine, il rilievo riguardante la posizione della proprietaria, sig.ra MA ZI NI, la quale sarebbe estranea alla commissione dei rilevati abusi edilizi:
Nella specie, il rapporto di proprietà individuato dal Comune in capo ad entrambi i ricorrenti “ in qualità di responsabili dell’abuso e proprietari ”, non è stato confutato dalla predetta ricorrente (ad esempio, allegando il titolo di proprietà dell’immobile in questione), ma solo genericamente contestato; e, comunque, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del DPR 380/2001, “ il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 ”.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO