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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11198/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11198/2024 promossa da: nata a [...], California negli STATI UNITI in data Parte_1 03/01/1983
nato a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. GORETTA FIORELLA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26/06/2024, ritualmente notificato, nata a [...], Parte_1 California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 e , nato a [...], Parte_2 California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 Persona_2
o ), nato a [...] il [...], il quale, dopo essere
[...] Persona_1 emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra in data CP_2 18/01/1980, presso San Paolo e dalla loro unione nascevano negli i gemelli, ricorrenti nel presente giudizio, e , nati a Palo Alto, Stati Parte_1 Parte_2 Uniti d'America, il giorno 03/01/1983 (cfr. docc. 1-6);
- che i ricorrenti e il fratello si Parte_1 Parte_2 sposavano in Brasile rispettivamente il 16/03/2013 e il 19/03/2013 (cfr. docc. 4 e 6). Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, Parte_1 e fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal
[...] Parte_2 padre , nato a [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e Persona_1 che la cittadinanza è dunque stata trasmessa ai figli, odierni ricorrenti, e Parte_1
. Parte_2 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 8-10) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_3 a San Paolo a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese.”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non a caso, al momento della richiesta dei ricorrenti, il Consolato competente di San Paolo stava evadendo le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate nell'anno 2011. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il padre
è cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1956, successivamente Persona_1 Pt_3 trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza per cui il padre dei ricorrenti non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano. Ed invero, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il padre dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 7). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge 555 del 1912, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai figli e , nati a Palo Alto, California, negli Stati Parte_1 Parte_2 Uniti d'America, il 03/01/1983. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 18/01/1956), i suoi discendenti sono Pt_3 diventati cittadini brasiliani come si evince dai passaporti brasiliani dei ricorrenti allegati al ricorso (cfr. docc. 11 e 12). Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. L'avo poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai figli, ricorrenti, Persona_1 e . Parte_1 Parte_2 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 e
[...]
, nato a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983, il Pt_2 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11198/2024 promossa da: nata a [...], California negli STATI UNITI in data Parte_1 03/01/1983
nato a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. GORETTA FIORELLA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26/06/2024, ritualmente notificato, nata a [...], Parte_1 California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 e , nato a [...], Parte_2 California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 hanno evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo (o Persona_1 Persona_2
o ), nato a [...] il [...], il quale, dopo essere
[...] Persona_1 emigrato in territorio brasiliano, contraeva matrimonio con la sig.ra in data CP_2 18/01/1980, presso San Paolo e dalla loro unione nascevano negli i gemelli, ricorrenti nel presente giudizio, e , nati a Palo Alto, Stati Parte_1 Parte_2 Uniti d'America, il giorno 03/01/1983 (cfr. docc. 1-6);
- che i ricorrenti e il fratello si Parte_1 Parte_2 sposavano in Brasile rispettivamente il 16/03/2013 e il 19/03/2013 (cfr. docc. 4 e 6). Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio: il Giudice, verificata Controparte_1 la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 19/06/2025 parte attrice ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, Parte_1 e fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal
[...] Parte_2 padre , nato a [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e Persona_1 che la cittadinanza è dunque stata trasmessa ai figli, odierni ricorrenti, e Parte_1
. Parte_2 La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis
– alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 8-10) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Parte_3 a San Paolo a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli
[...] appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese.”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non a caso, al momento della richiesta dei ricorrenti, il Consolato competente di San Paolo stava evadendo le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate nell'anno 2011. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il padre
è cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1956, successivamente Persona_1 Pt_3 trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza per cui il padre dei ricorrenti non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano. Ed invero, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano Persona_1 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il padre dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 7). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge 555 del 1912, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai figli e , nati a Palo Alto, California, negli Stati Parte_1 Parte_2 Uniti d'America, il 03/01/1983. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 18/01/1956), i suoi discendenti sono Pt_3 diventati cittadini brasiliani come si evince dai passaporti brasiliani dei ricorrenti allegati al ricorso (cfr. docc. 11 e 12). Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. L'avo poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana ai figli, ricorrenti, Persona_1 e . Parte_1 Parte_2 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983 e
[...]
, nato a [...], California negli STATI UNITI in data 03/01/1983, il Pt_2 diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025 Il Giudice
Monica Mastrandrea