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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8589 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8589/2021 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PIGNATELLI VITO, OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PIETRO TERMINIELLO e CP_1
O EMILIANO, OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
MOTIVI I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I.1.- Si controverte del credito complessivo di € 5396,95, vantato da nei CP_1 confronti della (C.F. ), a titolo di Controparte_2 P.IVA_1 compenso ma Pre Consiglio di Amministrazione della medesima società nel periodo dal 21.09.2020 al 03.03.2021, data in cui il rassegnava le proprie dimissioni. CP_1
I.2.- Richiesta ed ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1908/2021 del 04.05.2021), il debitore ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c, eccependo:
- l'impossibilità per la società opponente di adempiere alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo, stante l'oggettiva indisponibilità di un conto corrente bancario attraverso il quale effettuare pagamenti, circostanza non imputabile alla medesima ma riconducibile al reiterato rifiuto, da parte degli istituti di credito interpellati, di aprire un nuovo rapporto bancario, nonostante l'esistenza di liquidità disponibile su un conto transitorio;
- la conseguente applicabilità dell'art. 1256 c.c., con esclusione della responsabilità del debitore per l'inadempimento e, quantomeno, con sospensione dell'esigibilità dell'obbligazione;
- in via gradata, l'assenza di colpa nell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., con esclusione della responsabilità per il mancato pagamento del compenso vantato dal sig.
. CP_1 ncluso per la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 14.06.2021). I.3.- L'opposto , costituitosi ritualmente in giudizio (comparsa di risposta CP_1 depositata il 22. tegralmente contestato le eccezioni e le allegazioni formulate dalla società opponente, deducendo l'infondatezza – in fatto e in diritto – dei motivi posti a fondamento dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato come la società
[...] non abbia in alcun modo contestato né l'an debeatur, né il quantum, Parte_1 rre una presunta impossibilità di adempiere fondata sull'asserita indisponibilità di un conto corrente operativo, senza tuttavia offrire alcuna prova in ordine alla natura non imputabile di tale impossibilità. Ha quindi sostenuto la piena esigibilità del proprio credito a titolo di compenso maturato per l'incarico ricoperto quale membro del Consiglio di Amministrazione della società dal 21.09.2020 al 03.03.2021, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriore, ha invocato la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, evidenziando il carattere temerario dell'opposizione proposta, fondata su argomentazioni ritenute dilatorie e destituite di fondamento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese e competenze di lite. I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (ord. del 18.11.2021), all'udienza del 07.11.2024 la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. II. - L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. II.1. - Parte opponente non ha contestato né l'esistenza o la validità del rapporto sottostante al credito azionato, né il quantum debeatur, limitandosi a dedurre l'impossibilità di adempiere per ragioni connesse alla presunta indisponibilità di strumenti bancari idonei all'esecuzione del pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'impossibilità di adempiere, per essere idonea ad escludere la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1218 c.c., deve essere assoluta, oggettiva e non imputabile, né riconducibile a carenza organizzativa o ad una generica crisi finanziaria o gestionale della debitrice. In particolare, è principio consolidato che le obbligazioni pecuniarie non possono mai considerarsi oggettivamente impossibili, in quanto il denaro è un bene fungibile e astrattamente sempre reperibile, per cui l'inadempimento derivante da carenza di liquidità costituisce un'ipotesi di impossibilità soggettiva, irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità. Come ribadito dalla Suprema Corte, “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto.” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013; conforme: Cass. Civ. Sez. L. Sentenza n. 9645 del 20/05/2004) II.2. - Nel caso in esame, la società opponente si è limitata ad allegare l'assenza di un conto corrente attivo e la difficoltà nel reperire un istituto di credito disposto ad aprirne uno nuovo, senza tuttavia offrire alcuna prova rigorosa né in ordine all'oggettiva impossibilità di effettuare pagamenti per cause a sé estranee, né in ordine all'adozione di concrete misure alternative per adempiere alla propria obbligazione, quali, ad esempio, il pagamento mediante strumenti diversi o l'adempimento per il tramite di terzi. Tali circostanze, non adeguatamente dimostrate, integrano semmai una difficoltà soggettiva, non sufficiente ad escludere la responsabilità del debitore, tanto più ove si consideri che, come lo stesso opposto ha dedotto, la società opponente continua a rimanere inadempiente anche nei confronti di altri creditori. II.
3 - L'opponente, dunque, non ha fornito elementi idonei a provare che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile, né ha dedotto, in termini giuridicamente rilevanti, un'esclusione o sospensione dell'esigibilità del credito. Ne consegue il venir meno del fondamento stesso dell'opposizione, che va, pertanto, rigettata. III.- Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte opposta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite, né risultando integrati gli estremi del dolo o della colpa grave richiesti dalla norma. Invero, sebbene l'opposizione risulti infondata nel merito, essa si fonda su argomentazioni giuridiche (riferite agli artt. 1256 e 1218 c.c.) che, pur risultando infondate, non possono ritenersi connotate da dolo o colpa grave, né appaiono strumentali, pretestuose o dilatorie. IV.- Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 dm 55/2014 come mod. dm 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 14.06.2021 da nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
n. 1908/2021 notificato il 05.05.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1908/2021;
2. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto ) delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
3553,90 oltr e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 05/06/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Felice Forte CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8589/2021 promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PIGNATELLI VITO, OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to PIETRO TERMINIELLO e CP_1
O EMILIANO, OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
MOTIVI I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. I.1.- Si controverte del credito complessivo di € 5396,95, vantato da nei CP_1 confronti della (C.F. ), a titolo di Controparte_2 P.IVA_1 compenso ma Pre Consiglio di Amministrazione della medesima società nel periodo dal 21.09.2020 al 03.03.2021, data in cui il rassegnava le proprie dimissioni. CP_1
I.2.- Richiesta ed ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1908/2021 del 04.05.2021), il debitore ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c, eccependo:
- l'impossibilità per la società opponente di adempiere alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo, stante l'oggettiva indisponibilità di un conto corrente bancario attraverso il quale effettuare pagamenti, circostanza non imputabile alla medesima ma riconducibile al reiterato rifiuto, da parte degli istituti di credito interpellati, di aprire un nuovo rapporto bancario, nonostante l'esistenza di liquidità disponibile su un conto transitorio;
- la conseguente applicabilità dell'art. 1256 c.c., con esclusione della responsabilità del debitore per l'inadempimento e, quantomeno, con sospensione dell'esigibilità dell'obbligazione;
- in via gradata, l'assenza di colpa nell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., con esclusione della responsabilità per il mancato pagamento del compenso vantato dal sig.
. CP_1 ncluso per la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 14.06.2021). I.3.- L'opposto , costituitosi ritualmente in giudizio (comparsa di risposta CP_1 depositata il 22. tegralmente contestato le eccezioni e le allegazioni formulate dalla società opponente, deducendo l'infondatezza – in fatto e in diritto – dei motivi posti a fondamento dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato come la società
[...] non abbia in alcun modo contestato né l'an debeatur, né il quantum, Parte_1 rre una presunta impossibilità di adempiere fondata sull'asserita indisponibilità di un conto corrente operativo, senza tuttavia offrire alcuna prova in ordine alla natura non imputabile di tale impossibilità. Ha quindi sostenuto la piena esigibilità del proprio credito a titolo di compenso maturato per l'incarico ricoperto quale membro del Consiglio di Amministrazione della società dal 21.09.2020 al 03.03.2021, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e pretestuosa, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriore, ha invocato la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, evidenziando il carattere temerario dell'opposizione proposta, fondata su argomentazioni ritenute dilatorie e destituite di fondamento. Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese e competenze di lite. I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (ord. del 18.11.2021), all'udienza del 07.11.2024 la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. II. - L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. II.1. - Parte opponente non ha contestato né l'esistenza o la validità del rapporto sottostante al credito azionato, né il quantum debeatur, limitandosi a dedurre l'impossibilità di adempiere per ragioni connesse alla presunta indisponibilità di strumenti bancari idonei all'esecuzione del pagamento. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'impossibilità di adempiere, per essere idonea ad escludere la responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1218 c.c., deve essere assoluta, oggettiva e non imputabile, né riconducibile a carenza organizzativa o ad una generica crisi finanziaria o gestionale della debitrice. In particolare, è principio consolidato che le obbligazioni pecuniarie non possono mai considerarsi oggettivamente impossibili, in quanto il denaro è un bene fungibile e astrattamente sempre reperibile, per cui l'inadempimento derivante da carenza di liquidità costituisce un'ipotesi di impossibilità soggettiva, irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità. Come ribadito dalla Suprema Corte, “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto.” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013; conforme: Cass. Civ. Sez. L. Sentenza n. 9645 del 20/05/2004) II.2. - Nel caso in esame, la società opponente si è limitata ad allegare l'assenza di un conto corrente attivo e la difficoltà nel reperire un istituto di credito disposto ad aprirne uno nuovo, senza tuttavia offrire alcuna prova rigorosa né in ordine all'oggettiva impossibilità di effettuare pagamenti per cause a sé estranee, né in ordine all'adozione di concrete misure alternative per adempiere alla propria obbligazione, quali, ad esempio, il pagamento mediante strumenti diversi o l'adempimento per il tramite di terzi. Tali circostanze, non adeguatamente dimostrate, integrano semmai una difficoltà soggettiva, non sufficiente ad escludere la responsabilità del debitore, tanto più ove si consideri che, come lo stesso opposto ha dedotto, la società opponente continua a rimanere inadempiente anche nei confronti di altri creditori. II.
3 - L'opponente, dunque, non ha fornito elementi idonei a provare che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile, né ha dedotto, in termini giuridicamente rilevanti, un'esclusione o sospensione dell'esigibilità del credito. Ne consegue il venir meno del fondamento stesso dell'opposizione, che va, pertanto, rigettata. III.- Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte opposta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite, né risultando integrati gli estremi del dolo o della colpa grave richiesti dalla norma. Invero, sebbene l'opposizione risulti infondata nel merito, essa si fonda su argomentazioni giuridiche (riferite agli artt. 1256 e 1218 c.c.) che, pur risultando infondate, non possono ritenersi connotate da dolo o colpa grave, né appaiono strumentali, pretestuose o dilatorie. IV.- Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 dm 55/2014 come mod. dm 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 14.06.2021 da nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 CP_1
n. 1908/2021 notificato il 05.05.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1908/2021;
2. CONDANNA parte opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto ) delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
3553,90 oltr e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 05/06/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Felice Forte CP_3