Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3392/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3392/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ROA' MANUELA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
MATTIO MONICA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] in data [...] dalla loro relazione more Per_1
uxorio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio , di anni 14, verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento paritario a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre.
1
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il figlio trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore la settimana con decorrenza Per_1
dalle ore 21.00 circa della domenica sino alle ore 21.00 della domenica successiva.
3) Il figlio trascorrerà con i genitori le vacanze natalizie e pasquali secondo il calendario Per_1
settimanale ordinario. trascorrerà ogni anno la sera della Vigilia di Natale (dalle ore 22.00 Per_1
circa del 24.12 alle ore 11.00 circa del 25.12) con la mamma, il pranzo di Natale (dalle ore 11.00 circa del 25.12 sino alle ore 18.00 circa del 25.12) con il papà, la cena di Natale (dalle ore 18.00 circa del 25.12 alle ore 18.00 circa del 26.12) con la mamma e la cena di SA AN (dalle ore
18.00 circa del 26.12 sino alle ore 24.00 circa del 26.12) con il papà.
trascorrerà, invece, ad anni alterni con ciascun genitore il Capodanno ed il giorno del suo Per_1 compleanno (il 24 gennaio). Le parti concordemente precisano che per l'anno 2025 Per_1
trascorrerà il Capodanno con la mamma ed il giorno del suo compleanno con il papà.
trascorrerà - nei giorni esatti - ogni anno con la madre il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 8.30 Per_1
sino alle 21.00), nonché le seguenti ricorrenze dalle ore 18.30 sino alle 23.30: la Festa della Mamma, il compleanno della mamma (il 07 novembre), il compleanno del fratello (il 30 luglio) e della Per_2
Per_ sorella (il 7 luglio) ed il compleanno del compagno della madre (il 16 agosto). Per_3
trascorrerà – nei giorni esatti – ogni anno con il padre il giorno di Pasqua (dalle 8.30 sino Per_1
alle 21.00), nonché le seguenti ricorrenze dalle ore 18.30 sino alle 23.30: la Festa del Papà, il compleanno del papà (il 4 luglio) ed il compleanno della moglie del padre (il 27 giugno). Per_5
Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé il figlio per due settimane non consecutive (facendole combaciare possibilmente con le settimane di cui all'affido paritario), da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 marzo di ogni anno.
4) Le parti danno atto che il signor che sino al mese di giugno 2024 ha corrisposto alla Pt_2 signora la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio stante Pt_3
la collocazione prevalente del minore presso la mamma (così come concordato e sempre praticato dalle parti a seguito dell'interruzione della convivenza), come da accordi con la signora dal Pt_3
mese di luglio 2024 ha interrotto la corresponsione del contributo al mantenimento del figlio stante la collocazione paritaria dello stesso presso ciascun genitore già intrapresa concordemente dalle parti con decorrenza dal mese di giugno 2024.
2 5) Le parti continueranno, così come applicato concordemente dal mese di luglio 2024, a provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il tempo che il minore trascorrerà con ciascun Per_1
genitore.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio, facendo riferimento al Protocollo delle spese straordinarie stilato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino di concerto con i Magistrati del foro stesso.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto (anche con sms o messaggio whatsapp) all'altro genitore, unitamente al preventivo scritto di spesa.
Il genitore che avrà ricevuto la comunicazione dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto
(anche con sms o messaggio whatsapp), entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso.
Qualora le parti non provvedano direttamente, ciascuno per la propria quota, al pagamento delle suddette spese, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza scritta
(anche con sms o messaggio whatsapp).
7) Il signor dichiara di rinunciare alla quota del 50% di sua spettanza dell'Assegno Unico Pt_2
Universale per il figlio affinché possa essere percepito integralmente dalla signora così come Pt_3
da sempre praticato concordemente dalle parti.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
9) Le spese legali si intendono integralmente compensate e l'Avv. Monica Mattio e l'Avv. Manuela
Roà, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L. 31/12/2012, n.
247.
10) Le parti danno atto di aver già definito ogni rapporto di debito/credito derivante della convivenza. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano, sin d'ora, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, III c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dalla relazione non coniugale tra le Per_1
3 parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
1) dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle Per_1
condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
2) nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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