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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C.C., promossa da
nato nel 1963), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
RO LI IN
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (nato nel 1941), rappresentati e difesi come in atti dagli
[...] Parte_1
avv.ti Giuseppe Sgobba e Stefano Dongiovanni
- Appellati -
nonché di
Controparte_4 -Appellata contumace -
OGGETTO: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 30.6.2019 Controparte_1 [...]
(nt. nel 1941) e in qualità di CP_2 Parte_1 Controparte_3
comproprietari, unitamente ad nella misura di 1/5 ciascuno, dell'immobile Controparte_4
indiviso situato a Noci in via GI RR n. 10, piano T, con accesso dal civico n. 7,
identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 32, particella 282, sub 1, categoria C/6, classe 4, della superficie catastale di 37 mq, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari,
[...]
(nato nel 1963), chiedendo di accertare l'occupazione abusiva del predetto locale Parte_1
compiuta da quest'ultimo, di condannarlo al suo rilascio immediato e al risarcimento del danno,
determinato nella somma di € 10.000,00, con vittoria di spese di lite.
1.1. – In particolare, gli attori hanno dedotto che il locale era stato occupato abusivamente dal convenuto per lo svolgimento della sua attività lavorativa, unitamente ad altro immobile contiguo con accesso da via Donizetti n.5, poi spontaneamente da lui riconsegnato nel corso di un precedente giudizio, introdotto dai medesimi attori con ricorso davanti al Tribunale di Bari-
Sezione Distaccata di Putignano (proc. N.R.G. 297/2004), realizzando tra le due suddette unità
immobiliari un muro divisorio che gli aveva consentito di restare nel godimento di quello per il quale odiernamente si controverte.
2. – si è costituito in giudizio, contrastando l'avversa domanda e Parte_1
chiedendo la chiamata in causa di quale comproprietaria dell'immobile e Controparte_4
litisconsorte necessario, nonché proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione del medesimo immobile, affermando di aver goduto ininterrottamente del pieno ed
2 esclusivo possesso del locale sin dal 1988 allorquando la nonna lo aveva immesso Persona_1
nel possesso del bene ai fini dell'avvio dell'attività lavorativa, con la promessa di futura donazione, così integrandosi i presupposti per l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del cespite.
3. – Autorizzata la chiamata in causa del terzo rimasta contumace, Controparte_4
escussi i testimoni ed espletati gli interrogatori formali deferiti alle parti, con sentenza n.
4685/2023 l'adito Tribunale di Bari: a) ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione,
difettando la prova dell'esistenza dei relativi presupposti legali, stante l'irrilevanza delle testimonianze, inidonee ad individuare il titolo utile ai fini dell'usucapione, nonché in ragione dell'incompatibilità tra il possesso “ad usucapionem”, necessario a configurare l'acquisto a titolo originario, e la situazione di detenzione riconducibile, sulla scorta delle stesse dichiarazioni del convenuto, alla promessa di donazione della nonna del presunto usucapente, che consente di inquadrare la fattispecie nell'istituto giuridico del comodato gratuito con mera tolleranza dell'originaria proprietaria;
b) ha accolto la domanda attorea, condannando Parte_1
a rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori l'immobile controverso;
c) ha, altresì, accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori,
condannando il convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa della indebita occupazione successivamente all'introduzione del giudizio, liquidati equitativamente nella somma di
€.1.000,00, già rivalutata all'attualità; d) ha conseguentemente condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali;
e) infine, ha condannato tutte le parti costituite al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co.
4-bis D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
3 4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via Parte_1
“cautelare”, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma della pronunzia sulla scorta di due motivi di gravame.
5. – All'impugnazione hanno resistito Controparte_1 CP_3
e i quali hanno dedotto la correttezza
[...] Parte_1 Controparte_2
logico-giuridica della sentenza impugnata, in particolare con riguardo all'interpretazione delle dichiarazioni acquisite dal processo estinto R.G. n. 297/2004 e relative all'utilizzo degli immobili e alla disponibilità delle chiavi di accesso dei locali di che trattasi, nonché l'infondatezza delle avverse censure, non avendo l'aspirante usucapente fornito la prova, di cui è onerato, della sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Inoltre,
hanno eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di rese nel giudizio estinto Controparte_4
dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Putignano, in quanto attinenti ad una circostanza di fatto a lei estranea.
6. – Con ordinanza del 26.9.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc proposta dall'appellante.
7. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Bari, da un lato, ha escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari- CP_4
Sezione Distaccata di Putignano ed aventi carattere confessorio, come tali vincolanti per il giudicante, erroneamente qualificate come dichiarazioni testimoniali non utilizzabili nel presente giudizio in cui la dichiarante ricopre la veste di parte processuale, nonché, dall'altro lato, non avrebbe valorizzato la mancata comparizione della medesima a rendere l'interrogatorio formale nel presente giudizio, ciò che avrebbe dovuto comportare ex art. 232 cpc l'ammissione dei fatti dedotti
4 nell'interrogatorio. L'appellante ha, altresì, contestato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti legali dell'usucapione, ascrivibile all'erroneo riparto dell'onere probatorio, essendo i comproprietari tenuti a dimostrare l'esistenza della tolleranza dell'originaria “dante causa”,
nonché all'inesatta interpretazione delle dichiarazioni di alcuni comunisti, relative alla disponibilità delle chiavi di accesso, che sarebbero riferite non all'immobile per cui è causa, ma a quello adiacente. Infine, l'impugnante censura la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure della disponibilità del bene in termini di comodato gratuito, anziché di possesso, sulla scorta della futura donazione dell'originaria proprietaria, nonostante la ferma volontà della stessa di spogliarsi del possesso, disinteressandosi completamente di tutte le vicende successive, come peraltro confermato dall'interversione del possesso che si sarebbe verificata per “facta
concludentia” tramite la realizzazione di opere di ristrutturazione e di modifica dell'immobile, mai contestati dagli appellati e né dall'originaria proprietaria.
2. – Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea statuizione di condanna al pagamento della sanzione ex art. 8 co.
4-bis del D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i., sebbene lo stesso sarebbe stato parte attiva nel promuovimento della procedura di mediazione disposta dal G.I. nel giudizio di primo grado.
3. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
3.1. – Occorre premettere che, in tema di usucapione, il riparto dell'onere probatorio viene pacificamente assoggettato, per costante orientamento della Suprema Corte, alla disciplina di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale colui che vuole far valere un diritto (“id est” l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà) è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, nel caso di specie l'appellante non può lamentare l'assenza di attività istruttoria ad iniziativa dei comproprietari, posto che, sul piano logico-giuridico, spetta all'usucapente dimostrare in modo rigoroso tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per integrare l'acquisto a titolo originario della proprietà; a tali fini, dunque, non è sufficiente fornire la prova
5 dell'utilizzo del bene, essendo al contrario necessario dimostrare l'esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla “res”, estrinsecatosi per un ventennio in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
3.2. – In questa prospettiva, non risulta dirimente neppure la giurisprudenza (Cass. 16.4.2018
n. 9275) indicata nell'atto di appello in merito all'onere della prova della mera tolleranza gravante sul proprietario, anche laddove vi sia una relazione di parentela tra l'usucapente e l'originario titolare del diritto reale. Infatti, tale principio giurisprudenziale si inscrive nell'ambito della disciplina generale del riparto dell'onere probatorio in tema di usucapione, dovendosi dunque pervenire ad un'interpretazione coerente con il predetto quadro normativo, in maniera tale che la dimostrazione della mera tolleranza può venire in rilievo, sul piano logico-giuridico, quale fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva, soltanto a seguito del raggiungimento positivo della prova dei presupposti oggettivi e soggettivi, incombente sul soggetto che pretende di usucapire. In altri termini, aderendo alla prospettazione difensiva dell'appellante, si finirebbe per ribaltare l'onere probatorio, giungendo all'inaccettabile risultato di desumere la sussistenza del requisito oggettivo del possesso “ad usucapionem” dalla mancata dimostrazione della tolleranza del proprietario.
4. – Tanto premesso e venendo all'esame della doglianza relativa al difetto di prova dei presupposti integranti l'usucapione, non può trascurarsi la contraddittorietà delle difese svolte dall'appellante, il quale nell'atto di gravame contesta la qualificazione effettuata dal Tribunale di
Bari in termini di detenzione (comodato gratuito) della disponibilità dell'immobile, sostenendo che in realtà la consapevolezza dell'“animus possidendi" sarebbe stata generata proprio nel momento in cui è stato immesso nel possesso, accompagnato dalla promessa di Parte_1
donazione; mentre nella comparsa conclusionale incentra la propria linea difensiva sulla interversione della detenzione in possesso, verificatasi a suo dire tramite la realizzazione di opere edilizie di modifica dell'immobile senza l'autorizzazione della proprietaria, dunque presupponendo ed ammettendo l'iniziale detenzione del bene.
6 4.1. – Ad ogni buon conto, con riferimento alla qualificazione giuridica dell'iniziale immissione nella disponibilità del locale, non è pertinente al caso di specie la pronuncia della
Suprema Corte (n. 41027/2021) richiamata dall'appellante, secondo cui la convenzione negoziale con la quale si cede il godimento di un bene con patto di futura vendita determina il passaggio immediato del possesso dello stesso. Invero, tale principio non può trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa, non potendosi ammettere la configurabilità di un accordo finalizzato all'assunzione di un obbligo di donare, stante l'ontologica incompatibilità dello spirito di liberalità,
intorno al quale ruota l'istituto della donazione, rispetto agli effetti obbligatori prodotti da un contratto. Pertanto, deve essere confermata sul punto la sentenza impugnata, avendo il giudice ricondotto la disponibilità del bene nell'alveo della detenzione qualificata, a titolo di comodato,
correttamente desunta dalla cessione del godimento operata dalla nonna con promessa di futura donazione.
4.1.1. – Né ad una diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta della censura dell'appellante relativa al contegno processuale della comproprietaria Al Controparte_4
riguardo, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la sua mancata comparizione all'interrogatorio formale avrebbe dovuto determinare l'ammissione dei fatti dedotti con il medesimo mezzo istruttorio, atteso che l'art. 232 cpc non impone un obbligo in capo al giudice di ricollegare automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, bensì una mera facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, peraltro a seguito di una valutazione che tenga conto di ogni elemento di prova
(Cass. 27.12.2021 n. 41643).
4.1.2. – Parimenti infondata risulta la doglianza relativa alla dichiarazione resa da
[...]
nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Distaccata di Putignano, che sarebbe CP_4
stata erroneamente qualificata dal giudice di prime cure come dichiarazione testimoniale non utilizzabile nel presente processo in cui la dichiarante ricopre la veste di parte processuale. Sul
punto, se è vero che la comproprietaria era parte in entrambi i giudizi e quindi alle sue
7 dichiarazioni può astrattamente attribuirsi una valenza probatoria anche nell'ambito della causa che ci occupa, è però altrettanto vero che il contenuto delle stesse non risulta rilevante ai fini del riconoscimento dell'usucapione. Più nel dettaglio, l'affermazione secondo cui “Preciso che mia
madre, , dopo aver diviso tutta la proprietà ha lasciato questa rimessa di via Persona_1
RR GI n.7 l'ha data in possesso a con la promessa che doveva essere a lui CP_5
donata in quanto lo considerava un figlio avendolo cresciuto da piccolo” non può, di per sé sola,
essere posta a fondamento dell'intervenuta usucapione, in quanto, stante l'impossibilità per le dichiarazioni delle parti di trasmodare in valutazioni e/o qualificazioni giuridiche, l'espressione
“data in possesso”, depurata da ogni connotazione tecnica sul piano semantico, non può che essere interpretata nel senso di immissione in senso generico e fattuale nella disponibilità del bene,
confermando una circostanza pacifica che nulla aggiunge in merito all'individuazione del titolo giustificativo dell'utilizzo dell'immobile.
4.2. – Peraltro, non si ravvisa neppure la presunta “confusione” del giudice di prime cure in ordine all'interpretazione delle dichiarazioni, rese dalle parti nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Bari-Sez. Distaccata di Putignano e relative alla disponibilità delle chiavi di accesso del locale usucapendo, che secondo la prospettazione dell'appellante erano riferite alle chiavi dell'immobile adiacente a quello oggetto della presente controversia. In realtà, la tesi difensiva non può essere condivisa alla luce delle dichiarazioni rese dello stesso nel corso Parte_1
dell'interrogatorio formale svoltosi in quel giudizio (R.G.N. 297/2004) nel quale affermava che
“Preciso che quando ho preso quei locali per lavorare non avevano divisori”, nonché quelle di il quale riferiva che “Posso aggiungere con certezza che mio padre ha Testimone_1
sempre tenuto le chiavi del locale che è sempre stato in tutti questi anni unico nonostante abbia
due ingressi”, così trovando conferma la circostanza per cui, quantomeno sino alla realizzazione del muro divisorio in cartongesso, le chiavi di accesso dell'immobile adiacente consentivano agli altri comunisti di avere la disponibilità di entrambi i locali, tanto impedendo, dunque, il perfezionamento del possesso esclusivo necessario per usucapire il bene.
8 4.3. – Sgombrato il campo di indagine dalla tesi difensiva della qualificazione del godimento del bene come possesso, deve esaminarsi la censura con la quale l'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Bari per aver escluso l'interversione della detenzione in possesso per mezzo delle opere edilizie da lui realizzate nel corso degli anni. Tuttavia, anche sotto questo profilo, emerge l'infondatezza del motivo di gravame, atteso che l'adita Corte di Appello, pur condividendo la sentenza della Suprema Corte indicata dall'appellante (Cass. n. 24795/2022), secondo la quale l'opposizione dell'usucapente ex art. 1141 co. 2 c.c. può manifestarsi nel compimento di uno o più
atti estrinseci, deve al contempo rilevare che la medesima pronuncia enuncia anche i requisiti dell'opposizione, precisando che da tale manifestazione “sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus
detinendi" dell' "animus rem sibi habendi" e, ancora, che “deve essere rivolta specificamente
contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta
opposizione all'esercizio del possesso da parte sua”. Al contrario, nel caso di specie non soltanto le opere edilizie di manutenzione ordinaria e di modifica dell'immobile non rappresentano comportamenti univocamente sintomatici della volontà di esercitare in nome proprio ed esclusivo il potere di fatto sulla cosa e, quindi, dell'interversione del possesso, ben potendo tali opere essere compatibili con altre situazioni giuridiche riconducibili alla detenzione;
ma per stessa ammissione dell'appellante (cfr. pag. 5 della memoria conclusiva), le suddette attività non sono mai state rivolte specificatamente contro l'originaria proprietaria, difettando, dunque, elementi fattuali che possano far presumere che quell'attività materiale sia stata da lui esercitata attraverso un comportamento in grado di rivelare all'esterno la piena ed indiscussa signoria di fatto sul locale,
ciò che avrebbe garantito al titolare del diritto reale la conoscenza dell'opposizione al fine di approntare eventualmente misure rimediali. L'assenza delle caratteristiche descritte implica l'esclusione dell'interversione del possesso, con la conferma sul punto della statuizione del giudice di prime cure.
9 5. – Il secondo motivo si appalesa parimenti destituito di fondamento e deve essere rigettato in quanto risultano prive di pregio le argomentazioni esposte dall'appellante, il quale vorrebbe giustificare la mancata comparizione al procedimento di mediazione introdotto dagli attori in primo grado (odierni appellati) sulla base dell'accordo già raggiunto tra le parti in ordine alla riconsegna del locale di via Donizetti n.
5. Tale circostanza, tuttavia, afferendo ad altro e precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Distaccata di Putignano per il rilascio dell'immobile adiacente, non ha nulla a che vedere con il presente giudizio relativo al locale di via G. RR n. 10 e, di conseguenza, con il relativo procedimento di mediazione.
6. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in base allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 in cui è
ricompreso il valore della controversia (quantificato dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello nella somma non contestata di € 12.592,00), facendo applicazione dei parametri forensi medi ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343,
pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
7. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (nato nel 1963), Parte_1
nei confronti di (nato nel 1941), Controparte_1 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4685/2023, Controparte_3 Controparte_2
pubblicata il 17.11.2023, con atto di citazione notificato il 27.12.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. RO Facchini
11
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C.C., promossa da
nato nel 1963), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
RO LI IN
- Appellante -
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (nato nel 1941), rappresentati e difesi come in atti dagli
[...] Parte_1
avv.ti Giuseppe Sgobba e Stefano Dongiovanni
- Appellati -
nonché di
Controparte_4 -Appellata contumace -
OGGETTO: “Usucapione”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione notificato il 30.6.2019 Controparte_1 [...]
(nt. nel 1941) e in qualità di CP_2 Parte_1 Controparte_3
comproprietari, unitamente ad nella misura di 1/5 ciascuno, dell'immobile Controparte_4
indiviso situato a Noci in via GI RR n. 10, piano T, con accesso dal civico n. 7,
identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 32, particella 282, sub 1, categoria C/6, classe 4, della superficie catastale di 37 mq, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari,
[...]
(nato nel 1963), chiedendo di accertare l'occupazione abusiva del predetto locale Parte_1
compiuta da quest'ultimo, di condannarlo al suo rilascio immediato e al risarcimento del danno,
determinato nella somma di € 10.000,00, con vittoria di spese di lite.
1.1. – In particolare, gli attori hanno dedotto che il locale era stato occupato abusivamente dal convenuto per lo svolgimento della sua attività lavorativa, unitamente ad altro immobile contiguo con accesso da via Donizetti n.5, poi spontaneamente da lui riconsegnato nel corso di un precedente giudizio, introdotto dai medesimi attori con ricorso davanti al Tribunale di Bari-
Sezione Distaccata di Putignano (proc. N.R.G. 297/2004), realizzando tra le due suddette unità
immobiliari un muro divisorio che gli aveva consentito di restare nel godimento di quello per il quale odiernamente si controverte.
2. – si è costituito in giudizio, contrastando l'avversa domanda e Parte_1
chiedendo la chiamata in causa di quale comproprietaria dell'immobile e Controparte_4
litisconsorte necessario, nonché proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione del medesimo immobile, affermando di aver goduto ininterrottamente del pieno ed
2 esclusivo possesso del locale sin dal 1988 allorquando la nonna lo aveva immesso Persona_1
nel possesso del bene ai fini dell'avvio dell'attività lavorativa, con la promessa di futura donazione, così integrandosi i presupposti per l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del cespite.
3. – Autorizzata la chiamata in causa del terzo rimasta contumace, Controparte_4
escussi i testimoni ed espletati gli interrogatori formali deferiti alle parti, con sentenza n.
4685/2023 l'adito Tribunale di Bari: a) ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione,
difettando la prova dell'esistenza dei relativi presupposti legali, stante l'irrilevanza delle testimonianze, inidonee ad individuare il titolo utile ai fini dell'usucapione, nonché in ragione dell'incompatibilità tra il possesso “ad usucapionem”, necessario a configurare l'acquisto a titolo originario, e la situazione di detenzione riconducibile, sulla scorta delle stesse dichiarazioni del convenuto, alla promessa di donazione della nonna del presunto usucapente, che consente di inquadrare la fattispecie nell'istituto giuridico del comodato gratuito con mera tolleranza dell'originaria proprietaria;
b) ha accolto la domanda attorea, condannando Parte_1
a rilasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori l'immobile controverso;
c) ha, altresì, accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori,
condannando il convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa della indebita occupazione successivamente all'introduzione del giudizio, liquidati equitativamente nella somma di
€.1.000,00, già rivalutata all'attualità; d) ha conseguentemente condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali;
e) infine, ha condannato tutte le parti costituite al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co.
4-bis D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
3 4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via Parte_1
“cautelare”, la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma della pronunzia sulla scorta di due motivi di gravame.
5. – All'impugnazione hanno resistito Controparte_1 CP_3
e i quali hanno dedotto la correttezza
[...] Parte_1 Controparte_2
logico-giuridica della sentenza impugnata, in particolare con riguardo all'interpretazione delle dichiarazioni acquisite dal processo estinto R.G. n. 297/2004 e relative all'utilizzo degli immobili e alla disponibilità delle chiavi di accesso dei locali di che trattasi, nonché l'infondatezza delle avverse censure, non avendo l'aspirante usucapente fornito la prova, di cui è onerato, della sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Inoltre,
hanno eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di rese nel giudizio estinto Controparte_4
dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Putignano, in quanto attinenti ad una circostanza di fatto a lei estranea.
6. – Con ordinanza del 26.9.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc proposta dall'appellante.
7. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Bari, da un lato, ha escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari- CP_4
Sezione Distaccata di Putignano ed aventi carattere confessorio, come tali vincolanti per il giudicante, erroneamente qualificate come dichiarazioni testimoniali non utilizzabili nel presente giudizio in cui la dichiarante ricopre la veste di parte processuale, nonché, dall'altro lato, non avrebbe valorizzato la mancata comparizione della medesima a rendere l'interrogatorio formale nel presente giudizio, ciò che avrebbe dovuto comportare ex art. 232 cpc l'ammissione dei fatti dedotti
4 nell'interrogatorio. L'appellante ha, altresì, contestato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti legali dell'usucapione, ascrivibile all'erroneo riparto dell'onere probatorio, essendo i comproprietari tenuti a dimostrare l'esistenza della tolleranza dell'originaria “dante causa”,
nonché all'inesatta interpretazione delle dichiarazioni di alcuni comunisti, relative alla disponibilità delle chiavi di accesso, che sarebbero riferite non all'immobile per cui è causa, ma a quello adiacente. Infine, l'impugnante censura la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure della disponibilità del bene in termini di comodato gratuito, anziché di possesso, sulla scorta della futura donazione dell'originaria proprietaria, nonostante la ferma volontà della stessa di spogliarsi del possesso, disinteressandosi completamente di tutte le vicende successive, come peraltro confermato dall'interversione del possesso che si sarebbe verificata per “facta
concludentia” tramite la realizzazione di opere di ristrutturazione e di modifica dell'immobile, mai contestati dagli appellati e né dall'originaria proprietaria.
2. – Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea statuizione di condanna al pagamento della sanzione ex art. 8 co.
4-bis del D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i., sebbene lo stesso sarebbe stato parte attiva nel promuovimento della procedura di mediazione disposta dal G.I. nel giudizio di primo grado.
3. – Il primo motivo di appello è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.
3.1. – Occorre premettere che, in tema di usucapione, il riparto dell'onere probatorio viene pacificamente assoggettato, per costante orientamento della Suprema Corte, alla disciplina di cui all'art. 2697 c.c., in virtù del quale colui che vuole far valere un diritto (“id est” l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà) è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, nel caso di specie l'appellante non può lamentare l'assenza di attività istruttoria ad iniziativa dei comproprietari, posto che, sul piano logico-giuridico, spetta all'usucapente dimostrare in modo rigoroso tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per integrare l'acquisto a titolo originario della proprietà; a tali fini, dunque, non è sufficiente fornire la prova
5 dell'utilizzo del bene, essendo al contrario necessario dimostrare l'esercizio pacifico, continuato e ininterrotto della signoria di fatto sulla “res”, estrinsecatosi per un ventennio in un'attività
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
3.2. – In questa prospettiva, non risulta dirimente neppure la giurisprudenza (Cass. 16.4.2018
n. 9275) indicata nell'atto di appello in merito all'onere della prova della mera tolleranza gravante sul proprietario, anche laddove vi sia una relazione di parentela tra l'usucapente e l'originario titolare del diritto reale. Infatti, tale principio giurisprudenziale si inscrive nell'ambito della disciplina generale del riparto dell'onere probatorio in tema di usucapione, dovendosi dunque pervenire ad un'interpretazione coerente con il predetto quadro normativo, in maniera tale che la dimostrazione della mera tolleranza può venire in rilievo, sul piano logico-giuridico, quale fatto impeditivo della fattispecie acquisitiva, soltanto a seguito del raggiungimento positivo della prova dei presupposti oggettivi e soggettivi, incombente sul soggetto che pretende di usucapire. In altri termini, aderendo alla prospettazione difensiva dell'appellante, si finirebbe per ribaltare l'onere probatorio, giungendo all'inaccettabile risultato di desumere la sussistenza del requisito oggettivo del possesso “ad usucapionem” dalla mancata dimostrazione della tolleranza del proprietario.
4. – Tanto premesso e venendo all'esame della doglianza relativa al difetto di prova dei presupposti integranti l'usucapione, non può trascurarsi la contraddittorietà delle difese svolte dall'appellante, il quale nell'atto di gravame contesta la qualificazione effettuata dal Tribunale di
Bari in termini di detenzione (comodato gratuito) della disponibilità dell'immobile, sostenendo che in realtà la consapevolezza dell'“animus possidendi" sarebbe stata generata proprio nel momento in cui è stato immesso nel possesso, accompagnato dalla promessa di Parte_1
donazione; mentre nella comparsa conclusionale incentra la propria linea difensiva sulla interversione della detenzione in possesso, verificatasi a suo dire tramite la realizzazione di opere edilizie di modifica dell'immobile senza l'autorizzazione della proprietaria, dunque presupponendo ed ammettendo l'iniziale detenzione del bene.
6 4.1. – Ad ogni buon conto, con riferimento alla qualificazione giuridica dell'iniziale immissione nella disponibilità del locale, non è pertinente al caso di specie la pronuncia della
Suprema Corte (n. 41027/2021) richiamata dall'appellante, secondo cui la convenzione negoziale con la quale si cede il godimento di un bene con patto di futura vendita determina il passaggio immediato del possesso dello stesso. Invero, tale principio non può trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa, non potendosi ammettere la configurabilità di un accordo finalizzato all'assunzione di un obbligo di donare, stante l'ontologica incompatibilità dello spirito di liberalità,
intorno al quale ruota l'istituto della donazione, rispetto agli effetti obbligatori prodotti da un contratto. Pertanto, deve essere confermata sul punto la sentenza impugnata, avendo il giudice ricondotto la disponibilità del bene nell'alveo della detenzione qualificata, a titolo di comodato,
correttamente desunta dalla cessione del godimento operata dalla nonna con promessa di futura donazione.
4.1.1. – Né ad una diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta della censura dell'appellante relativa al contegno processuale della comproprietaria Al Controparte_4
riguardo, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la sua mancata comparizione all'interrogatorio formale avrebbe dovuto determinare l'ammissione dei fatti dedotti con il medesimo mezzo istruttorio, atteso che l'art. 232 cpc non impone un obbligo in capo al giudice di ricollegare automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, bensì una mera facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, peraltro a seguito di una valutazione che tenga conto di ogni elemento di prova
(Cass. 27.12.2021 n. 41643).
4.1.2. – Parimenti infondata risulta la doglianza relativa alla dichiarazione resa da
[...]
nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Distaccata di Putignano, che sarebbe CP_4
stata erroneamente qualificata dal giudice di prime cure come dichiarazione testimoniale non utilizzabile nel presente processo in cui la dichiarante ricopre la veste di parte processuale. Sul
punto, se è vero che la comproprietaria era parte in entrambi i giudizi e quindi alle sue
7 dichiarazioni può astrattamente attribuirsi una valenza probatoria anche nell'ambito della causa che ci occupa, è però altrettanto vero che il contenuto delle stesse non risulta rilevante ai fini del riconoscimento dell'usucapione. Più nel dettaglio, l'affermazione secondo cui “Preciso che mia
madre, , dopo aver diviso tutta la proprietà ha lasciato questa rimessa di via Persona_1
RR GI n.7 l'ha data in possesso a con la promessa che doveva essere a lui CP_5
donata in quanto lo considerava un figlio avendolo cresciuto da piccolo” non può, di per sé sola,
essere posta a fondamento dell'intervenuta usucapione, in quanto, stante l'impossibilità per le dichiarazioni delle parti di trasmodare in valutazioni e/o qualificazioni giuridiche, l'espressione
“data in possesso”, depurata da ogni connotazione tecnica sul piano semantico, non può che essere interpretata nel senso di immissione in senso generico e fattuale nella disponibilità del bene,
confermando una circostanza pacifica che nulla aggiunge in merito all'individuazione del titolo giustificativo dell'utilizzo dell'immobile.
4.2. – Peraltro, non si ravvisa neppure la presunta “confusione” del giudice di prime cure in ordine all'interpretazione delle dichiarazioni, rese dalle parti nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Bari-Sez. Distaccata di Putignano e relative alla disponibilità delle chiavi di accesso del locale usucapendo, che secondo la prospettazione dell'appellante erano riferite alle chiavi dell'immobile adiacente a quello oggetto della presente controversia. In realtà, la tesi difensiva non può essere condivisa alla luce delle dichiarazioni rese dello stesso nel corso Parte_1
dell'interrogatorio formale svoltosi in quel giudizio (R.G.N. 297/2004) nel quale affermava che
“Preciso che quando ho preso quei locali per lavorare non avevano divisori”, nonché quelle di il quale riferiva che “Posso aggiungere con certezza che mio padre ha Testimone_1
sempre tenuto le chiavi del locale che è sempre stato in tutti questi anni unico nonostante abbia
due ingressi”, così trovando conferma la circostanza per cui, quantomeno sino alla realizzazione del muro divisorio in cartongesso, le chiavi di accesso dell'immobile adiacente consentivano agli altri comunisti di avere la disponibilità di entrambi i locali, tanto impedendo, dunque, il perfezionamento del possesso esclusivo necessario per usucapire il bene.
8 4.3. – Sgombrato il campo di indagine dalla tesi difensiva della qualificazione del godimento del bene come possesso, deve esaminarsi la censura con la quale l'appellante contesta la sentenza del Tribunale di Bari per aver escluso l'interversione della detenzione in possesso per mezzo delle opere edilizie da lui realizzate nel corso degli anni. Tuttavia, anche sotto questo profilo, emerge l'infondatezza del motivo di gravame, atteso che l'adita Corte di Appello, pur condividendo la sentenza della Suprema Corte indicata dall'appellante (Cass. n. 24795/2022), secondo la quale l'opposizione dell'usucapente ex art. 1141 co. 2 c.c. può manifestarsi nel compimento di uno o più
atti estrinseci, deve al contempo rilevare che la medesima pronuncia enuncia anche i requisiti dell'opposizione, precisando che da tale manifestazione “sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus
detinendi" dell' "animus rem sibi habendi" e, ancora, che “deve essere rivolta specificamente
contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta
opposizione all'esercizio del possesso da parte sua”. Al contrario, nel caso di specie non soltanto le opere edilizie di manutenzione ordinaria e di modifica dell'immobile non rappresentano comportamenti univocamente sintomatici della volontà di esercitare in nome proprio ed esclusivo il potere di fatto sulla cosa e, quindi, dell'interversione del possesso, ben potendo tali opere essere compatibili con altre situazioni giuridiche riconducibili alla detenzione;
ma per stessa ammissione dell'appellante (cfr. pag. 5 della memoria conclusiva), le suddette attività non sono mai state rivolte specificatamente contro l'originaria proprietaria, difettando, dunque, elementi fattuali che possano far presumere che quell'attività materiale sia stata da lui esercitata attraverso un comportamento in grado di rivelare all'esterno la piena ed indiscussa signoria di fatto sul locale,
ciò che avrebbe garantito al titolare del diritto reale la conoscenza dell'opposizione al fine di approntare eventualmente misure rimediali. L'assenza delle caratteristiche descritte implica l'esclusione dell'interversione del possesso, con la conferma sul punto della statuizione del giudice di prime cure.
9 5. – Il secondo motivo si appalesa parimenti destituito di fondamento e deve essere rigettato in quanto risultano prive di pregio le argomentazioni esposte dall'appellante, il quale vorrebbe giustificare la mancata comparizione al procedimento di mediazione introdotto dagli attori in primo grado (odierni appellati) sulla base dell'accordo già raggiunto tra le parti in ordine alla riconsegna del locale di via Donizetti n.
5. Tale circostanza, tuttavia, afferendo ad altro e precedente giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Distaccata di Putignano per il rilascio dell'immobile adiacente, non ha nulla a che vedere con il presente giudizio relativo al locale di via G. RR n. 10 e, di conseguenza, con il relativo procedimento di mediazione.
6. – In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in base allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 in cui è
ricompreso il valore della controversia (quantificato dall'appellante a pag. 12 dell'atto di appello nella somma non contestata di € 12.592,00), facendo applicazione dei parametri forensi medi ed escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343,
pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione) giacché non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
7. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (nato nel 1963), Parte_1
nei confronti di (nato nel 1941), Controparte_1 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4685/2023, Controparte_3 Controparte_2
pubblicata il 17.11.2023, con atto di citazione notificato il 27.12.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
10 2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. RO Facchini
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