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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1591/2024 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. CICCONE VINCENZO e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in PALMA CAMPANIA VIA SAVERIO CARBONE N. 27
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NANNUCCI ELISA e con gli CP_1
stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA ALCIEDE DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 11/06/2024, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, n.1275/2024 del 04/06/2024 limitatamente all'importo liquidato a titolo di spese.
Lamentava la violazione del Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014, in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Deduceva che, applicando i valori minimi di liquidazione previsti per le cause di previdenza e per le quattro fasi previste, si arrivava ad un importo complessivo di euro 1.312,00 a fronte della liquidazione operata in I grado di euro 886,00.
Si doleva, pertanto, dell'importo che il giudice aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore.
1 CP_ Concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento, a titolo di spese del primo grado, dell'importo di euro 1312,00 con vittoria di spese del presente grado di giudizio. L' si costituiva e contestava la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Trattata in modalità cartolare, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
***
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex
DM 55/2014, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle 4 fasi in concreto svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nonché del valore della controversia.
In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione della appellante, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale: il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (da ultimo, Cass. Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021; Cass.14 ottobre 2020 n.
22140).
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014 e ss.mm., in vigore dal 3 aprile 2014, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n. 17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, determina nuove modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
Il sistema dei compensi ivi previsto è:
1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012. Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per
2 le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c..
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
- delle condizioni soggettive del cliente;
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle.
L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il
Giudice deve iniziare la valutazione complessiva.
Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo.
L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%.
Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale, nei massimi, non sono vincolanti, come si desume dall'art. 4, comma 1, che utilizza la locuzione “di regola”. Invece - per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto 8 marzo 2018, n. 37, applicabile alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018 - la diminuzione non può scendere “in ogni caso” al
3 di sotto delle soglie percentuali prestabilite dal DM, sicchè non è consentito al giudice scendere al di sotto dei minimi.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile alle cause “compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00”
Ebbene, ai fini dell'individuazione delle fasi da considerare nella liquidazione, va osservato che, diversamente da quanto statuito in sentenza, la fase istruttoria deve esser computata;
infatti, risultano esser state svolte determinate attività difensive che l'art. 4 DM 55/2014 riconduce alla predetta fase ed, in particolare, quella di valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla controparte.
D'altronde, la Suprema Corte si è espressa sul punto, con orientamento consolidato, affermando che: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.” (Cass. ord. n.8561 del 27.3.23; conforme ord. n. 28627 del 13/10/2023).
I parametri minimi stabiliti per il predetto scaglione prevedono un importo di euro 1312,00 e non di euro 886,00, quantificazione erroneamente operata dal primo Giudice.
Per le suesposte considerazioni si impone l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di
I grado vanno riliquidate come sopra, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Le spese del presente grado (il cui valore è limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti- parametro “fino a 1.100,00”), seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, liquidata secondo i minimi tabellari, attesa la semplicità, la serialità del contenzioso e l'assenza di novità della questione trattata.
P. Q. M.
• La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata:
• - liquida le spese legali del primo grado di giudizio in euro € 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA e condanna l' al relativo pagamento, con attribuzione;
CP_1
• - condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 337,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 09/12/2024
4 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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