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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/08/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1642/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI AUGUSTO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA 820 47826 VERUCCHIO presso il difensore avv. GRANDI AUGUSTO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023 conveniva in giudizio . Parte_1 Controparte_1
Esponeva l'attrice che:
- all'epoca dei fatti l'amministrazione della società era affidata a un consiglio di amministrazione del quale facevano parte (attuale presidente di ), e Persona_1 Pt_1 Controparte_2 CP_1
, che aveva svolto il ruolo di presidente sino al 24.2.2021;
[...]
- nel novembre del 2020 si trovava (avrebbe dovuto trovarsi) in possesso di alcuni assegni CP_1
circolari intestati a per complessivi € 230.000,00 che per ragioni legate alla necessità di Pt_1
sistemare alcune posizioni della società erano in attesa di essere versati nei conti bancari della stessa;
tali assegni erano stati emessi dal conto di nel corso degli anni 2017 e 2018; Pt_1
- durante il c.d.a. di del 9/11/2020 i consiglieri e avevano chiesto al Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
di versare sul conto della società i suddetti assegni;
il presidente aveva dichiarato che avrebbe CP_1
provveduto entro una settimana;
- durante il c.d.a. di del 9/2/2021 i consiglieri e avevano rinnovato al Pt_1 Per_1 CP_2
presidente la richiesta di versare sul conto della società gli assegni da questi detenuti e che, CP_1
nonostante quanto affermato nel precedente verbale, non erano ancora stati versati;
- il inaspettatamente, aveva replicato che non avrebbe effettuato alcun versamento, «essendo CP_1
nati dei dissidi in ordine alla gestione sociale, ritenendo di non aver ottenuto alcun compenso per i risultati ottenuti»;
- i consiglieri e si erano poi accorti poi che in data 11/12/2020, aveva Per_1 CP_2 CP_1
versato assegni circolari per € 70.000,00 sul conto della società;
- in data 17/2/2021 e avevano intimato al di versare gli assegni per € Per_1 CP_2 CP_1
230.000,00 - rectius 160.000,00;
pagina 2 di 6 - in data 19/2/2021 era pervenuta comunicazione da parte di legale nella quale “giustificava” il CP_1
trattenere gli assegni rivendicando compensi per l'attività di amministratore (rivendicazioni completamente infondate);
- era stato poi rinnovato il c.d.a. della società;
- il nuovo consiglio di aveva richiesto a Intesa San Paolo la ricerca degli assegni circolari Pt_1
emessi per l'importo di € 160.000,00 che dovevano essere a mani di CP_1
- in data 15/3/2021 e 6/4/2021 era pervenuto da parte di Intesa San Paolo l'elenco degli assegni circolari emessi dal conto di con indicati data di emissione, numero assegno, importo, Parte_1
beneficiario e data di estinzione, unitamente alle copie degli assegni;
- dalla documentazione pervenuta dalla Banca era emerso che gli assegni rimanenti su Intesa San
Paolo, per l'importo di € 160.000,00, in realtà anziché essere intestati a erano stati intestati da Pt_1
a sé medesimo e in parte alla di lui RA SI.ra , con cui non aveva CP_1 Persona_2 Pt_1
mai intrattenuto alcun tipo di rapporto;
- detti assegni, anziché essere nelle mani dell'amministratore erano stati incassati da Controparte_3
fra il 2018 e il 2019;
- i fatti integravano plurime fattispecie penalmente rilevanti ed erano state presentate due denunce- querele (la prima, in via cautelativa, nell'immediatezza dei fatti, da parte dei consiglieri e Per_1
la seconda da parte della ), in seguito alle quali era stato instaurato procedimento CP_2 Pt_1
penale avanti al Tribunale di Forlì (R.G.N.R. 519/2021 - R.G. G.I.P. 312/2022);
- nell'ambito del procedimento penale era emerso che oltre ad aver indebitamente incassato CP_1
gli assegni, aveva anche effettuato in data 16/2/2021 un prelievo di €1.000,00 dal c/c di Parte_1
anch'esso del tutto ingiustificato;
- il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento nei confronti di per il CP_1
reato di appropriazione indebita;
pagina 3 di 6 - era intenzione di promuovere azione di responsabilità ex 2476 c.c. nei confronti di al Pt_1 CP_1
fine di ottenere la restituzione integrale delle somme di pertinenza della società;
- le condotte distrattive del avevano cagionato, in via immediata e diretta, una riduzione del CP_1
patrimonio sociale di di complessivi € 168.295,60, nello specifico: (i) € 160.000,00 relativi Pt_1
agli assegni non versati - e indebitamente incassati - da (ii) € 1.000,00 relativi al prelievo CP_1
indebitamente effettuato dal conto aziendale di (iii) € 7.295,60 per spese legali sostenute Parte_1
da per l'instaurazione del procedimento penale contro Pt_1 CP_1
Ciò premesso, la società attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, dichiarare il SI. CP_1
, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. di responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. della violazione
[...] Parte_1
dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale o di ogni altro obbligo derivante dalla legge o
dall'atto costitutivo della società attrice per i fatti descritti nel presente atto di citazione e, conseguentemente, condannare
lo stesso a risarcire all'attrice l'importo di €168.295,60, a titolo di danno patrimoniale da questa subito per via delle
condotte distrattive del patrimonio sociale poste in essere dal convenuto, o la diversa somma che risulterà di giustizia
all'esito del giudizio de quo, il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda fino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi, compresivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
II
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita solo documentalmente, era posta in decisione all'udienza del 24.11.2024 sulle conclusioni di cui all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Dal verbale del c.d.a. del 9.11.2020, sottoscritto anche dal nella sua veste di presidente, risulta CP_1
che il convenuto aveva 230.000 euro in assegni che doveva versare sul conto della società.
La società attrice dà atto di aver ricevuto il versamento di € 70.000.
pagina 4 di 6 Del versamento dei rimanenti 160.000 non vi è prova e gli atti dell'indagine penale (conclusasi con una sentenza ex art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita di € 281.000,00, comprensivi anche di 120.000 euro sottratti ad altra società, Diegaro Energia s.r.l.) indicano che gli importi in questione sono stati incassati dal o da questi versati a terzi. CP_1
Deve dunque ritenersi provato che il convenuto abbia distratto dal patrimonio sociale la somma contestatagli di € 160.000,00.
È altresì provata la distrazione di € 1.000,00 dal conto corrente sociale.
Dall'informativa della Guardia di Finanza di Forlì del 3.6.2021 risulta invero anche un prelievo di €
1.000,00 dal conto corrente di di cui il aveva il bancomat, senza che del prelievo Parte_1 CP_1
vi sia giustificazione.
L'informativa della Guardia di Finanza, che risulta essere stata condotta sulla documentazione bancaria e sulla documentazione contabile e fiscale della società messa a disposizione dal consulente della società medesima dottor costituisce prova sufficiente della sottrazione, considerato che, come si Per_3
è visto, il procedimenti penale si è concluso con una sentenza di applicazione della pena per l'appropriazione di indebita di un importo esattamente corrispondente a quello individuato dagli investigatori.
Non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno costituito dalle spese legali di assistenza nel procedimento penale, perché non vi è prova che gli importi indicati nella fattura di acconto del
9.4.2021 e nella nota pro forma del 31.12.2022 siano stati effettivamente pagati.
Per le ragioni esposte, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di € 161.000,0 oltre – come richiesto – interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 10.687,00, di cui per spese € 1.545,00
e per compensi professionali € 9.142,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
161.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi € 10.687,00, di cui per spese € 1.545,00 e per compensi professionali € 9.142,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 25.8.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1642/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI AUGUSTO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA 820 47826 VERUCCHIO presso il difensore avv. GRANDI AUGUSTO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 21.2.2023 conveniva in giudizio . Parte_1 Controparte_1
Esponeva l'attrice che:
- all'epoca dei fatti l'amministrazione della società era affidata a un consiglio di amministrazione del quale facevano parte (attuale presidente di ), e Persona_1 Pt_1 Controparte_2 CP_1
, che aveva svolto il ruolo di presidente sino al 24.2.2021;
[...]
- nel novembre del 2020 si trovava (avrebbe dovuto trovarsi) in possesso di alcuni assegni CP_1
circolari intestati a per complessivi € 230.000,00 che per ragioni legate alla necessità di Pt_1
sistemare alcune posizioni della società erano in attesa di essere versati nei conti bancari della stessa;
tali assegni erano stati emessi dal conto di nel corso degli anni 2017 e 2018; Pt_1
- durante il c.d.a. di del 9/11/2020 i consiglieri e avevano chiesto al Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
di versare sul conto della società i suddetti assegni;
il presidente aveva dichiarato che avrebbe CP_1
provveduto entro una settimana;
- durante il c.d.a. di del 9/2/2021 i consiglieri e avevano rinnovato al Pt_1 Per_1 CP_2
presidente la richiesta di versare sul conto della società gli assegni da questi detenuti e che, CP_1
nonostante quanto affermato nel precedente verbale, non erano ancora stati versati;
- il inaspettatamente, aveva replicato che non avrebbe effettuato alcun versamento, «essendo CP_1
nati dei dissidi in ordine alla gestione sociale, ritenendo di non aver ottenuto alcun compenso per i risultati ottenuti»;
- i consiglieri e si erano poi accorti poi che in data 11/12/2020, aveva Per_1 CP_2 CP_1
versato assegni circolari per € 70.000,00 sul conto della società;
- in data 17/2/2021 e avevano intimato al di versare gli assegni per € Per_1 CP_2 CP_1
230.000,00 - rectius 160.000,00;
pagina 2 di 6 - in data 19/2/2021 era pervenuta comunicazione da parte di legale nella quale “giustificava” il CP_1
trattenere gli assegni rivendicando compensi per l'attività di amministratore (rivendicazioni completamente infondate);
- era stato poi rinnovato il c.d.a. della società;
- il nuovo consiglio di aveva richiesto a Intesa San Paolo la ricerca degli assegni circolari Pt_1
emessi per l'importo di € 160.000,00 che dovevano essere a mani di CP_1
- in data 15/3/2021 e 6/4/2021 era pervenuto da parte di Intesa San Paolo l'elenco degli assegni circolari emessi dal conto di con indicati data di emissione, numero assegno, importo, Parte_1
beneficiario e data di estinzione, unitamente alle copie degli assegni;
- dalla documentazione pervenuta dalla Banca era emerso che gli assegni rimanenti su Intesa San
Paolo, per l'importo di € 160.000,00, in realtà anziché essere intestati a erano stati intestati da Pt_1
a sé medesimo e in parte alla di lui RA SI.ra , con cui non aveva CP_1 Persona_2 Pt_1
mai intrattenuto alcun tipo di rapporto;
- detti assegni, anziché essere nelle mani dell'amministratore erano stati incassati da Controparte_3
fra il 2018 e il 2019;
- i fatti integravano plurime fattispecie penalmente rilevanti ed erano state presentate due denunce- querele (la prima, in via cautelativa, nell'immediatezza dei fatti, da parte dei consiglieri e Per_1
la seconda da parte della ), in seguito alle quali era stato instaurato procedimento CP_2 Pt_1
penale avanti al Tribunale di Forlì (R.G.N.R. 519/2021 - R.G. G.I.P. 312/2022);
- nell'ambito del procedimento penale era emerso che oltre ad aver indebitamente incassato CP_1
gli assegni, aveva anche effettuato in data 16/2/2021 un prelievo di €1.000,00 dal c/c di Parte_1
anch'esso del tutto ingiustificato;
- il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento nei confronti di per il CP_1
reato di appropriazione indebita;
pagina 3 di 6 - era intenzione di promuovere azione di responsabilità ex 2476 c.c. nei confronti di al Pt_1 CP_1
fine di ottenere la restituzione integrale delle somme di pertinenza della società;
- le condotte distrattive del avevano cagionato, in via immediata e diretta, una riduzione del CP_1
patrimonio sociale di di complessivi € 168.295,60, nello specifico: (i) € 160.000,00 relativi Pt_1
agli assegni non versati - e indebitamente incassati - da (ii) € 1.000,00 relativi al prelievo CP_1
indebitamente effettuato dal conto aziendale di (iii) € 7.295,60 per spese legali sostenute Parte_1
da per l'instaurazione del procedimento penale contro Pt_1 CP_1
Ciò premesso, la società attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese, dichiarare il SI. CP_1
, all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. di responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. della violazione
[...] Parte_1
dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale o di ogni altro obbligo derivante dalla legge o
dall'atto costitutivo della società attrice per i fatti descritti nel presente atto di citazione e, conseguentemente, condannare
lo stesso a risarcire all'attrice l'importo di €168.295,60, a titolo di danno patrimoniale da questa subito per via delle
condotte distrattive del patrimonio sociale poste in essere dal convenuto, o la diversa somma che risulterà di giustizia
all'esito del giudizio de quo, il tutto oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda fino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi, compresivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
II
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita solo documentalmente, era posta in decisione all'udienza del 24.11.2024 sulle conclusioni di cui all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Dal verbale del c.d.a. del 9.11.2020, sottoscritto anche dal nella sua veste di presidente, risulta CP_1
che il convenuto aveva 230.000 euro in assegni che doveva versare sul conto della società.
La società attrice dà atto di aver ricevuto il versamento di € 70.000.
pagina 4 di 6 Del versamento dei rimanenti 160.000 non vi è prova e gli atti dell'indagine penale (conclusasi con una sentenza ex art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita di € 281.000,00, comprensivi anche di 120.000 euro sottratti ad altra società, Diegaro Energia s.r.l.) indicano che gli importi in questione sono stati incassati dal o da questi versati a terzi. CP_1
Deve dunque ritenersi provato che il convenuto abbia distratto dal patrimonio sociale la somma contestatagli di € 160.000,00.
È altresì provata la distrazione di € 1.000,00 dal conto corrente sociale.
Dall'informativa della Guardia di Finanza di Forlì del 3.6.2021 risulta invero anche un prelievo di €
1.000,00 dal conto corrente di di cui il aveva il bancomat, senza che del prelievo Parte_1 CP_1
vi sia giustificazione.
L'informativa della Guardia di Finanza, che risulta essere stata condotta sulla documentazione bancaria e sulla documentazione contabile e fiscale della società messa a disposizione dal consulente della società medesima dottor costituisce prova sufficiente della sottrazione, considerato che, come si Per_3
è visto, il procedimenti penale si è concluso con una sentenza di applicazione della pena per l'appropriazione di indebita di un importo esattamente corrispondente a quello individuato dagli investigatori.
Non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno costituito dalle spese legali di assistenza nel procedimento penale, perché non vi è prova che gli importi indicati nella fattura di acconto del
9.4.2021 e nella nota pro forma del 31.12.2022 siano stati effettivamente pagati.
Per le ragioni esposte, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di € 161.000,0 oltre – come richiesto – interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 10.687,00, di cui per spese € 1.545,00
e per compensi professionali € 9.142,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
161.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi € 10.687,00, di cui per spese € 1.545,00 e per compensi professionali € 9.142,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 25.8.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Antonio Costanzo
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